Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />
esprime una scelta autonoma dell’impren<strong>di</strong>tore, bensì una delle<br />
soluzioni <strong>di</strong> non conflittualità sopra richiamate per una situazione non<br />
riconducibile alla sua iniziativa... 196 “. <strong>La</strong> medesima sentenza precisa<br />
inoltre che l’opzione della non conflittualità deriva <strong>di</strong>rettamente dalla<br />
maturata convinzione che “nello scontro frontale risulterebbe<br />
perdente sia il più modesto degli esercenti sia il più ricco titolare <strong>di</strong><br />
gran<strong>di</strong> complessi aziendali. Il rifiuto <strong>di</strong> un qualsiasi <strong>di</strong>alogo<br />
finalizzato al raggiungimento <strong>di</strong> un certo punto <strong>di</strong> equilibrio<br />
condurrebbe l’impren<strong>di</strong>tore a rinunciare all’esercizio dell’impresa; e<br />
ciò paradossalmente, avverrebbe proprio in quelle zone del territorio<br />
nazionale in cui il mantenimento e lo sviluppo dell’occupazione<br />
dovrebbe servire ad incentivare l’affrancamento delle popolazioni<br />
dalla presenza mafiosa... 197 “.<br />
Non stupisce, leggendo le argomentazioni, il fatto che sulla<br />
decisione si innescarono notevoli polemiche. Tra queste, la più<br />
significativa appare quella dell’impren<strong>di</strong>tore Libero Grassi: “...Una<br />
sentenza gravissima. E’ la legittimazione giuri<strong>di</strong>ca dei rapporti <strong>di</strong><br />
convenienza - connivenza tra impren<strong>di</strong>tore e <strong>mafioso</strong>. Il giu<strong>di</strong>ce Russo<br />
ha praticamente ammesso che si i cavalieri catanesi non avessero<br />
mantenuto alcuni rapporti con la mafia, non avrebbero potuto fare il<br />
loro lavoro <strong>di</strong> manager. Questo si traduce in una sorta <strong>di</strong> impunità<br />
collettiva, un’amnistia generale che giustifica passato, presente e<br />
futuro. Peggio: è un suggerimento preciso su come comportarsi <strong>di</strong><br />
fronte alle offerte <strong>di</strong> Cosa Nostra... 198 “.<br />
Sulla stessa linea, ma in epoca assai più recente, si attesta poi il<br />
pensiero del Violante che commentando a sua volta il provve<strong>di</strong>mento<br />
“de qua” ritiene che: “...Il ragionamento è la traduzione giuri<strong>di</strong>ca del<br />
principio <strong>di</strong> convivenza e costituisce, certo non intenzionalmente, una<br />
sorta <strong>di</strong> invito alla collaborazione con la mafia. Il giu<strong>di</strong>ce non si<br />
avvede che accanto a impren<strong>di</strong>tori che entrano a far parte stabilmente<br />
dell’organizzazione mafiosa ed altri che stipulano il “contratto <strong>di</strong><br />
protezione” ce ne sono ancora altri che rifiutano entrambe le scelte e<br />
respingono le pretese mafiose. <strong>La</strong> sentenza non sente il primato dei<br />
valori civili; non sente la necessità <strong>di</strong> opporre un argine alla mafia<br />
196 Tribunale <strong>di</strong> Catania, g. i. Luigi Russo, Sentenza contro Amato Alfio + 64, Catania 1991, p. 47.<br />
197 Tribunale <strong>di</strong> Catania, g. i. Luigi Russo, Sentenza contro Amato Alfio + 64, Catania 1991, p. 59.<br />
198 L’Ora <strong>di</strong> Palermo, 4 aprile 1991.