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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 143<br />

Pur potendo propendere per le tesi <strong>di</strong>nanzi appena esposte non si<br />

può sottacere che sul merito definitorio della “Crimine S.p.A.” si<br />

registrano <strong>di</strong>fferenti posizioni. Da un lato, vi è la tendenza ad<br />

escluderne la sussistenza, dall’altro, si propende per una visione più<br />

possibilista in virtù degli obiettivi <strong>di</strong> scopo da questa perseguiti.<br />

In tal senso si sostiene che il requisito economico della cosiddetta<br />

ricerca della piena ed efficiente allocazione delle risorse non sia<br />

<strong>di</strong>verso sia con riferimento all’impresa lecita, sia con riguardo a quella<br />

illecita. <strong>La</strong> tesi che propende per l’inesistenza dell’impresa mafiosa<br />

come soggetto economico rinvia, nella sostanza, al fatto che il suo<br />

“gestore” in nessun caso può essere assimilato all’impren<strong>di</strong>tore, non<br />

assommando in sé alcuno dei requisiti previsti dal vigente<br />

or<strong>di</strong>namento relativamente a obblighi e <strong>di</strong>ritti ricadenti esclusivamente<br />

sull’impren<strong>di</strong>tore legale 184 . Pertanto non può considerarsi come<br />

esistente ciò che non trova riconoscimento e tutela nelle norme <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto positivo tanto per quel che riguarda l’impren<strong>di</strong>tore, quanto per<br />

la tutela dei terzi 185 .<br />

184 In via generale anche la giurisprudenza tributaria appare orientata verso un riconoscimento<br />

generalizzato della figura dell’impren<strong>di</strong>tore. In una recente sentenza la Cassazione, Sez. I - Sentenza<br />

n. 4407 del 10 maggio 1996, ha sostenuto: “... Va considerato, infatti, che il requisito della<br />

professionalità che caratterizza la figura dell’impren<strong>di</strong>tore non può essere in<strong>di</strong>viduato commisurando<br />

l’abitualità dell’attività svolta a fini <strong>di</strong> lucro secondo parametri temporali prestabiliti. Se, infatti, non<br />

ricorre la figura dell’impren<strong>di</strong>tore nel caso <strong>di</strong> un soggetto che compia occasionalmente isolate<br />

operazioni speculative, essa non può essere invece negata quando l’unico affare compiuto appaia <strong>di</strong><br />

notevole rilevanza economica e si articoli in una serie <strong>di</strong> operazioni <strong>di</strong> una certa complessità, come<br />

del resto ha avvertito la giurisprudenza più consapevole, la quale ha riba<strong>di</strong>to che la abitualità,<br />

sistematicità e continuità dell’attività economica, come in<strong>di</strong>ce della professionalità necessaria per<br />

l’acquisto della qualità <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore, vanno intese in senso non assoluto, ma relativo, sicché non<br />

può escludersi la qualità <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore nel soggetto che svolga un’attività che si protragga nel<br />

tempo per una durata apprezzabile, ancorché finalizzata al compimento <strong>di</strong> un’unica operazione<br />

speculativa (Cas 12/5/65,n. 907, 29/1/73, n. 267; 31/5/86, n. 3690)..”.<br />

185 DI NUZZO – MORGANTE, <strong>La</strong> rilevanza fiscale dell’impresa illecita, in Finanza e Fisco, n. 10/98.<br />

“L’esigenza sistematica <strong>di</strong> dare rilievo all’illiceità riferita all’impresa, cioè <strong>di</strong> chiedersi quale sia il<br />

trattamento da riservarsi ad essa, è tutt’altro che evidente per chi osserva l’impresa subendo la<br />

suggestione <strong>di</strong> una assimilazione, seppur non consapevole, della stessa al negozio giuri<strong>di</strong>co. È un<br />

dato da tutti acquisito che l’illiceità, intersecando il negozio giuri<strong>di</strong>co, non possa non provocare una<br />

qualche mo<strong>di</strong>ficazione del regime del negozio, in termini <strong>di</strong> contrasto dell’efficacia dello stesso. Ma<br />

quanto detto non è altrettanto imme<strong>di</strong>ato con riferimento all’impresa. Il negozio è quella figura<br />

concettuale escogitata nel secolo decimonono che compen<strong>di</strong>a tutti i casi nei quali l’or<strong>di</strong>namento<br />

giuri<strong>di</strong>co dà una risposta positiva ad un assetto d’interessi voluto dai privati. In altri termini<br />

l’or<strong>di</strong>namento mette a <strong>di</strong>sposizione il proprio apparato, anche sanzionatorio, per realizzare un intento<br />

voluto dai privati. E, quin<strong>di</strong>, essendo il negozio il punto d’intersezione tra volontà dei privati ed<br />

or<strong>di</strong>namento, quest’ultimo può supportare il contratto se ed in quanto le sue finalità non siano in<br />

contrasto con i precetti in esso contenuti. Quando invece ricorre l’illiceità, l’or<strong>di</strong>namento non<br />

riconosce il negozio e, come <strong>di</strong>retta conseguenza, non mette il suo apparato sanzionatorio e

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