29.05.2013 Views

Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 157<br />

aggiu<strong>di</strong>cazione, ovvero nel caso <strong>di</strong> preor<strong>di</strong>nato inserimento tra le voci<br />

passive programmate del costo della “tranquillità”.<br />

Sebbene la descritta presa <strong>di</strong> posizione appare <strong>di</strong> pieno interesse<br />

per comprendere il fenomeno estorsivo nell’osservazione processuale,<br />

essa, tuttavia, non è esaustiva della problematica nel suo complesso<br />

considerata in quanto non costituisce un punto fermo in materia, ma si<br />

pone a cavaliere tra due <strong>di</strong>verse e contrastanti interpretazioni risalenti,<br />

la prima all’anno 1991 e la seconda all’anno 2001, date in cui due<br />

<strong>di</strong>verse se<strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ziarie valutarono casi similari in maniera totalmente<br />

<strong>di</strong>fforme.<br />

Il precedente del 1991 può essere definito <strong>di</strong> portata “storica” e si<br />

riferisce alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> non promovibilità dell’azione penale nei<br />

confronti <strong>di</strong> notissimi impren<strong>di</strong>tori operanti nella città <strong>di</strong> Catania a<br />

carico dei quali era stata ipotizzata la contiguità con la locale<br />

organizzazione mafiosa, riferita, peraltro, da cre<strong>di</strong>bile collaboratore <strong>di</strong><br />

giustizia e sostanzialmente ammessa dagli stessi imputati sebbene,<br />

ovviamente, in termini <strong>di</strong> costrizione necessitata. Con una sentenza <strong>di</strong><br />

86 pagine il Tribunale <strong>di</strong> Catania, nel premettere la già delineata<br />

<strong>di</strong>fferenza sostanziale tra l’imposizione estorsiva criminale da quella<br />

mafiosa, stabilisce che quest’ultimo modello - caratterizzato dal fatto<br />

che “il rapporto che si viene a creare con la protezione è<br />

abnormemente assimilabile al contratto assicurativo; l’abnormità sta<br />

nel fatto che la fonte <strong>di</strong> rischio è costituita anche dallo stesso<br />

assicuratore... 195 “- è stato variamente interpretato dal mondo<br />

dell’impren<strong>di</strong>toria conducendo, in alcuni casi all’affiliazione<br />

dell’impren<strong>di</strong>tore e nella maggior parte dei casi, alla scelta <strong>di</strong> una<br />

opzione <strong>di</strong> non conflittualità “...secondo schemi e parametri operativi<br />

non sussumibile in tipologie determinate, genericamente in<strong>di</strong>viduabile<br />

nell’accettazione del “contratto <strong>di</strong> protezione”. Questa situazione<br />

espone inevitabilmente l’impren<strong>di</strong>tore ad un rapporto <strong>di</strong> materiale<br />

relazione con soggetti dei quali può apparire connivente o,<br />

ad<strong>di</strong>rittura, complice, ma, sotto il profili giuri<strong>di</strong>co, non si potrà, sic et<br />

simpliciter, attrarre nello schema dei reati associativi previsti dagli<br />

artt. 416 e 416 bis Co<strong>di</strong>ce Penale qualunque comportamento che, pur<br />

evidenziando la fisica contiguità tra mafia e impresa, tuttavia non<br />

195 Tribunale <strong>di</strong> Catania, g. i. Luigi Russo, Sentenza contro Amato Alfio + 64, Catania 1991, p. 46.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!