Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 153<br />
instaurare con l’estortore <strong>mafioso</strong> - richiamare alcuni concetti generali<br />
su natura e contenuti dello reato, specie con riferimento all’aspetto<br />
della cre<strong>di</strong>bilità della minaccia e della sua sufficienza in termini <strong>di</strong><br />
effettività a produrre una soggiacenza irresistibile.<br />
Fin dalle prime co<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> epoca post unitaria il legislatore<br />
penale ha sempre previsto una figura <strong>di</strong> reato avente per oggetto la<br />
tutela degli “scambi” economici tra soggetti in ipotesi <strong>di</strong> coartazione<br />
della volontà <strong>di</strong> una delle parti, nell’ambito dei reati patrimoniali<br />
rientranti nella più generale categoria dei fatti in cui la cooperazione<br />
della vittima rappresenta requisito essenziale <strong>di</strong> manifestazione.<br />
Il co<strong>di</strong>ce Zanardelli per primo ne fissò i parametri <strong>di</strong> base agli<br />
articoli 407 (pseudo estorsione, altrimenti detta rapina in atti) e<br />
nell’articolo 409 (cosiddetta estorsione propria, considerandola come<br />
la condotta finalizzata - da parte dell’agente - ad ottenere la<br />
concessione <strong>di</strong> denaro, beni o atti). Successivamente il co<strong>di</strong>ce Rocco<br />
ricondusse la figura <strong>di</strong> reato in una sola previsione normativa e tale<br />
unitarietà è mantenuta anche nel vigente co<strong>di</strong>ce penale laddove,<br />
all’articolo 629, il reato viene così descritto:”Chiunque, me<strong>di</strong>ante<br />
violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche<br />
cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è<br />
punito con la reclusione da cinque a <strong>di</strong>eci anni e con la multa da un<br />
milione (euro 516) a quattro milioni (euro 2065). <strong>La</strong> pena è della<br />
reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni (euro<br />
1032) a lire sei milioni (euro 3098), se concorre taluna delle<br />
circostanze in<strong>di</strong>cate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”.<br />
A titolo <strong>di</strong> mera curiosità, appare interessante segnalare come la nuova<br />
formulazione a cui si è fatto cenno riproduca in maniera quasi identica<br />
l’articolo 253 del co<strong>di</strong>ce penale tedesco del 1871, anch’esso concepito<br />
come danneggiamento del patrimonio <strong>di</strong> terzo commesso me<strong>di</strong>ate<br />
costrizione e con l’obiettivo <strong>di</strong> conseguire un profitto. 193<br />
Il citato testo normativo evidenzia come l’oggetto della tutela sia<br />
configurabile nel duplice interesse della inviolabilità del patrimonio e<br />
della libertà personale, intesa come libera determinazione delle scelte<br />
economiche, evidentemente deprivate <strong>di</strong> contenuto sostanziale ove<br />
consenso e adesione siano conseguenza <strong>di</strong> violenza o minaccia.<br />
193 Per maggiori approfon<strong>di</strong>menti si rinvia a G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Speciale,<br />
Tomo 2, Zanichelli E<strong>di</strong>tore, Bologna, seconda e<strong>di</strong>zione 1996, pag. 142.