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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 153<br />

instaurare con l’estortore <strong>mafioso</strong> - richiamare alcuni concetti generali<br />

su natura e contenuti dello reato, specie con riferimento all’aspetto<br />

della cre<strong>di</strong>bilità della minaccia e della sua sufficienza in termini <strong>di</strong><br />

effettività a produrre una soggiacenza irresistibile.<br />

Fin dalle prime co<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> epoca post unitaria il legislatore<br />

penale ha sempre previsto una figura <strong>di</strong> reato avente per oggetto la<br />

tutela degli “scambi” economici tra soggetti in ipotesi <strong>di</strong> coartazione<br />

della volontà <strong>di</strong> una delle parti, nell’ambito dei reati patrimoniali<br />

rientranti nella più generale categoria dei fatti in cui la cooperazione<br />

della vittima rappresenta requisito essenziale <strong>di</strong> manifestazione.<br />

Il co<strong>di</strong>ce Zanardelli per primo ne fissò i parametri <strong>di</strong> base agli<br />

articoli 407 (pseudo estorsione, altrimenti detta rapina in atti) e<br />

nell’articolo 409 (cosiddetta estorsione propria, considerandola come<br />

la condotta finalizzata - da parte dell’agente - ad ottenere la<br />

concessione <strong>di</strong> denaro, beni o atti). Successivamente il co<strong>di</strong>ce Rocco<br />

ricondusse la figura <strong>di</strong> reato in una sola previsione normativa e tale<br />

unitarietà è mantenuta anche nel vigente co<strong>di</strong>ce penale laddove,<br />

all’articolo 629, il reato viene così descritto:”Chiunque, me<strong>di</strong>ante<br />

violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche<br />

cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è<br />

punito con la reclusione da cinque a <strong>di</strong>eci anni e con la multa da un<br />

milione (euro 516) a quattro milioni (euro 2065). <strong>La</strong> pena è della<br />

reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni (euro<br />

1032) a lire sei milioni (euro 3098), se concorre taluna delle<br />

circostanze in<strong>di</strong>cate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”.<br />

A titolo <strong>di</strong> mera curiosità, appare interessante segnalare come la nuova<br />

formulazione a cui si è fatto cenno riproduca in maniera quasi identica<br />

l’articolo 253 del co<strong>di</strong>ce penale tedesco del 1871, anch’esso concepito<br />

come danneggiamento del patrimonio <strong>di</strong> terzo commesso me<strong>di</strong>ate<br />

costrizione e con l’obiettivo <strong>di</strong> conseguire un profitto. 193<br />

Il citato testo normativo evidenzia come l’oggetto della tutela sia<br />

configurabile nel duplice interesse della inviolabilità del patrimonio e<br />

della libertà personale, intesa come libera determinazione delle scelte<br />

economiche, evidentemente deprivate <strong>di</strong> contenuto sostanziale ove<br />

consenso e adesione siano conseguenza <strong>di</strong> violenza o minaccia.<br />

193 Per maggiori approfon<strong>di</strong>menti si rinvia a G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Speciale,<br />

Tomo 2, Zanichelli E<strong>di</strong>tore, Bologna, seconda e<strong>di</strong>zione 1996, pag. 142.

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