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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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GUARDIA DI FINANZA<br />

SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA<br />

IGNAZIO GIBILARO CLAUDIO MARCUCCI<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA<br />

DI STAMPO MAFIOSO<br />

Evoluzione del fenomeno<br />

e degli strumenti <strong>di</strong> contrasto<br />

LIDO DI OSTIA, LUGLIO 2005


Impaginazione<br />

M.A. MARCO BOCCOLINI<br />

M.O. VINCENZO CILIBERTI<br />

FIN. SC. GIANCARLO NAPOLI<br />

Stampa<br />

BRIG. RAFFAELLO FANTONI<br />

BRIG. GIUSEPPE FINOCCHIARO<br />

APP. MARIO CRUCIANI<br />

APP. NATALINO PALERMO<br />

FIN.SC. ALFREDO LABATE


INDICE<br />

Prefazione...................................................................................................................1<br />

CAPITOLO I<br />

FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA<br />

1. L’oggetto della politica criminale <strong>di</strong> contrasto alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> .........7<br />

2. L’incerta definizione della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> ..............13<br />

3. <strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> mafiosa quale “or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co”.......................................21<br />

4. Lotta alla <strong>criminalità</strong> mafiosa e legislazione d’emergenza .................................29<br />

CAPITOLO II<br />

LA GEOGRAFIA MAFIOSA<br />

1. I fenomeni endogeni ...........................................................................................39<br />

2. I Fenomeni mafiosi <strong>di</strong> tipo tra<strong>di</strong>zionale ..............................................................43<br />

2.1 Cosa Nostra................................................................................................. 43<br />

2.1.1 Origini del fenomeno e metodo d’indagine ...................................... 43<br />

2.1.2 <strong>La</strong> storia recente................................................................................ 46<br />

2.1.3 Dalla contrapposizione all’invisibilità .............................................. 58<br />

2.1.4 Verso una nuova Cosa Nostra........................................................... 64<br />

2.2 <strong>La</strong> ‘Ndrangheta ........................................................................................... 73<br />

2.2.1 Inquadramento del fenomeno............................................................ 73<br />

2.2.2 Brevi cenni sull’evoluzione recente: dalla eversione alla politica .... 78<br />

2.2.3 Struttura organizzativa: dalla ‘ndrina alla Cupola............................. 82<br />

2.2.4 Ulteriori caratteri peculiari e brevi note conclusive.......................... 85<br />

2.3 <strong>La</strong> Camorra ................................................................................................. 88<br />

2.3.1 <strong>La</strong> piovra vesuviana tra antico e moderno ........................................ 88<br />

2.3.2 <strong>La</strong> Camorra dal dopoguerra ad oggi.................................................. 90<br />

2.3.3 <strong>La</strong> camorra del terzo millennio ......................................................... 94<br />

3. I fenomeni mafiosi <strong>di</strong> tipo minore.......................................................................98<br />

3.1 <strong>La</strong> Stidda: una stella prodotta dall’esplosione del sistema corleonese........ 98<br />

3.2 <strong>La</strong> Sacra Corona Unita, una mafia non mafia ........................................... 104<br />

4. Le mafie nel Nord Italia....................................................................................1<strong>08</strong><br />

4.1 Le premesse del fenomeno........................................................................ 109<br />

4.2 Il consolidamento territoriale .................................................................... 111<br />

4.3 Le mafie in Lombar<strong>di</strong>a.............................................................................. 114<br />

4.4 Le mafie in Veneto.................................................................................... 116<br />

4.5 Le mafie in Toscana.................................................................................. 118


II<br />

CAPITOLO III<br />

LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE<br />

1. Premessa ...........................................................................................................121<br />

2. I principali rami <strong>di</strong> attività ................................................................................122<br />

2.1 Il traffico e lo sfruttamento <strong>di</strong> esseri umani .............................................. 122<br />

2.2 Il traffico <strong>di</strong> sostanze stupefacenti e riciclaggio........................................ 124<br />

3. Proiezioni in Italia delle principali mafie <strong>di</strong> origine estera: russa, albanese e<br />

cinese ................................................................................................................125<br />

3.1 <strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> russa................................................................................... 125<br />

3.2 <strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> albanese ............................................................................. 132<br />

3.3 <strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> cinese ................................................................................. 134<br />

CAPITOLO IV<br />

CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA<br />

1. L’impresa mafiosa ............................................................................................139<br />

2. Le caratteristiche dell’impresa mafiosa ............................................................146<br />

3. Gli effetti dell’economia mafiosa sull’economia sana......................................148<br />

4. Estorsione e impresa: l’incerto confine tra impren<strong>di</strong>tore “compiacente” e<br />

impren<strong>di</strong>tore “soggiacente” nella giurisprudenza penale..................................151<br />

5. Inquinamento degli appalti pubblici e produzione economica dell’impresa<br />

mafiosa..............................................................................................................162<br />

5.1 Le modalità operative................................................................................ 162<br />

5.2 Il metodo Siino.......................................................................................... 165<br />

5.3 Altre metodologie ..................................................................................... 169<br />

CAPITOLO V<br />

CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA<br />

1. Il riciclaggio <strong>di</strong> denaro: il contatto dell’economia mafiosa con il mondo<br />

finanziario .........................................................................................................171<br />

2. Il reato <strong>di</strong> riciclaggio nella legislazione nazionale ed internazionale................177<br />

3. Le prospettive dell’antiriciclaggio nella Convenzione delle Nazioni Unite<br />

contro la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> e la Direttiva CE n. 97/2001.........................181<br />

4. L’economia della “pulitura” dei capitali illeciti................................................185<br />

4.1 <strong>La</strong> centralità del reato <strong>di</strong> riciclaggio.......................................................... 187<br />

5. Modalità classificate e tecniche sperimentate <strong>di</strong> riciclaggio.............................190<br />

5.1 I meto<strong>di</strong> delle “interposizioni” e della “certificazione” ............................ 190<br />

5.1.1 Le interposizioni ............................................................................. 191<br />

5.1.2 <strong>La</strong> “certificazione”.......................................................................... 192<br />

5.2 <strong>La</strong> concezione “trifasica” e la “teoria dell’indebitamento”....................... 193<br />

6. Nuovi scenari del riciclaggio ............................................................................197<br />

6.1 L’utilizzo dei “canali bancari informali” .................................................. 199


7. Connessioni fra riciclaggio ed evasione fiscale ................................................204<br />

CAPITOLO VI<br />

IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO<br />

1. L’associazione a delinquere <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>: riflessioni su struttura ed<br />

aggravanti dell’articolo 416-bis ........................................................................207<br />

2. Origine della norma ..........................................................................................2<strong>08</strong><br />

3. Struttura ed elementi del reato previsto e punito dall’articolo 416-bis c.p........211<br />

4. <strong>La</strong> responsabilità del professionista: riflessioni sul confine esistente tra<br />

dovere <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa e compartecipazione criminale nella dottrina e nella<br />

giurisprudenza...................................................................................................219<br />

CAPITOLO VII<br />

CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA<br />

1. <strong>La</strong> misura <strong>di</strong> prevenzione patrimoniale in generale ..........................................229<br />

2. <strong>La</strong> legislazione in materia <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione patrimoniale....................235<br />

3. Presupposti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione della misura <strong>di</strong><br />

prevenzione patrimoniale..................................................................................239<br />

4. Oggetto e contenuti delle indagini patrimoniali................................................249<br />

5. <strong>La</strong> verifica fiscale nella normativa antimafia....................................................253<br />

CAPITOLO VIII<br />

LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

1. <strong>La</strong> normativa premiale ......................................................................................257<br />

2. <strong>La</strong> ricognizione della normativa premiale in materia <strong>di</strong> collaboratori <strong>di</strong><br />

giustizia.............................................................................................................261<br />

3. <strong>La</strong> legge 13 febbraio 2001, n. 45 ......................................................................265<br />

4. Le misure coercitive..........................................................................................269<br />

5. L’articolo 41-bis dell’Or<strong>di</strong>namento penitenziario.............................................274<br />

6. I principali problemi <strong>di</strong> costituzionalità ............................................................280<br />

CAPITOLO IX<br />

Conclusioni.............................................................................................................283<br />

APPENDICE NORMATIVA<br />

I Principali Provve<strong>di</strong>menti Antimafia.....................................................................301<br />

Bibliografia.............................................................................................................313<br />

III


PREFAZIONE<br />

Affrontare il tema dell’associazionismo criminale <strong>di</strong> <strong>stampo</strong><br />

<strong>mafioso</strong>, ponendosi l’obiettivo della piena completezza, costituisce<br />

proposito invero assai sterile per chiunque, tenuto conto delle varie<br />

sfaccettature da cui il fenomeno è caratterizzato. Argomento da mille<br />

vite lo ha definito in tempi recentissimi il dott. Piero Grasso, attuale<br />

Procuratore Capo della Repubblica <strong>di</strong> Palermo. <strong>La</strong> mafia, infatti, è<br />

molto <strong>di</strong> più <strong>di</strong> un fenomeno criminale tout court ma, per <strong>di</strong>rla con le<br />

parole del Giu<strong>di</strong>ce Giovanni Falcone, è anche qualcosa <strong>di</strong> assai<br />

<strong>di</strong>verso <strong>di</strong> un mostro o <strong>di</strong> un cancro impossibile da debellare. Sulla<br />

base <strong>di</strong> tali presupposti, ricercando la congruità delle misure politiche<br />

<strong>di</strong> contrasto in rapporto a strutture che negano il <strong>di</strong>ritto non<br />

riconoscendo il monopolio statuale della forza, è stato possibile<br />

procedere alla stesura <strong>di</strong> questo testo, nella duplice convinzione che il<br />

concetto <strong>di</strong> mafia - una volta depurato dagli stereotipi e dai para<strong>di</strong>gmi<br />

che su <strong>di</strong> esso si sono nel tempo affastellati - sia ancora oggi utilmente<br />

analizzabile e che le mafie siano tutt’altro che avviate alla<br />

<strong>di</strong>ssoluzione. Attraverso un percorso <strong>di</strong> osservazione dell’evoluzione<br />

della geografia mafiosa endogena ed esogena, nonchè<br />

l’approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> tutti quegli aspetti che ne costituiscono i<br />

principali elementi, si valuta criticamente l’impianto normativo e le<br />

altre misure adottate dal legislatore per la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> una<br />

complessiva ed efficace politica criminale <strong>di</strong> contrasto. Può<br />

sorprendere, ma lo stesso termine <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong><br />

<strong>mafioso</strong> sembra costituire una nebulosa <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile interpretazione, in<br />

relazione alla quale non è rinvenibile alcuna univoca definizione e<br />

questo non per mancanza <strong>di</strong> contributi <strong>di</strong> pensiero, ma esclusivamente<br />

per la molteplicità delle angolazioni dalle quali lo stesso può essere<br />

osservato. Per dare una preliminare contezza delle generalizzazioni <strong>di</strong><br />

cui soffre il termine <strong>di</strong> mafia, basterà ricordare come allo stesso sia<br />

stata sempre associata una specificazione (mafia “rurale”, mafia<br />

“agraria”, mafia “impren<strong>di</strong>trice”, mafia “della droga”, mafia “degli<br />

appalti”, mafia “del pizzo” ecc.) quasi a denotare l’impossibilità <strong>di</strong><br />

fissare un modello definitorio unico. Di tali incertezze soffre anche la<br />

stessa elaborazione legislativa, tesa a contrastare le manifestazioni<br />

esteriori più che i caratteri endemici del fenomeno.


2<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Parimenti sorprendente è poi il fatto che il termine mafia risulti<br />

sconosciuto all’or<strong>di</strong>namento fino a tutto il 1965 e che la<br />

criminalizzazione dell’associazione mafiosa sia intervenuta solo nel<br />

1982. Nel medesimo ambito, particolare rilievo è stato attribuito al<br />

peso che una perenne cultura <strong>di</strong> tipo emergenziale ha determinato<br />

nella produzione della legislazione <strong>di</strong> contrasto e che ha restituito un<br />

sistema ricco <strong>di</strong> norme tra loro scarsamente coor<strong>di</strong>nate, non <strong>di</strong> rado<br />

contrad<strong>di</strong>ttorie e non sempre del tutto adeguate all’esigenza da<br />

sod<strong>di</strong>sfare.<br />

I primi tre capitoli del testo, inseriti nella prima parte, si occupano<br />

appunto degli aspetti definitori in senso lato, della evoluzione<br />

strutturale e territoriale delle cinque mafie endogene nonché delle<br />

principali mafie esogene, del loro ra<strong>di</strong>camento sulla restante parte del<br />

territorio nazionale, per <strong>di</strong>mostrare, da una parte, la permanente<br />

assenza <strong>di</strong> uno stabile momento <strong>di</strong> definizione e, dall’altra, una<br />

sostanziale paritetica incertezza con riferimento al modello<br />

organizzativo conosciuto. In tale ottica, alle precorse teorie della<br />

devianza e della sottostima socio - culturale delle aree <strong>di</strong> primigenio<br />

inse<strong>di</strong>amento, si è inteso contrapporre in via preferenziale quelle, ben<br />

più appaganti sotto il profilo scientifico, basate su concetti <strong>di</strong> tipo<br />

relazionale, economico o sistemico.<br />

Il primo capitolo in particolare, pone l’accento sulle possibili<br />

soluzioni interpretative, fornisce un quadro generale <strong>di</strong> riferimento ed<br />

in<strong>di</strong>ca le attuali prospettive della ricerca nel settore: da una mafia<br />

“espressione criminale” si passa così ad una mafia “sistema<br />

criminale”, con ciò intendendo un intero reticolo <strong>di</strong> relazioni verticali<br />

e orizzontali.<br />

Il secondo capitolo intende ripercorrere l’evoluzione recente <strong>di</strong><br />

tutti i sodalizi nazionali (dal 1943 ai nostri giorni) in<strong>di</strong>viduandone i<br />

momenti costitutivi. Un’analisi serrata e attenta, <strong>di</strong>mostra che il<br />

percorso recente delle mafie nostrane sia caratterizzato da plurimi<br />

momenti <strong>di</strong> adattamento e <strong>di</strong> trasformazione: non solo, quin<strong>di</strong>, un<br />

apprezzamento dei fatti ma, soprattutto, la loro analisi prospettica per<br />

comprendere quale ne sia realmente l’attuale assetto e le possibili<br />

prospettive. Il momento centrale delle valutazioni è quello della<br />

fissazione <strong>di</strong> un punto fermo circa attività e organizzazione interna<br />

delle singole consorterie e dei legami che portano a riconoscere<br />

l’opportunità <strong>di</strong> considerare le <strong>di</strong>fferenti tipologie criminali come


PREFAZIONE 3<br />

elementi <strong>di</strong> un unico puzzle criminale, costituito da singole unità<br />

fisicamente <strong>di</strong>stinte ma finalisticamente <strong>di</strong>rette al perseguimento del<br />

medesimo “scopo sociale”.<br />

Una visione d’insieme, quella proposta dall’elaborato, che trova<br />

<strong>di</strong>retto riscontro nei risultati a cui è stato possibile pervenire<br />

esaminando i momenti <strong>di</strong> evoluzione strutturale e territoriale <strong>di</strong><br />

ognuna delle aggregazioni prese in esame: fattori <strong>di</strong> contiguità e<br />

cooperazione tra sodalizi <strong>di</strong>versi <strong>di</strong>mostrano l’effettiva esistenza <strong>di</strong><br />

matrici criminali comuni. E’ il caso <strong>di</strong> Cosa Nostra e della Camorra<br />

rinate nell’imme<strong>di</strong>ato dopoguerra con l’avallo delle forze liberatrici;<br />

come pure la contiguità tra la stessa Cosa Nostra e la ‘Ndrangheta<br />

nella gestione del traffico degli stupefacenti; non ultima l’unicità <strong>di</strong><br />

intenti tra Camorra e Sacra Corona Unita nella gestione del<br />

contrabbando.<br />

Il terzo capitolo è quin<strong>di</strong> de<strong>di</strong>cato alle principali mafie esogene (le<br />

cd. “nuove mafie”). Al riguardo, in relazione al crescente peso assunto<br />

dalle organizzazioni criminali a base etnica che operano sul territorio<br />

nazionale, si è reso utile fornire, seppur ad ampio respiro, un generale<br />

quadro <strong>di</strong> riferimento delineando le possibili contiguità con le mafie <strong>di</strong><br />

tipo tra<strong>di</strong>zionali - specie in determinati traffici illeciti - ed i<br />

conseguenti con<strong>di</strong>zionamenti che queste comportano nel contesto<br />

socio - economico del Paese.<br />

Il capitolo quarto, inserito nella seconda parte - da intendersi quale<br />

raccordo ideale con la prima parte dell’elaborato, pone l’accento su<br />

quella che appare essere la vera essenza del potere <strong>mafioso</strong>: un potere<br />

silente e non visibile, ma <strong>di</strong> certo non meno pericoloso delle<br />

manifestazioni eclatanti osservate a cavallo degli anni Novanta. Un<br />

potere, questo, che si sostanzia nella formazione <strong>di</strong> una cultura<br />

impren<strong>di</strong>toriale sempre meno illecita nella forma e sempre più illecita<br />

nella sostanza, che incide sul libero mercato con effetti devastanti per<br />

la concorrenza, il lavoro, ed il cre<strong>di</strong>to.<br />

Il capitolo quinto, sempre inserito nella parte seconda,<br />

approfon<strong>di</strong>sce l’aspetto probabilmente più “sensibile” del modus<br />

operan<strong>di</strong> delle organizzazioni mafiose: il riciclaggio dei capitali<br />

illecitamente accumulati. Attraverso il riciclaggio e sostanzialmente il<br />

“reinvestimento” dei capitali, le associazioni mafiose ottengono il<br />

duplice risultato <strong>di</strong> accumulare ricchezza, da reintrodurre e “ripulire”<br />

nei mercati legali e non, e <strong>di</strong> “miscelarsi” alle imprese “pulite”,


4<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

ottenendo un’effettiva invisibilità e riuscendo, in<strong>di</strong>rettamente, a<br />

con<strong>di</strong>zionare i mercati in cui operano, ottenendone ulteriori vantaggi.<br />

In tale quadro sono stati delineati i peculiari aspetti normativi <strong>di</strong><br />

riferimento, esaminati sia singolarmente sia in rapporto con i più<br />

recenti in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> politica criminale internazionale, nonché<br />

evidenziate le più sperimentate metodologie <strong>di</strong> infiltrazione e <strong>di</strong><br />

inquinamento dell’economia poste in essere dal crimine organizzato.<br />

Il capitolo sesto, compen<strong>di</strong>ato nella terza parte, è de<strong>di</strong>cato alla<br />

<strong>di</strong>samina dei cosiddetti presi<strong>di</strong> <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong>retto e ha la finalità <strong>di</strong><br />

fornire una panoramica completa delle misure politiche a natura<br />

affittiva adottate dal legislatore per la repressione dei fenomeni<br />

territoriali innanzi descritti.<br />

L’approfon<strong>di</strong>mento delle plurime misure <strong>di</strong> politica criminale<br />

attivate attraverso il precetto penale (in particolare con l’articolo 416<br />

bis del co<strong>di</strong>ce penale) è apparso utile per <strong>di</strong>mostrare come ed in che<br />

misura la scelta legislativa si sia in<strong>di</strong>rizzata prioritariamente ad<br />

incidere il fenomeno <strong>mafioso</strong> colpendolo sin dalla natura dell’accordo<br />

criminoso (agire secondo un metodo <strong>mafioso</strong>). L’analisi dei<br />

provve<strong>di</strong>menti ha consentito <strong>di</strong> evidenziare l’attualità e la valenza <strong>di</strong><br />

detta normativa che, sebbene con i limiti innanzi esposti, costituisce<br />

pur sempre un unicum nel panorama internazionale, in quanto<br />

rappresentativa <strong>di</strong> una costruzione dei presi<strong>di</strong> idonea a fungere da<br />

modello.<br />

I capitoli settimo ed ottavo, sempre compen<strong>di</strong>ati nella terza parte,<br />

affrontano il tema della prevenzione patrimoniale e dell’utilizzo delle<br />

misure premiali, entrambe costituenti il cuore del sistema del<br />

contrasto in<strong>di</strong>retto.<br />

Con riferimento alla prevenzione patrimoniale molteplici sono le<br />

possibilità <strong>di</strong> intervento preventivo opponibili al <strong>di</strong>lagare dell’impresa<br />

mafiosa nell’economia. Si tratta, tuttavia, <strong>di</strong> materia particolarmente<br />

spinosa e questo soprattutto con riferimento alle plurime ipotesi <strong>di</strong><br />

violazione dei precetti costituzionali posti a tutela della proprietà,<br />

vertendo in un campo che prevede la possibilità <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong><br />

misure ablative in via fortemente anticipata. Principi <strong>di</strong> garanzia e<br />

esigenze <strong>di</strong> sicurezza generale - entrambi posti a carico dello Stato <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto - si scontrano nel campo dell’applicazione delle misure <strong>di</strong><br />

prevenzione ante delictum e <strong>di</strong> tale stridente contrasto si è voluto dare<br />

atto nell’apposito capitolo. Non meno rilevante in tale ottica è poi la


PREFAZIONE 5<br />

questione del fenomeno della collaborazione con la giustizia e delle<br />

forme <strong>di</strong> tutela riconosciute per la sua incentivazione controllata. Un<br />

terreno <strong>di</strong> stridente contrasto tra principi giuri<strong>di</strong>ci e necessità<br />

investigative, dove più vivo appare essere il contrasto tra culture e<br />

ideologie che regolano la produzione degli strumenti <strong>di</strong> politica<br />

criminale <strong>di</strong> contrasto.<br />

L’ultimo capitolo, il nono, rappresenta l’elemento <strong>di</strong> sintesi<br />

dell’intero percorso <strong>di</strong> analisi e veicolo per l’introduzione ad una serie<br />

<strong>di</strong> considerazioni e domande circa il futuro della politica criminale <strong>di</strong><br />

contrasto alle mafie: questo non attraverso la descrizione <strong>di</strong> tutti i<br />

possibili eventi, bensì me<strong>di</strong>ante la rilettura in chiave critica <strong>di</strong> singoli e<br />

specifici episo<strong>di</strong> del periodo compreso tra il 1993 e i giorni nostri.<br />

I vari richiami riportati in nota all’elaborato e la sintetica<br />

appen<strong>di</strong>ce normativa intendono, infine, fornire la visione completa del<br />

sistema <strong>di</strong> contrasto e le <strong>di</strong>verse valutazioni sui fatti esposti ed<br />

analizzati. Un contestuale sistema <strong>di</strong> esposizione basato su note<br />

esplicative è stato utilizzato per non appesantire il testo specie nella<br />

in<strong>di</strong>cazione degli orientamenti della giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità e <strong>di</strong><br />

merito e per l’illustrazione <strong>di</strong> posizioni <strong>di</strong> specifico approfon<strong>di</strong>mento<br />

dottrinale.


CAPITOLO I<br />

FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL<br />

FENOMENO MAFIE IN ITALIA<br />

Sommario: 1. L’oggetto della politica criminale <strong>di</strong> contrasto alla <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong>; 2. L’incerta definizione della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong><br />

<strong>mafioso</strong>; 3. <strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> mafiosa quale “or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co”; 4. Lotta alla<br />

<strong>criminalità</strong> mafiosa e legislazione d’emergenza.<br />

1. L’OGGETTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO ALLA<br />

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA<br />

“...Il sistema <strong>mafioso</strong> è un sistema complesso, esteso, resistente,<br />

che ha i suoi referenti nelle imprese, nelle istituzioni, nei partiti (...)<br />

Questo sistema, <strong>di</strong> cui Cosa Nostra è solo una componente, non è<br />

affatto in <strong>di</strong>fficoltà, in crisi (...) Dal ventre oscuro del sistema <strong>di</strong><br />

potere <strong>mafioso</strong>, intrecciato col sistema della corruzione, sta<br />

avanzando una nuova mafia, più forte <strong>di</strong> prima...”.<br />

A. GALASSO, “<strong>La</strong> mafia politica”, Bal<strong>di</strong>ni e Castol<strong>di</strong>, Milano,<br />

1993, pp. 10 - 12.<br />

L’o<strong>di</strong>erna <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> si presenta<br />

come un sistema eterogeneo, <strong>di</strong>versamente ra<strong>di</strong>cato nel tessuto<br />

economico e variamente <strong>di</strong>stribuito sul territorio nazionale, in ragione<br />

delle <strong>di</strong>fferenti caratteristiche socio - culturali proprie delle aree in cui<br />

si è sviluppata 1 . Il fenomeno delle manifestazioni criminali aventi<br />

vincolo associativo non è, quin<strong>di</strong>, prerogativa delle sole aree del<br />

meri<strong>di</strong>one d’Italia, ma esse sono presenti, seppure con <strong>di</strong>versi gra<strong>di</strong><br />

1 Per quanto concerne i gruppi endogeni, essi hanno accentuato la già rilevata tendenza a <strong>di</strong>versificare<br />

ambiti e metodologie <strong>di</strong> intervento, coniugando tra<strong>di</strong>zionali forme <strong>di</strong> illecito arricchimento ad<br />

affinate capacità <strong>di</strong> reinvestimento e <strong>di</strong> contaminazione dei circuiti economico – finanziari. Mentre la<br />

<strong>di</strong>mensione “affaristica” delle varie mafie ne è andata accentuando le proiezioni trasnazionale, in<br />

talune realtà locali le esigenze tattiche <strong>di</strong> ridotta visibilità si sono intrecciate con <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong><br />

emergente e conclamata conflittualità.<br />

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

primo semestre 2003, pag. 9, 11.


8<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

d’intensità e <strong>di</strong> pericolosità, in tutta la penisola. Non si può<br />

<strong>di</strong>menticare che quelle allocate nell’area meri<strong>di</strong>onale rappresentano<br />

senza dubbio la componente principale <strong>di</strong> questo fenomeno e sono<br />

quelle che, in definitiva, attraggono l’attenzione e sollecitano<br />

all’adozione <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti normativi “specializzati”. Così la Mafia<br />

in Sicilia, la N’drangheta in Calabria, la Camorra in Campania e la<br />

Sacra Corona Unita in Puglia, costituiscono l’ossatura <strong>di</strong> quel sistema<br />

criminale che va sotto il nome <strong>di</strong> “<strong>criminalità</strong> mafiosa” 2 e verso tali<br />

sodalizi è principalmente <strong>di</strong>retta l’azione <strong>di</strong> contrasto 3 . Il comune<br />

denominatore <strong>di</strong> dette forme associative, è sempre il medesimo, ossia<br />

il perseguimento del fine <strong>di</strong> lucro e della valorizzazione delle risorse<br />

illecitamente conquistate, attraverso il reimpiego ed il loro<br />

reinvestimento in ulteriori attività illecite ovvero, sempre più<br />

frequentemente, nei circuiti dell’economia legale. Altro elemento<br />

2 È noto, a questo proposito, che cosa nostra siciliana, la ‘ndrangheta calabrese, la camorra e la<br />

<strong>criminalità</strong> pugliese da lungo tempo interagiscono secondo le forme più varie supportandosi a<br />

vicenda nel traffico <strong>di</strong> stupefacenti, nell’approvvigionamento <strong>di</strong> armi e, in generale, in tutte le attività<br />

che richiedono capacità operative ed organizzative superiori a quelle che possono essere espresse da<br />

un singolo sodalizio criminale.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – Primo semestre 1998.<br />

3 Le organizzazioni criminali hanno continuato ad evolversi sul territorio nazionale, non in modo<br />

omogeneo, ma secondo connotazioni geo-strutturali che ne caratterizzano la coesione, la capacità <strong>di</strong><br />

adattamento ed il ra<strong>di</strong>camento sul territorio, l’interagibilità con le altre organizzazioni presenti e la<br />

sviluppata capacità <strong>di</strong> svolgere attività criminali in determinati settori (specializzazione criminale),<br />

quantunque mossi dal comune interesse <strong>di</strong> ricavare i massimi profitti illeciti. Così, in una virtuale<br />

mappa:<br />

- nel sud si leggono fenomeni criminali più estesi e complessi, tra<strong>di</strong>zionalmente legati al territorio<br />

e ad una <strong>di</strong>sciplina criminale, dopo una lunga stagione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sorientamento, in via <strong>di</strong> recupero, con<br />

le quattro gran<strong>di</strong> consorterie mafiose in grado <strong>di</strong> esercitare un controllo <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto sulle<br />

formazioni minori, anche <strong>di</strong> origine spontanea, determinando praticamente sul territorio una<br />

minore anarchia criminale;<br />

- nel centro si assiste, da un lato, a continui tentativi <strong>di</strong> penetrazione nel mondo finanziario, tesi al<br />

riciclaggio delle somme accumulate illecitamente nella <strong>di</strong>sponibilità delle mafie tra<strong>di</strong>zionali,<br />

nonché, dall’altro lato, alla contenuta formazione <strong>di</strong> bande, composte da soggetti provenienti da<br />

Paesi in via <strong>di</strong> sviluppo e de<strong>di</strong>te eminentemente allo sfruttamento <strong>di</strong> prostitute loro connazionali,<br />

alla commercializzazione <strong>di</strong> prodotti griffati falsificati, e alla gestione clandestina <strong>di</strong> luoghi <strong>di</strong><br />

ritrovo per giochi d’azzardo;<br />

- nel nord si osserva:<br />

un sempre più determinato ra<strong>di</strong>camento <strong>di</strong> organizzazioni <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> tra<strong>di</strong>zionale,<br />

operanti soprattutto nei settori del riciclaggio e degli appalti, nonché nel grande traffico<br />

internazionale <strong>di</strong> stupefacenti;<br />

una espansione <strong>di</strong> strutture criminali straniere, in particolare albanesi, cinesi e nigeriane e,<br />

<strong>di</strong> recente, rumene, che si spartiscono i comparti criminali predatori (albanesi e rumene) e<br />

quelli riferibili alla fabbricazione ed al commercio <strong>di</strong> prodotti manifatturieri illeciti (cinesi e<br />

nigeriane) secondo le rispettive e, talvolta, pregresse capacità criminali, collegate, a vario<br />

titolo, anche con le terre <strong>di</strong> origine.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – Secondo semestre 2002.


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 9<br />

caratterizzante il fenomeno è poi il fatto che, al <strong>di</strong> là della mera<br />

manifestazione criminogena, la maggior parte <strong>di</strong> dette strutture è in<br />

grado <strong>di</strong> porre in <strong>di</strong>scussione (sebbene attraverso meto<strong>di</strong> mafiosi) i<br />

principi dello Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e le stesse regole della convivenza<br />

sociale. Sono quin<strong>di</strong> fenomeni caratterizzati da una pericolosità ben<br />

più ampia del solo rilievo criminale, in quanto inquinanti tanto delle<br />

regole or<strong>di</strong>namentali che <strong>di</strong> quelle economiche 4 .<br />

Non a caso esse sono le uniche che, a fronte della incisiva risposta<br />

statuale hanno manifestato (con l’unica parziale eccezione per la Sacra<br />

Corona Unita) una camaleontica capacità <strong>di</strong> adattamento per<br />

fronteggiare la contingenza del momento. Si tratta, come si può ben<br />

vedere, <strong>di</strong> una manifestazione <strong>di</strong> malleabilità che incide sia la struttura<br />

organizzativa, sia gli obiettivi tattici e strategici, ed apre la strada ad<br />

una fase <strong>di</strong> sostanziale trasformazione dai contorni ancora indefiniti.<br />

Infatti, “...<strong>La</strong> duttilità consente alle gran<strong>di</strong> associazioni <strong>di</strong> adeguarsi,<br />

sia sul piano organizzativo che su quello delle strategie, per<br />

rispondere, da un lato, alle esigenze <strong>di</strong> maggiore impermeabilità alle<br />

collaudate capacità investigative messe a punto nel nostro Paese e,<br />

dall’altro, all’assoluta necessità <strong>di</strong> essere competitive quando la<br />

globalizzazione dei mercati e la sempre minore definizione dei confini<br />

4 Sul punto della straor<strong>di</strong>naria pericolosità delle mafie endogene quali veicolo <strong>di</strong> potenziale<br />

sovvertimento del modello democratico una particolare sensibilità governativa andava sviluppandosi<br />

già a partire dai primi anni Ottanta laddove il Governo riteneva che: “...Una fonte <strong>di</strong> rilevante<br />

preoccupazione è costituita dalla virulenza del crimine organizzato, che sovente si presenta con<br />

connotazioni <strong>di</strong> pericolosità sul piano stesso della sicurezza democratica. <strong>La</strong> mafia, la camorra, la<br />

‘ndrangheta si pongono sempre più in contrapposizione aperta nei confronti della società civile e<br />

delle sue istituzioni, costituendo una vera e propria sfida allo Stato democratico. <strong>La</strong> lotta a queste<br />

forme <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong>, che negli ultimi anni hanno avuto una evoluzione assai preoccupante, ha<br />

richiesto l’adozione <strong>di</strong> nuovi meto<strong>di</strong> (controlli patrimoniali, bancari, degli appalti ecc.) che si sono<br />

rivelati strumenti efficaci...”.<br />

Nel 1987 il governo rilevava che (…) I fenomeni legati alla presenza ed all’attività delle gran<strong>di</strong><br />

organizzazioni criminali assumono una valenza eversiva nelle loro manifestazioni <strong>di</strong> maggior livello<br />

nella misura in cui sono finalizzati ad occupare dall’interno ed indebolire le istituzioni democratiche.<br />

Questo tipo <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> trova motivo <strong>di</strong> espansione sulla base <strong>di</strong> emergenti caratteristiche: la<br />

<strong>di</strong>ffusione del mercato degli stupefacenti come fonte primaria <strong>di</strong> finanziamento; l’uso in<strong>di</strong>scriminato<br />

della violenza (testimoniato dal numero degli omici<strong>di</strong> che continua a permanere elevato), quale vera e<br />

propria strategia del terrore; i tentativi <strong>di</strong> infiltrazione nelle istituzioni pubbliche per con<strong>di</strong>zionare gli<br />

investimenti economici e finanziari.<br />

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

semestre 23 novembre 1982 – 22 maggio 1983 – pagg. 2;<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

semestre 23 maggio – 22 novembre 1987 – pagg. 37, 38.


10<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

tra mafiosi e “delinquenti dai colletti bianchi” hanno avuto effetti<br />

determinanti sul mondo del crimine...”. 5<br />

Ognuna delle realtà sopra citate ha delle caratteristiche peculiari,<br />

delle ra<strong>di</strong>ci storiche a cui fa riferimento, una matrice comportamentale<br />

definita, ancorché, come detto, in via <strong>di</strong> piena evoluzione 6 .<br />

5<br />

Alessandro PANSA, in “Nuova guida agli adempimenti antiriciclaggio e antiusura”, Bancaria<br />

E<strong>di</strong>trice, Roma 1998, pag. 35.<br />

6<br />

Più nel dettaglio:<br />

- “Cosa nostra” siciliana continua a presentare una fase <strong>di</strong>cotomica, caratterizzata ed influenzata,<br />

da una parte, dalle problematiche carcerarie afferenti ai boss condannati a pene detentive<br />

definitive e, dall’altra, da un’accorta regia orientata a superare il passato e determinata a<br />

garantirne il transito verso un’organizzazione modernamente rimodellata, apparentemente non<br />

ancora impermeabile al pentitismo, ma verosimilmente avviata ad esaltarne le potenzialità<br />

attraverso stu<strong>di</strong>ati meccanismi azionabili <strong>di</strong>rettamente dall’interno. A tal proposito, non si può<br />

tassativamente escludere che eventuali “inquinamenti” ad opera <strong>di</strong> alcuni collaboratori <strong>di</strong><br />

giustizia potrebbero perseguire non soltanto il fine <strong>di</strong> contaminare il materiale accusatorio<br />

acquisito nei singoli processi, ma anche quello <strong>di</strong> incidere negativamente su più proce<strong>di</strong>menti<br />

collegati, che concernono specifici importanti esponenti mafiosi detenuti. Al riguardo, non va<br />

inoltre trascurato che il raggiungimento <strong>di</strong> questo obiettivo offrirebbe, altresì, la possibilità <strong>di</strong><br />

rafforzare la coesione interna dell’intera organizzazione;<br />

- la camorra è parcellizzata in numerosi gruppi criminali, che si relazionano sul territorio campano<br />

in vario modo, sotto la spinta degli “affari” da concludere e <strong>di</strong> molteplici con<strong>di</strong>zionamenti,<br />

ricorrendo ad azioni molto violente anche in casi <strong>di</strong> poca importanza, sovente spinti dalla<br />

necessità <strong>di</strong> imporre la supremazia del clan anche all’interno dello stesso cartello;<br />

- la ‘ndrangheta è, forse, l’organizzazione ad un tempo meno visibile sul territorio, ma meglio<br />

strutturata e più <strong>di</strong>ffusa sia a livello nazionale che internazionale, con centrali che comunque<br />

fanno sostanzialmente riferimento alla terra <strong>di</strong> origine. È l’organizzazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> che ha<br />

saputo interpretare, con maggiore “modernità”, il cambiamento, approfittando dei tempi<br />

favorevoli e delle opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche. Dapprima, ha realizzato una<br />

fase <strong>di</strong> “inabissamento”, via via in grado <strong>di</strong> consentire all’organizzazione criminale <strong>di</strong><br />

raggiungere - sotto il profilo della ristrutturazione territoriale richiesta dal duplice e concorrente<br />

effetto della carcerazione <strong>di</strong> numerosi capi e dalla spinta esercitata da mafiosi “emergenti”,<br />

desiderosi <strong>di</strong> acquisire posizioni <strong>di</strong> potere - un rior<strong>di</strong>no interno (mutuato peraltro da “cosa<br />

nostra”) e, successivamente, l’inserimento crescente delle cosche nelle attività economicoimpren<strong>di</strong>toriali.<br />

È, quin<strong>di</strong>, in via <strong>di</strong> ultimazione questo “rinnovamento”, destinato ad influenzare<br />

la prossima evoluzione dell’organizzazione in senso meno tra<strong>di</strong>zionale, ma solo per quanto<br />

concerne gli aspetti riconducibili allo sfruttamento delle risorse economiche che si riversano sul<br />

territorio, mentre saranno rafforzati i meccanismi e gli aspetti connaturati alla impenetrabilità<br />

dell’organizzazione e ad una ancora più ferrea <strong>di</strong>sciplina delle regole non scritte da osservare<br />

nell’ambito delle condotte interne. <strong>La</strong> ‘ndrangheta si presenta, in sostanza, con <strong>di</strong>ramazioni<br />

rigide, fortemente compatte e sempre più pericolose;<br />

- la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> pugliese si manifesta in modo non omogeneo, con <strong>di</strong>fferenti e peculiari<br />

impostazioni sul territorio che risentono soprattutto della capacità <strong>di</strong> interagire con altre tipologie<br />

criminali, per lo più confinanti, e della tipicità <strong>di</strong> alcune attività criminali consumate sul territorio<br />

pugliese, sostanzialmente riconducibili al contrabbando su larga scala, non solamente <strong>di</strong> t.l.e.<br />

(tabacco lavorato estero), che sta registrando un affievolimento, ma anche <strong>di</strong> armi e vetture <strong>di</strong><br />

grossa cilindrata ed al traffico <strong>di</strong> droghe che, per la loro realizzazione, seguono prevalentemente<br />

la “via balcanica”. A tal proposito, con riferimento alle “rotte” del contrabbando, si deve aver<br />

riguardo anche alla “tratta <strong>di</strong> esseri umani”, che, nel nostro Paese, ha come “luogo <strong>di</strong> approdo” le<br />

rive sud-orientali della Puglia e che, normalmente, utilizza la penisola come “ponte” per<br />

l’Europa. Tutte queste attività hanno nel tempo consentito <strong>di</strong> tessere una fitta ragnatela <strong>di</strong><br />

relazioni criminali, finalizzata ad un organizzato sfruttamento delle attività produttrici <strong>di</strong> profitti


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 11<br />

Dall’osservazione del complesso “corpus juris” riguardante le<br />

politiche <strong>di</strong> contrasto al fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong><br />

emerge, con imme<strong>di</strong>atezza, la sensazione dell’assenza <strong>di</strong> una<br />

definizione univoca a cui ancorare saldamente presupposti e regole<br />

interpretative. Ciò <strong>di</strong>pende dal fatto che detta normativa, più che<br />

svilupparsi in conformità ad esigenze <strong>di</strong> generale tutela dell’integrità<br />

<strong>di</strong> principi fondamentali, si è andata stratificando in base ad oggettive<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> natura emergenziale. <strong>La</strong> lamentata assenza nel nostro<br />

Paese <strong>di</strong> una politica criminale in senso proprio, sia sul piano<br />

normativo che su quello strumentale organizzativo, è male antico<br />

quanto evidente. 7<br />

<strong>La</strong> lettura sistemica delle norme, così come succedutesi nel corso<br />

dell’ultimo ventennio, non può quin<strong>di</strong> che portare a concludere che la<br />

reale prospettiva entro cui si è mossa la politica criminale 8 <strong>di</strong><br />

contrasto:<br />

si traduce nell’insieme <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti tesi alla prioritaria<br />

repressione dei soggetti in odore <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>,<br />

ovvero alla neutralizzazione, anche in via fortemente<br />

anticipata, delle possibili devianze;<br />

ben poco spazio e attenzione riserva alla sistematica<br />

eliminazione delle cause sociali e strutturali dei fenomeni<br />

criminali associativi;<br />

ha delineato una fisionomia sanzionatoria dell’illecito penale<br />

non del tutto lineare entro i cui confini <strong>di</strong> imprecisione e<br />

illeciti. I contatti tra gruppi criminali avvengono quin<strong>di</strong> anche al <strong>di</strong> fuori del territorio nazionale e<br />

soprattutto con i Paesi destinatari delle risorse scambiate; tutto ciò richiede, però, un ra<strong>di</strong>camento<br />

sul territorio delle etnie più presenti (albanese in particolare, cinese e, da ultimo, quella tunisina)<br />

necessariamente con<strong>di</strong>zionato, se non altro per la reperibilità delle strutture logistiche <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>spensabile supporto alle attività, da gruppi criminali in<strong>di</strong>geni. <strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong><br />

pugliese non risulta ancora operante, se non in limitate zone geografiche, sul territorio nazionale<br />

con organizzazioni coerenti che ne <strong>di</strong>mostrino la effettiva proiezione in specifiche zone.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – Secondo semestre 2002, pagine 18,22.<br />

7 L. PEPINO “Spunti in tema <strong>di</strong> politica criminale e <strong>di</strong> politica giu<strong>di</strong>ziaria. Anomalie e paradossi del<br />

caso italiano” in “Dei delitti e delle pene”,2,1993, 83. Concordemente anche E. MUSCO, “A<br />

proposito <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto penale “comunque ridotto” in AA.VV. <strong>La</strong> riforma del <strong>di</strong>ritto penale. Garanzie<br />

ed effettività delle tecniche <strong>di</strong> tutela, a cura <strong>di</strong> E. PEPINO, Milano, 1993 pag. 170 e segg.<br />

8 K. VODOVIPEC “Relationship Between Scientific Research and Criminal Policy” in Annales<br />

internationals de criminology, Recherches en criminology, 1974, pag. 12,13,17,72, numero speciale,<br />

ha definito il concetto <strong>di</strong> politica criminale come “… ciò che riguarda tutte le misure prese e le azioni<br />

svolte dalle istituzioni sociali e dagli organismi governativi sulla base <strong>di</strong> un concetto definito <strong>di</strong> come<br />

combattere il crimine, in modo da ridurre il numero e la gravità delle violazioni del co<strong>di</strong>ce penale<br />

vigente nel suo senso più ampio…”.


12<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

indeterminatezza ha trovato ampio spazio l’apporto “creativo”<br />

della giurisprudenza penale. 9<br />

Si profilano quin<strong>di</strong> due problemi: il peso <strong>di</strong> una perenne questione<br />

criminale che ha influito sul sistema politico che non ha saputo andare<br />

oltre quei meri interventi a ridosso <strong>di</strong> gravi fatti perturbativi<br />

dell’or<strong>di</strong>ne sociale 10 , e la constatata incapacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo tra scienza<br />

penale e i soggetti che presiedono alla produzione legislativa. 11<br />

Peraltro, qualora costantemente applicato, potrebbe essere lo stesso<br />

concetto <strong>di</strong> politica criminale 12 , inteso come “ un insieme più o meno<br />

coor<strong>di</strong>nato, organizzato e programmato in atti, aventi un valore<br />

politico ed una base tecnico scientifica scaturiti da una scelta politica,<br />

con lo scopo consapevole <strong>di</strong> influire sul fenomeno criminale o su una<br />

parte <strong>di</strong> esso “, a tracciare la strada da seguire per sra<strong>di</strong>care le cause<br />

sociali su cui prolifera il consenso criminale 13 .<br />

9<br />

G. MARINUCCI, in “Sui rapporti tra scienza penale italiana e legislazione”, così si esprime:<br />

“Piuttosto che in<strong>di</strong>rizzare verso l’attuazione del principio generale <strong>di</strong> giustizia ad opera della “juris<br />

prudentia”, l’indeterminatezza delle formule contribuisce ad alimentare quel processo involutivo<br />

segnato dal passaggio “dallo Stato delle leggi allo Stato dei giu<strong>di</strong>ci”“.<br />

10<br />

G. FIANDACA, “Verso un nuovo co<strong>di</strong>ce penale. Itinerari, problemi e prospettive”, Milano 1993.<br />

11<br />

Sul tema si rinvia a E. MUSCO, “Diritto penale e politica: conflitto coesistenza o cooperazione?”, in<br />

Nomos, 1989, 73 e segg.<br />

12<br />

F. BRUNO e F. FERRACUTI, “<strong>La</strong> ricerca scientifica in criminologia e la formulazione della politica<br />

criminale”, in “Trattato <strong>di</strong> criminologia, me<strong>di</strong>cina criminologica e psichiatria forense. Le ra<strong>di</strong>ci, le<br />

fonti, gli obiettivi e lo sviluppo della criminologia”, Giuffré e<strong>di</strong>tore, Milano, 1987, pag. 162.<br />

13<br />

A partire dalla fine degli anni Ottanta e per tutto il successivo decennio, si percepì chiaramente la<br />

portata della minaccia del fenomeno macrocriminale. A tal riguardo il Governo, nella relazione sulla<br />

politica informativa e della sicurezza del primo semestre 1989, già sosteneva che la <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong> (…) si esplica secondo linee ormai uniformi, in un processo <strong>di</strong> progressiva<br />

se<strong>di</strong>mentazione su <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> base caratterizzata da particolari forme <strong>di</strong> degrado ambientale<br />

e <strong>di</strong> sottosviluppo economico, in cui carenze dei servizi principali e bisogni <strong>di</strong> sopravvivenza<br />

contengono già i germi della <strong>di</strong>ffidenza e della sfiducia verso lo Stato. In tale ambiente hanno gioco<br />

facile comportamenti improntati alla violenza e alla intimidazione che finiscono col determinare una<br />

sorta <strong>di</strong> progressivo controllo sull’intera attività produttiva del posto, impedendone qualsiasi<br />

possibilità <strong>di</strong> crescita attraverso la <strong>di</strong>strazione dei già limitati profitti interni e dei più consistenti<br />

flussi <strong>di</strong> denaro pubblico provenienti dall’esterno. Le attività commerciali ed artigiane spesso sono<br />

prima strette dalla morsa delle estorsioni e delle rapine e poi ridotte ad operare in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>fficili<br />

dalle gestioni concorrenziali rilevate dalla stessa <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>. L’indebito sfruttamento<br />

degli appalti e dei subappalti <strong>di</strong> opere e servizi pubblici – in grado <strong>di</strong> produrre arricchimenti per i<br />

quali viene commessa una lunga serie <strong>di</strong> crimini – ha il doppio effetto <strong>di</strong> privare la comunità <strong>di</strong> una<br />

consistente fonte <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to e <strong>di</strong> produrre spesso manufatti e servizi <strong>di</strong> qualità assai scadente. Si<br />

innestano su quest’ultimo aspetto ulteriori forme <strong>di</strong> devianza, derivanti dalla necessità <strong>di</strong> inserirsi<br />

nella gestione della cosa pubblica, con conseguenti fenomeni <strong>di</strong> collegamenti con ambienti politici, <strong>di</strong><br />

inquinamenti elettorali, <strong>di</strong> logiche clientelari. (…) Non è raro poi constatare in talune zone, come<br />

naturale conseguenza dello stato <strong>di</strong> corruzione prodotto, ampie manifestazioni <strong>di</strong> illegalità <strong>di</strong>ffusa,<br />

che da un lato <strong>di</strong>straggono e aggravano l’opera delle forze <strong>di</strong> polizia e dall’altro forniscono meno<br />

remore all’esplodere <strong>di</strong> sanguinose lotte fra “clan” contrapposti per il dominio del territorio. Quando<br />

il processo <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentazione raggiunge la saturazione dell’ambiente e la componente criminale


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 13<br />

Non c’è dubbio che dette cause non siano <strong>di</strong> natura criminogena<br />

ma, come detto, sociale, ossia contenibili negli effetti dal precetto e<br />

dalla sanzione penale, ma removibili esclusivamente attraverso<br />

l’adozione <strong>di</strong> adeguati strumenti <strong>di</strong> natura politico-economica ed<br />

interventi <strong>di</strong> natura extraprocessuale in grado <strong>di</strong> mitigarne gli effetti.<br />

Sulla base <strong>di</strong> quanto sopra ci si prefigge <strong>di</strong> evidenziare l’oggetto della<br />

politica <strong>di</strong> contrasto alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, iniziando dalla sua<br />

<strong>di</strong>scussa definizione.<br />

2. L’INCERTA DEFINIZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI<br />

STAMPO MAFIOSO<br />

“...Il modello criminale <strong>mafioso</strong>, in quanto connotato da una<br />

particolarissima specificità ambientale, a mio avviso non sarebbe<br />

trasponibile in altre realtà (…). Posto in questi termini, ci si accorge<br />

subito tuttavia che ci si trova <strong>di</strong> fronte ad un falso problema. In realtà,<br />

nel panorama criminale internazionale, le maggiori organizzazioni,<br />

anch’esse depurate dalle loro specifiche connotazioni ambientali,<br />

presentano connotazioni non <strong>di</strong>ssimili da quelle della mafia (…) tale<br />

unicità sostanziale del modello organizzativo nelle più importanti<br />

organizzazioni criminali operanti a livello internazionale, consente <strong>di</strong><br />

usare per le stesse il termine “mafia” in un’accezione certamente più<br />

estensiva <strong>di</strong> quella che è normalmente in senso tecnico il significato <strong>di</strong><br />

questa parola, ma in un’accezione tuttavia non priva <strong>di</strong> un certo<br />

rigore scientifico...”.<br />

Giovanni Falcone, maggio 1992 (ultimo intervento pubblico) ora<br />

in “Narcomafie”, febbraio 1993, n. 1.<br />

tocca vertici <strong>di</strong> particolare potenza, il fenomeno tende a riprodursi nei territori limitrofi in una<br />

progressiva espansione.<br />

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

semestre 23 novembre 1988 – 22 maggio 1989 – pagg. 72-76<br />

Per una visione geopolitica del concetto <strong>di</strong> illegalità sociale come veicolo <strong>di</strong> proliferazione del<br />

consenso <strong>di</strong> veda anche Z. BAUMAN, “<strong>La</strong> solitu<strong>di</strong>ne del citta<strong>di</strong>no globale”, Feltrinelli, Milano,<br />

2002, pag. 124 che sostiene “L’accettazione della violenza e dell’illegalità da parte <strong>di</strong> larghi strati<br />

della popolazione, è sicuramente un’istanza che ci riporta ad un ambito principalmente politico.<br />

L’esercizio della violenza ed il controllo territoriale da parte delle reti criminali, si sono affermati<br />

laddove vi è stata un’assenza istituzionale marcata, che, lasciando <strong>di</strong> fatto un vuoto <strong>di</strong> potere, ha<br />

lasciato spazio a processi che sono stati definiti <strong>di</strong> destrutturazione politica, ovvero all’insorgenza <strong>di</strong><br />

gruppi “altri”, rispetto agli Stati che hanno potuto creare sistemi politici paralleli e parastatali.


14<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Il fenomeno associativo è noto nell’or<strong>di</strong>namento da oltre un<br />

secolo 14 . Il Lombroso lo definì come “la più temibile delle<br />

delinquenze” ricollegandolo al connubio evolutivo instauratosi tra<br />

sviluppo industriale e <strong>criminalità</strong> rurale. In questo senso è<br />

particolarmente significativa la circostanza che la maggior parte dei<br />

co<strong>di</strong>ci penali in vigore nel 1800 negli Stati europei già<br />

contemplassero, pur se con <strong>di</strong>verso rigore, la fattispecie delittuosa, con<br />

ciò considerandola una effettiva minaccia per la società 15 .<br />

<strong>La</strong> prima co<strong>di</strong>ficazione in cui si parla espressamente <strong>di</strong><br />

associazione per delinquere ma non <strong>di</strong> mafia, termine che verrà<br />

introdotto solo nel 1965, è il co<strong>di</strong>ce penale del 1883; in tale testo<br />

normativo era stabilito, in sostanza, che qualora la commissione <strong>di</strong><br />

reati fosse stata “frutto dell’azione collettiva <strong>di</strong> cinque o più persone”<br />

l’evento, determinato o indeterminato, andasse valutato anche in<br />

ragione della maggiore pericolosità organizzativa del sodalizio. In<br />

epoca successiva e fino ai nostri giorni, notevoli sono stati gli<br />

interventi normativi tesi ad inquadrare il reato associativo e, <strong>di</strong><br />

conseguenza, l’essenza stessa della definizione da collegare al<br />

fenomeno ad esso intimamente correlato. Attualmente sussistono, nel<br />

vigente or<strong>di</strong>to penale, almeno tre forme associative specificamente<br />

co<strong>di</strong>ficate:<br />

l’associazione per delinquere cosiddetta semplice prevista<br />

dall’articolo 416 del c.p.;<br />

l’associazione per delinquere <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo 416-bis del c.p.;<br />

14 Nella relazione finale della Commissione <strong>di</strong> inchiesta Franchetti – Sonnino del lontano 1875/76 si<br />

legge che “la mafia non è una associazione che abbia forme stabili e organismi speciali... Non ha<br />

statuti, non ha compartecipazioni <strong>di</strong> lucro, non tiene riunioni, non ha capi riconosciuti, se non i più<br />

forti ed i più abili; ma è piuttosto lo sviluppo ed il perfezionamento della prepotenza <strong>di</strong>retta ad ogni<br />

scopo <strong>di</strong> male”. Si legge ancora “Questa forma criminosa, non... specialissima della Sicilia”, esercita<br />

“sopra tutte queste varietà <strong>di</strong> reati”... “una grande influenza” imprimendo “a tutti quel carattere<br />

speciale che <strong>di</strong>stingue dalle altre la <strong>criminalità</strong> siciliana e senza la quale molti reati o non si<br />

commetterebbero o lascerebbero scoprirne gli autori”; si rileva, inoltre, che “i mali sono antichi, ma<br />

ebbero e hanno perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> mitigazione e <strong>di</strong> esacerbazione” e che, già sotto il governo <strong>di</strong> Re<br />

Fer<strong>di</strong>nando, la mafia si era infiltrata anche nelle altre classi, cosa che da alcune testimonianze è<br />

ritenuta vera anche oggidì. Già nel secolo scorso, quin<strong>di</strong>, il problema mafia si manifestava in tutta la<br />

gravità; infatti si legge nella richiamata relazione:”Le forze militari concentrate per questo servizio in<br />

Sicilia risultavano 22 battaglioni e mezzo tra fanteria e bersaglieri, due squadroni <strong>di</strong> cavalleria e<br />

quattro plotoni <strong>di</strong> bersaglieri montani, oltre i Carabinieri in numero <strong>di</strong> 3120”<br />

da: L’Unità 31 maggio, 1992, pag. 2, 13.<br />

15 O. CUCUZZA “Criminalità <strong>organizzata</strong> e fattispecie penali: luci ed ombre” in Rivista della Guar<strong>di</strong>a<br />

<strong>di</strong> Finanza, n°1, 1993.


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 15<br />

l’associazione per delinquere finalizzata al traffico <strong>di</strong> sostanze<br />

stupefacenti descritta dall’articolo 74 della legge 9 ottobre<br />

1990, n. 309.<br />

Definire compiutamente cosa debba intendersi con il termine<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> - compito tutt’altro che<br />

agevole - oltre ad assolvere ad una esigenza <strong>di</strong> carattere sistemico, il<br />

cui scopo è quello <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare con esattezza una specifica categoria<br />

<strong>di</strong> reati, risponde alla pratica necessità <strong>di</strong> circoscrivere a tale<br />

fattispecie l’ambito <strong>di</strong> applicabilità dei regimi processuali speciali e<br />

degli istituti ad essa esclusivamente applicabili. Con tale termine si<br />

allude comunemente alle sole gran<strong>di</strong> organizzazioni criminali e, prime<br />

fra tutte, quelle <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, ossia a sodalizi criminali a struttura<br />

complessa con ramificazioni ben oltre i confini nazionali e operanti<br />

nei campi delinquenziali più <strong>di</strong>sparati. Appare evidente, quin<strong>di</strong>, che il<br />

termine sia sicuramente aderente alle macro organizzazioni ma che<br />

ben poco si ad<strong>di</strong>ca alle realtà criminali ru<strong>di</strong>mentali, anche se poste in<br />

essere da sodalizi sommariamente organizzati 16 , ma anche che questo<br />

modo <strong>di</strong> vedere non renda giustizia al significato delle parole, non<br />

pochi problemi determini in sede applicativa e non sia rispettoso dello<br />

spirito originario su cui fu costruito il precetto penale. Esso infatti non<br />

identifica in modo strutturato la realtà a cui invece fa riferimento: il<br />

fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> è ben più<br />

articolato della semplice aggregazione <strong>di</strong> persone nell’illecito,<br />

ancorché organizzate in guisa <strong>di</strong> strutture complesse. Le tra<strong>di</strong>zionali<br />

forme <strong>di</strong> associazionismo organizzato, che possono ormai contare su<br />

esperienze tecnologicamente avanzate, si caratterizzano per il<br />

superamento degli antichi limiti territoriali, per l’ampiezza della sfera<br />

<strong>di</strong> azione, per l’accentuata capacità <strong>di</strong> assorbimento della delinquenza<br />

comune locale, per la <strong>di</strong>versificazione e la specializzazione delle<br />

strutture operative 17 .<br />

Tali nuove caratteristiche hanno indotto gli stu<strong>di</strong>osi a ritenere<br />

mutato il concetto stesso <strong>di</strong> mafia non ritenendolo idoneo e sufficiente<br />

a contenere e descrivere più moderni e complessi moduli organizzativi<br />

16 Un sodalizio <strong>di</strong> piccoli spacciatori <strong>di</strong> droga o una banda <strong>di</strong> ladri sono pur sempre organizzazioni<br />

criminali ma la loro pericolosità non è certo paragonabile a quella delle macro organizzazioni.<br />

17 N. POLLARI, Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, Ed.<br />

<strong>La</strong>urus, Roma, 1993, p.19.


16<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

strategici del mondo criminale 18 . Da più parti si sostiene che il<br />

concetto <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> richieda alcune precisazioni, tra le<br />

quali assumono rilievo in via prioritaria la <strong>di</strong>stinzione tra <strong>criminalità</strong><br />

or<strong>di</strong>naria e <strong>criminalità</strong> mafiosa. <strong>La</strong> prima offende e lede <strong>di</strong>rettamente i<br />

beni che fanno capo ai singoli citta<strong>di</strong>ni, mentre la seconda porta il suo<br />

attacco all’economia <strong>di</strong> un Paese ed alle sue regole democratiche.<br />

Inoltre, <strong>di</strong>versamente dalla <strong>criminalità</strong> comune, la mafia non viola il<br />

<strong>di</strong>ritto ma nega il <strong>di</strong>ritto, poiché non riconosce il monopolio statale<br />

della forza e quin<strong>di</strong>, in questo senso, è fuori e contro lo Stato,<br />

considerando il ricorso all’omici<strong>di</strong>o come la sua forma <strong>di</strong> giustizia; ma<br />

per le sue attività legate al denaro pubblico e la partecipazione attiva<br />

alla vita pubblica essa è dentro e con lo Stato 19 .<br />

Il Parlamento europeo, a testimonianza del fatto che il problema ha<br />

caratteristiche ormai sopranazionali è recentemente intervenuto sullo<br />

specifico tema e, con propria risoluzione del 20 novembre 1997, ha<br />

emanato il più recente tentativo <strong>di</strong> definire la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento comunitario definisce <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong><br />

quella che, <strong>organizzata</strong> in forma <strong>di</strong> associazione:<br />

svolge attività pianificata, ripartita e protratta nel tempo;<br />

coinvolge più persone che commettono reati con pregiu<strong>di</strong>zi<br />

finanziari notevoli;<br />

ha, come fine, l’esclusivo scopo <strong>di</strong> lucro realizzato attraverso la<br />

commissione <strong>di</strong> reati che producono proventi finanziari ed il<br />

loro trasporto nel circuito economico legale.<br />

Questa valutazione interpretativa porta a ritenere che in prospettiva<br />

futura il termine stesso <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> mafiosa debba essere rivisto per<br />

essere sostituito con quello più aderente <strong>di</strong> “sistema criminale”.<br />

Secondo il Vigna “...il sistema criminale è caratterizzato da uno<br />

strutturato complesso <strong>di</strong> azioni e condotte illegali che uniscono i<br />

membri dell’ambiente criminale con pezzi delle Istituzioni ed in<strong>di</strong>vidui<br />

del sistema legale, tanto da risultare parte integrante della vita<br />

sociale, politica, amministrativa ed economica <strong>di</strong> numerosi Paesi<br />

moderni...”.<br />

18 P.L. VIGNA, <strong>La</strong> <strong>di</strong>mensione internazionale della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, in Discorso <strong>di</strong><br />

inaugurazione dell’anno accademico 1997-1998 della S.F.P.I., Roma, 28 novembre 1998.<br />

19 U. SANTINO in <strong>La</strong> mafia come soggetto politico. Ovvero: la produzione mafiosa della politica e la<br />

produzione politica della mafia, in <strong>La</strong> Mafia. Le Mafie, <strong>La</strong>terza,1993, pag, 127.


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 17<br />

Dalla definizione emerge con chiarezza che il fenomeno <strong>mafioso</strong> -<br />

depurato dagli stereotipi e dai para<strong>di</strong>gmi che su <strong>di</strong> esso si sono nel<br />

tempo affastellati - è particolarmente complesso e poliformico. Esso è<br />

un prisma a molte facce che presenta connotazioni <strong>di</strong> sicuro rilievo<br />

criminale, ma anche aspetti politici, culturali, economici e sociali.<br />

Un’ipotesi definitoria che non tenga conto <strong>di</strong> questo o che isoli,<br />

ovvero obliteri anche uno solo degli aspetti citati non potrà, quin<strong>di</strong>,<br />

<strong>di</strong>rsi né completa né corretta 20 .<br />

Su tale linea si pone il risultato <strong>di</strong> un recente lavoro <strong>di</strong> ricerca del<br />

“Centro Impastato” <strong>di</strong> Palermo denominato “Mafia e società”, che ha<br />

conclusivamente elaborato la seguente ipotesi <strong>di</strong> definizione: “...mafia<br />

è un insieme <strong>di</strong> organizzazioni criminali, <strong>di</strong> cui la più importante ma<br />

non l’unica è Cosa Nostra, che agiscono all’interno <strong>di</strong> un vasto e<br />

ramificato contesto relazionale, configurando un sistema <strong>di</strong> violenza e<br />

<strong>di</strong> illegittimità finalizzato alla accumulazione <strong>di</strong> capitali e<br />

all’acquisizione e gestione <strong>di</strong> porzioni <strong>di</strong> potere, che si avvale <strong>di</strong> un<br />

co<strong>di</strong>ce culturale e gode <strong>di</strong> un certo consenso sociale...”. L’ipotesi<br />

definitoria sopra riportata, letta a sistema con quelle citate in<br />

precedenza, permette <strong>di</strong> considerare tali peculiari organizzazioni<br />

criminali nella loro concretezza.<br />

Organizzazioni fatte <strong>di</strong> uomini in carne ed ossa, <strong>di</strong> organigrammi,<br />

regole, ruoli, gerarchie, intese e conflitti e non figure da romanzo o<br />

sceneggiato televisivo.<br />

Confermativo <strong>di</strong> tale orientamento appare essere in tal senso il<br />

pensiero espresso da Giovanni Falcone, il quale, in merito,<br />

testualmente riteneva 21 : “...Gli uomini d’onore non sono né <strong>di</strong>abolici<br />

né schizofrenici. Non ucciderebbero il padre e la madre per qualche<br />

grammo <strong>di</strong> eroina. Sono uomini come noi. <strong>La</strong> tendenza nel mondo<br />

occidentale, europeo in particolare, è quella <strong>di</strong> esorcizzare il male<br />

proiettandolo su etnie e su comportamenti che ci appaiono <strong>di</strong>versi dai<br />

nostri. Ma se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non<br />

20 In merito si veda anche U. SANTINO, Mafia, mafie, crimine trasnazionale, Trieste, Asterios n. 7, anno<br />

2002, pag. 71 – 81,84 che ritiene che volendo definire il soggetto criminale secondo il para<strong>di</strong>gma<br />

della complessità si può affermare che “mafia” è un’insieme <strong>di</strong> organizzazioni criminali che agiscono<br />

all’interno <strong>di</strong> un contesto relazionale e si configura come un sistema <strong>di</strong> violenza e <strong>di</strong> illegalità<br />

finalizzato all’accumulazione del capitale e alla acquisizione e gestione <strong>di</strong> posizioni <strong>di</strong> potere, si<br />

avvale <strong>di</strong> un co<strong>di</strong>ce culturale e gode <strong>di</strong> un certo consenso sociale.<br />

21 G. FALCONE in coll. con M. PADOVANI, in Cose <strong>di</strong> Cosa Nostra, Rizzoli, 1991, pag, 82-83.


18<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o<br />

un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia...”.<br />

Fissando un primo punto, e riassumendo quanto finora esposto, si<br />

può affermare che da qualunque parte la si guar<strong>di</strong> occorre rendersi<br />

conto che la mafia - in quanto associazione - non è solo un fatto<br />

criminale: è un fenomeno che ha bisogno del consenso della gente, del<br />

rapporto con l’amministrazione pubblica, del rapporto con<br />

l’impren<strong>di</strong>toria, del rapporto con la politica, altrimenti sarebbe un<br />

normale fenomeno criminale che si risolve nell’accumulazione del<br />

profitto illecito 22 . Poco importa se il consenso o le relazioni siano<br />

ottenute attraverso la prevaricazione o la surrogazione delle<br />

competenze statuali, la mafia è mafia quando si pone come contraltare<br />

delle istituzioni, quando cioè ne erode cre<strong>di</strong>bilità e potere. Il<br />

focalizzare l’attenzione sull’intreccio <strong>di</strong> relazioni, rapporti,<br />

connivenze, e contiguità che derivano dalle precedenti definizioni,<br />

frutto prevalentemente del <strong>di</strong>battito dottrinario sviluppato sul tema nel<br />

corso dell’ultimo ventennio, se ha oggettivamente contribuito a<br />

mettere in luce una poliedricità <strong>di</strong> aspetti, ha altresì reso evidente<br />

l’ampiezza e la polivalenza dei contenuti che il fenomeno è in grado <strong>di</strong><br />

assumere, finendo pertanto col farne un concetto “sovradeterminato” e<br />

come tale epistemiologicamente sterile 23 .<br />

Proseguendo ora nella delimitazione dei concetti entro cui<br />

ricondurre gli elementi che qualificano come un unicum l’associazione<br />

a delinquere <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>, appare <strong>di</strong> interesse considerare anche<br />

il metodo <strong>di</strong> apprezzamento riservato dalla dottrina e dalla<br />

giurisprudenza per la sua definizione 24 .<br />

Da un lato vi è la tendenza a definire le mafie come “entità”<br />

attribuendo loro capacità ed autonomia proprie, in<strong>di</strong>pendenti cioè dal<br />

tessuto in cui le stesse si muovono ed agiscono; dall’altro vi è una<br />

visione <strong>di</strong> tipo relazionale, o meglio <strong>di</strong> un complesso <strong>di</strong> relazioni <strong>di</strong><br />

cui fanno parte sia lo Stato in quanto tale, sia lo stesso fenomeno<br />

22<br />

S. LODATO e P. GRASSO, <strong>La</strong> mafia invisibile, Mondadori, 2001.<br />

23<br />

A. MANGIONE, <strong>La</strong> misura <strong>di</strong> prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, Cedam,<br />

2001, pag. 457 e segg..<br />

24<br />

Sul versante della stessa esplorazione scientifica il concetto <strong>di</strong> mafia continua ad apparire un terreno<br />

in cui più para<strong>di</strong>gmi interpretativi in parte convergono ed in parte confliggono. Nel potenziale<br />

conflitto fra para<strong>di</strong>gmi, quello criminale tende oggi, per effetto della sua maggiore forza attrattiva, a<br />

imporsi a <strong>di</strong>scapito <strong>di</strong> altri para<strong>di</strong>gmi concorrenti.


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 19<br />

associativo. L’importanza <strong>di</strong> ciò, tanto dal punto <strong>di</strong> vista pratico che<br />

da quello teorico, consiste nel fatto che i momenti più alti del<br />

contrasto e delle pregnanti scelte <strong>di</strong> politica criminale sono stati<br />

determinati dall’avvenuta presa <strong>di</strong> coscienza che le relazioni<br />

funzionali che i sodalizi hanno sviluppato con la politica, le istituzioni<br />

e con la società civile non sono occasionali, ma costitutive del<br />

fenomeno 25 .<br />

Parlando <strong>di</strong> tali forme <strong>di</strong> contiguità tra mafia e Stato come nucleo<br />

centrale del problema non si vuole fare riferimento ad un concetto<br />

ristretto (non <strong>di</strong>ssimile da quello <strong>di</strong> Nazione) bensì, al contrario, ad<br />

una visione <strong>di</strong> Stato nel suo complesso considerato: da un lato, quin<strong>di</strong>,<br />

lo Stato - apparato composto dalle sue istituzioni, dal Parlamento, dal<br />

Governo e dal potere giu<strong>di</strong>ziario; dall’altro lo Stato - società, in altre<br />

parole quel complesso <strong>di</strong> relazioni sociali, economiche e politiche,<br />

prerogativa <strong>di</strong> ogni popolo che insiste su <strong>di</strong> un ambito territoriale<br />

definito.<br />

Per Baratta 26 una corretta impostazione della lotta alla mafia,<br />

piuttosto e prima che basarsi sulla lotta dello “Stato-apparato” e dello<br />

“Stato-società” contro la mafia, consisterà innanzi tutto nella lotta per<br />

liberare lo “Stato-apparato” e lo “Stato-società” dalla sua relazione<br />

funzionale con la mafia e solo quando, come risultato <strong>di</strong> questa lotta<br />

preliminare, la mafia sarà veramente ridotta alle <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> uno<br />

Stato contro lo Stato, sarà possibile, se sarà ancora necessario,<br />

impostare la lotta come antitesi tra Stato e mafia 27 .<br />

25<br />

“Precise ragioni <strong>di</strong> carattere storico e politico hanno infatti favorito, da più <strong>di</strong> un secolo, i rapporti <strong>di</strong><br />

Cosa Nostra con i pubblici poteri, le hanno attribuito una specifica riconosciuta funzione politica, le<br />

hanno consentito <strong>di</strong> svolgere un ruolo <strong>di</strong> sostegno alle esperienze politiche, a partiti, a uomini politici.<br />

Tutto ciò ha finora impe<strong>di</strong>to la liberazione del Paese da quei con<strong>di</strong>zionamenti. E’ evidente che la<br />

sconfitta definitiva <strong>di</strong> Cosa Nostra passa non solo attraverso la punizione delle responsabilità<br />

in<strong>di</strong>viduali, ma anche attraverso il superamento definitivo delle connessioni oggettive che hanno<br />

favorito le compromissioni”.<br />

da: Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia XI legislatura, anno 1993,<br />

presidente VIOLANTE, par. 4.<br />

26<br />

Docente <strong>di</strong> Criminologia e Filosofia del <strong>di</strong>ritto nell’Università <strong>di</strong> Sarbrucken e <strong>di</strong>rettore della rivista<br />

“Dei delitti e delle pene”.<br />

27<br />

Il fatto che la mafia ed in particolare Cosa Nostra si consideri come uno Stato nello Stato, oltre a<br />

quanto detto con riferimento a termini <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto ed interpretazione normativa e sociologica trova<br />

<strong>di</strong>retto conforto nella recente iniziativa assunta dall’ultimo Boss riconosciuto come tale, ossia Pietro<br />

Aglieri, – <strong>di</strong> cui è nota la vicinanza a Provenzano – relativamente all’invio <strong>di</strong> un proprio scritto al<br />

Procuratore Nazionale Antimafia, <strong>di</strong>retto anche al Procuratore della Repubblica <strong>di</strong> Palermo solo a fini<br />

conoscitivi. L’Aglieri, nel precisare che è assolutamente da escludere ogni ipotesi <strong>di</strong> trattativa con lo<br />

Stato e che nessuno ha mai inteso offrire alcuna <strong>di</strong>sponibilità alla <strong>di</strong>ssociazione o, tanto meno, alla


20<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Per concludere è da evidenziare come l’aspetto definitorio <strong>di</strong> tipo<br />

relazionale finora esposto è anch’esso non esaustivo della complessa<br />

problematica. Se non si può non ritenere che una visione olistica sia<br />

senza dubbio da preferire ad una <strong>di</strong> tipo settoriale, è anche vero che il<br />

<strong>di</strong>battito dottrinario non si esaurisce - per quanto importante e per certi<br />

versi convincente - con il solo aspetto relazionale. Occorre tenere<br />

presente che ciascuna branca del <strong>di</strong>ritto che si è confrontata con il<br />

problema definitorio della <strong>criminalità</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> ha elaborato<br />

teorie e modelli che, sebbene focalizzati sul medesimo argomento,<br />

<strong>di</strong>vergono tra loro in maniera sostanziale in ragione dei presupposti <strong>di</strong><br />

natura metodologica alle quali sono naturalmente informate 28 .<br />

Così, tanto le teorie sub culturali <strong>di</strong> lombrosiana memoria, quanto<br />

quelle relazionali e quelle economiche, risentono allo stesso modo del<br />

comune <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> fondo, cioè la preventiva selezione <strong>di</strong> uno o più<br />

profili prevalenti del fenomeno criminale analizzato. Esse risultano<br />

ugualmente incomplete in quanto, da un lato, risultano viziate da<br />

presupposti <strong>di</strong> “materia” per certi versi unici e quasi sempre<br />

reciprocamente incompatibili e, dall’altro, dal fatto che fino ad oggi<br />

collaborazione con la giustizia, ipotizza un “confronto aperto e leale” tra mafiosi e Istituzioni.<br />

L’ipotesi che azzarda l’ Aglieri dovrebbe essere preceduta da un ampio <strong>di</strong>battito tra i mafiosi<br />

detenuti. È questo un atteggiamento che <strong>di</strong>scende dalla percezione che “cosa nostra” ha <strong>di</strong> sé stessa,<br />

ponendosi come realtà alternativa allo Stato; una realtà avente le medesime prerogative e gli stessi<br />

elementi costitutivi <strong>di</strong> uno Stato in quanto ha un territorio, un sistema <strong>di</strong> norme, una popolazione e<br />

<strong>di</strong>spone <strong>di</strong> poteri esecutivi. In tale <strong>di</strong>storta ottica considera assolutamente legittimo l’esercizio della<br />

sua criminale sovranità su una porzione del territorio nazionale, quasi fosse una sorta <strong>di</strong> enclave.<br />

Nell’ ottica mafiosa la proposta <strong>di</strong> Aglieri <strong>di</strong>venta un fatto del tutto naturale: due soggetti paritetici -<br />

Stato e “cosa nostra” - che si siedono per <strong>di</strong>scutere, a pari livello, <strong>di</strong> questioni che li riguardano. Non<br />

è superfluo rammentare che, proprio sulla base <strong>di</strong> questa intima convinzione, Salvatore Riina ed i<br />

suoi uomini hanno, solo pochi anni or sono, <strong>di</strong>chiarato “guerra” allo Stato, visto solo come un<br />

avversario militarmente più forte, da aggre<strong>di</strong>re con tecniche terroristiche per costringerlo a trattare.<br />

E’ <strong>di</strong>fficile prevedere in quale misura l’ ala “ stragista”, oggi minoritaria ed in posizione <strong>di</strong> attesa,<br />

potrebbe rafforzarsi: se potrà tornare a gestire tutta l’organizzazione o soltanto controllarne una parte<br />

significativa. È però possibile che tenti nuovamente <strong>di</strong> porre in essere azioni intimidatorie, per<br />

sfogare vecchi e nuovi rancori ed offrire imme<strong>di</strong>ata sod<strong>di</strong>sfazione al proprio desiderio <strong>di</strong> rivalsa, in<br />

assenza <strong>di</strong> risposte “premianti” per la componente mafiosa oggi dominante, nella consapevolezza che<br />

il gotha <strong>di</strong> “ cosa nostra” detenuto potrebbe non essere <strong>di</strong>sposto ad attendere vanamente sine <strong>di</strong>e la<br />

“risoluzione” della situazione carceraria.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – Secondo semestre 2001, pagina 22.<br />

28 Secondo G. FIANDACA e S. COSTANTINO “Il concetto <strong>di</strong> mafia appartiene alla famiglia dei concetti<br />

“sovradeterminati”, che cioè condensano o fondono significati <strong>di</strong>versi e storicamente stratificati. (…)<br />

la mafia, quale fenomeno poli<strong>di</strong>mensionale e sfaccettato, costituisce oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> molteplici<br />

scienze umane (storia, antropologia, sociologia, politologia, economia, criminologia, <strong>di</strong>ritto etc.).<br />

Com’è ovvio, ciascuna <strong>di</strong> queste si interessa a uno o più aspetti particolari del fenomeno <strong>mafioso</strong>, per<br />

cui rimane sempre l’esigenza <strong>di</strong> recuperare una visione d’insieme.” in Introduzione a “<strong>La</strong> Mafia Le<br />

Mafie”, <strong>La</strong>terza E<strong>di</strong>tori, 1994.


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 21<br />

nessuna teoria ha mai ottenuto una conferma empirica della sua<br />

completa vali<strong>di</strong>tà. È in questo contesto, segnato ormai dalla definitiva<br />

crisi dei modelli sociologici <strong>di</strong> analisi della devianza “tout court” che<br />

si innestano nuove ottiche dalle quali il fenomeno <strong>mafioso</strong> risulta<br />

convenientemente osservabile. Si tratta, evidentemente, <strong>di</strong> ipotesi <strong>di</strong><br />

stu<strong>di</strong>o tutte da confermare, ma il cui prevalente orientamento sembra<br />

essere quello <strong>di</strong> riconoscere alla <strong>criminalità</strong> mafiosa una peculiarità <strong>di</strong><br />

natura economica a cui fa naturalmente seguito l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong><br />

aspetti interpretativi a cavallo sia del para<strong>di</strong>gma della razionalità<br />

economica secondo cui “l’azione umana è sempre razionale” e “ogni<br />

azione razionale è azione economica”, sia a quello che sulla predetta<br />

base ne in<strong>di</strong>vidua l’essenza nell’ambito <strong>di</strong> un modello <strong>di</strong> “impresa<br />

criminale” 29 . In apertura del presente paragrafo si è avuto modo <strong>di</strong><br />

illustrare, sinteticamente, l’evoluzione recente delle possibili ipotesi<br />

definitorie introducendo dapprima una valutazione fondata sul<br />

concetto <strong>di</strong> “sistema criminale” e, successivamente, altre basate su<br />

aspetti <strong>di</strong> natura relazionale complessa e profili <strong>di</strong> natura economico<br />

finanziaria. Preso atto che una univoca definizione del fenomeno<br />

mafia non è stata ancora in<strong>di</strong>viduata è possibile prevedere che se mai<br />

sarà possibile elaborarla, essa non potrà che essere coniata ponendo a<br />

suo fondamento un concetto <strong>di</strong> “mafia relazione” e non certo quello <strong>di</strong><br />

univoca identificazione dei singoli componenti che <strong>di</strong> essa<br />

costituiscono sempre e solo un aspetto.<br />

3. LA CRIMINALITÀ MAFIOSA QUALE “ORDINAMENTO GIURIDICO”<br />

“...Confrontandomi con lo “Stato-mafia” mi sono reso conto <strong>di</strong><br />

quanto questo sia più funzionale ed efficiente del nostro Stato e<br />

quanto, proprio per questa ragione, sia in<strong>di</strong>spensabile impegnarsi al<br />

massimo per conoscerlo a fondo allo scopo <strong>di</strong> combatterlo. Mi rimane<br />

comunque una buona dose <strong>di</strong> scetticismo, non però alla maniera <strong>di</strong><br />

29 Per V. LI DONNI, “L’attività mafiosa ha assunto sempre più negli ultimi tempi i connotati <strong>di</strong> una vera<br />

e propria impresa del crimine che opera dentro le struttura dell’economia a lato, e spesso in<br />

collaborazione, con le altre realtà impren<strong>di</strong>toriali sane. L’impresa mafiosa costituisce in tal modo il<br />

polmone <strong>di</strong> alimentazione della stessa struttura delinquenziale e nello stesso tempo il canale <strong>di</strong><br />

legittimazione <strong>di</strong> red<strong>di</strong>ti e <strong>di</strong> attività strettamente connessi all’attività delinquenziale”, in <strong>La</strong><br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> come freno allo sviluppo economico, ora in “<strong>La</strong> Mafia Le Mafie”, <strong>La</strong>terza<br />

E<strong>di</strong>tori, 1994., pag. 232.


22<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Leonardo Sciascia, che sentiva il bisogno <strong>di</strong> Stato, ma nello Stato non<br />

aveva fiducia. Il mio scetticismo, piuttosto che una <strong>di</strong>ffidenza<br />

sospettosa, è quel dubbio meto<strong>di</strong>co che finisce col rinsaldare le<br />

convinzioni. Io credo nello Stato, e ritengo che sia proprio la<br />

mancanza del senso dello Stato, <strong>di</strong> Stato come valore interiorizzato, a<br />

generare quelle <strong>di</strong>storsioni presenti nell’animo siciliano: il dualismo<br />

fra società e Stato, il ripiegamento sulla famiglia, sul gruppo, sul<br />

clan; la ricerca <strong>di</strong> un alibi che permetta a ciascuno <strong>di</strong> vivere e<br />

lavorare in perfetta anomia, senza alcun riferimento a regole <strong>di</strong> vita<br />

collettiva. Che cosa se non un miscuglio <strong>di</strong> anomia e <strong>di</strong> violenza<br />

primitiva è all’origine della mafia? Quella mafia che essenzialmente,<br />

a pensarci bene, non è altro che espressione <strong>di</strong> un bisogno <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne e<br />

quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> Stato...”.<br />

Giovanni Falcone in collaborazione con M. Padovani, Cose <strong>di</strong><br />

Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991, pag. 71.<br />

In precedenza si è cercato <strong>di</strong> tracciare le linee <strong>di</strong> una possibile<br />

definizione del termine associazione per delinquere <strong>di</strong> <strong>stampo</strong><br />

<strong>mafioso</strong>, contrapponendolo a quelli più generici e meno penetranti <strong>di</strong><br />

associazione per delinquere comune o <strong>di</strong> compartecipazione nel reato.<br />

Ora, completando l’opera <strong>di</strong> inquadramento sistemico, non si può<br />

prescindere dal considerare i rapporti che intercorrono tra lo Stato e la<br />

mafia ed indagare se l’organizzazione mafiosa, in ragione dei modelli<br />

organizzativi <strong>di</strong> cui si è dotata e le ragioni socio - politiche e culturali<br />

che la caratterizzano, possa o meno qualificarsi come struttura, ovvero<br />

come or<strong>di</strong>namento. Traendo dalla dottrina (approccio teorico) e dalla<br />

giurisprudenza (approccio pratico) è facile osservare che, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong><br />

mere considerazioni <strong>di</strong> natura criminogena, questa forma associativa è<br />

stata variamente definita come “Stato nello Stato”, “intra Stato”<br />

ovvero le sia stata ad<strong>di</strong>rittura riconosciuta la qualifica <strong>di</strong> “Stato<br />

autonomo ed antagonista” e questo in ragione del <strong>di</strong>fferente peso che<br />

si attribuisce sia al metodo <strong>di</strong> acquisizione del consenso e del governo<br />

del territorio, sia della capacità <strong>di</strong> emanare regole e farle rispettare 30 .<br />

30 <strong>La</strong> situazione, nei suoi precedenti, è ben sintetizzata da S. PORTO, Mafia e Fascismo. Il Prefetto Mori<br />

in Sicilia, Armando Siciliano E<strong>di</strong>tore, Messina, 2001, pag. 36, che a tal proposito espone la seguente<br />

sintesi “ …Per Mussolini la mafia non solo rappresentava uno stato nello Stato, una violazione<br />

dell’or<strong>di</strong>ne costituito, essa era anche espressione <strong>di</strong> separatismo che urtava contro l’unitarismo e il<br />

totalitarismo che egli voleva imporre. Combattere la mafia voleva <strong>di</strong>re liberarsi definitivamente delle


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 23<br />

Affrontare il tema <strong>di</strong> una qualificazione in prospettiva <strong>di</strong><br />

“or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co” <strong>di</strong>squisendo <strong>di</strong> organizzazioni criminali non è<br />

tuttavia mero esercizio <strong>di</strong> stile ma, come si vedrà in seguito,<br />

rappresenta una necessità pratica ai fini dell’esplorazione della<br />

congruenza e della incisività delle scelte <strong>di</strong> politica criminale che si<br />

andranno ad adottare per sconfiggerle 31 .<br />

Indubbiamente accostare il concetto <strong>di</strong> Stato a quello <strong>di</strong><br />

associazione delinquenziale genera imme<strong>di</strong>ate e non poche perplessità<br />

sulla stessa sostenibilità <strong>di</strong> una simile asserzione: non<strong>di</strong>meno il<br />

<strong>di</strong>battito sussiste e molti sono gli operatori del <strong>di</strong>ritto che pervengono<br />

a conclusioni tutt’altro che scontate in <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> una assoluta non<br />

configurabilità dell’assunto.<br />

Andando in<strong>di</strong>etro nel tempo, ossia alle ra<strong>di</strong>ci dei primi stu<strong>di</strong> che<br />

tentarono <strong>di</strong> definire l’entità delle forze in gioco e stabilire, in<br />

conseguenza, le migliori strategie <strong>di</strong> contrasto, si ritiene <strong>di</strong> dover far<br />

cricche <strong>di</strong> potere tra<strong>di</strong>zionali legate al più intransigente liberalismo, voleva <strong>di</strong>re sconfiggere un’idea<br />

separatista, battere la delinquenza che sarebbe rimasta senza protezione, voleva <strong>di</strong>re affermazione<br />

dello Stato nella sua unità e centralità contro i poteri periferici, voleva <strong>di</strong>re una vittoria buona per le<br />

prime pagine dei giornali. Molti <strong>di</strong> questi motivi, non ultimo la spinta psicologica del viaggio in<br />

Sicilia e <strong>di</strong> certe esperienze vissute sull’isola, dovettero essere presenti in Mussolini quando decise la<br />

“demolizione” della mafia. Ma Mussolini, quando affermò che questa battaglia si sarebbe conclusa in<br />

breve tempo, sbagliò, non previde che la mafia avrebbe preso le sue contromisure e avrebbe adottato<br />

quella tattica che ne faceva un fenomeno sgusciante, sfuggente, anche ad ogni possibilità <strong>di</strong><br />

definizione univoca…”.<br />

31 Tra il 1992 e il 1993 si è <strong>di</strong>spiegata per intero e in tutta la sua virulenza la linea stragista dei<br />

corleonesi, con il suo carico <strong>di</strong> morti e <strong>di</strong> lutti. L’attuale fase, invece, sembra essere caratterizzata<br />

dalla totale assenza <strong>di</strong> stragi e da una così netta <strong>di</strong>minuzione degli omici<strong>di</strong> mafiosi da aver indotto <strong>di</strong><br />

recente qualche osservatore a ritenere che Cosa nostra sia del tutto, o quasi, scomparsa perché oramai<br />

definitivamente vinta. È bene <strong>di</strong>re, sin dall’inizio e con la massima chiarezza, che Cosa nostra non è<br />

scomparsa e che non è stata definitivamente sconfitta. Essa esiste, continua ad essere ra<strong>di</strong>cata,<br />

soprattutto in Sicilia, ed è ancora molto pericolosa sebbene abbia in gran parte mutato le forme <strong>di</strong><br />

presenza sul territorio ed abbia ridotto notevolmente gli aspetti che l’avevano resa visibile sul piano<br />

nazionale e su quello internazionale. In una parola, ha abbandonato la linea stragista e le azioni più<br />

scopertamente violente per scegliere una condotta meno appariscente, <strong>di</strong> inabissamento com’è stato<br />

detto con felice espressione, ma non per questo <strong>di</strong> più bassi profilo. In termini più generali, la<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> nel nostro Paese non è certamente scomparsa perché essa è ancora viva ed<br />

operante sia nei territori d’antico e storico inse<strong>di</strong>amento <strong>mafioso</strong> come la Sicilia, la Calabria, la<br />

Campania e la Puglia sia, seppure a macchia <strong>di</strong> leopardo e con <strong>di</strong>versa intensità da una zona all’altra,<br />

nei nuovi territori delle regioni del Centro e del Nord Italia. Nonostante l’attività <strong>di</strong> contrasto dello<br />

Stato e gli indubbi successi ottenuti con la <strong>di</strong>sarticolazione <strong>di</strong> numerosi sodalizi mafiosi, le varie<br />

organizzazioni - Cosa nostra, ‘ndrangheta, Camorra e Sacra corona unita - continuano ad essere vitali<br />

ed operanti. <strong>La</strong> loro pericolosità ed il loro ra<strong>di</strong>camento, seppure <strong>di</strong>minuiti rispetto al più recente<br />

passato, sono ancora molto allarmanti e preoccupanti.<br />

da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno<br />

della mafia e delle altre associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 57, pag.<br />

38.


24<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

riferimento alla tesi che sull’argomento ha espresso Santi Romano,<br />

uno dei più illuminati stu<strong>di</strong>osi del <strong>di</strong>ritto. L’autore, nella sua opera<br />

denominata “L’Or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co” 32 teorizzò per primo l’ipotesi<br />

che le organizzazioni criminali - quin<strong>di</strong> anche la mafia, benché mai<br />

espressamente citata - potessero essere ricomprese nella categoria<br />

delle strutture qualificabili come or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co.<br />

In antitesi con le teorie del tempo che volevano il <strong>di</strong>ritto<br />

inquadrabile sotto rigi<strong>di</strong> profili formali (insieme <strong>di</strong> norme scritte) ed<br />

approcciando così ad una visione del <strong>di</strong>ritto stesso non tanto e non<br />

solo come aggregato <strong>di</strong> norme, ma come struttura e organizzazione,<br />

ossia come istituzione sociale.<br />

Il fondamento dell’intuizione del Romano era quello che il termine<br />

“or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co” non qualifica solo le realtà statuali, bensì è<br />

idoneo ad in<strong>di</strong>care qualsiasi istituzione, legale e non. Il giurista, a<br />

sostegno della propria tesi testualmente riteneva che: “...Tutte le volte<br />

che si ha un’organizzazione sociale <strong>di</strong> una qualche complessità, sia<br />

pure lieve, nel suo interno si instaura una <strong>di</strong>sciplina, che contiene<br />

tutto un or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> autorità, <strong>di</strong> poteri, <strong>di</strong> norme e sanzioni...” 33 . Il<br />

successivo significativo passo della valutazione operata dal Romano<br />

risiede, poi, nella <strong>di</strong>fferenziazione dei concetti <strong>di</strong> “giuri<strong>di</strong>cità” e <strong>di</strong><br />

“statualità”; essi, non necessariamente devono coincidere, ben<br />

potendosi apprezzare una loro <strong>di</strong>cotomica esistenza nel corpo <strong>di</strong> realtà<br />

coincidenti, ovvero configgenti, e questo in<strong>di</strong>pendentemente dal<br />

carattere della correttezza e della liceità che le contrad<strong>di</strong>stinguono.<br />

Il parametro dell’illiceità non vale e non può valere se non <strong>di</strong><br />

fronte all’or<strong>di</strong>namento statuale, che potrà perseguirla in tutti i mo<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

cui <strong>di</strong>spone e determinarne la fine, con tutte le conseguenze, anche<br />

penali, che rientrano nella sua potestà.<br />

Se questo è il potere che lo Stato può esercitare nei confronti <strong>di</strong><br />

qualsiasi associazione (or<strong>di</strong>namento) illecita, tuttavia non può negarsi<br />

che finché essa vive, ossia è costituita, ha una organizzazione interna e<br />

un or<strong>di</strong>namento che, considerato in sé e per sé, non può non<br />

qualificarsi giuri<strong>di</strong>co 34 .<br />

32 ROMANO, L’Or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co, Pisa 1917.<br />

33 ROMANO, Op. cit, pag 113.<br />

34 ROMANO, Op. cit, pag 110.


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 25<br />

Sulla scorta <strong>di</strong> tali affermazioni, l’illuminato autore concludeva<br />

quin<strong>di</strong> per la ravvisabilità dei canoni propri dell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co<br />

anche con riguardo alle “associazioni a delinquere”, sulla base delle<br />

seguenti conclusive affermazioni:<br />

“...una società rivoluzionaria o un’associazione per delinquere<br />

non costituiranno <strong>di</strong>ritto per lo Stato che vogliono abbattere o<br />

<strong>di</strong> cui violano le leggi (...) ma ciò non esclude che, in questi<br />

casi, non abbiamo delle istituzioni, delle organizzazioni, degli<br />

or<strong>di</strong>namenti che, isolatamente presi e intrinsecamente<br />

considerati non siano giuri<strong>di</strong>ci...” 35 ;<br />

“è noto come sotto la minaccia delle leggi statuali, vivono<br />

spesso, nell’ombra, associazioni, la cui organizzazione si<br />

<strong>di</strong>rebbe quasi analoga, in piccolo, a quella dello Stato: hanno<br />

autorità legislative ed esecutive, tribunali che <strong>di</strong>rimono<br />

controversie e puniscono, agenti che eseguono inesorabilmente<br />

le punizioni, statuti elaborati e precisi come le leggi statuali.<br />

Esse dunque realizzano un proprio or<strong>di</strong>ne, come lo Stato e le<br />

istituzioni statualmente lecite...” 36 .<br />

Nelle successive teorizzazioni il pensiero sopra riportato è rimasto<br />

tutt’altro che isolato, subendo, nel tempo, affinamenti e importanti<br />

sviluppi. Tra questi quello più significativo ai fini del tema in<br />

trattazione appare il pensiero del Pagliaru 37 che non solo conferma<br />

l’impostazione del Romano ma la adatta ad una realtà criminale<br />

sicuramente <strong>di</strong>versa da quella per la quale era stata concepita. Di<br />

segno contrario è la tesi sostenuta dal Gambetta 38 nella sua opera<br />

intitolata “<strong>La</strong> mafia siciliana. Un’industria della protezione privata” il<br />

quale giu<strong>di</strong>ca infondato ritenere che la mafia sia un or<strong>di</strong>namento<br />

giuri<strong>di</strong>co.<br />

Il motivo <strong>di</strong> contrasto delle tesi risiede nel fatto che quest’ultimo<br />

ravvisa in una tale classificazione un rischio politico rilevante, tanto<br />

da sostenere che l’aderire alla tesi sopra esposta determinerebbe l’alibi<br />

morale per un patteggiamento Stato mafia sulla acquisita<br />

consapevolezza dello scontro non tra realtà configgenti ma ad<strong>di</strong>rittura<br />

35 ROMANO, Op. cit, pag. 41.<br />

36 ROMANO, Op. cit, pag. 111 e segg..<br />

37 Per approfon<strong>di</strong>menti si veda anche G. PAGLIARU, <strong>La</strong> vendetta barbaricina come or<strong>di</strong>namento<br />

giuri<strong>di</strong>co, ed. 1959, rie<strong>di</strong>ta in Il ban<strong>di</strong>tismo in Sardegna. <strong>La</strong> vendetta barbaricina, Giuffrè, 1992.<br />

38 Docente <strong>di</strong> criminologia nell’Università <strong>di</strong> Oxford.


26<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

paritetiche. Fra tutte le posizioni assunte in seno alla <strong>di</strong>atriba che<br />

inevitabilmente ne è seguita, quella che appare sicuramente più lucida<br />

e scientificamente esaustiva è quella del Fiandaca 39 che, sullo<br />

specifico punto sostiene: “...L’enfasi posta da Gambetta sugli effetti<br />

ideologicamente perversi della concezione romaniana, e sulla<br />

(supposta) nefasta influenza da essa esercitata nel modo dei giu<strong>di</strong>ci,<br />

appare peraltro eccessiva per una ulteriore ragione. <strong>La</strong> teoria <strong>di</strong><br />

Romano, contrariamente a quanto Gambetta verosimilmente suppone,<br />

nei normali corsi universitari non ha tra<strong>di</strong>zionalmente svolto un<br />

importante ruolo formativo...Per questo motivo sono indotto ad<br />

escludere che la teoria del Santi Romano (...) abbia potuto influenzare<br />

l’ideologia <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse generazioni <strong>di</strong> magistrati nel senso congetturato<br />

dal Gambetta. Ma a riprova (credo) inconfutabile della non univocità<br />

ideologica della concezione della mafia come or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co,<br />

depone proprio l’atteggiamento <strong>di</strong> quella parte della magistratura che<br />

negli ultimi anni si è più impegnata sul fronte della lotta alla<br />

<strong>criminalità</strong> mafiosa. Nei provve<strong>di</strong>menti emessi dai giu<strong>di</strong>ci emerge<br />

sempre più <strong>di</strong> frequente, infatti, la tendenza a qualificare la mafia con<br />

un altro Stato o un or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co autonomo. E l’intervento<br />

che sorregge il ricorso a questa metafora è tutt’altro che compiacente<br />

nei confronti delle organizzazioni mafiose: al contrario la metafora<br />

tende a rimarcarne la pericolosità e a rendere più efficace la loro<br />

repressione...”.<br />

Fino a questo punto si è posto l’accento sulle teorie che accettano<br />

o tendono ad escludere una possibile qualificazione del fenomeno<br />

associativo <strong>mafioso</strong> sotto il para<strong>di</strong>gma or<strong>di</strong>namentale <strong>di</strong> cui si è<br />

parlato.<br />

Proseguendo ora nell’analisi, al fine <strong>di</strong> verificare se anche sul<br />

piano pratico sia possibile rinvenire nell’ambito delle organizzazioni<br />

criminali i tratti organizzativi <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>namento, appare <strong>di</strong> interesse<br />

riprendere alla mano i concetti fondamentali espressi sul tema da<br />

Massimo Severo Giannini. Secondo il giurista, i fondamentali<br />

elementi che caratterizzano un or<strong>di</strong>namento sono tre: la<br />

plurisoggettività, la normazione e l’organizzazione.<br />

39 G. FIANDACA, <strong>La</strong> mafia come or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co. Utilità e limiti <strong>di</strong> un para<strong>di</strong>gma, esposto a Pisa<br />

il 12.04.1994, in occasione della lettura critica del testo <strong>di</strong> GAMBETTA citato.


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 27<br />

Inoltre, non <strong>di</strong> secondario momento è la considerazione secondo la<br />

quale “...un or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co esiste se in fatto esistono i tre<br />

elementi che lo compongono: non occorrendo altri elementi<br />

giuri<strong>di</strong>camente rilevanti...” 40 e che detti elementi siano, pur nella loro<br />

autonomia, funzionalmente in collegamento tra loro (per una parte)<br />

attraverso una normazione sulla plurisoggettività; una normazione<br />

sulla normazione, una normazione sull’organizzazione e (per altra) da<br />

un’organizzazione della plurisoggettività; un’organizzazione della<br />

normazione e un’organizzazione della organizzazione. Passando dalla<br />

teoria alla pratica vi è da chiedersi se caratteristiche così peculiari<br />

siano in<strong>di</strong>viduabili nelle associazioni mafiose: chiedersi cioè se la<br />

mafia sia o non sia una struttura <strong>organizzata</strong>, se sia plurisoggettiva, se<br />

sia dotata <strong>di</strong> una capacità <strong>di</strong> dettare norme (regole <strong>di</strong> comportamento)<br />

e se, infine, sia in grado <strong>di</strong> farle rispettare.<br />

Giovanni Falcone sull’argomento non aveva dubbi, poiché<br />

riteneva che: “...Cosa Nostra è una società, un’organizzazione a suo<br />

modo giuri<strong>di</strong>ca, il cui regolamento, per essere rispettato e applicato<br />

necessita <strong>di</strong> meccanismi effettivi <strong>di</strong> sanzione. Dal momento che<br />

all’interno dello Stato mafia non esistono né tribunali né forze<br />

dell’or<strong>di</strong>ne, è in<strong>di</strong>spensabile che ciascuno dei suoi “citta<strong>di</strong>ni” sappia<br />

che il castigo è inevitabile e che la sentenza verrà eseguita<br />

imme<strong>di</strong>atamente...” 41 .<br />

Nell’accennare ai caratteri costitutivi degli or<strong>di</strong>namenti si è fatto<br />

cenno alla plurisoggettività: tale caratteristica è sicuramente presente<br />

nelle organizzazioni mafiose che sono tutte composte da adepti riuniti<br />

in “famiglie” (Mafia e ‘Ndrangheta) o “clan” (Camorra e Sacra<br />

Corona Unita) che insistono su <strong>di</strong> un territorio definito. Esiste la<br />

plurisoggettività, questo è certo, ma non si può negare anche<br />

l’esistenza <strong>di</strong> una normazione sulla stessa laddove si ponga<br />

l’attenzione sulla affiliazione: il “percorso formativo” riservato ai<br />

futuri uomini d’onore lo conferma. Dall’in<strong>di</strong>viduazione, alla<br />

sperimentazione, alla cooptazione, tutto segue regole precise e<br />

soggiace ad una norma (ancorché non scritta). Alla luce <strong>di</strong> quanto<br />

sopra, riprendendo anche le parole <strong>di</strong> Falcone, non può essere escluso<br />

40 M.S. GIANNINI, <strong>La</strong> relazione tra gli elementi degli or<strong>di</strong>namenti giuri<strong>di</strong>ci, Rizzoli, Milano, 1990.<br />

41 G. FALCONE in collaborazione con M. PADOVANI, Cose <strong>di</strong> Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991, pag.<br />

37.


28<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

il requisito della normazione. <strong>La</strong> mafia produce norme e regole che<br />

tutti i “citta<strong>di</strong>ni” conoscono e alle quali devono soggiacere. In via<br />

parallela esiste anche una normazione sulla normazione, ossia, come<br />

parzialmente visto, la definizione delle regole attraverso le quali<br />

l’inosservanza dei precetti viene sanzionata.<br />

Esiste in altre parole una gradazione (processualmente <strong>di</strong>mostrata)<br />

delle sanzioni infliggibili ed esistono livelli decisionali per<br />

l’assunzione dei provve<strong>di</strong>menti 42 . L’ultimo elemento da considerare è<br />

quello della organizzazione. Non c’é dubbio sulla esistenza, a fattor<br />

comune, <strong>di</strong> un minimo <strong>di</strong> organizzazione sia essa spiccatamente<br />

verticistica (Cosa Nostra) o più frammentata (altre famiglie o clan).<br />

Con quanto precede si ritiene <strong>di</strong> aver sod<strong>di</strong>sfatto i parametri<br />

minimali posti quale limite negativo dell’identificazione della struttura<br />

mafiosa quale or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co e <strong>di</strong>mostrato l’attualità della tesi<br />

romaniana. Al termine dell’excursus nel corpo del vivace <strong>di</strong>battito<br />

dottrinario che ha monopolizzato uno degli aspetti più controversi<br />

degli stu<strong>di</strong> sulla “mafiosità” vi è da chiedersi, conclusivamente, se una<br />

tale classificazione trovi - e se sì in che misura - riscontri in sede<br />

applicativa: ovvero se il <strong>di</strong>mostrato duplice para<strong>di</strong>gma Stato <strong>mafioso</strong> e<br />

mafia or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co abbia poi avuto un seguito <strong>di</strong> natura<br />

pratica in sede giu<strong>di</strong>ziaria. <strong>La</strong> risposta al quesito non può che essere<br />

positiva 43 e questo per la duplice concorrenza dei seguenti elementi:<br />

il primo, risiede nel fatto che l’impiego della risultante<br />

dell’equazione mafia uguale or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co determina<br />

la presa <strong>di</strong> coscienza che ci si trova <strong>di</strong> fronte ad un fenomeno <strong>di</strong><br />

straor<strong>di</strong>naria pericolosità, in grado <strong>di</strong> minare alle fondamenta le<br />

regole <strong>di</strong> vita dello Stato democratico. Da qui anche l’enfasi<br />

posta sul carattere politico - eversivo della mafia più volte<br />

posto in luce dalla giurisprudenza, incline a considerare il<br />

potenziale stragista come attacco alla sicurezza dello Stato 44 ;<br />

42 Dalla “posatura” per mancanze lievi alla pena capitale il co<strong>di</strong>ce <strong>mafioso</strong> prevede una regola <strong>di</strong><br />

competenza territoriale non <strong>di</strong>ssimile da quella in uso nell’or<strong>di</strong>namento penale. Esiste cioè il giu<strong>di</strong>ce<br />

naturale ed esistono i gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio.<br />

43 Cfr., C.A. Caltanissetta, 24 luglio 1994.<br />

44 Il dato interpretativo sopra esposto trova <strong>di</strong>retta conferma nella rinnovata percezione della<br />

pericolosità dei sodalizi criminali a seguito dei fatti degli anni 1992 – 1994, anni nei quali perdere per<br />

le mafie valore la strategia fondata su collusioni, infiltrazioni ed intimidazioni, che lascia il posto a<br />

quella incentrata sulla sfida aperta, con lo scopo <strong>di</strong> arrestare la politica e l’azione anti-mafia. Su tale


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 29<br />

il secondo, è che l’adozione <strong>di</strong> tale metodo interpretativo ha<br />

consentito <strong>di</strong> superare, dandole per scontate, barriere probatorie<br />

altrimenti insormontabili. Considerare le mafie un or<strong>di</strong>namento<br />

giuri<strong>di</strong>co (ancorché improprio) costituito cioè da organi in<br />

grado <strong>di</strong> deliberare le scelte punitive ha, ad esempio, consentito<br />

<strong>di</strong> ricondurre ai vertici delle stesse - quantomeno a titolo <strong>di</strong><br />

concorso - la responsabilità delle determinazioni omicide<br />

eccellenti 45 .<br />

4. LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA E LEGISLAZIONE D’EMERGENZA<br />

“...Cosa Nostra ha potuto agire in<strong>di</strong>sturbata insinuandosi nei<br />

gangli vitali dello Stato perché la democrazia italiana si è rivelata<br />

base, fra il 1992 ed il 1994, la nuova strategia adottata dai vertici della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong><br />

siciliana condusse:<br />

- a una serie <strong>di</strong> attentati <strong>di</strong> tipo terroristico-stragista (23 maggio 1992, strage <strong>di</strong> Capaci e omici<strong>di</strong>o<br />

del giu<strong>di</strong>ce Giovanni Falcone; 19 luglio 1992, strage <strong>di</strong> via D’Amelio e omici<strong>di</strong>o del giu<strong>di</strong>ce<br />

Paolo Borsellino; 14 maggio 1993, attentato <strong>di</strong>namitardo in via Ruggero Fauro a Roma; 27<br />

maggio 1993 strage <strong>di</strong> via dei Georgofili a Firenze; 27 luglio 1993, strage <strong>di</strong> via Palestro a<br />

Milano; 28 luglio 1993, attentati a Roma contro la Basilica <strong>di</strong> San Giovanni in <strong>La</strong>terano e contro<br />

la Chiesa <strong>di</strong> San Giorgio al Velabro);<br />

- a omici<strong>di</strong> eccellenti coinvolgenti prevalentemente i tra<strong>di</strong>zionali interme<strong>di</strong>ari con il mondo<br />

politico (12 marzo 1992, omici<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Salvo Lima; 17 settembre 1992, omici<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Ignazio Salvo);<br />

- a omici<strong>di</strong> ed atti <strong>di</strong> violenza anche efferata volti ad arrestare la collaborazione dei pentiti (come il<br />

sequestro e l’omici<strong>di</strong>o del figlio del pentito Santino Di Matteo), a colpire personaggi della società<br />

civile riconosciuti quali simboli della lotta alla mafia (come l’omici<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Don Pino Pugliesi) ed a<br />

intimi<strong>di</strong>re le forze dell’or<strong>di</strong>ne, la magistratura e l’amministrazione dello Stato<br />

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

primo semestre 1992 – pagg.1-7.<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1992 – pagg. 3-8.<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo<br />

semestre 1993 – pagg. 1-3, 6-12.<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1993 – pagg. 1-3, 6-10.<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo<br />

semestre 1994 – pagg. 2, 7-13.<br />

45 A titolo confermativo, fra le altre, si veda anche Cassazione Penale, sezione I penale, sentenza 28<br />

novembre 1995; Pres <strong>La</strong> Cava, Est. Gemelli, P.M. (concl. <strong>di</strong>ff.); ric. P.M. in c. Greco ed altri.<br />

Conferma Tribumale Palermo, ord. 13 maggio 1995. (Concorso <strong>di</strong> persone nel reato – Associazione<br />

<strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> – Reati fine – Responsabilità dei capi <strong>di</strong> “Cosa nostra” per omici<strong>di</strong> commessi da altri<br />

associati – Configurabilità – Presupposti (Co9d. Pen. Art. 110, 416 bis) che afferma “... <strong>La</strong><br />

partecipazione all’associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, in posizione gerarchicamente preminente nell’ambito<br />

<strong>di</strong> una struttura verticistica (nella specie, la “Commissione” <strong>di</strong> “Cosa nostra”), è sufficiente, <strong>di</strong> per sé<br />

sola, a fondare la responsabilità, a titolo <strong>di</strong> concorso morale, per gli omici<strong>di</strong> “eccellenti”, commessi<br />

da altri associati e rientranti nell’interesse strategico dell’organizzazione criminosa.


30<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

malata, contagiata dal cancro della corruzione, piegata da troppi<br />

uomini politici impegnati sullo scenario istituzionale e amministrativo<br />

esclusivamente con lo scopo <strong>di</strong> arricchirsi. Nell’arrembaggio alla<br />

cosa pubblica la mafia con un sistema <strong>di</strong> ricatti incrociati si è<br />

impossessata <strong>di</strong> alcuni pezzi dello Stato trovando protezioni più o<br />

meno <strong>di</strong>rette a ogni livello, compreso quello della magistratura...”<br />

G. AYALA con F. CAVALLARO in “<strong>La</strong> guerra dei giusti. I<br />

giu<strong>di</strong>ci, la mafia, la politica” A. Mondadori E<strong>di</strong>tore, Milano,1993,<br />

pag. 103.<br />

Il problema della mafia è stato sempre affrontato dal punto <strong>di</strong> vista<br />

dell’emergenza 46 e questo in special modo con riferimento al piano del<br />

contrasto penale. Ad ogni azione eclatante, ad ogni esplosivo allarme<br />

sociale ha fatto immancabilmente seguito un provve<strong>di</strong>mento<br />

normativo (rigorosamente d’urgenza), un giro <strong>di</strong> vite, una in<strong>di</strong>gnata<br />

risposta. Si tratta tuttavia <strong>di</strong> un fenomeno reattivo particolarmente<br />

recente e questo la <strong>di</strong>ce lunga sulla tranquillità con cui le italiche<br />

46 Anche a livello governativo si è dovuto dare atto in epoca recente dell’errore effettuato nel contrasto<br />

ricorrendo ad una strategia <strong>di</strong> carattere emergenziale in luogo <strong>di</strong> una <strong>di</strong> più ampio respiro. Nella<br />

relazione Conclusiva dell’anno 2000 la Commissione Antimafia rileva “Il problema mafia deve<br />

sempre più occupare un posto centrale e figurare, in modo sistematico, tra le priorità dell’agenda<br />

politica nazionale. In questa logica, il problema mafia non può ritornare ad essere interpretato come<br />

una questione legata all’emergenza come avveniva fino a qualche anno ad<strong>di</strong>etro. Il problema mafia<br />

non deve essere espunto dall’agenda politica perché così facendo si darebbe cre<strong>di</strong>to all’opinione <strong>di</strong><br />

chi, ritenendo che la mafia non costituisca più un problema, abbassa la guar<strong>di</strong>a e riduce i controlli sui<br />

flussi finanziari in arrivo nel Mezzogiorno d’Italia. E ciò soprattutto nel momento in cui in molte<br />

parti del paese viene segnalato un consolidamento, seppure <strong>di</strong>screto e più impalpabile, della presenza<br />

e della attività mafiosa nel campo dell’usura e delle estorsioni. Occorre, quin<strong>di</strong>, aprire una ulteriore<br />

fase della lotta antimafia che sappia far tesoro del passato, valorizzando le esperienze positive e<br />

correggendo gli errori che pure ci sono stati. Una strategia integrata che sappia tenere insieme tre<br />

<strong>di</strong>versi livelli della lotta alle mafie: la <strong>di</strong>mensione repressivo-giu<strong>di</strong>ziaria con una costante azione<br />

<strong>di</strong>retta a colpire il piano militare e organizzativo e a catturare i capi mafia ancora latitanti; la<br />

<strong>di</strong>mensione economico-finanziaria con il contrasto al riciclaggio, al racket, all’usura, alla droga e alla<br />

tratta degli esseri umani per giungere alla confisca dei beni per la loro destinazione a fini sociali; la<br />

promozione della cultura della legalità valorizzando e sviluppando il lavoro straor<strong>di</strong>nario svolto dalle<br />

scuole e dalle associazioni <strong>di</strong> volontariato. A tal proposito si segnala, in particolare, l’attenzione della<br />

Chiesa <strong>di</strong> Palermo per il processo <strong>di</strong> beatificazione <strong>di</strong> Padre Puglisi e il lavoro svolto dai Vescovi <strong>di</strong><br />

Caserta e Locri. Questa strategia integrata che sappia colpire a livello del territorio - perché le mafie<br />

non hanno assolutamente abbandonato l’antico, sicuro e protettivo territorio, quello <strong>di</strong> sempre, che ha<br />

dato loro i natali e le ha fatto forti e ricche - e a livello internazionale perché oramai la lotta alle mafie<br />

è una lotta transnazionale per in<strong>di</strong>viduare e colpire oltre che i cartelli della droga e delle armi, i canali<br />

del grande riciclaggio, quello miliardario, quello che solo persone esperte nei gran<strong>di</strong> misteri della<br />

finanza internazionale riescono a far funzionare e a fruttare.<br />

da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno<br />

della mafia e delle altre associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 57, pag.<br />

48, 49


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 31<br />

mafie hanno potuto gestire i loro traffici: dall’imme<strong>di</strong>ato dopoguerra e<br />

per i successivi venti anni il fenomeno <strong>mafioso</strong> sostanzialmente non<br />

esiste, ed anzi si arriva ad<strong>di</strong>rittura a stigmatizzare atteggiamenti<br />

antimafia come <strong>di</strong>rette vessazioni della sicilianità e del sicilianismo.<br />

Sulle origini teoriche della esistenza <strong>di</strong> una mafia buona 47 , senza<br />

scendere in dettagli allo stato ininfluenti, basterà in questa sede<br />

ricordare le ottocentesche teorie del Pitré 48 e le più recenti<br />

affermazioni (1925) <strong>di</strong> Vittorio Emanuele Orlando 49 .<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista storico non può non essere analizzato l’effetto<br />

prodotto, nel 1962, dalla strage <strong>di</strong> “Ciaculli” ossia l’istituzione, nel<br />

1963, della prima Commissione parlamentare d’inchiesta sul<br />

fenomeno <strong>mafioso</strong> in Sicilia.<br />

Ciò in quanto le conclusioni della Commissione parlamentare<br />

d’inchiesta (sebbene tar<strong>di</strong>ve in quanto i lavori sono conclusi tre<strong>di</strong>ci<br />

anni dopo nel 1976) oltre che importanti dal punto <strong>di</strong> vista politico<br />

generale, perché hanno dato inizio a una nuova fase della lotta<br />

nazionale alla mafia, sono parimenti importanti anche dal punto <strong>di</strong><br />

vista storiografico particolare, perché attraverso una indagine<br />

complessa, articolata, coinvolgente tutto l’arco delle forze politiche<br />

47 Non c’è una vecchia mafia che è buona e una nuova mafia che è cattiva. Questa è una antica<br />

<strong>di</strong>cotomia che non aveva prima e non ha, a maggior ragione oggi, alcun fondamento. <strong>La</strong> mafia - la si<br />

voglia definire vecchia o nuova ha poca importanza - costituisce un pericolo per la vita sociale, per la<br />

sicurezza, per la tranquillità e la libertà del singolo citta<strong>di</strong>no, per l’economia, per la società, per la<br />

libertà <strong>di</strong> voto, per la libera concorrenza fra le imprese, per la democrazia; un pericolo mortale che va<br />

contrastato con fermezza fino alla sua totale eliminazione.<br />

da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno<br />

della mafia e delle altre associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 57, pag.<br />

45.<br />

48 S. F. ROMANO, Storia della Mafia, Arnoldo Mondadori E<strong>di</strong>tore, Milano, 1966, pag. 35 “ <strong>La</strong><br />

spiegazione del significato originario della parola mafia fu tentata nel secolo scorso da Giuseppe<br />

Pitré in uno dei suoi numerosi stu<strong>di</strong> sugli usi, i costumi, le credenze e i pregiu<strong>di</strong>zi del popolo<br />

siciliano, che dovevano renderlo famoso come stu<strong>di</strong>oso del folklore. Il Pitré affermava che questo<br />

vocabolo assumeva in Sicilia un significato che non aveva rapporto con quello toscano <strong>di</strong> mafia che<br />

voleva <strong>di</strong>re miseria, e nemmeno con quello francese <strong>di</strong> muffé. Mafia, nell’isola esprimeva l’idea <strong>di</strong><br />

qualità, valentia, superiorità, eccellenza e anche <strong>di</strong> graziosità e perfezione. Quando era attribuita a un<br />

uomo esprimeva particolari doti <strong>di</strong> coraggio e intraprendenza”. Per una <strong>di</strong>samina completa <strong>di</strong> tale<br />

interpretazione contenuta nell’opera del Pitré si rinvia a G. PITRÉ, Usi e costumi credenze e<br />

pregiu<strong>di</strong>zi del popolo siciliano, Palermo, 1889, volume II, pag. 287 e segg..<br />

49 Vittorio Emanuele Orlando in occasione delle elezioni amministrative del 1925 a Palermo afferma:<br />

“Ora io vi <strong>di</strong>co che se per mafia si intende il senso dell’onore portato fino all’esagerazione,<br />

l’insofferenza contro ogni prepotenza e sopraffazione, portata sino al parossismo, la generosità che<br />

fronteggia il male ma indulge al debole, la fedeltà alle amicizie, più forte <strong>di</strong> tutto, anche della morte,<br />

se per mafia si intendono questi atteggiamenti, sia pure con i loro eccessi, allora in tal segno si tratta<br />

<strong>di</strong> contrassegni in<strong>di</strong>visibili dell’anima siciliana e <strong>mafioso</strong> mi <strong>di</strong>chiaro e son lieto <strong>di</strong> esserlo”.


32<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

rappresentate in Parlamento, (...) sono arrivate ad alcune acquisizioni<br />

certe, che tali prima non erano 50 .<br />

<strong>La</strong> “prima scoperta” della Commissione fu quella <strong>di</strong> stabilire<br />

l’esistenza della mafia. Tale affermazione può far trasalire, essere<br />

giu<strong>di</strong>cata quantomeno poco felice, suscitare uno sdegnoso senso <strong>di</strong><br />

repulsione nei confronti <strong>di</strong> chi la sostiene. Tuttavia, il fatto che essa<br />

non sia affermazione apo<strong>di</strong>ttica e <strong>di</strong>sancorata dalla realtà fattuale, lo si<br />

ricava dalla lettura dalle au<strong>di</strong>zioni avvenute in sede <strong>di</strong> Commissione e<br />

riportate negli atti parlamentari.<br />

<strong>La</strong> mafia esiste, eccome! Prima del 1976, invece, <strong>di</strong>re che esistesse<br />

la mafia ovvio non era. Non lo era in parti della Sicilia ove più densa<br />

aleggiava la cultura mafiosa, non lo era nemmeno fuori della Sicilia<br />

ove la cultura mafiosa sembrava non aver messo ra<strong>di</strong>ci. Persino nella<br />

stessa Commissione parlamentare, Prefetti, Questori, uomini politici,<br />

sacerdoti, stu<strong>di</strong>osi non avevano imbarazzo a sostenere che la mafia era<br />

una favola, tesa a scre<strong>di</strong>tare la Sicilia o a porre in cattiva luce il<br />

governo 51 . Per dovere <strong>di</strong> cronaca basterà in questa sede ricordare due<br />

episo<strong>di</strong> giu<strong>di</strong>cati significativi ai fini della conferma <strong>di</strong> quanto<br />

sostenuto dalla Commissione e per <strong>di</strong>mostrare, ancora una volta, come<br />

il problema <strong>mafioso</strong> sia stato sottovalutato: il primo riguarda il<br />

cosiddetto caso Notarbartolo 52 che esemplifica la tensione tra<br />

antimafia e <strong>di</strong>fesa “sicilianista” <strong>di</strong> uno status quo che (tacitamente)<br />

comprende anche la mafia; il secondo, un passo <strong>di</strong> un <strong>di</strong>scorso tenuto<br />

negli anni Sessanta dal Car<strong>di</strong>nale Ruffini, all’epoca Arcivescovo <strong>di</strong><br />

Palermo: “...la mafia esiste soltanto nella mente <strong>di</strong> coloro che<br />

augurano il male della Sicilia...”.<br />

In tale contesto appare importante aggiungere che i fatti successivi<br />

e quelli più recenti <strong>di</strong>mostrano l’infondatezza della teoria “sicilianista”<br />

e il fatto, altrettanto incontrovertibile, dell’esistenza <strong>di</strong> altri mo<strong>di</strong> non<br />

50<br />

RENDA, Per una storia dell’antimafia, in “<strong>La</strong> Mafia Le Mafie”, Op. cit. pag. 69.<br />

51<br />

RENDA, Op, cit, pag 70.<br />

52<br />

PETER e JON SCHNEIDER, Mafia, antimafia e la questione della cultura, <strong>La</strong>terza, Bari, pag 299.<br />

Emanuele Notarbartolo, Direttore generale del Banco <strong>di</strong> Sicilia dopo l’unificazione italiana fu<br />

assassinato nel 1893 per aver cercato <strong>di</strong> <strong>di</strong>stricare certe pratiche <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to poco pulite al centro delle<br />

quali si trovava tale Raffaele Palizzolo, influente membro del C.A. del Banco e politico con numerosi<br />

agganci mafiosi. Palizzolo fu accusato dell’assassinio <strong>di</strong> Notarbartolo e condannato dalla Corte <strong>di</strong><br />

Bologna, ma assolto in un successivo grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio a Firenze. Un comitato chiamato “pro-Sicilia”<br />

raccolse i fon<strong>di</strong> per la sua <strong>di</strong>fesa legale, sostenendo che, provando le collusioni mafiose, Notarbartolo<br />

aveva infangato la reputazione della Sicilia.


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 33<br />

mafiosi <strong>di</strong> essere siciliani. Di rilievo, anche per il livello da cui<br />

proviene è l’interpretazione complessiva della sottovalutazione<br />

giu<strong>di</strong>ziaria del fenomeno <strong>mafioso</strong> operata dalla Commissione<br />

parlamentare del 1971 (presidenza Cattanei), che scrive: “...Le<br />

sentenze nei confronti dei mafiosi sono assolutorie, nel migliore dei<br />

casi, per insufficienza <strong>di</strong> prove; i rapporti <strong>di</strong> polizia sono inadeguati e<br />

talvolta contrad<strong>di</strong>ttori; le concessioni amministrative a loro favore<br />

sono a <strong>di</strong>r poco stupefacenti; il cre<strong>di</strong>to bancario é loro concesso con<br />

larghezza; hanno libero accesso agli uffici delle Stato e degli enti<br />

locali; possono assicurare il successo, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente,<br />

ai can<strong>di</strong>dati nelle elezioni politiche o amministrative. Per anni,<br />

magistratura, polizia, organi dello Stato e forze politiche hanno<br />

troppo spesso mostrato <strong>di</strong> ignorare l’esistenza della mafia. Questo<br />

spiega, ad esempio, perché dai killers non si sia cercato quasi mai <strong>di</strong><br />

risalire ai mandanti dei crimini.(...) Quando si pensa alla facilità con<br />

cui la Questura <strong>di</strong> Palermo rilascia passaporti e licenze <strong>di</strong> porto<br />

d’arma c’e da allibire...”.<br />

<strong>La</strong> “seconda scoperta” operata dalla medesima Commissione fu<br />

che, così come inquadrato nelle norme vigenti al tempo della stesura<br />

del rapporto, non esisteva della mafia una definizione penalmente<br />

rilevante.<br />

In altre parole, per il sistema punitivo, la mafia non costituiva<br />

alcuna ipotesi <strong>di</strong> illiceità in quanto non integrante la violazione <strong>di</strong><br />

alcuna specifica fattispecie inserita nel co<strong>di</strong>ce penale e, come tale, non<br />

poteva essere perseguita come associazione.<br />

Dall’esplorazione degli aspetti sopra in<strong>di</strong>cati la Commissione fissò<br />

conseguentemente delle linee guida per il riconoscimento della<br />

specificità mafiosa tra cui spiccano, sia per il periodo, sia per il<br />

contesto, l’effettività <strong>di</strong> un collegamento binario tra mafia e politica,<br />

mafia e istituzioni. In via confermativa del precedente lavoro<br />

parlamentare risulta poi l’analoga conclusione a cui perverrà nel 1993<br />

la Commissione parlamentare antimafia della XI Legislatura<br />

(presidenza Violante) che nella sua relazione conclusiva, riferendosi<br />

alla legge Rognoni - <strong>La</strong> Torre (approvata nel 1982) mette in rilievo<br />

come:”... per la prima volta non si tratta solo <strong>di</strong> norme penali, ma <strong>di</strong><br />

misure che riguardano l’amministrazione dello Stato, degli enti locali,<br />

la <strong>di</strong>sciplina degli appalti e dei sub-appalti, il sistema finanziario e


34<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

bancario, i no<strong>di</strong> strutturali insomma dell’intreccio tra mafia e<br />

istituzioni...” 53 .<br />

Il richiamo operato dalla Commissione del 1993 alla legge 646 ha<br />

motivo <strong>di</strong> esistere per almeno due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> con<strong>di</strong>visibili motivi: il<br />

primo, è che essa costituisce un salto <strong>di</strong> qualità senza precedenti nelle<br />

scelte <strong>di</strong> politica criminale contro le mafie in punto <strong>di</strong> risposta<br />

giu<strong>di</strong>ziaria; il secondo, che il suo estensore, l’On. Pio la Torre, era<br />

dapprima stato membro della prima Commissione e, successivamente,<br />

egli stesso vittima della violenza mafiosa. Nel parlare <strong>di</strong> legislazione<br />

antimafia si è posto l’accento sulla sua natura episo<strong>di</strong>ca quanto<br />

frammentaria (ad oggi non esiste un Testo Unico della legislazione<br />

vigente). Una legislazione nata cioè sulla scia <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti<br />

randomici, non strutturati e, talvolta, più simili a leggi manifesto<br />

(sfornite dei presupposti reali per la loro applicazione, obliteranti gli<br />

aspetti logistici - risorse, strutture nonché quelli professionali) che a<br />

novelle aventi un carattere <strong>di</strong> continuità logica e normativa.<br />

Ancora una volta e per tutti si possono citare le parole <strong>di</strong> Falcone:<br />

“...Ma con quali strumenti affrontiamo oggi la mafia? In un modo<br />

tipicamente italiano, attraverso una proliferazione incontrollata <strong>di</strong><br />

leggi ispirate alla logica dell’emergenza. Ogni volta che esplode la<br />

violenza mafiosa con manifestazioni allarmanti o l’or<strong>di</strong>ne pubblico<br />

appare minacciato, con precisione cronometrica viene varato un<br />

decreto legge tampone volto ad intensificare la repressione, ma non<br />

appena la situazione rientra in un’apparente normalità, tutto cade nel<br />

<strong>di</strong>menticatoio e si torna ad abbassare la guar<strong>di</strong>a. Le leggi non<br />

servono se non sono sorrette da una forte volontà politica, se non<br />

sono in grado <strong>di</strong> funzionare per carenza <strong>di</strong> strutture adeguate e<br />

soprattutto se le strutture non sono dotate <strong>di</strong> uomini<br />

professionalmente qualificati...” 54 .<br />

Gli effetti della scelta politica <strong>di</strong> affrontare in chiave quasi<br />

esclusivamente emergenziale il contrasto alle manifestazioni criminali<br />

mafiose sono stati sufficientemente esplicitati nella precedente<br />

esposizione e, da ultimo, conclusivamente confermati dalle parole <strong>di</strong><br />

Falcone che li aveva denunciati senza parafrasi. Non<strong>di</strong>meno, ha<br />

53 Relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia della XI Legislatura (presidenza<br />

Violante), par. 4.<br />

54 G. FALCONE, Op. cit. pag. 154.


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 35<br />

costituito un freno allo sviluppo <strong>di</strong> politiche <strong>di</strong> repressione normativa<br />

strutturata l’adagiarsi su una logica <strong>di</strong> coabitazione 55 . Secondo<br />

Violante la coabitazione è stato un criterio largamente dominante ma<br />

non esclusivo nei rapporti tra Stato e mafia.<br />

Lo Stato la interruppe dopo la strage del 1962, dopo l’omici<strong>di</strong>o del<br />

Procuratore Capo Scaglione nel ‘77 e dopo l’assassinio del Generale<br />

Dalla Chiesa nell’82.<br />

In tutti e tre i casi le risposte furono eccellenti ma si arenarono<br />

dopo pochi anni 56 . Ancora più <strong>di</strong> recente, e forse in via definitiva, si è<br />

segnata la rottura della perversa regola della coabitazione,<br />

specialmente dopo gli omici<strong>di</strong> Falcone e Borsellino e l’avvio della<br />

stagione delle stragi. Dalla legge Rognoni - <strong>La</strong> Torre in avanti pochi<br />

sono stati i provve<strong>di</strong>menti emessi nel senso del contrasto e della<br />

prevenzione del fenomeno; tra questi l’unico che appare rilevante (ad<br />

eccezione <strong>di</strong> quelli relativi alle limitazioni dell’uso del contante e dei<br />

depositi bancari) risale al 2001, data in cui, con la legge n°45, è stato<br />

rivisto (tra mille critiche) un istituto fondamentale (la gestione dei<br />

collaboranti) per la comprensione <strong>di</strong> ciò che oggi è <strong>di</strong>ventata la mafia.<br />

L’esperienza insegna in questo campo: il fatto che da qualche anno<br />

non vi siano omici<strong>di</strong> eccellenti o visibili manifestazioni <strong>di</strong> tracotanza<br />

mafiosa né in Sicilia né in altre regioni non significa <strong>di</strong> certo che il<br />

55 Nei decenni passati è stato commesso il grave errore <strong>di</strong> ritenere possibile una coabitazione <strong>di</strong> settori<br />

dello Stato con la vecchia mafia, considerata buona per definizione. <strong>La</strong> coesistenza con le istituzioni<br />

è stata devastante per la cre<strong>di</strong>bilità delle istituzioni non certo per la mafia perché ha permesso e<br />

consentito rapporti e frequentazioni dei mafiosi con uomini politici e uomini delle istituzioni che<br />

hanno irrobustito la forza dei criminali mafiosi, il loro potere e il loro prestigio che sono stati usati<br />

per vendere morte trafficando droga e armi, per penetrare nell’economia, per occupare posizioni <strong>di</strong><br />

potere. Durante il periodo della coesistenza si sono verificati numerosi delitti eccellenti; alcuni <strong>di</strong><br />

questi sono stati decisi e anzi sono stati ritenuti necessari perché i capimafia non potevano tollerare<br />

che uomini politici o rappresentanti delle istituzioni facessero il loro dovere senza piegarsi a questo<br />

patto non scritto. <strong>La</strong> coesistenza, oltre che immorale, è stato un danno molto serio per la democrazia<br />

italiana. <strong>La</strong> storia, recente e antica, ha <strong>di</strong>mostrato che Cosa nostra non si batte con la coesistenza o<br />

con la trattativa tra lo Stato e il potere <strong>mafioso</strong>. Tra Riina che or<strong>di</strong>nava le stragi per poter trattare da<br />

una posizione <strong>di</strong> forza con lo Stato e Provenzano che chiude con le stragi nella speranza <strong>di</strong> trattare da<br />

una posizione <strong>di</strong> forza con lo Stato c’è una <strong>di</strong>fferenza apparentemente sostanziale che, però, a ben<br />

vedere, si <strong>di</strong>stingue solo per i meto<strong>di</strong> adottati, l’uno più violento dell’altro; in realtà tale <strong>di</strong>fferenza<br />

non deve oscurare l’obiettivo <strong>di</strong> fondo che è comune a entrambi perché entrambi intendono<br />

assicurarsi la sopravvivenza della mafia e la continuità del suo potere e la salvaguar<strong>di</strong>a delle sue<br />

ricchezze.<br />

da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno<br />

della mafia e delle altre associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 57, pag.<br />

46, 47.<br />

56 VIOLANTE citato pag. 53.


36<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

fenomeno sia sconfitto. Recentemente il Procuratore Capo della<br />

Repubblica <strong>di</strong> Palermo - Pietro Grasso - ha affermato che la mafia non<br />

è mai stata forte come adesso. Essa, a detta del predetto magistrato, ha<br />

solo cambiato pelle un’altra volta inabissandosi nei suoi affari,<br />

<strong>di</strong>ventando cioè invisibile 57 .<br />

57 Il problema della “invisibilità” delle mafie endogene e della loro sommersione in ambiti caratterizzati<br />

da scarsissima visibilità è fenomeno apprezzato dal Governo e dalle componenti specializzate del<br />

contrasto già a partire dalla metà degli anni Novanta. Nella relazione sulla politica informativa e della<br />

sicurezza sul primo semestre 1997 sostenne che: Ai rilevanti risultati conseguiti dagli apparati<br />

istituzionali, la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> ha risposto evolvendo verso forme più<br />

complesse e meno “visibili”. Permane la propensione a ricercare il controllo del territorio, facendo<br />

ricorso ad attività meno eclatanti, ma comunque red<strong>di</strong>tizie, quali l’usura e le estorsioni e risulta<br />

tuttora sostenuto l’interesse dei sodalizi all’inserimento nel settore degli appalti pubblici ed<br />

all’acquisizione indebita <strong>di</strong> provvidenze statali. (…). Nel semestre successivo le autorità italiane<br />

rilevarono che I clan <strong>di</strong> rilievo (…) hanno optato per una strategia <strong>di</strong> apparente basso profilo<br />

operativo nei confronti delle Istituzioni. Ciò, essenzialmente allo scopo <strong>di</strong>:<br />

- indurre lo Stato e la società civile ad una minore attenzione, accre<strong>di</strong>tando il convincimento che<br />

possa considerarsi esaurita la funzione <strong>di</strong> quei provve<strong>di</strong>menti normativi ispirati a particolare<br />

rigore e rivelatisi assai efficaci nell’azione <strong>di</strong> contrasto;<br />

- favorire il riassetto organizzativo, la ridefinizione degli equilibri interni nonché la ricostituzione<br />

delle reti <strong>di</strong> copertura e <strong>di</strong> approvvigionamento <strong>di</strong> armi, anche sofisticate;<br />

- privilegiare il reinvestimento degli ingenti proventi illeciti accumulati, cercando, nel contempo, il<br />

capillare controllo del territorio attraverso le estorsioni e l’usura. <strong>La</strong> <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> quest’ultima<br />

fattispecie criminosa - evidenziata dalla crescita anomala delle interme<strong>di</strong>azioni finanziarie in aree<br />

depresse - appare agevolata dalle note <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> accesso al cre<strong>di</strong>to or<strong>di</strong>nario e da inserimenti<br />

criminali nei circuiti economico-finanziari.<br />

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

primo semestre 1997 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1997 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Molto più <strong>di</strong> recente, esattamente nell’anno 2003 anche il Parlamento si è occupato <strong>di</strong> tale particolare<br />

aspetto sostenendo che: Si è convenuto che la mafia rappresenta un cancro eversivo dello Stato <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto, luogo delle regole e della legalità democratica: la sua azione è particolarmente pericolosa per<br />

la società e le istituzioni poiché limita la libertà dei citta<strong>di</strong>ni, ne con<strong>di</strong>ziona l’espressione del pensiero<br />

anche politico, nonché la possibilità <strong>di</strong> intrapresa economica e il <strong>di</strong>ritto al lavoro. Colpisce alcuni dei<br />

principali <strong>di</strong>ritti sanciti dalla Costituzione Il crimine organizzato è l’elemento <strong>di</strong> frattura più insi<strong>di</strong>oso<br />

e devastante, che frappone l’apparenza <strong>di</strong> uno stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto democratico alla società civile, intesa<br />

come lo spazio ove le singole in<strong>di</strong>vidualità si compongono nel rapporto tra consociati.<br />

In termini più espliciti, il crimine organizzato si contrappone alla stessa idea <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza politica,<br />

presupposto, quest’ultimo, per la definizione <strong>di</strong> qualsivoglia or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co in chiave <strong>di</strong><br />

effettività. Infatti l’appartenenza ad un clan, ad una cosca, ad una organizzazione o comunità<br />

interme<strong>di</strong>a ostili alla polis svuota il concetto stesso <strong>di</strong> civis, poiché contrappone all’idea <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>no<br />

l’immagine dell’affiliato. Si è considerato che la mafia tende oggi a suscitare minore attenzione e<br />

scalpore e si in<strong>di</strong>rizza su qualsiasi settore atto a produrre denaro da reinvestire in altre attività a<br />

carattere criminale nonché per fare ingresso nell’economia sana; dopo il periodo stragista, il<br />

fenomeno <strong>di</strong> mimetizzazione, segnalato da procuratori della Repubblica e da analisti, costituisce una<br />

tattica in grado <strong>di</strong> rendere più <strong>di</strong>fficile l’azione <strong>di</strong> contrasto, in presenza <strong>di</strong> minore allarme sociale<br />

da: Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o<br />

similare. (relatore: Senatore Centaro) doc. XXIII n. 3, relazione approvata dalla Commissione nella<br />

seduta del 30 luglio 2003, pag. 18.


FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 37<br />

In mancanza <strong>di</strong> emergenze potrà un sistema legislativo fondato<br />

sulla cultura dell’emergenza cogliere il senso del cambiamento e<br />

fornire gli operatori dei necessari strumenti <strong>di</strong> contrasto? In verità vi è<br />

più da essere scettici che allegri, perché in tale prospettiva è ben più<br />

facile prevedere lo smantellamento delle strutture <strong>di</strong> contrasto<br />

piuttosto che il loro rafforzamento.<br />

Infatti,... l’assenza <strong>di</strong> manifestazioni eclatanti (ci vorrebbe almeno<br />

un omici<strong>di</strong>o eccellente all’anno per contare sul massimo impegno <strong>di</strong><br />

tutte le forze istituzionali <strong>di</strong>ceva Falcone) ha finito col far perdere la<br />

percezione della pericolosità <strong>di</strong> Cosa Nostra. Siamo abituati a<br />

combattere la mafia che spara, che commette stragi, che regola i conti<br />

interni lasciando decine <strong>di</strong> cadaveri sulle strade. Non siamo abituati a<br />

fronteggiare la mafia quando si inabissa, quando tesse una ragnatela <strong>di</strong><br />

interessi, compromessi e relazioni, quando riscopre la vocazione al<br />

<strong>di</strong>alogo con le istituzioni. È il limite culturale <strong>di</strong> tutti gli addetti ai<br />

lavori. Ma è anche il risultato del consenso attorno a un modello che<br />

riesce a garantire vantaggi a tutti coloro che ne rimangono<br />

coinvolti” 58 .<br />

58 PIETRO GRASSO e SAVERIO LODATO, <strong>La</strong> Mafia invisibile, Mondadori, Milano, 2001, pag. 161.


CAPITOLO II<br />

LA GEOGRAFIA MAFIOSA<br />

Sommario: 1. I fenomeni endogeni; 2. I Fenomeni mafiosi <strong>di</strong> tipo tra<strong>di</strong>zionale;<br />

2.1. Cosa Nostra; 2.1.1. Origini del fenomeno e metodo d’indagine; 2.1.2. <strong>La</strong> storia<br />

recente; 2.1.3. Dalla contrapposizione alla invisibilità; 2.1.4. Verso una nuova Cosa<br />

Nostra; 2.2. <strong>La</strong> ‘Ndrangheta; 2.2.1. Inquadramento del fenomeno; 2.2.2. Brevi cenni<br />

sulla evoluzione recente: dalla eversione alla politica; 2.2.3. Struttura<br />

organizzativa: dalla ‘ndrina alla Cupola; 2.2.4. Ulteriori caratteri peculiari e brevi<br />

note conclusive; 2.3. <strong>La</strong> Camorra; 2.3.1. <strong>La</strong> piovra vesuviana tra antico e moderno;<br />

2.3.2. <strong>La</strong> Camorra dal dopoguerra ad oggi; 2.3.3. <strong>La</strong> camorra del terzo millennio;<br />

3. I fenomeni mafiosi <strong>di</strong> tipo minore; 3.1. <strong>La</strong> Stidda: una stella prodotta<br />

dall’esplosione del sistema corleonese; 3.2. <strong>La</strong> Sacra Corona Unita, una mafia non<br />

mafia; 4. Le Mafie nel Nord Italia; 4.1. Le premesse del fenomeno; 4.2. Il<br />

consolidamento territoriale; 4.3. Le mafie in Lombar<strong>di</strong>a; 4.4. Le mafie in Veneto;<br />

4.5. Le mafie in Toscana.<br />

1. I FENOMENI ENDOGENI<br />

“…Se facciamo un bilancio delle informazioni attualmente in<br />

nostro possesso sulla mafia, ci ren<strong>di</strong>amo conto <strong>di</strong> saperne un bel po’,<br />

<strong>di</strong> aver acquisito nel corso <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni un bagaglio culturale senza<br />

precedenti, favoriti dalla fioritura <strong>di</strong> pentiti e dalla incisività della<br />

repressione. E siamo anche consapevoli <strong>di</strong> possedere un metodo.<br />

Conosciamo la struttura dell’organizzazione, i suoi meccanismi <strong>di</strong><br />

intervento e perfino il suo modo <strong>di</strong> pensare. Ma alcuni dati essenziali<br />

continuano a sfuggirci. (…) Ma il nostro problema maggiore deriva<br />

dalla chiusura, dalla crescente clandestinizzazione <strong>di</strong> Cosa Nostra,<br />

seguita alla guerra <strong>di</strong> mafia e alla repressione; le notizie non<br />

circolano come un tempo tra gli uomini d’onore, ognuno resta<br />

confinato nella famiglia <strong>di</strong> origine e quin<strong>di</strong> i magistrati e inquirenti<br />

ricevono un minor numero <strong>di</strong> informazioni. Le notizie più fresche<br />

risalgono alle confessioni <strong>di</strong> Francesco Marino Mannoia, cioè al<br />

1990. Una data vicina, ma se nei prossimi due - tre anni non saremo<br />

in grado <strong>di</strong> sfruttare la miniera <strong>di</strong> notizie da lui fornite, ho paura che<br />

la lotta alla mafia subirà una brusca involuzione e lo Stato ricadrà<br />

nell’abituale impotenza. Un’affermazione del genere mi costa molto,


40<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

ma se le istituzioni continuano nella loro politica <strong>di</strong> miopia nei<br />

confronti della mafia, temo che la loro assoluta mancanza <strong>di</strong> prestigio<br />

nelle terre in cui prospera la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> non farà che<br />

favorire sempre <strong>di</strong> più Cosa Nostra…”<br />

Giovanni Falcone in collaborazione con M. Padovani, Cose <strong>di</strong><br />

Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991, pag. 116, 117.<br />

Le fenomenologie mafiose in esame, sebbene abbiano la medesima<br />

origine territoriale e operino nelle medesime macro aree <strong>di</strong> attività,<br />

risultano essere tra loro particolarmente <strong>di</strong>verse e non sempre<br />

sovrapponibili anche limitando l’analisi alla sola valutazione della<br />

semplice in<strong>di</strong>viduazione delle principali manifestazioni <strong>di</strong> carattere<br />

esteriore. Si tratta, come si è avuto modo <strong>di</strong> vedere, <strong>di</strong> un sistema<br />

complesso, variamente qualificabile e <strong>di</strong>versamente definibile in<br />

ragione dell’angolo visuale che si assume per la sua osservazione e <strong>di</strong><br />

cui sono parte integrante (con uguale”<strong>di</strong>gnità”) la Cosa Nostra<br />

siciliana, la ‘Ndrangheta calabrese, la Sacra Corona Unita salentina, la<br />

Camorra campana, e la Stidda siciliana. <strong>La</strong> convinzione che si pone<br />

alla base della precedente affermazione è che la mafia in quanto tale<br />

sia un fenomeno unitario, ma che <strong>di</strong>verse siano le forme <strong>di</strong><br />

manifestazione in ragione della tipicità e della peculiarità dell’area<br />

geografica <strong>di</strong> riferimento all’interno della quale ognuna delle sue<br />

branche si è nel tempo sviluppata 59 .<br />

59 Per un apprezzamento iniziale della identità delle metodologie impiegate e una effettiva contiguità<br />

nelle attività poste in essere dalle singole consorterie appare significativa la posizione assunta dal<br />

Governo tra gli anni Ottanta e Novanta. Tali iniziative, prevalentemente in<strong>di</strong>rizzate alla fase della<br />

comprensione e del contrasto sono così riassumibili:<br />

- nel 1982 il Governo rilevava che: “Non deve, dunque, verificarsi alcun allentamento nella<br />

tensione operativa da parte degli apparati <strong>di</strong> sicurezza, ma va continuato senza tregua il<br />

combattimento sui numerosi fronti aperti dalla <strong>criminalità</strong> politica ed anche comune, in<br />

particolare dalla delinquenza <strong>organizzata</strong> come la mafia e la camorra. Queste ultime sono tanto<br />

più pericolose in quanto profondamente ra<strong>di</strong>cate in alcune zone del Paese ed inoltre hanno<br />

<strong>di</strong>mostrato un elevato grado <strong>di</strong> adattabilità alle mutate con<strong>di</strong>zioni ambientali, per cui rimane assai<br />

preoccupante la loro presa sulla società. Nonostante i colpi ad esse inferti dagli apparati <strong>di</strong><br />

sicurezza, che hanno portato allo smantellamento <strong>di</strong> pericolose reti connesse ai traffici illeciti, in<br />

particolare <strong>di</strong> stupefacenti, l’inquinamento che determinano negli ambienti in cui operano impone<br />

<strong>di</strong> continuare la lotta oltre che sul piano repressivo, anche attraverso un’articolata azione <strong>di</strong><br />

rinnovamento civile e morale che, recuperando i tra<strong>di</strong>zionali valori etici e culturali, estirpi le<br />

ra<strong>di</strong>ci stesse dei fenomeni”.<br />

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

semestre 23 novembre 1981 – 22 maggio 1982, pag. 3,<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

semestre 23 novembre 1982 – 22 maggio 1983.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 41<br />

Per altro verso, la scelta <strong>di</strong> trattare ognuna delle cinque principali<br />

aggregazioni mafiose operanti sul territorio nazionale come singolo<br />

oggetto <strong>di</strong> un medesimo puzzle criminale risponde a una duplice<br />

esigenza: renderne più agevole e comprensibile la peculiare<br />

strutturazione, evitare l’eccessiva esemplificazione degli aspetti<br />

caratterizzanti il singolo fenomeno, non potendo evidentemente<br />

relazionare con documentata certezza ogni singolo momento <strong>di</strong><br />

contiguità.<br />

Un aspetto non secondario nella scelta <strong>di</strong> tale sud<strong>di</strong>visione<br />

funzionale risiede poi nel fatto che le caratteristiche peculiari <strong>di</strong> cui è<br />

portatore ognuno dei cinque sodalizi in<strong>di</strong>cati costituisce in ogni caso<br />

un parametro <strong>di</strong> valutazione per l’attività <strong>di</strong> contrasto. In questo senso<br />

va quin<strong>di</strong> letto il titolo del presente capitolo “<strong>La</strong> geografia mafiosa” in<br />

quanto esperienze repressive <strong>di</strong>verse hanno consentito <strong>di</strong> focalizzarne,<br />

oltre agli aspetti <strong>di</strong> forza, anche i momenti <strong>di</strong> debolezza organizzativa.<br />

Una politica criminale <strong>di</strong> contrasto che non faccia tesoro <strong>di</strong> tali<br />

peculiarità è evidentemente destinata a fallire 60 .<br />

tra il 1986 e il 1989, sul medesimo punto si riteneva che: “<strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, nelle sue<br />

molteplici articolazioni, conserva un elevato livello <strong>di</strong> pericolosità, anche per le connessioni con il<br />

fenomeno della <strong>di</strong>ffusione della droga, la cui complessiva gravità suscita tuttora preoccupazioni”.<br />

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

primo semestre 1986, pag. 30,<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

semestre 23 novembre 1986 – 22 maggio 1987, pag. 23, 24,<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

semestre 23 novembre 19889 – 22 maggio 1989, pag. 76 – 86.<br />

Di tale problematica in tempi ben più recenti si è interessata anche la Commissione Parlamentare<br />

antimafia (presidenza Del Turco) da cui è possibile apprendere che:” In termini più generali, la<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> nel nostro Paese non è certamente scomparsa perché essa è ancora viva ed<br />

operante sia nei territori d’antico e storico inse<strong>di</strong>amento <strong>mafioso</strong> come la Sicilia, la Calabria, la<br />

Campania e la Puglia sia, seppure a macchia <strong>di</strong> leopardo e con <strong>di</strong>versa intensità da una zona all’altra,<br />

nei nuovi territori delle regioni del Centro e del Nord Italia. Nonostante l’attività <strong>di</strong> contrasto dello<br />

Stato e gli indubbi successi ottenuti con la <strong>di</strong>sarticolazione <strong>di</strong> numerosi sodalizi mafiosi, le varie<br />

organizzazioni - Cosa nostra, ‘ndrangheta, Camorra e Sacra corona unita - continuano ad essere vitali<br />

ed operanti. <strong>La</strong> loro pericolosità ed il loro ra<strong>di</strong>camento, seppure <strong>di</strong>minuiti rispetto al più recente<br />

passato, sono ancora molto allarmanti e preoccupanti.<br />

da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno<br />

della mafia e delle altre associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 57, pag.<br />

38.<br />

60 Secondo i più recenti in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> politica governativa “Le mo<strong>di</strong>ficazioni strutturali delle associazioni<br />

<strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> richiedono che l’azione <strong>di</strong> contrasto dei pubblici poteri risulti adeguata a tale<br />

evoluzione: occorre definire nuove strategie d’azione, congrue innovazioni sul piano normativo, più<br />

efficienti strumenti organizzativi. Si è ritenuto <strong>di</strong> dover inaugurare la stagione <strong>di</strong> un’Antimafia più<br />

matura, sede marcatamente istituzionale e non <strong>di</strong> contingente lotta politica, per verificare lo stato<br />

complessivo in chiave <strong>di</strong> legalità della società e della politica, e che sia in grado <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care gli<br />

antidoti alle infiltrazioni della <strong>criminalità</strong> mafiosa, compiendo un lavoro attento <strong>di</strong> formulazione <strong>di</strong>


42<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Le mafie endogene poi sono, indubbiamente, a seconda <strong>di</strong> come si<br />

voglia osservare il fenomeno criminale, allo stesso tempo parte<br />

terminale ma anche <strong>di</strong> origine <strong>di</strong> altri e <strong>di</strong>versi fenomeni mafiosi<br />

operanti nel mondo.<br />

Ad ogni modo non si può non rilevare quale e quanta importanza<br />

abbia avuto il fenomeno migratorio degli inizi del Ventesimo secolo in<br />

<strong>di</strong>rezione principalmente del Nord America.<br />

A tale proposito, nell’analizzare i fatti della storia recente delle<br />

mafie italiche si <strong>di</strong>mostrerà come il perverso intreccio tra queste<br />

<strong>di</strong>verse aggregazioni abbiano avuto importanti riflessi sulla rinascita<br />

post - bellica delle mafie nostrane e quanta influenza possano ancora<br />

averne sulle prospettive <strong>di</strong> futuro mutamento in un mondo in cui le<br />

<strong>di</strong>stanze sono ormai definitivamente accorciate e dove la<br />

globalizzazione investe anche il mondo del crimine.<br />

E che tale velocizzazione informativa e operazionale abbia<br />

prodotto effetti nefasti anche sulla migliore adattabilità delle mafie ai<br />

nuovi percorsi dell’economia globale (non solo quella criminale ma<br />

anche quella legale, qualora infiltrata) è un aspetto non <strong>di</strong> secondaria<br />

importanza per la valutazione della loro pericolosità. Nei paragrafi che<br />

seguono si cercherà <strong>di</strong> tracciarne gli aspetti salienti, stabilire le<br />

possibili connessioni, valutarne le prospettive <strong>di</strong> sviluppo e le aree <strong>di</strong><br />

interesse.<br />

proposte al Parlamento, cosı` come prevede la legge istitutiva. Si è convenuto che la mafia<br />

rappresenta un cancro eversivo dello Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, luogo delle regole e della legalità democratica:<br />

la sua azione è particolarmente pericolosa per la società e le istituzioni poiché limita la libertà dei<br />

citta<strong>di</strong>ni, ne con<strong>di</strong>ziona l’espressione del pensiero anche politico, nonché la possibilità <strong>di</strong> intrapresa<br />

economica e il <strong>di</strong>ritto al lavoro. Colpisce alcuni dei principali <strong>di</strong>ritti sanciti dalla Costituzione. Il<br />

crimine organizzato è l’elemento <strong>di</strong> frattura più insi<strong>di</strong>oso e devastante, che frappone l’apparenza <strong>di</strong><br />

uno stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto democratico alla società civile, intesa come lo spazio ove le singole in<strong>di</strong>vidualità<br />

si compongono nel rapporto tra consociati. In termini più espliciti, il crimine organizzato si<br />

contrappone alla stessa idea <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza politica, presupposto, quest’ultimo, per la definizione <strong>di</strong><br />

qualsivoglia or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co in chiave <strong>di</strong> effettività. Infatti l’appartenenza ad un clan, ad una<br />

cosca, ad una organizzazione o comunità interme<strong>di</strong>a ostili alla polis svuota il concetto stesso <strong>di</strong> civis,<br />

poiché contrappone all’idea <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>no l’immagine dell’affiliato.<br />

da: Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o<br />

similare, doc XXIII, n. 3, pag. 18, relazione del 30 luglio 2003.


2. I FENOMENI MAFIOSI DI TIPO TRADIZIONALE<br />

2.1 COSA NOSTRA<br />

LA GEOGRAFIA MAFIOSA 43<br />

“...Ma sarebbe un’associazione ben misera, voi capite <strong>di</strong> quale<br />

associazione parlo, se dovesse limitarsi al solo compito e al guadagno<br />

<strong>di</strong> quella che voi chiamate guardania: la protezione che offre<br />

l’associazione è molto più vasta. Ottiene per voi, per le <strong>di</strong>tte che<br />

accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione<br />

privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta<br />

pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni gli<br />

operai...”.<br />

Leonardo SCIASCIA in “Il giorno della civetta”, Adelphi e<strong>di</strong>zioni,<br />

Milano,1993, pag. 20.<br />

2.1.1 Origini del fenomeno e metodo d’indagine<br />

Parlare <strong>di</strong> Cosa Nostra in termini completi non è certo cosa facile.<br />

Argomento da mille vite lo hanno definito 61 . Tuttavia, sebbene non si<br />

abbia in questa sede la pretesa dell’esaustività, si cercherà <strong>di</strong> tracciare<br />

per la stessa un percorso interpretativo quantomeno logico e aderente<br />

a ciò che oggi è l’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e<br />

come a questo sta<strong>di</strong>o evolutivo essa sia giunta attraverso il suo passato<br />

recente. Tra le mafie italiche la Cosa Nostra siciliana è indubbiamente<br />

la più importante 62 : lo è perché ad essa si riconosce universalmente<br />

una capacità delinquenziale <strong>di</strong> superiore livello; lo è perché le sue<br />

azioni denotano (o meglio hanno denotato) una sfrontata opposizione<br />

allo Stato non paragonabile a nessun altro tipo <strong>di</strong> attacco mai portato<br />

alle istituzioni democratiche da una consorteria criminale; lo è, infine,<br />

perché da essa o per suo tramite si è data del nostro Paese<br />

un’immagine a tinte fosche (per i nostri detrattori l’italiano non è<br />

61 P. GRASSO e S. LODATO, in prefazione a Op. cit. <strong>La</strong> mafia invisibile.<br />

62 In merito, sebbene non vi siano allo stato elementi confermativi, appare <strong>di</strong> interesse rilevare come<br />

recenti investigazioni sembrano porre l’attuale Cosa Nostra siciliana in posizione secondaria rispetto<br />

alla ‘Ndrangheta calabrese, giu<strong>di</strong>cata, quest’ultima, come prevalente in punto <strong>di</strong> organizzazione,<br />

segretezza, e ramificazioni internazionali, specie nel settore degli stupefacenti.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – 1998, 2003.


44<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

‘ndranghetista o camorrista, l’italiano è <strong>mafioso</strong>). Ragionando delle<br />

sue origini più remote se ne potrebbe far <strong>di</strong>scendere i presupposti<br />

ad<strong>di</strong>rittura dalla fine dell’età me<strong>di</strong>oevale, cioè a quel periodo che vede<br />

la transizione dall’economia feudale a quella capitalistica. Secondo il<br />

Braudel 63 , infatti, è in questo momento storico che se ne<br />

materializzano i presupposti, fissati, nella sua analisi, da un lato, nella<br />

generalizzata incapacità <strong>di</strong> cogliere i segni e le prospettive del<br />

cambiamento che si stava realizzando e, dall’altro, dalla fen<strong>di</strong>tura tra<br />

la Sicilia del latifondo e le aspettative <strong>di</strong> una realtà politica e sociale in<br />

evoluzione. Per altro verso non sarebbe neppure scorretto farne risalire<br />

la nascita (in questo caso peraltro meno incerta) alle “gesta” dei Beati<br />

Paoli <strong>di</strong> ottocentesca memoria, in ragione, stavolta, della contiguità<br />

ideologica della citata associazione segreta con lo stereotipo che vuole<br />

l’esistenza <strong>di</strong> una mafia buona, votata cioè non alla sopraffazione ma<br />

al ripristino della legalità in surrogazione dell’assente stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto,<br />

contrapposta, idealmente, ad una mafia cattiva (la mafia della<br />

prevaricazione). Ovvero, infine, alle contrad<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> una<br />

riunificazione forzata e forse mai completamente <strong>di</strong>gerita 64 . Ma<br />

affrontare il problema in questi termini comporterebbe<br />

necessariamente l’addentrarsi nel campo delle ipotesi, della<br />

sociologia, dell’interpretazione. Non ci pare il caso in questo contesto<br />

<strong>di</strong> andare così lontano e <strong>di</strong> filosofeggiare, ben potendo restringere il<br />

campo dell’analisi a perio<strong>di</strong> decisamente più recenti, storicamente<br />

caratterizzati da ampia significatività e, per certo, precursori<br />

dell’attuale assetto organizzativo dell’associazionismo <strong>mafioso</strong><br />

siciliano. Si è detto che esiste una <strong>di</strong>fferenza sostanziale tra<br />

l’associazione per delinquere <strong>di</strong> tipo or<strong>di</strong>nario e l’associazione per<br />

delinquere <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> e che il punto qualificante <strong>di</strong> tale<br />

<strong>di</strong>fferenziazione si gioca sul piano della commistione collusiva tra<br />

poteri: <strong>mafioso</strong> da un lato, politico dall’altro. Si ritiene, quin<strong>di</strong>, che<br />

63<br />

F. BRAUDEL, Il Me<strong>di</strong>terraneo: lo spazio e la storia: gli uomini e la tra<strong>di</strong>zione, Garzanti, Milano,<br />

1977.<br />

64<br />

U. SANTINO, Storia della mafia tra continuità e trasformazione, rapporto del Centro Impastato <strong>di</strong><br />

Palermo. “…In una serie <strong>di</strong> rapporti redatti dal Questore <strong>di</strong> Palermo Ermanno Sangiorgi tra il<br />

novembre del 1898 e il febbraio del 1900 si danno informazioni dettagliate sugli aderenti ad<br />

“associazioni <strong>di</strong> malfattori” che hanno precise regole formalizzate, operano nei quartieri <strong>di</strong> Palermo e<br />

nei paesi della provincia, hanno una struttura <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento e sono sottoposte al comando <strong>di</strong> un<br />

“capo supremo”…”.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 45<br />

indagare il fenomeno dal momento della sistematica realizzazione <strong>di</strong><br />

questo “pactum sceleris” sia corretto, e aderente al tema prefissato 65 .<br />

Il periodo <strong>di</strong> riferimento sarà, pertanto, quello compreso tra la fine<br />

degli anni Quaranta e i giorni nostri, periodo in cui si realizza la svolta<br />

epocale <strong>di</strong> Cosa Nostra che passerà dallo stato <strong>di</strong> mafia locale a una<br />

mafia impren<strong>di</strong>trice e globalizzata. Nello stesso contesto non va poi<br />

65 Già a partire dagli anni Novanta il problema della collusione politica mafia ha costituito oggetto <strong>di</strong><br />

mirati approfon<strong>di</strong>menti. Su questo tema la Commissione antimafia presidenza Violante e ancora<br />

dopo quella presieduta da Centaro rilevano che: <strong>La</strong> tematica presenta varie sfaccettature e va trattata<br />

con il necessario equilibrio, affinché non <strong>di</strong>venga terreno <strong>di</strong> scontro fine a se stesso o sia<br />

strumentalizzata al fine <strong>di</strong> delegittimare le istituzioni o demonizzare gli avversari politici. Il<br />

problema, veramente grave a causa delle ripercussioni sul corretto funzionamento <strong>di</strong> una democrazia,<br />

deve portare ad un’analisi sullo stato <strong>di</strong> salute della società e della politica, al fine <strong>di</strong> estirpare un<br />

cancro in grado <strong>di</strong> svuotare e rendere sostanzialmente inefficiente ed inutile l’unico luogo delle<br />

regole: lo Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, nelle sue articolazioni. Al riguardo, bisogna muovere dal modello <strong>mafioso</strong><br />

tratteggiato brevemente nella pregressa narrativa. Da esso si evince come ogni mafia, per vivere e<br />

proliferare, non può non collegarsi alle istituzioni ed ai suoi rappresentanti, a qualsiasi livello e <strong>di</strong><br />

qualsivoglia funzione. Diversamente, non potrebbe svolgere i traffici illeciti o fare i propri affari. «In<br />

base a quanto accertato dalla Commissione antimafia, soprattutto attraverso il contributo dei<br />

collaboratori <strong>di</strong> giustizia – scriveva l’onorevole Violante nel 1993 –, risulta in<strong>di</strong>spensabile che ogni<br />

settore delle istituzioni e della società civile rompa i rapporti con Cosa Nostra. L’impegno maggiore<br />

per la rottura <strong>di</strong> questi rapporti va richiesto alla politica per le responsabilità che le competono e<br />

l’autorevolezza che deve sorreggere il suo operato. Ma nessuno può ritenersi estraneo. Sono stati<br />

chiamati in causa avvocati, notai, me<strong>di</strong>ci, commercialisti; magistrati ed appartenenti alle forze<br />

dell’or<strong>di</strong>ne; burocrati <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso livello. Ciascuna professione, ciascun ceto deve impegnarsi<br />

nell’isolamento della mafia. Altrimenti è facile scivolare o nell’estremismo moralistico o in un cinico<br />

rinvio alle responsabilità degli altri, con il risultato <strong>di</strong> rendere più lontana la sconfitta <strong>di</strong> Cosa Nostra.<br />

Questa mafia, dopo un breve periodo <strong>di</strong> clandestinizzazione, potrebbe riprendere a tessere i suoi<br />

affari come e forse meglio <strong>di</strong> prima». <strong>La</strong> mafia, a <strong>di</strong>fferenza del terrorismo, è un cancro interno alla<br />

società, si nutre della sua linfa vitale, cerca <strong>di</strong> allignare nei suoi gangli vitali. Il collegamento con la<br />

politica <strong>di</strong>viene, in tal guisa, naturale; anzi, obbligato. D’altro canto, la politica, nell’accezione più<br />

ampia del termine, presiede a tutti i profili e le vicende <strong>di</strong> una società. Prescindendo dai casi <strong>di</strong><br />

corruzione semplice, eventualmente anche isolati, il vero rischio si risolve nella stipulazione <strong>di</strong> un<br />

patto perverso, volto al reciproco mantenimento grazie ad uno scambio <strong>di</strong> favori (voti e/o denaro<br />

contro atti o provve<strong>di</strong>menti). In proposito, è opportuno riba<strong>di</strong>re che nessun politico è stato mai in<br />

grado <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionare la mafia o <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzarne l’attività; nessun grande vecchio o nessuna regia<br />

superiore, eventualmente interessi concorrenti. In ogni caso nessuna forma <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione da parte<br />

della mafia. Non vi è stato mai alcun riscontro nelle indagini, tale da corroborare la teoria <strong>di</strong> segno<br />

opposto propugnata da mafiologi più o meno eccellenti e risultata frutto <strong>di</strong> deduzioni o, meglio, forse<br />

<strong>di</strong> elucubrazioni sganciate dalla realtà. Il tavolo <strong>di</strong> spartizione degli appalti, descritto dal<br />

collaboratore <strong>di</strong> giustizia Siino, pur vedendo politici e mafiosi sedere allo stesso desco, insieme agli<br />

impren<strong>di</strong>tori, vedeva i primi sostanzialmente in stato <strong>di</strong> inferiorità rispetto ai secon<strong>di</strong>. In tutti gli altri<br />

casi, il politico o il rappresentate dell’istituzione è funzionale al <strong>di</strong>segno del <strong>mafioso</strong> e ne attua le<br />

richieste. <strong>La</strong> <strong>di</strong>ffusione del rapporto, legata a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> incultura, <strong>di</strong> scarsa mobilitazione o<br />

tensione sociale, a momenti <strong>di</strong> crisi morale ed economica, non conosce limiti in ideologie ed investe<br />

ogni formazione politica; proprio nessuna esclusa.<br />

da: Relazione sui rapporti tra mafia e politica (relatore l’On. Luciano Violante), approvata dalla<br />

Commissione nella seduta del 6 aprile del 1993, in Commissione parlamentare antimafia, Relazioni<br />

della XI legislatura (9 marzo 1993 - 18 febbraio 1994), tomo I, pag. 27;<br />

Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o<br />

similare, doc. XXIII, n. 3, pag. 400, relazione del 30 luglio 2003.


46<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

<strong>di</strong>menticato che accanto a una storia della mafia esiste una storia<br />

dell’antimafia 66 che è ancora in gran parte da scrivere, poiché è stata a<br />

lungo sottovalutata da storici e sociologi, dall’opinione pubblica e<br />

perfino da quei movimenti politici e sindacali che con il loro<br />

contributo umano e ideale ne hanno dettato momenti importanti.<br />

Eppure, la rilettura delle battaglie dell’antimafia offre uno spaccato<br />

che, nell’incerto panorama delle vicende italiane, si rivela confortante:<br />

è una storia che vede protagonisti, fianco a fianco, braccianti e operai<br />

senza nome e magistrati <strong>di</strong>venuti, loro malgrado, famosi; studenti e<br />

rappresentanti delle forze dell’or<strong>di</strong>ne; sindacalisti e giornalisti<br />

coraggiosi; leader politici e uomini <strong>di</strong> religione; e soprattutto un<br />

numero crescente <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni comuni, in Sicilia e altrove, animati<br />

dall’insofferenza verso l’illegalità e la tracotanza delle organizzazioni<br />

criminali. E’ una storia fatta <strong>di</strong> infuocati atti d’accusa e fred<strong>di</strong> progetti<br />

<strong>di</strong> legge; <strong>di</strong> analisi <strong>di</strong> documenti giu<strong>di</strong>ziari, azioni <strong>di</strong> polizia e<br />

manifestazioni <strong>di</strong> piazza; <strong>di</strong> impavi<strong>di</strong> atti <strong>di</strong> denuncia e quoti<strong>di</strong>ane<br />

<strong>di</strong>mostrazioni <strong>di</strong> senso civico. <strong>La</strong> storia dell’antimafia impone anche,<br />

tuttavia, amare riflessioni: quanto tempo perso, quante vite sacrificate,<br />

quante affermazioni <strong>di</strong> buona volontà rimaste sulla carta, quale<br />

miniera <strong>di</strong> informazioni trascurata in questa battaglia contro Cosa<br />

Nostra e le altre forme <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> italiana! E’ una<br />

storia che si scrive ancora oggi più facilmente attraverso le sconfitte e<br />

i cui protagonisti vengono riconosciuti e apprezzati solo quando la<br />

loro azione è interrotta dai mitra e dalle bombe o, peggio ancora, resa<br />

inoffensiva dalle <strong>di</strong>ffamazioni e dai giochi <strong>di</strong> potere. E’ una lotta da<br />

tempo proclamata ma finora combattuta in modo <strong>di</strong>scontinuo e in<br />

or<strong>di</strong>ne sparso, sia pure con coraggio e rigore morale, da frammenti<br />

della società civile dello Stato.<br />

2.1.2 <strong>La</strong> storia recente<br />

“...<strong>La</strong> mafia aveva creato nello Stato uno stato, nel Regime un<br />

regime: il regime <strong>di</strong> mafia cioè con le sue leggi e i suoi tributi <strong>di</strong><br />

denaro e <strong>di</strong> sangue, le sanzioni penali. Investiva in pieno e sfruttava<br />

66<br />

L. PAOLI, Da Portella a Capaci, in inserto redazionale del settimanale Panorama dal titolo Mafia a<br />

cura <strong>di</strong> Enzo BIAGI, Milano, 1993.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 47<br />

tutte le attività dell’isola ad offesa soprattutto dello Stato, a danno<br />

soprattutto della popolazione, la quale senza libertà <strong>di</strong> scelta, tra lo<br />

Stato vero, lontano e inerte, e l’altro vicino, presente ed operante,<br />

dovette piegarsi a questo e subirne il gioco...”.<br />

C. MORI “Con la mafia ai ferri corti”, Mondadori, Milano, 1932.<br />

Alla fine degli anni Quaranta la mafia siciliana è ridotta a poco più<br />

che un simulacro <strong>di</strong> se stessa. Su questo punto, sussistono teorie<br />

<strong>di</strong>verse: la prima la vorrebbe perdente nello scontro con l’altro potere<br />

egemone presente sul territorio rappresentato dal Prefetto Mori 67<br />

(molti mafiosi sono stati ristretti nelle patrie galere e molti altri<br />

avviati al confino); la seconda, più con<strong>di</strong>visibile, segnala come<br />

l’azione repressiva abbia colpito con durezza esclusivamente la “bassa<br />

mafia”, ossia quella della manovalanza, ma abbia appena sfiorato se<br />

non ad<strong>di</strong>rittura inglobato “l’alta borghesia mafiosa” 68 . Aderire all’una<br />

o all’altra tesi appare oggi irrilevante se non sotto il profilo<br />

dell’indagine storiografica essendo ben più imponenti i cambiamenti<br />

che si verificheranno <strong>di</strong> lì a breve 69 .<br />

67 Nominato Prefetto <strong>di</strong> Palermo solo da pochi giorni (23 ottobre 1925) Cesare Mori è in grado <strong>di</strong> dare<br />

attuazione a quel programma che aveva già sperimentato negli anni precednti a Castelvetrano e a<br />

Trapani. Il 17 novembre, intervenendo ai lavori del primo congresso agricolo regionale, ne illustrò i<br />

contenuti essenziali: (Quoti<strong>di</strong>ano Sicilia Nuova, 17, 18 Novembre 1925) “L’Ora è giunta in cui gli<br />

ostacoli si misurano, si affrontano, si aggre<strong>di</strong>scono e si frantumano…e se qui, oggi, si chiamano<br />

mafia e malvivenza, peggio per loro…due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti quin<strong>di</strong>: gli uni <strong>di</strong> carattere<br />

preminentemente politico, sociale, economico e tecnico…quanto agli altri provve<strong>di</strong>menti, essi<br />

consistono nell’azione <strong>di</strong>retta, piena contro l’elemento attivo della situazione: mafia e<br />

malvivenza…”.<br />

68 Il Prefetto Mori non ci va <strong>di</strong> certo con la mano leggera. I mafiosi arrestati sono sistematicamente<br />

sottoposti a ruvi<strong>di</strong> trattamenti e finiscono per parlare. Nel giro <strong>di</strong> poco tempo il Prefetto giunge così<br />

dove forse neppure il Regime Fascista voleva arrivasse, cioè alla scoperta dei rapporti tra mafia e<br />

politica, tra mafia ed economia. Anche in questo caso non vi è una definitiva certezza; sta <strong>di</strong> fatto che<br />

il Mori fu nominato Senatore ed allontanato dalla Sicilia prima <strong>di</strong> poter assestare il colpo definitivo.<br />

L’allontanamento <strong>di</strong> Mori da Palermo si inserì nel vasto rimescolamento delle autorità prefettizie<br />

voluto dal regime fascista nel 1925 per meglio inserirsi nello Stato (i prefetti erano tratti dal partito e<br />

non dalla carriera prefettizia). Mussolini ne <strong>di</strong>ede l’annuncio a Mori con il seguente telegramma:<br />

“Decifri da sé. Con R.D. in corso V.E. è stata collocata a riposo per anzianità <strong>di</strong> servizio a decorrere<br />

dal 16 luglio. <strong>La</strong> ringrazio per i luoghi e lodevoli servizi resi al paese”. <strong>La</strong> norma citata da Mussolini<br />

stabiliva il limite <strong>di</strong> 55 anni per la permanenza in servizio dei Prefetti e Mori lo aveva superato.<br />

69 S. PORTO, Mafia e Fascismo. Il Prefetto Mori in Sicilia, Armando Siciliano E<strong>di</strong>tore, Messina, 2001,<br />

pag. 129, 130 “…L’azione <strong>di</strong> Mori si <strong>di</strong>fferenziò dalle precedenti perché non fu solo repressione<br />

poliziesca, ma azione mirante al coinvolgimento della popolazione. Mori volle che la popolazione<br />

siciliana partecipasse alla lotta contro la mafia con coscienza e volontà, a questo puntarono i suoi<br />

ripetuti incontri con guar<strong>di</strong>ani e campieri nei vari raduni <strong>di</strong> città e <strong>di</strong> campagna (anche se talvolta si<br />

esagerò per la cornice <strong>di</strong> epopea in cui operò, quando il “novello liberatore” era salutato da scritte<br />

come “Ave Caesar”). Non si può <strong>di</strong>sconoscere che Mori avesse capito l’animo siciliano, che riuscisse


48<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Nell’Europa sconvolta dalla proliferazione <strong>di</strong> regimi <strong>di</strong>ttatoriali e<br />

dalla guerra, la Sicilia assume un ruolo fondamentale verso la fine del<br />

1943.<br />

<strong>La</strong> pre<strong>di</strong>sposizione dell’invasione alleata rappresenta l’apertura<br />

dell’ennesimo fronte e l’inizio della capitolazione del fascismo<br />

italiano e del nazismo tedesco. Gli americani lo sanno e sanno anche<br />

che non possono sbagliare, devono occuparla nel più breve tempo<br />

possibile e con il minimo della resistenza accettabile. Il Comando<br />

alleato ha bisogno <strong>di</strong> informazioni atten<strong>di</strong>bili, e <strong>di</strong> adeguate coperture<br />

per gli agenti infiltrati.<br />

<strong>La</strong> missione viene affidata ad una unità specializzate in questo<br />

genere <strong>di</strong> attività: l’O.S.S. e il Naval Intelligence Service, che hanno<br />

già unità attive in Italia fin dal 1942. In cerca <strong>di</strong> soluzioni si<br />

rispolverano vecchie conoscenze e ci si appoggia agli emergenti <strong>di</strong><br />

quell’ondata migratoria che ha visto spostarsi dalla Sicilia verso<br />

l’America non meno <strong>di</strong> quattro milioni <strong>di</strong> italiani nel corso del<br />

ventennio precedente. Il fatto che poi questi pochi emergenti siano<br />

mafiosi poco importa.<br />

E’ così la volta <strong>di</strong> Salvatore Lucania, ribattezzato negli “States”<br />

col nome ben più altisonante <strong>di</strong> “Lucky” Luciano 70 , in<strong>di</strong>scusso boss<br />

della mafia <strong>di</strong> New York e temporaneamente ospite delle carceri<br />

a far leva sul senso <strong>di</strong> orgoglio e <strong>di</strong> ribellione all’ingiustizia che era all’origine della mafia nella sua<br />

accezione originaria. L’orgoglio e la ribellione all’ingiustizia seppe spostarli a favore dello Stato,<br />

superando la credenza popolare che faceva dello “sbirro” un tra<strong>di</strong>tore e dell’omertà un segno d’onore.<br />

Il fascismo e Mori sapevano che per liberare la Sicilia dalla mafia al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> una battaglia attuale e<br />

momentanea si doveva operare una graduale bonifica, sapevano che ad un’azione nel breve tempo,<br />

per poter giungere a risultati definitivi, ne andava abbinata un’altra nel lungo periodo. Promise ciò il<br />

fascismo, ma il più delle volte non mantenne questo secondo impegno. Forse se Mori fosse rimasto in<br />

Sicilia più a lungo, o se avesse avuto un continuatore che come lui avesse “sentito” il problema della<br />

mafia per un tempo tale che quella generazione <strong>di</strong> vecchi mafiosi si fosse estinta per morte naturale,<br />

vale a <strong>di</strong>re con la scomparsa fisica dei suoi maggiori esponenti, la mafia nelle sue manifestazioni più<br />

tipiche, nei suoi uomini più rappresentativi, sarebbe effettivamente scomparsa dalla Sicilia. Di fatto<br />

con la caduta del fascismo e l’arrivo degli americani, guidati da Charles Poletti il risveglio della<br />

mafia, tramortita, ma non debellata, fu imme<strong>di</strong>ata…”.<br />

70 A. CARUSO, Da cosa nasce cosa, pag. 41. Nel 1942 Lucky Luciano è un uomo finito. Il procuratore<br />

<strong>di</strong>strettuale <strong>di</strong> New York, Dewey, è riuscito a chiuderlo in galera e a buttare via la chiave. (...) Si è<br />

conclusa la favola americana del bambino giunto dal centro della Sicilia, da Lercara Fred<strong>di</strong>, e<br />

cresciuto sui marciapie<strong>di</strong> dell’East River. <strong>La</strong> legge <strong>di</strong> Luciano era stata la violenza, gli unici stu<strong>di</strong> che<br />

aveva fatto li aveva de<strong>di</strong>cati alla legge del più forte. Si è laureato alla corte <strong>di</strong> Al Capone. A 35 anni<br />

Luciano comanda su mezza New York, incarnava l’aspirazione <strong>di</strong> Cosa Nostra a <strong>di</strong>ventare moderna e<br />

importante, aperta alla politica e alle scommesse sul futuro. I quattrini <strong>di</strong> Luciano e dei suoi amici<br />

serviranno sia all’elezione <strong>di</strong> Roosevelt sia a trasformare il deserto del Nevada in una mecca del<br />

gioco d’azzardo.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 49<br />

americane (ne dovrebbe avere per trenta anni con la prospettiva <strong>di</strong><br />

prendersene altrettanti per omici<strong>di</strong>o). Il rapporto <strong>di</strong> collaborazione<br />

richiesto a Lucky Luciano è molto semplice: scongiurare possibili<br />

azioni in danno delle unità militari alla fonda nel porto <strong>di</strong> New York<br />

ad opera <strong>di</strong> guastatori tedeschi imbarcati su sommergibili e stabilire<br />

una connessione tra gli uomini intelligence americani e la mafia<br />

siciliana. Per nessuna delle due richieste il boss risulta impreparato, da<br />

anni gestisce il “fronte del porto” ed ha i contatti giusti in Sicilia. In<br />

cambio <strong>di</strong> ciò, e con il beneplacito del procuratore <strong>di</strong> New York<br />

otterrà, in prima battuta, un trattamento penitenziario adeguato alla<br />

sua “patriottica collaborazione”, in via sussi<strong>di</strong>aria, l’assicurazione che<br />

sarà espulso dagli Stati Uniti come indesiderabile, con ciò annullando,<br />

<strong>di</strong> fatto, le sue pendenze giu<strong>di</strong>ziarie 71 . Sotto questi auspici si pianifica,<br />

organizza ed esegue l’operazione Husky. Ma il rapporto <strong>di</strong><br />

collaborazione tra i cugini americani non si esaurisce con la sola<br />

occupazione del territorio. Esauritosi il ruolo <strong>di</strong> Lucky Luciano<br />

entrano in scena altri maggiorenti, stavolta siciliani. Il Governatore<br />

militare della Sicilia, il Colonnello Charles Poletti, ha anch’egli una<br />

necessità, il governo del territorio e la garanzia <strong>di</strong> mantenere in piena<br />

efficienza le linee <strong>di</strong> rifornimento logistico per le truppe impegnate<br />

nell’avanzata verso Nord. Per necessità o per scelta (questo non è mai<br />

stato chiarito ed anzi smentito dallo stesso Poletti 72 che però farà la<br />

stessa scelta alcuni mesi dopo a Napoli), tale funzione viene delegata<br />

ai neorisorti maggiorenti siciliani, ai quali viene affidato formalmente<br />

il controllo <strong>di</strong> taluni Enti locali.<br />

Dalla fine della guerra ai primi anni ‘50 si assiste così ad una<br />

rilegittimazione dei gruppi mafiosi, la loro collaborazione con le forze<br />

alleate e l’assunzione <strong>di</strong>retta del potere negli enti locali, l’ipoteca sugli<br />

assetti futuri, prima con la scelta del separatismo come “arroccamento<br />

71 Sarà coattivamente rimpatriato come indesiderabile nel 1946. Si tratta <strong>di</strong> un atto dovuto non avendo<br />

mai Lucky Luciano preso la citta<strong>di</strong>nanza americana.<br />

Stabilitosi inizialmente a Napoli parteciperà nel 1957 al “summit” <strong>di</strong> Cuba. In quella sede traccerà le<br />

linee giuda del moderno traffico <strong>di</strong> stupefacenti: produzione sempre più ad oriente, raffinazione ad<br />

opera dei marsigliesi e raffinerie anche in Sicilia. Sua è l’idea <strong>di</strong> impiantare fabbriche <strong>di</strong> confetti e <strong>di</strong><br />

scatolame in genere al cui interno per anni viaggerà in<strong>di</strong>sturbata la droga raffinata in Sicilia. Il ruolo<br />

centrale <strong>di</strong> Cosa Nostra siciliana nel traffico mon<strong>di</strong>ale <strong>di</strong> stupefacenti sarà confermato da Buscetta<br />

che traccerà le vie del narcotraffico dalla Sicilia al Nord America passando per il Venezuela,<br />

territorio della famiglia Cuntrera – Caruana.<br />

72 C. POLETTI cfr. testo dell’intervista concessa a G. PUGLISI in AA:VV., I protagonisti. Gli anni<br />

<strong>di</strong>fficili dell’autonomia, E<strong>di</strong>zioni Università degli Stu<strong>di</strong> Palermo, 1993.


50<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

tattico” poi con l’attacco al movimento conta<strong>di</strong>no culminato con la<br />

strage <strong>di</strong> Portella della Ginestra del 1° maggio 1947, che segue alla<br />

vittoria, la prima e l’ultima, delle sinistre alle elezioni regionali<br />

siciliane, e precede l’estromissione delle sinistre dal governo<br />

nazionale e il varo del centrismo, con l’affermazione delle forze<br />

conservatrici nello scontro elettorale del 18 aprile 1948 73 .<br />

<strong>La</strong> vicenda <strong>di</strong> Portella della Ginestra tuttavia non è che un episo<strong>di</strong>o<br />

<strong>di</strong> un percorso ben più intricato iniziato molto tempo prima. A<br />

compierla è Salvatore Giuliano, il Re <strong>di</strong> Montelepre, che da piccolo<br />

contrabban<strong>di</strong>ere ed assassino <strong>di</strong> carabinieri assurge a ruolo <strong>di</strong><br />

portaban<strong>di</strong>era del separatismo. Giuliano fa comodo a tutti: fa comodo<br />

alle forze politiche democratiche perché si costituisce quale oppositore<br />

del nascente “pericolo comunista”; fa comodo alla mafia perché<br />

potendolo gestire ha in mano una formidabile carta <strong>di</strong> contrattazione<br />

politica, anche a prezzo dell’aumento della vigilanza repressiva sul<br />

territorio; fa comodo ai sostenitori del separatismo almeno fino a<br />

quando il movimento non si sgonfierà naturalmente. Nel caso<br />

Giuliano, come in tanti altri che seguiranno, non vi è una sola chiave<br />

<strong>di</strong> lettura e non vi è chiarezza <strong>di</strong> fondo a partire dall’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong><br />

chi materialmente eseguì il delitto 74 . Comunque sia andata, sta <strong>di</strong> fatto<br />

che il ribelle, esaurita la sua funzione, viene assassinato in circostanze<br />

anch’esse invero poco chiare. Con la morte <strong>di</strong> Giuliano e la fissazione<br />

<strong>di</strong> un patto <strong>di</strong> coabitazione tra la mafia e lo Stato si chiude un’era e se<br />

ne apre un’altra. Alle soglie degli anni ‘50, sulla scorta dei copiosi<br />

finanziamenti pervenuti nell’isola per procedere alla ricostruzione post<br />

bellica, si apre una nuova pagina per la mafia. <strong>La</strong> mafia comincia a<br />

<strong>di</strong>ventare impren<strong>di</strong>trice, a controllare appalti, cantieri. Si tratta,<br />

tuttavia, ancora <strong>di</strong> una fase <strong>di</strong> presa <strong>di</strong> contatto con il mondo<br />

economico impren<strong>di</strong>toriale. Non si va oltre l’estorsione o il<br />

taglieggiamento.<br />

73<br />

U. SANTINO, Storia della mafia tra continuità e trasformazione, rapporto del Centro Impastato <strong>di</strong><br />

Palermo.<br />

74<br />

Una leggenda popolare tramandata a voce riferisce il seguente adagio “ Giuliano, tra<strong>di</strong>to da Pisciotta<br />

e ucciso da “tre <strong>di</strong>ta” perché anche per sparare alle spalle ci vogliono le palle”. “Tre <strong>di</strong>ta” è il<br />

soprannome <strong>di</strong> Luciano Leggio (ribattezzato per un errore <strong>di</strong> trascrizione in Liggio), killer <strong>di</strong> punta<br />

della famiglia <strong>di</strong> Corleone.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 51<br />

<strong>La</strong> fonte principale dei proventi <strong>di</strong> Cosa Nostra è ancora il<br />

contrabbando e pochi sono gli utili da reinvestire 75 .<br />

75 Nel corso degli anni ‘50, con l’avvio dell’integrazione europea, si ha un mutamento dell’assetto<br />

socio-economico nazionale e meri<strong>di</strong>onale, che porterà al cosiddetto boom economico, alla massiccia<br />

emigrazione dalle campagne meri<strong>di</strong>onali (4 milioni in 20 anni), alla terziarizzazione <strong>di</strong> tipo<br />

parassitario del Mezzogiorno e della Sicilia. In questa fase non avviene tanto un trasferimento dei<br />

gruppi mafiosi dalle campagne nella città (anche nella fase agraria la “capitale della mafia” è<br />

Palermo, per il suo ruolo <strong>di</strong> centro politico-amministrativo), quanto un inserimento dei gruppi<br />

mafiosi nella nuova realtà, segnata dalla centralità della spesa pubblica e dall’espansione della forma<br />

urbana. L’aspetto più interessante in questa fase è l’ingresso dei mafiosi in attività impren<strong>di</strong>toriali, in<br />

prima persona o in rapporto con altri impren<strong>di</strong>tori. Come abbiamo documentato nella ricerca sulle<br />

imprese, un ruolo fondamentale nella nascita del <strong>mafioso</strong>-impren<strong>di</strong>tore ha il denaro pubblico, sotto<br />

forma <strong>di</strong> appalti <strong>di</strong> opere pubbliche o <strong>di</strong> finanziamenti erogati da istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to. Cioè l’impresa<br />

mafiosa nasce come borghesia <strong>di</strong> Stato, intendendo per tale gli strati me<strong>di</strong>o-alti che si formano e<br />

assumono un ruolo <strong>di</strong>rigente con la costituzione della regione a statuto speciale in Sicilia (1946) e<br />

della Cassa per il Mezzogiorno (1950). Le funzioni della mafia urbano-impren<strong>di</strong>toriale sono le<br />

seguenti: gestione <strong>di</strong> attività impren<strong>di</strong>toriali soprattutto nel settore e<strong>di</strong>lizio, ma ancora con un ruolo <strong>di</strong><br />

“parente povero” e <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione tra proprietari <strong>di</strong> aree e imprese esterne (il sacco e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong><br />

Palermo vede in primo piano imprese non siciliane, tra cui la Società Immobiliare con capitale<br />

vaticano), controllo sui mercati alimentari, sull’assunzione negli enti locali, sul cre<strong>di</strong>to. Svolgendo<br />

tali funzioni la borghesia mafiosa assume sempre <strong>di</strong> più un ruolo egemone a livello locale. Le fonti <strong>di</strong><br />

accumulazione illegali in questa fase, insieme alle vecchie (per esempio, le tangenti, che si spostano<br />

sempre più sulle attività economiche urbane), vedono lo svilupparsi <strong>di</strong> traffici internazionali,<br />

soprattutto il contrabbando <strong>di</strong> sigarette, che farà da battistrada al traffico <strong>di</strong> droga. Per avere un’idea<br />

della consistenza <strong>di</strong> tale fonte, riportiamo un dato contenuto nella Relazione della Commissione<br />

antimafia del 1976: il contrabbando <strong>di</strong> tabacchi fruttava 120.000 miliar<strong>di</strong> l’anno, <strong>di</strong> cui il 70% va alle<br />

organizzazioni mafiose. Per gestire tale attività i gruppi mafiosi, strutturati in famiglie, danno vita a<br />

un’organizzazione unitaria interfamilistica che in seguito sarà utilizzata per il traffico <strong>di</strong> stupefacenti.<br />

In questi anni la mafia si <strong>di</strong>ffonde a livello nazionale almeno come “<strong>di</strong>sseminazione delle presenze”,<br />

nel senso che l’istituto del soggiorno obbligato porta capimafia e gregari in tutto il territorio<br />

nazionale, spesso nelle vicinanze <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> centri. Il ruolo egemone a livello regionale e la <strong>di</strong>ffusione<br />

sul territorio nazionale danno un’immagine che non coincide con quella che si è avallata <strong>di</strong> una<br />

“mafia in crisi”. Tale tesi sopravvaluta la risposta dello Stato alla strage <strong>di</strong> Ciaculli del 30 giugno<br />

1963. Né l’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta, né i processi celebrati contro i<br />

mafiosi ebbero risultati incisivi: la prima ebbe un ruolo significativo solo per la raccolta della<br />

documentazione, i secon<strong>di</strong> si risolsero in una conferma dell’impunità. Ma l’evento decisivo che gioca<br />

a favore dei gruppi mafiosi è la fine dell’antagonismo sociale nelle campagne, con la <strong>di</strong>ssoluzione del<br />

movimento conta<strong>di</strong>no, senza che si abbia la formazione <strong>di</strong> un equivalente nelle città, con il risultato<br />

<strong>di</strong> un indebolimento complessivo delle forze <strong>di</strong> opposizione.<br />

da:<br />

U. SANTINO, Per una storia sociale della mafia, in A. CAVADI, A scuola <strong>di</strong> antimafia, Centro<br />

Impastato, Palermo 1994, pp. 36-47.<br />

U. SANTINO, Crimine transnazionale e capitalismo globale, in S. VACCARO, Il pianeta unico.<br />

Processi <strong>di</strong> globalizzazione, Elèuthera, Roma, 1999, pp. 163-183.


52<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

A partire dai primi anni ‘70 76 invece la cosa cambia ra<strong>di</strong>calmente,<br />

le famiglie mafiose entrano nel grande giro degli stupefacenti e questo<br />

determina quasi imme<strong>di</strong>atamente il sorgere della necessità del<br />

reinvestimento dei proventi illeciti ed una elevata conflittualità 77 . Una<br />

nuova epocale trasformazione, nell’ottica della continuità<br />

Gattopar<strong>di</strong>ana (tutto cambi purché niente cambi), si profila per la<br />

mafia siciliana. E’ la fine della vecchia mafia e dell’avvio della fase <strong>di</strong><br />

contrapposizione frontale con lo Stato, del periodo delle stragi e delle<br />

guerre <strong>di</strong> mafia. Insomma, l’epoca, dell’ascesa dei “Corleonesi”.<br />

76 In questo periodo “Le alleanze orizzontali fra uomini d’onore <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse famiglie e <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse<br />

province hanno favorito il processo, già in atto da tempo, <strong>di</strong> gerarchizzazione <strong>di</strong> Cosa Nostra ed al<br />

contempo, indebolendo la rigida struttura <strong>di</strong> base, hanno alimentato mire egemoniche. Infatti, nei<br />

primi anni Settanta per assicurare un migliore controllo dell’organizzazione, veniva costituito un<br />

nuovo organismo verticale, “la commissione” regionale, composta dai capi delle province mafiose<br />

siciliane col compito <strong>di</strong> stabilire regole <strong>di</strong> condotta e applicare sanzioni negli affari concernenti Cosa<br />

Nostra nel suo complesso. Ma le fughe in avanti <strong>di</strong> taluni non erano state inizialmente controllate.<br />

Esplode così nel 1978 una violenta contesa culminata negli anni ‘81 e ‘82. Due opposte fazioni si<br />

affrontano in uno scontro <strong>di</strong> una ferocia senza precedenti che investiva tutte le strutture <strong>di</strong> Cosa<br />

Nostra, causando centinaia <strong>di</strong> morti. I gruppi avversari aggregavano uomini d’onore delle più varie<br />

famiglie spinti dall’interesse personale – a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto accadeva nella prima guerra <strong>di</strong> mafia<br />

caratterizzata nello scontro tra famiglie – e ciò a <strong>di</strong>mostrazione del superamento della<br />

compartimentazione in famiglie. <strong>La</strong> sanguinosa contesa non ha determinato – come ingenuamente si<br />

prevedeva – un indebolimento complessivo <strong>di</strong> Cosa Nostra ma, al contrario, un rafforzamento ed un<br />

rinsaldamento delle strutture mafiose, che, depurate degli elementi più deboli ( eliminati nel<br />

conflitto), si ricompattavano sotto il dominio <strong>di</strong> un gruppo egemone accentuando al massimo la<br />

segretezza ed il verticismo.<br />

da: L’Unità, 31 maggio 1992, cit.<br />

Il contesto criminale espresso da Cosa Nostra trovò riscontro anche nella percezione del Governo<br />

che, <strong>di</strong>fatti, ed in controtendenza con quanto fino ad allora ritenuto, osservò che le vicende connesse<br />

alla guerra <strong>di</strong> mafia in corso costituiva fenomeno in grado <strong>di</strong> incidere negativamente la stessa<br />

sicurezza nazionale, specie laddove aggressive dell’incolumità <strong>di</strong> politici e rappresentanti delle forze<br />

dell’or<strong>di</strong>ne. A tal proposito nelle relazioni dell’epoca si rilevò che: “Le numerose, in<strong>di</strong>scriminate<br />

esecuzioni hanno profondamente allarmato l’opinione pubblica, finora adusa a considerare il<br />

fenomeno <strong>mafioso</strong>, pur nella sua particolare pericolosità sociale, come un fatto a sé stante, quasi<br />

circoscritto in un’area <strong>di</strong> specifica gravitazione e non così ampiamente <strong>di</strong>ffuso e articolato, come oggi<br />

si presenta, con settori <strong>di</strong> interesse e <strong>di</strong> influenza ra<strong>di</strong>cati nei più <strong>di</strong>sparati campi della vita del Paese”.<br />

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

semestre 22 maggio 1980 – 22 novembre 1980.<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

semestre 23 novembre 1981 – 22 magio 1982.<br />

77 Per l’approfon<strong>di</strong>mento dei profili “professionali” dei singoli capi si veda G. LI CAUSI in “I boss<br />

della mafia”, E<strong>di</strong>tori Riuniti, Roma, 1971 pag. 272. Il volume riproduce gli atti della Commissione<br />

antimafia relativi alla biografia dei singoli mafiosi: Giuseppe Genco Russo, Michele Navarra,<br />

Luciano Leggio, clan dei Greco, i fratelli <strong>La</strong> Barbera, Tommaso Buscetta, Rosario Mancino, Mariano<br />

Licari, Salvatore Zizzo, Vincenzo Di Carlo. Più recentemente G.C. MARINO, I Padrini, Newton &<br />

Compton, Roma, 2002.<br />

Per una complessiva valutazione del fenomeno <strong>mafioso</strong> dal secondo dopoguerra agli anni Settanta si<br />

veda anche la Relazione conclusiva della “Commissione parlamentare <strong>di</strong> inchiesta su fenomeno della<br />

mafia in Sicilia, V legislatura, doc. XXIII, n. 2-quater, ed anche la Relazione riguardante casi <strong>di</strong><br />

singoli mafiosi, entrambe in data 2 luglio 1971.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 53<br />

A Corleone, citta<strong>di</strong>na dell’interno siciliano, governa la “famiglia”<br />

il dott. Michele Navarra. Alla sua corte siedono piccoli ragazzi dal<br />

nome al momento insignificante ma destinato a fare storia quali<br />

Provenzano, Riina, Liggio, Calogero Bagarella. Liggio è il killer <strong>di</strong><br />

punta della squadra e, a suo modo, un riferimento. Si è già <strong>di</strong>stinto con<br />

l’omici<strong>di</strong>o <strong>di</strong> un campiere che aveva osato arrestarlo e condurlo<br />

“letteralmente a calci nel sedere” fino alla caserma dei Carabinieri ma<br />

è uscito indenne dal processo. <strong>La</strong> vedova del morto, testimone oculare<br />

del fatto <strong>di</strong> sangue, non è creduta. E’ ormai un <strong>mafioso</strong> fatto quando<br />

decide <strong>di</strong> togliersi da davanti il vecchio capomafia locale. Lo stende<br />

senza tanti complimenti 78 . Sotto la sua <strong>di</strong>rezione, i “viddani” si<br />

avvicinano a Palermo in cerca <strong>di</strong> sol<strong>di</strong> e <strong>di</strong> opportunità. <strong>La</strong> vita per i<br />

viddani non è facile, Palermo non è facile, vi è una mafia consolidata<br />

e solide alleanze.<br />

I corleonesi tuttavia riescono a tessere la loro tela, ad entrare nel<br />

giro della droga, a stabilire alleanze che torneranno utili più avanti.<br />

Sanno che non riusciranno ad imporsi facilmente e che non saranno<br />

mai completamente accettati (anche se Leggio fa già parte della<br />

Commissione molti mafiosi, tra cui Stefano Bontate, Gaetano<br />

Badalamenti, Giuseppe Di Cristina e Tommaso Buscetta non<br />

aspettano altro che rispe<strong>di</strong>rli a calci al paesello) ma hanno dalla loro<br />

qualità in<strong>di</strong>scutibili: non conoscono le buone maniere e non sono<br />

avvezzi a trattare. I corleonesi sparano. Il Manifesto che annuncia il<br />

loro concreto inse<strong>di</strong>amento viene affisso il 10 <strong>di</strong>cembre 1969 in un<br />

appartamento <strong>di</strong> Viale <strong>La</strong>zio. E’ il quartier generale del boss Michele<br />

Cavataio; una strage. Del gruppo <strong>di</strong> fuoco, una vera e propria<br />

nazionale dei killer, fanno parte i corleonesi Bernardo Provenzano,<br />

Salvatore Riina, e Calogero Bagarella e rappresentanti delle famiglie<br />

<strong>di</strong> “Riesi” e <strong>di</strong> “Santa Maria <strong>di</strong> Gesù”.<br />

78 Navarra si accorse <strong>di</strong> aver dato troppo spazio a quel giovane campiere e tentò <strong>di</strong> correre ai ripari,<br />

or<strong>di</strong>nandone l’uccisione. Liggio scampò però all’attentato e si prese la rivincita il 2 agosto del 1958.<br />

Quel giorno, mentre rientrava in auto a Corleone da Lercara Frid<strong>di</strong> Navarra fu trucidato da Liggio e<br />

dai suoi uomini. L’uscita <strong>di</strong> scena del vecchio capomafia segnò l’inizio dell’ascesa dei Corleonesi.


54<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Ha così inizio una guerra <strong>di</strong> mafia 79 che lascerà sul terreno<br />

centinaia <strong>di</strong> morti e segnerà la definitiva ascesa al potere dei<br />

corleonesi, ormai saldamente governati da Salvatore Riina 80 . Agli inizi<br />

degli anni Ottanta sono i padroni incontrastati della mafia siciliana.<br />

Gestiscono tutto, appalti pubblici e privati, prostituzione, estorsioni,<br />

taglieggiamenti, traffico <strong>di</strong> stupefacenti, contrabbando <strong>di</strong> tabacchi e <strong>di</strong><br />

armi. Gestiscono la cosa pubblica, hanno infiltrazione nel mondo della<br />

politica e della massoneria. <strong>La</strong> mafia perdente è decimata e i pochi che<br />

sono sopravvissuti alla mattanza sono scappati lontano dalla Sicilia.<br />

Ma tanta ferocia non porta bene ai corleonesi e prima ancora che se ne<br />

79 G. RUSSO SPENA, Peppino Impastato: anatomia <strong>di</strong> un depistaggio, E<strong>di</strong>tori Riuniti, Roma, 2001, pag.<br />

82 “...Sta qui, secondo Giovanni Falcone una delle ragioni della grande guerra <strong>di</strong> mafia esplosa negli<br />

anni Ottanta. Intervistato da M. Padovani spiega:” L’origine <strong>di</strong> tale guerra risale agli inizi degli anni<br />

Settanta, quando alcune famiglie realizzano vere e proprie fortune grazie al traffico <strong>di</strong> stupefacenti.<br />

Gaetano Badalamenti, all’epoca uno dei pochi boss in libertà, getta le basi del commercio con gli<br />

Stati Uniti, in particolare con Detroit, dove ha la sua testa <strong>di</strong> ponte. Salvatore Riina, il “corleonese”,<br />

se ne accorge nel corso <strong>di</strong> una conversazione con Domenico Coppola, residente negli Stati Uniti, da<br />

lui convocato appositamente in Sicilia. Ecco gettati i presupposti per lo scatenamento della guerra <strong>di</strong><br />

mafia”.<br />

Per l’opera completa e altre considerazioni si veda dello stesso autore la Relazione sul caso<br />

Impastato,<br />

da: Commissione Parlamentare <strong>di</strong> Inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni<br />

criminali similari, Doc. XXIII, n. 50 presentato in data 6 <strong>di</strong>cembre 2000.<br />

T. BUSCETTA, intervista <strong>di</strong> S. LODATO, <strong>La</strong> mafia ha vinto, Mondadori, Milano 1999, pag. 101<br />

“...Anche Buscetta, che conosceva molto bene sia Badalamenti che Leggio e Riina, sottolinea la<br />

<strong>di</strong>sparità delle con<strong>di</strong>zioni economiche esistenti tra loro: “ Badalamenti li ha mantenuti per anni,<br />

perché i corleonesi erano dei pezzenti morti <strong>di</strong> fame. Se ne prese cura, gli trovava le case per dormire<br />

durante le latitanze, il sostegno economico”“.<br />

P. ARLACCHI, Gli uomini del <strong>di</strong>sonore. <strong>La</strong> mafia siciliana nella vita del grande pentito Antonino<br />

Calderone, Mondadori, Milano 1990, pag. 115 e 363 spiega:”...Antonino Calderone ha raccontato il<br />

risentimento <strong>di</strong> Luciano Leggio, con<strong>di</strong>viso dagli altri corleonesi, nei confronti <strong>di</strong> Badalamenti:<br />

“L’accusa rivolta a Badalamenti era <strong>di</strong> essersi arricchito con la droga nel momento in cui molte<br />

famiglie si trovavano in serie <strong>di</strong>fficoltà finanziarie e molti uomini d’onore erano quasi alla fame e<br />

che, tra l’altro il Badalamenti avrebbe iniziato da solo il commercio <strong>di</strong> stupefacenti all’insaputa degli<br />

altri capi mafia che versavano in gravi <strong>di</strong>fficoltà economiche...”.<br />

80 S. LUPO, Storia della mafia, Donzelli e<strong>di</strong>tore, Roma, 2004, pagg. 270, 271 e segg. propone una<br />

<strong>di</strong>versa ricostruzione delle motivazioni scatenanti la prima guerra <strong>di</strong> mafia per come esposte dai<br />

pentiti Buscetta e Calderone, sostenendo che: “... Tutto comincerebbe da un grosso affare <strong>di</strong> droga<br />

organizzato da Cesare Manzella, italo - americano <strong>di</strong> Cinisi, con la partecipazione dei Greco e <strong>di</strong> un<br />

gruppo <strong>di</strong> finanziatori <strong>di</strong> cui fanno parte anche i <strong>La</strong> Barbera. A gestire materialmente la transazione<br />

quale fiduciario <strong>di</strong> Manzella e soci è Calcedonio Di Pisa, il quale però consegna agli interessati una<br />

cifra inferiore al previsto “<strong>di</strong> parecchi milioni <strong>di</strong> lire”, asserendo che qualcuno degli acquirenti<br />

americani lo ha truffato. I <strong>La</strong> Barbera prendono informazioni in America e concludono che è stato<br />

invece Di Pisa a intascare la somma, ma la Commissione presso cui si svolge l’istruttoria conclude<br />

altrimenti e manda assolto l’imputato. <strong>La</strong> decisione non placa i <strong>La</strong> Barbera, i quali decidono <strong>di</strong> agire<br />

personalmente contro Di Pisa e contro Manzella, che cadono entrambi, provocando la mici<strong>di</strong>ale<br />

reazione dei Greco, una serie <strong>di</strong> azioni e rappresaglie con il risultato finale della rovina dei <strong>La</strong><br />

Barbera e dello scioglimento della famiglia <strong>di</strong> Palermo Centro...”.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 55<br />

rendano conto si innesca un processo auto<strong>di</strong>struttivo <strong>di</strong> incre<strong>di</strong>bili<br />

proporzioni: il pentitismo <strong>di</strong> alto livello 81 .<br />

Nel frattempo l’azione <strong>di</strong> contrasto prosegue per la sua strada tra<br />

indagini e processi spesso <strong>di</strong>sarticolati in Cassazione. L’Ufficio<br />

Istruzione del Tribunale <strong>di</strong> Palermo ha gli uomini giusti ma non è<br />

ancora scoccata la scintilla deflagrante. Il detonatore <strong>di</strong> tante<br />

potenzialità si chiama Tommaso Buscetta, un <strong>mafioso</strong> <strong>di</strong> alto rango 82 .<br />

Buscetta è sopravvissuto alla guerra <strong>di</strong> mafia scatenata dai corleonesi<br />

che o<strong>di</strong>a più d’ogni altra cosa.<br />

Arrestato in Brasile il 24 ottobre 1983, è prima posto a<br />

<strong>di</strong>sposizione della DEA (Drug Enforcement Administration) e<br />

successivamente estradato in Italia. Tommaso Buscetta, che non è un<br />

81 Secondo la Commissione Del Turco “Il 1992 è sicuramente un anno tanto particolare da meritare la<br />

definizione <strong>di</strong> anno bifronte sia perché segna il punto <strong>di</strong> massimo attacco allo Stato da parte della<br />

mafia sia perché è un anno <strong>di</strong> svolta nell’attività <strong>di</strong> contrasto da parte dello Stato che <strong>di</strong>mostra con i<br />

fatti una notevole incisività e una più decisa determinazione nella lotta alla mafia, a partire dalla<br />

ripresa della capacità <strong>di</strong> indagine da parte della Procura della Repubblica <strong>di</strong> Palermo che, seppure<br />

duramente provata dalle uccisioni <strong>di</strong> Falcone e <strong>di</strong> Borsellino, <strong>di</strong>venterà uno dei punti più sensibili<br />

della rinnovata controffensiva antimafia. In questo periodo esplode il fenomeno dei collaboratori <strong>di</strong><br />

giustizia che colpisce al cuore <strong>di</strong>verse famiglie mafiose, inizialmente e in modo particolare quelle <strong>di</strong><br />

Cosa nostra; poi, con il passare del tempo, anche le altre organizzazioni mafiose saranno colpite,<br />

seppure in misura e con intensità <strong>di</strong>verse. Le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> una quantità davvero eccezionale <strong>di</strong> ex<br />

uomini d’onore consentono l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> numerose associazioni mafiose e la loro completa<br />

<strong>di</strong>sarticolazione, l’avvio <strong>di</strong> significative inchieste giu<strong>di</strong>ziarie e la celebrazione <strong>di</strong> importanti maxi<br />

processi caratterizzati dal notevole numero d’imputati che arrivano a volte a contare centinaia <strong>di</strong><br />

persone. Sul fenomeno dei collaboratori <strong>di</strong> giustizia, comunque lo si voglia valutare, si può<br />

tranquillamente affermare che, soprattutto nella fase iniziale, esso ha dato un formidabile impulso<br />

all’attività investigativa contribuendo alla cattura <strong>di</strong> numerosi killer e conseguentemente alla salvezza<br />

<strong>di</strong> numerose vite umane. Rispetto ad altre fasi storiche della lotta alla mafia nel nostro Paese il<br />

decennio appena trascorso ha registrato degli indubbi risultati, mai prima <strong>di</strong> adesso raggiunti. Sono<br />

stati fortemente incrinati storici pilastri del sistema <strong>mafioso</strong> come la segretezza, l’omertà e<br />

l’impunità. Al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> alcuni eccessi, grazie al contributo dei collaboratori <strong>di</strong> giustizia, fenomeno che<br />

ormai si è trasformato fino a raggiungere caratteristiche <strong>di</strong>verse da quelle che abbiamo conosciuto<br />

inizialmente, l’omertà non è più l’antico ed inviolabile scudo protettivo <strong>di</strong> un tempo. È stata violata la<br />

segretezza della struttura interna, delle regole, delle gerarchie e del loro funzionamento, dei rituali e<br />

delle iniziazioni. Infine, la cattura <strong>di</strong> numerosi capimafia che erano componenti <strong>di</strong> alto profilo della<br />

Commissione <strong>di</strong> Cosa nostra e <strong>di</strong> altri importanti capi delle organizzazioni mafiose calabresi,<br />

campane e pugliesi ha incrinato l’impunità che per anni, troppi e lunghi anni, vuoi per incapacità<br />

degli apparati dello Stato vuoi per complicità o per corruzione, era stata accuratamente coltivata dai<br />

capimafia.<br />

da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno<br />

della mafia e delle altre associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 57, pag.<br />

43,45.<br />

82 Buscetta ha tentato fino all’ultimo <strong>di</strong> opporsi ai corleonesi ed infatti, prima <strong>di</strong> partire definitivamente<br />

per il Brasile accetta <strong>di</strong> combinare un incontro fra Calò, Bontate e Inzerillo. <strong>La</strong> speranza è quella <strong>di</strong><br />

far rinascere una grande alleanza contro Riina. Ma Calò, a parole <strong>di</strong>sponibile, ha gia fatto la sua<br />

scelta. Tutto è pronto perché la conquista <strong>di</strong> Palermo da parte <strong>di</strong> Corleone <strong>di</strong>venti completa ed<br />

ufficiale.


56<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

pentito e non ha mai <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> esserlo 83 , ha maturato l’unica scelta<br />

possibile per la sua personale lotta contro lo strapotere corleonesi: una<br />

guerra <strong>di</strong> verbali e non <strong>di</strong> lupara 84 . <strong>La</strong> collaborazione, che inizia il 16<br />

luglio 1984, è <strong>di</strong> portata eccezionale.<br />

Al tempo non vi è dubbio sul fatto che la mafia abbia una struttura,<br />

proprie regole e riti, ma non vi sono soverchie certezze. Buscetta ne<br />

ricostruisce il passato e il presente, fa luce su una moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> fatti<br />

rimasti irrisolti <strong>di</strong> cui fornisce chiavi <strong>di</strong> lettura e collegamenti, in<strong>di</strong>ca<br />

le regole per la spartizione del territorio, la composizione delle<br />

83 P. ARLACCHI, Ad<strong>di</strong>o Cosa Nostra. I segreti della mafia nella confessione <strong>di</strong> Tommaso Buscetta,<br />

BUR, Milano 2000, pag. 3, 4. “Non sono un pentito. E non sono una spia, né un informatore, né un<br />

criminale che prova piacere a infrangere le leggi e sfruttare gli altri. Non mi considero una spia<br />

perché parlo in pubblico, davanti alla legge e alla gente, e non <strong>di</strong> nascosto. Non sono un informatore<br />

perché non ho venduto le mie <strong>di</strong>chiarazioni, come fanno i confidenti con la polizia. Quando ho deciso<br />

<strong>di</strong> parlare, ho chiesto solo che garantissero sicurezza e protezione ai miei familiari. E non sono un<br />

pentito, nel senso che questa parola ha assunto per molti, soprattutto in Italia e che non cessa <strong>di</strong><br />

infasti<strong>di</strong>rmi. <strong>La</strong> prima cosa che ho <strong>di</strong>chiarato al Giu<strong>di</strong>ce Falcone il giorno in cui ho iniziato la mia<br />

collaborazione, nel luglio del 1984, è proprio questa. Quello stesso giorno consegnai al Giu<strong>di</strong>ce un<br />

mio appunto, che lui trascrisse sotto forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione verbale: - Sono stato un <strong>mafioso</strong> e ho<br />

commesso degli errori – si legge nel testo della mia deposizione – per i quali sono pronto a pagare<br />

integralmente il mio debito con la giustizia, senza pretendere sconti né abbuoni <strong>di</strong> qualsiasi tipo.<br />

Invece, nell’interesse della società, dei miei figli e dei giovani, intendo rivelare tutto quanto è a mia<br />

conoscenza su quel cancro che è la mafia, affinché le nuove generazioni possano vivere in modo più<br />

degno e umano -. Sono parole molto impegnative. Parole che ho pronunciato <strong>di</strong>eci anni fa e alle quali<br />

mi vanto <strong>di</strong> aver tenuto fede fino a questo momento. (...) Ho parlato e parlo. Parlo per ragioni che chi<br />

vorrà leggere queste pagine potrà con<strong>di</strong>videre o no, ma confido che in ogni caso capirà. (...) Di cosa<br />

mi sarei pentito? Non l’ho ancora capito. Io ho rinnegato, ho <strong>di</strong>sconosciuto un’istituzione nella quale<br />

ho creduto e che ho servito con lealtà e <strong>di</strong>sinteresse. Non mi sono pentito <strong>di</strong> nulla. Io non ho chiesto<br />

perdono a nessuno. Non ho neppure chiesto un perdono generale alla società per i danni che ho recato<br />

con le mie attività <strong>di</strong> <strong>mafioso</strong>. Forse un giorno lo farò, ma finora non l’ho fatto. E’ una mia scelta. E<br />

allora perché appiopparmi questa etichetta logora e imprecisa? Chi parla <strong>di</strong> Buscetta pentito dovrebbe<br />

specificare quando, dove e davanti a chi sono comparso per chiedere perdono. Non mi sono mai<br />

presentato in un tribunale a <strong>di</strong>re “ Signor Presidente, mi pento <strong>di</strong> tutti i peccati che ho commesso<br />

come membro <strong>di</strong> Cosa Nostra”. Non sono un pentito nel senso morale e religioso della parola. Non<br />

rinnego tutto me stesso e tutto il mio passato. Non sono un pentito: sono solo un uomo stanco e<br />

tormentato che – arrivato a un certo punto della vita, a una certa maturazione della sua esperienza e<br />

della sua capacità <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio – si è reso conto <strong>di</strong> che cosa è <strong>di</strong>ventata la mafia e si è convinto ad<br />

aiutare la giustizia a smantellarla. <strong>La</strong> mia mentalità è cambiata in molti punti, ma la mia personalità è<br />

rimasta la stessa. Non credo <strong>di</strong> avere sbagliato tutto. Penso che molti comportamenti e idee della<br />

Cosa Nostra in cui ho creduto siano ancora vali<strong>di</strong>, vali<strong>di</strong>ssimi. Sono gli altri, i Corleonesi, che li<br />

hanno stravolti e <strong>di</strong>strutti...”.<br />

84 P. ARLACCHI, Ad<strong>di</strong>o Cosa Nostra. I segreti della mafia nella confessione <strong>di</strong> Tommaso Buscetta, Op.<br />

cit. pag. 12, riporta le parole <strong>di</strong> Buscetta che così si esprime: “Ho deciso <strong>di</strong> collaborare anche perché<br />

le mie <strong>di</strong>chiarazioni sarebbero servite alla giustizia dello Stato per aprire le prime brecce nel muro<br />

della segretezza <strong>di</strong> Cosa Nostra, quel muro che protegge gente scellerata che ha assassinato i miei<br />

figli e sterminato i miei amici e parenti infrangendo una delle regole più antiche del genere umano,<br />

valide e rispettate anche nella Cosa Nostra <strong>di</strong> una volta: la regola che le colpe dei padri non devono<br />

ricadere sui figli. Invece <strong>di</strong> rispondere con la vendetta personale e con gli omici<strong>di</strong>, ho reagito così. E<br />

in questo modo credo <strong>di</strong> aver provocato alla mafia danni ancora maggiori”.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 57<br />

famiglie e dei mandamenti, <strong>di</strong>segna la struttura della “cupola”,<br />

l’organo decisionale supremo. Le spiegazioni <strong>di</strong> Buscetta,<br />

perfezionano l’impianto accusatorio messo insieme dal pool <strong>di</strong><br />

Palermo. Il 29 settembre scatta un blitz <strong>di</strong> portata inimmaginabile<br />

articolato su circa 370 or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a cautelare. Nonostante la<br />

latitanza <strong>di</strong> molti nomi eccellenti è il colpo più duro inflitto alla mafia<br />

dai tempi del Prefetto Mori. Non è però il colpo risolutivo. Intanto<br />

sulla base delle nuove acquisizioni informative provenienti da<br />

Buscetta e da altri pentiti si imbastisce l’impianto del primo maxi<br />

processo che vedrà alla sbarra 474 imputati e che solleverà le ire<br />

sdegnate dei puristi del <strong>di</strong>ritto e dei garantisti ad ogni costo che lo<br />

definiranno senza mezzi termini “un mostro giuri<strong>di</strong>co”. Cosa Nostra<br />

ha bisogno <strong>di</strong> alleanze politiche, le ha sempre ricercate ed ottenute, ma<br />

quello che si profila all’orizzonte è un momento particolarmente<br />

<strong>di</strong>fficile. Il rischio che il maxi processo si concluda con la<br />

comminazione <strong>di</strong> condanne all’ergastolo basate su un impianto<br />

probatorio che possa reggere ai successivi gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio terrorizza i<br />

mafiosi. Gli strumenti <strong>di</strong> pressione sono quelli <strong>di</strong> sempre: la gestione<br />

del pacchetto elettorale, l’omici<strong>di</strong>o dei potenziali rivali. Magistrati,<br />

poliziotti, politici (ma questi talvolta per motivi <strong>di</strong>versi) cadono sotto<br />

la falce mafiosa. Alla conferma definitiva delle prime sentenze si<br />

scatena l’ala militarista corleonese. E’ un periodo lungo che parte<br />

dall’assassinio del Giu<strong>di</strong>ce Saetta, passa per quello del giu<strong>di</strong>ce<br />

Scopelliti e si conclude con le stragi <strong>di</strong> Capaci e <strong>di</strong> Via D’Amelio in<br />

cui Riina progetta e la cupola ratifica. Il delirio <strong>mafioso</strong> s’infrange <strong>di</strong><br />

fronte all’amplificarsi delle collaborazioni. Il tentativo <strong>di</strong> scendere<br />

nuovamente a patti con lo Stato, <strong>di</strong> trattare con esso da una posizione<br />

<strong>di</strong> forza con il ricatto delle stragi fallisce. Riina termina la sua<br />

ventennale latitanza il 15 gennaio 1993, giorno in cui è tratto in<br />

arresto a Palermo dove vive da sempre con la famiglia (i tre figli sono<br />

nati tutti nella stessa clinica e registrati con il loro nome) e da dove<br />

non si è mai mosso. E’ stato Balduccio Di Maggio, un suo<br />

fedelissimo, ad offrire ai Carabinieri (da mille chilometri <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza<br />

dalla Sicilia) le esatte in<strong>di</strong>cazioni per la sua cattura. <strong>La</strong> fine della<br />

latitanza <strong>di</strong> “Totò ‘u curto” chiude un capitolo della storia della mafia


58<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

siciliana ma, inevitabilmente, ne apre un altro 85 . Al vertice <strong>di</strong> Cosa<br />

Nostra siciliana gli succede Giovanni Brusca 86 , esecutore materiale<br />

della estrema offensiva terroristica dei corleonesi e <strong>di</strong>to del<br />

telecomando della strage <strong>di</strong> Capaci. Resisterà due anni prima <strong>di</strong> essere<br />

catturato il 20 maggio del 1996. Al suo posto assumerà il controllo<br />

dell’organizzazione Pietro Aglieri, durerà fino al 6 giugno 1997, data<br />

in cui verrà a sua volta arrestato a Bagheria, paesino a<strong>di</strong>acente<br />

Palermo in seguito alle <strong>di</strong>chiarazioni dello stesso Brusca nel frattempo<br />

<strong>di</strong>venuto “pentito”.<br />

2.1.3 Dalla contrapposizione all’invisibilità<br />

“…Non troveremo mai occhiali buoni per restituire la vista ai<br />

ciechi. Ma tanta gente è stata tratta in inganno anche perché il<br />

fenomeno era poco visibile. Il vero grande e per noi tragico errore<br />

commesso dai corleonesi è stato quello <strong>di</strong> tirare fuori la mafia dalla<br />

85 Il progetto <strong>di</strong> RIINA mirava a rendere “Cosa Nostra” abbastanza forte sul piano economicofinanziario<br />

e “militare” per imporla come interlocutrice del mondo politico, impren<strong>di</strong>toriale e<br />

finanziario.A partire dagli inizi degli anni ‘80 e nell’arco <strong>di</strong> circa un decennio, il progetto ha preso<br />

gradualmente forma <strong>di</strong>mostrandosi vincente soprattutto nel campo degli affari, tanto da far assumere<br />

a “cosa nostra” un ruolo determinante nella gestione dei pubblici appalti in tutta la Sicilia.<br />

Tra il 1991 e il 1993 il conflitto tra la consapevolezza della rilevante forza “militare” ed economica<br />

che i mafiosi erano ormai in grado <strong>di</strong> esprimere e la loro crescente frustrazione per le continue e<br />

sempre più gravi sconfitte che, d’altro canto, erano costretti a subire sul piano giu<strong>di</strong>ziario, portò a<br />

maturazione una profonda mutazione genetica <strong>di</strong> “cosa nostra” che, prefiggendosi il conseguimento<br />

<strong>di</strong> obiettivi politici, assunse comportamenti tipici delle organizzazioni terroristiche.<br />

L’associazione criminale siciliana, infatti, si propose <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionare lo Stato cercando <strong>di</strong> imporre la<br />

scelta tra l’adozione <strong>di</strong> una politica <strong>di</strong> contrasto alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> meno incisiva<br />

minacciando altrimenti la destabilizzazione delle Istituzioni a mezzo <strong>di</strong> una pesante campagna<br />

terroristica; concetto che RIINA ha efficacemente me<strong>di</strong>ato affermando che “Si fa la guerra per poi<br />

fare la pace”.<br />

Cosa abbia potuto indurre RIINA a pensare che uno Stato moderno potesse intimi<strong>di</strong>rsi o ad<strong>di</strong>rittura<br />

arrendersi <strong>di</strong> fronte ad una ondata <strong>di</strong> violenza terroristica e scendere a patti con la mafia, è qualcosa<br />

che ancora oggi rimane incomprensibile; resta il fatto che la Magistratura e le Forze dell’Or<strong>di</strong>ne<br />

hanno reagito prontamente e con efficacia identificando, processando e condannando gli autori delle<br />

stragi che, tra il 1992 e il 1993, “cosa nostra” ebbe a compiere in Sicilia e nel resto del territorio<br />

nazionale nel tentativo <strong>di</strong> realizzare il suo progetto eversivo.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – Secondo semestre 2000.<br />

86 Figlio <strong>di</strong> Bernardo, ex componente della “commissione” nella sua qualità <strong>di</strong> Boss della famiglia <strong>di</strong><br />

San Giuseppe Iato, è accusato <strong>di</strong> crimini orren<strong>di</strong> come la strage <strong>di</strong> Capaci (fu lui ad azionare il<br />

congegno che fece saltare in aria il giu<strong>di</strong>ce Falcone, la moglie e gli uomini della scorta), gli attentati a<br />

Roma, Milano e Firenze e l’omici<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Giuseppe Di Matteo, 11 anni, figlio <strong>di</strong> un collaboratore <strong>di</strong><br />

giustizia, strangolato e <strong>di</strong>ssolto nell’acido. 36 anni, latitante dal 1990, è stato arrestato assieme al<br />

fratello Vincenzo nell’Agrigentino mentre alla televisione stava vedendo il film <strong>di</strong> Michele Placido<br />

sulla strage <strong>di</strong> Capaci.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 59<br />

clandestinità. Sono stati gli ere<strong>di</strong> <strong>di</strong> Liggio, i soldati <strong>di</strong> Riina e<br />

Provenzano a strapparla dalla oscurità e a renderla manifesta anche<br />

a quanti pensavano che non esistesse o che, comunque, non si<br />

trattasse <strong>di</strong> un fenomeno talmente <strong>di</strong>ffuso e devastante. <strong>La</strong><br />

componente fondamentale che ha garantito per decine e decine <strong>di</strong><br />

anni, per oltre un secolo, la sopravvivenza della mafia è stata<br />

l’accorta con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> clandestinità. Questo i corleonesi non hanno<br />

capito cominciando a commettere dei delitti talmente eclatanti da<br />

suscitare l’attenzione e l’allarme <strong>di</strong> tutti...”<br />

G. AYALA con F. CAVALLARO in “<strong>La</strong> guerra dei giusti. I<br />

giu<strong>di</strong>ci, la mafia, la politica” A. Mondadori E<strong>di</strong>tore, Milano,1993,<br />

pag. 103.<br />

Si è già detto che la mafia siciliana rappresenta sicuramente il<br />

sodalizio criminale più importante fra quelli che sono presenti sul<br />

nostro territorio. Una delle motivazioni segnalate è quella che le sue<br />

azioni hanno denotato una virulenta opposizione nei confronti dello<br />

Stato con l’impiego <strong>di</strong> metodologie non assimilabili a quelle adottate<br />

da nessuna consorteria criminale. Si è visto, altresì, come gli eventi<br />

degli anni 1992 - 1993 e quelli successivi abbiano segnato la fine<br />

dell’era <strong>di</strong> contrapposizione aprendo la strada ad una nuova<br />

riformulazione in termini dell’identità mafiosa <strong>di</strong> Cosa Nostra.<br />

In tale contesto, l’attuale fase sembra essere caratterizzata dalla<br />

totale assenza <strong>di</strong> manifestazioni esteriori (termine del delirio stragista<br />

e drastica riduzione degli omici<strong>di</strong>) e da una sostanziale invisibilità,<br />

tanto da aver indotto i recenti osservatori del fenomeno <strong>mafioso</strong> a<br />

ritenere che Cosa Nostra sia del tutto o quasi scomparsa ed ormai<br />

definitivamente <strong>di</strong>strutta.<br />

Il fenomeno <strong>mafioso</strong>, come del resto tutti quelli <strong>di</strong> significativa<br />

durata, è un intreccio <strong>di</strong> continuità e trasformazione nei confronti del<br />

quale le <strong>di</strong>stinzioni troppo rigide possono condurre verso <strong>di</strong>rezioni<br />

scorrette e fuorvianti.<br />

Come non esisteva una mafia buona e una mafia cattiva non si può<br />

certo avallare la supposizione dell’esistenza del nulla. In questo<br />

rapporto <strong>di</strong> continua trasformazione è certamente morta la vecchia<br />

mafia (intendendo per vecchia mafia quella corleonese, così come<br />

prima era accaduto a quella del latifondo e poi a quella rurale) ma <strong>di</strong><br />

certo non è finito il fenomeno. Cosa Nostra è in trasformazione o si è


60<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

già trasformata in qualcosa <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso che possiamo assumere essere<br />

molto più simile alla mafia dei “colletti bianchi” 87 sul modello Nord<br />

Americano che non a quella che siamo abituati a conoscere.<br />

L’arresto del Capo della Cupola segna la fine <strong>di</strong> un’epoca.<br />

Sul fronte della mafia lo sanno bene Riina, i suoi nemici e i suoi<br />

alleati (e su questo non c’è incertezza). Dall’altra parte della barricata<br />

vi sono, invece, due <strong>di</strong>verse incertezze legate principalmente al chi<br />

sostituirà il Capo dei Capi e al come cambierà la strategia mafiosa. Per<br />

quanto riguarda la sostituzione al vertice, in mancanza <strong>di</strong> certezze<br />

documentali, non si può fare a meno che accodarsi alla schiera <strong>di</strong> tutti<br />

quelli che in<strong>di</strong>viduano in Bernardo Provenzano l’attuale successore <strong>di</strong><br />

“Totò ‘u curto”. “Binnu ‘u tratturi” (così soprannominato perché non<br />

si fermerebbe <strong>di</strong> fronte ad alcun ostacolo) rappresenta però il primo<br />

enigma del nuovo percorso <strong>di</strong> Cosa Nostra: attorno al suo nome si<br />

sono formate numerose leggende anche alimentate dalla sua più che<br />

quarantennale latitanza. Seppure brevemente, appare utile tracciare un<br />

profilo del personaggio. Provenzano è un corleonese cresciuto alla<br />

scuola <strong>di</strong> Luciano Leggio e all’ombra <strong>di</strong> Totò Riina. E’ un uomo senza<br />

volto e senza identità, su cui gravano numerose condanne all’ergastolo<br />

comminate rigorosamente in contumacia. Luciano Leggio sosteneva<br />

che avesse un “cervello da gallina”, altri, invece, che sia stato la mente<br />

strategica più lucida della Democrazia Cristiana siciliana dal primo<br />

dopoguerra fino alla sua <strong>di</strong>ssoluzione, il che, visti i risultati potrebbe<br />

anche non essere in sostanziale contrasto con la precedente<br />

affermazione.<br />

Provenzano è stato altresì definito come una “mente<br />

raffinatissima”, oppure come “un semianalfabeta in perenne lotta con i<br />

87 Per P. LEJINS, <strong>La</strong> crisi attuale della politica criminale negli Stati Uniti, in Trattato <strong>di</strong> criminologia,<br />

me<strong>di</strong>cina criminologica e psichiatria forense. Le ra<strong>di</strong>ci, le fonti, gli obiettivi e lo sviluppo della<br />

criminologia, Giuffré e<strong>di</strong>tore, Milano 1987, pag. 297. “…Il concetto <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> del colletto bianco<br />

è stato creato dal Prof. Sutherland circa quaranta anni or sono, ma ha avuto una risonanza assai<br />

limitata nelle strutture teoriche e nei programmi <strong>di</strong> azione nel campo della giustizia penale. Solo<br />

recentemente la nazione nel suo complesso, particolarmente a mezzo dei mass me<strong>di</strong>a, ha preso<br />

coscienza della estensione e dell’ampiezza delle attività illegali delle classi e delle professioni<br />

privilegiate della popolazione che sono implicate molto poco, invece, in quella che viene chiamata<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>di</strong> strada. Gli Stati Uniti sono attualmente in preda ad una preoccupazione senza<br />

precedenti in merito alle attività della <strong>criminalità</strong> del colletto bianco e della <strong>criminalità</strong> economica,<br />

anche se in questo campo sono piuttosto vaghi e i limiti tra legalità ed illegalità sono mal definiti.<br />

Questa preoccupazione per la <strong>criminalità</strong> del colletto bianco, della corruzione politica e della<br />

<strong>criminalità</strong> economica comincia ora a influenzare i programmi d’azione del sistema della giustizia<br />

penale. In questo campo sviluppi molto importanti sembrano essere imminenti…”.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 61<br />

congiuntivi e la declinazione degli aggettivi”. Qualunque sia la<br />

definizione corretta non si può non assumerlo come l’attuale Capo dei<br />

Capi se non altro perché ciò è utile per introdurre il momento <strong>di</strong><br />

transito dall’una all’altra gestione e le sue ipotizzabili prospettive.<br />

Il pentito Balduccio Di Maggio (quello che avrebbe in<strong>di</strong>rizzato la<br />

squadra <strong>di</strong> “Ultimo” verso la villa <strong>di</strong> Via Bernini a Palermo) riferisce<br />

che uno degli adagi più utilizzati da Riina fosse il seguente:”per<br />

trattare la pace bisogna prima fare la guerra”. <strong>La</strong> mafia <strong>di</strong> Riina fa la<br />

guerra e poi tenta <strong>di</strong> trattare la pace sia con i suoi oppositori <strong>di</strong>retti sia<br />

con lo Stato. Lo ha fatto falciando Giu<strong>di</strong>ci, poliziotti e politici che<br />

gravitavano attorno al maxi processo, ha tentato <strong>di</strong> farlo con il periodo<br />

dello stragismo della “nazimafia” corleonese.<br />

Ma andare alla guerra contro lo Stato è stata impresa temeraria e<br />

devastante per Cosa Nostra 88 .<br />

88 Ben presto a molti mafiosi apparve chiaro che la conclusione fallimentare del tentativo <strong>di</strong> RIINA <strong>di</strong><br />

elevare “cosa nostra” al rango <strong>di</strong> interlocutore politico l’aveva esposta ad una azione repressiva senza<br />

precedenti, privandola <strong>di</strong> un elevatissimo numero <strong>di</strong> capi e “uomini d’onore” con grave<br />

compromissione della sua efficienza. Di conseguenza, verso la metà degli anni ‘90, in “cosa nostra”<br />

cominciò a maturare la convinzione che, nel ricostruire l’organizzazione, la strada da seguire era<br />

quella <strong>di</strong> valorizzarne la capacità <strong>di</strong> operare in chiave impren<strong>di</strong>toriale, abbandonando l’idea <strong>di</strong><br />

trasformarla in qualcosa <strong>di</strong> simile ad uno “Stato” nello Stato. A livello investigativo si percepì quasi<br />

subito che all’interno <strong>di</strong> “cosa nostra” ci si stava orientando verso nuove strategie e che i mafiosi<br />

impegnati nella realizzazione <strong>di</strong> un nuovo progetto guardavano a Bernardo PROVENZANO come<br />

alla più idonea ed autorevole figura <strong>di</strong> riferimento cui fare capo per ricostruire l’organizzazione<br />

secondo i nuovi orientamenti. Non si può non osservare come la fiducia riposta in un uomo che sin<br />

dalla fine degli anni ‘50 ha occupato una posizione paritaria a fianco <strong>di</strong> RIINA – con il quale è prima<br />

cresciuto nella mafia <strong>di</strong> BADALAMENTI e, dopo, ha realizzato e gestito la mafia dei “corleonesi” -<br />

sembri essere la <strong>di</strong>mostrazione più lampante che “cosa nostra” non ha affatto operato una scelta<br />

“ideologica”, né che abbia in qualche modo riflettuto sulle atrocità <strong>di</strong> cui si è resa responsabile.<br />

Molto più semplicemente è stata fatta una scelta operativa ritenuta conveniente e, pertanto, si è deciso<br />

<strong>di</strong> assicurare la continuità ed il futuro dell’organizzazione cambiando atteggiamento ma non la<br />

mentalità, che era ed è rimasta mafiosa e criminale.<br />

Questo riepilogo è ritenuto necessario al fine <strong>di</strong> comprendere il ruolo chiave rivestito da Bernardo<br />

PROVENZANO alla guida <strong>di</strong> “cosa nostra” e <strong>di</strong> constatare come il suo progetto <strong>di</strong> ricostruzione<br />

dell’organizzazione sia ormai in fase <strong>di</strong> avanzata realizzazione, come risulta da una indagine,<br />

conclusasi a Palermo nel mese <strong>di</strong> luglio u.s.. Infatti PROVENZANO è colui che ha emanato le<br />

<strong>di</strong>rettive intese a minimizzare la visibilità <strong>di</strong> “cosa nostra”, stabilendo allo scopo una rigida prassi da<br />

seguire per ottenere l’autorizzazione a commettere omici<strong>di</strong>.<br />

L’abbassamento del livello <strong>di</strong> allarme sociale, il c.d. inabissamento, serve ad assicurare la necessaria<br />

libertà <strong>di</strong> azione per sviluppare una profonda trasformazione dell’organizzazione. Si tratterebbe <strong>di</strong> un<br />

progetto – già in avanzata fase <strong>di</strong> realizzazione – destinato a conseguire tre obiettivi fondamentali:<br />

- riportare “cosa nostra” ad uniformarsi a comportamenti in linea con le vecchie “regole” mafiose,<br />

le stesse che in passato hanno consentito all’organizzazione <strong>di</strong> muoversi silenziosamente e con il<br />

minimo della conflittualità interna possibile;<br />

- ridurre drasticamente il numero degli “uomini d’onore”, creando <strong>di</strong> fatto una sorta <strong>di</strong> élite<br />

criminale separata dalla “manovalanza”, che verrebbe impiegata per gestire le attività criminali<br />

sul territorio sotto la guida <strong>di</strong> capi destinati a restare in posizione defilata. Lo scopo è quello <strong>di</strong>


62<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Riina ha perso lo scontro frontale con lo Stato e chi lo sostituisce -<br />

chiunque esso sia - ne è perfettamente consapevole. Per ciò che attiene<br />

alla attuale strutturazione organizzativa, appare opportuno riba<strong>di</strong>re che<br />

Cosa Nostra non è né scomparsa e neppure definitivamente battuta e<br />

in quanto affermato vi è l’esatta <strong>di</strong>mensione del suo cambiamento 89 .<br />

In linea <strong>di</strong> continuità, se ne può affermare la piena esistenza,<br />

essendo la stessa ancora molto attiva sia nel contesto nazionale sia in<br />

quello internazionale mentre, in un’ottica <strong>di</strong> trasformazione, essa è<br />

totalmente <strong>di</strong>versa dal modello precedente avendo mutato anche le<br />

tra<strong>di</strong>zionali forme <strong>di</strong> manifestazione sul territorio, riducendo<br />

notevolmente gli aspetti che l’avevano resa visibile 90 . Quella del terzo<br />

porsi al riparo dalle collaborazioni con la giustizia ed evitare sovraesposizioni soggette a<br />

richiamare l’attenzione investigativa sulla propria persona;<br />

- elevare il livello culturale della <strong>di</strong>rigenza <strong>di</strong> “cosa nostra”, puntando ad affidare le massime<br />

cariche a “uomini d’onore” in possesso <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o qualificanti e collocati in buona<br />

posizione sociale.<br />

Fino a quando “cosa nostra” non avrà riorganizzato tutti i “mandamenti”, designandone i rispettivi<br />

capi, non potrà neanche ripristinare l’organismo provinciale <strong>di</strong> vertice - la cosiddetta “cupola” – <strong>di</strong><br />

cui, come è noto, devono far parte tutti i “capi mandamento” con il compito <strong>di</strong> assicurare una<br />

gestione coor<strong>di</strong>nata delle “famiglie”. Né è da ipotizzare che la sopra citata struttura <strong>di</strong> vertice abbia<br />

carattere provvisorio ed emergenziale e desumere, quin<strong>di</strong>, una sua possibile intrinseca fragilità; già in<br />

passato, infatti, è stato fatto ricorso con successo ad una simile struttura, allorquando venne creata la<br />

“reggenza” provvisoria con Gaetano BADALAMENTI, Luciano LIGGIO e Stefano BONTADE e<br />

l’iniziativa permise una totale riorganizzazione <strong>di</strong> “cosa nostra”.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – Secondo semestre 2000.<br />

89 Le risultanze <strong>di</strong> tutte le investigazioni svolte in Sicilia offrono la costante immagine <strong>di</strong> una “Cosa<br />

Nostra” attivissima, guidata con prudenza ed intelligenza strategica, proiettata verso un futuro in cui<br />

la sua vocazione affaristica ed impren<strong>di</strong>toriale è destinata a prevalere nettamente sull’aspetto<br />

“militare” fino a renderla irriconoscibile: una mafia che tende a farsi largo con ogni mezzo nel<br />

tessuto economico locale, nazionale e, inevitabilmente, anche internazionale, ove mira ad annidarsi<br />

stabilmente tentando <strong>di</strong> sottrarsi all’azione <strong>di</strong> contrasto delle Istituzioni. Un progetto <strong>di</strong> ampio respiro<br />

ed a lungo termine, possibile solo per un’organizzazione criminale che, estesa e ricca <strong>di</strong> esperienza, si<br />

sta adeguando alle nuove pressanti esigenze, orientandosi verso una progressiva infiltrazione nel<br />

tessuto economico. Per altro verso, sotto un profilo strutturale si è riscontrata praticamente in tutte le<br />

“famiglie” mafiose, l’adozione <strong>di</strong> una significativa misura: separare nettamente gli “uomini d’onore”,<br />

cioè gli appartenenti alla “cosa nostra” <strong>di</strong> ieri, dagli affiliati <strong>di</strong> oggi, manovalanza che costituisce la<br />

componente “armata” sul territorio. I vecchi mafiosi si sono così arroccati in una struttura elitaria<br />

assumendo la funzione <strong>di</strong> classe <strong>di</strong>rigente i cui or<strong>di</strong>ni vengono impartiti ad un esercito <strong>di</strong> affiliati,<br />

selezionati quanto più accuratamente possibile tra la <strong>criminalità</strong> comune, che agisce nelle strade. Non<br />

esiste tra i due livelli interscambio informativo ma solo <strong>di</strong>sposizioni esecutive, pe<strong>di</strong>ssequamente<br />

attuate.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – 2° Semestre 2001 – 1° Semestre 2002<br />

90 Con riferimento alla attuale strutturazione <strong>di</strong> Cosa Nostra, l’attività investigativa condotta in area ha<br />

consentito <strong>di</strong> verifica, da un lato la crescente <strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> contrasti tra gli “stragisti” <strong>di</strong> Riina e<br />

“sommersi” <strong>di</strong> Provenzano e, dall’altro, un tentativo – forse già riuscito – <strong>di</strong> ritorno alla unitarietà. In<br />

merito la DIA ritiene che: <strong>La</strong> struttura <strong>di</strong> “Cosa Nostra”, posta al <strong>di</strong> sopra delle organizzazioni locali,<br />

lega tra loro una moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> “famiglie” <strong>di</strong>slocate in tutta la regione siciliana, ed è ancora<br />

pienamente efficiente, anche se i suoi organismi <strong>di</strong>rigenziali sono ridotti all’essenziale e<br />

rappresentati, <strong>di</strong> fatto, da un pugno <strong>di</strong> uomini. In<strong>di</strong>vidualismi e rivalità personali minano la coesione


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 63<br />

millennio è quin<strong>di</strong> una Cosa Nostra sicuramente <strong>di</strong>versa da quella che<br />

gli interpreti e gli operatori del <strong>di</strong>ritto avevano imparato a conoscere,<br />

ma non per questo <strong>di</strong> più basso profilo 91 . In rapporto ad altre fasi del<br />

tra le “famiglie” ed i rapporti all’interno delle stesse “famiglie”; tuttavia la tenuta complessiva della<br />

struttura organizzativa è ancora sufficientemente salvaguardata dal comune interesse ad evitare<br />

conflitti, che danneggerebbero gli affari e renderebbero del tutto improponibile ogni tentativo <strong>di</strong><br />

ottenere benefici per gli affiliati detenuti. Il collaboratore <strong>di</strong> giustizia Antonino Giuffrè ha confermato<br />

quanto da tempo si era già compreso in or<strong>di</strong>ne al progetto strategico elaborato da Bernardo<br />

Provenzano e, cioè, che il suo obiettivo è quello <strong>di</strong> ripristinare l’unitarietà della struttura <strong>di</strong> “cosa<br />

nostra” siciliana a suo tempo compromessa dal conflitto accesosi tra gli “stragisti” <strong>di</strong> Leoluca<br />

Bagarella e Vito Vitale e i “moderati” facenti capo al Provenzano stesso. A questo proposito è<br />

importante sottolineare come – <strong>di</strong> là della pace mafiosa strumentalmente voluta da Provenzano per<br />

poter realizzare il suo progetto al riparo da una eccessiva attenzione da parte della pubblica opinione<br />

– l’attuale capo <strong>di</strong> “cosa nostra” miri a conseguire una reale e duratura pacificazione, senza la quale<br />

non sarebbe pensabile restituire all’organizzazione la monolitica compattezza che in passato le ha<br />

consentito <strong>di</strong> collocarsi tra le maggiori organizzazioni criminali a livello mon<strong>di</strong>ale e che, per il futuro,<br />

costituisce con<strong>di</strong>zione imprescin<strong>di</strong>bile per la sua stessa sopravvivenza. Giuffrè ha spiegato che<br />

effettivamente è in corso un processo <strong>di</strong> riunificazione e che gradualmente, nonostante gli strascichi<br />

lasciati dall’ultima guerra <strong>di</strong> mafia, “cosa nostra” sta procedendo al “recupero” <strong>di</strong> quelle articolazioni<br />

provinciali e locali che avevano con<strong>di</strong>viso la linea degli “stragisti”.<br />

da: DIA– Relazioni semestrali al Parlamento – 2° Semestre 2002.<br />

Ancora più recentemente si è avuto modo <strong>di</strong> apprezzare che “Cosa nostra”, sempre fortemente<br />

impegnata nel tentativo <strong>di</strong> lucrare sui cospicui stanziamenti pubblici per la realizzazione delle gran<strong>di</strong><br />

opere e per gli appalti <strong>di</strong> un certo rilievo, non trascura le tra<strong>di</strong>zionali attività riguardanti,<br />

preferibilmente, il traffico <strong>di</strong> armi, <strong>di</strong> stupefacenti, l’usura e le estorsioni. <strong>La</strong> collaborazione del boss<br />

Antonino Giuffre’, avviata nel decorso anno, ha permesso <strong>di</strong> ri<strong>di</strong>segnare gli equilibri territoriali <strong>di</strong><br />

“cosa nostra”. Si ritiene che il Giuffre’, per la posizione <strong>di</strong> vertice assunta nel corso degli anni in seno<br />

a “cosa nostra”, in qualità <strong>di</strong> capo del mandamento <strong>di</strong> Caccamo, nonché per la riconosciuta vicinanza<br />

al capo corleonese Bernardo Provenzano, tuttora personaggio <strong>di</strong> riferimento per l’intera<br />

organizzazione criminale, e per le conoscenze sulle strategie e la struttura dell’associazione<br />

criminale, costituisca una grave insi<strong>di</strong>a per gli “uomini d’onore” e, probabilmente, anche per i<br />

personaggi trasversali all’organizzazione criminale, affaristi, impren<strong>di</strong>tori e quant’altri mantengono<br />

rapporti <strong>di</strong> contiguità. Da tale situazione ne consegue che, se da un lato permane immutato il<br />

prestigio criminale <strong>di</strong> Bernardo Provenzano quale ultimo capo storico, tuttora latitante ed elemento<br />

catalizzatore all’interno <strong>di</strong> Cosa Nostra, dall’altro è sempre evidente il <strong>di</strong>ssenso nei confronti dei<br />

“corleonesi”, sostenitori della strategia <strong>di</strong> attacco violento allo Stato all’interno dell’organizzazione<br />

criminale, da parte <strong>di</strong> chi privilegia la proliferazione <strong>di</strong> affari e guadagni illeciti, in un clima <strong>di</strong><br />

apparente tranquillità.<br />

da: DIA– Relazioni semestrali al Parlamento – 1° Semestre 2003.<br />

91 Per trattare della situazione o<strong>di</strong>erna della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> siciliana occorre risalire al 31<br />

ottobre 1995, allorquando nelle campagne <strong>di</strong> Mezzojuso (PA) Luigi Ilardo incontrava Bernardo<br />

Provenzano. L’Ilardo, esponente <strong>di</strong> rilievo <strong>di</strong> “cosa nostra” della provincia <strong>di</strong> Caltanissetta, stava<br />

collaborando con la Giustizia e si era prestato a fungere da infiltrato; in tale veste egli era riuscito a<br />

stabilire un contatto con Provenzano con il quale, fino a quel momento, aveva comunicato<br />

esclusivamente per mezzo <strong>di</strong> biglietti che venivano recapitati da corrieri <strong>di</strong> fiducia. Secondo quanto<br />

ebbe poi a riferire l’Ilardo, nel corso <strong>di</strong> quell’incontro Provenzano affermò <strong>di</strong> ritenere che nell’arco <strong>di</strong><br />

5 –7 anni “cosa nostra” sarebbe riuscita a recuperare la tranquillità necessaria per gestire i propri<br />

affari e, <strong>di</strong> conseguenza, migliorare la situazione economica, a quel momento precaria. Quin<strong>di</strong> il<br />

tempo all’epoca preventivato da Provenzano per portare a compimento la rigenerazione<br />

dell’organizzazione sembrerebbe ormai giunto a scadenza e, effettivamente, “cosa nostra” appare<br />

oggi rinnovata. L’impostazione data a “Cosa Nostra” da Provenzano ha permesso, moderandone la<br />

conflittualità interna, <strong>di</strong> recuperare una buona capacità <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento - a livello provinciale e<br />

regionale – tra tutte le “famiglie” dell’organizzazione. Ciò ha restituito a “cosa nostra” la possibilità


64<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

contrasto alla mafia nel nostro Paese il decennio appena trascorso ha<br />

segnato risultati mai raggiunti. Sono stati incrinati i pilastri fondanti<br />

del sistema <strong>mafioso</strong> (segretezza, omertà e impunità). È stata violata la<br />

segretezza della struttura interna, delle regole, delle gerarchie e del<br />

loro funzionamento, dei rituali e delle iniziazioni. E’ stato eroso<br />

profondamente il prestigio, l’alone <strong>di</strong> rispetto, <strong>di</strong> invincibilità, <strong>di</strong><br />

potenza illimitata e senza controllo <strong>di</strong> cui per decenni hanno goduto<br />

gli uomini d’onore. Molto è stato fatto, molto rimane ancora da fare.<br />

2.1.4 Verso una nuova Cosa Nostra<br />

“...”<strong>La</strong> Cosa nostra segreta composta da quarantenni rampanti<br />

non è più un’ipotesi <strong>di</strong> lavoro. E’ una realtà”..., così sostiene il<br />

Procuratore <strong>di</strong> Palermo, Piero Grasso. L’identikit che ha tracciato<br />

parla <strong>di</strong> persone sconosciute alla giustizia, che operano in posti<br />

chiave della società. Sono i primi a proclamare gran<strong>di</strong> prese <strong>di</strong><br />

posizione contro la <strong>criminalità</strong>. Il loro obiettivo è uno solo:<br />

influenzare le istituzioni attraverso il grande potere economico<br />

finanziario dell’organizzazione criminale. Secondo il modello<br />

americano...”.<br />

BELLAVIA E. e PALAZZOLO S. in “Voglia <strong>di</strong> mafia. <strong>La</strong><br />

metamorfosi <strong>di</strong> Cosa Nostra da Capaci a oggi” Carocci e<strong>di</strong>tore, Roma,<br />

2004, pag. 143.<br />

Cosa Nostra moderna prende le mosse dal periodo compreso tra il<br />

‘92 92 e il ‘93, anni in cui si manifestò nella sua interezza la linea<br />

<strong>di</strong> sfruttare a pieno quelle che ormai costituiscono le sue risorse economiche principali: lo<br />

sfruttamento parassitario delle attività economiche locali, commerciali e impren<strong>di</strong>toriali, e il controllo<br />

degli appalti pubblici. Ogni “famiglia”, nell’ambito del “proprio” territorio, esercita una asfissiante<br />

pressione estorsiva nei confronti <strong>di</strong> tutte le imprese che colà esercitano la loro attività mentre, in<br />

contesti territoriali più ampi - da quello provinciale fino a quello regionale - è l’intera struttura <strong>di</strong><br />

“cosa nostra” che, coor<strong>di</strong>nando le proprie articolazioni locali, si muove secondo le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong><br />

un’unica regia per pilotare le gare relative agli appalti pubblici in modo da favorire un ristretto<br />

numero <strong>di</strong> imprese. Il sistema, lo stesso messo a punto quando “cosa nostra” era gestita<br />

verticisticamente da Riina, è cambiato soltanto per quanto riguarda il processo decisionale, che<br />

prima, <strong>di</strong> fatto, era <strong>di</strong> esclusiva competenza del vertice, mentre ora è il risultato <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> me<strong>di</strong>ati da<br />

Provenzano o da suoi rappresentanti <strong>di</strong> fiducia.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – Secondo semestre 2001.<br />

92 Il 1992 è sicuramente un anno tanto particolare da meritare la definizione <strong>di</strong> anno bifronte sia perché<br />

segna il punto <strong>di</strong> massimo attacco allo Stato da parte della mafia sia perché è un anno <strong>di</strong> svolta


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 65<br />

stragista Corleonese 93 . Un periodo questo, a cui ancora oggi non è<br />

possibile dare una spiegazione esaustiva e <strong>di</strong> cui non è per nulla chiaro<br />

il senso “politico”, poiché, anche nella mente più malata, la frontale<br />

contrapposizione fra Stato e “Stato - mafia” nulla avrebbe potuto<br />

ragionevolmente produrre. In tale ottica, appare chiaro che il contesto<br />

<strong>di</strong> riferimento sia più correttamente inquadrabile in una serie <strong>di</strong><br />

concause, talune delle quali ben al <strong>di</strong> sopra della mera considerazione<br />

endogena del fenomeno e che si collocano, per un verso nella caduta<br />

dei regimi totalitari dell’Est europeo 94 e, per altro verso, nell’avvio<br />

nell’attività <strong>di</strong> contrasto da parte dello Stato che <strong>di</strong>mostra con i fatti una notevole incisività e una più<br />

decisa determinazione nella lotta alla mafia, a partire dalla ripresa della capacità <strong>di</strong> indagine da parte<br />

della Procura della Repubblica <strong>di</strong> Palermo che, seppure duramente provata dalle uccisioni <strong>di</strong> Falcone<br />

e <strong>di</strong> Borsellino, <strong>di</strong>venterà uno dei punti più sensibili della rinnovata controffensiva antimafia. Un<br />

primo, significativo e particolarmente simbolico, risultato arriva a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> pochi mesi dalle stragi,<br />

il 15 gennaio 1993, quando i carabinieri <strong>di</strong> Palermo catturano Totò Riina, il capo dei corleonesi che<br />

era riuscito a <strong>di</strong>ventare il principale esponente <strong>di</strong> Cosa nostra e a rimanere latitante per lunghissimi<br />

anni, con un’azione sicuramente brillante ma con risvolti tali da suscitare non poche polemiche su<br />

determinati aspetti che ancora attendono <strong>di</strong> essere chiariti. In questo periodo esplode il fenomeno dei<br />

collaboratori <strong>di</strong> giustizia che colpisce al cuore <strong>di</strong>verse famiglie mafiose, inizialmente e in modo<br />

particolare quelle <strong>di</strong> Cosa nostra; poi, con il passare del tempo, anche le altre organizzazioni mafiose<br />

saranno colpite, seppure in misura e con intensità <strong>di</strong>verse. Le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> una quantità davvero<br />

eccezionale <strong>di</strong> ex uomini d’onore consentono l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> numerose associazioni mafiose e la<br />

loro completa <strong>di</strong>sarticolazione, l’avvio <strong>di</strong> significative inchieste giu<strong>di</strong>ziarie e la celebrazione <strong>di</strong><br />

importanti maxi processi caratterizzati dal notevole numero d’imputati che arrivano a volte a contare<br />

centinaia <strong>di</strong> persone.<br />

da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno<br />

della mafia e delle altre associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 57, pag.<br />

41 -44.<br />

93 L’attacco più violento e più devastante portato avanti da Cosa nostra nei confronti dello Stato e dei<br />

suoi rappresentanti istituzionali è stato sicuramente quello che si è realizzato agli inizi dell’ultimo<br />

decennio del Novecento con le stragi <strong>di</strong> Capaci e <strong>di</strong> via D’Amelio nelle quali hanno perso la vita,<br />

assieme alle donne e agli uomini delle loro scorte, i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo<br />

e Paolo Borsellino. Queste stragi furono seguite, a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> poco tempo, da quelle <strong>di</strong> Milano, <strong>di</strong><br />

Roma e <strong>di</strong> Firenze, a <strong>di</strong>mostrazione dell’accresciuta potenza mafiosa e della capacità <strong>di</strong> colpire al <strong>di</strong><br />

fuori delle aree dove Cosa nostra era nata e si era affermata per un lungo periodo storico. Tra il 1992<br />

e il 1993 si è <strong>di</strong>spiegata per intero e in tutta la sua virulenza la linea stragista dei corleonesi, con il<br />

suo carico <strong>di</strong> morti e <strong>di</strong> lutti.<br />

94 A tale riguardo, nella relazione sulla politica informativa e della sicurezza sul primo semestre 1990,<br />

le autorità italiane sostennero che L’accelerazione della <strong>di</strong>namica dei rapporti mon<strong>di</strong>ali volti in<br />

<strong>di</strong>rezione del superamento <strong>di</strong> blocchi contrapposti, se da un lato ha <strong>di</strong>schiuso nuovi orizzonti per una<br />

pacifica convivenza fra i popoli, dall’altro ha permesso <strong>di</strong> seguire con maggiore attenzione altre<br />

minacce che si profilano per l’umanità, questa volta trasversalmente, da aree <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong> all’interno dei singoli Stati, e che hanno trovato un punto <strong>di</strong> forza nella costituzione <strong>di</strong><br />

fitti collegamenti internazionali. (…) I mutamenti in atto in URSS e nei Paesi del P.V., con l’apertura<br />

delle frontiere e l’avvio verso una fase <strong>di</strong> economia <strong>di</strong> libero mercato, pongono anche per quell’area<br />

prospettive <strong>di</strong> sviluppo alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, per l’intrinseca potenzialità a proiettarsi<br />

all’esterno da parte <strong>di</strong> forme locali, oltreché per le eventuali sinergie attivabili nel più ampio circuito<br />

criminale mon<strong>di</strong>ale. In particolare, l’evidenziarsi anche in quei Paesi, e specialmente in URSS, <strong>di</strong><br />

estese forme <strong>di</strong> consumo <strong>di</strong> stupefacenti, <strong>di</strong> zone <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> droga a ridosso delle fasce <strong>di</strong><br />

confine asiatiche meri<strong>di</strong>onali, <strong>di</strong> forti strutture de<strong>di</strong>te al contrabbando, induce a considerare con


66<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

della rivoluzione legalitaria <strong>di</strong> cui fu interprete la stagione <strong>di</strong> “mani<br />

pulite” e la conseguente <strong>di</strong>ssoluzione <strong>di</strong> un’intera classe <strong>di</strong>rigente<br />

espressiva <strong>di</strong> un sistema politico <strong>di</strong> cui, se non si può <strong>di</strong>re che abbia<br />

sostenuto la mafia, certamente non aveva contribuito ad estirparla. Si<br />

tratterebbe, in sostanza, <strong>di</strong> uno sfaldamento dal basso <strong>di</strong> quell’impero<br />

<strong>di</strong> contiguità e connivenze che aveva consentito alla mafia <strong>di</strong> porsi<br />

quale baluardo anticomunista nel senso più ampio. In questo senso<br />

anche la svolta della “Bolognina” 95 ,che determinò la fine del<br />

comunismo storico in Italia e la tacita <strong>di</strong>ssoluzione <strong>di</strong><br />

quell’aggregazione politica, non è fattore interpretativo <strong>di</strong> secondaria<br />

importanza. <strong>La</strong> reazione scomposta e apparentemente suicida della<br />

mafia <strong>di</strong> quegli anni potrebbe quin<strong>di</strong> essere riletta come la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />

riferimenti importanti e la simultanea per<strong>di</strong>ta della “necessità <strong>di</strong><br />

esistere” e quin<strong>di</strong>, in definitiva, della fine della “necessità della<br />

tolleranza”. Del resto, come si è già affermato in precedenza, la<br />

funzione anticomunista della mafia è stata all’origine della sua<br />

rinascita dopo la fine del secondo conflitto mon<strong>di</strong>ale e non vi è<br />

ragione <strong>di</strong> doverne escludere la valenza nell’attuale fase <strong>di</strong><br />

trasformazione, laddove si è determinata la sua inutilità in questa<br />

<strong>di</strong>rezione. In un clima <strong>di</strong> forte repressione dovuta sia all’amplificarsi<br />

del fenomeno delle collaborazioni, sia alla per<strong>di</strong>ta dei riferimenti e<br />

delle tra<strong>di</strong>zionali coperture, la mafia compie l’unica scelta possibile<br />

per la sua sopravvivenza, cioè una scelta <strong>di</strong> inabissamento 96 . Il punto<br />

attenzione i rischi della costituzione, in questo contesto, <strong>di</strong> un nuovo polo <strong>di</strong> riferimento della mappa<br />

criminale mon<strong>di</strong>ale, oltre che <strong>di</strong> una apertura <strong>di</strong> ulteriori vie della droga. Di converso, <strong>di</strong>venta<br />

ipotizzabile un interessamento anche della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> italiana per quei Paesi, sia in<br />

funzione del traffico <strong>di</strong> droga che <strong>di</strong> riciclaggio, in considerazione <strong>di</strong> talune con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

agevolazioni bancarie e <strong>di</strong> favorevoli speculazioni finanziarie. (…)<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1989 – pagg. 42-58.<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo<br />

semestre 1990 – pagg. 50-70.<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1990 – pagg. 53-70.<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo<br />

semestre 1991 – pagg. 49-67.<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1991 – pagg. 22-30.<br />

95 Promossa dall’allora Segretario del P.C.I. - Achille Occhetto.<br />

96 Il sostanziale insuccesso <strong>di</strong> detta strategia associato all’arresto <strong>di</strong> numerosi esponenti <strong>di</strong> spicco ed<br />

all’espansione del fenomeno del pentimento condusse, a partire dalla seconda metà degli anni ‘90, ad<br />

un marcato mutamento del <strong>di</strong>segno strategico <strong>di</strong> cosa nostra e delle maggiori consorterie criminali<br />

endogene. Esse si sono andate progressivamente in<strong>di</strong>rizzando verso uno sviluppo fondato sulla


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 67<br />

centrale dell’analisi che segue muove proprio in questa <strong>di</strong>rezione, cioè<br />

dal fatto che l’assenza <strong>di</strong> manifestazioni eclatanti, il termine <strong>di</strong><br />

qualsiasi forma <strong>di</strong> esteriore rappresentazione, la stessa rinuncia al<br />

governo del territorio nel senso classico del termine, non è frutto della<br />

definitiva sconfitta della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> nel<br />

nostro Paese, ma, piuttosto, il segno <strong>di</strong> una “rivoluzione culturale” che<br />

ha attraversato trasversalmente i sodalizi e che, in una visione stavolta<br />

lucida e utilitaristica ha consigliato il cambiamento <strong>di</strong> strategia. Dalla<br />

posizione <strong>di</strong> piena visibilità a quella della volontaria immersione il<br />

passo non è stato né breve né indolore. Si è trattato <strong>di</strong> un travagliato<br />

percorso alternativo al fallimento <strong>di</strong> una strategia <strong>di</strong> contrapposizione<br />

senza precedenti che, al contrario <strong>di</strong> quanto era avvenuto per le stragi<br />

<strong>di</strong> Capaci e <strong>di</strong> via D’Amelio, non trova altra spiegazione se non quella<br />

<strong>di</strong> tentare un’ultima trattativa con lo Stato 97 partendo dalla<br />

instaurazione <strong>di</strong> un generalizzato e <strong>di</strong>ffuso clima <strong>di</strong> terrore in tutto il<br />

Paese.<br />

Di quel periodo, che si concluderà prima con l’arresto <strong>di</strong> Giovanni<br />

Brusca e <strong>di</strong> Pietro Aglieri e, successivamente nel 1996, con<br />

massima riduzione del livello <strong>di</strong> visibilità e <strong>di</strong> allarme sociale, sul contenimento <strong>di</strong> ulteriori defezioni<br />

<strong>di</strong>sgregatrici, sulla ricerca <strong>di</strong> nuovi equilibri e sull’accentuazione della compartimentazione<br />

organizzativa. Si noti che il Governo nella relazione sulla politica informativa e della sicurezza sul<br />

primo semestre 1997 sostenne che “Ai rilevanti risultati conseguiti dagli apparati istituzionali, la<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> ha risposto evolvendo verso forme più complesse e meno<br />

“visibili”. Permane la propensione a ricercare il controllo del territorio, facendo ricorso ad attività<br />

meno eclatanti, ma comunque red<strong>di</strong>tizie, quali l’usura e le estorsioni e risulta tuttora sostenuto<br />

l’interesse dei sodalizi all’inserimento nel settore degli appalti pubblici ed all’acquisizione indebita <strong>di</strong><br />

provvidenze statali. (…)”.Nel semestre successivo le autorità italiane rilevarono che I clan <strong>di</strong> rilievo<br />

(…) hanno optato per una strategia <strong>di</strong> apparente basso profilo operativo nei confronti delle Istituzioni.<br />

Ciò, essenzialmente allo scopo <strong>di</strong>:<br />

- indurre lo Stato e la società civile ad una minore attenzione, accre<strong>di</strong>tando il convincimento che<br />

possa considerarsi esaurita la funzione <strong>di</strong> quei provve<strong>di</strong>menti normativi ispirati a particolare<br />

rigore e rivelatisi assai efficaci nell’azione <strong>di</strong> contrasto;<br />

- favorire il riassetto organizzativo, la ridefinizione degli equilibri interni nonché la ricostituzione<br />

delle reti <strong>di</strong> copertura e <strong>di</strong> approvvigionamento <strong>di</strong> armi, anche sofisticate;<br />

- privilegiare il reinvestimento degli ingenti proventi illeciti accumulati, cercando, nel contempo, il<br />

capillare controllo del territorio attraverso le estorsioni e l’usura. <strong>La</strong> <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> quest’ultima<br />

fattispecie criminosa - evidenziata dalla crescita anomala delle interme<strong>di</strong>azioni finanziarie in aree<br />

depresse - appare agevolata dalle note <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> accesso al cre<strong>di</strong>to or<strong>di</strong>nario e da inserimenti<br />

criminali nei circuiti economico-finanziari.<br />

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

primo semestre 1997 – da: www.serviziinformazione sicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1997 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

97 Si veda in proposito M. TORREALTA, <strong>La</strong> trattativa. Mafia e Stato: un <strong>di</strong>alogo a colpi <strong>di</strong> bombe, Op.<br />

cit. E<strong>di</strong>tori Riuniti, Roma, 2002.


68<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

l’emanazione delle sentenze <strong>di</strong> condanna per le stragi del ‘92 e la<br />

definitiva conferma del regime carcerario <strong>di</strong> cui all’articolo 41 bis<br />

dell’Or<strong>di</strong>namento Penitenziario a carico dei boss detenuti, rimane<br />

ampia traccia nelle <strong>di</strong>chiarazioni sia dei pentiti sia degli inquirenti.<br />

Ciò premesso non bisogna tuttavia cadere nella facile ed erronea<br />

conclusiva deduzione <strong>di</strong> un indebolimento strutturale dei sodalizi.<br />

Poiché l’epoca attuale, caratterizzata dalla drastica riduzione <strong>di</strong><br />

fenomeni eclatanti non rappresenta - come più volte sottolineato -<br />

l’ab<strong>di</strong>cazione mafiosa e la fine del suo potere. Mentre sono in corso i<br />

tentativi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione con lo Stato, la mafia rimane attenta a ciò che<br />

le succede intorno e si <strong>di</strong>mostra pronta a colpire con inesorabile e<br />

mirata precisione. A circa un anno dalle stragi del ‘92 un nuovo<br />

omici<strong>di</strong>o scuote le coscienze: non si tratta <strong>di</strong> un uomo politico caduto<br />

in <strong>di</strong>sgrazia o che non si è prestato alle richieste mafiose, né si tratta <strong>di</strong><br />

un giu<strong>di</strong>ce, <strong>di</strong> un investigatore o <strong>di</strong> un pentito, stavolta, a cadere sotto<br />

il fuoco <strong>di</strong> un killer <strong>di</strong> Cosa Nostra è un prete <strong>di</strong> frontiera, un baluardo<br />

della rinascente coscienza legalitaria.<br />

Si tratta <strong>di</strong> Don Pino Puglisi, parroco della chiesa <strong>di</strong> San Gaetano<br />

nel popoloso e degradato quartiere Brancaccio a Palermo 98 .<br />

L’episo<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> per sé grave in termini relativi, lo è ancora <strong>di</strong> più se<br />

osservato in un quadro <strong>di</strong> valori assoluti, valori, questi, cristallizzati<br />

sia negli antefatti sia negli effetti successivi. Si è parlato del ruolo <strong>di</strong><br />

taluni appartenenti alla Chiesa siciliana che per convinzione o per<br />

altro motivo non si sono mai posti su un vero e con<strong>di</strong>visibile<br />

pie<strong>di</strong>stallo.<br />

98 Corte d’Assise <strong>di</strong> Palermo (processo padre Pugliesi bis), stralcio del <strong>di</strong>spositivo depositato il 14<br />

aprile 1998, Est. Mirella Agliastro, Presidente Vincenzo Olivieri: “…In un territorio a prevalente<br />

sovranità mafiosa, una <strong>di</strong> queste isole <strong>di</strong> extra – territorialità era costituita dalla parrocchia <strong>di</strong> don<br />

Pino Pugliesi che, per adesioni e progettualità e per la vitalità manifestata, era <strong>di</strong>ventata una enclave<br />

<strong>di</strong> valori cristiani, morali e civili che non lasciava in<strong>di</strong>fferenti i maggiorenti della zona, i quali a un<br />

certo momento <strong>di</strong> questa sfiancante contrapposizione decisero <strong>di</strong> eliminare il prestigioso ed<br />

ingombrante capo spirituale per <strong>di</strong>sperdere i frutti della sua opera e del suo apostolato e fare<br />

ripiombare il quartiere nella plumbea atmosfera <strong>di</strong> vassallaggio all’imperante potere <strong>mafioso</strong>. Ciò che<br />

doveva essere bloccato era il progetto che il parroco stava attuando <strong>di</strong> liberare le forze sane della<br />

società civile, favorendo un processo <strong>di</strong> avanzamento del fronte della legalità: detto fronte doveva<br />

essere spezzato, colpendo al cuore questo movimento, e l’attacco doveva essere condotto proprio nel<br />

cuore del quartiere <strong>di</strong> Brancaccio, dove in<strong>di</strong>scusso e inviolato <strong>di</strong>lagava il potere dei fratelli Graviano,<br />

in<strong>di</strong>cati unanimemente come reggenti del mandamento, controllori incontrastati del territorio e <strong>di</strong><br />

parte dell’apparato militare della mafia… Alle eloquenti deposizioni degli amici e collaboratori <strong>di</strong><br />

padre Pugliesi si affiancano, esplicando altresì una funzione <strong>di</strong> riscontro, le in<strong>di</strong>cazioni fornite da ex<br />

mafiosi e ex criminali che, scegliendo la via della collaborazione, hanno fornito importanti<br />

rivelazioni sulle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita e le presenze mafiose nel quartiere <strong>di</strong> Brancaccio…”.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 69<br />

Si è fatto così riferimento alle parole del Car<strong>di</strong>nale Ruffini che ha<br />

passato la sua vita sostenendo in ogni sede che la mafia fosse solo<br />

un’invenzione <strong>di</strong> chi voleva il male della Sicilia, si può citare il buon<br />

padre Frittitta 99 che celebrava messa nel covo del latitante e capo <strong>di</strong><br />

Cosa Nostra Pietro Aglieri e che si <strong>di</strong>fese davanti al G.I.P. sostenendo<br />

“<strong>di</strong> non fare <strong>di</strong>fferenza fra questo e quel peccatore”. L’antefatto è <strong>di</strong><br />

portata straor<strong>di</strong>naria e terrorizzante per la mafia 100 .<br />

Don Pino Puglisi è un antesignano delle parole del Santo Padre e<br />

già da tempo svolge la sua opera pastorale a favore dei giovani per<br />

sottrarli dalla strada e dalla droga. Coraggioso baluardo <strong>di</strong> legalità<br />

rifiuterà tutte le facilitazioni dell’ambiente <strong>mafioso</strong>, sopporterà i<br />

<strong>di</strong>sagi dell’isolamento, si scontrerà con la lentezza delle istituzioni.<br />

Verrà ucciso la sera del 15 settembre 1993, si <strong>di</strong>ce, con il sorriso in<br />

volto 101 .<br />

Gli eventi successivi non sono purtroppo nello stesso segno<br />

dell’accorato e deciso appello del Pontefice che dovette risultare<br />

decisamente poco recepito se imme<strong>di</strong>atamente dopo la morte <strong>di</strong> Padre<br />

Puglisi ben otto suoi confratelli sentirono il bisogno <strong>di</strong> rivolgersi<br />

<strong>di</strong>rettamente al Santo Padre sollecitando una ennesima presa <strong>di</strong><br />

posizione 102 .<br />

99 Don Mario FRITTITTA, parroco del malfamato quartiere della Kalsa, è stato inizialmente<br />

condannato in data 30 ottobre 1998 a due anni e due mesi <strong>di</strong> reclusione e, successivamente, in data 5<br />

novembre 1999, assolto dalla IV Sezione della Corte d’Appello <strong>di</strong> Palermo per “avere commesso il<br />

fatto nell’esercizio <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto”.<br />

100 E’ il 9 maggio del 1993. Dal Santuario della Concor<strong>di</strong>a nella Valle dei Templi in provincia <strong>di</strong><br />

Agrigento il Santo Padre in persona affronta <strong>di</strong>rettamente gli uomini d’onore con parole <strong>di</strong> fuoco “…<br />

Mafiosi, convertitevi. Un giorno verrà il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Dio e dovrete rendere conto delle vostre<br />

malefatte…Questo popolo talmente attaccato alla vita, un popolo che ama la vita, non può vivere<br />

sempre sotto la pressione della morte. Qui ci vuole la civiltà della vita. Nel nome <strong>di</strong> questo Cristo<br />

crocifisso e risorto, <strong>di</strong> questo Cristo che è vita e verità, io <strong>di</strong>co ai responsabili: convertitevi, per amore<br />

<strong>di</strong> Dio… Ecco, sia questo nome, Concor<strong>di</strong>a, emblematico. Sia profetico e sia concor<strong>di</strong>a in questa<br />

vostra terra. Concor<strong>di</strong>a, senza assassinati, senza paura, senza minacce, senza vittime. Che sia<br />

concor<strong>di</strong>a. Questa concor<strong>di</strong>a, questa pace a cui aspira ogni popolo e ogni persona umana e ogni<br />

famiglia. Dopo tanto tempo, avete finalmente <strong>di</strong>ritto a vivere nella pace. E questi che sono colpevoli<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbare questa pace, questi che portano sulle coscienze tante vittime umane, devono capire che<br />

non possono uccidere tanti innocenti. Lo ha detto Dio: non uccidere. Non può l’uomo, qualsiasi<br />

aggregazione umana, la mafia, non può cambiare e calpestare questo <strong>di</strong>ritto santissimo <strong>di</strong> Dio. E a voi<br />

fratelli <strong>di</strong>co: il male non vincerà”.<br />

101 Per approfon<strong>di</strong>menti sulla vita e l’opera <strong>di</strong> Don Pino PUGLISI (detto 3P) si veda B. STANCANELLI, A<br />

testa alta. Don Giuseppe Puglisi: storia <strong>di</strong> un eroe solitario, Einau<strong>di</strong>, Torino, 2003.<br />

102 “…Santità, è appena trascorso un anno dalle stragi <strong>di</strong> Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo<br />

Borsellino e degli agenti <strong>di</strong> scorta e <strong>di</strong> nuovo arriva un terribile delitto <strong>di</strong> mafia. Questa volta è stato<br />

ucciso un sacerdote. Giuseppe Puglisi era un parroco impegnato in un quartiere <strong>di</strong> Palermo piegato da<br />

mafia e degrado. Questo sacerdote, come tanti altri nella chiesa <strong>di</strong> Palermo, era uno che viveva il


70<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

<strong>La</strong> mafia, già in una fase <strong>di</strong> parziale inabissamento, si sente<br />

minacciata e reagisce come è nel suo costume.<br />

Il risveglio delle coscienze è un male più forte delle stesse<br />

collaborazioni e per questo anche un piccolo prete può rappresentare<br />

un pericolo mortale che deve essere estirpato, anche a costo <strong>di</strong> attrarre<br />

l’attenzione. Il periodo che si apre a decorrere dal 1993 è comunque<br />

un periodo proficuo per la comprensione del fenomeno <strong>mafioso</strong> nel<br />

suo complesso considerato. Dopo le devastanti <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> pentiti<br />

del calibro <strong>di</strong> Buscetta, Marino Mannoia e Contorno, altri boss mafiosi<br />

imboccano la via del pentimento, talvolta limpido, pulito, lineare, altre<br />

volte foriero <strong>di</strong> ampie perplessità. Si tratta <strong>di</strong> un fenomeno trasversale<br />

che investe tutte le mafie endogene che, seppure con <strong>di</strong>versa intensità<br />

e con <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento conducono alla<br />

<strong>di</strong>sarticolazione <strong>di</strong> molteplici sodalizi criminali. Si in<strong>di</strong>viduano<br />

esecutori e imme<strong>di</strong>ati mandanti dei principali omici<strong>di</strong> <strong>di</strong> mafia, si<br />

assiste alla cattura <strong>di</strong> numerosi latitanti, si celebrano numerosi<br />

processi e si infliggono centinaia <strong>di</strong> ergastoli. Per la Commissione<br />

antimafia tali risultati hanno indotto i capi mafia scampati alla bufera<br />

giu<strong>di</strong>ziaria a mutare linea <strong>di</strong> condotta per sopravvivere nella speranza<br />

<strong>di</strong> una futura ripresa. Sotto questo aspetto è stata giu<strong>di</strong>cata<br />

determinante l’azione <strong>di</strong> guida esercitata da Bernardo Provenzano, il<br />

vecchio capo mafia che ha battuto tutti i record <strong>di</strong> latitanza,<br />

quarantuno anni.<br />

Si è parlato della mo<strong>di</strong>fica delle strategie d’azione ed in particolare<br />

<strong>di</strong> come le mafie abbiano inteso muoversi per scongiurare una <strong>di</strong>sfatta<br />

Vangelo e si specchiava ogni giorno nel messaggio che Sua Santità ha dato il 9 maggio scorso alle<br />

chiese <strong>di</strong> Sicilia nel vibrante <strong>di</strong>scorso pronunciato nella Valle dei templi <strong>di</strong> Agrigento. Il nostro<br />

confratello, Giuseppe Puglisi, non era sicuramente uno <strong>di</strong> coloro, sacerdoti e vescovi, ai quali fu<br />

rivolto il suo duro monito <strong>di</strong> non essere tiepi<strong>di</strong> e deboli nella lotta alla mafia. Santità, la città <strong>di</strong><br />

Palermo, tutta, i sacerdoti e i cristiani sono affranti e terribilmente colpiti; ci chie<strong>di</strong>amo quando finirà<br />

questa terribile catena <strong>di</strong> morte. Qualcuno è anche smarrito e scoraggiato e si chiede se vale la pena<br />

continuare a lottare. Anche perché continuano ad esserci sacerdoti e vescovi che non sono testimoni<br />

autentici della liberazione che Cristo vuole per la nostra isola. Santità, prima della Sua visita, è stata<br />

la signora Agnese, vedova <strong>di</strong> Borsellino, affranta dal dolore a chiedere un segno…Adesso siamo noi,<br />

i Suoi figli sacerdoti, colpiti e sgomenti, a chiederLe, anche sollecitati da tanti fedeli, proprio in<br />

questa circostanza, un forte segno della Sua presenza tra noi, come conferma e guida <strong>di</strong> questo<br />

cammino <strong>di</strong>fficile e ogni giorno più rischioso. Deve essere sempre chiaro volere e deve essere pur<br />

possibile sconfiggere le forze del male e far trionfare con la giustizia e la verità un’autentica cultura<br />

<strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> pace.”<br />

da: Lettera a firma dei sacerdoti: Antonio GARAU, Cesare ROTTOBALLI, Ennio PINTACUDA,<br />

Vincenzo NOTO, Baldassarre MELI, Aldo NUVOLA, Giacomo RIBAUDO, Paolo TANTURRO.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 71<br />

che in alcuni momenti deve essere sembrata veramente vicina. In tale<br />

contesto viene in luce un profilo che si ritiene rilevante e che è<br />

rappresentato dalla stessa mo<strong>di</strong>fica delle regole comportamentali che<br />

per decenni erano state seguite. In primo luogo sembra essere sparito<br />

il rito della affiliazione, almeno nei termini che si aveva avuto modo<br />

<strong>di</strong> apprendere dalle <strong>di</strong>chiarazioni dei pentiti della prima ora,<br />

secondariamente, la mafia si arrocca in una riservatezza se possibile<br />

più ampia <strong>di</strong> quella precedente 103 .<br />

Il fenomeno <strong>mafioso</strong>, tuttavia, appare leggibile anche sotto un altro<br />

profilo e se la storia effettivamente insegna, potrebbe essere questa<br />

una chiave <strong>di</strong> lettura importante da non sottovalutare (<strong>di</strong> sottostime è<br />

piena la storia dell’antimafia) per agire, finalmente, con l’adozione <strong>di</strong><br />

strumenti <strong>di</strong> politica criminale finalizzati non solo alla repressione dei<br />

fatti, ma al loro deciso contrasto anche in via preventiva. Una<br />

prospettiva recente in<strong>di</strong>ca quale possibile evoluzione delle mafie<br />

endogene quella a cui si può assistere osservando da vicino il<br />

fenomeno <strong>mafioso</strong> americano, cioè ad una progressiva e sempre più<br />

profonda compenetrazione della <strong>criminalità</strong> nel tessuto economico<br />

attraverso l’acquisizione <strong>di</strong> uno “status <strong>di</strong> legalità” che supera anche<br />

l’originaria teoria della mafia dei “colletti bianchi”. Una mafia che<br />

adotta l’omici<strong>di</strong>o selettivo e non più lo scontro frontale con le<br />

istituzioni; una mafia che non è antistato ma parte stessa dello Stato. I<br />

boss <strong>di</strong> un tempo (e che hanno fatto il loro tempo) passano così la<br />

mano a generazioni non più composte da malavitosi riconoscibili e<br />

riconosciuti, ma a incensurati e rispettabili impren<strong>di</strong>tori, stimati<br />

103 “… <strong>La</strong> regola della “presentazione” che ha sempre rappresentato un modo, concreto e simbolico<br />

insieme, <strong>di</strong> far conoscere tra loro i mafiosi facendoli sentire parte <strong>di</strong> un modo molto grande, ben più<br />

vasto del loro paese <strong>di</strong> origine, è stata fortemente ri<strong>di</strong>mensionata fin quasi ad essere abolita (…) E’<br />

un modo concreto ed efficace, per rendere ancora più clandestina, più segreta e più impermeabile<br />

all’esterno la struttura mafiosa, la sua composizione e il suo funzionamento. Cosa Nostra si sta<br />

ristrutturando sempre <strong>di</strong> più in compartimenti che, per ragioni <strong>di</strong> cautela, comunicano tra loro sempre<br />

meno e, comunque, con più strati <strong>di</strong> segretezza rispetto al passato. L’ossessione che degli uomini<br />

d’onore possano decidere in seguito <strong>di</strong> collaborare con la giustizia fa si che aumentino le forme <strong>di</strong><br />

segretezza e i filtri tra i vari livelli; tutto ciò comporta che solo i capi delle <strong>di</strong>verse famiglie si<br />

conoscano tra <strong>di</strong> loro e che solo tra <strong>di</strong> loro trattino, traffichino, facciano gli affari più importanti e<br />

prendano le decisioni più rilevanti, quelle che inevitabilmente coinvolgono l’intera organizzazione. A<br />

capo dei <strong>di</strong>versi mandamenti (N.d.R. siculi e calabresi) oggi sono collocati uomini <strong>di</strong> assoluta fiducia<br />

dell’attuale vertice <strong>di</strong> comando; attraverso <strong>di</strong> loro il vertice è in grado <strong>di</strong> assicurare il controllo<br />

periferico delle strutture…”.<br />

da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno<br />

della mafia e delle altre associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 57, pag.<br />

41 -44.


72<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

professionisti in ogni campo che, mafiosi dentro, sapranno<br />

perpetuarne l’essenza. Si tratta, evidentemente, <strong>di</strong> una prospettiva <strong>di</strong><br />

stu<strong>di</strong>o non avvalorata da riscontri. Ipotesi fantasiosa forse, come del<br />

resto fantasiosa sarebbe stata giu<strong>di</strong>cata negli anni Settanta l’ipotesi<br />

che le mafie nostrane sarebbero state capaci (cosa che è avvenuta) <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>chiarare guerra allo Stato. Una possibile conferma alla tesi della<br />

mutazione strutturale delle mafie in <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> una compenetrazione<br />

nello Stato si evince dalla rilettura degli atti e delle sentenze<br />

processuali emesse per le stragi <strong>di</strong> Capaci e Via D’Amelio. Nella<br />

escussione dei collaboratori <strong>di</strong> giustizia, operata sia in sede<br />

<strong>di</strong>battimentale sia in sede <strong>di</strong> Commissione antimafia, si è più volte<br />

evidenziato come il progetto della mafia non fosse solo quello della<br />

trattativa con lo Stato, bensì quello politico <strong>di</strong> creare le con<strong>di</strong>zioni per<br />

la nascita <strong>di</strong> uno Stato autonomo nelle regioni del Sud, sotto il <strong>di</strong>retto<br />

controllo delle mafie. Di tale progetto ne parlano ripetutamente pentiti<br />

<strong>di</strong> Cosa Nostra, della ‘Ndrangheta e della Sacra Corona Unita e ciò<br />

appare oltremodo rilevante per la <strong>di</strong>ffusione tra le cosche dell’idea<br />

separatista, così come sembra altrettanto importante la creazione nel<br />

Mezzogiorno d’Italia <strong>di</strong> “Leghe Sud” variamente denominate in<br />

ragione dell’area geografica <strong>di</strong> <strong>di</strong>slocazione, successivamente<br />

<strong>di</strong>ssoltesi in un nulla <strong>di</strong> fatto. Comunque sia andata il progetto non si è<br />

realizzato. Tuttavia è proprio questo elemento a destare una profonda<br />

curiosità e alcune domande sul perché il programma secessionistico<br />

non è stato né completato, né decisamente proseguito ma si è<br />

semplicemente <strong>di</strong>ssolto. Non è stato portato a termine perché in corso<br />

d’opera sono venute meno le con<strong>di</strong>zioni per realizzarlo? Non è stato<br />

ritenuto fattibile, benché la strategia della tensione fosse già stata<br />

iniziata e alla sua deliberazione avevano provveduto i massimi vertici<br />

della mafia? Sono mutate le scelte strategiche dell’organizzazione?.<br />

In punto <strong>di</strong> analisi, peraltro in assenza <strong>di</strong> noti sviluppi <strong>di</strong> carattere<br />

processuale che possano far propendere per l’una o l’altra soluzione,<br />

ci sentiamo <strong>di</strong> ritenere che, tra quelle in<strong>di</strong>cate, sia l’ultima quella da<br />

preferire. Infatti, da un lato sembra rispondere al mutamento <strong>di</strong><br />

mentalità venutosi a determinare all’interno delle strutture del vertice<br />

<strong>di</strong> comando <strong>mafioso</strong> con l’arresto <strong>di</strong> Riina e l’avvento del più<br />

“prudente” Provenzano e, dall’altro, aderente alla fase <strong>di</strong> totale<br />

invisibilità che caratterizza ormai da anni le mafie endogene.


2.2 LA ‘NDRANGHETA<br />

2.2.1 Inquadramento del fenomeno<br />

LA GEOGRAFIA MAFIOSA 73<br />

Nel complesso panorama criminale <strong>mafioso</strong> la ‘Ndrangheta 104<br />

calabrese è certamente l’organizzazione meno nota e meno stu<strong>di</strong>ata 105 .<br />

104 Per C. RUSSO, Storia della mafia nel Mezzogiorno d’Italia, 2001, il termine ‘Ndrangheta è <strong>di</strong> incerta<br />

derivazione. A parere <strong>di</strong> alcuni storici sarebbe me<strong>di</strong>ato dal Greco e significherebbe “società degli<br />

uomini valorosi”. <strong>La</strong> parola avrebbe origine dalla forma <strong>di</strong>alettale “ndrino” (uomo dritto che non<br />

piega la schiena). Le remote origini della ‘Ndrangheta risalirebbero alla “garduna”, associazione<br />

criminosa che si interessava al gioco e al baratto, costituita a Toledo nel 1412 e portata nell’Italia<br />

meri<strong>di</strong>onale dai conquistatori spagnoli, mantenendo alcune caratteristiche poi <strong>di</strong>ventate comuni ad<br />

ogni fenomeno <strong>mafioso</strong>: la “tirata” (ossia il duello <strong>di</strong> coltello tra gli adepti), il co<strong>di</strong>ce d’onore, la<br />

legge ferrea dell’omertà. Comunque sia, le più <strong>di</strong>rette origini storiche della ‘Ndrangheta vanno<br />

ricercate nella camorra napoletana Nel 1861, nel 1863 e nel 1865 tre ondate <strong>di</strong> brigantaggio<br />

sconvolgono la Calabria, la Lucania e la Campania. Di esse si hanno scarse e a tratti strumentalizzate<br />

notizie, ma è fuor <strong>di</strong> dubbio che si tratti <strong>di</strong> una sorta <strong>di</strong> <strong>di</strong>sperata guerriglia, <strong>di</strong> una lotta <strong>di</strong> classe sulla<br />

“questione meri<strong>di</strong>onale” i cui capi provengono dalle masse anonime dei conta<strong>di</strong>ni renitenti ai<br />

vantaggi del governo italiano: la leva obbligatoria, le nuove tasse, la mancanza <strong>di</strong> opportunità <strong>di</strong><br />

lavoro, se si esclude il bracciantato agricolo <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zione feudale (colonia). Gli storici tendono a<br />

scorgere proprio in questa esplosione <strong>di</strong> brigantaggio il primo vero enuclearsi della mafia calabrese<br />

anche se non tutti concordano nell’unificare i due fenomeni.<br />

105 <strong>La</strong> lettura delle relazioni semestrali sulla sicurezza pone a tal proposito in luce il fatto che,<br />

sostanzialmente <strong>di</strong> ‘Ndrangheta si comincia a parlare in termini <strong>di</strong> concretezza solo a partire dal<br />

1995, benché a tale data l’organizzazione sia già decisamente attiva sul territorio, ampiamente<br />

proiettata al <strong>di</strong> fuori della Regione <strong>di</strong> primigenio inse<strong>di</strong>amento e con prospettive <strong>di</strong> elevata<br />

interazione internazionale. Nella relazione del secondo semestre 1995 si legge che: Il contesto<br />

criminale calabrese, alla ricerca <strong>di</strong> un assetto verticistico sotto il profilo organizzativo, riba<strong>di</strong>sce la<br />

propensione a ricercare, specie nel Nord Italia, spazi per l’espansione dei traffici illeciti. In questa<br />

fase è aumentata la conflittualità, in relazione al tentativo della componente più aggressiva <strong>di</strong> imporre<br />

la propria influenza all’intero ambito locale. Nel complesso, rimangono immutati i caratteri <strong>di</strong><br />

pericolosità della ‘ndrangheta, riconducibili alla consistenza numerica degli affiliati, alla capacità <strong>di</strong><br />

infiltrazione nelle Amministrazioni, alla compattezza dei sodalizi, all’aperta ostilità nei confronti <strong>di</strong><br />

rappresentanti istituzionali impegnati sul versante del contrasto: molteplici acquisizioni hanno<br />

confermato l’esistenza <strong>di</strong> progetti <strong>di</strong> attentati, specie ai danni <strong>di</strong> magistrati operanti nella stessa<br />

Calabria.<br />

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1995, versione riportata in Per Aspera ad Veritatem – Rivista <strong>di</strong> intelligence e<br />

cultura professionale – SISDE – gennaio, aprile 1996, n. 4.<br />

Per ulteriori approfon<strong>di</strong>menti si veda anche Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla<br />

politica informativa e della sicurezza, secondo semestre 1997, versione riportata in Per Aspera ad<br />

Veritatem – Rivista <strong>di</strong> intelligence e cultura professionale – SISDE – maggio, agosto 1998, n. 11. -<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1998, versione riportata in Per Aspera ad Veritatem – Rivista <strong>di</strong> intelligence e<br />

cultura professionale – SISDE – gennaio, aprile 1999, n. 13 - Presidenza del Consiglio dei Ministri –<br />

Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo semestre 2001, versione riportata in Per<br />

Aspera ad Veritatem – Rivista <strong>di</strong> intelligence e cultura professionale – SISDE – maggio, agosto<br />

2002, n. 20.<br />

<strong>La</strong> progressione percettiva a livello governativo è infine testimoniata da quanto esposto nella<br />

relazione per l’anno 2003, laddove si conferma sinteticamente che “ <strong>La</strong> ‘Ndrangheta continua a


74<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Nel corso degli anni ad essa ben poca attenzione è stata riservata<br />

sul piano dell’indagine scientifica sulla base delle seguenti quanto<br />

stereotipate considerazioni <strong>di</strong> massima:<br />

è propaggine continentale <strong>di</strong> Cosa Nostra siciliana e in<br />

particolare delle cosche catanesi, quin<strong>di</strong> struttura non dotata <strong>di</strong><br />

particolare autonomia funzionale 106 ;<br />

è <strong>di</strong>retta espressione dell’atavica arretratezza dell’area<br />

territoriale su cui è inse<strong>di</strong>ata, quin<strong>di</strong> dotata <strong>di</strong> pervasività<br />

criminale con rilievo essenzialmente locale e con interessi<br />

criminali monotematici;<br />

non è dotata <strong>di</strong> alcun carattere <strong>di</strong> unitarietà essendo basata su<br />

gruppi familiari, quin<strong>di</strong> inidonea ad esprimere un potenziale<br />

connotarsi, in ambito nazionale e internazionale, come una delle più insi<strong>di</strong>ose struttura criminali,<br />

abile nella gestione delle risorse finanziarie e impren<strong>di</strong>toriali”.<br />

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – 51^ Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

primo semestre 2003,pag. 10.<br />

106 A smentire decisamente tale erronea valutazione soccorre, da ultimo, l’analisi operata sulla base delle<br />

più recenti investigazioni attivate dalla DIA. Nella Relazione semestrale al Parlamento del primo<br />

semestre 2003 si legge: <strong>La</strong> ‘ndrangheta è l’organizzazione meno visibile sul territorio, ma meglio<br />

strutturata e più <strong>di</strong>ffusa sia a livello nazionale che internazionale, con centrali che fanno riferimento<br />

alla terra <strong>di</strong> origine. È l’organizzazione criminale che si caratterizza più delle altre, riconducibili alla<br />

fattispecie <strong>di</strong> cui all’art. 416 bis c.p., per la sua straor<strong>di</strong>naria rapi<strong>di</strong>tà nell’adeguare valori arcaici alle<br />

esigenze del presente, sapendo gestire, con spiccata “modernità”, il cambiamento. Le ‘ndrine hanno<br />

<strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> saper cogliere i momenti favorevoli e <strong>di</strong> avere un’elevata abilità nell’utilizzare gli<br />

strumenti delle innovazioni tecnologiche. <strong>La</strong> ‘ndrangheta si è caratterizzata per aver realizzato, nella<br />

fase <strong>di</strong> “inabissamento”, un rior<strong>di</strong>no interno dal punto <strong>di</strong> vista della ristrutturazione territoriale, resa<br />

necessaria dalla carcerazione <strong>di</strong> numerosi capi e dalla spinta esercitata da mafiosi “emergenti”,<br />

desiderosi <strong>di</strong> acquisire posizioni <strong>di</strong> potere. Tale rinnovamento, tendente all’inserimento crescente<br />

delle cosche nelle attività economico-impren<strong>di</strong>toriali, è in via <strong>di</strong> ultimazione ed è destinato ad<br />

influenzare l’evoluzione dell’organizzazione in senso meno tra<strong>di</strong>zionale, per quanto concerne gli<br />

aspetti riconducibili allo sfruttamento delle risorse economiche che interessano il territorio; non<br />

cambiano, invece, gli aspetti connaturati all’impenetrabilità dell’organizzazione e alla ferrea<br />

<strong>di</strong>sciplina delle regole non scritte da osservare nell’ambito delle condotte interne. <strong>La</strong> ‘ndrangheta,<br />

sempre più compatta, emerge, inoltre, per la sua pericolosità sociale dovuta all’intrinseca vocazione<br />

all’inquinamento dell’apparato statuale. Le condotte criminose delle ‘ndrine sono rivolte<br />

prevalentemente al traffico internazionale delle sostanze stupefacenti e psicotrope, alle estorsioni, al<br />

riciclaggio ed alle truffe. <strong>La</strong> pericolosità dell’organizzazione criminale è stata rimarcata anche dal<br />

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello <strong>di</strong> Catanzaro, in occasione della<br />

relazione annuale per l’inaugurazione dell’anno giu<strong>di</strong>ziario; questi ha osservato che la “‛ndrangheta”<br />

è la vera emergenza, sottolineando come l’allarme <strong>criminalità</strong> nei vari settori si evidenzia soprattutto<br />

nell’area lametina, dove “la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> è <strong>di</strong>ventata un soggetto economico attivo ed<br />

anche se il reato prevalente resta sempre l’estorsione non si può trascurare l’ormai acquisita<br />

<strong>di</strong>mensione impren<strong>di</strong>toriale, con assunzione <strong>di</strong>retta delle attività economiche, specialmente nel<br />

settore pubblico, come le indagini condotte hanno <strong>di</strong> recente <strong>di</strong>mostrato”. <strong>La</strong> “‛ndrangheta” ha<br />

confermato il proprio ruolo nel traffico internazionale <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, attraverso la gestione<br />

dei più importanti canali d’importazione, tanto che anche altre compagini criminali nazionali<br />

ricorrerebbero ai sodalizi calabresi per i “rifornimenti”.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – primo semestre 2003.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 75<br />

criminale avente significativo rilievo al <strong>di</strong> fuori della Calabria<br />

ove, peraltro, non è presente in tutte le zone.<br />

Una recentissima rivisitazione <strong>di</strong> questi stereotipi, operata, tra gli<br />

altri, dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della<br />

mafia calabrese 107 , ha tuttavia ribaltato i concetti precedentemente<br />

espressi, delineando per la ‘Ndrangheta una nuova fisionomia e nuovi<br />

connotati <strong>di</strong> pericolosità effettiva che non la relegano più al ruolo <strong>di</strong><br />

“parente povero” tra le mafie italiche, ma quale soggetto criminale<br />

dotato <strong>di</strong> una contemporanea sintesi <strong>di</strong> maturità e attualità per certi<br />

versi non <strong>di</strong>ssimile dalla siciliana Cosa Nostra o dalla Camorra<br />

stanziata in Campania.<br />

Sul punto, la citata Commissione testualmente afferma:<br />

la ‘Ndrangheta fino ai primi anni Novanta non ha avuto<br />

momenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione unitaria delle ‘ndrine. Ogni ‘ndrina era<br />

autonoma rispetto alle altre e aveva pieni poteri sul territorio.<br />

Ci furono a volte momenti <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento e <strong>di</strong> federazione<br />

tra le singole cosche ed alleanze tra loro per la conduzione<br />

comune <strong>di</strong> affari. Ma se è stato possibile affermare che Cosa<br />

Nostra ha avuto una strategia politica, è <strong>di</strong>fficile parlare <strong>di</strong><br />

un’unica strategia politica <strong>di</strong> tutta la ‘Ndrangheta;<br />

la storia plurisecolare della ‘Ndrangheta è stata caratterizzata<br />

da un accentuato antistatalismo che affondava le sue ra<strong>di</strong>ci in<br />

una critica allo Stato italiano nato dall’unificazione e che era<br />

considerato lontano ed ostile. Ciò ha prodotto nei primi anni<br />

del secondo dopoguerra un fenomeno particolare: l’incontro, in<br />

alcune zone della provincia <strong>di</strong> Reggio Calabria <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong><br />

107 “… Non era mai stata fatta sino ad oggi una relazione della Commissione antimafia che concentrasse<br />

l’attenzione su quella particolare associazione criminale che risponde al nome <strong>di</strong> ‘Ndrangheta, e che<br />

non è affatto riconducibile ad una mafia periferica e locale. E’ apparso alla Commissione non solo<br />

necessario, ma anche possibile, uscire dallo stereotipo duro a morire <strong>di</strong> un fenomeno tipico<br />

dell’arretratezza, <strong>di</strong> un’organizzazione rozza e arcaica, rinchiusa in Calabria o perfino solo in<br />

Aspromonte nella monocultura dei sequestri <strong>di</strong> persona. E ancora <strong>di</strong> più dallo stereotipo della<br />

strutturale e assoluta immutabilità della mafia calabrese. Oggi appare non solo necessario, ma anche<br />

possibile, bruciare il ritardo <strong>di</strong> conoscenza, <strong>di</strong> azione e <strong>di</strong> comprensione, eliminare il conseguente<br />

“status” <strong>di</strong> impunità <strong>di</strong> cui la ‘ndrangheta ha potuto godere e <strong>di</strong> cui ha fatto uso per rafforzare,<br />

estendere e riprodurre, a seguito <strong>di</strong> colpi subiti, ogni sua ramificazione e attività…”<br />

da: Relazione sullo stato della lotta alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> in Calabria – Relatore Sen. Figurelli –<br />

doc. XXIII, n. 42, versione da web. (www.camera.it/ _bicamerali /antimafia/ xdocu.htm) in data 26<br />

luglio 2000.


76<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

‘Ndrangheta con i partiti <strong>di</strong> sinistra, grazie anche ad una<br />

comune esperienza fatta al confino durante il periodo fascista;<br />

nel corso degli anni Settanta e Ottanta avviene la grande<br />

trasformazione della mafia calabrese. Essa valica i confini<br />

regionali proiettando la sua attività in Nord Italia con i<br />

sequestri <strong>di</strong> persona, e nel contesto internazionale dei gran<strong>di</strong><br />

traffici <strong>di</strong> armi e droga e si presenta all’appuntamento degli<br />

anni Novanta con una capacità <strong>di</strong> azione e <strong>di</strong> presenza<br />

<strong>organizzata</strong> simile alla consorella siciliana 1<strong>08</strong> .<br />

1<strong>08</strong> Una valutazione approfon<strong>di</strong>ta in tal senso emerge dalle risultanze <strong>di</strong> specifica attività investigativa<br />

dalla quale si evidenzia che: “<strong>La</strong> vocazione internazionale (ed esogena) rispetto al territorio <strong>di</strong><br />

primigenio inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> tale consorteria criminale e rappresentata da plurime evidenze<br />

investigative che hanno confermato l’ipotesi <strong>di</strong> solide alleanze tra la ‘ndrangheta, specialmente quella<br />

stanziatasi nell’Italia del Nord, e i gran<strong>di</strong> trafficanti turchi che, sin dagli anni ‘80, hanno assicurato ai<br />

clan calabresi della Lombar<strong>di</strong>a sostanziose scorte <strong>di</strong> eroina. Analogo interesse viene <strong>di</strong>mostrato in<br />

or<strong>di</strong>ne ai traffici <strong>di</strong> cocaina proveniente dal Sud-America, ove sono impiantate colonie <strong>di</strong> calabresi al<br />

cui interno si annidano appartenenti alle <strong>di</strong>verse ‘ndrine che fungono da elemento <strong>di</strong> connessione con<br />

i cartelli <strong>di</strong> produzione. Così, attraverso l’attività finalizzata all’acquisizione ed alla elaborazione <strong>di</strong><br />

ogni utile notizia concernente il fenomeno in esame nelle sue connotazioni strutturali, è stato<br />

possibile accertare l’infiltrazione della ‘ndrangheta in aree “non tra<strong>di</strong>zionali” ed i collegamenti con<br />

gruppi mafiosi <strong>di</strong> origine <strong>di</strong>versa (mafia, camorra e <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> pugliese). Ciò a<br />

<strong>di</strong>mostrazione che, anche fuori dai confini regionali, la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> origine calabrese<br />

ha, comunque, un peso ed una forza tali da consentirle <strong>di</strong> colloquiare con le altre aggregazioni<br />

similari in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> parità”.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – primo semestre 1998.<br />

“<strong>La</strong> capacità <strong>di</strong> questa organizzazione <strong>di</strong> espandere le proprie relazioni criminali costituisce uno degli<br />

aspetti della potenza della ‘ndrangheta per virtù della quale sono sorte solide alleanze anche con i<br />

trafficanti del me<strong>di</strong>o ed estremo Oriente i quali, sin dagli anni ‘80, hanno assicurato<br />

all’organizzazione scorte <strong>di</strong> eroina, destinate al consumo nazionale e al mercato del nord America.<br />

L’espansione territoriale della ndrangheta deriva anche dalle passate e massicce migrazioni <strong>di</strong><br />

malavitosi calabresi che, valicati i confini nazionali, si sono inse<strong>di</strong>ati in territori attraversati dalle<br />

rotte degli stupefacenti, ovvero connotati da un sistema economico e legislativo utilmente sfruttabile<br />

per l’investimento dei proventi derivati dalle <strong>di</strong>verse attività criminali. Anche l’area dell’ex Unione<br />

Sovietica e dell’ex blocco orientale è <strong>di</strong>ventata centro degli interessi della ‘ndrangheta che, grazie<br />

anche alla nuova generazione più tecnicamente preparata, ha imparato a sfruttare le opportunità<br />

offerte dai <strong>di</strong>versi or<strong>di</strong>namenti per investire patrimoni e per costituire “depositi valutari”<br />

<strong>di</strong>fficilmente in<strong>di</strong>viduabili. Tutto ciò, senza sottovalutare la propensione dell’organizzazione ad<br />

investire i proventi dell’illecito nelle aree del Nord Italia”.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – secondo semestre 1998.<br />

“<strong>La</strong> ‘ndrangheta continua a confermare la vitalità della sua organizzazione, attualmente proiettata ad<br />

attuare una strategia avente il plurimo fine <strong>di</strong> rendere sempre più segreta ed impermeabile la sua<br />

struttura interna, sempre più “fluida” la ricezione degli in<strong>di</strong>rizzi generali che vengono assunti dal suo<br />

vertice ed ancor più “incisiva” l’azione <strong>di</strong> “controllo” sulle <strong>di</strong>verse ‘ndrine circa l’esatta osservanza<br />

degli in<strong>di</strong>rizzi generali.<br />

Diversi esponenti della stessa mafia calabrese, poi, risultano essersi stabilmente trasferiti in altri<br />

continenti, ove hanno costituito alleanze con i produttori delle <strong>di</strong>verse sostanze psicotrope. Ne sono<br />

conferma gli inse<strong>di</strong>amenti permanenti in Australia, Canada, Argentina, Brasile e Colombia, paesi in<br />

cui la mafia calabrese ha “esportato” il proprio modo <strong>di</strong> stringere alleanze che, non <strong>di</strong> rado, sono state<br />

rafforzate dalla celebrazione <strong>di</strong> matrimoni con persone legate ai narco-groups.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 77<br />

Delimitato con quanto sinteticamente premesso il campo<br />

dell’indagine ad un periodo storico recente - con ciò sorvolando sulle<br />

matrici originarie in questa fase inconferenti rispetto al fenomeno in<br />

osservazione - e tenendo presenti le linee guida tracciate dalle nuove<br />

risultanze emergenti dal lavoro <strong>di</strong> analisi precedentemente in<strong>di</strong>cato, si<br />

ritiene quin<strong>di</strong> opportuno evidenziare caratteristiche, strutture, campi<br />

d’azione ed interazioni <strong>di</strong> questo fenomeno criminale.<br />

In prima battuta va imme<strong>di</strong>atamente evidenziato che la mafia<br />

calabrese, contrariamente alle altre, si caratterizza per la sua<br />

particolare propensione a stringere rapporti <strong>di</strong> colleganza operativa<br />

con le frange estremistiche sia <strong>di</strong> destra, sia <strong>di</strong> sinistra. Ciò costituisce<br />

sicuramente una peculiarità tipica del sodalizio calabrese e<br />

contribuisce a qualificarla come un “unicum” tra le aggregazioni<br />

criminali. Inoltre, esperienze processuali recenti, hanno <strong>di</strong>mostrato<br />

l’inesistenza del supposto rapporto <strong>di</strong> “vassallaggio” della<br />

‘Ndrangheta con gli omologhi siculi e campani, talché oggi essa non<br />

può più essere considerata minoritaria rispetto a queste ultime, ma,<br />

come detto, soggetto criminale avente autonomia funzionale, <strong>di</strong>rettiva<br />

ed esecutiva (tanto sul piano tattico che strategico) e portatrice <strong>di</strong> un<br />

proprio <strong>di</strong>segno criminoso non <strong>di</strong>ssimile, quanto meno negli effetti, da<br />

quelli perseguiti in altri ambiti territoriali dalle similari<br />

organizzazioni 109 .<br />

Siffatta capacità <strong>di</strong> espandere le relazioni criminali costituisce una peculiarità della forza della<br />

‘ndrangheta che ha, anche, <strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> avere la potenza necessaria per far nascere e mantenere<br />

solide associazioni con trafficanti del me<strong>di</strong>o ed estremo Oriente che, sin dagli anni ‘80, hanno<br />

assicurato forniture <strong>di</strong> eroina, non solo destinate al consumo nazionale ma, in taluni accertati casi,<br />

anche per alimentare esportazioni verso aree del nord America.<br />

<strong>La</strong> ragnatela <strong>di</strong> rapporti creati nel tempo, agevolati anche dalle passate migrazioni <strong>di</strong> Calabresi<br />

all’estero, ha consentito alla ‘ndrangheta <strong>di</strong> valicare i confini nazionali verso Stati che si sono in<br />

seguito, spesso, rivelati connotati da sistemi economico-giu<strong>di</strong>ziari facilmente sfruttabili per investire<br />

i proventi derivati dalle <strong>di</strong>verse attività criminali”.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – secondo semestre 1998.<br />

109 L’attività <strong>di</strong> ricerca investigativa a tale riguardo pone in luce che: “Sotto il profilo strutturale, si<br />

riscontra un processo evolutivo verso moduli organizzativi capaci <strong>di</strong> coniugare le esigenze <strong>di</strong><br />

centralizzazione delle attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione dei traffici illegali con quelle <strong>di</strong> mimetizzazione degli<br />

stessi, e <strong>di</strong> minore permeabilità alle investigazioni giu<strong>di</strong>ziarie della struttura criminale.<br />

Trasformazione che rende l’organizzazione anche meglio gestibile da parte dei vertici. <strong>La</strong> struttura<br />

attuale, articolata in mandamenti sul modello dell’organizzazione “cosa nostra”, che ha conferito alla<br />

‘ndrangheta uno spiccato carattere verticistico è, con riferimento al reggino, già da qualche tempo<br />

una realtà mentre, verosimilmente, è ancora in itinere negli altri ambiti provinciali. Una siffatta<br />

strategia della ‘ndrangheta è quanto mai allarmante, soprattutto nell’attuale fase <strong>di</strong> sviluppo calabrese<br />

nella quale al sistema impren<strong>di</strong>toriale privato sono attribuite gran<strong>di</strong> responsabilità per il progresso<br />

dell’economia regionale, considerato soprattutto nel quadro dei cospicui contributi comunitari per il


78<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

2.2.2 Brevi cenni sull’evoluzione recente: dalla eversione alla politica<br />

In precedenza si è posto l’accento sull’accertata propensione della<br />

‘Ndrangheta a relazionarsi con ambienti eversivi. Il dato - oltre che<br />

curioso - appare significativo in ragione non tanto degli effetti che ha<br />

prodotto, ma quale ulteriore <strong>di</strong>mostrazione del fatto che tale<br />

associazione finalizza le proprie attività con il solo riguardo<br />

all’aspetto utilitaristico.<br />

Sotto tale profilo va quin<strong>di</strong> letto il rapporto con le similari<br />

organizzazioni e non sotto quello della sud<strong>di</strong>tanza. Sul punto specifico<br />

della contiguità eversiva 110 (politica e massonica), si ritiene che il<br />

punto <strong>di</strong> inizio possa collocarsi tra la fine degli anni Sessanta ed i<br />

primi anni Settanta (eversione politica) e dal 1975 ai giorni nostri per<br />

quella <strong>di</strong> matrice (politica) massonica, date in cui:<br />

da un lato, si stabilisce il contatto con la destra eversiva del<br />

principe Borghese 111 ; la partecipazione ai moti <strong>di</strong> Reggio<br />

Calabria del luglio 1970; la ventilata partecipazione o<br />

piano pluriennale “Agenda 2000”e con quelli, pure prossimi, relativi alla realizzazione del Ponte <strong>di</strong><br />

Messina. Le prospettive <strong>di</strong> guadagno che ne deriveranno non potranno non interessare le principali<br />

famiglie mafiose operanti in Calabria. Inoltre, l’entità degli interessi per la costruzione del ponte e la<br />

particolarità dell’opera, sono tali da far ritenere possibile un’intesa fra le famiglie reggine e “cosa<br />

nostra”, in vista <strong>di</strong> una gestione non conflittuale delle opportunità <strong>di</strong> profitto che ne deriveranno.” ed<br />

ancora che. “<strong>La</strong> ‘ndrangheta, a seguito delle mo<strong>di</strong>fiche strutturali già ampiamente illustrate nel corso<br />

delle precedenti relazioni semestrali, si sta affermando nel panorama criminale, non solo nazionale,<br />

con grande determinazione ed autorevolezza, come confermato anche dall’appello lanciato dal<br />

Procuratore Nazionale Antimafia, nello scorso mese <strong>di</strong> febbraio, sull’evoluzione <strong>di</strong> tale fenomeno<br />

negli ultimi anni. L’organizzazione criminale ha ormai assunto un ruolo <strong>di</strong> primaria importanza in<br />

ambito mon<strong>di</strong>ale nel traffico <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, acquisendo e gestendo i principali canali<br />

d’importazione, tanto che, come risulta dalle più recenti operazioni <strong>di</strong> polizia condotte nello specifico<br />

settore, risulta che altre consorterie, fra le quali la stessa Cosa Nostra, ricorrerebbero ai calabresi per i<br />

loro rifornimenti”.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – primo e secondo semestre 2001 – primo semestre<br />

2002.<br />

110 A testimonianza <strong>di</strong> connessioni eversive ancora oggi nell’area calabrese, lo sviluppo <strong>di</strong> alcune<br />

operazioni evidenzia legami tra ambienti massonici e mafiosi, tentativi <strong>di</strong> infiltrazione mafiosa nella<br />

attuale realtà portuale <strong>di</strong> Gioia Tauro e persistente vitalità della Assemblea decisionale dei vertici<br />

della ‘ndrangheta che ogni anno, in prossimità delle celebrazioni della “Madonna <strong>di</strong> Polsi”, si<br />

riunisce per determinare le strategie della organizzazione e per assumere le conseguenti decisioni.<br />

da: DIA - Relazioni semestrali al Parlamento – primo semestre 1998.<br />

111 Di tale evidenza dà conto la Commissione Parlamentare citata ed in particolare la relazione del<br />

Senatore Figurelli (doc. XXIII, n. 42), nella quale si parla <strong>di</strong>ffusamente <strong>di</strong> una riunione tenutasi il 26<br />

ottobre 1969 sul Montalto, nel cuore dell’Aspromonte, finalizzata a far aderire l’intera<br />

organizzazione al progetto politico Borghese. <strong>La</strong> riunione, tuttavia, non ebbe alcun esito in quanto<br />

interrotta da un blitz della polizia, verosimilmente allertata da chi, nella stessa organizzazione, non<br />

era d’accordo a proseguire su quella strada.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 79<br />

quantomeno l’avallo al tentato “Golpe Borghese”, naufragato<br />

la notte tra il 7 e l’8 <strong>di</strong>cembre 1970;<br />

dall’altro, si registra il progressivo avvicinamento, dalla metà<br />

degli anni ‘70 in avanti, dei “capi bastone” più influenti alla<br />

massoneria con particolare pre<strong>di</strong>lezione per le logge<br />

massoniche coperte 112 . Vi è da ritenere che la decisione fosse<br />

motivata dall’avvertita necessità <strong>di</strong> entrare in contatto con il<br />

mondo delle professioni, largamente rappresentato nelle logge<br />

massoniche e per stabilire con esso un contatto <strong>di</strong>retto, utile ai<br />

fini della in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> nuove prospettive affaristiche 113 .<br />

Ma la ‘Ndrangheta della relazione politica e dell’infiltrazione nella<br />

gestione dell’economia calabrese aveva già a quell’epoca una sua<br />

storia. Il punto <strong>di</strong> svolta fu - ancora - l’arrivo <strong>di</strong> copiosi finanziamenti<br />

pubblici connessi, nel caso <strong>di</strong> specie, all’avvio della costruzione<br />

dell’autostrada che congiunge le province <strong>di</strong> Salerno e <strong>di</strong> Reggio<br />

Calabria (un pozzo la cui profon<strong>di</strong>tà è in grado <strong>di</strong> fare impalli<strong>di</strong>re<br />

quello <strong>di</strong> San Patrizio - che un fondo lo ha - visto che ancora oggi<br />

l’infrastruttura continua ad assorbire risorse e a non essere<br />

terminata) 114 .<br />

112 <strong>La</strong> decisione <strong>di</strong> entrare nella massoneria determinò una mo<strong>di</strong>ficazione nella struttura della<br />

‘Ndrangheta con la creazione <strong>di</strong> un livello superiore <strong>di</strong> comando che coinvolgeva l’élite mafiosa<br />

denominata Santa. I “santisti” erano autorizzati ad intrattenere rapporti con ambienti con i quali un<br />

tempo era assolutamente vietato avere qualsiasi contatto, a cominciare dai carabinieri e poliziotti.<br />

Molti capibastone <strong>di</strong>ventarono confidenti delle forze dell’or<strong>di</strong>ne creando un rapporto ambiguo e<br />

vischioso.<br />

113 <strong>La</strong> motivazione utilitaristica e non ideologica dell’accostamento alla massoneria da parte dei mafiosi<br />

è ben rappresentata dalla esposizione che segue, applicabile in toto anche alle altre consorterie,<br />

benché tagliata per quella siciliana. Si sostiene infatti che: “Un ruolo fondamentale nei rapporti tra<br />

mafia e politica è stato svolto anche dalla massoneria. I vincoli <strong>di</strong> solidarietà, tipici delle logge<br />

massoniche, hanno incrementato stabili e continuativi rapporti tra esponenti politici e mafiosi<br />

affiliati, i quali, pur dopo l’ingresso nella massoneria hanno continuato ad osservare il giuramento <strong>di</strong><br />

fedeltà a Cosa Nostra. Il loro obiettivo è stato quello <strong>di</strong> espandere, tramite la loggia massonica, il<br />

potere della mafia, così da ottenere favori e privilegi in ogni campo ( aggiustamento <strong>di</strong> processi,<br />

conclusione <strong>di</strong> affari etc.) Inoltre il <strong>mafioso</strong>, mentre conosce tutti gli affiliati alla sua loggia, può non<br />

rivelare la sua “identità” e stabilire agevolmente rapporti con settori o singoli esponenti del sistema<br />

politico, anche attraverso il controllo del voto e del sistema degli appalti”.<br />

da: NICOLÒ POLLARI, Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>,<br />

<strong>La</strong>urus Robuffo E<strong>di</strong>tore, quarta e<strong>di</strong>zione, Roma, 2000, pag. 79.<br />

114 Per una valutazione della attualità del problema “autostrada” in Calabria si riportano le seguenti<br />

considerazioni: “Fatta eccezione per il comprensorio <strong>di</strong> <strong>La</strong>metia Terme, la ‘ndrangheta sembra avere<br />

trovato un punto <strong>di</strong> coesione particolarmente aggregante, costituito dall’interesse esercitato<br />

dall’enorme flusso <strong>di</strong> capitali pubblici investiti per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-<br />

Reggio Calabria e dalla conseguente necessità <strong>di</strong> mantenere intatti gli equilibri esistenti tra le varie<br />

“‘ndrine” per non provocare le preve<strong>di</strong>bili reazioni da parte delle Forze <strong>di</strong> Polizia. Prospettive <strong>di</strong><br />

affari miliardari hanno orientato le cosche verso l’accaparramento <strong>di</strong> appalti e sub-appalti, con introiti


80<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Una infiltrazione pervasiva che non è facile leggere neanche a<br />

<strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> moltissimi anni. Per un verso si è sostenuto che<br />

l’avvicinamento delle aziende appaltatrici fosse frutto <strong>di</strong> una mera<br />

attività delinquenziale <strong>di</strong> tipo estorsivo; altra dottrina in<strong>di</strong>vidua nella<br />

stessa scelta degli impren<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> avvicinare i maggiorenti mafiosi<br />

una forma <strong>di</strong> acquisto <strong>di</strong> sicurezza 115 .<br />

Comunque sia, il risultato fu quello della definizione <strong>di</strong> un modello<br />

operativo, largamente utilizzato anche in seguito. E’ tuttavia nei<br />

successivi anni Ottanta che la ‘Ndrangheta inizia a potersi qualificare<br />

<strong>di</strong> cui, a pioggia, beneficiano tutte le ‘ndrine calabresi, comprese quelle non <strong>di</strong>rettamente coinvolte<br />

nei lavori ed operanti in zone <strong>di</strong>stanti dai cantieri autostradali. Le suddette considerazioni, peraltro,<br />

trovano conferma in recenti risultati investigativi, realizzati da questa Direzione, da cui è emerso<br />

come, in effetti, nell’intero comparto degli appalti i lotti oggetto dell’inchiesta fossero stati<br />

letteralmente “ingabbiati” dalla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> attraverso la grave ed insospettabile<br />

complicità <strong>di</strong> alcuni Funzionari e Tecnici dell’ANAS. Di fatto, il <strong>di</strong>segno criminoso ha visto la<br />

partecipazione <strong>di</strong> tutte le cosche calabresi ricadenti nella provincia <strong>di</strong> Cosenza, attraverso una<br />

confederazione <strong>di</strong> ‘ndrine il cui vertice è riferibile alle potenti “famiglie” <strong>di</strong> ‘ndrangheta PERNA e<br />

RUÀ. Queste provvedevano, attraverso un loro contabile, al ritiro del denaro estorto agli impren<strong>di</strong>tori<br />

e ad operare, poi, una sud<strong>di</strong>visione interna <strong>di</strong> cui hanno beneficiato anche le ‘ndrine che<br />

controllavano territori <strong>di</strong>rettamente interessati dai lavori <strong>di</strong> riammodernamento dell’autostrada. In tal<br />

modo nessuna “famiglia” è stata messa nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> lamentarsi e tutti i lavori sono potuti<br />

andare avanti senza che si siano dovuti registrare gravi attentati <strong>di</strong>namitar<strong>di</strong> in danno <strong>di</strong> cantieri o <strong>di</strong><br />

mezzi riferibili alle <strong>di</strong>tte appaltatrici. Dalle indagini è altresì emerso come la forza intimidatrice delle<br />

‘ndrine e delle <strong>di</strong>tte alle stesse collegate abbia avuto la capacità <strong>di</strong> cooptare e con<strong>di</strong>zionare sinanco<br />

coloro che, istituzionalmente, avrebbero dovuto vigilare sul regolare andamento dei lavori,<br />

coinvolgendo appieno tecnici dell’ANAS e stu<strong>di</strong> privati, attraverso la me<strong>di</strong>azione dei quali far<br />

risultare così gli esiti peritali perfettamente conformi alle previsioni d’appalto, anche con il ricorso a<br />

false attestazioni. Si evidenzia, infine, che l’ammontare complessivo dei lavori aggiu<strong>di</strong>cati alle<br />

imprese coinvolte nella presente inchiesta può essere valutato in circa 180 miliar<strong>di</strong> delle vecchie lire<br />

e che gli stessi lavori sono stati aggiu<strong>di</strong>cati con ribassi che vanno dal 25 al 28%.<br />

da: DIA - Relazioni semestrali al Parlamento –secondo semestre 2002.<br />

115 Un chiaro esempio della attuale pericolosità delle consorterie calabresi è testimoniato dalle<br />

metodologie impiegate per l’infiltrazione <strong>di</strong> attività impren<strong>di</strong>toriali, così come emerse in tutta la loro<br />

gravità dagli esiti delle indagini relative al Porto <strong>di</strong> Gioia Tauro eseguite dalla DIA tra il 1994 e il<br />

1997. Tali indagini, infatti, non solo evidenziano la sussistenza <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> politica economica<br />

delle cosche finalizzato alla gestione monopolistica <strong>di</strong> una realtà commerciale emergente e in grande<br />

espansione, ma fanno anche luce sulla modalità <strong>di</strong> gestione del mercato del lavoro. Per tale aspetto<br />

appare illuminante il modo con cui un esponente della ‘Ndrangheta – dopo aver “consigliato” ad un<br />

operatore economico i nominativi del personale da assumere – affrontava <strong>di</strong>rettamente la tematica del<br />

governo dei rapporti lavorativi, proponendosi come segue quale sindacato e legge nella gestione dei<br />

rapporti <strong>di</strong> lavoro in area: “...noi con gli operai vi <strong>di</strong>amo la garanzia che è tutta gente che ha voglia <strong>di</strong><br />

lavorare e lavora...e poi chiamate a me, vengo qua e mi <strong>di</strong>te, guarda che tale operaio non va bene!<br />

Noi lo pren<strong>di</strong>amo da un orecchio e lo man<strong>di</strong>amo a casa! Si licenzia lui stesso senza che lo<br />

licenziate...”, delineando un modello <strong>di</strong> relazioni sindacali molto più simile a un rinnovato “fronte del<br />

porto” piuttosto che a quello in uso in uno Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e denotante la <strong>di</strong>storsione dei rapporti<br />

economico-sociali e una pericolosa ed effettiva forma <strong>di</strong> controllo egemonico del territorio.<br />

da: Motivazione dell’Or<strong>di</strong>nanza Sentenza n. 66/98, emessa dal GIP del Tribunale <strong>di</strong> Regio Calabria<br />

nell’ambito del relativo proce<strong>di</strong>mento penale a carico delle cosche della Piana <strong>di</strong> Gioia Tauro.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 81<br />

come mafia intesa nel senso <strong>di</strong> soggetto criminale stabilmente<br />

relazionato politicamente 116 .<br />

A <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto visto con Cosa Nostra siciliana, la mafia<br />

calabrese punta più in alto, arrivando non più e non solo alla gestione<br />

clientelare del “pacchetto voti” che è in grado <strong>di</strong> controllare e<br />

in<strong>di</strong>rizzare, ma ad<strong>di</strong>rittura a crearsi il proprio can<strong>di</strong>dato per farne, in<br />

conseguenza, un fedele referente politico in grado <strong>di</strong> coniugare le<br />

esigenze locali con le possibilità offerte dal Governo centrale. Il caso<br />

più eclatante, in questo senso, è certamente quello dell’avvenuta<br />

elezione, nel 1983, <strong>di</strong> un latitante alla carica <strong>di</strong> Sindaco del comune<br />

calabrese <strong>di</strong> Limba<strong>di</strong>. L’effetto reattivo fu imme<strong>di</strong>ato con l’intervento<br />

<strong>di</strong>retto da parte dello stesso Capo dello Stato (Pertini) che decretò lo<br />

scioglimento coattivo del consiglio comunale appena eletto. E’ da<br />

osservare che lo scioglimento delle amministrazioni calabresi<br />

avvenuta da quella data in avanti - tutt’altro che infrequente - non è<br />

certo in<strong>di</strong>cativo del fatto che il fenomeno sia in fase regressiva.<br />

Volendo in questa sede fornire una in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> carattere generale<br />

ma allo stesso tempo sufficientemente esaustiva basterà ricordare, tra i<br />

casi più eclatanti lo scioglimento, rispettivamente negli anni 1992 e<br />

1993, dell’Amministrazione comunale <strong>di</strong> Pizzo Calabro e <strong>di</strong> Reggio<br />

Calabria, per gravi e persistenti violazioni <strong>di</strong> legge 117 , che seguivano a<br />

quella <strong>di</strong> altri un<strong>di</strong>ci consigli comunali. Una recente ricerca della<br />

Società Sudest dal titolo “<strong>La</strong> mafia in Comune”, sullo specifico<br />

argomento fornisce una chiave <strong>di</strong> lettura <strong>di</strong> sicuro interesse e <strong>di</strong> cui<br />

appare opportuno riportare il seguente passo:”...quando la mafia entra<br />

in Comune, ovvero quando le organizzazioni criminali arrivano a<br />

controllare un tassello così importante dello Stato, quello più vicino<br />

ai citta<strong>di</strong>ni, la situazione è ben oltre la soglia <strong>di</strong> emergenza. <strong>La</strong><br />

sicurezza e la legalità, due principi fondamentali della convivenza<br />

civile, vengono ridotti a simulacri vuoti, “macerie” su cui<br />

banchettano i clan malavitosi e i loro alleati. Non è una metafora.<br />

Ovunque il governo del territorio viene esercitato da amministratori<br />

116 Nei successivi due decenni si è realizzato un pesante con<strong>di</strong>zionamento dell’economia. Al fianco <strong>di</strong><br />

quello legale si sviluppò cioè un parallelo mercato illegale in cui le imprese mafiose o a controllo<br />

<strong>mafioso</strong> costituiscono fattore <strong>di</strong> estremo <strong>di</strong>sequilibrio costituendo, le stesse, alterazione della regola<br />

della concorrenza nonché l’impossibilità <strong>di</strong> nuove costituzioni aziendali sane. Il fenomeno<br />

‘ndrangheta evolveva così da questione <strong>di</strong> sicurezza interna a soggetto economico deviato e deviante.<br />

117 Cfr. art. 39, comma 1, lettera a) della legge 142/1990.


82<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

collusi con la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> le macerie sono<br />

realissime 118 ...”.<br />

2.2.3 Struttura organizzativa: dalla ‘ndrina alla Cupola<br />

Per molto tempo si è creduto che la ‘Ndrangheta fosse una<br />

struttura esclusivamente <strong>di</strong> tipo orizzontale, costituita da gruppi<br />

paritetici tra loro rigidamente separati e non <strong>di</strong> rado confliggenti. Ed<br />

inoltre, che essa fosse una aggregazione primitiva basata su ‘ndrine<br />

che poi altro non sarebbero state che le famiglie naturali dei vari<br />

Capibastone. Si è già detto che queste affermazioni sorreggono<br />

stereotipi e para<strong>di</strong>gmi ormai superati ed è per questo che per definire<br />

la ‘Ndrangheta moderna si farà riferimento ai contributi al momento<br />

<strong>di</strong>sponibili rivenienti da attività specializzata della DIA (Direzione<br />

Investigativa Antimafia) e dalle più eminenti figure del contrasto su<br />

scala processuale.<br />

<strong>La</strong> ‘Ndrangheta moderna è una organizzazione unitaria in quanto<br />

tutte le ‘ndrine 119 sono tra loro in contatto 120 . I motivi <strong>di</strong> tale<br />

aggregazione sono riconducibili all’esigenza <strong>di</strong> evitare il più possibile<br />

il sorgere <strong>di</strong> contrasti <strong>di</strong> supremazia tra ‘ndrine contigue, ovvero<br />

operanti nello stesso settore “economico” e scongiurare il ripetersi <strong>di</strong><br />

faide sanguinosissime. A titolo d’esempio si può in questo caso far<br />

riferimento a quella che fu definita la “guerra <strong>di</strong> Reggio Calabria” che,<br />

snodandosi tra il quinquennio 1986 - 1991, lasciò sul terreno circa<br />

seicento morti e praticamente nessun vincitore 121 .<br />

118 C. CAVALIERE, I con<strong>di</strong>zionamenti delle cosche nella vita pubblica e istituzionale della Calabria,<br />

anno 2001, ora in Dossier “‘Ndrangheta ed Enti Locali in Calabria”.<br />

119 C. RUSSO, Storia della mafia nel Mezzogiorno d’Italia, 2001. Il simbolo della ‘ndrina è costituito<br />

dall’albero della scienza <strong>di</strong>viso in sei parti: il fusto (il capo della società o capo bastone, che ha potere<br />

<strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> morte sugli altri affiliati), il rifusto (contabile e maestro <strong>di</strong> giornata), i rami (camorristi <strong>di</strong><br />

sgarro e <strong>di</strong> sangue), i ramoscelli (i picciotti), i fiori (giovani d’onore) e le foglie (tra<strong>di</strong>tori destinati a<br />

cadere per terra).<br />

Analoga definizione è oggi riportata nella relazione della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul<br />

fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o similare, doc XXIII, n. 3, pag. 26, datata 30 luglio<br />

2003.<br />

120 <strong>La</strong> struttura attuale, articolata in mandamenti secondo il modello organizzativo proprio <strong>di</strong> cosa nostra,<br />

ha conferito alla ‘ndrangheta un più accentuato carattere verticistico, che favorisce moduli <strong>di</strong>rezionali<br />

e <strong>di</strong> controllo del territorio più accentrati e tali da conferirle una maggiore insi<strong>di</strong>osità.<br />

da: DIA - Relazioni semestrali al Parlamento –secondo semestre 2000.<br />

121 Sembrerà forse strano che all’interno <strong>di</strong> uno Stato sovrano, come quello italiano, possano scoppiare<br />

“guerre” tra potenze, ma, con qualche ritocco terminologico, è questa la più appropriata definizione


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 83<br />

In questo senso, aspetto da non trascurare è l’altrettanto importante<br />

esigenza <strong>di</strong> carattere operativo funzionale che si basa sul fatto che<br />

talune attività illecite (traffici <strong>di</strong> stupefacenti e <strong>di</strong> armi) comportano un<br />

impegno economico notevolissimo, come tale insostenibile da una<br />

sola famiglia.<br />

Allo stato attuale, quin<strong>di</strong>, la pax mafiosa calabrese (dai 165 morti<br />

del 1985 si è passati ad un solo omici<strong>di</strong>o nel 2001) è la prova più<br />

evidente <strong>di</strong> una rinnovata unitarietà gestionale e nella più rigida<br />

ripartizione del territorio. Per il Dott. Boemi, Procuratore della<br />

Repubblica <strong>di</strong> Reggio Calabria “... la ‘Ndrangheta si caratterizza per la<br />

presenza nei comuni gran<strong>di</strong> e piccoli dei cosiddetti “locali aperti”:<br />

locale aperto è quello in cui un gruppo <strong>di</strong> mafiosi (spesso 30 o più)<br />

organizzano la loro attività criminosa. (...) Al contrario <strong>di</strong> quanto molti<br />

per lungo tempo hanno creduto, le famiglie <strong>di</strong> sangue come<br />

fondamento della famiglia mafiosa si sono rivelate uno straor<strong>di</strong>nario<br />

strumento <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ed espansione della ‘Ndrangheta. E’ proprio<br />

questa struttura “primitiva” che ha consentito alla ‘Ndrangheta <strong>di</strong><br />

evitare la tempesta che si è abbattuta su Cosa Nostra, sulla Camorra e<br />

sulla Sacra Corona Unita (...) un <strong>mafioso</strong> calabrese che dovesse<br />

decidere <strong>di</strong> collaborare dovrebbe per prima cosa chiamare in causa i<br />

suoi familiari più <strong>di</strong>retti (...) il vincolo familiare ha funzionato come<br />

che è possibile dare allo scontro tra potentati mafiosi che si è verificato nella città <strong>di</strong> Reggio Calabria<br />

e nei <strong>di</strong>ntorni <strong>di</strong> essa (da Villa San Giovanni a Pellaro) tra il 1985 ed il 1987, provocando un vero e<br />

proprio sconvolgimento delle regole del vivere civile, un gran numero <strong>di</strong> morti, feriti, invali<strong>di</strong>, uno<br />

strascico forse definitivo <strong>di</strong> o<strong>di</strong>, <strong>di</strong> rancori, <strong>di</strong> vendette <strong>di</strong>rette ed incrociate, lineari e trasversali, come<br />

avviene <strong>di</strong> solito in casi del genere [...]. Il monopolio della violenza, che dovrebbe essere riservato<br />

allo Stato, viene in questo modo frantumato e centri <strong>di</strong> potere occulti o clandestini decidono, senza<br />

formalità o <strong>di</strong>chiarazioni preliminari, <strong>di</strong> dare corso a vere e proprie operazioni militari <strong>di</strong>rette<br />

all’affermazione della propria supremazia ed all’annientamento dell’avversario [...]. Un or<strong>di</strong>namento<br />

giuri<strong>di</strong>co alternativo e concorrente a quello statuale, che comprende il potere <strong>di</strong> determinare ed<br />

imporre regole <strong>di</strong> comportamento, <strong>di</strong> assumere decisioni imme<strong>di</strong>atamente operative, <strong>di</strong> applicare<br />

sanzioni con giu<strong>di</strong>zi inappellabili.<br />

Nell’ultimo scontro - quello apertosi nel 1985 con la secessione degli Imerti - Condello dall’alleanza<br />

<strong>di</strong> cosche guidata da Paolo De Stefano - si sono contati 621 morti. Una mattanza, che ha perfezionato<br />

tecniche <strong>di</strong> eliminazione con l’utilizzo <strong>di</strong> sofisticati strumenti <strong>di</strong> aggressione, tali da non dare a<br />

nessuno la certezza d’essere al sicuro. Esplosivo comandato a <strong>di</strong>stanza con congegni elettronici <strong>di</strong><br />

tecnologia e concezione “libanese”, proiettili particolari (ad enorme efficacia espansiva e forza <strong>di</strong><br />

penetrazione, capaci <strong>di</strong> frammentarsi, una volta raggiunto il bersaglio, con effetti devastanti),<br />

bazooka, fucili <strong>di</strong> precisione (come nel caso dell’uccisione del figlio <strong>di</strong> Domenico Libri, Pasquale<br />

Rocco, <strong>di</strong> 26 anni, assassinato, nel luglio del 1988, durante l’ora d’aria, nel cortile delle carceri <strong>di</strong><br />

Reggio Calabria, quando un killer attese per ore, <strong>di</strong> inquadrare nel mirino telescopico la vittima).<br />

da: Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o<br />

similare, doc XXIII, n. 3, pag. 30, datata 30 luglio 2003.


84<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

uno scudo a protezione dei segreti e della sicurezza, oltrechè della<br />

riproduzione della propria identità sia nei luoghi <strong>di</strong> origine sia in<br />

quelli <strong>di</strong> emigrazione...”. Riletto alla luce delle presenti specificazioni<br />

è da notare come il para<strong>di</strong>gma della “unitarietà” non perda <strong>di</strong> valore e<br />

<strong>di</strong> efficacia. Tuttavia, appare sufficientemente evidente che non si<br />

possa parlare allo stesso modo <strong>di</strong> “unicità <strong>di</strong> comando”, intesa nel<br />

senso della possibile in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> una univoca figura <strong>di</strong><br />

vertice 122 .<br />

<strong>La</strong> forma organizzativa <strong>di</strong> tipo chiuso adottata in passato e<br />

mantenuta anche ai giorni nostri dalla ‘Ndrangheta anche in questa<br />

recente mutazione or<strong>di</strong>namentale ha poi risvolti <strong>di</strong> carattere pratico,<br />

rinvenibili, principalmente, in una quasi assoluta impenetrabilità della<br />

sua essenza. In materia ci si può riferire alle precisazioni offerte dal<br />

dott. Lombardo, ex Procuratore della Repubblica <strong>di</strong> Locri e dal già<br />

citato dott. Boemi in tema <strong>di</strong> pentiti, ed in particolare sulla loro<br />

oggettiva scarsità nel contesto calabrese. I predetti magistrati<br />

riconoscono alla ‘Ndrangheta una capacità “persuasiva” e<br />

“<strong>di</strong>ssuasiva” nei confronti dei collaboratori nettamente più penetrante<br />

ed efficace rispetto alle tecniche adottate nel medesimo settore dalle<br />

paritetiche organizzazioni mafiose. In particolare il Boemi sostiene<br />

che “... in Calabria non si uccidono i parenti dei pentiti e non si<br />

uccidono neanche i pentiti (...) <strong>La</strong> ‘Ndrangheta ha la capacità<br />

sistematica <strong>di</strong> ricontattare i pentiti, tutti quanti, uno per uno...” ed il<br />

122 L’ipotesi <strong>di</strong> una aggregazione <strong>di</strong> tipo “federativo” è poi ulteriormente confermata da recenti relazioni<br />

della DIA in cui è possibile leggere:”... <strong>La</strong> ‘Ndrangheta, presente sul territorio regionale con <strong>di</strong>versi<br />

gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> pericolosità, si è recentemente dotata <strong>di</strong> una struttura unitaria <strong>di</strong> comando, mutuando,<br />

attraverso la creazione <strong>di</strong> mandamenti, i tra<strong>di</strong>zionali modelli organizzativi <strong>di</strong> Cosa Nostra. Il<br />

rinnovamento dell’organizzazione avrebbe sostanzialmente il duplice scopo <strong>di</strong> limitare i cruenti<br />

conflitti interni affidando le decisioni importanti ad un preciso organismo e migliorare sensibilmente<br />

la gestione dell’elevato volume <strong>di</strong> affari economici... “ <strong>La</strong> ‘Ndrangheta, continua nelle mutazioni<br />

degli assetti strutturali... in grado <strong>di</strong> agevolare ulteriormente la meto<strong>di</strong>ca infiltrazione delle ‘ndrine<br />

nell’e<strong>di</strong>lizia pubblica e nel controllo dell’e<strong>di</strong>lizia privata e del territorio. Sotto il profilo degli<br />

investimenti dei proventi originati dalle attività criminali, la ‘Ndrangheta si avvale <strong>di</strong> neofiti sempre<br />

più colti in grado <strong>di</strong> operare, attraverso oculati investimenti all’estero in linea con il <strong>di</strong>versi<br />

orientamenti statuali, al fine <strong>di</strong> porre al riparo dall’azione <strong>di</strong> contrasto i patrimoni riferibili alle<br />

‘ndrine...”. “...<strong>La</strong> ‘Ndrangheta (...) si sta affermando nel panorama criminale, non solo nazionale, con<br />

grande determinazione e autorevolezza, come confermato anche dall’appello lanciato dal Procuratore<br />

Nazionale Antimafia. L’organizzazione criminale ha ormai assunto un ruolo <strong>di</strong> primaria importanza<br />

in ambito mon<strong>di</strong>ale nel traffico <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, acquisendo e gestendo i principale canali <strong>di</strong><br />

importazione, tanto che (...) e la stessa Cosa Nostra, ricorrerebbero ai calabresi per i loro<br />

rifornimenti...”.<br />

da: DIA - Relazioni semestrali al Parlamento –primo e secondo semestre 2001 e primo semestre<br />

2002.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 85<br />

Lombardo, in via confermativa così interviene “... la ‘Ndrangheta<br />

<strong>di</strong>spone <strong>di</strong> mezzi economici <strong>di</strong> gran lunga superiori a quelli dello Stato<br />

e può in questo modo agire per far ritrattare o per impe<strong>di</strong>re le<br />

confessioni...”.<br />

2.2.4 Ulteriori caratteri peculiari e brevi note conclusive<br />

I modelli evolutivi, adottati dalle consorterie mafiose<br />

precedentemente analizzate, riportano tutti ad un sistema <strong>di</strong><br />

infiltrazione “silenziosa” sia nel tessuto economico, sia per quanto<br />

riguarda il governo del territorio.<br />

In tale contesto la ‘Ndrangheta si <strong>di</strong>fferenzia moltissimo dalle altre<br />

organizzazioni mafiose per almeno un triplice or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> fattori:<br />

non tutte le province calabre risultano “attenzionate” allo stesso<br />

modo dalle cosche, privilegiandosi in tal senso la<br />

proliferazione sulle aree storiche <strong>di</strong> primigenio inse<strong>di</strong>amento;<br />

il <strong>mafioso</strong> calabrese, per sua natura votato alla riservatezza<br />

omertosa, adotta forme <strong>di</strong> ostentata manifestazione non comuni<br />

ad altri omologhi criminali, facendo della visibilità un segno<br />

del potere e quin<strong>di</strong> della in<strong>di</strong>scussa autorità 123 ;<br />

il governo del territorio, almeno nelle zone ritenute <strong>di</strong> interesse<br />

ovvero <strong>di</strong> possibile sviluppo, è attuato secondo standar<strong>di</strong>zzate e<br />

collaudate metodologie <strong>di</strong> infiltrazione.<br />

In punto <strong>di</strong> visibilità ci si può richiamare ad un passo - estratto da<br />

una nota sentenza redatta dal dott. Agostino Cordova - il quale<br />

testualmente scrive: “il <strong>mafioso</strong>, assicuratosi il predominio e il<br />

controllo in una determinata zona, è universalmente conosciuto,<br />

riconosciuto, rispettato e temuto come tale dai locali e da chiunque<br />

debba intraprendere una qualsiasi attività economica nella zona: donde<br />

l’erroneità <strong>di</strong> ritenere le associazioni mafiose come società segrete,<br />

laddove sono occulti i quadri operativi, le modalità esecutive, i<br />

collegamenti, la quasi totalità dei fatti delittuosi e degli specifici<br />

interessi, ma non la qualità mafiosa dei maggiori esponenti e dei<br />

principali affiliati, che, se mai, sono circondati dall’omertoso timore.<br />

Il <strong>mafioso</strong> costituisce per le persone <strong>di</strong> cui sopra un’autorità più<br />

123 E. CICONTE, ‘Ndrangheta dall’unità ad oggi, Ed. <strong>La</strong>terza, Bari, 1992, pag. 253.


86<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

importante <strong>di</strong> quella pubblica; da questa possono temere eventuali e,<br />

alla peggio, procrastinabili e tollerabili sanzioni legali, mentre dal<br />

primo hanno la certezza <strong>di</strong> ricevere, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>sobbe<strong>di</strong>enza,<br />

imme<strong>di</strong>ate ed irreparabili “punizioni”. Pertanto, il <strong>mafioso</strong>,<br />

consolidata la sua autorità, non ha bisogno più <strong>di</strong> ricorrere a violenze<br />

o minacce per imporre la sua volontà, essendo sufficienti la sua<br />

immanenza e la sua parola per partecipare a qualsiasi affare alle<br />

con<strong>di</strong>zioni e nei termini da lui voluti; con<strong>di</strong>zioni e termini che gli altri<br />

dovranno rispettare ma che il <strong>mafioso</strong> rispetterà quando e se vorrà”.<br />

Dunque è possibile affermare che niente si muove nel loro territorio<br />

senza il loro consenso 124 .<br />

Dall’analisi del testo si evince una prima imme<strong>di</strong>ata caratteristica<br />

della peculiarità calabrese, ovvero il fatto che il ra<strong>di</strong>camento<br />

territoriale è tanto più incisivo in quanto l’autorità sia caratterizzata da<br />

una forma <strong>di</strong> visibilità reale e da sola idonea a governare le <strong>di</strong>namiche<br />

sociali ed economiche nell’area <strong>di</strong> riferimento. Ovviamente, però,<br />

affinché tale forma <strong>di</strong> potere possa essere esercitata occorre che sia<br />

presente l’ultimo tassello previsto dalla vigente normativa affinché<br />

una organizzazione delinquenziale possa qualificarsi come mafiosa,<br />

ossia il governo del territorio. Abbiamo già visto la sicura presenza del<br />

metodo <strong>mafioso</strong>, dell’omertà, della intimidazione.<br />

In parte anche la struttura è stata esaminata con riferimento ad<br />

un’ipotesi <strong>di</strong> unitarietà <strong>di</strong> comando e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo che sicuramente<br />

sussiste anche nella ‘Ndrangheta, sebbene questa non sia <strong>di</strong> tipo<br />

verticistico ma orizzontale - federativa 125 .<br />

Con riferimento quin<strong>di</strong> alle metodologie <strong>di</strong> controllo del territorio,<br />

si può senza dubbio rinviare al contenuto <strong>di</strong> una recente sentenza 126<br />

emessa dal Giu<strong>di</strong>ce Pedone della Procura della Repubblica <strong>di</strong> Reggio<br />

Calabria “ le investigazioni dei Carabinieri hanno messo in rilievo<br />

124 F. FORGIONE e P. MONDANI, Oltre la Cupola, Ed. Rizzoli, Milano 1994, pag. 33.<br />

125 <strong>La</strong> ‘Ndrangheta risulta oggi articolata su tre mandamenti principali aventi quale sede <strong>di</strong> riferimento la<br />

città <strong>di</strong> Reggio Calabria, quella <strong>di</strong> Locri per la zona prospiciente lo Ionio e quella <strong>di</strong> Palmi con<br />

riferimento alle attività relative alla costa Tirrenica. <strong>La</strong> Commissione parlamentare <strong>di</strong> inchiesta citata,<br />

ritiene che i tre mandamenti rispondono alla necessità <strong>di</strong> trovare un accordo tra le <strong>di</strong>verse ‘ndrine per<br />

la gestione in comune degli affari più rilevanti tanto in Calabria quanto nelle regioni del Nord e in<br />

numerosi altri paesi stranieri dove gli inse<strong>di</strong>amenti della ‘Ndrangheta sono <strong>di</strong>ventati negli ultimi anni<br />

molto consistenti e numerosi.<br />

126 Tribunale <strong>di</strong> Reggio Calabria. Richiesta per l’applicazione <strong>di</strong> misure cautelari Mammoliti Saverio +<br />

12, firmata dal Sostituto Procuratore Distrettuale Vincenzo Pedone, pag. 7 e 8.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 87<br />

come il controllo del territorio si estrinsechi attraverso due vie; a)<br />

“l’acquisto <strong>di</strong> terreni in esso ricadenti da parte <strong>di</strong> componenti della<br />

“famiglia”, intesa sia in senso etimologico che <strong>di</strong> cosca, con la quale<br />

finisce per coincidere. Dette acquisizioni patrimoniali, spesso<br />

realizzate a prezzo vile ovvero attraverso una contrattazione a senso<br />

unico, che non consente al ven<strong>di</strong>tore la scelta dell’acquirente,<br />

appaiono connotate da una intima violenza estorsiva, essendo coartata<br />

e limitata la libera contrattazione. b) l’impossessamento <strong>di</strong> fatto <strong>di</strong><br />

vaste aree demaniali, me<strong>di</strong>ante l’arbitraria realizzazione <strong>di</strong><br />

infrastrutture <strong>di</strong> ogni genere. Detta condotta, che vede l’utilizzazione<br />

“ut dominus” dell’altrui terreno (demaniale o privato) è plasticamente<br />

evidenziata dal libero quanto abusivo pascolo delle cosiddette “vacche<br />

sacre”, che nessuno osa impe<strong>di</strong>re. Il controllo del territorio, delle<br />

attività economiche ivi esistenti costituisce la primaria attività <strong>di</strong> ogni<br />

gruppo <strong>mafioso</strong>, che attraverso vari mezzi <strong>di</strong> persuasione, anche non<br />

violenti, sottopone a taglieggiamenti continui ed oppressivi le vittime,<br />

costringendole al pagamento <strong>di</strong> somme <strong>di</strong> denaro versate a titolo<br />

estorsivo”. Alla luce delle considerazioni sopra espresse, e avuto<br />

riguardo ai contenuti degli apporti citati, si può quin<strong>di</strong> concludere che<br />

l’associazione mafiosa denominata ‘Ndrangheta rappresenti uno dei<br />

principali, se non il principale, agglomerato delinquenziale oggi in<br />

attività nel nostro Paese. <strong>La</strong> sua potenza deriva, come si è visto, da<br />

una strutturazione arcaica, in grado <strong>di</strong> proteggerla dagli attacchi<br />

istituzionali, dalle collaborazioni 127 ed idonea a riprodurne in qualsiasi<br />

127 Tra le organizzazioni mafiose Cosa nostra è quella che più <strong>di</strong> tutte le altre è stata colpita dal<br />

fenomeno dei collaboratori; anche la Camorra e la Sacra corona unita hanno annoverato tra le loro<br />

fila collaboratori <strong>di</strong> un certo peso, mentre solo la ‘ndrangheta ha avuto meno collaboratori e<br />

soprattutto nessuno <strong>di</strong> loro è stato un capofamiglia importante. Il legame <strong>di</strong> sangue tra i <strong>di</strong>versi<br />

associati delle ‘ndrine, cioè delle famiglie mafiose calabresi, ha costituito il motivo più profondo<br />

della tenuta del segreto; infatti uno ‘ndranghetista che avesse deciso <strong>di</strong> collaborare con la giustizia<br />

veniva comunque a trovarsi nella non piacevole con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> dover denunciare per prima cosa i<br />

familiari più stretti, padre, figlio, fratello, nipote, cugino, ecc. <strong>La</strong> ‘ndrangheta si è avvantaggiata <strong>di</strong><br />

ciò, così come si è avvantaggiata del fatto che per lunghi anni le inchieste hanno appena lambito le<br />

strutture mafiose calabresi perché sono state concentrate soprattutto su Cosa nostra che era ritenuta la<br />

mafia più pericolosa. Questo periodo è stato utilizzato dalla ‘ndrangheta per espandere le proprie<br />

strutture al <strong>di</strong> fuori della Calabria. Tale ristrutturazione corona il lungo periodo <strong>di</strong> pace interna e<br />

completa una decisione assunta nel 1991, anno nel corso del quale si concluse una sanguinosissima<br />

guerra tra le famiglie mafiose che era iniziata nel lontano 1985 con l’uccisione <strong>di</strong> Paolo De Stefano,<br />

l’esponente più rilevante della ‘ndrangheta reggina. I tre mandamenti rispondono alla necessità <strong>di</strong><br />

trovare un raccordo tra le <strong>di</strong>verse ‘ndrine per la gestione in comune degli affari più rilevanti tanto in<br />

Calabria quanto nelle regioni del nord e in numerosi paesi stranieri dove gli inse<strong>di</strong>amenti della<br />

‘ndrangheta sono <strong>di</strong>ventati negli ultimi anni molto consistenti e assai numerosi.


88<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

sede il modello operativo. Dal punto <strong>di</strong> vista delle politiche <strong>di</strong><br />

contrasto non vi è, quin<strong>di</strong>, altro mezzo per sconfiggerla se non quello<br />

<strong>di</strong> massimizzare gli interventi nel settore del reinvestimento<br />

nell’ambito dell’economia legale degli enormi proventi illeciti<br />

derivanti dalla attività criminale, con l’impiego massiccio e costante<br />

dei presi<strong>di</strong> normativi oggi esistenti in tema <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione<br />

patrimoniale e <strong>di</strong> riciclaggio del denaro.<br />

2.3 LA CAMORRA<br />

“…<strong>La</strong> Camorra, conglomerato <strong>di</strong> organizzazioni locali, spesso in<br />

conflitto fra loro, ha fatto alcuni tentativi per unificarsi. Il più serio,<br />

ad opera <strong>di</strong> Raffaele Cutolo, attualmente detenuto, si concluse con un<br />

mare <strong>di</strong> morti agli inizi degli anni ottanta e con il risultato <strong>di</strong> far<br />

prevalere <strong>di</strong> nuovo la logica organizzativa <strong>di</strong> tipo orizzontale (...)<br />

Durante un colloquio che ebbi con Tommaso Buscetta su camorra<br />

(…) egli si espresse (…): “non voglio neanche parlarne, non mi<br />

occupo <strong>di</strong> buffoni capaci perfino <strong>di</strong> arruolare guar<strong>di</strong>e municipali<br />

(…)”<br />

Giovanni Falcone in collaborazione con M. Padovani, Cose <strong>di</strong><br />

Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991, pag. 109.<br />

2.3.1 <strong>La</strong> piovra vesuviana tra antico e moderno<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista storico la camorra, in origine altrimenti detta<br />

“Bella società riformata”, affonda le sue ra<strong>di</strong>ci in un’epoca ben più<br />

lontana rispetto a quella delle altre mafie italiche.<br />

Se ne possono rinvenire i primi segni fin dal XVI secolo data in<br />

cui ha iniziato la sua opera <strong>di</strong> infiltrazione nel tessuto sociale<br />

partenopeo. Il lento ma inesorabile processo evolutivo della mafia<br />

campana si snoda, poi, senza soluzione <strong>di</strong> continuità fino ai nostri<br />

giorni passando attraverso vicende che la vedono protagonista <strong>di</strong><br />

situazioni che la <strong>di</strong>cono lunga sulla metodologia <strong>di</strong> contrasto e<br />

da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno<br />

della mafia e delle altre associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 57, pag.<br />

41 -44.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 89<br />

sull’apprezzamento della sua pericolosità 128 . Nel primo periodo,<br />

quello cioè a cavaliere tra il tramonto dell’era borbonica e quello della<br />

rinascita garibal<strong>di</strong>na l’associazione <strong>di</strong> estorsori e delinquenti <strong>di</strong> cui era<br />

composta la “Bella società riformata” compie il suo salto <strong>di</strong> qualità.<br />

Ottiene il pubblico riconoscimento della sua esistenza e delle sua<br />

“utilità sociale” ad<strong>di</strong>rittura dall’allora Ministro degli Interni del regno<br />

borbonico che, lungi dal provvedere alla sua epurazione, gli affida la<br />

responsabilità dell’or<strong>di</strong>ne pubblico. Il contesto storico dell’evento è<br />

quello della <strong>di</strong>ssoluzione delle monarchie assolutistiche: la vittoria <strong>di</strong><br />

Magenta del 4 giugno 1859 segna la liberazione della Lombar<strong>di</strong>a;<br />

l’avvio, l’11 maggio del 1860 della campagna garibal<strong>di</strong>na determinerà<br />

la fine del Regno borbonico sull’Italia meri<strong>di</strong>onale. In questo periodo,<br />

particolarmente convulso, sale al vertice del sistema giu<strong>di</strong>ziario<br />

borbonico l’avvocato Liborio Romano, che assume formalmente<br />

l’incarico <strong>di</strong> Ministro <strong>di</strong> polizia ma, nella sostanza, vero e proprio<br />

detentore del potere. Pressoché inviso a tutti, Liborio Romano era<br />

invece idolatrato dai camorristi e perfino la sua personale guar<strong>di</strong>a del<br />

corpo era un affiliato alla “Bella società riformata”. E fu proprio ai<br />

camorristi che Liborio Romano si rivolse per costituire la Guar<strong>di</strong>a<br />

Citta<strong>di</strong>na che da allora e fino dopo l’arrivo dell’esercito garibal<strong>di</strong>no<br />

eserciterà <strong>di</strong>rettamente ed ufficialmente l’or<strong>di</strong>ne pubblico.<br />

Successivamente alla sua entrata a Napoli, Garibal<strong>di</strong> formò un nuovo<br />

128 Segnata da particolare aggressività è la situazione della Campania, ove alla progressiva<br />

frammentazione dei clan “storici”, dovuta ai numerosi fatti <strong>di</strong> sangue ed ai notevoli risultati ottenuti<br />

dalle Forze <strong>di</strong> polizia e dalla Magistratura, è seguita la proliferazione <strong>di</strong> nuove compagini <strong>di</strong> vario<br />

spessore, che fanno ricorso a strategie <strong>di</strong> forte intimidazione, secondo modalità <strong>di</strong> tipo terroristico e<br />

logiche <strong>di</strong> alleanza flessibili legate ad interessi contingenti. Negli ultimi anni, la mancanza <strong>di</strong><br />

personaggi <strong>di</strong> “carisma” ha generato un aumento della conflittualità tra gli affiliati alle varie<br />

consorterie, determinando una sorta <strong>di</strong> “anarchia criminale”. <strong>La</strong> rottura dei vecchi equilibri ha<br />

provocato sconfinamenti territoriali e faide, a fronte dei quali è sorta l’esigenza, per i sodalizi<br />

coinvolti, <strong>di</strong> rafforzarsi collegandosi con altri gruppi criminali. Mentre nel Casertano e nel<br />

Salernitano non si registrano significativi mutamenti nell’assetto dei vertici, a Napoli si va profilando<br />

il tentativo <strong>di</strong> assumere l’egemonia da parte <strong>di</strong> un singolo aggregato criminale, punto <strong>di</strong> riferimento<br />

per le principali attività illegali. I clamorosi episo<strong>di</strong> verificatisi nell’autunno rientrano,<br />

verosimilmente, nella logica <strong>di</strong> consolidamento del predominio <strong>di</strong> quel sodalizio e sono in<strong>di</strong>cativi <strong>di</strong><br />

un’evoluzione nelle tecniche operative, finalizzata a riba<strong>di</strong>re la capacità <strong>di</strong> colpire i clan rivali.<br />

L’influenza sul territorio e l’assunzione <strong>di</strong> un ruolo centrale nell’ambito sociale vengono perseguite<br />

dalla camorra anche attraverso tentativi <strong>di</strong> infiltrare il fronte dei <strong>di</strong>soccupati. Siffatto contesto postula<br />

una stretta vigilanza sulla realizzazione <strong>di</strong> importanti opere pubbliche e <strong>di</strong> altre iniziative <strong>di</strong> rilancio<br />

economico affinché esse, nel Capoluogo come nell’intera regione, non costituiscano oggetto <strong>di</strong><br />

indebita cooptazione.<br />

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1998.


90<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Ministero e confermò Romano nella sua carica <strong>di</strong> Ministro; i<br />

camorristi continueranno ancora per circa un anno ad esercitare il<br />

potere <strong>di</strong> polizia. Con l’ascesa <strong>di</strong> Silvio Spaventa le cose<br />

cominciarono a cambiare, ma solo in epoca successiva, e precisamente<br />

nel 1862, i camorristi furono ufficialmente estromessi dalle forze <strong>di</strong><br />

polizia. Negli anni successivi, tra alti e bassi, la camorra continuò ad<br />

esercitare il suo potere allargandosi fino al parlamento <strong>di</strong> Torino e alle<br />

istituzioni della Chiesa. Sotto il profilo del contrasto bisognerà tuttavia<br />

attendere il 1912 affinché la camorra come associazione possa <strong>di</strong>rsi<br />

sconfitta e questo a seguito <strong>di</strong> quello che può senza dubbio essere<br />

definito il primo maxi processo della storia moderna. Fa riflettere<br />

come l’azione <strong>di</strong> polizia e la susseguente azione giu<strong>di</strong>ziaria traesse<br />

allora le sue mosse dalle rivelazioni <strong>di</strong> un pentito (forse il primo della<br />

storia mafiosa moderna) tale Gennaro Abbatemaggio - detto<br />

“O’cucchierello” che, con le sue denunce, consentì <strong>di</strong> sgominare la<br />

camorra. Ciò che seguirà negli anni successivi è invero poco<br />

significativo, la camorra, così come la mafia, annientata dal Prefetto<br />

Mori nel 1928, non troverà la forza <strong>di</strong> risorgere nel periodo fascista.<br />

Ciò non significa che la “mafia” non ci fosse, ma <strong>di</strong> certo il suo<br />

potenziale era stato ridotto.<br />

2.3.2 <strong>La</strong> Camorra dal dopoguerra ad oggi<br />

All’origine della ricomparsa in Italia della Camorra e della Mafia,<br />

c’è l’America 129 : quella dei “gangster”, ma anche quella dei<br />

“liberatori”. Abbiamo già ricordato che fu l’oriundo siciliano “Lucky<br />

Luciano” esponente <strong>di</strong> rilievo del Sindacato del Crimine, a<br />

collaborare, dal chiuso <strong>di</strong> un penitenziario, con il “Naval Intelligence<br />

Service”, attivando vecchi mafiosi per favorire lo sbarco in Sicilia; e<br />

fu l’oriundo napoletano Vito Genovese, scampato alla se<strong>di</strong>a elettrica,<br />

a cucire i rapporti, indossando la <strong>di</strong>visa da ufficiale americano, fra il<br />

responsabile del Governo Militare Alleato (AMGOT) Charles Poletti,<br />

e gruppi <strong>di</strong> vecchi e nuovi malviventi a vocazione camorristica. Ed<br />

infatti, dai lontani tempi in cui fu sgominata, la setta non è mai più<br />

129 Per specifici approfon<strong>di</strong>menti cfr. V. PALIOTTI, Storia della Camorra dal cinquecento ai giorni<br />

nostri, Newton & Compton E<strong>di</strong>tori, seconda e<strong>di</strong>zione, 1992.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 91<br />

ricomparsa in quanto tale; e certo non hanno alcun carattere <strong>di</strong> setta le<br />

o<strong>di</strong>erne organizzazioni camorristiche. Per più <strong>di</strong> cinquanta anni, in<br />

Campania, con la parola “camorra”, si è generalmente voluto in<strong>di</strong>care,<br />

più che altro, una mentalità: la mentalità del sopruso, della<br />

sopraffazione e dell’estorsione. Per altro verso il medesimo termine è<br />

stato utilizzato quale appellativo finalizzato a stigmatizzare<br />

comportamenti vessatori o la pretesa <strong>di</strong> illecite prebende 130 . Una<br />

precisa fotografia del successivo contesto evolutivo è resa dallo stesso<br />

Paliotti che, con semplice linearità, ne traccia un percorso sintetico ma<br />

efficace a far data dal primo dopoguerra alle guerre degli anni recenti.<br />

L’autore, testualmente sostiene: “Per quanto riguarda le epoche<br />

recenti, va precisato che già agli inizi degli anni ‘50 si tornò a parlare<br />

<strong>di</strong> camorra e anzi giornalisti e sociologi assicurarono che il criminoso<br />

sodalizio era <strong>di</strong> nuovo in attività. Si temé, in particolare, che la<br />

camorra fosse risorta nel 1955, quando la giovane e bella Pupetta<br />

Maresca uccise, in pieno giorno e in una strada frequentatissima,<br />

Antonio Esposito, detto “Totonno ‘e Pomigliano”, da lei ritenuto<br />

mandante dell’omici<strong>di</strong>o <strong>di</strong> suo marito Pasquale Simonetti detto<br />

“Pascalone ‘e Nola”. In quell’occasione si ragionò apertamente <strong>di</strong><br />

lotta fra due gruppi camorristici, entrambi operanti sul mercato<br />

ortofrutticolo, e la tesi fu esplicitamente confermata dalla stessa<br />

Pupetta Maresca 131 la quale, in Corte d’Assise, <strong>di</strong>chiarò can<strong>di</strong>damente<br />

che suo marito era stato eletto “presidente dei prezzi” e che alla stessa<br />

carica ambiva il rivale Antonio Esposito. Indubbiamente, quelle che<br />

compirono “Pascalone’e Nola” e “Totonno ‘e Pomigliano” erano<br />

azioni camorristiche; indubbiamente essi avevano dato vita a veri e<br />

propri racket; certamente, però, le loro bande assomigliavano poco<br />

alla Bella società riformata. Sempre in quanto tangente, la camorra<br />

tornò ad essere praticata in maniera massiccia intorno agli anni<br />

Settanta, e colpì molti settori dell’economia napoletana; i criteri ora<br />

adottati dagli sfruttatori erano <strong>di</strong> scuola Nordamericana, privi cioè <strong>di</strong><br />

130 A tal proposito va chiarito che la parola “camorra” è proprio sinonimo gergale <strong>di</strong> tangente: la setta si<br />

denominava, infatti, Bella società riformata e veniva chiamata “camorra” solo dai profani, i quali<br />

estendevano all’associazione medesima il nome <strong>di</strong> ciò che essa con la violenza percepiva. PALIOTTI,<br />

Op. cit., pag. 18.<br />

131 Per approfon<strong>di</strong>menti specifici sulla vicenda Maresca e sul ruolo delle donne sul fronte mafia e<br />

antimafia si rinvia a CLARE LONGRIGG, L’altra metà della mafia. L’anima femminile <strong>di</strong> Cosa nostra,<br />

‘Ndrangheta e Camorra. Donne che comandano, che subiscono e che combattono. Le loro voci, le<br />

loro ragioni, Ponte alle Grazie E<strong>di</strong>tore, Milano, 1997.


92<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

ogni traccia dell’antico seppur perverso romanticismo. Non più <strong>di</strong> una<br />

setta si trattava, ma <strong>di</strong> associazioni impostate su basi quasi industriali.<br />

Sotto la guida <strong>di</strong> Raffaele Cutolo (1970), molti camorristi<br />

riscopriranno poi l’opportunità <strong>di</strong> operare in maniera unitaria.<br />

L’organizzazione, gigantesca e capillare, volle darsi anche un nome<br />

“Nuova Camorra Organizzata”, e quando ad essa si opporranno dei<br />

concorrenti si sentirà tristemente parlare <strong>di</strong> “Nuova Famiglia”<br />

(1978) 132 . Il panorama recente porta a concludere che, anche a seguito<br />

delle scelte <strong>di</strong> politica criminale, adottate con la più volte nominata<br />

legge Rognoni - <strong>La</strong> Torre e le iniziative giu<strong>di</strong>ziarie e <strong>di</strong> polizia che nel<br />

tempo si sono succedute, la nuova N.C.O. ed il suo contraltare<br />

denominato Nuova Famiglia siano ormai scomparse 133 Non è tuttavia<br />

nello stesso segno che può essere affermata la definitiva capitolazione<br />

del fenomeno camorrista. In punto <strong>di</strong> organizzazione vi è da segnalare<br />

che la camorra attuale è profondamente <strong>di</strong>versa sia dall’aggregazione<br />

mafiosa per eccellenza, ossia la siciliana Cosa Nostra, sia, allo stesso<br />

modo, <strong>di</strong>fferente dalle sue origini 134 . In principio la Bella società<br />

riformata era una struttura piramidale che prevedeva un’unica figura<br />

<strong>di</strong> vertice, denominato “capintesta”, il quale si avvaleva dei<br />

“capintriti” (con sovranità su uno dei do<strong>di</strong>ci quartieri della città), dei<br />

“contaiuoli” e dei “capiparanza” (non <strong>di</strong>ssimili dai siculi capidecina).<br />

132<br />

Come la N.C.O., anche la N.F. si dotò <strong>di</strong> un co<strong>di</strong>ce, <strong>di</strong> ritualità nelle affiliazioni e <strong>di</strong> un proprio<br />

tribunale.<br />

133<br />

Nell’ultimo lavoro prodotto dalla Commissione parlamentare <strong>di</strong> inchiesta sul fenomeno <strong>mafioso</strong> è<br />

infatti precisato che, a parte alcuni tentativi egemonici – quali quelli <strong>di</strong> Cutolo nei primi anni ‘80, <strong>di</strong><br />

Alfieri da metà degli anni ‘80 fino ai primi del ‘90 o quelli più recenti <strong>di</strong> Licciar<strong>di</strong> e del famoso<br />

cartello <strong>di</strong> Secon<strong>di</strong>gliano – la struttura della camorra, infatti, è sempre stata, in particolare quanto più<br />

forte è stata l’attività repressiva – alquanto pulviscolare.<br />

134<br />

Diversa rispetto a Cosa nostra e alla ‘ndrangheta la situazione esistente nella Camorra campana dove<br />

la frammentazione tra i vari clan permane molto acuta perché non si è riusciti a formare una <strong>di</strong>rezione<br />

unitaria e ciò ha determinato a una forte conflittualità per il controllo del territorio e per il potere<br />

interno. <strong>La</strong> frammentazione è particolarmente visibile nella città <strong>di</strong> Napoli dove i principali clan,<br />

raccolti sotto la cosiddetta alleanza <strong>di</strong> Secon<strong>di</strong>gliano, sono entrati in rotta <strong>di</strong> collisione determinando<br />

un cruento e sanguinario scontro che ha provocato un notevole numero <strong>di</strong> morti e ha coinvolto anche<br />

persone innocenti che sono rimaste vittime incolpevoli <strong>di</strong> scontri tra camorristi. In Campania altra<br />

situazione particolarmente interessante sotto il profilo criminale è quella della zona del casertano,<br />

regno incontrastato del clan camorristico dei casalesi guidato da Francesco Schiavone fino al luglio<br />

del 1998 quando venne catturato. In questa realtà si è costruita nel corso degli anni una singolare<br />

esperienza criminale che ha saputo fondere i modelli della mafia siciliana e <strong>di</strong> quella calabrese in una<br />

struttura coesa, robusta ed estremamente pericolosa che è stata in grado <strong>di</strong> incidere e <strong>di</strong> influenzare i<br />

rapporti sociali e politici dell’intera zona.<br />

da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno<br />

della mafia e delle altre associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 57, pag.<br />

43.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 93<br />

Un secondo livello o “società minore” era rappresentato dai<br />

“giovanotti onorati” e dai “picciotti <strong>di</strong> sgarro”. L’autorità del<br />

“capintesta” era in<strong>di</strong>scussa e in<strong>di</strong>scutibile e la “giustizia” veniva<br />

amministrata attraverso la “gran mamma” una specie <strong>di</strong> tribunale<br />

supremo, semplice ma efficace. Nel moderno contesto criminale 135<br />

questa si presenta come insieme <strong>di</strong>sorganico e <strong>di</strong>saggregato <strong>di</strong> una<br />

miriade <strong>di</strong> “famiglie” o “clan” 136 non più e non solo basati nella città<br />

<strong>di</strong> Napoli, ma ramificati in tutta la Regione e, trasversalmente,<br />

gravanti su quasi tutte le attività economiche 137 .<br />

In tale ottica, non deve stupire <strong>di</strong> trovare, giu<strong>di</strong>ziariamente<br />

parlando, fenomeni <strong>di</strong> infiltrazione camorristica tanto nel controllo dei<br />

flussi dei finanziamenti statuali che piovono sulla Campania, quanto<br />

sulle più minute attività quoti<strong>di</strong>ane. A titolo d’esempio si può citare,<br />

per un verso, l’accertato tentativo operato dal così detto “clan dei<br />

casalesi” <strong>di</strong> acquisire il controllo degli appalti per la realizzazione del<br />

135 Per quanto riguarda sia la città <strong>di</strong> Napoli che le province campane si assiste ad un mutamento degli<br />

assetti malavitosi <strong>di</strong> maggior rilievo. In particolare:<br />

- a Napoli si è ricomposto il vecchio “cartello” formato dai clan Contini, Licciar<strong>di</strong> e Mallardo, che<br />

hanno realizzato la cosiddetta “Alleanza <strong>di</strong> Secon<strong>di</strong>gliano”, nella quale sono confluiti il gruppo<br />

Mariano dei “Quartieri Spagnoli”, parte del gruppo Giuliano <strong>di</strong> Forcella, i clan Caiazzo-<br />

Cimmino-Bran<strong>di</strong> del quartiere Vomero-Arenella, i Tolomelli-Vastarella del rione Sanità, i<br />

Contino e Varriale <strong>di</strong> Pianura ed i De Luca Bossa del rione De Gasperi. I gruppi della menzionata<br />

“Alleanza”, per acquisire il completo controllo dell’area citta<strong>di</strong>na, anche in vista <strong>di</strong> futuri<br />

investimenti pubblici, stanno tentando <strong>di</strong> avvicinare a sé altri clan camorristici dell’area orientale<br />

della città (Aprea-Cuccaro-Alberto e Formicola) e dell’area Flegrea (Longobar<strong>di</strong>-Beneduce e<br />

D’Ausilio). In contrapposizione alla suddetta consorteria operano i gruppi Mazzarella, Prestieri,<br />

Sarno, Misso-Pirozzi, <strong>La</strong>go E Vatiero;<br />

- a Caserta la situazione è caratterizzata da segnali <strong>di</strong> rinnovata conflittualità tra sodalizi insistenti<br />

sullo stesso territorio, registrati all’indomani della cattura <strong>di</strong> Francesco Schiavone, avvenuta il 12<br />

luglio 1998 da parte del Centro Operativo D.I.A. <strong>di</strong> Napoli. L’arresto del carismatico capo “dei<br />

Casalesi” ha scompaginato gli equilibri tra i numerosi clan riconducibili allo stesso gruppo<br />

Schiavone, ma pare non averne indebolito significativamente il potere criminale;<br />

- a Salerno si assiste ad una riorganizzazione <strong>di</strong> gruppi che in passato facevano capo alla “nuova<br />

camorra <strong>organizzata</strong>” <strong>di</strong> Raffaele Cutolo.<br />

da: DIA - Relazioni semestrali al Parlamento – primo semestre 1999.<br />

136 <strong>La</strong> Camorra napoletana, appare oggi costituita da un insieme <strong>di</strong> bande che si strutturano con grande<br />

facilità, è più connotata da una conflittualità tra i gruppi, talvolta esasperata, per il controllo <strong>di</strong> alcune<br />

attività illecite particolarmente red<strong>di</strong>tizie e per la conquista <strong>di</strong> posizioni <strong>di</strong> dominio all’interno del<br />

clan. L’assenza <strong>di</strong> una struttura verticistica favorisce poi l’emersione <strong>di</strong> nuovi gruppi, più giovani,<br />

spesso privi <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zioni camorristiche e spesso caratterizzati da brutale ed inau<strong>di</strong>ta violenza nei<br />

quali <strong>di</strong>venta sempre meno labile il rapporto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinzione con i gruppi della <strong>criminalità</strong> comune più<br />

inclini alla formazione <strong>di</strong> bande citta<strong>di</strong>ne per la consumazione <strong>di</strong> attività delinquenziali predatorie.<br />

da DIA - Relazioni semestrali al Parlamento –secondo semestre 2000.<br />

137 <strong>La</strong> camorra non solo una organizzazione criminale che si limita al controllo del mercato della<br />

<strong>criminalità</strong> e della illegalità. Il suo fine principale, contrariamente a quanti molti sostengono non è<br />

quello dell’arricchimento e della accumulazione capitalistica, quanto piuttosto il potere e il governo<br />

<strong>di</strong> un territorio per realizzare anche il controllo <strong>di</strong> tutte le attività economiche.


94<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

tratto campano dell’autostrada Salerno - Reggio Calabria e, per altro<br />

verso, l’imposizione (processualmente accertata) della “camorra”<br />

(tangente) a famosi ristoranti partenopei. Sul fronte del contrasto, oltre<br />

al già citato caso Abbatemaggio dei primi del Novecento, notevoli<br />

sono stati i colpi inferti alla camorra dalle iniziative giu<strong>di</strong>ziarie. Tra i<br />

più rilevanti vi è certamente il così detto maxiblitz del 1983, da molti<br />

all’epoca considerato come la “pietra tombale della camorra”. Nella<br />

realtà, se è pur vero che l’intervento statuale si configurò certamente<br />

come un significativo argine all’espandersi del fenomeno<br />

camorristico, non può negarsi che quella operazione ben poco colpì il<br />

volto della nuova camorra che stava prosperando sulle ceneri del<br />

terremoto e per il tramite degli interventi <strong>di</strong> ricostruzione 138 .<br />

2.3.3 <strong>La</strong> camorra del terzo millennio<br />

Il terremoto del 23 novembre 1980 ed il conseguente flusso <strong>di</strong><br />

denaro pubblico si venne ad inserire in una fase <strong>di</strong> rilevante <strong>di</strong>namicità<br />

delle organizzazioni criminali, attivato dall’espansione del traffico<br />

degli stupefacenti che già da solo - per il livello dei profitti realizzati -<br />

stava producendo una riconfigurazione accelerata della camorra in<br />

termini <strong>di</strong> impresa e <strong>di</strong> iniziativa nel mercato legale. Alcune<br />

organizzazioni o clan camorristici avevano già il problema della<br />

utilizzazione dei capitali prodotti dal narcotraffico ed eccedenti le<br />

possibilità del reimpiego in attività criminali; altre, <strong>di</strong> contro, avevano<br />

il problema del riciclaggio dei proventi illeciti in attività almeno in<br />

apparenza legali. In ogni caso il terremoto costituì l’occasione per<br />

risolvere i problemi sia <strong>di</strong> reinvestimento sia <strong>di</strong> riciclaggio, ma anche<br />

138 A. CIANCIULLO e E. FONTANA, Ecomafia. I predoni dell’ambiente, E<strong>di</strong>tori Riuniti, Roma, 1995, pag.<br />

87, “...Il 23 novembre 1980 la terra trema in Irpinia: è la data <strong>di</strong> nascita della camorra moderna. Il<br />

parto è costato 2735 vite, 8.850 feriti e decine <strong>di</strong> paesi <strong>di</strong>strutti. Ma per i clan è una manna: dalle<br />

macerie nasce la <strong>criminalità</strong> impren<strong>di</strong>trice. Che subito presenta il suo biglietto da visita: <strong>di</strong>ciotto<br />

giorni dopo le scosse che hanno sconvolto il Sud viene ucciso il sindaco <strong>di</strong> Pagani, Marcello Torre, la<br />

cui unica colpa è <strong>di</strong> non aver concesso imme<strong>di</strong>atamente alle imprese dell’allora Nuova camorra<br />

<strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> Raffaele Cutolo l’appalto per la rimozione delle case <strong>di</strong>strutte. In quei giorni tra le<br />

provincie <strong>di</strong> Avellini e Benevento, con sindaci in fuga per le scosse che continuavano e i citta<strong>di</strong>ni<br />

abbandonati a se stessi, i clan intuiscono che per loro si apre uno spazio enorme. Nei comuni<br />

<strong>di</strong>sastrati gli emissari mafiosi concludono i primi affari.(...) Ma siamo ancora alle briciole. Il vero<br />

salto <strong>di</strong> qualità avviene quando il flusso <strong>di</strong> denaro si sposta dalle province più gravemente devastate<br />

(Avellino e Benevento) a Napoli, che nel primo elenco delle zone colpite figura appena. E i fon<strong>di</strong><br />

raddoppiano: dai 29.450 miliar<strong>di</strong> stanziati dal Governo nel 1981 si arriva ad oltre 50.000 miliar<strong>di</strong>.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 95<br />

della ricerca <strong>di</strong> nuovi spazi territoriali ed economici d’azione 139 e<br />

dell’appoggio o della contiguità con pezzi delle istituzioni ed in<br />

particolar modo con la politica. Sul versante della contiguità politica<br />

non si può non segnalare ciò che era successo appena due anni prima<br />

con il rapimento dell’onorevole Ciro Cirillo (Democrazia Cristiana) da<br />

parte delle Brigate Rosse, ossia l’assunzione <strong>di</strong> contatti tra Raffaele<br />

Cutolo, detto il “Professore”, e uomini dello Stato 140 .<br />

Conclusivamente appare doveroso porsi almeno una domanda: la<br />

camorra, nella sua attuale e frammentata strutturazione, può essere<br />

definita mafia?<br />

<strong>La</strong> risposta a questo quesito è sicuramente duplice:<br />

sicuramente sì, laddove si abbia riguardo all’inquadramento<br />

normativo che il legislatore ha voluto dare a questo particolare<br />

fenomeno criminale con l’articolo 416 bis del co<strong>di</strong>ce penale.<br />

Per quanto frammentata, si tratta comunque <strong>di</strong> un sodalizio o <strong>di</strong><br />

un complesso <strong>di</strong> sodalizi che si avvale della forza<br />

dell’intimidazione, dell’omertà e opera sulla base <strong>di</strong> un vincolo<br />

associativo. Essa, dunque, vista sotto questo profilo, non v’è<br />

dubbio che sia mafia 141 ;<br />

139 <strong>La</strong> Mafia. Le Mafie. Op. cit. pag. 42<br />

140 V. PALIOTTI, Op. cit., pag. 233, “....Per giorni e giorni nella cella <strong>di</strong> Cutolo ad Ascoli Piceno erano<br />

venuti, supplici e con la coda fra le gambe, agenti dei servizi segreti senatori, deputati......Anche<br />

qualche ministro? Forse anche qualche ministro, i registri del carcere <strong>di</strong> Ascoli Piceno sono stati<br />

manipolati, non si saprà mai tutta la verità.”...” Raffaele Cutolo sta vivendo il suo momento <strong>di</strong><br />

maggiore gloria. Le istituzioni hanno riconosciuto la sua autorità, già questo lo esalta. Sta pensando,<br />

chissà, a “Tore ‘e Criscienzo” cui un ministro <strong>di</strong> polizia affidò l’or<strong>di</strong>ne pubblico a Napoli?”.<br />

141 Nelle valutazioni espresse al livello governativo sembra rilevarsi una valutazione decisamente<br />

particolare del fenomeno <strong>mafioso</strong> campano. Da un lato, infatti, si ritiene che la Camorra sia<br />

estremamente pericolosa e, dall’altro, si riconosce che alla stessa manca una struttura <strong>di</strong> vertice in<br />

grado <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzarne unitariamente le scelte e preluda alla sospensione delle conflittualità. In alcune<br />

delle recenti relazioni al Governo si legge che: “Le tendenze centrifughe determinate dai vuoti <strong>di</strong><br />

vertice hanno favorito, infatti, l’emergere <strong>di</strong> nuovi gruppi e <strong>di</strong> bande giovanili che tentano, con il<br />

ricorso alla violenza, <strong>di</strong> ridefinire assetti ed equilibri. Tale stato <strong>di</strong> conflittualità, espresso<br />

dall’incremento numerico degli omici<strong>di</strong>, potrebbe non accennare a <strong>di</strong>minuire anche per il permanere,<br />

soprattutto nel napoletano, <strong>di</strong> numerosi fattori criminogeni - quali crisi occupazionale, questione<br />

minorile e degrado ambientale - che sono suscettibili <strong>di</strong> incidere, in varia misura, sul reclutamento <strong>di</strong><br />

nuova manovalanza, ed inoltre che “In Campania, lo scenario criminale continua ad essere<br />

caratterizzato dalla presenza <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> primo piano, tuttora al centro della rete internazionale del<br />

crimine organizzato, ai quali si affianca una miriade <strong>di</strong> piccole bande <strong>di</strong> tipo gangsteristico che si<br />

contendono il territorio attraverso azioni efferate. <strong>La</strong> camorra mantiene inalterata la sua pericolosità,<br />

espressa dal consolidamento del ruolo primario nel narcotraffico e dai rapporti con le mafie dell’Est<br />

nonché dalla perdurante capacità invasiva del sistema socioeconomico. Il possibile inserimento nella<br />

gestione <strong>di</strong> ingenti investimenti, correlati alla prevista realizzazione <strong>di</strong> importanti opere pubbliche<br />

nella zona, potrebbe rappresentare l’occasione per significative aggregazioni fra clan attualmente in<br />

forte contrasto”.


96<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

sicuramente no, per l’assenza del necessario requisito della<br />

organizzazione verticistica, <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> controllo e <strong>di</strong><br />

verifica “politica” delle singole attività e delle scelte<br />

strategiche, nonché per l’assenza <strong>di</strong> strutture in grado <strong>di</strong><br />

imporre e far rispettare regole comuni a tutti i suoi associati.<br />

Ma allora cos’e veramente la camorra del terzo millennio? <strong>La</strong><br />

camorra, a nostro avviso, è un fenomeno che non ha ancora trovato<br />

una sua <strong>di</strong>mensione complessiva ma che ha “in nuce” tutti i requisiti<br />

(formali e strutturali) per poter assurgere entro il breve lasso <strong>di</strong><br />

qualche anno a vero e proprio sodalizio criminale, classificabile <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto con il termine mafia. Essa ha un popolo, un territorio e degli<br />

obiettivi; ciò che le manca è una struttura unitaria ma questo,<br />

purtroppo, non tarderà ad arrivare.<br />

L’esperienza giu<strong>di</strong>ziaria ha già posto in luce tentativi in questo<br />

senso ad opera dei nuovi “boss” e quando ciò sarà raggiunto si<br />

riproporrà sulla scena del crimine <strong>mafioso</strong> come soggetto dotato <strong>di</strong><br />

capacità or<strong>di</strong>namentali non <strong>di</strong>ssimili da quelle espresse da Cosa<br />

Nostra 142 . Tali considerazioni dovrebbero far riflettere ed in via<br />

anticipatoria sollecitare l’adozione <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti normativi<br />

specificamente in<strong>di</strong>rizzati ad evitare tale prospettica evoluzione.<br />

Misure penali <strong>di</strong> contrasto <strong>di</strong>retto, ma anche misure <strong>di</strong> riaffermazione<br />

del primato dello Stato e fiducianti per la collettività.<br />

Ed infatti, proprio l’attuale mancanza <strong>di</strong> una figura <strong>di</strong> riferimento<br />

criminale (soggetto singolo o struttura <strong>di</strong> governo sul tipo della<br />

“cupola”) in grado <strong>di</strong> gestire gli equilibri tra clan insistenti sullo stesso<br />

territorio potrebbe accentuare 143 l’attuale situazione <strong>di</strong> conflittualità e<br />

portare all’inasprimento dei rapporti e a nuovi motivi <strong>di</strong> contrasto tra i<br />

clan storici che potrebbero scontrarsi per la definizione <strong>di</strong> nuove quote<br />

da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1995,<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1997.<br />

142 <strong>La</strong> Commissione Lumia ha avuto modo <strong>di</strong> accertare come i camorristi degli anni ‘90 e del 2000<br />

vestano sempre più i panni dei “colletti bianchi” ed assumano i connotati tipici <strong>di</strong> chi si propone a<br />

tutti i costi una scalata sociale alla grande ricchezza ed al grande potere.<br />

143 I contrasti fra i clan napoletani potrebbero essere altresì inaspriti dagli interessi nei consistenti appalti<br />

previsti per il treno ad alta velocità, per l’area industriale <strong>di</strong> Bagnoli e per lo sviluppo della zona<br />

orientale <strong>di</strong> Napoli, dal momento che più <strong>di</strong> un gruppo criminale risulta aver consolidato la sua<br />

posizione nei settori del calcestruzzo e del movimento terra.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 97<br />

<strong>di</strong> mercato nell’area metropolitana <strong>di</strong> Napoli e nel suo imme<strong>di</strong>ato<br />

hinterland.<br />

In tale contesto non si può ignorare il fatto che, mentre nelle altre<br />

province non si sono verificati mutamenti sostanziali negli assetti dei<br />

clan più influenti, <strong>di</strong>versa appare la situazione dell’area casertana,<br />

dove opera incontrastato il clan Schiavone (detto dei Casalesi), che nel<br />

corso degli anni è riuscito ad assumere una posizione monopolistica<br />

del potere criminale. Tra i fattori determinanti che hanno favorito la<br />

penetrazione del clan nel tessuto socio-economico, riveste una<br />

particolare importanza la capacità <strong>di</strong> imporre propri can<strong>di</strong>dati alle<br />

elezioni politiche e amministrative. Tale predominio è stato inoltre<br />

acquisito sia me<strong>di</strong>ante lo scontro armato con le altre consorterie<br />

mafiose, sia attraverso un’accurata gestione economica dei proventi<br />

delle attività illecite, investiti in ambiti <strong>di</strong>versificati tra i quali il settore<br />

delle forniture alimentari e della gestione delle mense scolastiche, il<br />

mercato della produzione e fornitura <strong>di</strong> cemento (attraverso il<br />

controllo delle <strong>di</strong>tte consorziate) ed il grande affare dello smaltimento<br />

dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani, ospedalieri e tossici 144 . Le organizzazioni<br />

criminali casertane, infatti, forti anche dei loro appoggi a livello<br />

istituzionale, sono entrate nel sistema impren<strong>di</strong>toriale alterando il<br />

funzionamento delle regole <strong>di</strong> mercato. Dalle <strong>di</strong>chiarazioni dei<br />

collaboratori <strong>di</strong> giustizia, e dal vaglio delle operazioni più importanti<br />

recentemente concluse, è stata confermata la tendenza delle<br />

consorterie criminali campane alla esportazione del loro modello<br />

criminale e delle loro metodologie d’azione in zone dove risulta più<br />

agevole trovare spazi per il reinvestimento dei profitti illeciti, e dove<br />

meno alta risulta la possibile conflittualità con organizzazioni<br />

criminali autoctone 145 .<br />

Un recente stu<strong>di</strong>o sulle possibili linee evolutive della Camorra ha<br />

consentito <strong>di</strong> effettuare delle valutazioni in or<strong>di</strong>ne alle possibili<br />

proiezioni nel breve periodo, che hanno confermato l’interesse dei<br />

144 <strong>La</strong> riprova delle <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> ingenti capitali da parte <strong>di</strong> tale organizzazione criminale è<br />

confermata dai recenti sequestri <strong>di</strong> beni effettuati nei confronti <strong>di</strong> prestanome del boss Francesco<br />

Schiavone, risultati intestatari <strong>di</strong> patrimoni mobiliari e immobiliari per un valore <strong>di</strong> svariate centinaia<br />

<strong>di</strong> miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire.<br />

145 Le attuali influenze dei clan campani riguardano principalmente Lombar<strong>di</strong>a, Toscana, Liguria,<br />

Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, regioni che, per le loro attività produttive e per la maggiore<br />

circolazione <strong>di</strong> ricchezza, più si prestano all’attività <strong>di</strong> riciclaggio attraverso l’acquisizione o la<br />

creazione <strong>di</strong> società o l’avvio <strong>di</strong> esercizi commerciali.


98<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

sodalizi criminali per le attività economico-impren<strong>di</strong>toriali e la loro<br />

determinazione nel perseguire gli obiettivi prefissati, anche attraverso<br />

l’eliminazione fisica degli oppositori.<br />

3. I FENOMENI MAFIOSI DI TIPO MINORE<br />

3.1 LA STIDDA: UNA STELLA PRODOTTA DALL’ESPLOSIONE DEL SISTEMA<br />

CORLEONESE<br />

Nel descrivere Cosa Nostra si è fatto cenno alle gran<strong>di</strong><br />

trasformazioni che l’hanno attraversata nel suo recente passato. In tale<br />

contesto, particolare attenzione è stata riservata al passaggio dalla<br />

mafia cosiddetta agraria alla mafia urbana e, soprattutto, al periodo<br />

storico segnato dall’ascesa e dalla fine del predominio corleonese (fine<br />

anni ‘70 e inizi anni ‘90) fissando, in particolare, come questo abbia<br />

determinato una mo<strong>di</strong>ficazione epocale negli equilibri interni <strong>di</strong> Cosa<br />

Nostra. Nell’intero periodo considerato, componendone<br />

schematicamente le parti, vi sono tre <strong>di</strong>stinti momenti, <strong>di</strong> cui:<br />

il primo, è identificabile con la fine della guerra <strong>di</strong> mafia e<br />

l’ascesa dei corleonesi <strong>di</strong> Totò Riina;<br />

il secondo, è relativo alla internazionalizzazione <strong>di</strong> Cosa Nostra<br />

quale effetto del massiccio ricorso al business degli<br />

stupefacenti e che ha determinato la ristrutturazione su base<br />

egemone sia delle metodologie operative <strong>di</strong> gestione e<br />

controllo del territorio, sia delle tecniche <strong>di</strong> riciclaggio e <strong>di</strong><br />

reimpiego dei proventi illeciti;<br />

il terzo, è segnato, da un lato, dalla comminazione <strong>di</strong> condanne<br />

definitive quale conseguenza del primo maxi processo 146 e,<br />

dall’altro, dall’ampliarsi del fenomeno delle collaborazioni 147<br />

146 Il 16 <strong>di</strong>cembre 1986, dopo un anno e <strong>di</strong>eci mesi <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enze e trentasei giorni <strong>di</strong> camera <strong>di</strong> consiglio,<br />

la Corte d’Assise <strong>di</strong> Palermo emette la sentenza del maxi processo: 2665 anni <strong>di</strong> reclusione, 19<br />

ergastoli, 114 assoluzioni. L’iter del maxi processo si concluderà il 31 <strong>di</strong>cembre 1992 con la<br />

Sentenza della Corte <strong>di</strong> Cassazione che ha confermato le condanne inflitte in primo grado ai maggiori<br />

imputati, così confermando la vali<strong>di</strong>tà dell’impostazione processuale basata sul “Teorema Buscetta”.<br />

147 Corrosa dalla guerra <strong>di</strong> mafia crolla l’omertà. Gli uomini d’onore affidano allo Stato le loro vendette<br />

rivelando le strutture <strong>di</strong> Cosa Nostra, i suoi organigrammi, le sue gerarchie e analizzando, delitto per<br />

delitto la presa <strong>di</strong> potere corleonese.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 99<br />

ormai <strong>di</strong> tale portata ed entità da determinarne la definitiva crisi<br />

del sistema corleonese e sancirne, <strong>di</strong> conseguenza, la<br />

scomparsa.<br />

Per il Marino 148 , infatti, con l’incalzante ascesa dei corleonesi si<br />

affermò, nel sistema <strong>di</strong> Cosa Nostra, la tendenza a far prevalere<br />

un’impostazione organizzativa <strong>di</strong> tipo verticale rispetto a quella<br />

precedente nella quale si era mantenuto il tra<strong>di</strong>zionale or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong><br />

tipo orizzontale che aveva assicurato maggiore autonomia decisionale<br />

alle “famiglie”, pur nell’ambito <strong>di</strong> una specie <strong>di</strong> federazione<br />

<strong>di</strong>sciplinata da regole comuni. Si sottolinei che, all’inizio, si trattò<br />

soprattutto <strong>di</strong> una linea <strong>di</strong> tendenza, se non altro perché ognuno dei<br />

boss (ed erano molti) era geloso dell’autorità <strong>di</strong> cui godeva nel proprio<br />

territorio e sarebbe stato <strong>di</strong>sposto soltanto a valutare la convenienza<br />

del coor<strong>di</strong>namento dei suoi affari con quelli degli altri. Il processo <strong>di</strong><br />

una sempre più accentuata centralizzazione delle decisioni nella<br />

Cupola, e la conseguente progressiva eliminazione delle tendenze<br />

centrifughe, avrebbe ubbi<strong>di</strong>to alle quasi necessarie esigenze gestionali<br />

dei gran<strong>di</strong> affari nazionali ed internazionali (il controllo degli appalti<br />

pubblici, il narcotraffico, il commercio delle armi, il mercato<br />

dell’usura e del racket). Si trattava, infatti, <strong>di</strong> attività che<br />

comportavano un fitto interscambio e relazioni multiple fra mafiosi e<br />

personale tecnico spesso <strong>di</strong> elevata qualità professionale, <strong>di</strong> norma<br />

reclutato tramite la massoneria.<br />

Nell’Isola, quin<strong>di</strong>, la <strong>di</strong>stribuzione territoriale delle famiglie<br />

sarebbe stata per così <strong>di</strong>re razionalizzata 149 . I nuclei sparsi della mai<br />

completamente eliminata mafia <strong>di</strong> campagna avrebbero provveduto a<br />

rinnovare le tra<strong>di</strong>zionali attività sincronizzandole con quelle <strong>di</strong> cui la<br />

Cupola <strong>di</strong> “Cosa Nostra” definiva le strategie, in modo da garantire, il<br />

più possibile, “a ciascuno il suo”. Nel vuoto <strong>di</strong> potere venutosi a<br />

determinare dallo scar<strong>di</strong>namento delle rigide strutture volute dai<br />

corleonesi e dalla conseguente impossibilità per un tale sistema<br />

148 G.C. MARINO, Storia della mafia, Op. cit., pag. 252.<br />

149 Sempre per G.C. MARINO, Op.cit., “Nella fase <strong>di</strong> razionalizzazione si sarebbero meglio definiti anche<br />

gli specifici quadri sub regionali dell’organizzazione, nelle rispettive aree provinciali, integrando il<br />

personale <strong>mafioso</strong> in senso proprio, gli “uomini d’onore”, con i numerosi “amici degli amici” in una<br />

capillare rete <strong>di</strong> potere costituita da una sterminata massa <strong>di</strong> politicanti, professionisti ed<br />

amministratori locali. Da Palermo, <strong>di</strong>visa in vari mandamenti, ciascuno sotto l’autorità <strong>di</strong> un boss<br />

circondato da “soldati” <strong>di</strong> sua fiducia, la Cupola avrebbe controllato l’intero sistema delle “famiglie”<br />

della provincia (...).


100<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

centralistico <strong>di</strong> governare con successo il cambiamento, trovano così<br />

più ampi spazi vecchie e nuove realtà criminali 150 .<br />

Le famiglie vissute all’ombra dei corleonesi, sottoposte al più che<br />

decennale rispettoso obbligo <strong>di</strong> seguire le regole <strong>di</strong> controllo e <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>rizzo dettate dalla Cupola e utilizzate il più delle volte come mera<br />

manovalanza criminale, riven<strong>di</strong>cano la loro autonomia, altri soggetti,<br />

invece, si “consorziano” per acquisire un loro spazio territoriale 151 .<br />

150 Il fenomeno stiddaro, non è il primo fenomeno che in Sicilia tenta <strong>di</strong> contrapporsi, alle famiglie<br />

legate a Cosa Nostra. Infatti,mentre nelle province <strong>di</strong> Palermo e <strong>di</strong> Trapani Cosa Nostra ha sempre<br />

mantenuto un monopolio assoluto e spietato delle attività criminali, in quella <strong>di</strong> Agrigento, specie<br />

nella parte orientale, il potere delle famiglie è entrato in grave crisi a cominciare dalla metà degli anni<br />

ottanta ad opera <strong>di</strong> agguerrite organizzazioni composte da elementi fuoriusciti dalle stesse (“Stidda”,<br />

espressione <strong>di</strong>alettale che sta per “schegge”, “stelle”, “faville”) e da giovani criminali rampanti,<br />

<strong>di</strong>versi dei quali provenienti dai c.d. “Paracchi”. I c.d. Paracchi esistono da epoca più remota soltanto<br />

in alcune aree del territorio agrigentino (in particolare a Favara, Palma <strong>di</strong> Montechiaro e Canicattı`) e,<br />

pur avendo una identità criminale che li <strong>di</strong>fferenzia sia da Cosa Nostra sia dalle Stidde, sono poco<br />

conosciuti perfino dagli stu<strong>di</strong>osi del fenomeno <strong>mafioso</strong>. I c.d. Paracchi – in lingua italiana<br />

“ombrello”, “parapioggia”, a simboleggiare la funzione del gruppo <strong>di</strong> assicurare copertura e<br />

protezione agli associati – erano e sono tuttora da considerare delle cosche, il cui scopo è quello <strong>di</strong><br />

organizzarsi per compiere ogni sorta <strong>di</strong> attività, anche illecita, e <strong>di</strong> cui possono fare parte anche<br />

soggetti non tipicamente criminali. Soltanto dopo la metà degli anni ottanta si sono registrate le prime<br />

azioni violente condotte da appartenenti ai Paracchi contro esponenti <strong>di</strong> Cosa Nostra.<br />

da: Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o<br />

similare, doc XXIII, n. 3, pag. 52, 64, datata 30 luglio 2003.<br />

151 <strong>La</strong> conflittualità tra Cosa Nostra e Stidda è stata la causa <strong>di</strong> una vera e propria guerra <strong>di</strong> mafia,<br />

conclusasi solo agli inizi degli anni Novanta a seguito delle prime operazioni <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria e<br />

con il manifestarsi del fenomeno del pentitismo, che ha colpito in modo particolare la seconda, che<br />

nel tempo ha assunto una posizione <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione rispetto alla prima; premessa per una sorta <strong>di</strong><br />

pax mafiosa e per la spartizione dei proventi illeciti. Le recenti attività investigative, nel confermare<br />

l’esistenza <strong>di</strong> questo patto, hanno, tuttavia, messo in luce un contrasto all’interno della cellula <strong>di</strong> Cosa<br />

Nostra tra due fazioni contrapposte, facenti capo l’una ai Rinzivillo- Trubia e l’altra agli<br />

Emmanuello. I contrasti hanno determinato uno scontro sfociato, dall’aprile al luglio 1999, in quattro<br />

tentati omici<strong>di</strong> ed altrettanti omici<strong>di</strong>. L’operazione “Reset”, con l’esecuzione <strong>di</strong> 26 provve<strong>di</strong>menti<br />

restrittivi, ha posto fine alla contrapposizione armata. Con l’arresto <strong>di</strong> 22 appartenenti a Cosa Nostra,<br />

nel successivo anno 2000 – operazione cosiddetta «Snake»– è stato evitato il programmato omici<strong>di</strong>o<br />

<strong>di</strong> un pregiu<strong>di</strong>cato della famiglia Rinzivillo. Tali tensioni interne sarebbero dovute a scontri per il<br />

predominio nel territorio e per un maggiore peso nella <strong>di</strong>visione dei proventi illeciti. Ciò, unitamente<br />

alla scarcerazione <strong>di</strong> alcuni esponenti <strong>di</strong> spicco, ha favorito la riorganizzazione della famiglie<br />

«stiddare», giunte nonostante la forte conflittualità interna per la supremazia, mai sfociata in fatti <strong>di</strong><br />

sangue, a ricoprire il ruolo <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione: negli incontri chiarificatori tra le locali fazioni <strong>di</strong> Cosa<br />

Nostra. Le indagini sinora svolte hanno, inoltre, permesso <strong>di</strong> stabilire che esistono ramificazioni a<br />

livello nazionale ed internazionale. E ` stata tra l’altro rilevata anche un’alleanza tra le organizzazioni<br />

criminali locali e frange della <strong>criminalità</strong> albanese per la cointeressenza nel traffico internazionale <strong>di</strong><br />

stupefacenti provenienti dall’Albania verso la Sicilia, gestito da citta<strong>di</strong>ni albanesi e da soggetti gelesi<br />

ed agrigentini. È emerso, inoltre, un singolare fenomeno in base a cui Cosa Nostra ha in sostanza<br />

tollerato l’attività criminale <strong>di</strong> altri gruppi malavitosi, che nulla avevano a che fare con la stessa.<br />

L’aspetto della possibile ripresa della conflittualità tra Cosa Nostra e la Stidda ha <strong>di</strong>retto rilievo sulla<br />

questione dell’or<strong>di</strong>ne pubblico, laddove si consideri che si tratta <strong>di</strong> territori ove la mafia ha fatto<br />

sovente ricorso all’uso delle armi, come è <strong>di</strong>mostrato dai 480 omici<strong>di</strong> commessi dal 25 gennaio 1984<br />

al 16 novembre 1998.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 101<br />

<strong>La</strong> conseguenza più evidente <strong>di</strong> questa ennesima trasformante<br />

rivoluzione interna è la nascita (tra il 1986 e il 1990) nella zona<br />

dell’agrigentino <strong>di</strong> una nuova organizzazione criminale a matrice<br />

mafiosa autodefinitasi Stidda 152 . Della Stidda quale organizzazione<br />

criminale si sa veramente poco e non è chiaro fino in fondo il grado <strong>di</strong><br />

effettiva autonomia che la stessa possa aver sviluppato rispetto a Cosa<br />

Nostra 153 .<br />

Osservando il fenomeno in termini generali si è portati<br />

tendenzialmente ad escludere che il <strong>di</strong>stacco <strong>di</strong> questa costola, per<br />

quanto ribelle, si sia successivamente cristallizzato in un fenomeno <strong>di</strong><br />

reale scissione o <strong>di</strong> completo separatismo 154 . Ammettere ciò<br />

significherebbe implicitamente affermare che Cosa Nostra non esiste o<br />

che ciò che ne è rimasto sia caratterizzato da una debolezza<br />

organizzativa e strutturale tale da non poter più poter contrastare simili<br />

fenomeni sul suo stesso territorio.<br />

da: Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o<br />

similare, doc XXIII, n. 3, pag. 52, 64, datata 30 luglio 2003.<br />

152 S. LODATO, Dieci anni <strong>di</strong> mafia, Ed. Rizzoli, Milano, 1990, pag. 66.<br />

153 Sebbene non sia chiara l’entità dei rapporti <strong>di</strong> forza sul territorio, a livello investigativo viene rilevata<br />

l’esigenza <strong>di</strong> prestare attenzione allo sviluppo del fenomeno stiddaro. A tele proposito ancora nel<br />

2000 la DIA afferma “Particolare attenzione continua a richiedere la realtà criminale <strong>di</strong> Gela,<br />

caratterizzata dalla presenza accanto a “Cosa Nostra” <strong>di</strong> un’altra compagine delinquenziale nota<br />

come “Stidda”. Le due consorterie, in passato avversarie, gestiscono in comune l’attività estorsiva in<br />

danno degli impren<strong>di</strong>tori e dei commercianti locali. Si tratta <strong>di</strong> una collaborazione che è destinata a<br />

lasciare il passo a nuovi scontri, motivati dalla pretesa della “stidda” <strong>di</strong> partecipare ai guadagni<br />

derivanti dagli appalti. Nella provincia <strong>di</strong> Ragusa, con particolare riferimento alla zona <strong>di</strong> Vittoria, il<br />

clan Dominante detiene il controllo del territorio. L’orientamento <strong>di</strong> questo sodalizio sembra ancora<br />

essere quello <strong>di</strong> mantenere la propria autonomia rispetto a “Cosa Nostra” mentre la fazione ribelle,<br />

facente capo ai fratelli PISCOPO - che lo scorso anno ha goduto dell’appoggio della “famiglia” <strong>di</strong><br />

“Cosa Nostra” <strong>di</strong> Gela - propende, evidentemente, per un avvicinamento a “Cosa Nostra” siciliana.<br />

da DIA - Relazioni semestrali al Parlamento – primo semestre 2000.<br />

154 Sintomatico del fermo proposito dei corleonesi <strong>di</strong> non potere tollerare alcuna interferenza nel<br />

controllo del territorio è l’episo<strong>di</strong>o della breve guerra <strong>di</strong> mafia da costoro scatenata nel 1992 contro la<br />

emergente formazione “stiddara” capeggiata da Carlo Zichittella (alleato dei Grassonelli <strong>di</strong> Porto<br />

Empedocle), che aveva tentato <strong>di</strong> imporsi “sul campo” con un proprio gruppo nella speranza, forse,<br />

che una volta conquistata la piazza avrebbe potuto presentarsi ai vertici <strong>di</strong> Cosa Nostra come unico<br />

referente della città. Anche in questo caso gli avversari <strong>di</strong> Cosa Nostra sono stati sterminati con<br />

l’autorevole ausilio degli uomini <strong>di</strong> maggiore spicco della fazione corleonese, quali Leoluca<br />

Bagarella, Antonino e Gioacchino <strong>La</strong> Barbera; e a qualche sopravvissuto non è rimasto, per salvarsi,<br />

che scegliere la strada della collaborazione. E quella che è possibile definire come una vera e propria<br />

<strong>di</strong>sfatta del clan Zichitella, ad opera della violentissima reazione <strong>di</strong> Cosa Nostra, è stata deliberata ai<br />

massimi livelli dell’organizzazione non solo per ven<strong>di</strong>care l’aggressione subita dagli uomini d’onore<br />

marsalesi ma per ristabilire l’autorità e l’egemonia in una città strategicamente importantissima,<br />

compromesse dalla “folle” iniziativa del gruppo <strong>di</strong> Zichitella che voleva sopprimere gli uomini<br />

d’onore della famiglia <strong>di</strong> Marsala.


102<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

In merito non riteniamo né corretto né prudente aderire ad una<br />

simile formulazione anche perché, se da una parte appare legittima la<br />

manifestazione <strong>di</strong> forme <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione per la sconfitta dei<br />

corleonesi e <strong>di</strong> ciò che il sistema da questi creato ha determinato,<br />

dall’altra parte non si può <strong>di</strong>menticare che tale tipo <strong>di</strong> ottimismo<br />

normalmente fonda le proprie ra<strong>di</strong>ci su presupposti errati quali, ad<br />

esempio, quelli secondo cui la mafia altro non sarebbe che un<br />

fenomeno <strong>di</strong> mera delinquenza <strong>organizzata</strong> e che, pertanto, il liquidare<br />

i suoi esponenti più pericolosi e scompaginarne la struttura sia<br />

sufficiente per chiudere definitivamente la partita. Si tratterebbe <strong>di</strong><br />

un’imprudenza <strong>di</strong> enormi proporzioni dato che, come si è già avuto<br />

modo <strong>di</strong> vedere nel recente passato, questi sono facili entusiasmi<br />

destinati a produrre esclusivamente effetti <strong>di</strong>sastrosi sia in punto <strong>di</strong><br />

calo <strong>di</strong> tensione nelle scelte <strong>di</strong> politica criminale, sia in punto <strong>di</strong><br />

coscienza civile dell’antimafia. Cosa Nostra è molto <strong>di</strong> più <strong>di</strong> una<br />

mera aggregazione criminale. Riprendendo il <strong>di</strong>scorso, e prima <strong>di</strong><br />

delinearne le caratteristiche fondamentali, appare necessario fornire la<br />

seguente precisazione <strong>di</strong> carattere generale, ossia che la Stidda - pur<br />

essendo una associazione mafiosa e pur essendo ra<strong>di</strong>cata in Sicilia -<br />

non è Cosa Nostra. A tale conclusione si può giungere da molteplici<br />

<strong>di</strong>rezioni ma si ritiene che quella più aderente (vista anche la<br />

provenienza) sia quella estrapolabile dalla definizione che della stessa<br />

<strong>di</strong>ede il pentito Leonardo Messina secondo cui “la Stidda è un<br />

aggregato <strong>di</strong> gruppi criminali entrati in contrasto con Cosa Nostra e<br />

per questo portati a rifiutare le figure carismatiche dei capi”. <strong>La</strong> non<br />

identificabilità dei due fenomeni può essere spiegata con le seguenti<br />

considerazioni:<br />

in primo luogo (...) quando parliamo <strong>di</strong> Cosa Nostra, noi<br />

parliamo <strong>di</strong> una frazione della mafia, intendendo per mafia un<br />

fenomeno economico e sociale molto vasto, composto da<br />

almeno cinquecento famiglie, <strong>di</strong>stribuito in molte regioni e in<br />

molte parti del mondo. Della galassia mafiosa Cosa Nostra è la<br />

sezione più pericolosa, più segreta, più nascosta della<br />

mafia 155 (...). Confermative in questo senso appaiono poi le<br />

parole del pentito Antonino Calderone il quale, sull’argomento<br />

155 P. ARLACCHI, Eppur si muove, intervista <strong>di</strong> a A. CARLUCCI, ora su <strong>La</strong> Mafia, Mondatori, Milano.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 103<br />

della centralità <strong>di</strong> Cosa Nostra rispetto alle altre mafie, afferma:<br />

“...È meglio precisare fin dall’inizio che la mafia come parola<br />

non esiste, almeno tra noi. <strong>La</strong> mafia si chiama in realtà Cosa<br />

Nostra. Noi non <strong>di</strong>ciamo mai la parola mafia. Cosa Nostra è<br />

segreta ed è l’associazione degli “uomini d’onore”;<br />

in secondo luogo non ha, nel suo quasi inesistente patrimonio<br />

genetico, le caratteristiche tipiche <strong>di</strong> Cosa Nostra a partire dalla<br />

segretezza per finire all’unitarietà dell’organizzazione.<br />

Il dott. Giovanni Tinebra, ex Procuratore della Repubblica presso il<br />

Tribunale <strong>di</strong> Caltanissetta in una recente au<strong>di</strong>zione (18 febbraio 1997)<br />

presso la Commissione parlamentare d’inchiesta ne ha parlato<br />

<strong>di</strong>ffusamente. Dal sintetico verbale <strong>di</strong> quell’au<strong>di</strong>zione si legge: “...Il<br />

dott. Tinebra, premesso che la Stidda è un’organizzazione criminale <strong>di</strong><br />

<strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>, presente in talune zone della Sicilia meri<strong>di</strong>onale,<br />

strutturata in modo non verticistico ma secondo un modello federale,<br />

osserva come essa operi in collegamento con Cosa Nostra, ma talora<br />

anche contro Cosa Nostra. Si tratta, in particolare, <strong>di</strong> una<br />

organizzazione spontanea formata attorno a un uomo d’onore la cui<br />

cre<strong>di</strong>bilità criminale gli consente <strong>di</strong> entrare in rapporto con Cosa<br />

Nostra o anche <strong>di</strong> porsi in contrasto rispetto alla mafia tra<strong>di</strong>zionale...”.<br />

Ed inoltre che:”...la struttura federale della Stidda è modello<br />

organizzativo eventuale...”.Nel solco della debolezza corleonese,<br />

come detto, già a partire dal 1985 si formano in Sicilia nuove<br />

aggregazioni criminali. Queste, tuttavia, non sono ancora tra loro<br />

legate da nessun vincolo ma operano sul medesimo territorio. I<br />

contrasti sorgono <strong>di</strong> conseguenza e molte famiglie rurali si<br />

fronteggiano armi in pugno in una guerra silenziosa <strong>di</strong> cui pochissimo<br />

si è parlato ma che ha lasciato sul terreno più <strong>di</strong> cinquecento morti fra<br />

il 1987 e il 1991. Non<strong>di</strong>meno, sono comunque gli anni in cui Cosa<br />

Nostra è tutt’altro che morta e nei quali, sebbene ormai corrosa<br />

dall’interno, mantiene salde le re<strong>di</strong>ni del controllo. Da una analisi<br />

degli elementi <strong>di</strong> conoscenza finora <strong>di</strong>sponibili (principalmente<br />

au<strong>di</strong>zioni parlamentari, rapporti semestrali della Direzione<br />

Investigativa Antimafia) emergono due possibilità aggregative a cui<br />

ricondurre la nascita formale dell’associazione. Talune fonti ne<br />

farebbero risalire le origini alla aggregazione tra esponenti delle<br />

famiglie Benvenuto e Calafato <strong>di</strong> Palma <strong>di</strong> Montechiaro, altre, invece,<br />

alla concordata tregua del 1991 tra i clan dei fratelli Carbonaro e


104<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

quello <strong>di</strong> Carmelo Dominante che, consci <strong>di</strong> non poter affrontare<br />

singolarmente il potere della Commissione Provinciale stringono un<br />

patto federativo e d’azione. Tale seconda ipotesi appare più<br />

convincente <strong>di</strong> quella esposta in precedenza e questo per effetto della<br />

congruità logica della motivazione aggregativa legata all’oggettiva<br />

necessità <strong>di</strong> creare un fronte unitario funzionale all’assunzione <strong>di</strong> una<br />

posizione <strong>di</strong> forza per trattare alla pari con Cosa Nostra. <strong>La</strong> stessa<br />

motivazione appare poi congruente con l’ipotesi che vuole la Stidda<br />

come polo <strong>di</strong> aggregazione delle principali “famiglie ribelli” del Sud<br />

della Sicilia. Per il Caruso, più volte citato, ne farebbe infatti parte<br />

famiglie <strong>di</strong> Gela, Porto Empedocle, Niscemi, Riesi, Mazzarino e <strong>di</strong><br />

Agrigento che costituiscono, ciascuna <strong>di</strong> esse, una punta della Stella.<br />

3.2 LA SACRA CORONA UNITA, UNA MAFIA NON MAFIA<br />

Il fenomeno <strong>mafioso</strong> originatosi in Puglia 156 è decisamente <strong>di</strong>verso<br />

da tutti quelli che abbiamo visto in precedenza e che possiamo<br />

senz’altro definire storici. Esso, al pari della Stidda siciliana, è un<br />

fenomeno recente e ha una storia criminale particolarmente legata a<br />

<strong>di</strong>namiche delinquenziali <strong>di</strong> origine derivata, mutuando ritualità,<br />

tra<strong>di</strong>zioni e aree <strong>di</strong> intervento criminale, dalle sovrapposizioni<br />

costitutive con soggetti <strong>di</strong> altre consorterie. <strong>La</strong> camorra napoletana <strong>di</strong><br />

Cutolo insegnerà la via del contrabbando 157 ; la mafia quella del<br />

narcotraffico 158 ; la ‘Ndrangheta quella dell’immigrazione clandestina<br />

156 L’origine etimologica della denominazione mistico - religioso è spiegata dal pentito Cosimo<br />

Capo<strong>di</strong>eci. Essa evoca il Rosario della liturgia cattolica, i cui grani sono legati l’uno all’altro, come i<br />

membri del sodalizio: “L’organizzazione è Sacra, perché la Sacra Corona Unita, se si leggono i suoi<br />

statuti, quando si riunisce o affilia qualcuno, consacra e battezza (tipo il prete durante le sue funzioni<br />

religiose); Corona, perché è come la corona, cioè il Rosario, quello usato in genere in chiesa per fare<br />

la Via Crucis, uno accanto all’altro; Unita perché si doveva essere uniti come gli anelli <strong>di</strong> una<br />

catena”.<br />

157 Le organizzazioni camorriste campane ebbero necessità, verso la fine degli anni settanta, quando era<br />

stato bloccato il contrabbando <strong>di</strong> tabacchi lavorati esteri sulle coste del Tirreno a seguito del<br />

sequestro delle loro flottiglie contrabban<strong>di</strong>ere (i cosiddetti scafi blu), <strong>di</strong> trovare degli sbocchi sulle<br />

coste adriatiche ed in particolare pugliesi che ben si prestano, specialmente quelle salentine,<br />

all’approdo <strong>di</strong> piccole imbarcazioni in con<strong>di</strong>zioni favorevoli al contrabbando <strong>di</strong> sigarette, così come<br />

all’importazione <strong>di</strong> stupefacenti e <strong>di</strong> armi ed a qualsiasi altro traffico illecito.<br />

158 Il soggiorno obbligato <strong>di</strong> alcuni mafiosi siciliani in Puglia - ed in particolare nel Salento - richiamò<br />

l’attenzione <strong>di</strong> cosa nostra al territorio pugliese, ritenuto strategico - a ragione, come si <strong>di</strong>rà - per i<br />

traffici <strong>di</strong> stupefacenti. Infatti, nel 1978, fu mandato a Fasano, in provincia <strong>di</strong> Brin<strong>di</strong>si, Amedeo<br />

Pecoraro, affiliato al clan dei Madonia, il quale strinse rapporti con il fasanese Giuseppe D’Onofrio,


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 105<br />

e dei sequestri <strong>di</strong> persona. <strong>La</strong> <strong>di</strong>versità cui si è fatto cenno è ben<br />

sintetizzata dal Motta 159 il quale, nell’analizzarne i contenuti <strong>di</strong><br />

mafiosità, così si esprime: “…il fenomeno presentava una <strong>di</strong>fferenza<br />

sostanziale - conseguenza della <strong>di</strong>versità delle cause - rispetto a<br />

quello ra<strong>di</strong>cato nelle altre regioni mafiose: un fortissimo peso delle<br />

<strong>di</strong>namiche esterne sulla successiva affermazione della <strong>criminalità</strong>, che<br />

costituisce ancora oggi una connotazione peculiare del fenomeno<br />

<strong>mafioso</strong> pugliese. Questo, infatti, ben si inquadra giuri<strong>di</strong>camente (…)<br />

nella previsione dell’art. 416-bis del co<strong>di</strong>ce penale, del delitto, cioè,<br />

<strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>; ma non corrisponde pienamente<br />

all’accezione tra<strong>di</strong>zionale del termine mafia, né al suo profilo<br />

sociologico. Il meccanismo attraverso il quale questo fenomeno si<br />

generò in Puglia fu prodotto, infatti, da alcune specifiche circostanze<br />

- esterne alla regione e legate piuttosto al concomitante interesse al<br />

suo territorio da parte <strong>di</strong> tutte e tre le organizzazioni mafiose<br />

tra<strong>di</strong>zionali - che si verificarono contestualmente in un determinato<br />

periodo <strong>di</strong> tempo e che, unitamente alle con<strong>di</strong>zioni del territorio<br />

pugliese, determinarono, in parte per reazione, l’atteggiarsi della<br />

<strong>criminalità</strong> pugliese in forme organizzate e con metodo <strong>di</strong> agire<br />

<strong>mafioso</strong>. (…) A fronte delle citate con<strong>di</strong>zioni esogene, a favorire il<br />

ra<strong>di</strong>camento sul territorio pugliese della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong><br />

(anche se è improprio usare il termine ra<strong>di</strong>camento, in quanto non vi<br />

fu un profondo e stabile inserimento territoriale) fu anche la<br />

mancanza in Puglia sia <strong>di</strong> una forte organizzazione criminale che<br />

potesse contrastare questa infiltrazione delle mafie tra<strong>di</strong>zionali, sia<br />

della possibilità proficua <strong>di</strong> contrasto istituzionale, perché in realtà,<br />

in un territorio che fino a quel momento era rimasto indenne da<br />

<strong>di</strong>namiche criminali organizzate, non vi erano strutture<br />

adeguatamente attrezzate per il contrasto agli inse<strong>di</strong>amenti<br />

mafiosi…”. <strong>La</strong> Sacra Corona Unita è quin<strong>di</strong> un fenomeno complesso,<br />

che merita <strong>di</strong> essere investigato sia in una visione <strong>di</strong> conoscenza<br />

storica, sia in un’ottica prospettica, pur rilevando, in questa sede,<br />

notevoli perplessità circa la stessa possibilità <strong>di</strong> qualificarla come<br />

soprannominato bicicletta, personaggio <strong>di</strong> rilievo nel contrabbando <strong>di</strong> sigarette; poi vennero Pietro<br />

Vernengo, grosso trafficante <strong>di</strong> stupefacenti, e Francesco <strong>La</strong>manna, della famiglia <strong>di</strong> Tano Fidanzati.<br />

Si crearono così le premesse per un polo proprio nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti.<br />

159 C. MOTTA, <strong>La</strong> Sacra Corona Unita, una mafia <strong>di</strong>versa dalle altre, <strong>La</strong>terza, Bari, 2001, pag. 32.


106<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

mafia 160 alla luce delle considerazioni <strong>di</strong> merito espresse nel corpo del<br />

primo paragrafo del presente lavoro e, successivamente, più volte<br />

riba<strong>di</strong>te 161 . Dal punto <strong>di</strong> vista storico, a conferma dell’importanza che<br />

le sollecitazioni esogene hanno avuto sulla nascita <strong>di</strong> questo sodalizio<br />

criminoso (inesistente in epoca precedente), basterà riportare la<br />

memoria al gennaio del 1979, mese in cui si svilupparono i conclusivi<br />

contatti tra esponenti della Nuova Camorra Organizzata <strong>di</strong> Raffaele<br />

Cutolo e delinquenti comuni pugliesi, finalizzati ad estendere il<br />

controllo della Camorra sulle coste adriatiche. L’accordo fu raggiunto<br />

(alla presenza dello stesso Cutolo presso l’Hotel Florio <strong>di</strong> Lucera) e si<br />

<strong>di</strong>ede così vita a una nuova organizzazione criminale denominata<br />

Nuova Camorra Pugliese. Tale neonata frangia della Camorra<br />

partenopea si attivò imme<strong>di</strong>atamente con una pressante opera <strong>di</strong><br />

proselitismo all’interno delle strutture carcerarie pugliesi e<br />

cooperando fattivamente (anche se solo a livello <strong>di</strong> manovalanza)<br />

nello spostamento dell’asse del contrabbando dalla Campania alla<br />

Puglia. A titolo <strong>di</strong> informazione vi è da precisare che in quel contesto<br />

storico l’organizzazione campana aveva urgente necessità <strong>di</strong><br />

ricollocarsi in un <strong>di</strong>verso ambito territoriale da cui poter gestire il<br />

traffico <strong>di</strong> sigarette, senza correre il rischio <strong>di</strong> vedersi<br />

sistematicamente sequestrare dalla Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza le cosiddette<br />

“navi madri” stazionanti in acque territoriali in applicazione della<br />

Convenzione <strong>di</strong> Ginevra (art. 23) relativa al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> inseguimento e<br />

alla presenza costruttiva. Per i successivi quattro anni il rapporto <strong>di</strong><br />

convivenza tra camorristi campani e i nuovi camorristi pugliesi si<br />

sviluppò senza particolari problemi. A partire dal 1983, per opera <strong>di</strong><br />

tale Giuseppe Rogoli, un pugliese affiliatosi alla ‘Ndrangheta nel<br />

carcere <strong>di</strong> Porto Azzurro veniva fondata la Sacra Corona Unita, il cui<br />

scopo principale era quello <strong>di</strong> evitare il proseguire dell’opera <strong>di</strong><br />

proselitismo <strong>di</strong> cui si è fatto cenno e <strong>di</strong> “<strong>di</strong>fendere” il territorio<br />

pugliese dalle infiltrazioni mafiose esterne. Nel medesimo anno, e con<br />

160 <strong>La</strong> decretazione giu<strong>di</strong>ziaria con la quale la Corte d’Assise <strong>di</strong> Lecce sancì per la prima volta la<br />

persistenza <strong>di</strong> caratteristiche mafiose nella Sacra Corona Unita risale al 23 maggio 1991.<br />

161 Più che <strong>di</strong> mafia pugliese, talvolta appare più corretto parlare <strong>di</strong> organizzazioni criminali che,<br />

ra<strong>di</strong>catesi sul territorio, hanno consolidato il loro potere a livello provinciale o zonale. Permane la<br />

propensione all’integrazione con le mafie d’importazione extracomunitaria, in special modo<br />

albanese, finalizzata alla stipula <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> sulla base <strong>di</strong> reciproche convenienze economiche.<br />

L’obiettivo, comunque, appare essere la realizzazione <strong>di</strong> una strategia <strong>di</strong> profilo non elevato.<br />

da DIA - Relazioni semestrali al Parlamento – primo semestre 2003.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 107<br />

analoghe finalità 162 , si costituì nell’area del salento un’altra realtà<br />

criminale minore, autodenominatasi “famiglia salentina libera”.<br />

Ancora dopo - a cavallo degli anni ‘90 - la Sacra Corona Unita subì<br />

un’altra scissione interna con la creazione nella città <strong>di</strong> Bari della<br />

“Rosa”. Anche dal punto <strong>di</strong> vista giu<strong>di</strong>ziario la Sacra Corona Unita (e<br />

tutte le sue ramificazioni) si <strong>di</strong>fferenzia notevolmente dalla altre<br />

organizzazioni operanti nelle regioni meri<strong>di</strong>onali per essere stata<br />

costantemente colpita con notevole incisività dall’azione <strong>di</strong> contrasto<br />

delle forze dell’or<strong>di</strong>ne e della magistratura. In tale senso, ciò che<br />

colpisce <strong>di</strong> più non è tanto la ricostruzione dei fatti reato o dei fatti<br />

storici a seguito delle propalazioni <strong>di</strong> pentiti che pure non sono<br />

mancati, ma dal costante ritrovamento <strong>di</strong> lettere, co<strong>di</strong>ci, rituali <strong>di</strong><br />

affiliazione, organigrammi, documenti programmatici della futura<br />

attività criminale da porre in essere sia nel corso <strong>di</strong> perquisizioni<br />

domiciliari sia all’interno del circuito carcerario: a quasi tutti i capi<br />

della SCU sono stati sequestrati documenti e memoriali. Il già citato<br />

Motta sulla specificità dei ritrovamenti e sulla loro intrinseca<br />

importanza riferisce che: “… Furono sequestrati documenti <strong>di</strong><br />

importanza decisiva che contenevano, oltre alle formule <strong>di</strong><br />

giuramento ed ai rituali <strong>di</strong> affiliazione e <strong>di</strong> passaggio <strong>di</strong> grado,<br />

in<strong>di</strong>cazioni sulle <strong>di</strong>verse attività criminali, sulla ripartizione dei<br />

proventi <strong>di</strong> esse, sulla <strong>di</strong>visione territoriale, sui capizona, sul sostegno<br />

economico agli affiliati detenuti e latitanti e ai loro familiari, sui<br />

contrasti tra i vari gruppi, sui meto<strong>di</strong> violenti per risolverli, sulle<br />

sanzioni - ugualmente violente - per chi avesse violato le regole della<br />

associazione, sulle intimidazioni all’interno e fuori <strong>di</strong> essa, sulla<br />

programmazione <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>, attentati ed ogni sorta <strong>di</strong> violenza.<br />

Allo stato attuale la SCU opera prevalentemente nel settore del<br />

contrabbando e del traffico <strong>di</strong> stupefacenti sia con la <strong>criminalità</strong><br />

albanese sia con quella dell’Est europeo in generale. Tuttavia, essa<br />

non è composta da una organizzazione unitaria e, nella sostanza, ogni<br />

162 Per chiarire le finalità dell’organizzazione “famiglia salentina libera” basterà richiamare uno degli<br />

articoli <strong>di</strong> un co<strong>di</strong>ce sequestrato ad uno dei suoi fondatori nel carcere <strong>di</strong> Pianosa nel 1984. In quella<br />

sede si apprese che la finalità del sodalizio neo costituito altra non era che: “far rimanere il Salento a<br />

tutti noi leccesi e non permettere mai a nessuna famiglia <strong>di</strong> altre regioni <strong>di</strong> spadroneggiare nel nostro<br />

territorio”.


1<strong>08</strong><br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

gruppo criminale opera in via autonoma ed esclusiva 163 . Tanto è vero<br />

che detta associazione non ha neppure un organo <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento<br />

centralizzato in grado <strong>di</strong> sovrastare la volontà dei singoli boss locali<br />

che, mentre operano in aree geografiche definite, risultano quasi<br />

totalmente sconosciuti in altre località della regione 164 .<br />

4. LE MAFIE NEL NORD ITALIA<br />

“...la realtà milanese funge, in qualche misura, da “cartina <strong>di</strong><br />

tornasole”, per così <strong>di</strong>re dell’intero paese; ciò nel senso che quanto si<br />

profila, si registra, si verifica a Milano spesso anticipa e prefigura<br />

analoghi acca<strong>di</strong>menti, con simili fenomeni riguardanti il resto del<br />

paese ovvero è comunque destinato a creare effetti, avere<br />

ripercussioni, indurre conseguenze su altre aree del paese. Se siffatto<br />

163 <strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> pugliese (a <strong>di</strong>fferenza delle altre consorterie mafiose) si manifesta in modo<br />

non omogeneo, con <strong>di</strong>fferenti e peculiari impostazioni sul territorio che risentono soprattutto della<br />

capacità <strong>di</strong> interagire con altre tipologie criminali, per lo più confinanti, e della tipicità <strong>di</strong> alcune<br />

attività criminali consumate sul territorio pugliese, sostanzialmente riconducibili al contrabbando su<br />

larga scala, non solamente <strong>di</strong> T.L.E. (tabacco lavorato estero), che sta registrando un affievolimento,<br />

ma anche <strong>di</strong> armi e vetture <strong>di</strong> grossa cilindrata ed al traffico <strong>di</strong> droghe che, per la loro realizzazione,<br />

seguono prevalentemente la “via balcanica”. A tal proposito, con riferimento alle “rotte” del<br />

contrabbando, si deve aver riguardo anche alla “tratta <strong>di</strong> esseri umani”, che, nel nostro Paese, ha<br />

come “luogo <strong>di</strong> approdo” le rive sud-orientali della Puglia e che, normalmente, utilizza la penisola<br />

come “ponte” per l’Europa. Tutte queste attività hanno nel tempo consentito <strong>di</strong> tessere una fitta<br />

ragnatela <strong>di</strong> relazioni criminali, finalizzata ad un organizzato sfruttamento delle attività produttrici <strong>di</strong><br />

profitti illeciti.<br />

<strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> pugliese non risulta ancora operante, se non in limitate zone geografiche,<br />

sul territorio nazionale con organizzazioni coerenti che ne <strong>di</strong>mostrino la effettiva proiezione in<br />

specifiche zone. Tuttavia, in talune regioni sono segnalate presenze significative <strong>di</strong> soggetti criminali<br />

<strong>di</strong> origine pugliese, alcuni dei quali inseriti in organizzazioni criminali <strong>di</strong> matrice <strong>di</strong>fferente, collegate<br />

alla Sacra Corona Unita, operanti nel settore delle estorsioni, del traffico <strong>di</strong> stupefacenti e <strong>di</strong> auto<br />

rubate, nonché <strong>di</strong> tle;<br />

da DIA - Relazioni semestrali al Parlamento – secondo semestre 2002.<br />

164 Per una <strong>di</strong>samina <strong>di</strong> tutti gli aspetti del fenomeno pugliese si veda anche DOC XXIII, n. 6, XII<br />

Legislatura, Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre<br />

associazioni criminali similari, Relazione sulla situazione sella <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> in Puglia (On.<br />

Vendola), approvata dalla Commissione il 31 gennaio 1996; DOC. XXIII n. 31, Commissione<br />

parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari,<br />

Relazione sullo stato della lotta alla criminalita` <strong>organizzata</strong> nella provincia <strong>di</strong> Brin<strong>di</strong>si (Sen. Del<br />

Turco), approvata dalla Commissione nella seduta del 13 luglio 1999; DOC. XXIII, n. 56,<br />

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali<br />

similari, Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando <strong>di</strong> tabacchi lavorati esteri in Italia e in<br />

Europa (On. Mantovano) approvata dalla Commissione nella seduta del 6 marzo 2001. Doc. XXIII,<br />

n. 57, Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni<br />

criminali similari, Relazione Conclusiva (On. Lumia), approvata dalla Commissione in data 6 marzo<br />

2001.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 109<br />

or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> considerazioni rappresenta una verità generale con<br />

riferimento ad aspetti sociali, politici, economici, <strong>di</strong> costume e così<br />

via, tanto più vale sul versante criminale e della delinquenza<br />

<strong>organizzata</strong> in particolare. (...) E dunque ogni <strong>di</strong>scorso sulla<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> a Milano finisce fatalmente col tradursi in un<br />

<strong>di</strong>scorso sulla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> in Italia e comunque sui suoi<br />

fondamenti e sulle sue linee evolutive. Ne consegue una sorta <strong>di</strong> quid<br />

pluris, <strong>di</strong> valenza aggiuntiva, da riconoscere ad un <strong>di</strong>scorso siffatto,<br />

in termini <strong>di</strong> interesse generale, <strong>di</strong> rilevanza complessiva, <strong>di</strong><br />

prospettive globali...”.<br />

Pier Luigi Dell’Osso, magistrato in Milano, in Rapporto sulla<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> anno 2001,pag. 96.<br />

4.1 LE PREMESSE DEL FENOMENO<br />

Il terreno <strong>di</strong> coltura delle mafie è sempre stato tra<strong>di</strong>zionalmente<br />

in<strong>di</strong>viduato nel Sud Italia e questo per una serie <strong>di</strong> motivi storici<br />

sociali e politici <strong>di</strong> cui si è data ampia in<strong>di</strong>cazione e che ne consentono<br />

tuttora la persistenza. Le mafie - a <strong>di</strong>spetto della loro marcata ra<strong>di</strong>ce<br />

territoriale - sono tuttavia fenomeni ampiamente proiettati verso<br />

l’esterno.<br />

Per dare una misura <strong>di</strong> quanto sopra basterà ricordare gli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

collaborazione esistenti con i trafficanti colombiani, tailandesi, turchi,<br />

afgani per quanto riguarda il traffico <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, con le<br />

mafie russe e dell’Est europeo in genere per il traffico <strong>di</strong> esseri umani,<br />

armi e materiali sensibili, con i para<strong>di</strong>si fiscali e finanziari per il<br />

riciclaggio dei proventi illeciti. Un fenomeno quin<strong>di</strong> regionalizzato dal<br />

punto <strong>di</strong> vista originario della nascita, ma aperto al contatto con ogni<br />

possibilità <strong>di</strong> guadagno. Osservato sotto questo profilo, non vi è quin<strong>di</strong><br />

motivo per ritenere che il fenomeno mafie non abbia proliferato nel<br />

nostro Paese in zone geograficamente <strong>di</strong>verse dal Sud.<br />

Ed infatti esse sono presenti anche nell’area settentrionale e<br />

segnatamente nell’area della Lombar<strong>di</strong>a - quinta regione per presenza<br />

mafiosa -, in Veneto e in Toscana.<br />

In merito c’è da precisare che non si tratta <strong>di</strong> fenomeni autoctoni<br />

sviluppatisi in via autonoma, ma che il proliferare <strong>mafioso</strong> nelle<br />

Regioni sopra in<strong>di</strong>cate è il frutto <strong>di</strong> una espansione degli interessi


110<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

delle consorterie criminali tra<strong>di</strong>zionali avvenuta con gradualità nel<br />

tempo e nello spazio; avente caratteristiche e forme <strong>di</strong> manifestazione<br />

tipiche dei sodalizi originari, ma caratterizzate da forme decisamente<br />

<strong>di</strong>verse <strong>di</strong> manifestazione tanto nell’ambiente del crimine quanto<br />

nell’impatto nel tessuto sociale, <strong>di</strong> cui in nessun momento hanno<br />

goduto del consenso.<br />

Le mafie si sono proiettate al Nord in maniera graduale e<br />

<strong>di</strong>seguale, a causa <strong>di</strong> specifiche circostanze che, laddove assenti, non<br />

hanno né favorito né consentito il proliferare criminale. Tre,<br />

sinteticamente, i motivi a base della relativa <strong>di</strong>ffusione:<br />

in primo luogo, lo spostamento <strong>di</strong> singoli criminali o <strong>di</strong> interi<br />

gruppi verso le zone a maggiore concentrazione industriale del<br />

Nord Italia, nell’ambito <strong>di</strong> un più generale ed ampio fenomeno<br />

migratorio sull’asse Sud - Nord negli anni Cinquanta e<br />

Sessanta;<br />

secondariamente, la <strong>di</strong>ssennata applicazione - negli anni<br />

Sessanta e Settanta - delle <strong>di</strong>sposizioni sul soggiorno obbligato<br />

che, mirante a sra<strong>di</strong>care i mafiosi dalla loro terra <strong>di</strong> origine con<br />

la convinzione <strong>di</strong> renderli totalmente inefficaci ha, nella<br />

sostanza e <strong>di</strong> fatto, reso le mafie un fenomeno <strong>di</strong> esportazione<br />

verso aree non preparate a contrastarne il ra<strong>di</strong>camento 165 ;<br />

165 Tra i primi ad arrivare Giuseppe Doto, più conosciuto come Joe Adonis, cresciuto alla scuola <strong>di</strong> don<br />

Vito Genovese in America, durante il proibizionismo. Uscito <strong>di</strong> scena nel 1962 Lucky Luciano, Doto<br />

gli subentrò nella gestione degli affari delle cosche al Nord: bische, night club, estorsioni e anche<br />

traffico <strong>di</strong> stupefacenti e preziosi, stando ai rapporti della questura <strong>di</strong> Milano. Quando, nel 1971, il<br />

vecchio Doto fu inviato al confino, ormai era troppo tar<strong>di</strong>: proprio l’estensione, nel 1965, del<br />

provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> confino anche ai mafiosi produsse, infatti, un massiccio “esodo” <strong>di</strong> uomini delle<br />

cosche nel Nord Italia e il conseguente rafforzamento delle stesse attività illecite. Nel 1970 Milano<br />

era ormai una base operativa dei siciliani, tanto che a giugno vi si tenne un’importante riunione con<br />

Gerlando Alberti, Giuseppe Calderone, Tommaso Buscetta, Gaetano Badalamenti, Totò Riina e<br />

Salvatore “Cicchiteddu” Greco, l’ex capo della commissione. Nel corso degli anni Settanta,<br />

arrivarono in Lombar<strong>di</strong>a Gerlando Alberti, Gaetano Carollo, i fratelli Fidanzati e poi, tra i tanti, i<br />

Ciulla, i Guzzar<strong>di</strong> e i Bono. Arrivò anche Luciano Liggio che, nel 1972, <strong>di</strong>ede il via all’intensa<br />

stagione dei sequestri <strong>di</strong> persona: tra le sue vittime più illustri gli impren<strong>di</strong>tori Pietro Torielli e Luigi<br />

Rossi <strong>di</strong> Montelera. Tra<strong>di</strong>to da un’intercettazione telefonica, la “primula rossa” fu arrestata il 16<br />

maggio 1974, in via Ripamonti. Quello che si aprì nel 1975 contro Liggio e trenta imputati fu un vero<br />

e proprio processo <strong>di</strong> mafia, come ricordato dalla Commissione parlamentare antimafia nella<br />

relazione del 1976. In essa si registrò con preoccupazione l’avanzata delle cosche al Nord,<br />

certamente favorita, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, dall’invio al confino <strong>di</strong> quasi<br />

400 uomini che, oltre ai sequestri, si de<strong>di</strong>carono alle rapine, al contrabbando <strong>di</strong> tabacchi, stupefacenti<br />

e pietre preziose e al fiorente mercato dell’e<strong>di</strong>lizia, controllando il lavoro nero nei cantieri <strong>di</strong> Milano<br />

e dell’hinterland.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 111<br />

e, infine, la ricerca <strong>di</strong> nuove opportunità <strong>di</strong> investimento per i<br />

capitali derivanti dal commercio <strong>di</strong> stupefacenti, produttivo <strong>di</strong><br />

enormi liqui<strong>di</strong>tà non sempre investibili nelle aree depresse del<br />

Sud.<br />

Prima <strong>di</strong> tali evidenze nell’Italia settentrionale, tanto sul territorio<br />

quanto nel tessuto economico, non era dato registrare la stabile<br />

presenza delle organizzazioni mafiose. Parziale eccezione <strong>di</strong> quanto<br />

sopra era <strong>di</strong>fatti rappresentata dalla sussistenza <strong>di</strong> attività malavitose<br />

quali la gestione <strong>di</strong> locali notturni o il gioco d’azzardo, notoriamente e<br />

congenitamente da sempre penetrate da interessi mafiosi.<br />

4.2 IL CONSOLIDAMENTO TERRITORIALE<br />

Il momento <strong>di</strong> consolidamento delle mafie nelle aree del Nord<br />

appare retrodatabile ai primi anni Ottanta e, in particolare, all’anno<br />

1983. Infatti, il 1983 è un anno significativo sia per l’emersione <strong>di</strong><br />

risultanze inaspettate all’esito <strong>di</strong> indagini <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria, sia per<br />

l’analisi delle <strong>di</strong>namiche evolutive dei nuclei della nascente<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>. In quello stesso anno - sotto il profilo<br />

soggettivo - si consacrò il ruolo del boss Angelo Epaminonda (detto il<br />

Tebano) in luogo del suo predecessore Francis Turatello (detto faccia<br />

d’Angelo) come capo incontrastato della malavita milanese. <strong>La</strong><br />

sostanziale <strong>di</strong>fferenza tra le due “gestioni” appare rilevante sotto il<br />

profilo della comprensione generale del fenomeno in rassegna: da una<br />

organizzazione marcatamente criminale quale era quella della banda<br />

Turatello si passa, infatti, alla creazione <strong>di</strong> una struttura avente le<br />

caratteristiche della mafiosità e solidaristicamente vicina a quelle<br />

consorterie. L’inesistenza <strong>di</strong> relazioni tra la banda Turatello e la mafia<br />

è testimoniata dal collaboratore <strong>di</strong> giustizia Tommaso Buscetta, che ha<br />

con<strong>di</strong>viso con lo stesso un lungo periodo detentivo sia nel carcere <strong>di</strong><br />

Palermo, sia in quello <strong>di</strong> Cuneo 166 .<br />

166 Buscetta così si esprime: “...Era arrivato a Palermo dopo una rivolta avvenuta nel carcere <strong>di</strong> Milano e<br />

si era subito presentato per salutarmi. Turatello allora era il signore della malavita milanese, ma era<br />

consapevole <strong>di</strong> trovarsi fuori casa in Sicilia, <strong>di</strong> essere ospite <strong>di</strong> un regno straniero con il quale era<br />

consigliabile stabilire buone relazioni. (...) Quando i lavori per la costruzione del supercarcere <strong>di</strong><br />

Cuneo furono terminati, Turatello ebbe l’onore <strong>di</strong> essere il primo detenuto a inaugurarlo. Fu trasferito<br />

da Palermo e per un certo tempo fu ad<strong>di</strong>rittura il solo carcerato detenuto nel nuovo penitenziario.<br />

Quando arrivai anch’io, Turatello si era già ambientato e poté contraccambiare in modo adeguato


112<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Epaminonda 167 , invece, prima <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare il primo pentito <strong>di</strong><br />

mafia del Nord, orientò la propria organizzazione in guisa <strong>di</strong> struttura<br />

mafiosa e questo principalmente nell’opera <strong>di</strong> epurazione dei<br />

fedelissimi del suo predecessore, tutti sistematicamente sterminati<br />

negli anni successivi nel corso <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> agguati <strong>di</strong> tipico <strong>stampo</strong><br />

<strong>mafioso</strong> e che costarono circa sessanta omici<strong>di</strong>, molti dei quali<br />

eseguiti in pieno giorno.<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista dell’organizzazione degli affari il Tebano<br />

consentì, <strong>di</strong> fatto, l’espansione del mercato degli stupefacenti al Nord<br />

in rapporto organico con gruppi criminali mafiosi lì inse<strong>di</strong>atisi negli<br />

anni precedenti.<br />

Per il Dalla Chiesa “...la vicenda Epaminonda consentì anche <strong>di</strong><br />

mettere a fuoco un problema sociologicamente e storicamente<br />

rilevante: quello della trasferibilità e imitabilità del modello <strong>mafioso</strong>.<br />

In sostanza emerse che in città tra<strong>di</strong>zionalmente estranee alla<br />

presenza mafiosa si strutturassero organizzazioni guidate da persone<br />

non affiliate a Cosa Nostra, fino a <strong>di</strong>ventarne alleati o membri. Si<br />

l’ospitalità che aveva ricevuto in Sicilia. (...) “Faccia d’angelo” mostrava in ogni occasione una<br />

deferenza e un affetto fuori dal comune nei miei confronti. Era il tipico gangster: sbruffone,<br />

estroverso, generoso. Aveva le mani bucate. Regalava denaro, gioielli, automobili come se si trattasse<br />

<strong>di</strong> sigarette. Amava il lusso, la bella vita, le donne. Era un megalomane: l’esatto opposto del <strong>mafioso</strong>.<br />

(...) <strong>La</strong> sua ammirazione per me era sincera. Solo io, però, potevo aiutarlo a uscire dal gravissimo<br />

guaio nel quale si era cacciato. Anni prima aveva preso le parti <strong>di</strong> uno dei suoi uomini che aveva<br />

litigato con Alfredo Bono, un pezzo grosso <strong>di</strong> Cosa Nostra che operava a Milano. (...) Uno dei<br />

componenti della banda Turatello <strong>di</strong>ede uno schiaffo a Bono nel corso <strong>di</strong> un classico, sciocco alterco<br />

da night club. Il <strong>mafioso</strong> parlò poco, ma fece capire che considerava quella lite come un affronto<br />

grave a lui stesso e alla sua gente. <strong>La</strong> sfida fu raccolta da Turatello in persona, il quale mandò a <strong>di</strong>re<br />

ad Alfredo Bono che, se lui o i suoi avessero anche solo accennato a ven<strong>di</strong>care lo schiaffo ricevuto ci<br />

sarebbe stata una guerra tale da sterminare tutti i siciliani che si trovavano a Milano. I siciliani ne<br />

presero atto. Non replicarono. Rimasero in silenzio. (...) Turatello si rendeva conto <strong>di</strong> aver commesso<br />

un grave errore, ma solo fino a un certo punto. Se fosse stato al corrente dell’esistenza <strong>di</strong> Cosa<br />

Nostra, avrebbe tentato il tutto per tutto per farsi perdonare. (...) Il destino <strong>di</strong> Turatello si compì in un<br />

supercarcere della Sardegna, a Bad’ e’ Carros, vicino Nuoro, a più <strong>di</strong> cinque anni dal fatale incidente<br />

con Bono. <strong>La</strong> sua strada si incrociò con quella <strong>di</strong> un catanese pluriergastolano a causa <strong>di</strong> omici<strong>di</strong><br />

eseguiti in carcere, Antonino Faro, figlioccio <strong>di</strong> Luciano Liggio, come Alfredo Bono. (...) Quando<br />

Liggio seppe che Turatello si trovava nello stesso carcere del suo animale, <strong>di</strong>sse a Faro: “Vai ad<br />

ammazzare Turatello. E mentre lo spegni, domanda a quel gran cornuto se è ancora vero che nessun<br />

siciliano deve più circolare per Milano...”.<br />

da: PINO ARLACCHI, Op. cit., Ad<strong>di</strong>o Cosa Nostra. I segreti della mafia nella confessione <strong>di</strong> Tommaso<br />

Buscetta, pag. 211, 216.<br />

167 ALFIO CARUSO, Da Cosa Nasce Cosa, Op. cit., pag. 330. “... Ma sotto le guglie della Madonnina<br />

imperano i mafiosi <strong>di</strong> Palermo. Hanno fatto sventrare Turatello nel penitenziario <strong>di</strong> Bad’ e’ Carros e<br />

tengono sotto scacco Epaminonda, piccolo ras delle bische e delle scommesse negli ippodromi <strong>di</strong> San<br />

Siro. Con buona pace della geografia e <strong>di</strong> tutto il resto, Milano e Torino sono per una volta la<br />

periferia <strong>di</strong> Catania.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 113<br />

verificò così nel Nord la compresenza <strong>di</strong> famiglie tra<strong>di</strong>zionalmente<br />

mafiose e gruppi che aspiravano a imitarne comportamenti e logiche<br />

utilizzando a proprio vantaggio le <strong>di</strong>ffuse con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> degrado<br />

ambientale, urbanistico e amministrativo...”.<br />

Con riferimento alla geografia mafiosa del Nord vi è tuttavia<br />

almeno un carattere <strong>di</strong> singolarità. Infatti, sebbene il fenomeno abbia<br />

spaziato e si sia successivamente ra<strong>di</strong>cato dal Piemonte 168 al Veneto,<br />

dalla Toscana alle zone economicamente remunerative del centro<br />

Italia, non è possibile in<strong>di</strong>viduare una sola area dove una consorteria<br />

possa <strong>di</strong>rsi totalmente egemone rispetto alle altre. Tutti i sodalizi sono<br />

equamente rappresentati, talvolta in maniera più consistente che<br />

altrove, ma in ogni caso tutto <strong>di</strong>mostra come il <strong>di</strong>stacco dalle terre<br />

d’origine alteri notevolmente il concetto della “sovranità territoriale”.<br />

168 <strong>La</strong> realtà piemontese è caratterizzata da una forte infiltrazione criminale <strong>di</strong> clan riconducibili alla<br />

‘Ndrangheta e alle “famiglie” siciliane (quella dei Cursoti, prima, e degli Stiddari, poi). <strong>La</strong><br />

situazione, caratterizzata anche da guerre intestine negli anni Novanta, ha subito un cambiamento<br />

dovuto ai ripetuti interventi delle Forze dell’or<strong>di</strong>ne e ai conseguenti proce<strong>di</strong>menti penali, che hanno<br />

portato a un <strong>di</strong>sarticolamento delle organizzazioni tra<strong>di</strong>zionalmente presenti sul territorio. Ciò ha<br />

consentito il progressivo inserimento della nuova <strong>criminalità</strong> rappresentata dagli albanesi, dai<br />

nigeriani, dai maghrebini e dai cinesi. <strong>La</strong> storia della regione è testimone del fatto che la stessa ha<br />

senza dubbio conosciuto una presenza <strong>di</strong> soggetti legati in prevalenza alla ‘Ndrangheta, più che alle<br />

“famiglie” mafiose siciliane, tendenza che <strong>di</strong> recente si è ulteriormente accentuata. Dal punto <strong>di</strong> vista<br />

operativo viva preoccupazione desta una possibile infiltrazione della <strong>criminalità</strong> nell’organizzazione<br />

dei giochi olimpici invernali che si svolgeranno in Piemonte nel 2006, soprattutto per quanto<br />

concerne l’aggiu<strong>di</strong>cazione degli appalti. <strong>La</strong> vicenda giu<strong>di</strong>ziaria relativa allo scioglimento del<br />

consiglio comunale <strong>di</strong> Bardonecchia ai sensi dell’art. 15-bis della legge n. 55 del 1990 e la successiva<br />

condanna <strong>di</strong> Rocco Lo Presti hanno evidenziato come la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> possa concretamente<br />

inserirsi in un contesto politico economico sano. <strong>La</strong> vicenda, lungi dal dover condurre alla<br />

criminalizzazione <strong>di</strong> una realtà periferica che anzi ha <strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> saper reagire e risollevarsi, deve<br />

far riflettere in or<strong>di</strong>ne ad un approccio al fenomeno criminale caratterizzato da ingenuità ed<br />

impreparazione a causa della sua novità per i luoghi. Tale esperienza ha indotto non solo gli operatori<br />

locali, ma anche quelli regionali, a cercare <strong>di</strong> assumere ogni utile iniziativa per impe<strong>di</strong>re ingerenze<br />

malavitose, soprattutto se espressione <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, nel contesto economico. In tale<br />

ottica si inseriscono i protocolli operativi stipulati dai vari operatori interessati all’organizzazione dei<br />

giochi olimpici invernali del 2006. Per quanto concerne i collegamenti dei gruppi criminali in esame<br />

(siano essi collegati alla ‘Ndrangheta che alle famiglie mafiose) con le organizzazioni operanti nelle<br />

zone <strong>di</strong> origine, è stato osservato che sono improntati, da un lato, ad un carattere <strong>di</strong> collaborazione e<br />

<strong>di</strong> mantenimento <strong>di</strong> un contatto reale, dall’altro, ad una autonomia operativa. Le attività investigative<br />

e giu<strong>di</strong>ziarie hanno, infatti, evidenziato che i vari gruppi mantengono con le aree <strong>di</strong> provenienza<br />

sicuramente un legame “reale” (ad esempio,per il rifornimento <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, per la<br />

risoluzione <strong>di</strong> contrasti, la decisione <strong>di</strong> un’azione estorsiva) ma al tempo stesso autonomia operativa;<br />

tanto è vero che spesso in Piemonte si sono realizzate delle alleanze tra gruppi, per il raggiungimento<br />

del comune fine illecito, che non si sarebbero mai potute ottenere nelle zone <strong>di</strong> origine.<br />

da: Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o<br />

similare, doc XXIII, n. 3, pag. 94, 97, datata 30 luglio 2003.<br />

OMICRON, Osservatorio milanese sulla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> al nord, Anno VII, n.1,<br />

Gennaio/Febbraio/Marzo 2003, pag, 2,4.


114<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Si tratta <strong>di</strong> un aspetto interessante da sottolineare nell’ottica <strong>di</strong> un<br />

possibile apprezzamento della duttilità della mentalità mafiosa e delle<br />

sue capacità <strong>di</strong> adattamento in relazione all’ambiente. L’assunto trova<br />

conferma nella creazione e crescita in Veneto della cosiddetta “Mafia<br />

del Brenta” facente capo a Felice Maniero, successivamente<br />

collaboratore <strong>di</strong> giustizia e tuttora fruitore del programma <strong>di</strong><br />

protezione. In Sicilia, in Calabria, Campania o Puglia l’organizzazione<br />

<strong>di</strong> Maniero sarebbe stata <strong>di</strong>ssolta nell’acido; al Nord essa ha potuto<br />

coesistere e cooperare con le mafie.<br />

Evidentemente, molti sono stati i fattori che hanno favorito la<br />

silente e sottovalutata espansione delle mafie al Nord.<br />

In primo luogo, la coincidenza della sua fase iniziale con gli anni<br />

in cui l’esigenza prioritaria era rappresentata dai fenomeni eversivi e<br />

in quella <strong>di</strong>rezione erano orientati tutti gli sforzi investigativi,<br />

secondariamente, una endemica ritrosia delle stesse forze politiche e<br />

della magistratura ad ammetterne l’esistenza.<br />

4.3 LE MAFIE IN LOMBARDIA<br />

Agli inizi degli anni Settanta molteplici avvisaglie segnalavano la<br />

possibilità che la Lombar<strong>di</strong>a fosse oggetto <strong>di</strong> infiltrazioni mafiose.<br />

Tuttavia, per molti anni si è sostenuto tutt’al più che Milano fosse<br />

solamente il centro del riciclaggio del denaro sporco e per questo, sul<br />

finire degli anni Ottanta, usciti <strong>di</strong> scena Turatello ed Epaminonda, le<br />

attività illecite tornarono saldamente e senza interme<strong>di</strong>ari locali nelle<br />

mani dei clan tra<strong>di</strong>zionali. Questo fu possibile perché in particolare i<br />

siciliani non avevano mai smesso <strong>di</strong> occuparsi <strong>di</strong> stupefacenti (attività<br />

che aveva determinato l’evoluzione impren<strong>di</strong>toriale della mafia e la<br />

sua internazionalizzazione) e dell’investimento in attività legali dei<br />

loro proventi. Parallelamente all’affermarsi delle cosche siciliane nel<br />

corso del medesimo periodo storico, si evidenziò, clamorosamente e<br />

per la prima volta in tutta la sua <strong>di</strong>mensione, il livello <strong>di</strong> infiltrazione<br />

raggiunto dalla ‘ndrangheta in Milano e provincia. I calabresi,<br />

contrariamente ai siciliani erano approdati nel settentrione non a causa<br />

dell’adozione nei loro confronti <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti autoritativi<br />

(confino). Al seguito delle famiglie <strong>di</strong> emigranti, gli uomini delle<br />

cosche calabresi perfezionarono con successo il controllo del territorio


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 115<br />

in ampie zone della città e dell’hinterland, senza suscitare clamori e<br />

sospetti 169 .<br />

L’inevitabile scontro che ne seguì fece guadagnare a Milano la<br />

terza posizione nella graduatoria delle città con il maggior numero <strong>di</strong><br />

omici<strong>di</strong>. Ma anche questa fase, in un ambiente non originario, trovò<br />

rapida soluzione nell’accordo fra le consorterie per la gestione dei<br />

traffici illeciti e quello degli stupefacenti in particolare.<br />

L’apice della conoscenza <strong>di</strong> quel periodo sul fenomeno<br />

dell’accordo <strong>mafioso</strong> per la realizzazione <strong>di</strong> traffici <strong>di</strong> stupefacenti è<br />

rappresentato senza dubbio dall’operazione denominata “Duomo<br />

Connection”. L’indagine, ma soprattutto le sue conclusioni, fanno del<br />

1991 l’anno zero dell’antimafia a Milano. È un’inchiesta che non ha<br />

avuto bisogno <strong>di</strong> molti uomini o <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> mezzi e non ha ricevuto<br />

l’aiuto <strong>di</strong> pentiti e <strong>di</strong> informatori. Si è sviluppata lungo una strada<br />

tante volte in<strong>di</strong>cata, teorizzata, mai percorsa fino in fondo. <strong>La</strong> strada<br />

che collega il grande traffico <strong>di</strong> droga, gestito dalle cosche,<br />

all’economia pulita, agli uomini dalla faccia presentabile che<br />

muovono miliar<strong>di</strong> e mattoni nel mercato dell’e<strong>di</strong>lizia; e che poi,<br />

attraverso questi uomini porta ai piani alti del potere politico, agli<br />

agganci con gli amministratori, alla corruzione piccola e grande 170 .<br />

Nel 1993, invece, i primi colpi alle cosche guidate dai nuovi<br />

padrini delle mafie attive al Nord: le più importanti operazioni furono<br />

“Wall Street”, “Count Down”, “Nord - Sud”. Negli anni successivi la<br />

Direzione Distrettuale Antimafia milanese sviluppò molteplici<br />

inchieste che si conclusero con l’arresto <strong>di</strong> centinaia <strong>di</strong> persone per<br />

169 Interi quartieri <strong>di</strong> Milano, come Bruzzano, Comasina e Quarto Oggiaro o comuni come Corsico,<br />

Buccinasco, Trezzano sul Naviglio, per citare i casi più clamorosi, caddero sotto il dominio dei<br />

calabresi che si specializzarono nelle rapine e nei sequestri <strong>di</strong> persona.<br />

170 Il 16 maggio 1990 con l’arresto <strong>di</strong> Tony Carollo, figlio del vecchio boss Gaetano, ucciso a Liscate<br />

(MI) nel 1987, prese avvio alla cosiddetta “Duomo Connection”, l’inchiesta che confermò i legami e<br />

le connivenze <strong>di</strong> politici lombar<strong>di</strong> con la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa. Partite nel 1988 da alcune<br />

intercettazioni e pe<strong>di</strong>namenti dei Carabinieri, le indagini in un primo momento svelarono un traffico<br />

<strong>di</strong> stupefacenti gestito insieme da siciliani e calabresi e poi portarono alla scoperta delle collusioni tra<br />

mafiosi e alcuni esponenti della pubblica amministrazione del Comune <strong>di</strong> Milano, aventi per scopo la<br />

gestione pilotata <strong>di</strong> lottizzazioni miliardarie. Furono chiamati in causa anche il sindaco Paolo<br />

Pillitteri e l’assessore all’urbanistica Attilio Schemmari, entrambi socialisti, ma solo il secondo fu<br />

condannato per abuso d’ufficio. Il processo, iniziato nel 1991, dopo le condanne <strong>di</strong> primo e secondo<br />

grado, nel 1995 fu annullato dalla Cassazione per irregolarità nelle intercettazioni e nel 1996<br />

trasferito a Brescia, dopo le proteste delle <strong>di</strong>fese contro i ricorsi presentati della Procura.


116<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

gravissimi fatti <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> con l’apporto <strong>di</strong> decine <strong>di</strong><br />

collaboratori <strong>di</strong> giustizia 171 .<br />

4.4 LE MAFIE IN VENETO<br />

Anche per il Veneto, così come per la Lombar<strong>di</strong>a e il Piemonte il<br />

veicolo <strong>di</strong> principale ingresso sul territorio <strong>di</strong> soggetti criminali è stato<br />

rappresentato dall’istituto del soggiorno obbligato: tra i mafiosi che vi<br />

soggiornarono molti provenivano dalle fila <strong>di</strong> Cosa Nostra. Tra questi,<br />

alcuni dei nomi più noti della mafia moderna: Salvatore Contorno<br />

171 “Con il deposito, avvenuto nell’estate del 1999 della monumentale (oltre 2500 pagine) motivazione<br />

della sentenza della V^ Corte <strong>di</strong> Assise relativa al proce<strong>di</strong>mento c.d. Count Down, si è concluso il<br />

primo grado <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> maxi<strong>di</strong>battimenti originati dalle indagini condotte dalla DDA milanese<br />

negli scorsi anni ed aventi ad oggetto le formazioni <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> – <strong>di</strong> origine<br />

prevalentemente ‘Ndranghetista – storicamente presenti in Lombar<strong>di</strong>a. <strong>La</strong> complessa indagine<br />

conosciuta con il succitato nome <strong>di</strong> Count Down si presenta significativa a tale riguardo, poiché ha<br />

permesso <strong>di</strong> ricostruire l’attività <strong>di</strong> quella che è apparsa come una vera e propria “confederazione <strong>di</strong><br />

mafie” in Lombar<strong>di</strong>a, la quale vedeva alleati sodalizi <strong>di</strong> mafia siciliana in particolare i “cursoti” <strong>di</strong><br />

Catania <strong>di</strong> ‘Ndrangheta calabrese e <strong>di</strong> camorra campana.(...) Il fenomeno criminale in questione ha<br />

assunto nel corso degli anni forme organizzative e <strong>di</strong>mensioni tali da risultare pienamente correlabili,<br />

in termini quantitativi e qualitativi, a quelle dei luoghi d’origine e d’inse<strong>di</strong>amento tra<strong>di</strong>zionale: da<br />

esse ha mutuato esperienze e modalità operative affinandole e calibrandole in funzione della realtà<br />

economico – sociale lombarda, senza trascurare per un verso, <strong>di</strong> coltivare i legami originari e le<br />

sinergie d’azioni ricavabili da questi e, per altro verso, <strong>di</strong> sviluppare in forme autonome la gestione e<br />

l’articolazione delle varie attività illecite.(...) Ancora in chiave <strong>di</strong> lettura storica – fondamentale per<br />

una compiuta intelligenza del <strong>di</strong>venire dell’intero fenomeno del crimine organizzato nel milanese – è<br />

particolarmente interessante sottolineare, come si è già accennato nel menzionare il proce<strong>di</strong>mento<br />

c.d. Count Down, che è stato possibile focalizzare e lumeggiare la realizzazione <strong>di</strong> forme <strong>di</strong> sinergia<br />

operativa e <strong>di</strong> “alleanza” stabilitesi fra articolati sodalizi criminosi <strong>di</strong> matrice affatto <strong>di</strong>versa –<br />

‘ndranghetista, mafiosa e camorrista - operanti in Lombar<strong>di</strong>a: intese finalizzate alla spartizione delle<br />

aree territoriali <strong>di</strong> rispettiva influenza e delle tipologie <strong>di</strong> illecita attività, al fine <strong>di</strong> meglio garantire<br />

gli interessi delittuosi <strong>di</strong> ciascuno dei gruppi in questione, anche attraverso scambi <strong>di</strong> specifici<br />

“favori”, non <strong>di</strong> rado rappresentati da omici<strong>di</strong> reciprocamente commissionati e funzionali al<br />

perseguimento degli obiettivi criminali. L’area geografica avente epicentro in Milano si è rivelata, in<br />

tal modo, essere stata sovente terra <strong>di</strong> elezione per la realizzazione <strong>di</strong> forme <strong>di</strong> mutua assistenza<br />

criminale, per così <strong>di</strong>re, fra associazioni per delinquere: una sorta <strong>di</strong> <strong>di</strong>latata stanza <strong>di</strong><br />

compensazione, se è consentita tale espressione mutuata dal sistema bancario, atta a consentire<br />

elevati livelli <strong>di</strong> efficienza operativa e produttiva - quasi riecheggiando quelli della realtà economico<br />

– industriale della regione – ai gruppi <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> ivi operanti in regime <strong>di</strong> proficuo<br />

collegamento se non <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento. (...) A proposito <strong>di</strong> sodalizi criminali <strong>di</strong> origine siciliana attivi<br />

nell’area milanese, mette conto far cenno dei cospicui sviluppi processuali registrati nell’ambito <strong>di</strong><br />

un’ampia indagine, avente ad oggetto traffici <strong>di</strong> droga ed estorsione facenti capo ad un nutrito gruppo<br />

<strong>di</strong> gelesi, armato, fortemente coeso, operante nella zona <strong>di</strong> San Giuliano Milanese e provvisto <strong>di</strong> sal<strong>di</strong><br />

collegamenti in Sicilia: si tratta <strong>di</strong> un’inchiesta d’indubbio interesse investigativo, che ha permesso <strong>di</strong><br />

arricchire il panorama conoscitivo relativo alla presenza ed all’operatività della c.d. “Stidda” in<br />

Lombar<strong>di</strong>a...”.<br />

da: Rapporto 2001 sulla Criminalità Organizzata – Relazione del dott. Pier Luigi Dell’Osso – pag.<br />

97, 110.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 117<br />

(successivamente pentito), Gaetano Fidanzati, Antonino Duca e<br />

Gaetano Badalamenti (ancora detenuto in USA in seguito alla<br />

inchiesta denominata “Pizza Connection”). L’insegnamento ricevuto<br />

dai mafiosi siciliani fu messo a frutto dalla <strong>criminalità</strong> locale i quali,<br />

nel periodo compreso tra gli anni Ottanta e Novanta, assursero ad un<br />

ruolo <strong>di</strong> autonomia operativa e funzionale <strong>di</strong> ampio rilievo 172 .<br />

Anche in Veneto, tuttavia, si stava verificando ciò che aveva preso<br />

corpo a Milano, ossia un momento <strong>di</strong> sovrapposizione tra le cosche<br />

locali e quelle mafiose. Da un lato, quin<strong>di</strong>, l’ascesa della “mafia del<br />

Brenta” e, dall’altro, la contemporanea introduzione <strong>di</strong> traffici <strong>di</strong> armi<br />

e droga e <strong>di</strong> operazioni <strong>di</strong> riciclaggio delle cosche 173 . <strong>La</strong> fama del<br />

sodalizio criminale veneto si alimentò vieppiù negli anni successivi:<br />

una serie <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> stipulati <strong>di</strong>rettamente con le cosche mafiose per la<br />

gestione dei proventi criminali nel nord est, consentirono agli uomini<br />

<strong>di</strong> Maniero <strong>di</strong> de<strong>di</strong>carsi con profitto oltre che al traffico <strong>di</strong> droga,<br />

172 Tra le regioni sottoposte ad infiltrazione mafiosa il Veneto occupa un posto <strong>di</strong> rilievo e merita senza<br />

dubbio la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> contrasto adeguate. Uno specifico stu<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> cui si riportano i<br />

passi essenziali, è stato in tal senso recentemente pre<strong>di</strong>sposto in sede politica. Dallo stesso emerge<br />

che: Per <strong>di</strong>versi anni, fino alla metà degli anni Novanta, il Veneto, sotto il profilo criminale, è stato<br />

caratterizzato dalla presenza della cosiddetta “Mala (o Mafia) del Brenta”: una vera e propria<br />

associazione a delinquere con al vertice Felice Maniero. Le attività delinquenziali facenti capo al<br />

sodalizio criminoso spaziavano dagli iniziali sequestri <strong>di</strong> persona, alla commissione <strong>di</strong> rapine, al<br />

traffico <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, alla violazione della normativa in materia <strong>di</strong> armi, al riciclaggio <strong>di</strong><br />

danaro e alla commissione <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>, visti come sistema <strong>di</strong> risoluzione dei contrasti all’interno del<br />

gruppo criminale. Le indagini svolte e i conseguenti processi instauratisi hanno portato, nel tempo,<br />

alla destrutturazione dell’organizzazione <strong>di</strong> Felice Maniero grazie anche al fatto che quest’ultimo,<br />

catturato nel 1994,è <strong>di</strong>venuto collaboratore <strong>di</strong> giustizia unitamente ad altri componenti del sodalizio.<br />

Neutralizzata l’organizzazione <strong>di</strong> Felice Maniero, si è assistito al progressivo affermarsi sul territorio<br />

regionale <strong>di</strong> organizzazioni criminali <strong>di</strong> origine extracomunitaria, in prevalenza albanese e nigeriana,<br />

de<strong>di</strong>te al traffico <strong>di</strong> sostanze stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione. Verso la fine degli<br />

anni novanta si è anche assistito all’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> cinesi operanti nel settore<br />

commerciale, <strong>di</strong>etro i quali si celano sfruttamento <strong>di</strong> mano d’opera in nero, introduzione <strong>di</strong><br />

clandestini, sequestri <strong>di</strong> persona, essenzialmente nei confronti degli stessi sfruttati. A quanto detto si<br />

aggiunga il fatto che alcuni ex appartenenti all’organizzazione <strong>di</strong> Felice Maniero, tornati in libertà,<br />

hanno cercato <strong>di</strong> riappropriarsi degli spazi criminali già <strong>di</strong> loro competenza (quali il traffico <strong>di</strong><br />

stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione), dovendosi però confrontare con la mutata<br />

situazione, attesa la presenza dei nuovi gruppi <strong>di</strong> origine straniera con i quali si è instaurato una sorta<br />

<strong>di</strong> compromesso <strong>di</strong> fatto. L’attuale situazione pertanto, come concordemente riconoscono sia gli<br />

operatori <strong>di</strong> polizia che l’Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria, è caratterizzata dalla presenza <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong><br />

gruppi criminali, nessuno dei quali è in grado <strong>di</strong> esercitare in modo esclusivo il controllo del<br />

territorio e delle attività illecite.<br />

da: Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o<br />

similare, doc. XXIII, n. 3, pag. 98, 105, datata 30 luglio 2003.<br />

173 In quegli anni fu convogliata verso il Veneto un’ingente quantità <strong>di</strong> denaro sporco, proveniente dai<br />

numerosi traffici illegali delle mafie e destinato a costruire ed alimentare un sofisticato circuito <strong>di</strong><br />

riciclaggio, che s’innestò in modo parassitario sul sistema economico legale <strong>di</strong> una regione tra le più<br />

produttive e all’avanguar<strong>di</strong>a dell’intero paese.


118<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

anche al controllo del gioco d’azzardo clandestino e all’estorsione e<br />

usura 174 . Il processo alla mafia del Brenta, che si aprì il 27 novembre<br />

1993 nell’aula bunker <strong>di</strong> Mestre (alla sbarra Maniero e altri 109<br />

imputati), ricostruì il percorso evolutivo <strong>di</strong> quella consorteria<br />

criminale e la conclusione del proce<strong>di</strong>mento ne decretò la fine delle<br />

attività organizzate. Omici<strong>di</strong>o, estorsione, usura, riciclaggio, traffico<br />

<strong>di</strong> eroina e sequestri <strong>di</strong> persona i capi <strong>di</strong> imputazione contestati agli<br />

associati che, per quanto gravi, non potevano escludersi nelle<br />

or<strong>di</strong>narie manifestazioni criminali se il tutto non fosse stato<br />

ricompreso sotto l’omnicomprensiva figura dell’ associazione<br />

mafiosa.<br />

Le condanne nei confronti dei membri della mafia del Brenta<br />

furono esemplari e l’organizzazione fu spazzata via, grazie soprattutto<br />

alle rivelazioni <strong>di</strong> Maniero che fece arrestare più <strong>di</strong> trecento persone.<br />

4.5 LE MAFIE IN TOSCANA<br />

Il filo conduttore che lega l’intero fenomeno della proliferazione a<br />

Nord delle mafie è quello della sottovalutazione della sua presenza e<br />

della sua pericolosità. <strong>La</strong> Toscana non costituisce eccezione in questo<br />

senso solo se si consideri che il fenomeno <strong>mafioso</strong>, benché presente,<br />

fino al 1993 era totalmente sconosciuto. <strong>La</strong> sottovalutazione <strong>di</strong> tale<br />

forma <strong>di</strong> espansione criminale appare sufficientemente descritta dalle<br />

parole con cui in data 22 gennaio 1993 il Dott. Vigna, in sede <strong>di</strong><br />

au<strong>di</strong>zione presso la Commissione Antimafia (incaricata <strong>di</strong> svolgere<br />

accertamenti su inse<strong>di</strong>amenti e infiltrazioni <strong>di</strong> soggetti e<br />

organizzazioni mafiose in aree non tra<strong>di</strong>zionali) affermò quanto segue:<br />

“l’istituzione della Direzione Distrettuale Antimafia ha rivelato a noi,<br />

e a me per primo, un mondo sconosciuto”. Per la magistratura<br />

or<strong>di</strong>naria, quin<strong>di</strong>, nelle parole della Commissione “ non vi era,<br />

insomma, l’idea <strong>di</strong> quello che poteva essere il collegamento e<br />

174 Nel periodo <strong>di</strong> massima potenza, l’organizzazione, composta inizialmente da una quarantina <strong>di</strong><br />

elementi, arrivò a contarne quasi quattrocento, tra effettivi e fiancheggiatori a vario titolo. I successi<br />

criminali della mafia del Brenta furono possibili grazie alla riuscita integrazione al proprio interno <strong>di</strong><br />

elementi locali e <strong>di</strong> esponenti delle tra<strong>di</strong>zionali cosche e grazie anche all’adozione <strong>di</strong> un modello<br />

organizzativo e comportamentale tipicamente <strong>mafioso</strong>, compresa l’eliminazione <strong>di</strong> testimoni scomo<strong>di</strong><br />

e <strong>di</strong> membri della banda <strong>di</strong>venuti inaffidabili.


LA GEOGRAFIA MAFIOSA 119<br />

l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> cosche mafiose nella regione Toscana. Eppure, è<br />

bastato poco più <strong>di</strong> un anno <strong>di</strong> attività per avviare un complesso <strong>di</strong><br />

indagini <strong>di</strong> grande rilevanza e per <strong>di</strong>svelare almeno parte del mondo<br />

criminale fino ad allora sconosciuto”...”.<br />

A partire dagli anni Settanta e nel giro <strong>di</strong> un decennio, la Toscana<br />

raggiunse il terzo posto nella graduatoria delle regioni con il maggior<br />

numero <strong>di</strong> esponenti mafiosi inviati al soggiorno obbligato e ciò può<br />

spiegare, anche alla luce delle precedenti affermazioni il grado <strong>di</strong><br />

ra<strong>di</strong>camento e <strong>di</strong>ffusione su quel territorio <strong>di</strong> tutti i sodalizi mafiosi in<br />

precedenza analizzati. Nel giro <strong>di</strong> pochi anni la regione <strong>di</strong>venne così<br />

uno dei principali luoghi <strong>di</strong> transito delle rotte del contrabbando <strong>di</strong><br />

tabacchi e stupefacenti.<br />

<strong>La</strong> svolta criminale si ebbe però all’inizio degli anni Ottanta,<br />

quando la Toscana smise <strong>di</strong> essere semplicemente uno dei tanti<br />

crocevia delle attività illecite delle cosche: in quegli anni, da un lato,<br />

scoppiò in tutta la sua drammaticità l’emergenza droga e, dall’altro, si<br />

ebbero le prime conferme investigative e giu<strong>di</strong>ziarie sulle<br />

manifestazioni <strong>di</strong> fenomeni inquietanti quali l’estorsione e il<br />

riciclaggio <strong>di</strong> denaro sporco. L’elemento caratteristico della realtà<br />

mafiosa oggi in Toscana è universalmente in<strong>di</strong>viduato nella<br />

contemporanea presenza <strong>di</strong> cosche mafiose, per lo più sicule e<br />

campane e <strong>di</strong> bande formate da soggetti autoctoni che, in seguito ad<br />

un lungo e complesso processo <strong>di</strong> interazione, hanno finito con il<br />

riproporre modelli <strong>di</strong> comportamento e attività criminali proprie delle<br />

mafie tra<strong>di</strong>zionali. Se a quest’elemento si lega il dato del profondo<br />

intreccio con la massoneria, emerso fin dai tempi della vicenda<br />

Sindona e della Loggia P2 e ancora nel corso <strong>di</strong> alcune recenti<br />

indagini, il quadro che ne emerge è davvero preoccupante.


CAPITOLO III<br />

LE MAFIE ESOGENE OPERANTI<br />

SUL TERRITORIO NAZIONALE<br />

Sommario: 1. Premessa; 2. I principali rami <strong>di</strong> attività; 2.1 Il traffico e lo<br />

sfruttamento <strong>di</strong> esseri umani; 2.2 Il traffico <strong>di</strong> sostanze stupefacenti e riciclaggio;<br />

3. Le proiezioni in Italia delle principali mafie <strong>di</strong> origine estera; 3.1 <strong>La</strong> <strong>criminalità</strong><br />

russa; 3.2 <strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> albanese; 3.3 <strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> cinese.<br />

1. PREMESSA<br />

<strong>La</strong> rapida evoluzione della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, stimolata dalla<br />

globalizzazione dei mercati e favorita dall’abbattimento delle<br />

frontiere, ne ha, nel tempo, accentuato il carattere internazionale,<br />

evidenziandone la particolare attitu<strong>di</strong>ne a rapi<strong>di</strong> adeguamenti<br />

strutturali ed operativi.<br />

Si può affermare che i processi che hanno determinato la<br />

transnazionalità della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> sono sostanzialmente: la<br />

globalizzazione della economia e le gran<strong>di</strong> migrazioni <strong>di</strong> persone dalle<br />

parti povere del mondo a quelle ricche.<br />

<strong>La</strong> <strong>di</strong>mensione transnazionale del crimine organizzato costituisce<br />

oramai una con<strong>di</strong>zione strutturale or<strong>di</strong>naria dell’agire <strong>mafioso</strong>.<br />

Nessuna delle attività illecite tipicamente realizzate sul territorio<br />

nazionale sfugge a tale concezione; dal traffico <strong>di</strong> stupefacenti, alle<br />

armi, all’immigrazione clandestina.<br />

E anche quelle attività illecite che sembrano circoscriversi<br />

nell’ambito nazionale, assumono la <strong>di</strong>mensione transnazionale non<br />

appena si rende necessario riciclare gli ingenti profitti illecitamente<br />

accumulati.<br />

Proprio in tale ottica, si è assistito anche in Italia al progressivo<br />

ra<strong>di</strong>camento <strong>di</strong> gruppi criminali stranieri che, da una originaria<br />

funzione logistica svolta a favore dei clan italiani, hanno conquistato<br />

degli autonomi spazi operativi. Le organizzazioni serbo-albanesi e<br />

quelle <strong>di</strong> origine africana, ad esempio, dopo un primo periodo, nel


122<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

quale si sono limitate ad affiancare i sodalizi che gestivano il<br />

narcotraffico nelle varie realtà locali, si sono via via sostituite a questi.<br />

<strong>La</strong> progressiva autonomia acquisita da tali gruppi criminali, ha<br />

profondamente mo<strong>di</strong>ficato gli scenari criminali nazionali,<br />

configurando il nostro Paese quale snodo e, più spesso, quale<br />

terminale anche delle rotte dell’immigrazione clandestina, attività<br />

prodromica alla tratta ed allo sfruttamento degli esseri umani.<br />

In questi ultimi anni, emerge con evidenza come la <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> origine straniera abbia in<strong>di</strong>rizzato i propri interessi<br />

verso particolari tipologie <strong>di</strong> condotte criminali, quali il traffico degli<br />

esseri umani ed il loro successivo sfruttamento, specialmente <strong>di</strong> tipo<br />

sessuale e per il lavoro nero, il traffico <strong>di</strong> stupefacenti e <strong>di</strong> armi ed il<br />

riciclaggio. Più <strong>di</strong> recente, risulta attenta anche alle possibilità offerte<br />

dal settore internazionale dello smaltimento <strong>di</strong> rifiuti inquinanti.<br />

Con particolare riferimento al riciclaggio ed il reimpiego <strong>di</strong><br />

capitali <strong>di</strong> illecita provenienza, non può sottacersi come le mafie russa<br />

e cinese hanno assunto, con successo, significative connotazioni<br />

economico-finanziarie, riuscendo abilmente ad insinuarsi,<br />

silentemente ed invisibilmente, nel tessuto economico e sociale<br />

italiano, senza destare particolare “allarme sociale”.<br />

In un simile contesto, come verrà meglio descritto nei successivi<br />

paragrafi, le due etnie spiccano per la loro attitu<strong>di</strong>ne all’inse<strong>di</strong>amento<br />

<strong>di</strong> veri e propri “nuclei commerciali” all’interno dei mercati nazionali,<br />

risultando, tra l’altro, particolarmente attivi, per le citate attività <strong>di</strong><br />

riciclaggio e reimpiego <strong>di</strong> capitali illeciti, nei settori immobiliari,<br />

manifatturieri e turistici, per quanto riguarda la <strong>criminalità</strong> russa, ed in<br />

piccole attività commerciali e <strong>di</strong> ristorazione oltre che nella<br />

colonizzazione <strong>di</strong> aree urbane nelle quali “chiudersi”, per quanto<br />

riguarda la <strong>criminalità</strong> cinese.<br />

2. I PRINCIPALI RAMI DI ATTIVITÀ<br />

2.1 IL TRAFFICO E LO SFRUTTAMENTO DI ESSERI UMANI<br />

<strong>La</strong> naturale tendenza delle popolazioni alla migrazione verso più<br />

fiorenti aree del mondo ha subito, negli ultimi tempi, una significativa<br />

crescita determinata, tra l’altro, dalla capillare <strong>di</strong>ffusione dei mezzi <strong>di</strong>


LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 123<br />

comunicazione <strong>di</strong> massa attraverso i quali vengono ventilate ampie<br />

prospettive <strong>di</strong> lavoro, vere o ingannevoli.<br />

In tale contesto, le organizzazioni criminali hanno colto la<br />

possibilità <strong>di</strong> ampliare le loro attività e i loro guadagni dando vita al<br />

cosiddetto “traffico degli esseri umani”. Tale traffico è generalmente<br />

riferibile ad organizzazioni criminali albanesi, cinesi, turche, nigeriane<br />

ed in genere nordafricane, alcune delle quali hanno <strong>di</strong>mostrato una<br />

sempre più crescente capacità organizzativa.<br />

Le metodologie utilizzate per l’arrivo e/o il transito dei clandestini,<br />

infatti, sono risultate talvolta particolarmente complesse e lasciano<br />

ragionevolmente supporre l’esistenza <strong>di</strong> accentuate connessioni/<br />

interessenze tra le consorterie criminali operanti e le organizzazioni<br />

criminali tra<strong>di</strong>zionali.<br />

Tra l’altro, <strong>di</strong>ffuse evidenze investigative hanno riscontrato più<br />

volte come il flusso migratorio dei clandestini segua le stesse <strong>di</strong>rettrici<br />

del contrabbando <strong>di</strong> TLE e del traffico <strong>di</strong> sostanze stupefacenti.<br />

In tale quadro, l’Italia offre un’importante bacino, in parte<br />

determinato dalla maggiore <strong>di</strong>fficoltà, rispetto ad altri Stati, <strong>di</strong><br />

controllare le proprie frontiere ed in parte determinato dalla<br />

progressiva espansione del mercato dei servizi cosiddetti domestici ed<br />

alla persona, nonché dalla peculiare <strong>di</strong>ffusione sul territorio <strong>di</strong> imprese<br />

<strong>di</strong> piccola <strong>di</strong>mensione; settori questi dove il lavoro “nero” si annida<br />

più facilmente.<br />

Per quanto riguarda il successivo sfruttamento degli immigrati<br />

clandestini, gli albanesi ed i nigeriani spiccano nel campo della<br />

prostituzione, mentre i cinesi in quello del lavoro nero.<br />

Più nel dettaglio:<br />

la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> albanese, che presenta una struttura<br />

<strong>di</strong> tipo orizzontale e che mantiene forti legami con la terra<br />

d’origine, ha <strong>di</strong> fatto monopolizzato la gestione del transito<br />

illegale dei clandestini attraverso l’Adriatico e lo Ionio (con<br />

appro<strong>di</strong> privilegiati in Puglia e Calabria). Lo sfruttamento degli<br />

immigrati si concretizza perlopiù nella prostituzione e<br />

nell’utilizzo dei minori in attività <strong>di</strong> accattonaggio. Inoltre, i<br />

canali dell’immigrazione clandestina vengono utilizzati per<br />

alimentare il narcotraffico;<br />

la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> nigeriana, connotata da una elevata<br />

compattezza interna, si caratterizza per una vera e propria tratta


124<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

<strong>di</strong> esseri umani, finalizzata principalmente allo sfruttamento<br />

sessuale. Le organizzazioni criminali nigeriane gestiscono tale<br />

attività in tutte le sue fasi, sin dal reclutamento in patria;<br />

la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> cinese, attraverso l’immigrazione<br />

clandestina, è in grado <strong>di</strong> reperire forza-lavoro a basso costo<br />

utilizzata nella miriade <strong>di</strong> piccole imprese manifatturiere<br />

riconducibili agli stessi connazionali che, in tal modo, riescono<br />

ad aggre<strong>di</strong>re il sistema economico nel quale sono inseriti.<br />

2.2 IL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E RICICLAGGIO<br />

Le organizzazioni criminali albanesi sembrano essersi<br />

prepotentemente inserite nel mercato della droga non solo con<br />

riferimento alla marijuana e all’eroina (<strong>di</strong> fatto la delinquenza<br />

albanese ha sostituito quella turca che <strong>di</strong> massima preferisce solo<br />

produrre lo stupefacente, senza più correre i rischi legati al suo<br />

trasporto), ma anche a quello della cocaina.<br />

Le organizzazioni criminali albanesi, che si <strong>di</strong>stinguono per la<br />

spregiu<strong>di</strong>catezza con cui compiono le attività più rischiose, hanno<br />

avuto una vorticosa crescita al punto tale da <strong>di</strong>venire, in Italia,<br />

referenti <strong>di</strong> considerevoli flussi, rivenduti successivamente alle<br />

organizzazioni locali de<strong>di</strong>te allo spaccio sul territorio.<br />

Del resto, non può sottacersi che nel solo anno 2002 175 , le denunce<br />

e gli arresti <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni d’origine estera in Italia, per associazione a<br />

delinquere finalizzata al traffico <strong>di</strong> stupefacenti, hanno coinvolto quasi<br />

esclusivamente soggetti provenienti dai Paesi in via <strong>di</strong> sviluppo.<br />

175 Fonte D.I.A.


LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 125<br />

Distribuzione per aree d’origine dei soggetti stranieri segnalati per associazione a<br />

delinquere finalizzata al traffico <strong>di</strong> stupefacenti - anno 2002<br />

94%<br />

4% 2%<br />

UE<br />

PSA<br />

PVS<br />

Sebbene l’attività <strong>di</strong> riciclaggio risulti essere, negli ultimi anni,<br />

principalmente appannaggio della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> facente capo<br />

ai citta<strong>di</strong>ni provenienti dai Paesi dell’ ex URSS, è stata riscontrata la<br />

presenza <strong>di</strong> taluni investimenti effettuati da citta<strong>di</strong>ni cinesi, effettuati<br />

attraverso acquisti, a prezzi sovente spropositati, <strong>di</strong> esercizi<br />

commerciali e <strong>di</strong> appartamenti in <strong>di</strong>verse aree citta<strong>di</strong>ne del centro e<br />

del nord Italia, nonché recentemente, anche in alcuni capoluoghi del<br />

sud.<br />

3. PROIEZIONI IN ITALIA DELLE PRINCIPALI MAFIE DI ORIGINE ESTERA:<br />

RUSSA, ALBANESE E CINESE<br />

3.1 LA CRIMINALITÀ RUSSA<br />

“... <strong>La</strong> mafia russa è una nebulosa mobile, un fenomeno<br />

simbiotico. Il nucleo dei cartelli è <strong>di</strong> continuo arricchito da nuovi<br />

segmenti <strong>di</strong> popolazione: vecchi militari affamati <strong>di</strong>venuti sicari<br />

professionisti; giovani manager, uomini e donne, privi del benché<br />

minimo scrupolo morale; ex alti funzionari, generali, uomini<br />

dell’apparato, poliziotti <strong>di</strong> grado superiore, che al momento della<br />

privatizzazione hanno optato per il crimine...”.<br />

Jean Ziegler, “I Signori del crimine” Marco Tropea E<strong>di</strong>tore,<br />

Milano, 2000.


126<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista storico la mafia russa, pur con i necessari<br />

<strong>di</strong>stinguo può essere assimilata, sotto il profilo dell’analisi, alla Cosa<br />

Nostra siciliana, con la quale ha in comune un’origine <strong>di</strong> tipo<br />

“sociale” e una evoluzione caratterizzata da forti momenti <strong>di</strong><br />

repressione 176 alternati a momenti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>fferenza sotto il profilo del<br />

contrasto e della percezione.<br />

<strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> russa, rinata dopo il periodo staliniano si consolidò<br />

prima nell’era Kruscev e in un secondo momento in quella Breznev,<br />

ove si stratificò su tre <strong>di</strong>stinti livelli, <strong>di</strong> cui:<br />

il primo era rappresentato da una <strong>criminalità</strong> cosiddetta<br />

politica, in quanto riconducibile ai vertici della nomenklatura<br />

del partito comunista;<br />

il secondo da aggregazioni più o meno organizzate e de<strong>di</strong>te<br />

principalmente al contrabbando;<br />

il terzo, il più infimo, tipicamente riconducibile a forme <strong>di</strong><br />

<strong>criminalità</strong> comune.<br />

Successivamente la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> russa ha seguito un<br />

percorso imitativo <strong>di</strong> quanto già in precedenza avvenuto negli Stati<br />

Uniti al tempo del proibizionismo. <strong>La</strong> molla scatenante <strong>di</strong> tale<br />

allineamento fu l’avvio, nel 1986, <strong>di</strong> un programma <strong>di</strong> abolizione<br />

totale dell’uso dell’alcol in Unione Sovietica, ricompreso nel<br />

pacchetto <strong>di</strong> iniziative gorbacioviane che avrebbero dovuto contribuire<br />

ad occidentalizzare la Russia.<br />

L’effetto <strong>di</strong> tale misura fu semplicemente quello <strong>di</strong> trasferire dal<br />

controllo dello Stato a quello della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> l’intero<br />

volume d’affari del commercio <strong>di</strong> sostanze alcoliche (stimato come<br />

valore in circa il 5, 10% delle complessive or<strong>di</strong>narie entrate <strong>di</strong><br />

bilancio) generando quel fiume <strong>di</strong> denaro, alleanze e complicità,<br />

fondamentali per il successivo decollo dell’industria criminale ex<br />

sovietica, <strong>di</strong>venuta così potente alle soglie degli anni Novanta da<br />

costituire, nel periodo dello sfaldamento dell’”impero” 177 , una<br />

176 SHELLEY L., L’ascesa della mafia sovietica, in <strong>La</strong> mafia le mafie, Op. cit., afferma: “...Durante il<br />

periodo stalinista, così come in Italia durante il periodo fascista, fu condotta una forte repressione<br />

contro la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, durata più <strong>di</strong> trent’anni, dal 1920 al 1953. Si trattò <strong>di</strong> una<br />

repressione talmente forte che dopo la morte <strong>di</strong> Stalin, nel ‘53, appunto in Unione Sovietica non vi<br />

era più traccia <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>...”.<br />

177 Nell’agosto del 1991, con la <strong>di</strong>sgregazione dell’Unione Sovietica, esplode la formidabile vitalità<br />

delle bande mafiose che, come i tentacoli <strong>di</strong> una piovra, controllano a proprio vantaggio gran parte<br />

delle trasformazioni dell’economia <strong>di</strong> potere in economia <strong>di</strong> mercato, tenendo testa all’Occidente. In


LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 127<br />

oggettiva fonte alternativa <strong>di</strong> lavoro, con tutte le immaginabili<br />

conseguenze in punto <strong>di</strong> <strong>di</strong>saffezione verso lo Stato ed esaltazione<br />

della funzione “sociale” delle organizzazioni criminali.<br />

Fissata seppure sinteticamente la matrice d’origine delle fortune<br />

criminali russe, occorre però rendersi conto che queste ultime si sono<br />

oggi profondamente <strong>di</strong>versificate nelle attività de<strong>di</strong>candosi ad ogni<br />

genere <strong>di</strong> attività illecita, privilegiando le estorsioni, il traffico degli<br />

stupefacenti e delle armi nonché il contrabbando degli olii<br />

combustibili.<br />

Analoghi interessi sono stati rivolti alle fro<strong>di</strong> nel settore degli aiuti<br />

economici offerti dall’Occidente a sostegno dell’ economia della<br />

C.S.I..<br />

I ra<strong>di</strong>cali cambiamenti socio-politici degli ultimi anni, hanno<br />

determinato processi migratori all’interno delle Repubbliche della<br />

C.S.I. e poi, da queste, verso l’occidente, favorendo la rapida<br />

omogeneizzazione socio-culturale con le nazioni più progre<strong>di</strong>te e,<br />

naturalmente, la pericolosa internazionalizzazione delle attività<br />

criminali delle organizzazioni mafiose.<br />

<strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> ha cominciato a de<strong>di</strong>carsi inizialmente<br />

al riciclaggio ed al reinvestimento all’estero degli enormi profitti<br />

illecitamente acquisiti, inserendosi facilmente nei mercati ormai<br />

globalizzati e, quin<strong>di</strong>, nel traffico internazionale delle sostanze<br />

stupefacenti, dei materiali ra<strong>di</strong>oattivi e delle armi.<br />

In Italia, fin dalla c.d. “glasnost” gorbacioviana ed in seguito alle<br />

successive mutazioni geopolitiche, hanno cominciato a ra<strong>di</strong>carsi<br />

inse<strong>di</strong>amenti della mafia russa, pur essendo già presenti sin dai primi<br />

anni ‘70 piccoli gruppi <strong>di</strong> ebrei russi, tra i quali si erano infiltrati<br />

esponenti della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>.<br />

Le organizzazioni malavitose russe hanno utilizzato l’afflusso<br />

turistico, particolarmente sviluppatosi nei primi anni ‘90, come<br />

veicolo per far arrivare in Italia, sia donne da avviare alla<br />

prostituzione, sia soggetti con ingenti <strong>di</strong>sponibilità finanziarie,<br />

presumibilmente <strong>di</strong> provenienza illecita, impiegate nell’acquisto <strong>di</strong><br />

beni da esportare, successivamente, nella C.S.I..<br />

questa situazione i signori del crimine rappresentano agli occhi del citta<strong>di</strong>no or<strong>di</strong>nario l’unico<br />

baluardo contro l’aggressione straniera. Il risultato è che la mafia è <strong>di</strong>venuta per molti russi una sorta<br />

<strong>di</strong> rifugio della <strong>di</strong>gnità nazionale.


128<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Da numerose evidenze investigative è emerso che quest’ultimo<br />

comportamento è stato adottato in maniera sistematica quale vera e<br />

propria tecnica <strong>di</strong> riciclaggio, ricorrendo a numerosissime transazioni<br />

commerciali per convertire in beni i dollari provento <strong>di</strong> attività illegali<br />

commesse all’estero.<br />

Nel tempo, insieme ai turisti sono giunti soggetti <strong>di</strong> etnia russa,<br />

collegati ad organizzazioni criminali dell’ex Unione Sovietica, che si<br />

sono inseriti a vario titolo nel tessuto economico italiano, investendo<br />

enormi risorse economiche, prevalentemente nei settori immobiliari,<br />

manifatturieri e turistici.<br />

L’esperienza già maturata dagli organi <strong>di</strong> polizia nazionali ed<br />

europei suggerisce come tale attività <strong>di</strong> infiltrazione potrebbe essere<br />

preliminare al compimento <strong>di</strong> successive attività delittuose. In altri<br />

Stati dell’Europa occidentale, infatti, le mafie “d’oltrecortina”, dopo<br />

un iniziale periodo <strong>di</strong> ambientamento, si sono rese protagoniste <strong>di</strong><br />

cruenti delitti, integrandosi perfettamente nell’ambiente criminale<br />

preesistente.<br />

<strong>La</strong> prima fase della strategia è certamente quella dell’inse<strong>di</strong>amento<br />

sul territorio. I vari esponenti malavitosi cercano <strong>di</strong> precostituirsi dei<br />

motivi che legittimino la loro presenza e prestano particolare cura a<br />

non infrangere le leggi dello Stato, per non attirare l’attenzione delle<br />

Forze <strong>di</strong> polizia.<br />

Successivamente, contraggono matrimonio con citta<strong>di</strong>ni del posto,<br />

reclutati, per lo più, tra soggetti emarginati, in fin <strong>di</strong> vita, pregiu<strong>di</strong>cati<br />

<strong>di</strong> basso profilo delinquenziale o, comunque, persone che versano in<br />

un grave stato <strong>di</strong> bisogno, con l’intento <strong>di</strong> ottenere permessi <strong>di</strong><br />

soggiorno per ricongiungimento familiare e, poi, la citta<strong>di</strong>nanza<br />

italiana.<br />

Quello descritto rappresenta un meccanismo ormai collaudato, che<br />

viene pre<strong>di</strong>sposto già prima dell’arrivo in Italia <strong>di</strong> coloro che<br />

dovranno avvalersene. In sostanza, gli aspiranti citta<strong>di</strong>ni italiani, che<br />

ancora non conoscono la lingua e le vigenti norme legislative, si<br />

rivolgono ad organizzazioni <strong>di</strong> loro connazionali, già ra<strong>di</strong>cati nel<br />

territorio, in grado <strong>di</strong> reclutare i citta<strong>di</strong>ni italiani <strong>di</strong>sponibili ai<br />

“matrimoni <strong>di</strong> comodo”.<br />

Nel panorama criminale italiano si è riscontrata la presenza <strong>di</strong><br />

gruppi delinquenziali riconducibili ad una delle più importanti centrali<br />

criminali russe denominata «Organizatsya».


LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 129<br />

Inoltre, in alcune regioni d’Italia, ed in particolare nel <strong>La</strong>zio, nelle<br />

Marche, nel Veneto e in Lombar<strong>di</strong>a è stata registrata la presenza, tra<br />

gli altri, <strong>di</strong> soggetti criminali affiliati alla «Brigata Solntsevskaja»<br />

(Brigata del Sole) 178 ed alla «Brigata Izmailovskaya» 179 , considerati i<br />

più potenti sodalizi criminali moscoviti. E’ stata, altresì, riscontrata la<br />

presenza <strong>di</strong> soggetti o gruppi in Toscana, in Emilia Romagna, in<br />

Sardegna, in Friuli Venezia Giulia ed in Valle d’Aosta.<br />

Le più ricorrenti attività delittuose commesse in Italia, oltre al<br />

citato riciclaggio <strong>di</strong> denaro proveniente da attività criminali commesse<br />

per lo più nelle aree <strong>di</strong> origine, sono il traffico e la detenzione <strong>di</strong> armi,<br />

il traffico <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, soprattutto <strong>di</strong> quelle sintetiche, il<br />

traffico <strong>di</strong> valuta falsa, il traffico <strong>di</strong> opere d’arte e la falsificazione <strong>di</strong><br />

documenti.<br />

I pericoli <strong>di</strong> infiltrazione nel tessuto economico investono comparti<br />

<strong>di</strong> sicura remuneratività come quello immobiliare, turistico ed<br />

alberghiero. Inoltre, è comprovata la propensione ad investire nel<br />

178 “...<strong>La</strong> Solntsevskaya è l’organizzazione criminale maggiormente rappresentativa e potente dell’intera<br />

Federazione. Questa organizzazione ebbe origine agli inizi degli anni Ottanta in seguito alla fusione<br />

<strong>di</strong> alcune bande criminali che operavano nel quartiere moscovita <strong>di</strong> Solntsevo, de<strong>di</strong>te principalmente<br />

alla perpetrazione <strong>di</strong> estorsioni e furti. I capi <strong>di</strong> questi gruppi, già dai primi anni Novanta, erano nelle<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> muovere grosse somme <strong>di</strong> danaro sul mercato nero, <strong>di</strong> organizzare fro<strong>di</strong> e gestire bische<br />

clandestine.<br />

<strong>La</strong> Solntsevskaya ha interessi in varie attività illecite in circa 32 Paesi; tra questi, molti Stati<br />

dell’Unione Europea, del Nord America (ove la presenza è ormai consolidata), nonché in Israele e<br />

Sud Africa. Rientrano sotto il controllo dell’organizzazione il mercato degli autoveicoli, circa la metà<br />

dei locali <strong>di</strong> svago, alcuni lussuosi alberghi e lo spaccio della droga, i cui proventi illeciti vengono<br />

investiti in acquisizioni immobiliari in Grecia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Francia, Italia,<br />

Stati Uniti, Polonia, Cipro e Austria. Di recente la Solntsevskaya, oltre a condurre attività criminali<br />

tra<strong>di</strong>zionali (estorsioni, sequestri <strong>di</strong> persona, omici<strong>di</strong> e mercato nero), si è spinta verso operazioni<br />

sempre più complesse nel settore del crimine finanziario e telematico. A partire dal 1992 ha acquisito<br />

il controllo <strong>di</strong> un consistente numero <strong>di</strong> compagnie finanziarie e della più grande banca commerciale<br />

della Russia, la Russian Exchange Bank, avviando una infiltrazione criminosa nel settore economico<br />

ed informatico. In Italia, paese spesso utilizzato per incontri d’affari tra esponenti dell’organizzazione<br />

e faccen<strong>di</strong>eri, manterrebbe contatti specialmente con la ‘Ndrangheta calabrese...”.<br />

da: Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o<br />

similare, Relazione al Parlamento anno 2003, pag. 134.<br />

179 <strong>La</strong> Izmailovskaya ha il centro dei propri interessi a Mosca, ove risiedono i suoi capi e conta circa<br />

settemila membri de<strong>di</strong>ti alla perpetrazione <strong>di</strong> omici<strong>di</strong> su commissione, alle estorsioni e ad attività <strong>di</strong><br />

con<strong>di</strong>zionamento del tessuto economico legale. L’organizzazione ha una specifica composizione<br />

gerarchica e si contrad<strong>di</strong>stingue per la <strong>di</strong>sciplina molto rigida al suo interno. Tiene contatti stretti con<br />

la Solntsevskaya, con la quale sovente interagisce.<br />

In Italia l’esponente più importante dell’organizzazione era Tokhtakhounov Alimajan, alias<br />

Taiwancik (il piccolo taiwanese), recentemente tratto in arresto in seguito ad una richiesta avanzata<br />

dagli Stati Uniti.<br />

da: Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o<br />

similare, Relazione al Parlamento anno 2003, pag. 135.


130<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

settore finanziario ed in piccole e me<strong>di</strong>e aziende, me<strong>di</strong>ante procedure<br />

particolarmente spregiu<strong>di</strong>cate. Altra attività molto <strong>di</strong>ffusa è quella<br />

dello sfruttamento della prostituzione in danno <strong>di</strong> giovani donne<br />

dell’est Europa e dell’Ucraina: le organizzazioni criminali,<br />

promettendo facili guadagni e standard <strong>di</strong> vita elevati, riescono<br />

facilmente a convincere numerose connazionali a trasferirsi nel nostro<br />

Paese. Queste ultime vengono solitamente fatte entrare in Italia con<br />

visti per turismo e successivamente avviate alla prostituzione o<br />

assunte presso locali notturni per svolgere l’attività <strong>di</strong> entreneuse o <strong>di</strong><br />

spogliarellista.<br />

Il crollo del modello politico sovietico e l’apertura delle frontiere<br />

hanno favorito, oltre alla migrazione <strong>di</strong> gruppi criminali russi verso<br />

l’Europa occidentale e le Americhe, anche l’infiltrazione delle più<br />

potenti organizzazioni criminali del mondo all’interno dei confini,<br />

prima inaccessibili, dell’ex Unione Sovietica.<br />

In tale contesto si sono sviluppati i rapporti della mafia russa con<br />

le cosche mafiose italiane, con particolare riguardo al traffico degli<br />

stupefacenti e <strong>di</strong> armi, nonché alla spen<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> ingenti quantità <strong>di</strong><br />

dollari statunitensi falsi. Altro ambito in cui si sono intrecciati gli<br />

interessi delle organizzazioni criminali italiane e <strong>di</strong> quelle originarie<br />

dei Paesi dell’ex Urss è l’acquisto <strong>di</strong> massicce quantità <strong>di</strong> rubli<br />

trasformati in moneta <strong>di</strong>versa sui mercati internazionali, al fine <strong>di</strong><br />

reinvestirli in acquisti immobiliari e societari in Russia.<br />

Nella medesima prospettiva, è significativo evidenziare il fatto che<br />

le cellule criminali sovietiche siano andate a contaminare zone dove<br />

sono meno presenti le organizzazioni mafiose italiane, inserendosi in<br />

settori criminali alternativi, quali la gestione degli shopping tours, lo<br />

sfruttamento della prostituzione <strong>di</strong> loro connazionali ed il riciclaggio<br />

degli illeciti profitti. Il fenomeno criminale russo, quin<strong>di</strong>, si<br />

caratterizza per la sua scarsa visibilità; nel nostro Paese si orienta<br />

prevalentemente, se non esclusivamente, verso la “gestione”<br />

economica e finanziaria degli ingenti capitali accumulati attraverso le<br />

attività illecite perpetrate nella madre patria. Tali organizzazioni si<br />

astengono dal commettere reati a connotazione violenta e/o legati al<br />

controllo del territorio, circostanza che fa desumere che la contenuta<br />

capacità delinquenziale risponde all’esigenza <strong>di</strong> mantenere un basso<br />

profilo criminale per meglio veicolare i prevalenti interessi economici.


LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 131<br />

In conclusione, riepilogando e traendo spunto dall’esperienza<br />

investigativa, è possibile riassumere - schematicamente - le principali<br />

caratteristiche della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> dell’ex Unione Sovietica:<br />

collegamenti in Patria con uomini d’affari e funzionari<br />

governativi corrotti. Tali legami, hanno consentito alle<br />

organizzazioni criminali <strong>di</strong> trarre enormi benefici e risorse<br />

finanziarie dalla privatizzazione delle industrie, conseguente al<br />

passaggio all’economia <strong>di</strong> mercato, e <strong>di</strong> infiltrarsi in modo<br />

significativo nel sistema bancario;<br />

inesistenza <strong>di</strong> una gerarchia tra gruppi criminali (sarebbero<br />

9.000 nella ex Unione Sovietica con circa 3 milioni <strong>di</strong><br />

appartenenti) e notevole <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> capitali;<br />

versatilità impren<strong>di</strong>toriale coniugata ad una elevata capacità <strong>di</strong><br />

operare in tutti i settori dell’illegalità;<br />

non coinvolgimento in Italia in attività delittuose ad elevato<br />

allarme sociale. Ciò comporta, a <strong>di</strong>fferenza della <strong>criminalità</strong><br />

cinese, una rinuncia in termini <strong>di</strong> controllo del territorio ma<br />

favorisce una scarsa visibilità che evita <strong>di</strong> attrarre l’attenzione<br />

investigativa dell’Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria e delle Forze <strong>di</strong> polizia;<br />

buona preparazione culturale degli affiliati (spesso a livello<br />

universitario) che consente attività <strong>di</strong> riciclaggio attraverso<br />

sistemi <strong>di</strong> triangolazione molto sofisticati;<br />

infiltrazione nel tessuto economico con investimenti in<br />

comparti <strong>di</strong> sicura remuneratività quali quello immobiliare,<br />

turistico ed alberghiero;<br />

infiltrazione nel settore finanziario me<strong>di</strong>ante rilevanti<br />

transazioni <strong>di</strong> denaro, la cui riconducibilità ad attività illecite in<br />

Patria è celata attraverso operazioni societarie internazionali,<br />

effettuate anche me<strong>di</strong>ante l’utilizzo <strong>di</strong> società <strong>di</strong> comodo con<br />

sede in “para<strong>di</strong>si fiscali”;<br />

ostentazione delle <strong>di</strong>sponibilità economiche attraverso<br />

l’acquisto <strong>di</strong> ville lussuose, autovetture <strong>di</strong> grossa cilindrata e<br />

frequentazione <strong>di</strong> locali alla moda al fine <strong>di</strong> stringere rapporti<br />

con uomini d’affari o appartenenti alle istituzioni da utilizzare<br />

poi, al momento opportuno, per i propri traffici illeciti.


132<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

3.2 LA CRIMINALITÀ ALBANESE<br />

<strong>La</strong> struttura delle organizzazioni criminali albanesi è molto simile<br />

alla ’ndrangheta (<strong>di</strong> tipo orizzontale) costituita dall’appartenenza allo<br />

stesso nucleo familiare o alla stessa città.<br />

Da un recente rapporto della D.I.A. è emerso come la <strong>criminalità</strong><br />

albanese operi in “bande” tra loro autonome che sviluppano in proprio<br />

e talvolta parallelamente le <strong>di</strong>verse attività illecite, senza essere<br />

sovrastate da un’autorità né da regole comuni; tuttavia, all’interno<br />

delle “bande” vige una fortissima coesione tra gli adepti alla quale si<br />

somma una penetrante forza intimidatoria sugli adepti stessi.<br />

Le organizzazioni criminali albanesi presentano quin<strong>di</strong> peculiari<br />

caratteristiche che favoriscono l’assunzione <strong>di</strong> un ruolo primario nel<br />

panorama delinquenziale, equipollente alle organizzazioni mafiose<br />

tra<strong>di</strong>zionali. E ciò anche in ragione della flessibilità e pluralità dei loro<br />

interessi delinquenziali, della dotazione <strong>di</strong> armi e della capacità <strong>di</strong><br />

instaurare rapporti collaborativi con le mafie storiche. Al riguardo,<br />

infatti, non sono mancate operazioni <strong>di</strong> polizia inerenti il contrasto del<br />

traffico degli stupefacenti e <strong>di</strong> armi nelle quali sono stati coinvolti sia<br />

citta<strong>di</strong>ni albanesi che italiani.<br />

Non può sottacersi, inoltre, che la stessa <strong>criminalità</strong> albanese è<br />

attiva prevalentemente nei settori degli stupefacenti, del traffico <strong>di</strong><br />

armi e della tratta degli esseri umani (attraverso il collegamento con<br />

connazionali residenti nell’area balcanica) nonchè nella commissione<br />

<strong>di</strong> reati c.d. predatori, particolarmente <strong>di</strong>ffusi nel centro e nel nord del<br />

Paese (ne sono testimonianza le efferate rapine commesse nelle ville<br />

dell’Italia settentrionale).<br />

Secondo un recente rapporto sullo stato della sicurezza in Italia<br />

(Ministero dell’Interno), la crescente espansione <strong>di</strong> tali organizzazioni,<br />

soprattutto nell’ambito del traffico delle sostanze stupefacenti, ed il<br />

contestuale controllo degli sno<strong>di</strong> in Slovenia, Germania, Bulgaria,<br />

Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svizzera, ne hanno<br />

accelerato il processo evolutivo, creando i presupposti per nuovi<br />

assetti che hanno prodotto meccanismi <strong>di</strong> controllo territoriale,<br />

omologabili a quelli espressi dalle organizzazioni mafiose italiane,<br />

attraverso il ricorso sistematico alla violenza ed all’intimidazione, in<br />

un clima <strong>di</strong> conseguente omertà.


LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 133<br />

Di non minore importanza è il supporto logistico che le stesse<br />

organizzazioni hanno fornito, nel tempo, ai latitanti italiani nei Paesi<br />

<strong>di</strong> origine; attività che ha certamente contribuito a cementare<br />

ulteriormente il collegamento con la <strong>criminalità</strong> italiana ed ha<br />

qualificato maggiormente le potenzialità criminali dei gruppi albanesi.<br />

Tuttavia, lo sfruttamento della prostituzione ed il traffico <strong>di</strong><br />

clandestini sembrano costituire il primario volano finanziario <strong>di</strong> tutte<br />

le altre attività illecite. <strong>La</strong> ragione dell’intervento criminale albanese<br />

nel settore del traffico <strong>di</strong> emigranti clandestini risiede negli elevati<br />

profitti che possono essere conseguiti a fronte <strong>di</strong> modesti investimenti.<br />

In buona sostanza, gli interessi delle organizzazioni criminali si<br />

fondano sulla circostanza che il trasferimento dei clandestini in cerca<br />

<strong>di</strong> prospettive migliori in Europa insiste sulle collaudate rotte del<br />

contrabbando <strong>di</strong> t.l.e., del traffico <strong>di</strong> armi e <strong>di</strong> sostanze stupefacenti,<br />

facilitando in tal senso la realizzazione <strong>di</strong> quelle che in economia<br />

vengono definite “economie <strong>di</strong> esperienza”.<br />

In tale attività i gruppi criminali <strong>di</strong>mostrano efferatezza ed assenza<br />

<strong>di</strong> scrupoli, nonché capacità collusive ed intimidatorie, anche rispetto<br />

alle autorità istituzionali albanesi. In esse impiegano un numero<br />

cospicuo <strong>di</strong> mezzi, appartenenti all’organizzazione oppure a singoli<br />

soggetti ad essa riferibili. I conduttori <strong>di</strong> scafi dell’ultima generazione,<br />

tra cui anche se<strong>di</strong>cenni, sono incuranti delle con<strong>di</strong>zioni<br />

meteorologiche avverse e, pur <strong>di</strong> assicurarsi l’impunità, sono <strong>di</strong>sposti<br />

a gettare in mare le persone trasportate (con l’ulteriore esito <strong>di</strong> indurre<br />

le Forze <strong>di</strong> polizia a tentare il salvataggio piuttosto che continuare<br />

l’inseguimento).<br />

Altro settore <strong>di</strong> interesse per i gruppi criminali albanesi è quello<br />

dello sfruttamento della prostituzione in pregiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> loro<br />

connazionali e, recentemente, anche <strong>di</strong> donne <strong>di</strong> altra estrazione<br />

etnica, con particolare riferimento ai Paesi dell’est europeo.<br />

Tale attività tende ad assumere i connotati, assai più pericolosi,<br />

tipici della tratta degli esseri umani e della riduzione in schiavitù. Le<br />

giovani donne vengono avviate, infatti, al circuito della prostituzione<br />

con violenza, intimidazione, con restrizione della libertà personale ed<br />

anche con il ricorso all’omici<strong>di</strong>o a fini punitivi.<br />

Come detto, la malavita albanese è pure de<strong>di</strong>ta ai traffici <strong>di</strong><br />

sostanze stupefacenti, in cui i clan hanno progressivamente acquisito<br />

un maggiore peso internazionale, tanto da raggiungere il pieno


134<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

controllo delle rotte dell’eroina per conto delle organizzazioni turche<br />

ed una inconsueta affidabilità per i cartelli colombiani.<br />

L’esperienza <strong>di</strong> gregari nei gruppi narcos europei, infatti, ha<br />

consentito loro <strong>di</strong> maturare un modello criminale agile e ramificato e<br />

<strong>di</strong> imporlo ormai nella quasi totalità dei Paesi in cui operano. Peraltro<br />

i clan albanesi, anche attraverso l’interme<strong>di</strong>azione attiva <strong>di</strong> mafiosi<br />

italiani, stanno ampliando la loro sfera d’influenza dal traffico <strong>di</strong><br />

eroina e <strong>di</strong> hashish a quello della cocaina, entrando, come testé<br />

accennato, in contatto con i cartelli colombiani.<br />

Sul versante del riciclaggio dei capitali illeciti, si rileva che anche<br />

tale ambito <strong>di</strong> attività - che necessita <strong>di</strong> professionalità e <strong>di</strong><br />

articolazioni organizzative sicuramente evolute - è stato<br />

proficuamente occupato dalla <strong>criminalità</strong> albanese, utilizzando gli utili<br />

provenienti dalle poliedriche attività illecite perpetrate nel nostro<br />

Paese ed a livello internazionale.<br />

Tale conseguita capacità offre una maggiore qualificazione <strong>di</strong><br />

alcuni clan albanesi che, utilizzando anche i canali con<strong>di</strong>visi con la<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> italiana, sono riusciti a legittimarsi nell’ambito<br />

finanziario illegale, stabilendo rapporti collusivi con la <strong>criminalità</strong> dei<br />

colletti bianchi <strong>di</strong> numerosi Stati interessati agli affari illeciti.<br />

3.3 LA CRIMINALITÀ CINESE<br />

Elemento <strong>di</strong> assoluta peculiarità delle organizzazioni criminali<br />

d’origine cinese si in<strong>di</strong>vidua nella sistematica tendenza alla<br />

costituzione, nei territori esteri d’approdo, <strong>di</strong> aggregazioni sociali ed<br />

economiche che si concentrano in ristrette porzioni <strong>di</strong> territorio,<br />

costituendo tanti piccoli “quartieri <strong>di</strong> Cina”, ove sopravvivono,<br />

immutate, millenarie tra<strong>di</strong>zioni e si osservano specifiche regole <strong>di</strong><br />

convivenza.<br />

Tale compattezza etnica deriva anche dal fatto che queste<br />

comunità sono spesso costituite, quasi esclusivamente, da persone<br />

provenienti dalla stessa regione ed ad<strong>di</strong>rittura dagli stessi villaggi,<br />

mantenendo una notevole autonomia culturale rispetto alla realtà<br />

circostante.<br />

L’assoluta chiusura delle comunità cinesi, nei confronti del tessuto<br />

economico e sociale circostante, genera una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> isolamento


LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 135<br />

volontario che consente, ad un numero limitato <strong>di</strong> soggetti, <strong>di</strong><br />

esercitare una sorta <strong>di</strong> potestà assoluta su intere comunità che, se da<br />

un lato ritengono legittimo lo stato <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza al capo del gruppo,<br />

dall’altro temono le ritorsioni che, proprio per il carattere<br />

transnazionale delle associazioni criminali, possono colpire i parenti<br />

in altre città occidentali, se non ad<strong>di</strong>rittura in madrepatria.<br />

Su tali basi, può trovare giustificazione anche la <strong>di</strong>ffusa omertà<br />

vigente tra gli appartenenti alle singole comunità, che costituisce forte<br />

ostacolo all’in<strong>di</strong>viduazione ed alla repressione dei reati in esse<br />

perpetrati.<br />

Il carattere monolitico dell’universo criminale cinese non deve,<br />

peraltro, indurre ad adottare una fuorviante visione totalizzante, che<br />

considera qualsiasi forma <strong>di</strong> manifestazione delinquenziale ascrivibile<br />

a citta<strong>di</strong>ni cinesi come espressione <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> gruppi criminali <strong>di</strong><br />

tipo <strong>mafioso</strong>.<br />

È, pertanto, necessario <strong>di</strong>stinguere, nell’ambito delle varie forme<br />

<strong>di</strong> crimine associato cinese, alcuni modelli criminali:<br />

le bande giovanili;<br />

le organizzazioni criminali, composte in prevalenza da cinesi<br />

residenti all’estero (strutturate in sodalizi aventi le<br />

caratteristiche tipiche dell’associazione mafiosa, e de<strong>di</strong>te<br />

prevalentemente all’immigrazione clandestina, all’estorsione<br />

ed al gioco d’azzardo);<br />

le cosiddette “Tria<strong>di</strong>”, strutturate in forme complesse e<br />

connotate da caratteristiche funzionali rigorosamente ispirate<br />

alla tra<strong>di</strong>zione ed alla ritualità, si caratterizzano per la tendenza<br />

ad infiltrarsi nelle altre organizzazioni, in modo da modulare il<br />

grado della loro partecipazione ai vari settori <strong>di</strong> illecito,<br />

piuttosto che garantirsi il <strong>di</strong>retto controllo delle attività<br />

criminali. Le Tria<strong>di</strong> più importanti possono assumere, così, una<br />

sorta <strong>di</strong> potere <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento criminale nei confronti <strong>di</strong><br />

decine <strong>di</strong> gruppi, che pure mantengono spazi più o meno ampi<br />

<strong>di</strong> autonomia.<br />

<strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> cinese costituisce, in definitiva la matrice etnica più<br />

silentemente pervasiva, in quanto caratterizzata da una spiccata<br />

flessibilità che le consente <strong>di</strong> aderire alle emergenti logiche<br />

economico - finanziarie, anche illegali, del territorio ospitante.


136<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

In particolare, tra le forme <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> etniche presenti in Italia,<br />

quella cinese assume una particolare rilevanza per i seguenti caratteri:<br />

concentrazione in aree geografiche ove è ra<strong>di</strong>cato il flusso<br />

migratorio;<br />

forte controllo socio-economico all’interno degli inse<strong>di</strong>amenti,<br />

da cui deriva un elevato senso <strong>di</strong> omertà;<br />

crescente capacità <strong>di</strong> penetrazione dei mercati nazionali legati<br />

al commercio (immobiliare, abbigliamento, ristorazione, ecc.),<br />

secondo modelli <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>torialità aggressiva;<br />

consumazione <strong>di</strong> reati peculiari alla società cinese (gioco<br />

d’azzardo ed usura) e progressiva acquisizione del controllo <strong>di</strong><br />

ampi settori della contraffazione marchi (abbigliamento e<br />

tecnologie in genere);<br />

sfruttamento della manodopera clandestina attraverso la<br />

sistematica organizzazione della tratta dei connazionali ridotti<br />

in vera e propria schiavitù.<br />

<strong>La</strong> soli<strong>di</strong>tà e l’affidabilità tipiche delle strutture criminali cinesi e<br />

la sensibile apertura alle opportunità <strong>di</strong> nuovi mercati, ne facilitano le<br />

infiltrazioni nell’economia, sia nei settori dell’artigianato, del tessile e<br />

del commercio (anche turistico alberghiero), sia nell’ambito dei<br />

servizi (rappresentanze, interme<strong>di</strong>azioni, ecc.) in cui risultano<br />

particolarmente competitive grazie al largo sfruttamento della<br />

manodopera a basso costo <strong>di</strong> propri connazionali clandestini trattenuti<br />

in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> quasi schiavitù.<br />

Il fenomeno coinvolge in particolar modo le regioni dell’Italia<br />

nord-orientale, quali il Veneto, il Friuli Venezia Giulia ed il Trentino<br />

Alto A<strong>di</strong>ge, e centrale (Toscana), ove è più facile l’inserimento nel<br />

mondo produttivo <strong>di</strong> manodopera in nero, in virtù <strong>di</strong> un esteso e<br />

sviluppato tessuto industriale caratterizzato dalla presenza <strong>di</strong> imprese<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni me<strong>di</strong>o-piccole in regime <strong>di</strong> forte concorrenza.<br />

Negli ultimi anni, l’immigrazione clandestina cinese in Europa ha<br />

assunto <strong>di</strong>mensioni certamente allarmanti, in considerazione<br />

soprattutto della rilevante presenza <strong>di</strong> tali stranieri nei Paesi<br />

dell’Europa centro-orientale (Balcani), territorialmente contigui ai<br />

confini italiani.<br />

Recentemente ha assunto particolare rilievo anche il flusso <strong>di</strong><br />

citta<strong>di</strong>ni cinesi che valicano clandestinamente il confine terrestre con<br />

la Slovenia. Questi stranieri attraversano tale frontiera nascosti


LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 137<br />

all’interno <strong>di</strong> camion o furgoni o, ancora, a pie<strong>di</strong>, lungo i tratti <strong>di</strong><br />

confine delle province <strong>di</strong> Gorizia e <strong>di</strong> Trieste, interessate notoriamente<br />

da rilevanti correnti <strong>di</strong> traffico transfrontaliero.<br />

1.800<br />

1.600<br />

1.400<br />

1.200<br />

1.000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

Manifestazioni <strong>di</strong> delittuosità - 2002<br />

(Fonte: Direzione Centrale <strong>di</strong> Polizia Criminale del Ministero dell’Interno)<br />

TOTALE<br />

DENUNCIATI<br />

TOTALE<br />

ARRESTATI<br />

L’analisi dei dati statistici elaborati dal Ministero dell’Interno<br />

(anno 2002), evidenzia l’esistenza <strong>di</strong> una capacità a delinquere<br />

de<strong>di</strong>cata quasi esclusivamente al perseguimento della principale<br />

attività criminale dell’organizzazione, cioè l’immigrazione<br />

clandestina. Non a caso i valori delinquenziali più alti si rilevano nelle<br />

falsità, funzionali alla gestione dei clandestini.<br />

Si consideri, poi, che la falsificazione <strong>di</strong> atti, documenti, carte <strong>di</strong><br />

cre<strong>di</strong>to, sigilli, passaporti, autorizzazioni <strong>di</strong> soggiorno è un settore in<br />

cui le organizzazioni criminali orientali sembrano primeggiare in tutto<br />

il mondo.<br />

Viceversa, l’esiguità dei valori relativi alle segnalazioni dei reati<br />

predatori e contro la persona, se da un lato confermano il carattere non<br />

violento della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> cinese, non propensa a


138<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

manifestazioni delinquenziali tipiche della micro<strong>criminalità</strong>, dall’altro<br />

ne sottolineano la “bassa visibilità”.<br />

Va rilevato che, talora, i gruppi criminali <strong>di</strong> origine cinese tendono<br />

a realizzare progetti delinquenziali <strong>di</strong> più ampio respiro, assumendo le<br />

caratteristiche strutturali dei sodalizi <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, ponendo in<br />

essere delitti tipici <strong>di</strong> queste ultime, quali l’associazione a delinquere<br />

finalizzata al riciclaggio dei proventi <strong>di</strong> illecita provenienza.<br />

<strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> cinese, in costante affermazione sull’intero territorio<br />

nazionale, è comunque de<strong>di</strong>ta, all’interno delle proprie comunità,<br />

anche alla commissione <strong>di</strong> reati connessi allo sfruttamento della<br />

prostituzione, al traffico degli stupefacenti, al gioco d’azzardo, al<br />

lavoro in nero, nonché alle estorsioni.<br />

Più nel dettaglio, la buona integrazione nel tessuto criminale<br />

risulta particolarmente evidente, oltre che in taluni centri del nord del<br />

Paese, in Toscana, specialmente nelle aree produttive fiorentina e<br />

pratese, ove la progressiva affermazione nei settori artigianali e tessili,<br />

attuata attraverso lo sfruttamento <strong>di</strong> manodopera sotto costo, ha<br />

fortemente con<strong>di</strong>zionato gli equilibri economici del settore, causando<br />

ingenti danni per gli operatori locali.<br />

Inoltre, è opportuno sottolineare la particolare rapi<strong>di</strong>tà e<br />

pervasività con cui, negli ultimi anni, le comunità cinesi si sono<br />

estese, acquisendo il controllo <strong>di</strong> alcuni segmenti del mercato<br />

nazionale, con sistemi impren<strong>di</strong>toriali particolarmente competitivi<br />

rispetto alle imprese nazionali.<br />

Infine, in tale quadro non può non richiamarsi l’opinione espressa<br />

dal dottor Lorenzo Zaganelli sulla circostanza che, nell’ambito della<br />

comunità cinese non si è quasi mai assistito ad un funerale,<br />

alimentando il sospetto che alcuni corpi <strong>di</strong> cinesi deceduti vengano<br />

fatti “sparire” per poter poi riutilizzare i documenti, per altri cinesi<br />

clandestini; del resto “sfruttando l’omogeneità somatica e<br />

l’incomprensibilità della grafia cinese, si riciclano i documenti <strong>di</strong> un<br />

cinese morto vendendoli ad un clandestino vivo, il quale prende così il<br />

suo posto. Il rischio che venga riconosciuto, come si può immaginare,<br />

è veramente molto contenuto”.


CAPITOLO IV<br />

CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA<br />

Sommario: 1. L’impresa mafiosa; 2. Le caratteristiche dell’impresa mafiosa; 3. Gli<br />

effetti dell’economia mafiosa sull’economia sana; 4. Estorsione e impresa: l’incerto<br />

confine tra impren<strong>di</strong>tore “compiacente” e impren<strong>di</strong>tore “soggiacente” nella<br />

giurisprudenza penale; 5. Inquinamento degli appalti pubblici e produzione<br />

economica dell’impresa mafiosa; 5.1 Le modalità operative; 5.2 Il metodo Siino;<br />

5.3 Altre metodologie.<br />

1. L’IMPRESA MAFIOSA<br />

“...l’analisi della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> come soggetto<br />

impren<strong>di</strong>toriale non è agevole, dal momento che l’impresa<br />

delinquenziale non registra la sua composizione e struttura, non<br />

richiede autorizzazioni per l’esercizio delle sue attività, non pubblica i<br />

suoi “bilanci”, non è presente nelle statistiche <strong>di</strong> contabilità<br />

nazionale, sfugge ai controlli fiscali e si sottrae al monitoraggio<br />

valutario, e non si serve del <strong>di</strong>ritto per la composizione dei conflitti e<br />

per l’esecuzione delle obbligazioni con soggetti terzi...”<br />

G.M. REY, “<strong>La</strong> mafia come impresa”, in Forum “Economia e<br />

<strong>criminalità</strong>”, Roma, 14-15 maggio 1993, pag. 91.<br />

Nel tentativo <strong>di</strong> qualificare l’essenza del fenomeno associativo <strong>di</strong><br />

<strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> si è cercato <strong>di</strong> coglierne i momenti significativi, onde<br />

pervenire ad una sua completa definizione. L’esplicitazione dei<br />

possibili approcci ha portato a soluzioni <strong>di</strong>verse, in ragione<br />

dell’elemento giu<strong>di</strong>cato prevalente; si è parlato <strong>di</strong> mafia come<br />

“metodo”, rifacendosi perlopiù alla dottrina penalistica, <strong>di</strong> mafia come<br />

“relazione” tra poteri ed economia, osservandone i contenuti<br />

relazionali, ovvero <strong>di</strong> mafia come “impresa 180 “ nell’ottica <strong>di</strong> una<br />

180 L’impresa mafiosa è comunemente definita come “l’impresa nel cui patrimonio aziendale rientrano,<br />

quali anomale componenti dell’avviamento, la forza intimidatrice del vincolo associativo <strong>mafioso</strong> e<br />

la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> assoggettamento e <strong>di</strong> omertà che ne derivano”. Essa viene caratterizzata da tre<br />

elementi peculiari, <strong>di</strong>fferenziali e specifici, che si traducono in altrettanti vantaggi sul piano della


140<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

valutazione prettamente economica. Innanzi tutto occorre rilevarne<br />

una prima specificità (e questo vale per tutte le consorterie endogene):<br />

fin dalle sue origini, infatti, il fenomeno è stato qualificato come mafia<br />

“agraria”, mafia “urbana”, mafia della “droga”, mafia del “pizzo”,<br />

mafia degli “appalti”, mafia “politica” e via <strong>di</strong>cendo, quasi a<br />

<strong>di</strong>mostrare che il fenomeno stesso non possa altrimenti manifestarsi<br />

senza un ulteriore momento qualificativo. Ne consegue che l’unico<br />

elemento <strong>di</strong> una certa continuità logica è lo “scopo associativo”,<br />

in<strong>di</strong>viduabile nel perseguimento del fine <strong>di</strong> lucro attraverso la<br />

perpetrazione <strong>di</strong> attività illecite e nel reinvestimento delle <strong>di</strong>sponibilità<br />

finanziarie illecitamente conquistate 181 . Fissato in questo modo il<br />

punto <strong>di</strong> partenza <strong>di</strong> ogni possibile valutazione delle misure <strong>di</strong><br />

contrasto vi è da ritenere - conformemente all’orientamento prevalente<br />

della dottrina - che l’aspetto economico costituisca il fulcro del<br />

problema in esame e come tale aspetto risulti in questo senso un<br />

terreno <strong>di</strong> privilegiata interpretazione. <strong>La</strong> mafia come impresa non è<br />

un concetto completamente definito e univocamente accettato, e<br />

questo non tanto per quel che riguarda l’intrinseco aspetto economico,<br />

quanto per l’apparente inconciliabilità del requisito della illiceità che<br />

la caratterizza. L’economia classica, originariamente attestata su<br />

posizioni del tutto negative sulla “riconoscibilità” dell’impresa<br />

mafiosa ha solo recentemente mo<strong>di</strong>ficato le proprie impostazioni<br />

teoriche variando così l’approccio interpretativo. Da posizioni basate<br />

competitività: l’esistenza <strong>di</strong> una forte protezione, idonea a scoraggiare la concorrenza; la<br />

compressione salariale e la conseguente maggiore flui<strong>di</strong>tà della manodopera occupata; la maggiore<br />

elasticità finanziaria. Essa, per le caratteristiche ora elencate, possiede l’idoneità ad espandersi in<br />

modo sostanzialmente più marcato rispetto ad una qualsiasi impresa lecita.<br />

181 Secondo A. CORNELI, “Le nuove frontiere dell’intelligence nel contrasto della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong><br />

transnazionale” in 1st European Meeting “Falcon One” sul crimine organizzato, 26-27-28 Aprile<br />

1995, Roma “...Le fasi <strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong> una società, dapprima agraria, poi industriale, infine terziaria e<br />

post-industriale, corrispondono sempre esattamente al tipo <strong>di</strong> presenza e <strong>di</strong> sviluppo della <strong>criminalità</strong>.<br />

Dal taglieggiamento dei conta<strong>di</strong>ni e dalla protezione a pagamento assicurata ai proprietari terrieri, la<br />

<strong>criminalità</strong> passa al controllo delle masse operaie, dei trasporti, del commercio per spostarsi infine<br />

sulle attività terziarie ad alto ren<strong>di</strong>mento, finanziarie o <strong>di</strong> altro tipo, modellando i suoi profitti in<br />

funzione della ricchezza globale della società in cui opera. Se in una lontana fase storica la<br />

<strong>criminalità</strong> può avere agito a favore della conservazione e della stagnazione economico-sociale, non<br />

c’è dubbio che essa ha visto maggiori opportunità <strong>di</strong> guadagno nell’accelerazione dello sviluppo<br />

economico. Non solo: la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> ha anticipato la capacità delle società multinazionali<br />

ad adattarsi ai <strong>di</strong>versi mercati e si trova a proprio agio nella presente fase <strong>di</strong> globalizzazione<br />

dell’economia poiché ha praticato l’integrazione orizzontale e verticale <strong>di</strong> tutto il ciclo produttivo,<br />

<strong>di</strong>stributivo e finanziario e ha considerato le frontiere statali come inesistenti o facilmente superabili,<br />

sostituendole con criteri geo economici...”.


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 141<br />

su concetti esclusivamente centrati su una visione dell’impresa come<br />

organizzazione produttiva volta a creare profitti, si è passati ad un<br />

modello interessato anche alla sua effettiva manifestazione.<br />

Il presupposto negativo della originaria impostazione era<br />

sostanzialmente legato alla compatibilità dell’attività d’impresa con le<br />

regole del mercato 182 . In altre parole, laddove non fosse risultato<br />

sussistente un rapporto <strong>di</strong> scambio (beni/prezzo - domanda/offerta)<br />

liberamente valutato secondo il para<strong>di</strong>gma della convenienza<br />

economica, non si poteva affermare la stessa esistenza dell’impresa in<br />

quanto fuori dall’analisi economica che pone al suo centro il mercato<br />

e le sue regole. In epoca più recente, in tema <strong>di</strong> impresa illecita,<br />

appare invece considerabile più che la manifestazione economica e la<br />

“morale” d’impresa, un modello relazionale effettivo, fatto sì <strong>di</strong> fatti<br />

economici ma anche <strong>di</strong> semplici comportamenti economici e sociali e<br />

delle loro relazioni anche non legali. Gli stu<strong>di</strong> sull’argomento sono<br />

182 Con riferimento ai fenomeni <strong>di</strong> alterazione del libero mercato e lesione della concorrenza vi è da<br />

rilevare che le associazioni criminali <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> tendono a perseguire, sia pure a <strong>di</strong>versificati<br />

livelli, l’obiettivo strategico del controllo dell’economia, il cui necessario presupposto è<br />

l’infiltrazione delle istituzioni locali e delle realtà produttive: l’assoggettamento del tessuto<br />

produttivo ed il con<strong>di</strong>zionamento delle attività politico-amministrative sono, forse, i pilastri più<br />

virulenti e pericolosi <strong>di</strong> tutto quel sistema integrato <strong>di</strong> attività criminali, che l’art. 416-bis c.p.<br />

riferisce alla <strong>di</strong>namica operativa mafiosa. L’arricchimento illegale, che consegue all’inquinamento<br />

degli appalti, viene poi riversato in rivoli <strong>di</strong>versi o collaterali, taluni anche legali, il cui effetto<br />

negativo principale non consiste nell’arricchimento della compagine criminale, ma nella <strong>di</strong>struzione<br />

progressiva <strong>di</strong> un tessuto economico sano, che viene alterato e vulnerato nei suoi meccanismi<br />

fisiologici dalla presenza <strong>di</strong> realtà impren<strong>di</strong>toriali mafiose, connotate da un ruolo predatorio, che<br />

incide profondamente nelle logiche <strong>di</strong> concorrenza del libero mercato. L’elevata specializzazione e il<br />

forte interesse dei gruppi mafiosi tra<strong>di</strong>zionali in questo settore costituiscono motivi <strong>di</strong> elevato<br />

allarme, in quanto non solo sono in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> nuove strategie criminali, ma, in un sistema <strong>di</strong><br />

globalizzazione dell’economia, costituiscono una leva prodromica all’ingresso <strong>di</strong> strutture mafiose<br />

nei mercati italiani ed europei 1, qualora non si raggiunga una razionale integrazione degli schemi<br />

istituzionali <strong>di</strong> regolamentazione normativa e <strong>di</strong> controllo amministrativo ed investigativo.<br />

Nell’inquinamento delle piccole e gran<strong>di</strong> opere pubbliche, le organizzazioni criminali hanno trovato<br />

un settore <strong>di</strong> <strong>di</strong>spiegamento <strong>di</strong> nuove strategie a bassa intensità, con la finalità <strong>di</strong> sottrarsi<br />

all’attenzione investigativa: le linee guida <strong>di</strong> questa azione sono sintetizzabili nella ricerca <strong>di</strong> un<br />

costante basso profilo <strong>di</strong> esposizione e nell’uso relativamente contenuto <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> intimidazione<br />

violenta. Può affermarsi, secondo le leggi classiche dell’etologia parassitaria, che si procede verso<br />

uno sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> convivenza tra società civile e società criminale, caratterizzato dall’uso minimale della<br />

forza e la ricerca prioritaria del consenso: in questa situazione simbiotica, vittima ed aggressore<br />

tendono a raggiungere un equilibrio <strong>di</strong> fondo, nel quale ambedue scoprono notevoli vantaggi<br />

reciproci, che scaturiscono dall’assenza <strong>di</strong> scontro e dalla con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> obiettivi remunerativi. Si<br />

profila, dunque, una crescente ricerca <strong>di</strong> meccanismi <strong>di</strong> legalizzazione delle attività economiche<br />

mafiose, con la crescita della figura <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore <strong>mafioso</strong> e con la tendenza da parte degli<br />

operatori economici a ricorrere spontaneamente alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, che viene vista come<br />

un’inevitabile, ma anche utile, leva <strong>di</strong> semplificazione nel perseguimento <strong>di</strong> fini impren<strong>di</strong>toriali.<br />

da: Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o<br />

similare, doc XXIII, n. 3, pag. 196, 203, datata 30 luglio 2003.


142<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

numerosi, ma appare <strong>di</strong> interesse citare - tra gli altri - quelli del<br />

sociologo calabrese Arlacchi 183 . L’autore in<strong>di</strong>vidua negli anni ‘70 lo<br />

spartiacque tra la mafia “tra<strong>di</strong>zionale” e la mafia “impren<strong>di</strong>trice”,<br />

definendola come quell’aggregazione che - da tale data - non è più una<br />

componente improduttiva e subalterna dell’economia, ma una forza<br />

della produzione e il trasferimento del metodo <strong>mafioso</strong><br />

nell’organizzazione aziendale del lavoro e nella conduzione degli<br />

affari esterni all’impresa viene considerata una innovazione. <strong>La</strong> tesi<br />

sostenuta dall’Arlacchi, sebbene non priva <strong>di</strong> rigore scientifico, è stata<br />

criticata, in particolare da quanti non intravedono nell’impresa<br />

mafiosa alcuna capacità <strong>di</strong> innovazione nel mercato.<br />

Essa, in quanto impresa, ancorché illegale, al pari<br />

dell’impren<strong>di</strong>toria sana può effettivamente produrre ricchezza, ma è<br />

escluso che da questa possa derivare sviluppo e, ancora meno, “cultura<br />

d’impresa”.<br />

Sostiene l’assunto il fatto che la sua affermazione non si realizza<br />

nel rispetto delle leggi tipiche del mercato, che sono appunto<br />

innovazione e concorrenza, ma il loro esatto contraltare. Tale tipologia<br />

<strong>di</strong> impresa, infatti, non favorisce lo sviluppo dell’economia legale<br />

(rectius sana) ma ne impe<strong>di</strong>sce tanto la formazione quanto sviluppo e<br />

sopravvivenza, imponendo regole e modelli comportamentali<br />

incompatibili con il principio della remuneratività degli investimenti<br />

(ad esempio con ven<strong>di</strong>te sotto costo) o falsando gli elementi della<br />

competizione riducendo a zero i costi finanziari potendo ricorrere a<br />

forme <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tà illecita e praticamente illimitate. In tale contesto<br />

interpretativo emerge poi l’ulteriore considerazione che la mafia<br />

rappresenta uno degli ostacoli più importanti e trascurati dello<br />

sviluppo economico nazionale.<br />

183 ARLACCHI, <strong>La</strong> mafia impren<strong>di</strong>trice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo, Il Mulino, Bologna,<br />

1983, pag. 84 e anche dello stesso autore “I costi economici della grande <strong>criminalità</strong>”, in AA.VV,<br />

L’impresa mafiosa entra nel mercato, F. Angeli, Milano, 1985, pag. 29. Sul punto si veda anche U.<br />

SANTINO, Storia del <strong>Movimento</strong> Antimafia, E<strong>di</strong>tori Riuniti, Roma, 2000, pag. 248, “Al centro dei<br />

<strong>di</strong>battiti è la considerazione della mafia come impresa, tesi in cui convivono, spesso inconsciamente,<br />

due specificazioni: la mafia – impresa (cioè l’attività mafiosa <strong>di</strong> per sé si configura come una<br />

razionale combinazione <strong>di</strong> mezzi e fini per il perseguimento <strong>di</strong> scopi <strong>di</strong> arricchimento: impresa<br />

illecita) e l’impresa mafiosa (cioè le attività economiche lecite gestite <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente<br />

da mafiosi, con l’impiego <strong>di</strong> capitali <strong>di</strong> provenienza illecita e con l’uso <strong>di</strong> mezzi illeciti, come la<br />

violenza e la minaccia, nella lotta concorrenziale). Si tratta, comunque, <strong>di</strong> teorizzazioni non<br />

supportate da una adeguata base <strong>di</strong> dati”.


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 143<br />

Pur potendo propendere per le tesi <strong>di</strong>nanzi appena esposte non si<br />

può sottacere che sul merito definitorio della “Crimine S.p.A.” si<br />

registrano <strong>di</strong>fferenti posizioni. Da un lato, vi è la tendenza ad<br />

escluderne la sussistenza, dall’altro, si propende per una visione più<br />

possibilista in virtù degli obiettivi <strong>di</strong> scopo da questa perseguiti.<br />

In tal senso si sostiene che il requisito economico della cosiddetta<br />

ricerca della piena ed efficiente allocazione delle risorse non sia<br />

<strong>di</strong>verso sia con riferimento all’impresa lecita, sia con riguardo a quella<br />

illecita. <strong>La</strong> tesi che propende per l’inesistenza dell’impresa mafiosa<br />

come soggetto economico rinvia, nella sostanza, al fatto che il suo<br />

“gestore” in nessun caso può essere assimilato all’impren<strong>di</strong>tore, non<br />

assommando in sé alcuno dei requisiti previsti dal vigente<br />

or<strong>di</strong>namento relativamente a obblighi e <strong>di</strong>ritti ricadenti esclusivamente<br />

sull’impren<strong>di</strong>tore legale 184 . Pertanto non può considerarsi come<br />

esistente ciò che non trova riconoscimento e tutela nelle norme <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto positivo tanto per quel che riguarda l’impren<strong>di</strong>tore, quanto per<br />

la tutela dei terzi 185 .<br />

184 In via generale anche la giurisprudenza tributaria appare orientata verso un riconoscimento<br />

generalizzato della figura dell’impren<strong>di</strong>tore. In una recente sentenza la Cassazione, Sez. I - Sentenza<br />

n. 4407 del 10 maggio 1996, ha sostenuto: “... Va considerato, infatti, che il requisito della<br />

professionalità che caratterizza la figura dell’impren<strong>di</strong>tore non può essere in<strong>di</strong>viduato commisurando<br />

l’abitualità dell’attività svolta a fini <strong>di</strong> lucro secondo parametri temporali prestabiliti. Se, infatti, non<br />

ricorre la figura dell’impren<strong>di</strong>tore nel caso <strong>di</strong> un soggetto che compia occasionalmente isolate<br />

operazioni speculative, essa non può essere invece negata quando l’unico affare compiuto appaia <strong>di</strong><br />

notevole rilevanza economica e si articoli in una serie <strong>di</strong> operazioni <strong>di</strong> una certa complessità, come<br />

del resto ha avvertito la giurisprudenza più consapevole, la quale ha riba<strong>di</strong>to che la abitualità,<br />

sistematicità e continuità dell’attività economica, come in<strong>di</strong>ce della professionalità necessaria per<br />

l’acquisto della qualità <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore, vanno intese in senso non assoluto, ma relativo, sicché non<br />

può escludersi la qualità <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore nel soggetto che svolga un’attività che si protragga nel<br />

tempo per una durata apprezzabile, ancorché finalizzata al compimento <strong>di</strong> un’unica operazione<br />

speculativa (Cas 12/5/65,n. 907, 29/1/73, n. 267; 31/5/86, n. 3690)..”.<br />

185 DI NUZZO – MORGANTE, <strong>La</strong> rilevanza fiscale dell’impresa illecita, in Finanza e Fisco, n. 10/98.<br />

“L’esigenza sistematica <strong>di</strong> dare rilievo all’illiceità riferita all’impresa, cioè <strong>di</strong> chiedersi quale sia il<br />

trattamento da riservarsi ad essa, è tutt’altro che evidente per chi osserva l’impresa subendo la<br />

suggestione <strong>di</strong> una assimilazione, seppur non consapevole, della stessa al negozio giuri<strong>di</strong>co. È un<br />

dato da tutti acquisito che l’illiceità, intersecando il negozio giuri<strong>di</strong>co, non possa non provocare una<br />

qualche mo<strong>di</strong>ficazione del regime del negozio, in termini <strong>di</strong> contrasto dell’efficacia dello stesso. Ma<br />

quanto detto non è altrettanto imme<strong>di</strong>ato con riferimento all’impresa. Il negozio è quella figura<br />

concettuale escogitata nel secolo decimonono che compen<strong>di</strong>a tutti i casi nei quali l’or<strong>di</strong>namento<br />

giuri<strong>di</strong>co dà una risposta positiva ad un assetto d’interessi voluto dai privati. In altri termini<br />

l’or<strong>di</strong>namento mette a <strong>di</strong>sposizione il proprio apparato, anche sanzionatorio, per realizzare un intento<br />

voluto dai privati. E, quin<strong>di</strong>, essendo il negozio il punto d’intersezione tra volontà dei privati ed<br />

or<strong>di</strong>namento, quest’ultimo può supportare il contratto se ed in quanto le sue finalità non siano in<br />

contrasto con i precetti in esso contenuti. Quando invece ricorre l’illiceità, l’or<strong>di</strong>namento non<br />

riconosce il negozio e, come <strong>di</strong>retta conseguenza, non mette il suo apparato sanzionatorio e


144<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

L’altra, più possibilista, rimanda al già espresso concetto <strong>di</strong><br />

razionalità economica, secondo il quale ogni azione umana è razionale<br />

e ogni azione razionale è azione economica. Ne costituisce<br />

fondamento la considerazione che lo stesso legislatore, nel<br />

<strong>di</strong>sciplinare le regole dell’esercizio dell’impresa rinvia, ai sensi<br />

dell’artico 2<strong>08</strong>6 del co<strong>di</strong>ce civile, alla figura dell’impren<strong>di</strong>tore,<br />

in<strong>di</strong>viduandolo in colui il quale è a capo dell’impresa. In tal senso,<br />

sebbene il precedente articolo 2<strong>08</strong>4 preveda espressamente “<strong>La</strong> legge<br />

determina le categorie d’impresa il cui esercizio è subor<strong>di</strong>nato a<br />

concessione o autorizzazione amministrativa. Le altre con<strong>di</strong>zioni per<br />

l’esercizio delle <strong>di</strong>verse categorie d’impresa sono stabilite dalla<br />

legge” non appare esservi dubbio che il requisito dell’illiceità non<br />

costituisca elemento preclusivo per l’esercizio dell’impresa, ma<br />

esclusivo limite negativo alle prerogative <strong>di</strong> tutela.<br />

A tal proposito, ed in senso confermativo, qualificata dottrina 186<br />

sostiene che: “...Allorché si parla <strong>di</strong> crimine organizzato si deve fare<br />

riferimento ad entità simili ad imprese (...) <strong>La</strong> somiglianza ripone<br />

anzitutto nel fatto che il crimine organizzato, nel programmare la sua<br />

“gestione”, opera come una normale impresa: dopo aver reperito i<br />

fon<strong>di</strong> iniziali per costruire una propria struttura operativa, essa<br />

fornisce tipicamente “beni” e “servizi” (illeciti) ad una platea <strong>di</strong><br />

consumatori/vittime degli stessi, e per tali attività <strong>di</strong> “cessione sul<br />

mercato” riscuote un “prezzo”. <strong>La</strong> <strong>di</strong>fferenza, semmai, sta nel fatto<br />

che tali proventi, in quanto frutto <strong>di</strong> condotte criminose, non possono<br />

essere prontamente goduti come utilità...”.<br />

Ancora più nel dettaglio altra dottrina 187 ritiene l’impresa illecita<br />

come una “dequalificazione della fattispecie originaria”, ponendo in<br />

capo al suo gestore tutte le conseguenze derivanti dal fatto illecito<br />

eventualmente compiuto. Risulta, quin<strong>di</strong>, che l’impresa mafiosa può<br />

giu<strong>di</strong>carsi sussistente per gli aspetti civilistici che ad essa possono<br />

riferirsi. Osservando il precetto penale, anche se da questo non sia<br />

ugualmente possibile trarre una nozione giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> impresa, appare<br />

delineabile cosa debba intendersi per impresa mafiosa e quale siano le<br />

coercitorio a <strong>di</strong>sposizione dei privati, sancendo la nullità del loro accordo, e quin<strong>di</strong> l’irrilevanza della<br />

volontà delle parti e del negozio stesso”.<br />

186 POLLARI, L’impresa criminale ed i suoi effetti sui mercati e sugli aggregati macroeconomici, in<br />

Rivista della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza, n. 3/1999.<br />

187 ALAGNA, Impresa illecita e impresa mafiosa, in Contratto Impresa, n. 4/1991.


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 145<br />

sue possibili forme <strong>di</strong> manifestazione. Per l’articolo 1 della L.<br />

646/1982 è definibile impresa mafiosa quella impresa industriale,<br />

commerciale, finanziaria etc. <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente gestita, o<br />

comunque controllata, avvalendosi della “forza d’intimidazione del<br />

vincolo associativo e della con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> assoggettamento e <strong>di</strong> omertà<br />

che ne deriva”. Tali considerazioni riportano, più in generale, a quanto<br />

sinteticamente accennato parlando <strong>di</strong> analogie e <strong>di</strong>fferenze tra<br />

associazioni a delinquere semplici e mafiose. Basterà ricordare che<br />

mentre per la sussistenza <strong>di</strong> quella cosiddetta semplice vi è la<br />

necessità della coesistenza dei requisiti dell’organizzazione, della<br />

permanenza del vincolo associativo e dell’esistenza <strong>di</strong> un programma<br />

criminoso, per quella <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> ciò che rileva è<br />

essenzialmente il requisito della forza intimidatrice che deriva dal<br />

vincolo associativo in quanto produttiva <strong>di</strong> assoggettamento e omertà.<br />

Ma non si tratta <strong>di</strong> una forza intimidatrice occasionale, ma “<strong>di</strong> una<br />

intimidazione elevata a sistema, <strong>di</strong> una regola <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza tassativa<br />

per gli affiliati e <strong>di</strong> una legge del silenzio intesa come rifiuto alla<br />

collaborazione con la giustizia (omertà) che configura una vera e<br />

propria sud<strong>di</strong>tanza collettiva 188 “. <strong>La</strong> normativa penale in<strong>di</strong>vidua un<br />

altro peculiare carattere <strong>di</strong>stintivo dell’associazione mafiosa nella sua<br />

propensione alla acquisizione della gestione e del controllo delle<br />

attività economiche; un fine oggettivamente lecito nella sua<br />

in<strong>di</strong>viduazione formale ma che, dal punto <strong>di</strong> vista sostanziale risulta<br />

illecito per effetto della qualificazione soggettiva dell’esercente, del<br />

metodo seguito per la conduzione degli affari e per la provenienza<br />

illecita delle risorse finanziarie immesse. Appare possibile in<strong>di</strong>care<br />

non meno <strong>di</strong> tre tipologie standard <strong>di</strong> impresa mafiosa 189 :<br />

188 U. SANTINO, Storia del <strong>Movimento</strong> Antimafia, Op. cit., E<strong>di</strong>tori Riuniti, Roma, 2000, pag, 248.<br />

189 Il rapporto tra <strong>criminalità</strong> ed economia è però molto più complesso <strong>di</strong> quanto non si sia portati a<br />

ritenere e non è un rapporto a senso unico in cui rileva solo l’aspetto della intimidazione <strong>di</strong>retta,<br />

intesa come minaccia grave ed attuale. Infatti, se da un lato è vero che i criminali utilizzano il sistema<br />

delle imprese ed in particolare quello delle imprese finanziarie a loro vantaggio, sia per nascondervi e<br />

reimpiegare i proventi della loro attività illecita, sia per depredarlo in funzione <strong>di</strong> un arricchimento<br />

dell’organizzazione, dall’altro, è vero anche l’opposto, ossia la tendenza del sistema legale <strong>di</strong><br />

approfittare delle patologie, basate sull’attitu<strong>di</strong>ne a sfruttare quei meccanismi interni a fini illegali o<br />

ad<strong>di</strong>rittura criminali. Se si pensa al sistema degli appalti vigente in Sicilia – il famoso “Tavolinu”<br />

descritto dal pentito Angelo Siino si ricorderà senz’altro che vi era un solo gruppo <strong>di</strong> comando che<br />

determinava le aggiu<strong>di</strong>cazioni in tutta l’Isola. Nel momento in cui il sistema corleonese è <strong>di</strong>venuto<br />

anche meccanismo <strong>di</strong> contrattazione politica, allora sono affiorate le gran<strong>di</strong> aziende mai viste prima<br />

in Sicilia, alcune delle quali hanno soggiaciuto, altre hanno assunto una posizione dominante.


146<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

la prima - la più semplice - è quella che rinvia all’istituto della<br />

interposizione soggettiva e dell’impren<strong>di</strong>tore occulto. <strong>La</strong><br />

fattispecie si caratterizza per la soggettività mafiosa del reale<br />

titolare dell’attività impren<strong>di</strong>toriale, a prescindere dall’oggetto<br />

<strong>di</strong> tale attività. In tale caso è dunque il <strong>mafioso</strong> impren<strong>di</strong>tore<br />

che fa mafiosa l’impresa, anche quando essa svolge attività<br />

perfettamente lecita;<br />

la seconda tipologia - quella statisticamente più frequente -<br />

ruota intorno alla provenienza illecita del capitale da cui si<br />

origina l’attività impren<strong>di</strong>toriale, vertendosi precisamente<br />

nell’ipotesi <strong>di</strong> impresa finanziata “in tutto o in parte con il<br />

prezzo, il prodotto o il profitto <strong>di</strong> delitti”. Si tratta <strong>di</strong> quelle<br />

imprese la cui finalità consiste nell’investimento del denaro<br />

sporco. In entrambe le ipotesi delineate il punto <strong>di</strong> coincidenza<br />

è il fatto che in questi casi l’impresa potrebbe potenzialmente<br />

risultare esente da qualsiasi coinvolgimento <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong><br />

essendolo nella prima ipotesi il titolare e nella seconda il<br />

capitale in essa investito;<br />

l’ultima possibile tipologia - quella marcatamente criminale -<br />

ha come riferimento il metodo <strong>di</strong> manifestazione dell’impresa<br />

sul mercato. Ossia quando l’impresa è esercitata facendo<br />

ricorso ad “atti <strong>di</strong> concorrenza con violenza o minaccia”.<br />

2. LE CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA MAFIOSA<br />

“...dall’insieme dei dati sembra emergere che l’ipotizzato<br />

rapporto <strong>di</strong> protezione tra impren<strong>di</strong>tori e mafiosi non si fonda su <strong>di</strong><br />

una univoca posizione <strong>di</strong> soggezione dei primi nei confronti dei<br />

secon<strong>di</strong>, ma ha alla base un fascio <strong>di</strong> relazioni <strong>di</strong> scambio più o meno<br />

complesse e ambigue, che possono sottintendere anche a forme <strong>di</strong><br />

consenso <strong>di</strong>fficilmente riconducibili all’idea della coartazione o<br />

imposizione esterna...”<br />

G. Di Lello “Meri<strong>di</strong>one e Giustizia” in Segno, 1991, pag. 124, 125.<br />

Per approfon<strong>di</strong>menti circa l’evoluzione politico economica della prassi affaristico mafiosa esistente<br />

in Sicilia si veda in particolare U. SANTINO, Journees d’etude sur la mafia, Università <strong>di</strong> Parigi,<br />

Maison des Sciences Economiques 5 e 6 luglio 2001.


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 147<br />

Ipotizzata l’esistenza dell’impresa mafiosa, occorre domandarsi<br />

secondo quali modelli organizzativi la stessa possa operare. Essa, pur<br />

nelle fattispecie costitutive parzialmente legali, ha comunque la<br />

necessità <strong>di</strong> dover proteggere il proprio operato in modo decisamente<br />

più marcato <strong>di</strong> quanto non sia costretta a fare una qualsiasi impresa<br />

legale. Tale circospezione impren<strong>di</strong>toriale si riferisce allo stesso modo<br />

sia agli aspetti <strong>di</strong> concorrenzialità interna che a quelli che potremo<br />

definire “fattori perturbativi” esterni, tra i quali, ad esempio, le misure<br />

<strong>di</strong> politica criminale <strong>di</strong> contrasto.<br />

Tanto maggiore sarà il grado <strong>di</strong> illiceità dell’impresa, tanto più<br />

elevata sarà la necessità <strong>di</strong> adottare un modello impren<strong>di</strong>toriale chiuso.<br />

Nell’ipotesi <strong>di</strong> totale illiceità (sia sotto il profilo soggettivo, sia per<br />

quel che riguarda mezzi impiegati e meto<strong>di</strong> utilizzati) il modello<br />

organizzativo dovrà essere necessariamente <strong>di</strong> tipo leggero e<br />

flessibile, in grado <strong>di</strong> essere mo<strong>di</strong>ficato e adattato alla realtà<br />

circostante in brevissimo tempo. In tali casi l’impresa mafiosa non<br />

potrà che essere <strong>di</strong> limitate <strong>di</strong>mensioni con riferimento al vertice<br />

decisionale (ridotto numero <strong>di</strong> se<strong>di</strong>, assenza <strong>di</strong> schemi operazionali<br />

fissi, sussistenza <strong>di</strong> regole non scritte, ma debitamente conosciute<br />

secondo quel processo <strong>di</strong> imposizione normativa <strong>di</strong> scienza e<br />

conoscenza già visto in precedenza).<br />

Nelle altre ipotesi, segnatamente la prima e la seconda sopra citate,<br />

il modello organizzativo appare essere irrilevante ricadendo,<br />

comunque, nell’ipotesi parassitaria classica. Il fenomeno<br />

impren<strong>di</strong>toriale <strong>mafioso</strong> non è tuttavia materia che incide allo stesso<br />

modo tutte le consorterie, sussistendo, al contrario, una netta<br />

gradazione nei livelli criminali. Da un primo sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> formazione a<br />

quello <strong>di</strong> piena maturità criminale tutte le organizzazioni mafiose si<br />

sono trovate a dover affrontare il mercato criminale con ottiche e<br />

prospettive <strong>di</strong>fferenti. L’attuale organizzazione <strong>di</strong> Cosa Nostra<br />

siciliana o della ‘Ndrangheta calabrese non è certo quella degli anni<br />

Settanta, a suo tempo già profondamente <strong>di</strong>fferente da quella della<br />

mafia “agraria” dei primi del secolo scorso.<br />

Secondo il Pollari già citato “Quanto più le consorterie criminali<br />

risultano organizzate in forma d’impresa ed il modello<br />

impren<strong>di</strong>toriale consolidato nel tempo, tanto più il loro raggio<br />

d’azione può estendersi nello spazio, passando da una realtà locale a<br />

una <strong>di</strong>mensione trasnazionale nell’ultimo sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> potenziale


148<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

evoluzione”(...) Una <strong>criminalità</strong> che, volendo schematizzare, si può<br />

manifestare come: “uni-cellulare”, ossia svolgente una sola specie <strong>di</strong><br />

attività illecita; “pluri-cellulare”, cioè impegnata su più fronti illeciti,<br />

ciascuno svolto su una base territoriale <strong>di</strong>fferente e con organizzazioni<br />

de<strong>di</strong>cate; “polifunzionale”, ovvero svolgente in modo congiunto un<br />

vasto spettro <strong>di</strong> attività illecite su un territorio (es., Mafia, Camorra e<br />

‘Ndrangheta, attive oltre al racket delle estorsioni anche nel settore<br />

dell’usura, degli appalti truccati, delle fro<strong>di</strong> comunitarie, ecc.). (...) “Il<br />

passaggio dall’uno all’altro livello organizzativo segna un percorso<br />

evolutivo <strong>di</strong> affermazione della struttura e dell’agire dei sodalizi<br />

delinquenziali. Nel primo caso si tratta <strong>di</strong> nuclei <strong>di</strong> attività non ancora<br />

affermati in forma d’impresa, ma piuttosto <strong>di</strong> semplici presenze<br />

“spot” sul territorio, talvolta in concorrenza tra loro (fase <strong>di</strong><br />

ingresso); in un secondo sta<strong>di</strong>o, si assiste ad una espansione<br />

progressiva della stessa matrice criminale su più business illegali,<br />

anche nettamente <strong>di</strong>versi tra loro e con base territoriale <strong>di</strong>fferente, la<br />

cui gestione complessiva denota un certo grado <strong>di</strong> meto<strong>di</strong>cità dei<br />

sistemi operativi impiegati pur restando ancora frammentaria (fase <strong>di</strong><br />

sviluppo); quin<strong>di</strong>, si ad<strong>di</strong>viene alla copertura <strong>di</strong> tutta la gamma<br />

possibile <strong>di</strong> illeciti sul territorio <strong>di</strong> presenza, con una gestione<br />

coor<strong>di</strong>nata delle varie aree d’affari (fase <strong>di</strong> consolidamento)”.<br />

3. GLI EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA SULL’ECONOMIA SANA<br />

“... Chi vive sotto la protezione <strong>di</strong> uno Stato civile funzionante<br />

<strong>di</strong>mentica che la protezione è un bene utile che non si dà in natura,<br />

ma che occorre procurarsi. Essendo impalpabile riesce <strong>di</strong>fficile<br />

pensare alla protezione come un bene unitario che, da un punto <strong>di</strong><br />

vista economico, impone vincoli <strong>di</strong> efficienza specifici che vanno a<br />

costituire l’industria <strong>di</strong> quel bene. Però, se si pensa, ad esempio, ai<br />

servizi finanziari o assicurativi non ci si stupisce che altri beni<br />

intangibili possano costituire il fondamento <strong>di</strong> un’industria. Perché<br />

allora stupirsi che la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> protezione possa essere l’essenza<br />

dell’attività della mafia?...”<br />

D. GAMBETTA, “<strong>La</strong> protezione mafiosa” in “<strong>La</strong> mafia Le<br />

mafie”, <strong>La</strong>terza, Bari, 1994, pag. 222.


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 149<br />

<strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> economica, espressiva della nuova evoluzione dei<br />

sodalizi mafiosi, rappresenta, un momento <strong>di</strong> ulteriore evoluzione<br />

delle consorterie nazionali. In tempi recenti si è assistito ad una<br />

progressiva mutazione delle caratteristiche strutturali dei modelli<br />

criminali che sembrano ormai attestarsi su una tipologia molto più<br />

simile a una impresa criminale che non ad altro. Una trasformazione,<br />

questa, che ha riguardato l’intero assetto costitutivo della mentalità<br />

mafiosa e che ne pone le strutture espressive, da una parte, in uno<br />

stato <strong>di</strong> auto protezione derivante dalla minore vulnerabilità e<br />

dall’altra, le caratterizza <strong>di</strong> una maggiore pervasività, incidente sulla<br />

capacità <strong>di</strong> interferire sul sistema economico nazionale nel suo<br />

complesso considerato. <strong>La</strong> veste economico finanziaria della<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> costituisce, quin<strong>di</strong>, un salto <strong>di</strong> qualità forse<br />

maggiore della contrapposizione frontale con lo Stato. Una<br />

contrapposizione silente ma, nei fatti, sicuramente più pericolosa.<br />

Secondo l’analisi <strong>di</strong> alcuni stu<strong>di</strong>osi dei fenomeni mafiosi detta<br />

pericolosità si realizza nel concreto minando la stessa capacità <strong>di</strong><br />

concepire lo Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto come bene pubblico, facendo prevalere<br />

un’idea <strong>di</strong> società ridotta a mera trama <strong>di</strong> relazioni personali 190 .<br />

L’illegalità <strong>organizzata</strong> non si limita tuttavia a con<strong>di</strong>zionare il<br />

mercato legale con pressioni estorsive, richiedendo, sempre più<br />

spesso, <strong>di</strong> entrare nel governo dell’azienda al fine <strong>di</strong> trasformarla in un<br />

supporto al “mercato <strong>mafioso</strong>”. Tale metodologia <strong>di</strong> infiltrazione,<br />

affiancata a quella della offerta <strong>di</strong> protezione rappresenta un<br />

formidabile veicolo <strong>di</strong> espansione dell’illegalità d’impresa che va<br />

assumendo forme sempre più evolute e pericolose: inquina i circuiti<br />

finanziari, altera l’andamento dei mercati, stimola l’economia<br />

sommersa, sottrae materia imponibile al prelievo fiscale. Con<br />

riferimento all’offerta e accettazione <strong>di</strong> protezione un preciso punto <strong>di</strong><br />

sintesi è rappresentato dai plurimi lavori del Gambetta già citato,<br />

laddove si evidenzia che così operando l’economia criminale<br />

determina una sorta <strong>di</strong> con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> interessi che rendono<br />

evanescente il confine tra mondo del crimine e società civile,<br />

stabilizzando una rete collusiva <strong>di</strong> rapporti ben <strong>di</strong>versi da quello<br />

normalmente esistente tra il criminale e le sue vittime. Dal rapporto<br />

190<br />

Per approfon<strong>di</strong>menti si veda DI NUZZO, <strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>di</strong> impresa e la <strong>criminalità</strong> trasnazionale, in<br />

Finanza e Fisco n. 6/2001, pag. 648.


150<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

collusivo con le imprese legali, il gruppo criminale acquisisce non<br />

solo risorse economiche sotto forma <strong>di</strong> tangenti, ma anche occasioni<br />

<strong>di</strong> reimpiego dei proventi illeciti, <strong>di</strong> gestione concordata dei<br />

subappalti, <strong>di</strong> costituzione <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> extra bilancio, vero nucleo del<br />

sistema <strong>di</strong> cointeressenze affaristiche fra impresa legale e gruppo<br />

criminale 191 . È quin<strong>di</strong> evidente che la <strong>di</strong>fesa del sistema economico,<br />

dei valori del mercato e della libera competizione rappresentano<br />

componenti fondamentali nelle strategie <strong>di</strong> lotta all’illegalità<br />

<strong>organizzata</strong>. In tale ampio quadro interpretativo non sfugge che<br />

l’esatta identificazione della natura e dei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> possibile<br />

manifestazione dell’impresa mafiosa costituiscano elemento <strong>di</strong><br />

conoscenza in<strong>di</strong>spensabile per l’elaborazione <strong>di</strong> concrete ed appaganti<br />

misure <strong>di</strong> contrasto per la lotta alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong><br />

<strong>mafioso</strong>. <strong>La</strong> mafia, infatti, si avvale dell’impresa come sua principale<br />

forma <strong>di</strong> legittimazione, dalla quale estrae guadagni da destinare a<br />

nuovi investimenti illegali, risorse per il suo mantenimento logistico e<br />

consolidamento territoriale. Per questo l’eliminazione dell’impresa<br />

mafiosa dal panorama economico nazionale costituisce oggi, e<br />

costituirà sempre <strong>di</strong> più in futuro, il momento fondamentale della lotta<br />

alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>. Il legislatore ha colto, sebbene<br />

parzialmente e con ritardo, tale peculiarità fin dal 1982, fornendo<br />

strumenti precipuamente <strong>di</strong>retti al contrasto della manifestazione<br />

mafiosa in forma <strong>di</strong> impresa.<br />

In tale <strong>di</strong>rezione vanno il precetto penale, i presi<strong>di</strong> antiriciclaggio e<br />

il sistema delle misure <strong>di</strong> prevenzione patrimoniale, in una<br />

combinazione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> contrasto <strong>di</strong>retto (repressive) e <strong>di</strong> contrasto<br />

in<strong>di</strong>rette (ostative) intese a bloccarne la proliferazione e l’ulteriore<br />

acquisizione <strong>di</strong> potere.<br />

191<br />

F. ROBERTI, <strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> trasnazionale e il tessuto bancario – finanziario, in Rivista<br />

della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza, n. 5/2000.


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 151<br />

4. ESTORSIONE E IMPRESA: L’INCERTO CONFINE TRA IMPRENDITORE<br />

“COMPIACENTE” E IMPRENDITORE “SOGGIACENTE” NELLA<br />

GIURISPRUDENZA PENALE<br />

“…<strong>La</strong> mafia non è una malapianta che nasce in un campo ben<br />

coltivato. E’ una malapianta che nasce in campi ari<strong>di</strong>, sassosi, mal<br />

coltivati. Quella pianta infesta i campi, ma non basta strapparla per<br />

risanare; le pessime con<strong>di</strong>zioni del terreno, dopo un po’, la farebbero<br />

rifiorire; quella pianta non si riprodurrà solo quando i campi saranno<br />

totalmente bonificati…”<br />

VIOLANTE L., “Il ciclo <strong>mafioso</strong>” Economica <strong>La</strong>terza, Roma -<br />

Bari 2004, pag. 142.<br />

Trattando dei tratti tipici delle organizzazioni rispondenti al<br />

para<strong>di</strong>gma della mafiosità si è posta in luce una serie <strong>di</strong> caratteristiche<br />

tipiche che rendono tali organizzazioni <strong>di</strong>verse tra loro e non<br />

paragonabili a qualsiasi altro tipo <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>: <strong>di</strong>verse<br />

nel modo <strong>di</strong> pensare, nel modo <strong>di</strong> agire, nella loro manifestazione<br />

economica e territoriale. Si è detto, inoltre, delle costanti rinvenibili<br />

nel modello <strong>mafioso</strong> e tra queste, per quanto <strong>di</strong> attuale interesse,<br />

spicca il sistematico ricorso all’estorsione, ritenuta, a buon <strong>di</strong>ritto, la<br />

più antica ed al tempo stesso attuale attività mafiosa 192 . Dal punto <strong>di</strong><br />

vista della materialità, l’estorsione posta in essere dalle mafie non<br />

<strong>di</strong>fferisce da quella potenzialmente praticabile da singoli o da “bande”<br />

e neanche la latitu<strong>di</strong>ne costituisce motivo <strong>di</strong> variazione del fatto reato,<br />

trattandosi, comunque, <strong>di</strong> un reato patrimoniale, finalisticamente<br />

<strong>di</strong>retto all’acquisizione del prezzo del reato, costituito dal transito <strong>di</strong><br />

beni e risorse da un soggetto vittima ad un soggetto attore. Ma<br />

192 BELLAVIA E. e PALAZZOLO S., Voglia <strong>di</strong> mafia. <strong>La</strong> metamorfosi <strong>di</strong> Cosa Nostra da Capaci a oggi,<br />

Carocci e<strong>di</strong>tore, Roma, 2004, pag. 53, nell’inquadrare gli attuali tratti del fenomeno affermano<br />

“…Un tempo si chiamavano estorsioni, oggi sono la “tassa per molti servizi”. Cosa Nostra ha mutato<br />

strategia <strong>di</strong> mercato: “Niente più attentati se qualcuno non paga”, <strong>di</strong>ce una delle ultime <strong>di</strong>rettive <strong>di</strong><br />

Bernardo Provenzano. I manager mafiosi devono piuttosto saper offrire vantaggi, e soprattutto nuove<br />

opportunità <strong>di</strong> lavoro. Così funziona: i boss mirano a controllare il mercato economico, anche<br />

attraverso strutture lecite. Ammetteranno a lavorare soltanto gli impren<strong>di</strong>tori che si sottomettono alle<br />

regole: quelli che scelgono i fornitori giusti, concedono i subappalti a chi <strong>di</strong> dovere, e naturalmente<br />

pagano la “tassa”. Nel Mezzogiorno, alcuni operatori economici hanno ritenuto più conveniente<br />

<strong>di</strong>ventare complici <strong>di</strong> questo sistema <strong>di</strong> spartizione. Quando sono stati chiamati a risponderne <strong>di</strong><br />

fronte alla giustizia si sono <strong>di</strong>fesi a spada tratta: “Funziona così da sempre, si sa, se non lo facevamo,<br />

non avremmo avuto alcuna possibilità <strong>di</strong> lavorare”…”.


152<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

l’imposizione estorsiva <strong>di</strong> origine e ad ideologia mafiosa è in realtà<br />

qualcosa <strong>di</strong> strutturalmente <strong>di</strong>verso dalla semplice spoliazione coatta,<br />

al punto <strong>di</strong> poter affermare che può esservi generazione <strong>di</strong> fenomeni<br />

estorsivi pur in assenza <strong>di</strong> mafia ma che, al contrario, non può esistere<br />

mafia senza estorsione. L’attività estorsiva mafiosa si snoda su non<br />

meno <strong>di</strong> quattro livelli <strong>di</strong> intervento, attivati in progressione per il<br />

conseguimento delle “finalità sociali” così riassumibili:<br />

in termini storici, rappresenta il primigenio strumento <strong>di</strong><br />

acquisizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità necessarie per la sopravvivenza<br />

della consorteria mafiosa e per l’ingresso nel mondo<br />

dell’economia legale;<br />

in termini operativi, costituisce una sorta <strong>di</strong> palestra <strong>di</strong><br />

addestramento <strong>di</strong>retta a stabilire, nell’ambito <strong>di</strong> quei<br />

proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> “selezione delle risorse umane” le potenzialità<br />

dei singoli aspiranti, rientrante nel concetto <strong>di</strong> “normazione<br />

sulla normazione” già espresso precedentemente e che rende<br />

l’organizzazione mafiosa un “or<strong>di</strong>namento criminale” e non<br />

solo una aggregazione a ciò finalizzata. Sotto tale profilo rileva<br />

il fatto che uno dei caratteri tipici della mafiosità è<br />

l’intimidazione e altrettanto indubbio è il fatto che quella<br />

estorsiva sia l’attività intimidatoria per eccellenza;<br />

in termini strutturali, mira a riaffermare costantemente la<br />

presenza mafiosa su uno specifico territorio; l’imposizione<br />

sullo stesso <strong>di</strong> un alone <strong>di</strong> quell’omertà <strong>di</strong>ffusa che rappresenta<br />

caratteristica peculiare dell’agire <strong>mafioso</strong>; la tangibile<br />

riaffermazione della pretesa primazia della mafia sullo Stato,<br />

concretamente riaffermata con il pagamento della “tassa” non<br />

imposta per legge;<br />

in termini economici, si pone quale veicolo privilegiato per il<br />

controllo dell’economia, per l’inquinamento dell’impren<strong>di</strong>toria<br />

legale e la fissazione <strong>di</strong> regole alterate <strong>di</strong> mercato con<br />

riferimento alla libera concorrenza e all’economicità<br />

dell’attività d’impresa, nonché l’acquisizione me<strong>di</strong>ata <strong>di</strong> intere<br />

aziende o del loro controllo.<br />

Definiti i tratti essenziali delle peculiarità sottostanti alla<br />

imposizione del cosiddetto “pizzo”, appare necessario - prima <strong>di</strong><br />

affrontare la tematica del confine tra liceità e illiceità del<br />

comportamento dell’impren<strong>di</strong>tore nel rapporto che si viene ad


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 153<br />

instaurare con l’estortore <strong>mafioso</strong> - richiamare alcuni concetti generali<br />

su natura e contenuti dello reato, specie con riferimento all’aspetto<br />

della cre<strong>di</strong>bilità della minaccia e della sua sufficienza in termini <strong>di</strong><br />

effettività a produrre una soggiacenza irresistibile.<br />

Fin dalle prime co<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> epoca post unitaria il legislatore<br />

penale ha sempre previsto una figura <strong>di</strong> reato avente per oggetto la<br />

tutela degli “scambi” economici tra soggetti in ipotesi <strong>di</strong> coartazione<br />

della volontà <strong>di</strong> una delle parti, nell’ambito dei reati patrimoniali<br />

rientranti nella più generale categoria dei fatti in cui la cooperazione<br />

della vittima rappresenta requisito essenziale <strong>di</strong> manifestazione.<br />

Il co<strong>di</strong>ce Zanardelli per primo ne fissò i parametri <strong>di</strong> base agli<br />

articoli 407 (pseudo estorsione, altrimenti detta rapina in atti) e<br />

nell’articolo 409 (cosiddetta estorsione propria, considerandola come<br />

la condotta finalizzata - da parte dell’agente - ad ottenere la<br />

concessione <strong>di</strong> denaro, beni o atti). Successivamente il co<strong>di</strong>ce Rocco<br />

ricondusse la figura <strong>di</strong> reato in una sola previsione normativa e tale<br />

unitarietà è mantenuta anche nel vigente co<strong>di</strong>ce penale laddove,<br />

all’articolo 629, il reato viene così descritto:”Chiunque, me<strong>di</strong>ante<br />

violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche<br />

cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è<br />

punito con la reclusione da cinque a <strong>di</strong>eci anni e con la multa da un<br />

milione (euro 516) a quattro milioni (euro 2065). <strong>La</strong> pena è della<br />

reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni (euro<br />

1032) a lire sei milioni (euro 3098), se concorre taluna delle<br />

circostanze in<strong>di</strong>cate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”.<br />

A titolo <strong>di</strong> mera curiosità, appare interessante segnalare come la nuova<br />

formulazione a cui si è fatto cenno riproduca in maniera quasi identica<br />

l’articolo 253 del co<strong>di</strong>ce penale tedesco del 1871, anch’esso concepito<br />

come danneggiamento del patrimonio <strong>di</strong> terzo commesso me<strong>di</strong>ate<br />

costrizione e con l’obiettivo <strong>di</strong> conseguire un profitto. 193<br />

Il citato testo normativo evidenzia come l’oggetto della tutela sia<br />

configurabile nel duplice interesse della inviolabilità del patrimonio e<br />

della libertà personale, intesa come libera determinazione delle scelte<br />

economiche, evidentemente deprivate <strong>di</strong> contenuto sostanziale ove<br />

consenso e adesione siano conseguenza <strong>di</strong> violenza o minaccia.<br />

193 Per maggiori approfon<strong>di</strong>menti si rinvia a G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Speciale,<br />

Tomo 2, Zanichelli E<strong>di</strong>tore, Bologna, seconda e<strong>di</strong>zione 1996, pag. 142.


154<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Se quanto detto appare pacifico in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> normalità,<br />

notevoli <strong>di</strong>scordanze tra giustizia penale ed operatori economici<br />

emergono calando il fenomeno astratto nelle aree a tangibile ed alta<br />

densità mafiosa; aree, cioè, dove il concetto <strong>di</strong> “<strong>di</strong>ssuasione” e<br />

“cre<strong>di</strong>bilità” <strong>di</strong> cui sono portatori i sodalizi criminali vengono<br />

rafforzati da aspetti socio culturali non rinvenibili in <strong>di</strong>fferenti ambiti<br />

territoriali.<br />

Fissati come centrali all’analisi sia l’aspetto territoriale sia quello<br />

socio culturale, appare possibile esplorare i termini della<br />

responsabilità dell’impren<strong>di</strong>tore partendo da due recenti massime 194 ,<br />

relative a proce<strong>di</strong>mento a carico <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore partenopeo ritenuto<br />

in rapporto con la locale Camorra:<br />

“… nella valutazione dei rapporti tra mafia e impren<strong>di</strong>tori,<br />

l’indagine del giu<strong>di</strong>ce non può fondarsi su aprioristici ed<br />

astratti stereotipi socio - criminali, la cui applicazione in guisa<br />

<strong>di</strong> massime d’esperienza conduce a generalizzate<br />

criminalizzazioni o, viceversa, al riconoscimento <strong>di</strong> vaste aree<br />

<strong>di</strong> impunità, entrambe altamente ingiustificate perché<br />

svincolate da un effettivo e serio vaglio delle variabili<br />

contingenti peculiarità della singola fattispecie; piuttosto, al<br />

giu<strong>di</strong>ce è affidato - nella piena esplicazione del principio del<br />

“prudente apprezzamento” e nella rigida osservanza del dovere<br />

<strong>di</strong> motivazione, integranti il nucleo essenziale del precetto<br />

dell’art. 192 del c.p.p. - il <strong>di</strong>fficile compito <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare una<br />

fluida linea <strong>di</strong> confine tra lecito e illecito e <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere le<br />

situazioni nelle quali l’impren<strong>di</strong>tore è complice delle<br />

organizzazioni criminali da quelle nelle quali è invece la<br />

vittima, il soggetto passivo delle attività delinquenziali; a tal<br />

fine ci si può avvalere delle massime <strong>di</strong> esperienza elaborate<br />

dalle <strong>di</strong>scipline socio - criminologiche, ma non prima <strong>di</strong> averne<br />

vagliato l’effettivo grado <strong>di</strong> inferenza e, soprattutto, la piena<br />

rispondenza alle specifiche e peculiari risultanze probatorie<br />

attinenti al caso <strong>di</strong> specie...”.<br />

194 Corte <strong>di</strong> Cassazione, sezione I penale; sentenza 5 gennaio 1999; Pres. Gemelli, Est. Silvestri, P.M.<br />

Iadecola ( concl. <strong>di</strong>ff.); ric. Proc. rep. Trib. Napoli in c. Cabib. Annulla Trib. Napoli, ord. 10<br />

<strong>di</strong>cembre 1997.


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 155<br />

“…l’impren<strong>di</strong>tore che, nell’attivarsi per l’acquisizione <strong>di</strong><br />

un’opera pubblica <strong>di</strong> rilevantissimo valore, abbia<br />

contemporaneamente instaurato rapporti col ceto politicoamministrativo<br />

e con organizzazioni camorristiche (coi primi<br />

per assicurarsi l’aggiu<strong>di</strong>cazione del contratto e con le seconde<br />

per rimuovere preventivamente gli ostacoli <strong>di</strong> carattere<br />

estorsivo all’esecuzione dei lavori, accollandosi in quest’ultimo<br />

caso un programmato costo concordato sulla base <strong>di</strong> un<br />

“accordo <strong>di</strong> non conflittualità” e <strong>di</strong> “patto <strong>di</strong> protezione”), può<br />

considerarsi vittima dell’estorsione mafiosa soltanto nel caso in<br />

cui si <strong>di</strong>mostri nei suoi riguar<strong>di</strong> una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> ineluttabile<br />

coartazione; <strong>di</strong>versamente la condotta sarà riconducibile<br />

all’articolo 416 bis c.p., nella forma della partecipazione o,<br />

piuttosto, del concorso esterno, a seconda della posizione<br />

assunta dall’impren<strong>di</strong>tore rispetto all’associazione stessa...”.<br />

<strong>La</strong> sentenza in rassegna esamina i rapporti tra mafia e impresa e,<br />

con notevole efficacia analizza, da un lato, l’importanza delle<br />

massime d’esperienza nella redazione delle stesse e, dall’altro,<br />

fornisce un criterio interpretativo idoneo a <strong>di</strong>scriminare la condotta<br />

“compiacente” punibile ai sensi della vigente normativa antimafia e<br />

quella cosiddetta “soggiacente”, non sussumibile sotto la stessa<br />

previsione sanzionatoria. L’intervento della Suprema Corte origina<br />

dall’insorto contrasto tra il Tribunale <strong>di</strong> Napoli, erogatore della misura<br />

cautelare domiciliare nei confronti <strong>di</strong> un impren<strong>di</strong>tore e il Tribunale<br />

del riesame che quella misura aveva revocato ritenendo<br />

sostanzialmente inadeguato il quadro probatorio posto a fondamento<br />

del provve<strong>di</strong>mento cassato.<br />

Pur vertendosi, infatti, in un caso <strong>di</strong> accertata contiguità tra<br />

organizzazioni camorristiche e impren<strong>di</strong>tore il citato Tribunale del<br />

riesame sosteneva che: “anche ad ipotizzare che l’accordo fosse stato<br />

anteriore (all’avvio dei lavori N.d.A.), la tesi dell’accusa non<br />

risulterebbe comunque rafforzata per la ragione che il<br />

comportamento (dell’impren<strong>di</strong>tore N.d.A.), in nulla si era <strong>di</strong>scostato<br />

da quello normalmente tenuto da impren<strong>di</strong>tori che, nella realtà <strong>di</strong><br />

alcune regioni dell’Italia meri<strong>di</strong>onale, devono operare in un territorio<br />

in cui è incombente il dominio delinquenziale delle organizzazioni <strong>di</strong><br />

<strong>stampo</strong> camorristico: pertanto, il termine “accordo” mal si attaglia<br />

alla concreta situazione in esame in quanto (l’impren<strong>di</strong>tore N.d.A.) si


156<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

trovava nella necessità <strong>di</strong> conoscere le richieste estorsive del<br />

sodalizio criminale imperante in quell’ambito territoriale e <strong>di</strong><br />

manifestare la sua necessitata volontà <strong>di</strong> aderire a dette richieste al<br />

fine <strong>di</strong> prevenire atti <strong>di</strong> violenta intimidazione contro i cantieri e<br />

contro l’incolumità delle persone impegnate nei lavori, con<br />

conseguenti ritar<strong>di</strong> nell’esecuzione degli stessi... (l’impren<strong>di</strong>tore) si<br />

era trovato nella necessità <strong>di</strong> sottostare alle operosissime pretese<br />

dell’associazione criminale...”.<br />

<strong>La</strong> decisione veniva impugnata dalla Procura emittente con<br />

argomentata esposizione in fatto sostenendo, in sostanza, che se pur<br />

vera è l’incombenza criminale nella specifica area territoriale, il mero<br />

utilizzo <strong>di</strong> tale massima <strong>di</strong> esperienza, quale limite negativo<br />

dell’accertamento delle concrete responsabilità corrisponde:<br />

in via principale, ad una inaccettabile astrazione generalizzante<br />

il modello sociologico <strong>di</strong> comportamento adottato come<br />

parametro dal Tribunale del riesame ad avviso del quale nelle<br />

zone dell’Italia meri<strong>di</strong>onale dominata da organizzazioni <strong>di</strong><br />

<strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> gli impren<strong>di</strong>tori sono costretti a venire a patti<br />

con i gruppi criminali, trovandosi nell’ineluttabile necessità <strong>di</strong><br />

accettare richieste <strong>di</strong> tipo estorsivo;<br />

secondariamente, ad una in<strong>di</strong>scriminata quanto immotivata<br />

giustificazione della illegittimità <strong>di</strong>ffusa e nella configurazione<br />

<strong>di</strong> una causa <strong>di</strong> non punibilità, non prevista dall’or<strong>di</strong>namento,<br />

costituita dalla “non esigibilità” delle condotte conformi alle<br />

prescrizioni <strong>di</strong> legge.<br />

<strong>La</strong> Suprema Corte nel ritenere fondati i motivi <strong>di</strong> gravame precisa<br />

quin<strong>di</strong> che l’ineluttabile coartazione, intesa come situazione nella<br />

quale si evidenzia una totale menomazione della possibilità <strong>di</strong> scelta, è<br />

rilevante solo nel caso in cui essa risulta <strong>di</strong> entità tale da precludere<br />

l’adozione <strong>di</strong> comportamenti alternativi e che solo in questo caso la<br />

prestazione resa all’organizzazione mafiosa può considerarsi come il<br />

profitto dell’attività estorsiva.<br />

Con la pronuncia in epigrafe la Suprema Corte, in definitiva,<br />

esclude l’ipotesi <strong>di</strong> contiguità dell’impren<strong>di</strong>tore solo nel caso in cui<br />

può ritenersi sussistente un peculiare stato <strong>di</strong> grave coartazione<br />

psicologica derivante dalla pressione estorsiva da escludere, invece,<br />

nell’ipotesi <strong>di</strong> avvio <strong>di</strong> trattative tra l’impren<strong>di</strong>tore e la <strong>criminalità</strong><br />

finalizzate all’acquisto <strong>di</strong> “protezione” in vista della prevista


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 157<br />

aggiu<strong>di</strong>cazione, ovvero nel caso <strong>di</strong> preor<strong>di</strong>nato inserimento tra le voci<br />

passive programmate del costo della “tranquillità”.<br />

Sebbene la descritta presa <strong>di</strong> posizione appare <strong>di</strong> pieno interesse<br />

per comprendere il fenomeno estorsivo nell’osservazione processuale,<br />

essa, tuttavia, non è esaustiva della problematica nel suo complesso<br />

considerata in quanto non costituisce un punto fermo in materia, ma si<br />

pone a cavaliere tra due <strong>di</strong>verse e contrastanti interpretazioni risalenti,<br />

la prima all’anno 1991 e la seconda all’anno 2001, date in cui due<br />

<strong>di</strong>verse se<strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ziarie valutarono casi similari in maniera totalmente<br />

<strong>di</strong>fforme.<br />

Il precedente del 1991 può essere definito <strong>di</strong> portata “storica” e si<br />

riferisce alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> non promovibilità dell’azione penale nei<br />

confronti <strong>di</strong> notissimi impren<strong>di</strong>tori operanti nella città <strong>di</strong> Catania a<br />

carico dei quali era stata ipotizzata la contiguità con la locale<br />

organizzazione mafiosa, riferita, peraltro, da cre<strong>di</strong>bile collaboratore <strong>di</strong><br />

giustizia e sostanzialmente ammessa dagli stessi imputati sebbene,<br />

ovviamente, in termini <strong>di</strong> costrizione necessitata. Con una sentenza <strong>di</strong><br />

86 pagine il Tribunale <strong>di</strong> Catania, nel premettere la già delineata<br />

<strong>di</strong>fferenza sostanziale tra l’imposizione estorsiva criminale da quella<br />

mafiosa, stabilisce che quest’ultimo modello - caratterizzato dal fatto<br />

che “il rapporto che si viene a creare con la protezione è<br />

abnormemente assimilabile al contratto assicurativo; l’abnormità sta<br />

nel fatto che la fonte <strong>di</strong> rischio è costituita anche dallo stesso<br />

assicuratore... 195 “- è stato variamente interpretato dal mondo<br />

dell’impren<strong>di</strong>toria conducendo, in alcuni casi all’affiliazione<br />

dell’impren<strong>di</strong>tore e nella maggior parte dei casi, alla scelta <strong>di</strong> una<br />

opzione <strong>di</strong> non conflittualità “...secondo schemi e parametri operativi<br />

non sussumibile in tipologie determinate, genericamente in<strong>di</strong>viduabile<br />

nell’accettazione del “contratto <strong>di</strong> protezione”. Questa situazione<br />

espone inevitabilmente l’impren<strong>di</strong>tore ad un rapporto <strong>di</strong> materiale<br />

relazione con soggetti dei quali può apparire connivente o,<br />

ad<strong>di</strong>rittura, complice, ma, sotto il profili giuri<strong>di</strong>co, non si potrà, sic et<br />

simpliciter, attrarre nello schema dei reati associativi previsti dagli<br />

artt. 416 e 416 bis Co<strong>di</strong>ce Penale qualunque comportamento che, pur<br />

evidenziando la fisica contiguità tra mafia e impresa, tuttavia non<br />

195 Tribunale <strong>di</strong> Catania, g. i. Luigi Russo, Sentenza contro Amato Alfio + 64, Catania 1991, p. 46.


158<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

esprime una scelta autonoma dell’impren<strong>di</strong>tore, bensì una delle<br />

soluzioni <strong>di</strong> non conflittualità sopra richiamate per una situazione non<br />

riconducibile alla sua iniziativa... 196 “. <strong>La</strong> medesima sentenza precisa<br />

inoltre che l’opzione della non conflittualità deriva <strong>di</strong>rettamente dalla<br />

maturata convinzione che “nello scontro frontale risulterebbe<br />

perdente sia il più modesto degli esercenti sia il più ricco titolare <strong>di</strong><br />

gran<strong>di</strong> complessi aziendali. Il rifiuto <strong>di</strong> un qualsiasi <strong>di</strong>alogo<br />

finalizzato al raggiungimento <strong>di</strong> un certo punto <strong>di</strong> equilibrio<br />

condurrebbe l’impren<strong>di</strong>tore a rinunciare all’esercizio dell’impresa; e<br />

ciò paradossalmente, avverrebbe proprio in quelle zone del territorio<br />

nazionale in cui il mantenimento e lo sviluppo dell’occupazione<br />

dovrebbe servire ad incentivare l’affrancamento delle popolazioni<br />

dalla presenza mafiosa... 197 “.<br />

Non stupisce, leggendo le argomentazioni, il fatto che sulla<br />

decisione si innescarono notevoli polemiche. Tra queste, la più<br />

significativa appare quella dell’impren<strong>di</strong>tore Libero Grassi: “...Una<br />

sentenza gravissima. E’ la legittimazione giuri<strong>di</strong>ca dei rapporti <strong>di</strong><br />

convenienza - connivenza tra impren<strong>di</strong>tore e <strong>mafioso</strong>. Il giu<strong>di</strong>ce Russo<br />

ha praticamente ammesso che si i cavalieri catanesi non avessero<br />

mantenuto alcuni rapporti con la mafia, non avrebbero potuto fare il<br />

loro lavoro <strong>di</strong> manager. Questo si traduce in una sorta <strong>di</strong> impunità<br />

collettiva, un’amnistia generale che giustifica passato, presente e<br />

futuro. Peggio: è un suggerimento preciso su come comportarsi <strong>di</strong><br />

fronte alle offerte <strong>di</strong> Cosa Nostra... 198 “.<br />

Sulla stessa linea, ma in epoca assai più recente, si attesta poi il<br />

pensiero del Violante che commentando a sua volta il provve<strong>di</strong>mento<br />

“de qua” ritiene che: “...Il ragionamento è la traduzione giuri<strong>di</strong>ca del<br />

principio <strong>di</strong> convivenza e costituisce, certo non intenzionalmente, una<br />

sorta <strong>di</strong> invito alla collaborazione con la mafia. Il giu<strong>di</strong>ce non si<br />

avvede che accanto a impren<strong>di</strong>tori che entrano a far parte stabilmente<br />

dell’organizzazione mafiosa ed altri che stipulano il “contratto <strong>di</strong><br />

protezione” ce ne sono ancora altri che rifiutano entrambe le scelte e<br />

respingono le pretese mafiose. <strong>La</strong> sentenza non sente il primato dei<br />

valori civili; non sente la necessità <strong>di</strong> opporre un argine alla mafia<br />

196 Tribunale <strong>di</strong> Catania, g. i. Luigi Russo, Sentenza contro Amato Alfio + 64, Catania 1991, p. 47.<br />

197 Tribunale <strong>di</strong> Catania, g. i. Luigi Russo, Sentenza contro Amato Alfio + 64, Catania 1991, p. 59.<br />

198 L’Ora <strong>di</strong> Palermo, 4 aprile 1991.


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 159<br />

anche nella società civile e nel mercato; non comprende che queste<br />

scelte legittimano Cosa Nostra e creano l’asservimento dell’impresa<br />

alla mafia. L’insensibilità legittima una sorta <strong>di</strong> onnipotenza della<br />

mafia, come se fosse una sorta <strong>di</strong> altro Stato, più potente <strong>di</strong> quello<br />

legale, visto che è riconosciuto proprio dai rappresentanti <strong>di</strong><br />

quest’ultimo... 199 “.<br />

Quanto esposto impone una seppur breve considerazione; nel caso<br />

in esame, pur dando per assodata la contiguità tra soggetti - mafiosi da<br />

un lato, impren<strong>di</strong>tori dall’altro - non si ritenne realizzata una condotta<br />

sanzionabile e questo non perché a monte vi fosse una stringente<br />

coartazione della volontà tale da rendere impossibile la ribellione<br />

(magari rivolgendosi alle forze dell’or<strong>di</strong>ne) ma, e più semplicemente,<br />

perché si attribuisce ai sodalizi un reale potere <strong>di</strong> esclusione dal<br />

mondo del lavoro (impresa e professioni) in grado <strong>di</strong> colpire chiunque<br />

non si adegui ai parametri <strong>di</strong> un sistema illegale, a cui prestare<br />

acquiescenza non costituisce illecito e che produce, <strong>di</strong> contro,<br />

vantaggi o minori danni per chi ne accetta le regole.<br />

Detta considerazione, purtroppo, non è contraddetta neppure nel<br />

successivo giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> primo grado relativo alla decisione assunta<br />

nell’anno 2001, tanto che, a <strong>di</strong>eci anni <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dalla prima, un’altra<br />

sentenza si avventurò sul sentiero della valutazione degli aspetti <strong>di</strong><br />

contiguità tra mafia e impren<strong>di</strong>tori e si concluse in maniera non<br />

<strong>di</strong>ssimile 200 . Il caso sottoposto a giu<strong>di</strong>zio riguardava un’impresa per la<br />

quale Cosa Nostra, nella persona dello stesso Provenzano, si era<br />

attivata per l’ottenimento <strong>di</strong> una importante commessa 201 (negli atti<br />

processuali sono presenti due biglietti del boss <strong>mafioso</strong> con cui lo<br />

stesso prima “raccomanda” gli impren<strong>di</strong>tori al reggente del principale<br />

mandamento all’interno del quale le opere maggiori dovevano<br />

realizzarsi e poi “ringrazia” per il positivo esito<br />

199 VIOLANTE L., Il ciclo <strong>mafioso</strong>, Economica <strong>La</strong>terza, Roma – Bari 2004, pag. 114.<br />

200 Sentenza emessa dal Tribunale <strong>di</strong> Palermo, seconda sezione, nei confronti <strong>di</strong> Napoli Giovanni,<br />

Cavallotti Gaetano + 6 in data 21 marzo 2001.<br />

201 BELLAVIA E., PALAZZOLO S., Carocci E<strong>di</strong>tore, Roma, 2004, pag. 58, “...Così nacque uno dei più<br />

gran<strong>di</strong> affari degli ultimi tempi, la metanizzazione: una spesa prevista <strong>di</strong> 1500 miliar<strong>di</strong> delle vecchie<br />

lire per realizzare opere in 270 Comuni. Prima che i Cavallotti finissero in manette e il loro impero<br />

sequestrato, la Com’est e la Imet erano riuscite a metanizzare già gran parte dei Comuni della Sicilia<br />

occidentale. <strong>La</strong> proposta <strong>di</strong> mercato era semplice, presentata con l’altisonante nome <strong>di</strong> project<br />

financing: le aziende progettano e realizzano <strong>di</strong> tasca propria le condotte in cambio della gestione<br />

degli impianti per trent’anni (...) Per tutti gli appalti c’era carteggio nell’archivio <strong>di</strong> Bernardo<br />

Provenzano. E’ facile immaginare la percentuale intascata da Cosa nostra per ogni lavoro”.


160<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

dell’interessamento 202 ) e la sentenza, infatti, pur affermando che i<br />

predetti impren<strong>di</strong>tori effettivamente “...parteciparono<br />

all’aggiustamento delle gare d’appalto attraverso la preventiva<br />

comunicazione delle offerte, nell’ambito del sistema organizzato da<br />

Cosa Nostra...” sostiene, con un indubbio carattere <strong>di</strong> singolarità, che<br />

tale condotta non poteva ritenersi idonea ad affermare l’adesione degli<br />

stessi all’organizzazione né prova del fatto che ciò potesse<br />

determinare valido contributo al suo consolidamento, con la seguente<br />

motivazione: “...Il carattere “obbligatorio” dell’inserimento nel<br />

predetto contesto ambientale (con<strong>di</strong>zione necessaria per lavorare) in<br />

qualche modo attestato dalla imponente <strong>di</strong>ffusione del fenomeno nel<br />

mondo impren<strong>di</strong>toriale siciliano (almeno negli anni in cui si sono<br />

verificati i fatti in esame) induce ad escludere che il consapevole<br />

coinvolgimento nell’articolato sistema <strong>di</strong> relazioni imposto<br />

dall’organizzazione mafiosa (raccomandazioni, aggiustamenti delle<br />

gare d’appalto, pagamento del pizzo, protezione) possa essere<br />

valutato quale condotta <strong>di</strong> partecipazione all’associazione mafiosa<br />

(...) dovendosi se così fosse pervenire alla paradossale conclusione<br />

che tutti gli impren<strong>di</strong>tori operanti nelle province siciliane sottoposte<br />

al controllo <strong>mafioso</strong> si siano resi responsabili <strong>di</strong> analoghi<br />

comportamenti illeciti.<br />

Avvertita dottrina, nel commentare l’esposta decisione del<br />

Tribunale <strong>di</strong> Palermo, ne stigmatizza impostazione e contenuti,<br />

precisando che “E’ impressionante l’analogia tra questa sentenza e<br />

quella <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni prima, non solo per il clima generale,<br />

caratterizzato dall’in<strong>di</strong>fferenza e dalla <strong>di</strong>strazione nei confronti della<br />

mafia, ma per l’eguale amnesia nei confronti <strong>di</strong> quei numerosi<br />

impren<strong>di</strong>tori che rifiutano la connivenza con Cosa Nostra. Ed è<br />

singolare che i giu<strong>di</strong>ci non considerino versare a Cosa Nostra parte<br />

dei profitti, ricavati grazie all’intervento della stessa organizzazione<br />

criminale, è uno dei più potenti contributi al ra<strong>di</strong>camento della mafia,<br />

all’espulsione dal mercato degli impren<strong>di</strong>tori onesti, alla<br />

legittimazione della convivenza con la mafia. Ma questa volta è<br />

202 VIOLANTE L., Il ciclo <strong>mafioso</strong>, Economica <strong>La</strong>terza, Roma – Bari 2004, pag. 115,116.


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 161<br />

peggio perché, a <strong>di</strong>fferenza del 1991, la sentenza passa<br />

inosservata... 203 “.<br />

Con un amaro sapore <strong>di</strong> resipiscenza giu<strong>di</strong>ziaria la Corte d’appello<br />

<strong>di</strong> Palermo a<strong>di</strong>ta dal P.M. si pronunciò in senso <strong>di</strong>ametralmente<br />

opposto imponendo la condanna dei pervenuti, sostenendo,<br />

ragionevolmente che “Mafioso non è soltanto chi è stato ritualmente<br />

affiliato ma anche chi con<strong>di</strong>vide il programma dell’associazione<br />

criminale, lo accetta, lo rafforza nel consenso... 204 “.<br />

Percorsi sommariamente i principali interventi giu<strong>di</strong>ziari attinenti<br />

al fenomeno della imposizione estorsiva ne scaturisce un quadro che si<br />

articola su tre livelli <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tori; quello che rifiuta l’offerta<br />

mafiosa e ne subisce le conseguenze in termini economici <strong>di</strong><br />

esclusione dall’affare o, peggio, <strong>di</strong> personale incolumità; quello<br />

“soggiacente” alla richiesta estorsiva stante l’oggettiva impossibilità<br />

<strong>di</strong> resistervi e che non trae da questo altro beneficio che quello<br />

costituito dall’acquisto della “tranquillità” e della possibilità <strong>di</strong><br />

lavorare senza subire ulteriori interferenze; quello, infine, che<br />

trovandosi ad operare in un’area notoriamente sottoposta all’egemone<br />

controllo della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> “ricerca” il contatto per trarre<br />

dalla protezione l’ulteriore e ben più significativo vantaggio <strong>di</strong> essere<br />

parte <strong>di</strong> un sistema del quale fruire e trarne vantaggi. Conclusivamente<br />

bisogna quin<strong>di</strong> ammettere che nella attuale con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> incertezza<br />

interpretativa e <strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> fiducia da parte del mondo<br />

dell’impren<strong>di</strong>toria verso un sistema statuale non in grado <strong>di</strong> assicurare<br />

ciò che possono garantire le consorterie mafiose, è preve<strong>di</strong>bile la<br />

sempre maggiore espansione delle mafie nell’economia legale e<br />

questo perché non si aderisce più alla richiesta estorsiva per la paura<br />

della ritorsione, ma per la prospettiva che da ciò ne possa derivare un<br />

vantaggio concreto.<br />

203<br />

VIOLANTE L., “Il ciclo <strong>mafioso</strong>”, Economica <strong>La</strong>terza, Roma – Bari 2004,<br />

pag. 116.<br />

204<br />

Sentenza emessa dalla Corte d’appello <strong>di</strong> Palermo, quarta sezione, nei<br />

confronti <strong>di</strong> Napoli Giovanni, Cavallotti Gaetano + 6 in data 14 marzo 2002.


162<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

5. INQUINAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI E PRODUZIONE<br />

ECONOMICA DELL’IMPRESA MAFIOSA<br />

“...Il con<strong>di</strong>zionamento delle gare d’appalto si realizza sia nella<br />

fase <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione dei lavori (gli impren<strong>di</strong>tori mafiosi ben<br />

conoscono i meccanismi e sono in grado <strong>di</strong> influire sui funzionari<br />

preposti alle gare d’appalto) sia nella fase <strong>di</strong> esecuzione delle opere.<br />

Chiunque si occupi <strong>di</strong> lavori pubblici, in Sicilia e nel Mezzogiorno in<br />

genere, sa benissimo <strong>di</strong> dover acquistare il materiale da tale fornitore<br />

e non dal talaltro. (...) Non c’è quin<strong>di</strong> da stupirsi che le imprese<br />

mafiose assumano gradualmente in prima persona il controllo delle<br />

gare per gli appalti pubblici...”.<br />

Giovanni Falcone in collaborazione con M Padovani, Cose <strong>di</strong> Cosa<br />

Nostra, Rizzoli, Milano, pag.142<br />

5.1 LE MODALITÀ OPERATIVE<br />

In un momento storico in cui, come visto in precedenza, le<br />

organizzazioni criminali, abbandonata la strategia del terrore, si<br />

de<strong>di</strong>cano allo sfruttamento ed all’ottimizzazione delle <strong>di</strong>sponibilità<br />

finanziarie accumulate, nel duplice intento <strong>di</strong> uscire dalle cronache<br />

quoti<strong>di</strong>ane e <strong>di</strong> generare nuove e più pulite fonti <strong>di</strong> ricchezza, entrando<br />

in concorrenza ed a volte in collaborazione con il mondo<br />

impren<strong>di</strong>toriale, il rapporto mafia - economia assume una rilevanza<br />

primaria.<br />

In particolare, il mercato delle commesse pubbliche costituisce, da<br />

sempre, un primario polo d’interesse del crimine organizzato, che oggi<br />

assume un rilievo ancora maggiore alla luce dell’emanazione della<br />

c.d. “Legge obiettivo” - nr. 443/2001 - che ha dato il via alla<br />

realizzazione <strong>di</strong> ben 21 opere pubbliche <strong>di</strong> interesse strategico,<br />

dettagliatamente in<strong>di</strong>cate nel Documento <strong>di</strong> Programmazione<br />

Economica - Finanziaria per gli anni 2003/2006. Tale attuale fattore <strong>di</strong><br />

rischio assume <strong>di</strong>mensioni ancor più preoccupanti se lo si pone in<br />

connessione con il veloce processo <strong>di</strong> sviluppo che interessa il volto<br />

impren<strong>di</strong>toriale della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, <strong>di</strong>mostratasi in grado <strong>di</strong><br />

accaparrarsi e gestire la maggior parte dei finanziamenti e delle<br />

agevolazioni erogati per la realizzazione <strong>di</strong> opere, la prestazione <strong>di</strong>


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 163<br />

servizi e l’erogazione <strong>di</strong> forniture pubbliche. Le maggiori<br />

organizzazioni criminali, infatti, nel perseguire una strategia <strong>di</strong> bassa<br />

visibilità che consenta loro <strong>di</strong> penetrare nel tessuto economico e<br />

sociale delle realtà in cui operano, continuano a rivolgere la loro<br />

attenzione alla sfera degli appalti pubblici, attività che offre un duplice<br />

vantaggio. Se da un lato, infatti, l’infiltrazione nella gestione e<br />

nell’esecuzione delle opere pubbliche garantisce la realizzazione <strong>di</strong><br />

cospicui guadagni, dall’altro, proietta le stesse organizzazioni<br />

all’interno delle realtà economiche locali, ponendole in contatto<br />

<strong>di</strong>retto e/o in<strong>di</strong>retto con gli impren<strong>di</strong>tori del settore, frequentemente<br />

oggetto <strong>di</strong> pressioni ed ingerenze. In linea generale, è possibile<br />

<strong>di</strong>stinguere due <strong>di</strong>fferenti modalità operative che, per loro natura,<br />

viaggiano su binari paralleli: da un lato, attraverso varie forme <strong>di</strong><br />

“intimidazione”, l’imposizione <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>anie e soprattutto il controllo<br />

dei subappalti, che apre, alle associazioni criminali la possibilità <strong>di</strong><br />

operare nell’ombra, dall’altro la collaborazione <strong>di</strong> personaggi<br />

istituzionali, gli stessi in capo ai quali, talora, sarebbe spettato l’onere<br />

del controllo, che favoriscono l’aggiu<strong>di</strong>cazione degli appalti da parte<br />

<strong>di</strong> imprese “selezionate”. Sempre più marcata, va delineandosi la<br />

tendenza delle organizzazioni criminali ad esercitare il controllo sulla<br />

gestione degli appalti in via successiva, soprattutto attraverso<br />

l’utilizzo dell’istituto del subappalto (spesso celato da contratti <strong>di</strong> nolo<br />

a freddo o a caldo), che costituisce un valido strumento per aggirare le<br />

cautele previste per il contratto principale dalla c.d. certificazione<br />

antimafia. L’elevata specializzazione e il forte interesse dei gruppi<br />

mafiosi tra<strong>di</strong>zionali in questo settore, la cui attualità è riba<strong>di</strong>ta dagli<br />

ingenti stanziamenti previsti in aree sensibili dalla già citata legge n.<br />

443 del 2001, c.d. “Legge Obiettivo”, costituiscono, infatti, come<br />

rileva la Commissione Antimafia nella sua relazione per il 2003,<br />

motivi <strong>di</strong> elevato allarme, in quanto non solo sono in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> nuove<br />

strategie criminali, ma, in un sistema <strong>di</strong> globalizzazione<br />

dell’economia, costituiscono una leva prodromica all’ingresso <strong>di</strong><br />

strutture mafiose nei mercati italiani ed europei, qualora non si<br />

raggiunga una razionale integrazione degli schemi istituzionali <strong>di</strong><br />

regolamentazione normativa e <strong>di</strong> controllo amministrativo ed<br />

investigativo. In tale ambito, le organizzazioni criminali operano<br />

attraverso sempre nuove strategie a bassa visibilità, procedendo alla<br />

ricerca <strong>di</strong> una sostanziale convivenza tra società civile e società


164<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

criminale, dando priorità alla ricerca <strong>di</strong> un “consenso” che crei una<br />

sorta <strong>di</strong> equilibrio <strong>di</strong> fondo tra vittima ed aggressore, nel quale<br />

ambedue scoprono notevoli vantaggi reciproci, che scaturiscono<br />

dall’assenza <strong>di</strong> scontro e dalla con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> obiettivi remunerativi.<br />

Tali modalità operative, oltre a contribuire in modo sostanziale allo<br />

sviluppo della figura <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore <strong>mafioso</strong>, hanno innescato una<br />

vera e propria tendenza che spinge gli operatori economici a ricorrere<br />

spontaneamente alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, che viene vista come<br />

un’inevitabile, ma anche utile, leva <strong>di</strong> semplificazione nel<br />

perseguimento <strong>di</strong> fini impren<strong>di</strong>toriali.<br />

In un contesto in cui l’influenza mafiosa è esercitata in modo così<br />

capillare e pregnante, è certamente auspicabile, se non assolutamente<br />

necessario ed urgente, un mirato sviluppo <strong>di</strong> metodologie <strong>di</strong> contrasto<br />

al perseverare ed all’espandersi <strong>di</strong> tale fenomeno criminale.<br />

In particolare, così come esposto dal P.N.A. in sede <strong>di</strong><br />

inaugurazione dell’anno giu<strong>di</strong>ziario 2003, si sente l’esigenza <strong>di</strong> una<br />

specifica intensificazione della sorveglianza <strong>di</strong> polizia all’interno dei<br />

cantieri che consentirebbe <strong>di</strong> alleviare le pressioni cui vengono<br />

sottoposti i “controllori”, sottraendoli dal <strong>di</strong>fficile “obbligo” <strong>di</strong> <strong>di</strong>re<br />

“no” ai soggetti criminali, ed offrendo loro la possibilità <strong>di</strong> invocare<br />

l’obbligo <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>contazione a qualificati organi <strong>di</strong> polizia esterni al<br />

sistema.<br />

Un sistema basato su un controllo <strong>di</strong>retto dei cantieri potrebbe,<br />

infatti, scoraggiare la pratica <strong>di</strong> quelle attività criminali che sempre<br />

più frequentemente vengono portate alla luce nelle indagini <strong>di</strong> polizia:<br />

estorsione, danneggiamenti, imposizione coattiva <strong>di</strong> subappalti,<br />

assunzioni <strong>di</strong> personale, <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>anìe e delle molteplici prestazioni<br />

finalizzate a realizzare piccole e/o gran<strong>di</strong> committenze nel processo<br />

produttivo pubblico, quali le opere per il movimento terra.<br />

In tale ambito, potrebbe, ragionevolmente ipotizzarsi un <strong>di</strong>retto<br />

impegno della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza, che potrebbe, attraverso i G.I.C.O.<br />

- già istituzionalmente preposti alla lotta delle infiltrazioni delle<br />

organizzazioni criminali nel tessuto economico del paese e da sempre<br />

in primissimo piano nella lotta al fenomeno delle infiltrazioni mafiose<br />

negli ambienti economici -, coa<strong>di</strong>uvare gli organismi <strong>di</strong> controllo<br />

esistenti nell’esecuzione <strong>di</strong> sistematici e mirati controlli.<br />

Anche la Commissione Parlamentare Antimafia, riconosce, infatti,<br />

all’infiltrazione criminale negli appalti il ruolo <strong>di</strong> asse portante delle


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 165<br />

politiche <strong>di</strong> sviluppo economico delle organizzazioni mafiose, oltre<br />

che una fonte privilegiata <strong>di</strong> arricchimento che, proprio in ragione<br />

della specifica rilevanza, viene perseguita con modalità<br />

particolarmente efficienti e varie, in modo da aderire perfettamente al<br />

contesto sociale ed economico delle <strong>di</strong>verse realtà geografiche.<br />

5.2 IL METODO SIINO<br />

Sebbene, come accennato, il crimine organizzato abbia, nel tempo,<br />

percorso e sviluppato innumerevoli canali d’infiltrazione e <strong>di</strong><br />

“controllo” delle gare d’appalto, oltre che <strong>di</strong> acquisizione successiva<br />

degli stessi, quello esposto dal collaboratore <strong>di</strong> Giustizia Angelo Siino<br />

merita certamente una descrizione accurata, tanto per la grande<br />

rilevanza che esso ha avuto nel passato <strong>di</strong> “Cosa Nostra”, quanto per<br />

l’assoluta pericolosità che ancora oggi, e forse più <strong>di</strong> ieri, esso riveste.<br />

Angelo SIINO, infatti, che per il ruolo <strong>di</strong> assoluta centralità che<br />

aveva assunto nell’ambito del collegamento fra Cosa Nostra ed il<br />

mondo impren<strong>di</strong>toriale veniva definito il “Ministro dei lavori pubblici<br />

<strong>di</strong> Cosa Nostra”, dal momento del suo arresto, eseguito nel luglio<br />

1997 dal G.I.CO. <strong>di</strong> Palermo nell’ambito dell’operazione “Oro,<br />

incenso e mirra”, ha iniziato la sua collaborazione con la giustizia,<br />

fornendo preziosi contributi informativi.<br />

Il SIINO, unitamente ai suoi familiari, era, infatti, titolare <strong>di</strong> alcune<br />

imprese che operavano nel settore dei lavori pubblici e conosceva,<br />

dunque, dall’interno, i complessi meccanismi sottesi al pilotaggio<br />

delle gare <strong>di</strong> appalto; iscritto alla massoneria (Loggia Oriente <strong>di</strong><br />

Palermo «Orion») e titolare <strong>di</strong> soli<strong>di</strong> legami con esponenti politici e<br />

pubblici amministratori, molto vicino alla «famiglia» mafiosa dei<br />

BRUSCA <strong>di</strong> San Giuseppe Jato e a DI MAGGIO Baldassare, il quale<br />

reggeva <strong>di</strong> fatto il «mandamento» <strong>di</strong> San Giuseppe Jato, si collocava<br />

in una posizione assolutamente strategica, tale da determinare,<br />

fornendo un prezioso servizio <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione con gli ambienti<br />

politici ed impren<strong>di</strong>toriali, le strategie operative <strong>di</strong> Cosa Nostra.<br />

<strong>La</strong> Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza ha, infatti, avuto modo <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>re e<br />

sviluppare le <strong>di</strong>chiarazioni del SIINO, in qualità <strong>di</strong> collaboratore <strong>di</strong><br />

giustizia, le cui <strong>di</strong>chiarazioni, oltre ad aver delineato quei meccanismi<br />

che hanno determinato, ed ancora determinano, le <strong>di</strong>namiche


166<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

sommerse dell’assegnazione degli appalti pubblici, hanno costituito<br />

preziosa base <strong>di</strong> partenza per lo sviluppo <strong>di</strong> numerose attività<br />

investigative, tra le quali vale evidenziare la “Impero”, la “Road<br />

Connection”, la “Cocco”, la “Trash”, la “Dragee”, la “Dirty Buil<strong>di</strong>ng”,<br />

la “Castello <strong>di</strong> Assoro”, la “Maverick” e la “Ch4”, oltre a mirati<br />

approfon<strong>di</strong>menti e monitoraggi sulle gare d’appalto per l’esecuzione<br />

delle principali opere pubbliche, con particolare riferimento alla<br />

costruzione delle tratte autostradali siciliane.<br />

<strong>La</strong> c.d. “teoria del metodo” venuta alla luce sprattutto grazie alle<br />

rivelazioni del collaboratore <strong>di</strong> giustizia Angelo SIINO, si sostanzia in<br />

una procedura <strong>di</strong> regolamentazione delle gare <strong>di</strong> appalto gestita dai<br />

vertici <strong>di</strong> “Cosa Nostra”, che ha operato un profondo mutamento<br />

negli equilibri della libera concorrenza a tutto vantaggio <strong>di</strong><br />

quest’ultima.<br />

Il fulcro <strong>di</strong> tale metodologia è ravvisabile nei ribassi che una<br />

qualsiasi impresa concorrenziale deve offrire per avere una<br />

possibilità <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>carsi l’appalto indetto dalla pubblica<br />

amministrazione.<br />

Nella pratica infatti, tali ribassi, che peraltro incidono sui margini<br />

<strong>di</strong> profitto delle imprese, riducendo, in<strong>di</strong>rettamente anche la<br />

possibilità <strong>di</strong> sostenere la richiesta <strong>di</strong> tangenti da parte <strong>di</strong> Cosa<br />

Nostra, possono raggiungere percentuali intorno al 20%, tutt’altro<br />

che trascurabili.<br />

L’organizzazione mafiosa, quin<strong>di</strong>, instaurando una sistematica<br />

turnazione tra le imprese partecipanti alle gare d’appalto, delle quali<br />

gestisce e determina le offerte, può consentire l’aggiu<strong>di</strong>cazione delle<br />

gare a prezzi pieni, minimizzando i ribassi, incrementando tanto il<br />

profitto dell’impresa quanto la tangente, creando, così, un vantaggio<br />

per entrambi.<br />

Me<strong>di</strong>ante un sistema <strong>di</strong> rotazione programmata, infatti, tutte le<br />

imprese hanno la garanzia <strong>di</strong> ottenere a turno l’aggiu<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong><br />

appalti pubblici, offrendo il minimo ribasso. Il notevole incremento<br />

dei margini <strong>di</strong> profitto consente alle imprese <strong>di</strong> lucrare un maggiore<br />

guadagno e <strong>di</strong> erogare maggiori tangenti a “Cosa Nostra” ed ai<br />

politici, evitando scontenti e pericolosi conflitti d’interessi.<br />

E’ altrettanto evidente come, a seguito dell’instaurazione <strong>di</strong> un<br />

simile sistema, “Cosa Nostra” avrebbe avuto la possibilità <strong>di</strong> favorire<br />

le imprese più vicine all’organizzazione, instaurando così un


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 167<br />

incentivo psicologico nelle imprese concorrenti a stringere più stretti<br />

contatti con lei.<br />

A livello operativo, il vertice <strong>di</strong> Cosa Nostra seleziona a monte gli<br />

appalti pubblici sui quali intervenire, informando preventivamente la<br />

«famiglia» nel cui territorio dovranno eseguirsi i lavori appaltati, che<br />

saranno seguiti dalla fase del finanziamento a quella dell’esecuzione<br />

delle opere.<br />

Nella prima fase, cioè quella del finanziamento, Cosa Nostra<br />

intrattiene <strong>di</strong>rettamente rapporti con quegli esponenti del mondo<br />

politico e delle Pubbliche Amministrazioni che svolgono un ruolo<br />

primario ai fini dell’approvazione e dell’erogazione del<br />

finanziamento. Nella seconda fase, quella dello svolgimento della<br />

gara, viene predeterminata l’aggiu<strong>di</strong>cazione dell’appalto all’impresa<br />

previamente prescelta dall’organizzazione me<strong>di</strong>ante tecniche <strong>di</strong><br />

manipolazione, le cui modalità variano a seconda del tipo <strong>di</strong> gara.<br />

Nella maggior parte delle gare che si svolgono con il sistema della<br />

licitazione privata, la manipolazione avviene me<strong>di</strong>ante la preventiva<br />

determinazione dei ribassi che ciascuna impresa deve in<strong>di</strong>care nella<br />

sua offerta. In alcune gare vengono pre<strong>di</strong>sposti dei ban<strong>di</strong> che,<br />

me<strong>di</strong>ante accorte «griglie» <strong>di</strong> sbarramento, circoscrivono il numero<br />

delle imprese abilitate a partecipare.<br />

Lo stesso impren<strong>di</strong>tore a cui “Cosa Nostra” ha garantito<br />

l’aggiu<strong>di</strong>cazione dell’appalto contatta gli altri impren<strong>di</strong>tori<br />

interessati alla gara e concorda con loro il comportamento da seguire<br />

sia per quanto riguarda la partecipazione o meno, sia per quanto<br />

riguarda l’in<strong>di</strong>cazione del ribasso da parte <strong>di</strong> ciascuna impresa<br />

partecipante.<br />

Con tali modalità, gli impren<strong>di</strong>tori preselezionati riescono a<br />

raggiungere l’intesa con gli altri impren<strong>di</strong>tori senza alcuna necessità<br />

<strong>di</strong> interventi <strong>di</strong>retti <strong>di</strong> “Cosa Nostra”, consapevoli dell’operatività <strong>di</strong><br />

un sistema <strong>di</strong> turnazione, in ragione del quale l’impresa che chiede<br />

alle altre il «pass», cioè l’astensione dal partecipare alla gara o la<br />

partecipazione presentando offerte <strong>di</strong> appoggio, ha avuto a monte la<br />

garanzia dell’aggiu<strong>di</strong>cazione dell’appalto impegnandosi a pagare la<br />

relativa tangente.<br />

Così, il compito <strong>di</strong> «chiudere» gli accor<strong>di</strong> viene svolto<br />

<strong>di</strong>rettamente dall’impresa designata dagli emissari <strong>di</strong> “Cosa Nostra”,<br />

senza che questa sia costretta ad esporsi <strong>di</strong>rettamente nei confronti


168<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

delle altre imprese che partecipano alle gare inconsapevoli<br />

dell’accordo preventivo e che, quin<strong>di</strong>, possono anche restare<br />

all’oscuro del fatto che l’impresa predestinata ad aggiu<strong>di</strong>carsi<br />

l’appalto sia stata selezionata da “Cosa Nostra” e ritenere che quella<br />

impresa abbia «trattato» l’aggiu<strong>di</strong>cazione dell’appalto <strong>di</strong>rettamente<br />

con i politici erogatori del finanziamento.<br />

Le <strong>di</strong>namiche operative <strong>di</strong> tale sistema rendono scarsamente<br />

visibile la regia occulta <strong>di</strong> “Cosa Nostra”. I meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> manipolazione<br />

delle gare e <strong>di</strong> pagamento delle tangenti, sono, infatti, in tutto<br />

analoghi a quelli posti in essere autonomamente in altre gare <strong>di</strong><br />

appalto dai comitati <strong>di</strong> affari impren<strong>di</strong>toriali politici.<br />

Soltanto nel caso in cui dovessero presentarsi impren<strong>di</strong>tori restii<br />

ad allinearsi alle regole imposte da Cosa Nostra si avrebbe un<br />

intervento <strong>di</strong>retto del referente territoriale e soltanto nel caso in cui<br />

tale intervento “<strong>di</strong>alettico” non fosse sufficiente per far cadere tali<br />

resistenze, si otterrebbe la sua esclusione dalla gara con meto<strong>di</strong><br />

fraudolenti, come la sottrazione <strong>di</strong> documenti dalla busta contenente<br />

la sua offerta o il travisamento delle norme del bando.<br />

Quale “estrema ratio” si ricorrerebbe all’assassinio, che assolve<br />

al duplice scopo <strong>di</strong> rimuovere un ostacolo e <strong>di</strong> accrescere la forza <strong>di</strong><br />

intimidazione dell’organizzazione nei confronti <strong>di</strong> tutti gli operatori<br />

economici.<br />

In un simile articolato sistema, non possono essere trascurati gli<br />

eventi imprevisti. Infatti, nel caso in cui un’impresa «outsider» riesca<br />

ad aggiu<strong>di</strong>carsi un appalto già predestinato ad altri, l’impresa può<br />

essere costretta da “Cosa Nostra” a versare l’intero margine del suo<br />

guadagno all’impresa predestinata, oppure a corrispondere<br />

l’equivalente della tangente da questa anticipata, o, ancora, a cedere<br />

parte del guadagno me<strong>di</strong>ante subappalti a imprese mafiose e acquisti<br />

<strong>di</strong> forniture dalle stesse.<br />

Il sistema <strong>di</strong> controllo integrale sopra descritto comprende anche<br />

la fase dell’esecuzione dei lavori, nella quale vengono tutelati gli<br />

interessi degli esponenti <strong>di</strong> “Cosa Nostra” nel territorio in cui i lavori<br />

sono eseguiti, me<strong>di</strong>ante subappalti ad imprese mafiose e l’acquisto <strong>di</strong><br />

forniture dalle stesse.<br />

In conclusione, è utile sottolineare coma il ra<strong>di</strong>cale cambio <strong>di</strong><br />

strategia, avviato negli anni novanta dalla Mafia siciliana, ben si<br />

coniuga con il metodo <strong>di</strong> infiltrazione e controllo degli appalti


CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 169<br />

pubblici descritto dal Siino, che oggi continua a guidare le scelte <strong>di</strong><br />

fondo <strong>di</strong> Cosa Nostra e delle imprese ad essa spontaneamente od<br />

obbligatoriamente collegate.<br />

5.3 ALTRE METODOLOGIE<br />

Sebbene il descritto metodo Siino, per le proprie peculiarità,<br />

continua a costituire un pericolo attuale e <strong>di</strong> assoluto interesse per le<br />

Autorità Istituzionali, in ambito nazionale continuano ad operare<br />

numerosi altri meto<strong>di</strong> criminali <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione degli appalti che,<br />

con <strong>di</strong>verse modalità e con <strong>di</strong>fferenti livelli <strong>di</strong> efferatezza, consentono<br />

alle organizzazioni locali <strong>di</strong> ottenerne il controllo.<br />

Non può sottacersi infatti come in relazione alle <strong>di</strong>fferenti<br />

con<strong>di</strong>zioni sociali, il concetto del “controllo totale” si sia, nel tempo,<br />

esteso anche oltre i confini siciliani.<br />

<strong>La</strong> ‘ndrangheta calabrese, infatti, attraverso le singole ‘ndrine,<br />

<strong>di</strong>slocate nel territorio, oltre a lucrare una percentuale sugli appalti che<br />

si aggira intorno al 3%, convoglia l’attribuzione dei subappalti, delle<br />

forniture <strong>di</strong> conglomerati ed inerti e dei servizi <strong>di</strong> trasporto a precise<br />

imprese <strong>di</strong> riferimento, collegate e/o controllate dagli stessi ambienti<br />

criminali. L’evoluzione <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>namiche ha recentemente portato<br />

anche all’instaurazione <strong>di</strong> specifici accor<strong>di</strong> preventivi fra sodalizi<br />

criminali interessati ai medesimi contesti affaristici, elemento che<br />

assume un grande rilievo negli equilibri interni alla ‘ndrangheta.<br />

Anche la Camorra napoletana, che storicamente ha impostato i<br />

propri rapporti con l’impren<strong>di</strong>toria sull’estorsione e sul ricatto, a<br />

partire dagli anni ottanta, ha sviluppato strategie complesse che,<br />

garantendo innegabili ritorni alle imprese, in termini <strong>di</strong> acquisizione <strong>di</strong><br />

clientela, recupero cre<strong>di</strong>ti e pace sindacale nei cantieri, mira ad<br />

ottenere la collaborazione <strong>di</strong> una miriade <strong>di</strong> imprese che, <strong>di</strong>rettamente<br />

e/o in<strong>di</strong>rettamente, agiscono sotto il totale controllo criminale.<br />

Il sistema camorristico si connota per una maggiore commistione<br />

politica emergente, sostanzialmente, nella convergenza <strong>di</strong> interessi tra<br />

Camorra, impresa e ceto politico-amministrativo e che si crea nel<br />

momento stesso della stipula <strong>di</strong> una sorta <strong>di</strong> patto sinallagmatico, in<br />

cui assume particolare rilievo il sostegno offerto dalla <strong>criminalità</strong> per<br />

il controllo del voto e per il finanziamento dell’apparato politico.


170<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Conseguentemente, i gruppi camorristici possono operare un<br />

controllo capillare delle gare d’appalto, giovandosi <strong>di</strong> vaste coperture<br />

istituzionali che garantiscono anche ampie possibilità <strong>di</strong> controllo<br />

delle attività produttive e dei posti <strong>di</strong> lavoro; fattori questi che oltre a<br />

garantire ingenti profitti, contribuiscono ad instaurare un clima <strong>di</strong><br />

consenso sociale, che costituisce una sostanziale legittimazione<br />

dell’operato criminale.<br />

In concreto, gli impren<strong>di</strong>tori, che hanno la possibilità <strong>di</strong> operare<br />

senza confrontarsi con le logiche della libera concorrenza,<br />

nell’assoluta sicurezza dei cantieri e nella certezza <strong>di</strong> non incorrere in<br />

contenziosi con le maestranze grazie alla forza intimidatrice del<br />

sodalizio criminoso, hanno la possibilità <strong>di</strong> creare riserve finanziarie<br />

occulte (anche attraverso l’emissione <strong>di</strong> false fatturazioni) da destinare<br />

al pagamento delle tangenti ai politici ed ai camorristi.<br />

In conclusione, nella realtà campana, ha assunto particolare rilievo,<br />

così come <strong>di</strong>mostrato da numerose risultanze giu<strong>di</strong>ziarie ed<br />

investigative, l’utilizzazione dell’istituto dei cosiddetti noli a freddo<br />

che, consentito dalla legge n. 55 del 1990, è <strong>di</strong>venuto un importante<br />

strumento <strong>di</strong> infiltrazione, atto a mascherare forme <strong>di</strong> subappalto non<br />

autorizzato verso imprese controllate dalla Camorra.


CAPITOLO V<br />

CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI<br />

DI ORIGINE MAFIOSA<br />

Sommario: 1. Il riciclaggio <strong>di</strong> denaro: il contatto dell’economia mafiosa con il<br />

mondo finanziario; 2. Il reato <strong>di</strong> riciclaggio nella legislazione nazionale ed<br />

internazionale; 3. Le prospettive dell’antiriciclaggio nella Convenzione delle<br />

Nazioni Unite contro la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> e la Direttiva CE n. 97/2001;<br />

4. L’economia della “pulitura” dei capitali illeciti; 4.1 <strong>La</strong> centralità del reato <strong>di</strong><br />

riciclaggio; 5. Modalità classificate e tecniche sperimentate <strong>di</strong> riciclaggio; 5.1 I<br />

meto<strong>di</strong> delle “interposizioni” e della “certificazione”; 5.2 <strong>La</strong> concezione<br />

“trifasica” e la “teoria dell’indebitamento”; 6. Nuovi scenari del riciclaggio;<br />

6.1 L’utilizzo dei “canali bancari informali”; 7. Connessioni fra riciclaggio ed<br />

evasione fiscale.<br />

1. IL RICICLAGGIO DI DENARO: IL CONTATTO DELL’ECONOMIA<br />

MAFIOSA CON IL MONDO FINANZIARIO<br />

“…Poiché le manovre finanziarie necessarie per riciclare il<br />

denaro sporco non possono venire effettuate integralmente dalle<br />

organizzazioni interessate - cui fanno <strong>di</strong>fetto le competenze tecniche<br />

necessarie -, il compito è affidato a esperti della finanza<br />

internazionale, i cosiddetti “colletti bianchi”, che si pongono al<br />

servizio della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> per trasferire capitali <strong>di</strong> origine<br />

illecita verso paesi più ospitali, i ben noti “para<strong>di</strong>si fiscali”. E’<br />

sempre <strong>di</strong>fficile in<strong>di</strong>viduare le tracce <strong>di</strong> operazioni del genere. Il<br />

riciclaggio - che consiste in operazioni <strong>di</strong>rette a ripulire la ricchezza<br />

dalla sua origine illegale - per essere combattuto efficacemente<br />

richiederebbe armoniche legislazioni internazionali e una seria<br />

collaborazione tra gli Stati interessati…”.<br />

Giovanni Falcone in collaborazione con M. Padovani, Cose <strong>di</strong><br />

Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991, pag.138.<br />

L’evoluzione del mercato dei capitali, veicolata attraverso il<br />

fenomeno della globalizzazione, se da un lato ha prodotto effetti<br />

benefici sull’intera economia mon<strong>di</strong>ale, ha offerto nuove e sempre


172<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

maggiori opportunità per lo sviluppo <strong>di</strong> business anche per le<br />

consorterie mafiose nazionali e internazionali. Pertanto è un fenomeno<br />

che non può essere sottovalutato ai fini della elaborazione <strong>di</strong> adeguate<br />

misure <strong>di</strong> politica criminale per il contrasto della <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong>. Anche il parallelo sviluppo <strong>di</strong> strumenti tecnologici <strong>di</strong><br />

transazione economica “real time” attraverso i Paesi a fiscalità<br />

privilegiata o “off shore” e la nascita <strong>di</strong> rapporti <strong>di</strong> “on line banking”,<br />

ha poi ulteriormente ampliato tali possibilità rendendo concretamente<br />

meno <strong>di</strong>fficile e sempre più occulta l’effettuazione <strong>di</strong> operazioni <strong>di</strong><br />

riciclaggio e <strong>di</strong> reinvestimento <strong>di</strong> capitali illeciti nell’economia legale.<br />

In precedenza si è fatto cenno alle prospettive delle mafie<br />

endogene, in<strong>di</strong>cando, quale possibile linea <strong>di</strong> tendenza, quella <strong>di</strong> una<br />

sommersione delle attività illegali e la contestuale massiccia<br />

emersione dell’aspetto lecito 205 . Ora, invece, appare utile delineare gli<br />

effetti statici e <strong>di</strong>namici del fenomeno del riciclaggio <strong>di</strong> denaro sporco<br />

in<strong>di</strong>viduando, nello stesso, il momento qualificante delle strategie<br />

antimafia del futuro.<br />

Questo nella consapevolezza che l’insieme <strong>di</strong> tali prospettive, pur<br />

rappresentando per le mafie una grande opportunità, ne pone in luce<br />

un inelu<strong>di</strong>bile punto <strong>di</strong> debolezza, che si sostanzia nella necessità <strong>di</strong><br />

un contatto costante, aperto ed in<strong>di</strong>viduabile, con un mondo<br />

economico normalmente sano e collaborativo, sottoposto a controlli<br />

puntuali e soprattutto esterni alla realtà della singola banca o<br />

interme<strong>di</strong>ario 206 .<br />

205 E. DI TOMMASI, Il contrasto delle operazioni <strong>di</strong> riciclaggio finanziario, in Corso <strong>di</strong> Economia degli<br />

Interme<strong>di</strong>ari finanziari – Università <strong>di</strong> Salerno – anno 2002/2003, con riferimento alla entità del<br />

fenomeno della reimmissione <strong>di</strong> capitali illegali nei circuiti economici legali afferma: “...duole<br />

evidenziare come il controllo delle organizzazioni criminali in Italia si estende me<strong>di</strong>amente al 19%<br />

delle imprese artigiane ed al 20% <strong>di</strong> quelle commerciali. Più in particolare e con riferimento alle<br />

specifiche attività, del controllo interessa circa il 20% dei supermercati, dei ristoranti e delle agenzie<br />

turistiche, il 18% circa delle case <strong>di</strong> cura e degli istituti <strong>di</strong> bellezza, il 15%degli alberghi, il 12% dei<br />

bar, fino ad arrivare al 38% del mercato dei laterizi, al 70% <strong>di</strong> quello del cemento ed al 30% dei<br />

cantieri e<strong>di</strong>li...”.<br />

206 L. DONATO e D. MASCIANDARO, Criminalità e interme<strong>di</strong>azione finanziaria, E<strong>di</strong>bank, 1996, pag. 15 e<br />

segg., osservano che “... il riciclaggio operato attraverso l’industria finanziaria, a prescindere dal<br />

grado <strong>di</strong> consapevolezza degli interme<strong>di</strong>ari coinvolti, consente <strong>di</strong> cogliere la <strong>di</strong>namica complessiva <strong>di</strong><br />

una serie <strong>di</strong> mercati illegali e criminali, e il rapporto della <strong>criminalità</strong> con il sistema legale reale e<br />

finanziario. Riciclaggio, usura, abusivismo bancario, nonché il versante finanziario <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong><br />

attività illegali <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong> servizio (traffico e spaccio <strong>di</strong> beni proibiti, corruzione) mostrano <strong>di</strong><br />

essere tra loro collegati in modo organico; ciò se l’osservatore si basa sulla scoperta <strong>di</strong> un valore<br />

economico, meritevole <strong>di</strong> tutela giuri<strong>di</strong>ca: l’integrità. L’emergere del valore dell’integrità appare<br />

dunque uno degli elementi caratterizzanti e fortemente problematici della <strong>di</strong>namica economica e


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 173<br />

Il legislatore nazionale ha colto tale criticità e infatti l’aspetto<br />

economico finanziario della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong><br />

è fenomeno che, sebbene recente, risulta ampiamente noto nei suoi<br />

tratti essenziali e oggetto <strong>di</strong> attenzione sia nell’elaborazione <strong>di</strong> misure<br />

<strong>di</strong> contrasto <strong>di</strong> rilievo penale, sia con riferimento agli aspetti<br />

amministrativi, ossia quelli finalisticamente <strong>di</strong>retti alla preservazione<br />

della integrità del sistema economico finanziario (bancario in<br />

particolare) da illecite interferenze.<br />

<strong>La</strong> <strong>di</strong>mensione stessa del fenomeno, ingran<strong>di</strong>tasi con<br />

l’ampliamento delle possibilità <strong>di</strong> reinvestimento e facilitata dalla<br />

velocità esecutiva <strong>di</strong> cui godono al giorno d’oggi le transazioni<br />

monetarie, ne ha fatto un fattore <strong>di</strong> rischio anche superiore al già grave<br />

rilievo criminale dei fatti dai quali le ricchezze illecite derivano,<br />

costituendosi, essa stessa, un pericolo per la stabilità complessiva dei<br />

mercati finanziari.<br />

Inoltre non è <strong>di</strong> secondaria importanza l’effetto <strong>di</strong>storsivo della<br />

immissione, quantitativamente rilevante, nel mercato<br />

dell’impren<strong>di</strong>toria legale <strong>di</strong> risorse economiche illecite, in grado <strong>di</strong><br />

alterare gli equilibri classici della concorrenza, del mercato del lavoro,<br />

della circolazione dei capitali, nonché della proprietà “lato sensu”<br />

intesa.<br />

Secondo alcuni autori 207 sulle singole imprese il coinvolgimento<br />

derivante dall’ingresso <strong>di</strong> soggetti criminali nella proprietà e nella<br />

gestione, o nella collusione per pratiche <strong>di</strong> riciclaggio determina una<br />

progressiva crescita del tasso <strong>di</strong> illegalità negli obiettivi perseguiti e<br />

nei mezzi utilizzati; per le imprese finanziarie l’effetto è, invece, una<br />

accentuazione del livello <strong>di</strong> rischio attraverso forme <strong>di</strong> gestione via via<br />

sempre più intraprendenti fino a minare la stabilità stessa<br />

dell’interme<strong>di</strong>ario.<br />

Il problema che una moderna politica <strong>di</strong> contrasto ai fenomeni<br />

mafiosi deve affrontare non può essere relegato alla sola<br />

in<strong>di</strong>viduazione dei sodalizi criminali e nella repressione delle<br />

finanziaria nei Paesi industrializzati. Efficienza e integrità: in questi termini può essere riassunto il<br />

trade off che sembra caratterizzare in maniera sempre più marcata l’evoluzione in corso dei mercati<br />

bancari e finanziari, proponendo agli stu<strong>di</strong>osi, nonché alle autorità e agli operatori, quesiti e <strong>di</strong>lemmi<br />

la cui analisi e relativa soluzione appare sempre meno <strong>di</strong>fferibile. Sotto altro profilo emerge il<br />

conflitto tra prassi gestionali non integre, e quin<strong>di</strong> imprudenti, e tutela della stabilità...”.<br />

207 Per tutti si rinvia alle molteplici opere <strong>di</strong> D. MASCIANDARO.


174<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

accumulazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità finanziarie frutto dell’attività criminale<br />

ma, soprattutto, quello <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re che dette risorse possano, con<br />

successivi passaggi, essere condotte nell’ambito della legalità e<br />

<strong>di</strong>venire spen<strong>di</strong>bili.<br />

In tale quadro prospettico il <strong>di</strong>spositivo antiriciclaggio si pone<br />

quale naturale completamento <strong>di</strong> un sistema preventivo e repressivo<br />

sancito dalla vigente legislazione <strong>di</strong> cui in parte si è già detto parlando<br />

<strong>di</strong> 416-bis e <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione antimafia. Approfondendo il<br />

tema vi è da segnalare che con il termine “riciclaggio <strong>di</strong> denaro<br />

sporco” si intende, comunemente, quell’insieme <strong>di</strong> metodologie ed<br />

azioni finalizzate al trasferimento dei capitali con il precipuo fine <strong>di</strong><br />

occultarne la provenienza.<br />

In dettaglio, il fenomeno può essere definito come quell’insieme <strong>di</strong><br />

attività <strong>di</strong>rette a:<br />

rimettere in circolazione denaro o beni specialmente <strong>di</strong><br />

provenienza illecita, me<strong>di</strong>ante operazioni finanziarie,<br />

commerciali o investimenti consentiti dalla legge 2<strong>08</strong> ;<br />

sostituire il denaro o valori “sporchi” con altro denaro, ovvero<br />

a trasformare valori numerari <strong>di</strong> provenienza illecita in beni<br />

leciti o denaro;<br />

realizzare “…Any act or attempted act to conceal or <strong>di</strong>sguise<br />

the identity of illegally obtained proceeds so that they appear to<br />

have originated from legitimate sources...” 209 .<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista dell’investigazione, invece, ciò che rileva nel<br />

riciclaggio è il cosiddetto “paper trail” con questo intendendo, in<br />

sintesi, il percorso cartaceo o informatico (cyberlaundering) seguito<br />

dai capitali per far sì che gli stessi perdano la loro connotazione<br />

originaria dell’illecita provenienza per giungere alla ricostruzione<br />

probante dei collegamenti logico funzionali che - a posteriori -<br />

possano far emergere l’insieme delle attività compiute ed il legame<br />

esistente tra le attività finanziarie (lecite) e il reato presupposto dal<br />

quale le <strong>di</strong>sponibilità ripulite o da ripulire hanno avuto origine.<br />

Con riferimento alle <strong>di</strong>mensioni dell’analisi economica è possibile<br />

affermare che “... si ha una operazione <strong>di</strong> riciclaggio ogni qualvolta<br />

un dato flusso <strong>di</strong> potere d’acquisto, che è potenziale - in quanto non<br />

2<strong>08</strong> Vocabolario della lingua italiana Zingarelli 2003 (do<strong>di</strong>cesima e<strong>di</strong>zione - Bologna).<br />

209 Definizione adottata dall’Interpol e dal Gruppo d’Azione <strong>di</strong> Investigazione Finanziaria (GAFI).


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 175<br />

<strong>di</strong>rettamente utilizzabile in scelte <strong>di</strong> consumo o <strong>di</strong> investimento poiché<br />

frutto <strong>di</strong> una qualunque attività illegale - viene trasformata in potere<br />

d’acquisto effettivo...” 210 .<br />

Sebbene la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> abbia sempre investito i propri<br />

utili in attività economiche legali ed illegali, lo sviluppo <strong>di</strong> una vera e<br />

propria sensibilità antiriciclaggio ha ra<strong>di</strong>ci estremamente recenti<br />

ricollegabili <strong>di</strong>rettamente allo sviluppo del fenomeno della<br />

commercializzazione a livello internazionale <strong>di</strong> sostanze stupefacenti.<br />

Il coinvolgimento <strong>di</strong> organizzazioni delinquenziali endogene nel<br />

traffico internazionale degli stupefacenti comportò, <strong>di</strong>fatti,<br />

l’evoluzione delle tra<strong>di</strong>zionali forme organizzative criminali<br />

determinando, da un lato, l’evoluzione delle fenomenologie<br />

delinquenziali con il compimento <strong>di</strong> reati richiedenti un maggiore<br />

livello <strong>di</strong> complessità (fro<strong>di</strong> C.E.E., realizzazione <strong>di</strong> opere pubbliche,<br />

ecc.) e dall’altro, all’ampliamento delle relazioni internazionali con<br />

altre organizzazioni criminali e con le comunità <strong>di</strong> conterranei<br />

emigrati in altri Paesi, finalizzate prevalentemente alla raffinazione e<br />

al commercio degli stupefacenti ed alla movimentazione dei flussi<br />

monetari derivanti dagli stessi. Questo passaggio da una forma<br />

aggregativa <strong>di</strong> tipo rurale ad una mafia dapprima urbana e quin<strong>di</strong><br />

Hol<strong>di</strong>ng è stato avvertito soprattutto in quei Paesi ove più consistente<br />

era la presenza delle organizzazioni criminali e, in particolar modo, <strong>di</strong><br />

“Cosa Nostra”, vale a <strong>di</strong>re l’Italia e gli U.S.A.. Ed è infatti in questi<br />

Paesi che per la prima volta intorno agli anni Ottanta si provvede alla<br />

emanazione <strong>di</strong> norme tese a colpire l’aspetto patrimoniale delle<br />

attività delinquenziali.<br />

Per dare un esempio del livello che già allora aveva raggiunto il<br />

fenomeno del contrabbando <strong>di</strong> stupefacenti e del conseguente avvio <strong>di</strong><br />

procedure <strong>di</strong> riciclaggio basterà ricordare i tratti essenziali della<br />

operazione “Pizza Connection”, nel corso della quale emerse che le<br />

famiglie siciliane:<br />

in una prima fase, ossia quella della produzione del red<strong>di</strong>to<br />

illecito e del suo piazzamento;<br />

210 L. DONATO e D. MASCIANDARO, Criminalità e interme<strong>di</strong>azione finanziaria, Op. cit., pag. 18.


176<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

dopo aver proceduto all’acquisto <strong>di</strong> notevoli quantitativi <strong>di</strong><br />

morfina base in Me<strong>di</strong>o Oriente, ne effettuavano la raffinazione<br />

in Italia estraendo eroina;<br />

esportavano successivamente lo stupefacente in Nord America<br />

ove questo veniva <strong>di</strong>stribuito da una organizzazione <strong>di</strong><br />

connazionali;<br />

ricevevano l’accre<strong>di</strong>to del ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta della droga su<br />

conti accesi presso istituti bancari elvetici;<br />

successivamente, nella fase della stratificazione e<br />

dell’integrazione;<br />

attraverso una società commerciale nazionale acquisivano sulla<br />

carta prodotti agrumari, che, sempre fittiziamente, venivano<br />

successivamente esportati in Inghilterra;<br />

il pagamento delle cessioni avveniva con rimesse dall’estero<br />

traendo dai fon<strong>di</strong> prelevati da conti esistenti presso banche<br />

svizzere e alimentati con le utilità derivanti dalla ven<strong>di</strong>ta degli<br />

stupefacenti;<br />

impiegavano il denaro ripulito in “affari puliti”,<br />

prevalentemente nel ramo immobiliare.<br />

Il caso - nonostante gli anni trascorsi - resta pur sempre <strong>di</strong> pieno<br />

interesse in quanto idoneo a <strong>di</strong>mostrare, da una parte, l’abilità delle<br />

organizzazioni criminali <strong>di</strong> ricondurre più obbiettivi in una sola<br />

operazione e, dall’altra, che un simile sistema <strong>di</strong> frode non poteva<br />

essere né concepito e né realizzato da mafiosi capaci a mala pena <strong>di</strong><br />

firmare con la croce. <strong>La</strong> sua raffinatezza, infatti, oltre a consentire il<br />

riciclaggio dei proventi illeciti, era in grado <strong>di</strong> far percepire<br />

indebitamente i contributi comunitari corrisposti per la trasformazione<br />

degli agrumi e <strong>di</strong> ottenere il rimborso dell’I.V.A. all’esportazione<br />

(rimborsata dallo Stato).<br />

Nelle epoche più recenti, invece, anche a causa delle mutate<br />

possibilità tecniche <strong>di</strong> cui si è fatto cenno, i fenomeni <strong>di</strong> riciclaggio<br />

finanziario tendono sempre <strong>di</strong> più ad avvalersi delle strutture ufficiali<br />

del cre<strong>di</strong>to. I presi<strong>di</strong> <strong>di</strong> contrasto si sono <strong>di</strong>fatti sempre più in<strong>di</strong>rizzati<br />

verso il controllo delle transazioni fin dalla loro origine e<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dal soggetto che le ha attivate, non tralasciando,<br />

ovviamente, <strong>di</strong> regolamentare anche il controllo successivo <strong>di</strong> natura<br />

penale. Il legislatore nazionale ha quin<strong>di</strong> realizzato nel particolare<br />

settore un “doppio binario” amministrativo e penale <strong>di</strong> cui vale la pena


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 177<br />

sottolineare il sempre più massiccio ricorso e ricerca della<br />

collaborazione consapevole ed attiva del sistema finanziario.<br />

2. IL REATO DI RICICLAGGIO NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED<br />

INTERNAZIONALE<br />

“... <strong>La</strong> Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta a Strasburgo l’8<br />

novembre 1990 e ratificata in Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328,<br />

costituisce un rilevantissimo strumento <strong>di</strong> cooperazione internazionale<br />

nella lotta alle più gravi forme <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong>, in particolare alla<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>. Essa, <strong>di</strong>fatti, impone, da un lato, la creazione<br />

<strong>di</strong> efficaci norme nazionali per la repressione del riciclaggio <strong>di</strong> beni<br />

<strong>di</strong> provenienza illecita e per la loro confisca, dall’altro, fornisce la<br />

base normativa internazionale necessaria affinché gli Stati possano<br />

giovarsi della collaborazione reciproca nel perseguimento dei casi -<br />

sempre più frequenti - in cui l’attività <strong>di</strong> riciclaggio e il movimento<br />

della ricchezza illecita assumono carattere trasnazionale...”.<br />

G. NANULA, Lotta alla Mafia, Giuffrè, Milano, 1994, pag.86.<br />

Il reato <strong>di</strong> riciclaggio trova ingresso nell’or<strong>di</strong>namento nazionale<br />

penale nel 1978 per effetto dall’articolo 3 del decreto legge 21 marzo<br />

1978, n. 59, sotto forma <strong>di</strong> articolo 648-bis del c.p.. Con tale norma il<br />

legislatore nazionale si poneva per primo il problema del contrasto al<br />

reimpiego dei proventi illeciti rivenienti dal crescente e preoccupante<br />

fenomeno dei sequestri <strong>di</strong> persona e <strong>di</strong> superare i limiti che la<br />

previsione incriminatrice della ricettazione incontrava con riferimento<br />

alle ipotesi <strong>di</strong> sostituzione <strong>di</strong> denaro o valori provenienti dai reati <strong>di</strong><br />

rapina aggravata, estorsione aggravata ovvero dal sequestro <strong>di</strong> persona<br />

a scopo <strong>di</strong> estorsione 211 . Si trattava però <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento<br />

elaborato in maniera incompleta e questo sia per l’esiguità del numero<br />

dei reati presupposti a cui risultava collegabile, sia per la<br />

inadeguatezza delle finalità <strong>di</strong> politica criminale che ne avrebbero<br />

invece dovuto costituire il presupposto 212 . Limitazioni, queste, che ne<br />

211<br />

Sull’originaria figura del riciclaggio, si veda DALIA, L’attentato agli impianti ed il delitto <strong>di</strong><br />

riciclaggio, Milano 1979.<br />

212<br />

Per G. FIANDACA e E. MUSCO in “Diritto Penale – Parte Speciale, Vol II, Tomo II, I delitti contro<br />

il patrimonio” Zanichelli E<strong>di</strong>tore, Bologna 1996, ristampa 2000, pag. 235, “ … il legislatore del ‘78


178<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

rivelarono la scarsa utilità pratica e la necessità <strong>di</strong> una tempestiva<br />

integrazione. L’emanazione della legge 55/90 (legge Gava - Vassalli)<br />

ne ha pertanto esteso l’operatività anche al reato <strong>di</strong> traffico <strong>di</strong><br />

“sostanze stupefacenti”, ritenuto uno dei principali veicoli <strong>di</strong> illecita<br />

accumulazione e, come tale, prodromico al reimpiego delle somme<br />

così introitate nell’economia legale.<br />

Fin dalla sua originale formulazione, tra le forme <strong>di</strong> punibilità<br />

veniva esplicitamente esclusa la responsabilità <strong>di</strong> chi avesse concorso<br />

nel reato base con ciò volendo decisamente <strong>di</strong>stinguere la fattispecie<br />

del riciclaggio da quella della ricettazione. L’articolo 23 della citata<br />

legge, invece, ha sostanzialmente mo<strong>di</strong>ficato l’articolo 648-bis, che ha<br />

assunto la definitiva ed attuale rubrica <strong>di</strong> riciclaggio.<br />

Bisogna tuttavia precisare che l’esigenza <strong>di</strong> adeguare il sistema<br />

delle regole <strong>di</strong> protezione del sistema finanziario e l’adozione <strong>di</strong> nuovi<br />

e più incisivi provve<strong>di</strong>menti per il contrasto della grande <strong>criminalità</strong><br />

internazionale costituiva il presupposto <strong>di</strong> una istanza ben più<br />

generale. In quegli anni, <strong>di</strong>fatti, la comunità internazionale iniziava a<br />

prendere coscienza della oggettiva pericolosità dell’impiego da parte<br />

<strong>di</strong> queste organizzazioni dei sistemi finanziari legali per scopi <strong>di</strong><br />

riciclaggio. Di questo ne è testimonianza sia l’emanazione <strong>di</strong><br />

provve<strong>di</strong>menti Comunitari specifici quali la Direttiva CEE n.<br />

3<strong>08</strong>/1990 213 in materia <strong>di</strong> contrasto ai fenomeni <strong>di</strong> riciclaggio, sia le<br />

mirate Direttive sul contrasto al traffico internazionale <strong>di</strong> stupefacenti,<br />

<strong>di</strong> cui l’ultima, quella siglata a Vienna nel 1988 214 . L’adozione delle<br />

misure <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche al sistema antiriciclaggio, introdotte dalla citata<br />

55/90 va quin<strong>di</strong> osservata in un contesto più ampio rispetto all’angolo<br />

<strong>di</strong> visuale nazionale, in quanto, come si è avuto modo <strong>di</strong> vedere,<br />

pre<strong>di</strong>sposte per corrispondere ad esigenze <strong>di</strong> raccordo internazionale.<br />

aveva subor<strong>di</strong>nato la punibilità all’intervento materiale sul bene, <strong>di</strong> provenienza illecita; per cui<br />

continuavano ad essere sottratte al controllo penale forme <strong>di</strong> riciclaggio realizzate me<strong>di</strong>ante un<br />

intervento giuri<strong>di</strong>co, come ad esempio nei casi <strong>di</strong> estinzione <strong>di</strong> un debito o accensione <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to<br />

(…) la limitata selezione dei reati – presupposto, circoscritti appunto ai reati estorsivi e alle rapine,<br />

lasciava fuori tutta una serie <strong>di</strong> reati ancora più idonei a produrre su larga scala proventi illeciti, come<br />

il traffico <strong>di</strong> stupefacenti, le concussioni e le corruzioni”<br />

213 Direttiva del Consiglio n. 91/3<strong>08</strong>/CEE del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del<br />

sistema finanziario a scopo <strong>di</strong> riciclaggio dei proventi <strong>di</strong> attività illecite, pubblicata nella G.U.C.E. 28<br />

giugno 1991, n. L 166 ed entrata in vigore il 13 giugno 1991.<br />

214 Per approfon<strong>di</strong>menti sulla materia del regime convenzionale in materia <strong>di</strong> sostanze stupefacenti si<br />

vedano anche la Convenzione unica sugli stupefacenti siglata a New York il 30 marzo 1961, e quelle<br />

concluse a Vienna il 21 ottobre 1971ed il 20 <strong>di</strong>cembre 1988.


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 179<br />

Tali esigenze, per gran<strong>di</strong> linee, riguardavano la eliminazione dalla<br />

struttura del dolo specifico nella costruzione della fattispecie,<br />

l’ampliamento delle ipotesi delittuose costituenti reato presupposto,<br />

nonché la previsione <strong>di</strong> maggiore punibilità in danno del riciclatore<br />

avente parte attiva nel sistema finanziario legale in quanto esercente<br />

un’attività professionale nel settore. Infine, non <strong>di</strong> secondario rilievo<br />

appare l’inserimento <strong>di</strong> una ulteriore fattispecie delittuosa con la quale<br />

si intendeva punire, oltre alla sostituzione, anche l’impiego <strong>di</strong> denaro,<br />

beni o utilità <strong>di</strong> provenienza illecita, inserendo nel co<strong>di</strong>ce penale<br />

subito dopo il reato <strong>di</strong> riciclaggio l’articolo 648-ter.<br />

L’ulteriore evoluzione della sensibilità internazionale hanno -<br />

successivamente alle in<strong>di</strong>cazioni sopra evidenziate - determinato le<br />

con<strong>di</strong>zioni per un aggiornamento della <strong>di</strong>sciplina del reato <strong>di</strong><br />

riciclaggio, veicolata, in punto <strong>di</strong> contenuti, con l’emanazione da parte<br />

del Consigli d’Europa della Convenzione sul riciclaggio 215 , a cui<br />

l’Italia ha aderito ratificandone i contenuti con la legge 9 agosto 1993,<br />

n. 328.<br />

A seguito della ratifica della Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo 216 ,<br />

avvenuta nell’agosto del 1993, è stata presa in considerazione l’ipotesi<br />

del trasferimento <strong>di</strong> denaro, beni o altre utilità ed eliminato qualsiasi<br />

riferimento a specifici reati. Con riferimento al reato <strong>di</strong> riciclaggio la<br />

configurabilità è stata estesa ai proventi derivanti da qualsiasi “delitto<br />

non colposo”, con ciò rendendola non più ristretta al verificarsi <strong>di</strong><br />

specifiche fattispecie criminose. Successivamente sono state infine<br />

introdotte nel nostro or<strong>di</strong>namento ulteriori norme <strong>di</strong>rette a coinvolgere<br />

in maniera sempre più imme<strong>di</strong>ata il sistema bancario e parabancario<br />

215 Si tratta della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi <strong>di</strong> reato,<br />

fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990.<br />

216 <strong>La</strong> Convenzione muove i suoi passi sulla base del documento costituente la Convenzione delle<br />

Nazioni Unite sulla prevenzione del narcotraffico, stipulata a Vienna nel 1988, incentrando<br />

l’attenzione sulla cooperazione internazionale nell’esecuzione <strong>di</strong> indagini, ricerche, sequestro e<br />

confisca dei proventi derivanti da qualsiasi tipo <strong>di</strong> attività criminale, con particolare riguardo ai reati<br />

considerati gravi, tra i quali spiccano il traffico <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, il terrorismo, la tratta <strong>di</strong><br />

persone, il commercio illegale <strong>di</strong> armi. Nel suddetto provve<strong>di</strong>mento convenzionale viene richiesto<br />

agli Stati firmatari <strong>di</strong> adottare nei rispettivi or<strong>di</strong>namenti <strong>di</strong>sposizioni volte alla criminalizzazione del<br />

riciclaggio <strong>di</strong> denaro e beni <strong>di</strong> provenienza illecita, con la conseguente confisca dei proventi derivanti<br />

da tale illecito. In tale contesto, inoltre, si inseriscono le previsioni finalizzate a stabilire e realizzare<br />

la reciproca cooperazione tra Stati nel contrasto del riciclaggio che, in considerazione della natura del<br />

provve<strong>di</strong>mento in cui si inserisce, viene definito utilizzando una formula ampia e strutturata in<br />

quattro punti, che consenta agli Stati firmatari della Convenzione <strong>di</strong> mantenere margini <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>screzionalità nel recepimento delle norme in esame.


180<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

per il controllo, in primo luogo amministrativo, dei relativi canali.<br />

Questo sempre nella consapevolezza che la lotta alla formazione dei<br />

patrimoni illeciti e dei conseguenti investimenti, dovendo costituire la<br />

strategia centrale nel contrasto al fenomeno, non poteva ritenersi<br />

ragionevolmente sod<strong>di</strong>sfatta solo con l’applicazione <strong>di</strong> misure penali.<br />

Al delineato quadro legislativo si affiancano, inoltre, i seguenti<br />

ulteriori strumenti, riferiti a:<br />

monitoraggio fiscale;<br />

limitazioni dell’uso del contante;<br />

maggiore informazione sulle partecipazioni al capitale <strong>di</strong><br />

società ed interme<strong>di</strong>ari finanziari;<br />

trasparenza societaria,<br />

tutti <strong>di</strong>retti a contrastare il riciclaggio del denaro “sporco”<br />

attraverso la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> mirati strumenti <strong>di</strong> verifica e controllo<br />

delle movimentazioni, in modo che <strong>di</strong> queste, entro limiti prefissati,<br />

rimanga una “traccia” analiticamente in<strong>di</strong>viduabile.<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista della strategia internazionale contro il<br />

riciclaggio occorre, infine fare riferimento ad un insieme <strong>di</strong><br />

provve<strong>di</strong>menti, molti dei quali successivamente recepiti dal legislatore<br />

nazionale.<br />

In or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> importanza si ritiene <strong>di</strong> dover menzionare:<br />

la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> principi per la prevenzione dell’utilizzo del<br />

sistema bancario per il riciclaggio <strong>di</strong> denaro proveniente da atti<br />

illeciti, fatta a Basilea il 12 <strong>di</strong>cembre 1988 217 ; la <strong>di</strong>chiarazione<br />

<strong>di</strong> Basilea non è un documento a carattere normativo ma una<br />

semplice <strong>di</strong>chiarazione d’intenti. Essa tuttavia fornisce i punti<br />

car<strong>di</strong>nali per lo sviluppo dei principi fondamentali del contrasto<br />

del riciclaggio.<br />

la costituzione del G.A.F.I. 218 del 1989;<br />

la convenzione <strong>di</strong> Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il<br />

sequestro e la confisca dei proventi <strong>di</strong> reato adottata dal<br />

Consiglio d’Europa il 12 settembre 1990;<br />

217<br />

Adottata dal Comitato per la regolamentazione e la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti<br />

internazionali.<br />

218<br />

Si tratta <strong>di</strong> una istituzione intergovernativa i cui compiti e finalità sono lo sviluppo e la promozione<br />

<strong>di</strong> efficaci politiche <strong>di</strong> contrasto del riciclaggio <strong>di</strong> denaro. Queste politiche, il cui contenuto è <strong>di</strong><br />

natura non regolamentare, hanno lo scopo <strong>di</strong> prevenire che i proventi illeciti siano utilizzati in future<br />

attività criminali e che in questo modo alterino il sistema economico ufficiale.


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 181<br />

la <strong>di</strong>rettiva CEE n. 3<strong>08</strong>/91, emanata in attuazione della<br />

convenzione <strong>di</strong> Strasburgo. <strong>La</strong> <strong>di</strong>rettiva era volta soprattutto<br />

alla definizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni destinate al settore finanziario,<br />

con particolare attenzione alle istituzioni cre<strong>di</strong>tizie, traslando<br />

sullo stesso responsabilità ed obblighi ritenuti necessari<br />

funzionali allo spostamento in avanti della soglia <strong>di</strong><br />

prevenzione del fenomeno. L’effetto del recepimento <strong>di</strong> tale<br />

in<strong>di</strong>rizzo nel sistema normativo nazionale è stato l’emanazione<br />

della legge 197/1991 regolante, tra l’altro, la <strong>di</strong>sciplina delle<br />

segnalazioni per operazioni sospette.<br />

3. LE PROSPETTIVE DELL’ANTIRICICLAGGIO NELLA CONVENZIONE<br />

DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LA<br />

DIRETTIVA CE N. 97/2001<br />

Nell’esaminare i fenomeni criminali endogeni si è volutamente<br />

evitato <strong>di</strong> ampliare la prospettiva dell’analisi alle possibili connessioni<br />

internazionali degli stessi con altre organizzazioni operanti sia<br />

all’estero sia in Italia. Ciò si è reso possibile in virtù della specificità e<br />

della unicità da cui sono caratterizzate le manifestazioni criminali <strong>di</strong><br />

cui ci si è occupati.<br />

In materia <strong>di</strong> riciclaggio questa limitazione non può trovare<br />

applicazione, in quanto per sua stessa natura il fenomeno della<br />

movimentazione dei capitali taglia trasversalmente tutti i sistemi<br />

economici mon<strong>di</strong>ali e si presta ad una <strong>di</strong>ffusione ben più ampia delle<br />

fenomenologie o dei reati cui il riciclaggio fa riferimento. Il mercato<br />

finanziario <strong>di</strong>venta così lo strumento inconsapevole (o consapevole,<br />

non fa <strong>di</strong>fferenza ai fini dell’analisi) <strong>di</strong> una mentalità impren<strong>di</strong>toriale<br />

<strong>di</strong>retta a trasformare in legale il frutto dell’attività criminale, facendo<br />

in modo che possa produrre ulteriore ricchezza.<br />

Parlando <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> repressione penale ed amministrativa si è<br />

fatto cenno al rinnovato ruolo affidato allo stesso sistema bancario e<br />

parabancario in punto <strong>di</strong> trasparenza e dell’importanza che la vigente<br />

legislazione riconnette a tale limpida collaborazione. Analoga<br />

preoccupazione sussiste in ambito internazionale e il contrasto al<br />

riciclaggio del denaro sporco e della <strong>criminalità</strong> come del terrorismo<br />

internazionale è <strong>di</strong>ventato un punto cruciale <strong>di</strong> tutte le strategie <strong>di</strong>


182<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

politica criminale e questo a prescindere dal tipo <strong>di</strong> reato o <strong>di</strong><br />

violazione perseguita. Il coinvolgimento <strong>di</strong> tutti i possibili<br />

interlocutori è, quin<strong>di</strong>, l’obiettivo dell’antiriciclaggio del terzo<br />

millennio. Invero, c’è da evidenziare che tale rinnovato slancio alla<br />

materia non è propriamente legato alla repressione <strong>di</strong> fenomeni<br />

criminali <strong>di</strong> matrice “mafiosa”, bensì a più ampie <strong>di</strong>namiche politico -<br />

religiose concretizzatesi nella formazione <strong>di</strong> organizzazioni<br />

terroristiche internazionali e imme<strong>di</strong>atamente dopo l’attentato delle<br />

Twin Towers.<br />

Nell’ottica delle considerazioni che precedono va quin<strong>di</strong><br />

inquadrata la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine<br />

trasnazionale 219 . Il provve<strong>di</strong>mento convenzionale, che concerne<br />

<strong>di</strong>rettive generali nel settore della lotta al traffico <strong>di</strong> stupefacenti e in<br />

genere contro ogni forma <strong>di</strong> reato grave, con particolare riguardo al<br />

riciclaggio del denaro, alla semplificazione delle procedure <strong>di</strong><br />

estra<strong>di</strong>zione e alla maggiore cooperazione in campo giu<strong>di</strong>ziario,<br />

appare significativo in quanto con l’adesione gli Stati contraenti si<br />

impegnano a rendere penalmente rilevanti le seguenti quattro<br />

fattispecie:<br />

la partecipazione ad un gruppo criminale organizzato;<br />

il riciclaggio dei proventi <strong>di</strong> reato;<br />

la corruzione;<br />

l’intralcio alla giustizia.<br />

<strong>La</strong> previsione convenzionale, sebbene per la legislazione interna<br />

non sembra apportare alcun miglioramento trattando sostanzialmente<br />

<strong>di</strong> materie ampiamente regolate, riveste invece una fondamentale<br />

importanza nell’ottica dell’internazionalizzazione delle possibilità <strong>di</strong><br />

repressione del fenomeno illecito.<br />

L’armonizzazione delle legislazioni tra gli Stati aderenti<br />

determinerà, infatti, l’eliminazione <strong>di</strong> quelle zone <strong>di</strong> impunità<br />

all’interno delle quali il crimine può ancora convenientemente<br />

rifugiarsi e fruire della mancanza <strong>di</strong> regole o <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nazione<br />

normativa.<br />

219 Il documento è stato adottato a New York dall’Assemblea Generale del Millennio nel novembre<br />

2000. Secondo le regole del <strong>di</strong>ritto internazionale <strong>di</strong>venterà vincolante non appena sarà raggiunto il<br />

minimo <strong>di</strong> quaranta adesioni e ratifiche da parte dei Paesi firmatari. Gli Stati aderenti mo<strong>di</strong>ficheranno<br />

le proprie legislazioni interne in modo da armonizzarle ai contenuti della Convenzione.


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 183<br />

L’ulteriore merito del provve<strong>di</strong>mento in rassegna, e suo punto <strong>di</strong><br />

forza, è poi costituito dall’in<strong>di</strong>retta abolizione in ambito internazionale<br />

<strong>di</strong> ciò che era precedentemente considerato come assolutamente<br />

inviolabile, ossia il segreto bancario. Infatti, nel corpo del documento<br />

convenzionale è possibile leggere l’impegno degli stati aderenti a:<br />

regolamentare gli istituti finanziari e la concessione delle<br />

autorizzazioni all’esercizio delle attività nel settore<br />

dell’interme<strong>di</strong>azione;<br />

abolire il segreto bancario per meglio prevenire la<br />

consumazione <strong>di</strong> attività legate al riciclaggio <strong>di</strong> denaro;<br />

impe<strong>di</strong>re la costituzione e l’impiego <strong>di</strong> conti bancari intestati a<br />

nomi falsi ovvero anonimi;<br />

istituire servizi speciali per raccogliere, analizzare e <strong>di</strong>ffondere<br />

le informazioni sul reato <strong>di</strong> riciclaggio <strong>di</strong> denaro sporco o <strong>di</strong><br />

altri reati <strong>di</strong> tipo finanziario.<br />

Sul filone Nord Americano anche in ambito europeo si è<br />

conseguentemente registrata un’analoga tendenza restrittiva con<br />

riferimento allo stu<strong>di</strong>o delle misure <strong>di</strong> contrasto al riciclaggio <strong>di</strong><br />

denaro.<br />

In tale contesto il Consiglio d’Europa ha adottato la <strong>di</strong>rettiva CEE<br />

n. 97/2001 recante la mo<strong>di</strong>fica della ormai superata 91/3<strong>08</strong>/CEE e<br />

finalizzata alla adozione <strong>di</strong> specifiche misure <strong>di</strong>rette ad accrescere le<br />

misure <strong>di</strong> tutela del sistema finanziario in genere e delle attività<br />

suscettibili <strong>di</strong> interesse da parte della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> in<br />

particolare.<br />

Anche in questo caso, così come peraltro avvenuto per la<br />

Convenzione delle Nazioni Unite citata precedentemente, il legislatore<br />

nazionale si è <strong>di</strong>mostrato lungimirante avendo anticipato la gran parte<br />

delle prescrizioni comunitarie già nel 1999, a seguito dell’emanazione<br />

del decreto legislativo n. 374 del 1999.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento, infatti, risulta anticipatorio delle in<strong>di</strong>cazioni<br />

esterne estendendo in via autonoma la <strong>di</strong>sciplina per la prevenzione<br />

dell’utilizzo del sistema finanziario a scopi <strong>di</strong> riciclaggio ad un’ampia<br />

serie <strong>di</strong> categorie <strong>di</strong> professioni e non più solo ai cosiddetti<br />

interme<strong>di</strong>ari abilitati, con ciò riducendo <strong>di</strong> molto la possibilità <strong>di</strong><br />

elusione del sistema dei controlli e conferendo all’impianto normativo<br />

una stabilità anche in punto <strong>di</strong> collaborazione internazionale.


184<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Quale ultimo aspetto meritevole <strong>di</strong> considerazione ai fini del<br />

contrasto ai fenomeni mafiosi endogeni risulta poi la previsione<br />

convenzionale che prevede la regolamentazione delle cosiddette<br />

“operazioni non fisiche”, ossia quelle in cui il cliente non è<br />

materialmente presente ovvero non imme<strong>di</strong>atamente identificabile con<br />

certezza.<br />

Sul punto, la <strong>di</strong>rettiva prevede l’adozione da parte degli Stati<br />

membri <strong>di</strong> misure adeguate dacché l’identità del cliente sia verificata<br />

me<strong>di</strong>ante strumenti specificamente in<strong>di</strong>viduati e sintetizzati nelle<br />

seguenti procedure <strong>di</strong> massima:<br />

produzione, da parte del cliente, <strong>di</strong> prove documentali o misure<br />

supplementari per la verifica o la certificazione della<br />

documentazione presentata/inoltrata per l’effettuazione della<br />

richiesta operazione;<br />

nella produzione <strong>di</strong> garanzie confermative provenienti da ente<br />

cui sia applicabile il <strong>di</strong>sposto della <strong>di</strong>rettiva;<br />

effettuazione del primo pagamento esclusivamente attraverso il<br />

transito per un conto aperto a nome del cliente presso un ente<br />

cre<strong>di</strong>tizio cui sia applicabile il <strong>di</strong>sposto della <strong>di</strong>rettiva.<br />

Con riferimento alle nuove strategie globali <strong>di</strong> riduzione delle<br />

nicchie <strong>di</strong> impunità giu<strong>di</strong>ziaria vengono in rilievo ed assumono una<br />

rinnovata connotazione criminogena i cosiddetti “para<strong>di</strong>si fiscali” 220 .<br />

In epoca passata il ricorso a tale strumento <strong>di</strong> occultamento delle<br />

<strong>di</strong>sponibilità finanziarie aveva finalità <strong>di</strong> natura prevalentemente<br />

fiscale, mentre oggi, i paesi a fiscalità privilegiata vengono utilizzati -<br />

qualora ricompresi tra quelli “non collaboranti” - solo in quanto idonei<br />

a garantire la riservatezza dell’investimento e la capacità <strong>di</strong> frapporre<br />

220 Sono “para<strong>di</strong>si finanziari” quei Paesi che, allo scopo <strong>di</strong> favorire l’afflusso <strong>di</strong> capitali, prevedono<br />

un’ampia gamma <strong>di</strong> agevolazioni sotto forma <strong>di</strong>: assenza o basso livello <strong>di</strong> imposizione; garanzia <strong>di</strong><br />

un rigoroso segreto bancario; inesistenza <strong>di</strong> forme <strong>di</strong> controllo sulle operazioni finanziarie eseguite da<br />

non residenti; scarsa collaborazione internazionale sul piano della cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria e<br />

dell’assistenza fiscale. I para<strong>di</strong>si finanziari vengono altresì classificati tendendo a <strong>di</strong>stinguere i<br />

“para<strong>di</strong>si fiscali” da quelli più tipicamente criminali. L’OCSE - sulla base <strong>di</strong> specifiche analisi -<br />

procede perio<strong>di</strong>camente all’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> quei Paesi la cui condotta integra, <strong>di</strong> fatto, una scarsa<br />

cooperazione ai fini dell’azione <strong>di</strong> contrasto al riciclaggio (la cui efficacia è subor<strong>di</strong>nata alla<br />

trasparenza dei mercati finanziari) e nei quali vige un monolitico segreto bancario. I Paesi aventi tali<br />

due caratteristiche, ossia che non garantiscono minime con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> affidabilità, sono inseriti in<br />

apposite “black list” <strong>di</strong>vulgate ai singoli Stati per l’adozione <strong>di</strong> adeguati provve<strong>di</strong>menti a protezione<br />

dei rispettivi sistemi finanziari endogeni.


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 185<br />

all’attività investigativa un velo <strong>di</strong> totale opacità tra l’operazione ed il<br />

suo esecutore.<br />

Sotto tale profilo assume quin<strong>di</strong> un conclusivo e positivo rilievo<br />

l’accordo recentemente raggiunto dagli Stati facenti parte dell’OCSE<br />

in base al quale è prevista l’adozione <strong>di</strong> mirate misure inter<strong>di</strong>ttive<br />

<strong>di</strong>rette a rimuovere dal sistema delle transazioni finanziarie ed entro il<br />

31 <strong>di</strong>cembre 2005 i “regimi fiscali preferenziali dannosi”, ossia quelli<br />

in grado <strong>di</strong> fornire al sistema dell’impren<strong>di</strong>toria criminale il maggiore<br />

strumento <strong>di</strong> occultamento e reinvestimento delle risorse illecitamente<br />

conquistate.<br />

Alla luce <strong>di</strong> tutto quanto esposto in precedenza è possibile quin<strong>di</strong><br />

delineare un quadro <strong>di</strong> situazione che, se da una parte risulta<br />

assolutamente confortante specie con riferimento al delineato impegno<br />

internazionale sia dal punto <strong>di</strong> vista dei contenuti normativi sia <strong>di</strong><br />

quello della collaborazione giu<strong>di</strong>ziaria, presenta per altro verso<br />

elementi <strong>di</strong> significativa criticità nella:<br />

accertata capacità delle organizzazioni criminali <strong>di</strong> adattarsi<br />

alle strategie <strong>di</strong> contrasto con una velocità superiore a quella<br />

necessaria per elaborarle;<br />

mo<strong>di</strong>fica strutturale e territoriale delle consorterie criminali<br />

endogene sempre più legate all’aspetto lecito o para - lecito<br />

piuttosto che a quello delinquenziale in senso stretto.<br />

4. L’ECONOMIA DELLA “PULITURA” DEI CAPITALI ILLECITI<br />

Il significativo e preoccupante livello <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione ed integrazione<br />

dell’economia illegale con i sistemi economici e finanziari<br />

internazionali fa ritenere il riciclaggio una costante minaccia per<br />

l’intera comunità internazionale, che avverte, in misura sempre<br />

crescente, l’esigenza <strong>di</strong> costituire un fronte comune nel contrasto a<br />

tale condotta illecita.<br />

Le valutazioni espresse, nel tempo, in ambienti qualificati, sul<br />

possibile fatturato economico delle organizzazioni mafiose fanno<br />

riflettere: il Consiglio Nazionale <strong>di</strong> intelligence degli Stati Uniti, nel<br />

<strong>di</strong>cembre del 2000, ha tentato, per la prima volta, <strong>di</strong> fornire<br />

in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> massima sui profitti annui della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>,<br />

nei seguenti termini: da 100 a 300 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> dollari il provento del


186<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

narcotraffico (l’ONU quantifica, tuttavia, il giro d’affari del<br />

narcotraffico in 400 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> dollari); da 10 a 12 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> dollari<br />

il risultato del traffico dei rifiuti tossici; 9 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> dollari il frutto<br />

dei furti <strong>di</strong> automobile in Europa ed in Usa; 7 miliar<strong>di</strong> il ricavato del<br />

traffico <strong>di</strong> esseri umani; 290 miliar<strong>di</strong> quello del traffico illecito <strong>di</strong><br />

armi. Il solo fatturato proveniente dal contrabbando <strong>di</strong> tabacchi<br />

lavorati esteri, negli anni tra il 1998 ed il 2000, sfiorava me<strong>di</strong>amente,<br />

per la sola Italia, i 4.500 miliar<strong>di</strong> annui <strong>di</strong> vecchie lire con danno<br />

erariale per lo Stato <strong>di</strong> oltre 160 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> vecchie lire annui.<br />

Qualora non venga reimmesso in circuiti illegali, tutto questo<br />

fiume <strong>di</strong> denaro, il cui impiego non può prescindere da operazioni che<br />

ne celino la provenienza, quali “sostituzione” o “lavaggio”, viene<br />

impiegato per generare sempre nuovi profitti attraverso, a solo titolo<br />

<strong>di</strong> esempio, acquisti immobiliari, acquisizioni <strong>di</strong> esercizi commerciali,<br />

compraven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> partecipazioni societarie.<br />

Sebbene questo fenomeno sia oggetto <strong>di</strong> continuo ed attento<br />

monitoraggio delle Forze <strong>di</strong> Polizia, soprattutto della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong><br />

Finanza, come Polizia Economico Finanziaria, necessita <strong>di</strong> assoluta e<br />

costante attenzione da parte <strong>di</strong> tutti gli operatori istituzionali e delle<br />

aree delle professioni. Tali dati <strong>di</strong>mostrano la fondamentale<br />

importanza <strong>di</strong> una strategia complessiva <strong>di</strong> aggressione all’economia<br />

illecita; in questo particolare momento dello sviluppo delle<br />

organizzazioni criminali, peraltro, il perseguimento <strong>di</strong> tale obiettivo è<br />

più importante che mai, giacché si tratta, oggi, <strong>di</strong> <strong>di</strong>sarticolare, in<br />

particolare in Italia, la strategia della cosiddetta invisibilità, ovvero<br />

dell’inabissamento e del “basso profilo”, che, dopo gli eventi degli<br />

anni ‘90, Cosa Nostra, ha voluto assumere.<br />

<strong>La</strong> strategia del conflitto cruento con lo Stato (e del clamore) è<br />

sostanzialmente fallita e Cosa Nostra ha concentrato i propri interessi<br />

su ben precise e “calibrate” attività illecite sul territorio e su<br />

“silenziosi” obiettivi strategici, quali le infiltrazioni negli appalti, le<br />

estorsioni ramificate e <strong>di</strong>ffuse, il traffico <strong>di</strong> stupefacenti, il<br />

contrabbando <strong>di</strong> tabacchi lavorati esteri ecc..<br />

In particolare, poi, il flusso <strong>di</strong> investimenti criminali si <strong>di</strong>rige, in<br />

prevalenza, anche verso le attività caratterizzate da elevata red<strong>di</strong>tività<br />

(produzione <strong>di</strong> beni in regime <strong>di</strong> sostanziale monopolio) a cui si<br />

vanno, ad aggiungere, oggi, forme <strong>di</strong> investimento in aree<br />

caratterizzate da “forzata” ridotta concorrenza.


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 187<br />

<strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> - in particolare quella calabrese - tende<br />

poi all’acquisizione - anche in contanti - <strong>di</strong> partecipazioni societarie<br />

anche <strong>di</strong> maggioranza, al fine <strong>di</strong> ripulire i capitali provenienti<br />

prevalentemente dal traffico <strong>di</strong> stupefacenti, in modo da farli<br />

nuovamente fruttare nel circuito dell’economia legale.<br />

<strong>La</strong> riconosciuta necessità <strong>di</strong> affrontare efficacemente e con<br />

tempestività tale situazione ha generato, in ambito nazionale, europeo<br />

ed internazionale, una proliferazione <strong>di</strong> interventi legislativi che hanno<br />

evidenziato la crescente presa <strong>di</strong> coscienza degli Organismi<br />

istituzionali sulla estrema pericolosità del fenomeno, nonché la<br />

assoluta necessità <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>venire ad una legislazione comune, calibrata<br />

su proficui livelli <strong>di</strong> armonizzazione e <strong>di</strong> omogeneità, al fine <strong>di</strong><br />

con<strong>di</strong>zionare e ridurre sempre più gli “spazi” operativi della<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>.<br />

Sul punto, l’esperienza normativa italiana ha subito un’evoluzione<br />

nel 1990 e, quin<strong>di</strong>, un definitivo assetto nel 1993.<br />

In particolare, con il nuovo testo dell’art. 648-bis c.p., introdotto<br />

dalla L. 328/1993, nel rispetto delle in<strong>di</strong>cazioni della Convenzione <strong>di</strong><br />

Strasburgo, il legislatore ha inteso conferire rilevanza penale ad ogni<br />

condotta idonea <strong>di</strong> per sé alla separazione <strong>di</strong> capitali dalla loro matrice<br />

criminale per consentirne un reinvestimento “lecito” altrimenti non<br />

realizzabile.<br />

4.1 LA CENTRALITÀ DEL REATO DI RICICLAGGIO<br />

L’assoluta centralità del reato <strong>di</strong> riciclaggio nell’ambito delle<br />

attività delle organizzazioni criminali è ormai <strong>di</strong>mostrata anche<br />

dall’evoluzione stessa <strong>di</strong> tali strutture, che, nel tempo, hanno portato a<br />

termine un complesso processo <strong>di</strong> adeguamento e <strong>di</strong> sviluppo<br />

finalizzato all’ottimizzazione delle proprie risorse umane e logistiche<br />

volte allo sfruttamento delle enormi possibilità che l’apertura dei<br />

mercati e le moderne tecnologie hanno messo a <strong>di</strong>sposizione delle<br />

“imprese” nei campi economico e soprattutto finanziario.<br />

L’utilità che tali organizzazioni traggono dal riciclaggio e, quin<strong>di</strong>,<br />

dal successivo reimpiego dei capitali illeciti è, infatti, ben più ampia<br />

della semplice “trasformazione” della liqui<strong>di</strong>tà criminale in effettivo<br />

potere d’acquisto, in quanto consente anche <strong>di</strong> aumentare il tasso <strong>di</strong>


188<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

penetrazione nei settori legali dell’economia e garantisce loro un<br />

elevato grado <strong>di</strong> mimetismo nell’ambito del sistema economico e<br />

sociale. <strong>La</strong> quota dei capitali illeciti (peraltro la più consistente) che<br />

viene immessa nell’economia legale, si <strong>di</strong>stribuisce su un ampio<br />

spettro <strong>di</strong> investimenti che, partendo dal settore immobiliare, toccano<br />

il commercio, l’industria ed i settori finanziari e cre<strong>di</strong>tizi. Tanto il<br />

momento del riciclaggio, quanto quello del reinvestimento dei capitali,<br />

richiedono elevati standard <strong>di</strong> “sicurezza” che le organizzazioni<br />

criminali cercano, con sempre maggiore frequenza, oltre i confini<br />

nazionali. I motivi per cui, in tale ambito, vengono privilegiate le<br />

operazioni internazionali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssimulazione e <strong>di</strong> copertura risiedono<br />

nelle gran<strong>di</strong> possibilità che le “smagliature” esistenti nella normativa<br />

antiriciclaggio, causate dalle persistenti <strong>di</strong>versità interne ai singoli<br />

Stati, offrono a chi ha la necessità <strong>di</strong> operare con la massima<br />

flessibilità, celerità e riservatezza; a livello internazionale, infatti, al<br />

riguardo, persistono non poche <strong>di</strong>scrasie nei comparti normativi<br />

riferibili ai settori finanziario, societario e della prevenzione, oltre a<br />

carenze e <strong>di</strong>stonie nell’ambito delle legislazioni penali mon<strong>di</strong>ali.<br />

Tra le meto<strong>di</strong>che maggiormente utilizzate si annoverano l’impiego<br />

<strong>di</strong> strutture finanziarie e bancarie appartenenti a giuris<strong>di</strong>zioni offshore,<br />

il “parcheggio” o la destinazione finale <strong>di</strong> denaro “caldo”<br />

presso società o interme<strong>di</strong>ari aventi se<strong>di</strong> in Paesi (alcuni dell’est<br />

Europa) che non <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> un sistema bancario e finanziario<br />

garantito da efficaci standard <strong>di</strong> sicurezza, nonché l’effettuazione <strong>di</strong><br />

transazioni finanziarie in Paesi dove il segreto bancario gode <strong>di</strong><br />

particolare tutela, viene garantito (e tutelato) l’anonimato dei conti,<br />

vige una assoluta riservatezza dei bilanci e delle compagini societarie,<br />

ed in cui la costituzione (e la successiva gestione) delle società risulta<br />

particolarmente agevole, tanto da non richiedere neanche la presenza<br />

fisica <strong>di</strong> alcun soggetto per la costituzione <strong>di</strong> società che possono<br />

“nascere” anche in meno <strong>di</strong> 48 ore (al riguardo, le risorse messe a<br />

<strong>di</strong>sposizione dalla rete internet - es. e-banking - offrono considerevoli<br />

utili vantaggi).<br />

Sebbene l’applicazione delle più moderne e sofisticate tecnologie<br />

in campo finanziario, bancario e commerciale abbia aumentato la<br />

rapi<strong>di</strong>tà e l’efficacia delle transazioni, agevolando lo spostamento <strong>di</strong><br />

linee <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e <strong>di</strong> vera e propria liqui<strong>di</strong>tà in qualsiasi parte del<br />

mondo a costi ed in tempi estremamente ridotti, rimangono in uso,


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 189<br />

soprattutto a livelli meno organizzati, i sistemi tra<strong>di</strong>zionali del<br />

contrabbando <strong>di</strong> danaro alle frontiere, del ricorso a servizi <strong>di</strong> corriere,<br />

ai servizi postali, a quelli <strong>di</strong> cambiavalute ed ai sistemi bancari<br />

sotterranei, largamente in uso presso determinate etnie.<br />

Nel settore non bancario, l’impiego <strong>di</strong> imprese specializzate nel<br />

trasferimento internazionale <strong>di</strong> denaro resta, inoltre, fattispecie<br />

frequente.<br />

Marcata è anche la tendenza dei riciclatori a ricorrere all’opera <strong>di</strong><br />

Istituti finanziari non bancari e ad imprese non finanziarie per eludere,<br />

appunto, i vincoli posti a carico del settore cre<strong>di</strong>tizio dalla normativa<br />

antiriciclaggio.<br />

Scendendo nello specifico, nel panorama delle più frequenti<br />

modalità <strong>di</strong> riciclaggio adottate dalle organizzazioni criminali, vale<br />

ricordare le seguenti:<br />

1) l’utilizzo del sistema bancario, che consapevolmente e/o<br />

inconsapevolmente può porre in essere infinite attività<br />

strumentali al riciclaggio ed al reimpiego dei capitali illeciti,<br />

fino a sfociare, nel patologico, in condotte che presuppongono<br />

la connivenza con soggetti criminali;<br />

2) la gestione <strong>di</strong> attività commerciali ad alta red<strong>di</strong>tività e,<br />

solitamente, caratterizzate da numerose transazioni in contanti,<br />

quali alberghi, centri turistici, bar, ristoranti;<br />

L’ingresso in queste attività può seguire una casistica <strong>di</strong><br />

modalità estremamente variegata e comprende, ad esempio, il<br />

caso del cedente dell’esercizio commerciale già vittima <strong>di</strong><br />

estorsioni e ridotto in <strong>di</strong>fficoltà finanziarie o vessato da debiti<br />

usurari contratti con società finanziarie controllate<br />

dall’organizzazione criminale;<br />

3) l’impiego <strong>di</strong> case da gioco che, grazie alla movimentazione <strong>di</strong><br />

ingenti somme <strong>di</strong> denaro, offrono gran<strong>di</strong> occasioni <strong>di</strong><br />

riciclaggio, oltre che <strong>di</strong> elargizione <strong>di</strong> prestiti a tassi usurari;<br />

4) costruzione ed acquisto <strong>di</strong> immobili, settore che, da sempre nel<br />

mirino della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, oggi sembra <strong>di</strong>rezionarsi<br />

verso una ampia <strong>di</strong>versificazione degli investimenti che<br />

privilegia le gran<strong>di</strong> ed eleganti strutture alberghiere e/o i<br />

villaggi turistici (<strong>di</strong> cui al precedente punto (2));<br />

investimenti nel mercato dell’arte, che oltre a garantire elevata<br />

remuneratività, possono giovarsi <strong>di</strong> una legislazione meno


190<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

restrittiva e penalizzante, oltre che della intrinseca necessità <strong>di</strong><br />

ricorrere a stime, per loro natura soggettive e, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>fficile contestazione;<br />

commercio dell’oro, sia per il valore intrinseco del metallo, sia<br />

perché la ven<strong>di</strong>ta e l’acquisto possono avvenire senza che si<br />

realizzi la materiale consegna;<br />

5) gestione <strong>di</strong> video poker;<br />

6) avvio <strong>di</strong> attività commerciali per le quali è già previsto un<br />

programma <strong>di</strong> fallimento e <strong>di</strong> bancarotta “pilotati”;<br />

7) compensazioni internazionali - operazioni utilizzate anche<br />

nell’ambito dei c.d. “canali bancari informali”<br />

(successivamente descritti) - attraverso cui viene, ad esempio,<br />

accre<strong>di</strong>tata all’estero una somma a favore <strong>di</strong> un citta<strong>di</strong>no<br />

residente in Italia a fronte <strong>di</strong> identica procedura effettuata nel<br />

nostro Paese a favore della controparte residente all’estero. I<br />

due soggetti possono così, con i propri conti bancari, regolare<br />

<strong>di</strong> fatto un trasferimento internazionale <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità. Il<br />

sistema, particolarmente usato, presenta un notevole margine<br />

<strong>di</strong> sicurezza, perché non presuppone effettivi movimenti<br />

internazionali <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> né operazioni <strong>di</strong> carattere valutario. Il<br />

suo accertamento è spesso casuale e legato, per lo più, alla<br />

conoscenza, acquisita in via investigativa, dell’effettivo<br />

regolamento economico sottostante all’operazione illecita;<br />

8) creazione <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> occulti me<strong>di</strong>ante emissione <strong>di</strong> fatture per<br />

operazioni inesistenti.<br />

5. MODALITÀ CLASSIFICATE E TECNICHE SPERIMENTATE DI<br />

RICICLAGGIO<br />

5.1 I METODI DELLE “INTERPOSIZIONI” E DELLA “CERTIFICAZIONE”<br />

L’immissione nel circuito economico legale delle rilevanti risorse<br />

finanziarie acquisite illegalmente dalla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> è causa<br />

<strong>di</strong> profonde alterazioni dei meccanismi e degli equilibri della libera<br />

concorrenza (“per ogni impren<strong>di</strong>tore <strong>mafioso</strong> ne esiste almeno uno <strong>di</strong>


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 191<br />

tipo non criminale eliminato dalla competizione attraverso attentati,<br />

estorsioni, esclusioni dai mercati e dagli appalti più red<strong>di</strong>tizi” 221 ).<br />

Da qui l’esigenza <strong>di</strong> sviluppare un attenta analisi delle<br />

interconnessioni che sussistono tra la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> e la c.d.<br />

“<strong>criminalità</strong> economica”, evidenziando in modo particolare quali<br />

siano, anche alla luce dei riscontri operativi, le tecniche maggiormente<br />

utilizzate.<br />

Le numerose metodologie <strong>di</strong> riciclaggio, pur presentandosi assai<br />

variegate, appaiono essere comunque riconducibili ad un’unica<br />

matrice d’ispirazione: la necessità <strong>di</strong> “mascherare” sia la<br />

provenienza illecita, sia la titolarità del denaro da riciclare.<br />

Ecco dunque che, con riferimento ad un flusso finanziario <strong>di</strong><br />

matrice criminale, si potranno registrare congiuntamente:<br />

operazioni idonee a <strong>di</strong>ssimularne la titolarità, me<strong>di</strong>ante<br />

tecniche <strong>di</strong> interposizione personale, caratterizzate<br />

dall’impiego <strong>di</strong> prestanome (c.d. “teste <strong>di</strong> legno”), strutture<br />

societarie ovvero gestioni fiduciarie;<br />

operazioni idonee a <strong>di</strong>ssimularne la provenienza illecita (la c.d.<br />

“opera <strong>di</strong> certificazione”), me<strong>di</strong>ante l’attribuzione <strong>di</strong> una<br />

fittizia causale economica.<br />

5.1.1 Le interposizioni<br />

Il più or<strong>di</strong>nario tipo <strong>di</strong> interposizione è rappresentato dal ricorso a<br />

prestanome.<br />

Questi ultimi, scelti tra persone che - in ragione del loro profilo<br />

economico-sociale - offrono adeguate garanzie in termini <strong>di</strong><br />

insospettabilità, possono essere utilmente impiegati in vari tipi <strong>di</strong><br />

transazioni, quali:<br />

operazioni bancarie tra<strong>di</strong>zionali, come titolari <strong>di</strong> c/c, depositi,<br />

libretti e titoli;<br />

compensazioni bancarie, quali controparti in accre<strong>di</strong>tamenti <strong>di</strong><br />

somme <strong>di</strong> denaro;<br />

intestazione <strong>di</strong> quote societarie, immobili, attività commerciali;<br />

221 BERRESI F., Mafia ed economia criminale, e<strong>di</strong>zione EdUp, giugno 1999.


192<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

acquisti <strong>di</strong> beni mobili ad alto valore commerciale (preziosi,<br />

oro, oggetti d’arte).<br />

Ad un livello criminale più sofisticato, l’interposizione viene<br />

realizzata sostituendo al semplice prestanome, lo schermo societario.<br />

In tali casi l’assetto societario viene utilizzato come mezzo per<br />

provvedere alla ripulitura del denaro sporco - impiegando le tecniche<br />

<strong>di</strong> seguito specificate - ovvero come soggetto cui attribuire, sul piano<br />

giuri<strong>di</strong>co-formale, la titolarità <strong>di</strong> cespiti vari.<br />

Va notato, peraltro, che in ipotesi del genere la titolarità delle<br />

quote societarie viene celata me<strong>di</strong>ante l’interposizione <strong>di</strong> società<br />

fiduciarie, che vanno a frapporsi quale ulteriore schermo tra l’effettivo<br />

possessore delle <strong>di</strong>sponibilità economiche e queste ultime.<br />

5.1.2 <strong>La</strong> “certificazione”<br />

Si è in precedenza evidenziato come il riciclaggio <strong>di</strong> capitali, che<br />

ha come obiettivo l’occultamento dell’origine criminosa dei fon<strong>di</strong>, si<br />

traduca nella pratica in una sorta <strong>di</strong> “certificazione” in grado <strong>di</strong><br />

conferire un’apparente natura economica lecita a <strong>di</strong>sponibilità<br />

finanziarie <strong>di</strong> provenienza invece illecita.<br />

Il raggiungimento <strong>di</strong> tale esteriore carattere commerciale non può<br />

che essere acquisito me<strong>di</strong>ante l’utilizzo <strong>di</strong> strutture societarie che:<br />

risultano solo in apparenza appartenenti all’economia legale,<br />

mentre sono controllate <strong>di</strong> fatto dal crimine organizzato;<br />

sono estranee - in termini <strong>di</strong> appartenenza organica - ai sodalizi<br />

delinquenziali, rimanendo però colluse o compiacenti rispetto<br />

alla citata attività delinquenziale.<br />

In entrambi i casi l’intero ciclo gestionale dell’impresa offre<br />

numerose occasioni <strong>di</strong> “lavaggio” <strong>di</strong> denaro sporco.<br />

È, infatti, possibile enucleare <strong>di</strong>verse metodologie <strong>di</strong> riciclaggio<br />

analizzando sia il profilo della gestione finanziaria sia quello<br />

economico-aziendale <strong>di</strong> un’impresa.<br />

Con riferimento alla gestione finanziaria dell’impresa, le tecniche<br />

più idonee possono consistere:<br />

nel ricevere finanziamenti <strong>di</strong> natura illecita, che vengono prima<br />

immessi - a fini <strong>di</strong> “pulitura” - nel circuito finanziario<br />

aziendale, e successivamente restituiti;


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 193<br />

nel simulare necessità <strong>di</strong> finanziamento presso istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to<br />

al fine <strong>di</strong> giustificare - <strong>di</strong>etro presentazione <strong>di</strong> false garanzie - il<br />

possesso <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità finanziarie, rinvenienti dal sistema<br />

cre<strong>di</strong>tizio; in realtà la banca simula solo la concessione della<br />

linea <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, creando, per sé, una riserva “in nero”, e, per<br />

l’organizzazione criminale, il presupposto <strong>di</strong> liceità del<br />

possesso <strong>di</strong> valuta.<br />

Considerando, invece, la vera e propria gestione economica<br />

aziendale, assumono rilievo le seguenti metodologie:<br />

le false fatturazioni: il loro impiego permette <strong>di</strong> giustificare la<br />

movimentazione <strong>di</strong> denaro a titolo <strong>di</strong> adempimento <strong>di</strong><br />

obbligazioni contrattuali, in realtà mai assunte dall’impresa,<br />

ovvero assunte per valori inferiori a quelli attestati sulle fatture<br />

(si è <strong>di</strong> fronte, in quest’ultimo caso, ad ipotesi <strong>di</strong><br />

sovrafatturazioni);<br />

le fittizie cessioni all’esportazione: a fronte <strong>di</strong> una ven<strong>di</strong>ta<br />

fittizia <strong>di</strong> beni all’estero, un’impresa emette fatture ed altra<br />

documentazione - formalmente regolare - che giustificano il<br />

successivo incasso <strong>di</strong> denaro <strong>di</strong> origine illecita;<br />

le fittizie importazioni: consistono in un’operazione <strong>di</strong> segno<br />

inverso rispetto a quella sopra descritta. In questo caso, a fronte<br />

<strong>di</strong> un’importazione <strong>di</strong> beni, in realtà mai avvenuta, l’impresa<br />

giustifica il trasferimento <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> al fittizio fornitore estero,<br />

così depositando <strong>di</strong>sponibilità finanziarie oltre confine.<br />

5.2 LA CONCEZIONE “TRIFASICA” E LA “TEORIA DELL’INDEBITAMENTO”<br />

Secondo la tipologia elaborata dal GAFI (Gruppo <strong>di</strong> Azione<br />

Finanziaria Internazionale) 222 il riciclaggio, in<strong>di</strong>pendentemente dalle<br />

concrete tecniche utilizzate, dal punto <strong>di</strong> vista economico-finanziario<br />

si articola in tre fasi fondamentali:<br />

nella prima, detta del “collocamento”, ci si “sbarazza” del<br />

denaro contante, provento delle varie attività criminali<br />

222 Il gruppo <strong>di</strong> esperti creato nel corso del vertice del G7 <strong>di</strong> Parigi del 1989, incaricato <strong>di</strong> elaborare una<br />

strategia globale <strong>di</strong> contrasto al riciclaggio e <strong>di</strong> supervisionare sull’effettiva attuazione delle<br />

raccomandazioni da parte degli Stati aderenti.


194<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

perpetrate. L’obiettivo imme<strong>di</strong>atamente perseguito è,<br />

quin<strong>di</strong>, la trasformazione del contante nella cosiddetta<br />

“moneta scritturale”, rappresentata dai sal<strong>di</strong> attivi dei<br />

rapporti costituiti presso interme<strong>di</strong>ari finanziari.<br />

È, infatti, in tale ambito che si è sviluppata la tecnica del<br />

cosiddetto “smurfing”, ossia del frazionamento dell’operazione in più<br />

tranche, in modo da eludere i rigori della vigente <strong>di</strong>sciplina<br />

antiriciclaggio;<br />

nella seconda fase si completa il “camuffamento” dell’origine e<br />

l’eliminazione delle tracce contabili del denaro “sporco”,<br />

tramite una pluralità <strong>di</strong> ulteriori trasferimenti;<br />

nella terza ed ultima fase, il denaro, così “centrifugato” con<br />

trasferimenti elettronici, mo<strong>di</strong>ficazioni e transiti da un conto<br />

corrente o da un rapporto ad un altro, sarà pronto per essere<br />

inserito nel mercato legale, passando dunque nell’ultimo<br />

sta<strong>di</strong>o, quello definito della integrazione.<br />

Rileviamo, peraltro, come, con riferimento al momento del<br />

collocamento, sia sempre più frequente il fenomeno <strong>di</strong> allocazione<br />

delle risorse <strong>di</strong> origine illecita in zone non regolamentate: i c.d. paesi<br />

off-shore 223 .<br />

In sostanza, allocare una grossa quantità <strong>di</strong> denaro “sporco” in una<br />

piazza off-shore, tra<strong>di</strong>zionale o emergente che sia, comporterà<br />

sicuramente delle commissioni maggiori, ma consentirà <strong>di</strong><br />

perfezionare la transazione con estrema facilità, nell’assoluto<br />

anonimato ed in tempi particolarmente brevi.<br />

A questo punto l’organizzazione criminale potrà, quin<strong>di</strong>, sfruttare<br />

l’utilità derivante dalla <strong>di</strong>sponibilità acquisita <strong>di</strong> un saldo attivo,<br />

evitando tutte le barriere normative che nel frattempo i mercati<br />

regolamentati sono riusciti ad erigere.<br />

Sarà, infatti, agevole immettere nel circuito finanziario<br />

internazionale qualsivoglia documento espressivo della giacenza <strong>di</strong><br />

223 Aree in cui vige una regolamentazione meno intensa o una regolamentazione <strong>di</strong>seguale rispetto a<br />

quella delle piazze più importanti del sistema finanziario, tra cui spiccano quelli dell’ex blocco<br />

sovietico. Il Ministero delle Finanze tiene una “black list” <strong>di</strong> tutti i paesi con tali caratteristiche.<br />

Come noto, in tali paesi è possibile, tra l’altro, costituire società anonime anche aventi come oggetto<br />

l’attività finanziaria; il segreto bancario è particolarmente serrato e le registrazioni delle operazioni<br />

effettuate dalle banche hanno una mera funzione inter partes e ricevono limitatissima tutela<br />

pubblicistica in or<strong>di</strong>ne alla loro obbligatorietà e veri<strong>di</strong>cità.


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 195<br />

quel denaro, dando così avvio alle conseguenti e necessarie fasi <strong>di</strong><br />

ripulitura ed integrazione.<br />

<strong>La</strong> nascita e la <strong>di</strong>ffusione dei certificati <strong>di</strong> deposito o <strong>di</strong> documenti<br />

analoghi (garanzie bancarie, titoli <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to ecc.) che muovono dalle<br />

piazze off-shore, per entrare nel sistema finanziario occidentale,<br />

costituiscono dunque un evento sicuramente nuovo, complesso e <strong>di</strong><br />

estrema rilevanza.<br />

Tali strumenti finanziari, tutti rientranti nel più ampio genus dei<br />

“cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> firma”, <strong>di</strong>vengono, infatti, una sorta <strong>di</strong> succedaneo della<br />

moneta legale e possono così utilizzarsi anche per il pagamento <strong>di</strong><br />

beni e/o servizi. Una volta emessi, possono essere ceduti, scontati o<br />

prestati in garanzia e da compensazioni presso istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to od<br />

altro operatore.<br />

Seguendo tale strategia, i capitali sporchi, esposti al rischio <strong>di</strong><br />

monitoraggio, rimangono immobili, al sicuro ed al “caldo” presso<br />

piazze estere compiacenti, mentre al loro posto si muovono una vasta<br />

gamma <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti documentari in un vortice <strong>di</strong> triangolazioni, andando<br />

così ad integrare la descritta seconda fase del camuffamento.<br />

Ma quali tecniche utilizzerà un riciclatore, che <strong>di</strong>sponga degli<br />

strumenti finanziari in parola, per perfezionare la descritta terza fase<br />

<strong>di</strong> integration e rendere quin<strong>di</strong> effettivo il potere d’acquisto dei cre<strong>di</strong>ti<br />

documentari trattati?<br />

Tra le tecniche più ricorrenti 224 , vi è senza dubbio quella del<br />

cosiddetto “loan back” (o teoria dell’indebitamento), in sostanza un<br />

prestito a se stessi, ufficializzato attraverso una regolare pratica <strong>di</strong><br />

finanziamento che offrirà una facciata <strong>di</strong> legalità alla <strong>di</strong>sponibilità del<br />

denaro.<br />

In realtà, l’interessato, o un suo prestanome, conferirà all’istituto<br />

erogatore le garanzie richieste, rappresentate appunto dagli strumenti<br />

finanziari in esame, avendo quale obiettivo finale quello d’indebitarsi,<br />

cioè <strong>di</strong> rappresentare la propria ricchezza come il provento <strong>di</strong> un<br />

affidamento (mutuo, apertura <strong>di</strong> linee <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, ecc.). È<br />

comprensibile come, un “buon” riciclatore, presentandosi <strong>di</strong> fronte al<br />

sistema bancario e rappresentando un determinato progetto<br />

224 DONADIO G., Bilanci e prospettive della lotta al riciclaggio - Palermo 9 e 10 luglio 1998..,<br />

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali<br />

similari, p.149 ss.


196<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

impren<strong>di</strong>toriale, possa agevolmente ottenere un finanziamento a fronte<br />

della <strong>di</strong>mostrazione dell’esistenza <strong>di</strong> congrue garanzie presso primari<br />

corrispondenti esteri. L’essenza dell’operazione <strong>di</strong> riciclaggio<br />

consisterà, così, nel concordare le con<strong>di</strong>zioni del finanziamento. Esso<br />

potrà anche avere un tasso <strong>di</strong> interesse particolarmente elevato, atteso<br />

che ad un soggetto, impegnato in un’operazione della specie, non<br />

interesserà tanto spuntare un punto <strong>di</strong> percentuale quanto perfezionare<br />

l’opera <strong>di</strong> riconversione <strong>di</strong> denaro “sporco” avviata.<br />

Una volta ottenuto il finanziamento “il riciclatore” potrà:<br />

provocare, a seguito della mancata corresponsione <strong>di</strong> quanto<br />

dovuto, in termini <strong>di</strong> ammortamento del cre<strong>di</strong>to concesso,<br />

l’escussione della garanzia offerta, attraverso il sistema delle<br />

compensazioni interbancarie; legittimando così il trasferimento<br />

del denaro sporco nel circuito bancario occidentale;<br />

godere dei vantaggi offerti dalla libera <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> denaro<br />

pulito, che gli consentirà <strong>di</strong> avviare un’impresa che ha un<br />

origine criminale, ma che da quel momento in poi giocherà<br />

apparentemente secondo le regole del mercato. 225<br />

Al riguardo, comunque, appare quantomeno verosimile la<br />

possibilità che taluni broker, in procinto <strong>di</strong> perfezionare operazioni <strong>di</strong><br />

riciclaggio con la descritta tecnica, possano celare - con la connivenza<br />

dell’istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to interessato - operazioni <strong>di</strong> “autofinanziamento”<br />

attraverso la parallela pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> false garanzie che saranno<br />

quin<strong>di</strong> collocate quale schermo <strong>di</strong> quelle realmente rappresentative<br />

della liqui<strong>di</strong>tà da riciclare.<br />

Così agendo, essi, nel caso in cui fossero coinvolti in indagini<br />

penali, avrebbero sempre la possibilità <strong>di</strong> rifugiarsi in ammissioni <strong>di</strong><br />

responsabilità per fattispecie <strong>di</strong> reati minori, quali, ad esempio, la<br />

truffa che, come noto, prevede quale specifica con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />

proce<strong>di</strong>bilità la querela <strong>di</strong> parte.<br />

D’altro canto, anche l’istituto bancario e/o finanziario che ha<br />

accettato il compromesso <strong>di</strong> concedere un affidamento sulla scorta <strong>di</strong><br />

un documento espressivo <strong>di</strong> ricchezza criminale, si orienterà verso una<br />

imme<strong>di</strong>ata conferma dell’accennata ipotesi <strong>di</strong> truffa, procedendo da un<br />

lato, alla denuncia del broker agente (verosimilmente persona fisica<br />

225<br />

BOSCO S., SANARIGHI G., L’infiltrazione del crimine organizzato nell’economia legale, in Rivista<br />

della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza, n. 6/2000.


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 197<br />

e/o giuri<strong>di</strong>ca interposta ai reali interessi criminali), e dall’altro, ad<br />

escludere dalla documentazione ufficiale dell’istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to ogni<br />

traccia della reale garanzia accettata.<br />

6. NUOVI SCENARI DEL RICICLAGGIO<br />

Nell’ambito del complesso tema del riciclaggio, meritano poi un<br />

particolare approfon<strong>di</strong>mento le seguenti problematiche che oggi<br />

possiamo definire quali “nuove frontiere”:<br />

le transazioni telematiche, favorite dalla <strong>di</strong>ffusione della rete<br />

internet;<br />

le aree geografiche <strong>di</strong> particolare interesse in virtù <strong>di</strong><br />

legislazioni particolarmente permissive in materia fiscale e<br />

commerciale.<br />

1) Le transazioni telematiche: il c.d. “cyberlaundering”<br />

Come noto, Internet assicura un sistema <strong>di</strong> comunicazione globale<br />

impostato secondo un approccio multime<strong>di</strong>ale (trasmissione in tempo<br />

reale <strong>di</strong> immagini, testi e suoni) che si <strong>di</strong>stingue per il suo<br />

rivoluzionario grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione mon<strong>di</strong>ale, nonché per le <strong>di</strong>fficili<br />

possibilità <strong>di</strong> controllo sui contenuti dei messaggi.<br />

Internet si è, altresì, rivelato un formidabile strumento <strong>di</strong><br />

promozione del commercio e <strong>di</strong> circolazione della “moneta<br />

elettronica”, in grado <strong>di</strong> assicurare livelli <strong>di</strong> anonimato, convertibilità,<br />

trasferibilità, economicità ed efficacia senza precedenti.<br />

A questo si aggiunga che nella “rete” trovano spazio operatori<br />

<strong>di</strong>slocati in paesi “off-shore” in grado <strong>di</strong> offrire servizi bancari e<br />

finanziari del tutto simili ai modelli classici dell’interme<strong>di</strong>azione.<br />

Tali servizi vengono proposti in forma riservata ed anonima ed a<br />

costi estremamente competitivi, cosicché, pur essendo principalmente<br />

rivolti a soggetti de<strong>di</strong>ti ad attività strumentali all’evasione fiscale, ben<br />

si prestano anche a finalità <strong>di</strong> riciclaggio dei proventi illeciti.<br />

Giova, infine, sottolineare che Internet offre l’accesso a siti dove è<br />

possibile reperire informazioni su:<br />

sofisticate tecniche <strong>di</strong> criptazione dei dati e delle<br />

comunicazioni;


198<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

come ottenere “passaporti” e seconda citta<strong>di</strong>nanza, unitamente<br />

a conti bancari anonimi, carte <strong>di</strong> pagamento elettronico e <strong>di</strong><br />

cre<strong>di</strong>to anonime, carte d’identità, ecc.;<br />

come costituire società anonime off-shore.<br />

2) Aree geografiche <strong>di</strong> particolare interesse in virtù <strong>di</strong><br />

legislazioni permissive<br />

In tale quadro non può non rammentarsi l’iniziativa giu<strong>di</strong>ziaria<br />

internazionale che l’Unione Europea ha inteso promuovere, in data 3<br />

novembre 2000, nei confronti delle maggiori multinazionali del<br />

tabacco (Philip Morris e Reynolds) presso la Corte Distrettuale <strong>di</strong><br />

New York.<br />

L’atto <strong>di</strong> accusa si fonda sulla circostanza che tali società, fin dagli<br />

anni ‘70, hanno condotto una campagna costante e concordata per<br />

aumentare la loro quota <strong>di</strong> mercato nei paesi in cui i loro prodotti sono<br />

commercializzati.<br />

Per raggiungere tale obiettivo esse si sarebbero attivamente<br />

impegnate, in tali paesi, nelle attività <strong>di</strong> contrabbando ed avrebbero<br />

celato tale comportamento attraverso altre condotte illegali,<br />

prevalentemente incentrate sul riciclaggio <strong>di</strong> denaro e su altre<br />

violazioni della legge statunitense.<br />

Dall’analisi del citato atto <strong>di</strong> accusa emerge come la quasi totalità<br />

delle società collegate a dette multinazionali abbia <strong>di</strong>slocato la propria<br />

sede sociale nello Stato americano del Delaware 226 , piccolo Stato<br />

federale sulla costa est degli Stati Uniti e scelto come sede legale della<br />

maggior parte delle Internet Company statunitensi e dalle società<br />

U.S.A. <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni. Sebbene non possa essere considerato<br />

propriamente uno Stato off-shore, né un vero e proprio para<strong>di</strong>so<br />

fiscale (<strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>rà in seguito), la sua caratteristica principale è<br />

quella <strong>di</strong> avere una legge che regola il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> società, la “Delaware<br />

Corporation <strong>La</strong>w”, considerata negli U.S.A. la più agevole per la<br />

costituzione <strong>di</strong> aziende.<br />

226 rjr nabisco, inc.; r.j. rejnolds tobacco hol<strong>di</strong>ng, inc; r.j. rejnolds tobacco international hol<strong>di</strong>ng, inc; rjr<br />

nabisco hol<strong>di</strong>ngs corp; nabisco group hol<strong>di</strong>ngs corp; philip morris international, inc.; philip morris<br />

duty free, inc;


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 199<br />

<strong>La</strong> politica del Delaware è, infatti, sempre stata ispirata dalla<br />

filosofia della semplificazione e della chiarezza anche, ad esempio,<br />

nella stesura degli statuti o degli atti costitutivi;<br />

Analogamente a quanto accade a Panama, che paradossalmente ha<br />

mutuato proprio dal Delaware questo modello, le società che non<br />

svolgono in Delaware alcuna attività produttiva <strong>di</strong> red<strong>di</strong>ti, non pagano<br />

nessuna tassa sugli utili e sui guadagni. Esiste una specie <strong>di</strong> franchigia<br />

dell’1% sul capitale sociale che, paragonata alle imposizioni tributarie<br />

<strong>di</strong> altri stati U.S.A., è decisamente concorrenziale. Del resto, costituire<br />

una società nel Delaware non è un operazione così complessa, come<br />

può apparire ad un primo approccio 227 . E’, infatti, sufficiente<br />

“navigare” solo per pochi minuti in Internet per rendersi conto che<br />

numerosi siti specializzati offrono incon<strong>di</strong>zionate opportunità <strong>di</strong><br />

costituzione “on line” <strong>di</strong> società commerciali nel Delaware. E’ il caso<br />

ad esempio dei siti www.adam-bedford.com e www.corporate.com<br />

che, proprio con riferimento al Delaware, descrivono, con dovizia <strong>di</strong><br />

particolari, i vantaggi d’installare un’attività commerciale in quello<br />

Stato.<br />

6.1 L’UTILIZZO DEI “CANALI BANCARI INFORMALI”<br />

<strong>La</strong> continua e sempre più pressante attenzione rivolta dalle<br />

Autorità internazionali verso l’attività <strong>di</strong> prevenzione e <strong>di</strong> repressione<br />

del riciclaggio <strong>di</strong> capitali illeciti, settore questo recentemente<br />

rivitalizzato anche a seguito degli attentati terroristici del 2001, ha<br />

instaurato un complesso integrato <strong>di</strong> norme e <strong>di</strong> raccomandazioni che,<br />

<strong>di</strong>rettamente e/o in<strong>di</strong>rettamente, hanno inciso sulla libertà d’agire delle<br />

istituzioni bancarie e finanziarie (oltre che <strong>di</strong> altri soggetti “sensibili”),<br />

ponendole al centro del sistema <strong>di</strong> prevenzione ed attribuendo loro la<br />

responsabilità dell’efficacia dell’azione <strong>di</strong> contrasto.<br />

227 Per poter costituire una società in Delaware deve ovviamente esistere almeno un azionista e le azioni<br />

corrispondenti al capitale sociale non possono essere al portatore ma nominali. E’ richiesto almeno<br />

un amministratore senza restrizioni <strong>di</strong> residenza o nazionalità. Presidente, Vice Presidente ed<br />

Amministratore Delegato, possono essere la stessa persona. Ai fini del pagamento della “franchigia”<br />

<strong>di</strong> cui sopra, un bilancio contenente le attività del C.<strong>di</strong> A. deve essere presentato alle autorità<br />

competenti. <strong>La</strong> società deve inoltre qualificarsi con una delle seguenti forme: Association, Company,<br />

Corporation, Club, Foundation, Fund, Incorporated, Institute, Society, Union, Sindacate o Limited.<br />

I termini bank, trust, university, college o school e le attività associate non possono essere utilizzate.


200<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Tale processo, nel perseguire la massima trasparenza bancaria ed<br />

una piena collaborazione degli operatori del settore, ha indotto le<br />

organizzazioni criminali a convogliare le loro risorse verso canali<br />

“sicuri”, cercando <strong>di</strong> sottrarle dall’influenza della legislazione<br />

antiriciclaggio.<br />

Sebbene, come già esposto, i canali bancari e finanziari non siano<br />

gli unici attraverso i quali attuare operazioni <strong>di</strong> riciclaggio, è<br />

certamente vero che un’organizzazione che opera su scala<br />

internazionale e che mantiene contatti con omologhe strutture<br />

<strong>di</strong>slocate in tutto il mondo non può prescindere dall’utilizzo degli<br />

strumenti e dei servizi che solo una rete integrata <strong>di</strong> operatori, come<br />

quella bancaria e finanziaria, è in grado <strong>di</strong> offrire.<br />

Tali irrinunciabili necessità, da un lato, e la crescente attenzione<br />

che le massime Autorità hanno rivolto a tale comparto, dall’altro,<br />

hanno indotto le organizzazioni criminali che operano su scala<br />

mon<strong>di</strong>ale, non ultime quelle <strong>di</strong> matrice terroristica, a sfruttare dei<br />

“canali” alternativi strutturalmente assimilabili a quelli ufficiali che,<br />

connotati da elevata flessibilità ed opacità, offrano la possibilità <strong>di</strong><br />

fruire <strong>di</strong> un’ampia rete <strong>di</strong> contatti commerciali e finanziari; i c.d.<br />

“canali bancari informali”.<br />

Si tratta sostanzialmente <strong>di</strong> circuiti connotati da un elevato grado<br />

<strong>di</strong> opacità e risultano <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile in<strong>di</strong>viduazione per le attività <strong>di</strong><br />

prevenzione e vigilanza poste in essere dalle Autorità nazionali e<br />

comunitarie, in tali ambienti, infatti, le prestazioni <strong>di</strong> servizio<br />

assimilabili a quelle bancarie vengono realizzate al <strong>di</strong> fuori dei canali<br />

ufficialmente autorizzati e sottoposti alla vigilanza istituzionale.<br />

<strong>La</strong> pericolosità <strong>di</strong> tali sistemi risiede, appunto, nella possibilità che<br />

gli stessi possano sfuggire alle normative in materia <strong>di</strong> vigilanza<br />

bancaria, finanziaria ed antiriciclaggio.<br />

Riguardo a tali sistemi va notato che:<br />

si fondano sulla fiducia reciproca dei loro operatori e sono<br />

<strong>di</strong>ffusi in numerosi Stati, pur se sotto <strong>di</strong>fferenti denominazioni<br />

(Hawala banking in Gran Bretagna, In<strong>di</strong>a, Pakistan, Hun<strong>di</strong> in<br />

Me<strong>di</strong>o Oriente, Chiti banking in Asia, Chop Shop banking in<br />

Cina, Stash House in Usa e America <strong>La</strong>tina);<br />

presentano caratteristiche <strong>di</strong> funzionamento analoghe a quelle<br />

dei cc.dd. “money transfer”, che rappresentano però un canale<br />

<strong>di</strong> trasferimento - attualmente gestito, in Italia, dalle società


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 201<br />

internazionali “Western Union e Moneygram” - legale, ovvero<br />

sottoposto alla <strong>di</strong>sciplina prevista per gli operatori autorizzati;<br />

realizzano l’attività <strong>di</strong> rimessa fon<strong>di</strong> ricorrendo alla tecnica<br />

della c.d. compensazione, così articolata, sulla base <strong>di</strong> quanto<br />

appreso anche nel corso <strong>di</strong> recenti e significative esperienze<br />

investigative:<br />

− l’operatore A raccoglie denaro contante e lo versa su un<br />

proprio conto corrente nel Paese ALFA;<br />

− inoltra all’operatore B, titolare <strong>di</strong> un conto corrente in un<br />

Paese BETA, la richiesta <strong>di</strong> accre<strong>di</strong>to del denaro formulata<br />

da un soggetto Y al beneficiario finale X residente in<br />

BETA;<br />

− l’operatore B procede alla consegna del denaro a X;<br />

− in concomitanza della transazione sorge un cre<strong>di</strong>to<br />

dell’operatore B nei confronti dell’operatore A;<br />

− il cre<strong>di</strong>to verrà estinto allorquando l’operatore B richiederà<br />

all’operatore A <strong>di</strong> effettuare un’analoga transazione a<br />

favore <strong>di</strong> un beneficiario residente nel Paese ALFA.<br />

I citati “circuiti informali”, anche in ragione dell’elevata red<strong>di</strong>tività<br />

che li caratterizza, sviluppatisi storicamente in alcune aree del terzo e<br />

del quarto mondo, prevalentemente Asia ed Africa (tra cui spiccano<br />

Somalia e Sudan), hanno fatto registrare un costante e rapido sviluppo,<br />

fintanto da sovrapporsi quasi integralmente ai circuiti finanziari<br />

ufficiali.<br />

Il frenetico incremento del commercio internazionale e,<br />

soprattutto, i sempre più consistenti flussi migratori che coinvolgono<br />

ormai tutti i Paesi ad economia <strong>di</strong> mercato, accrescono l’esigenza e<br />

l’urgenza <strong>di</strong> trovare un’adeguata risposta al fenomeno.<br />

Il sistema bancario clandestino, presente ormai in ogni parte del<br />

mondo, assume varie denominazioni in ragione della collocazione<br />

geografica in cui lo si guarda:<br />

“Chop Chop” in Cina;<br />

“Chiti”, “Hun<strong>di</strong>” e “Hawalla” nel sub continente in<strong>di</strong>ano;


202<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

“Cash House” e “Stash House”, tra i latino-americani, in via <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ffusione anche nel Nord America. 228<br />

Le organizzazioni criminali internazionali perseguono, attraverso<br />

tali meccanismi, il prioritario ed imprescin<strong>di</strong>bile obiettivo <strong>di</strong> spostare<br />

gran<strong>di</strong> quantità <strong>di</strong> denaro in tutto il mondo, evitando le normali<br />

procedure bancarie, sempre più “tutelate” dalle normative<br />

antiriciclaggio, senza lasciare traccia del loro percorso.<br />

Tali sistemi, che traggono origine dalle rimesse dei lavoratori<br />

stranieri, sono <strong>di</strong>venuti componenti significative delle economie dei<br />

Paesi verso i quali tali liqui<strong>di</strong>tà vengono in<strong>di</strong>rizzate che,<br />

frequentemente, in ragione della criticità della propria situazione<br />

finanziaria, trovano conveniente tollerare, ove non incentivare, la<br />

<strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> tali fenomeni criminali.<br />

In particolare, con i sistemi bancari informali è possibile<br />

contrattare con un operatore finanziario clandestino il costo<br />

(commissione) dell’operazione <strong>di</strong> trasferimento che si perfezionerà<br />

attraverso la consegna all’interme<strong>di</strong>ario del denaro da trasferire, in<br />

cambio <strong>di</strong> un documento <strong>di</strong> ricevuta o <strong>di</strong> un particolare “co<strong>di</strong>ce” (che<br />

può assumere le più svariate forme, alfanumeriche e/o grafiche)<br />

identificativo della transazione.<br />

Successivamente, nel Paese <strong>di</strong> destinazione, sarà possibile,<br />

attraverso la presentazione <strong>di</strong> tale documento o del relativo “co<strong>di</strong>ce”,<br />

movimentare una corrispondente quantità <strong>di</strong> denaro, senza interessare<br />

i canali bancari ufficiali e senza spostare fisicamente la liqui<strong>di</strong>tà.<br />

Sarà cura dei “banchieri informali”, poi, operare le relative<br />

compensazioni tra i rispettivi sal<strong>di</strong> attivi e passivi, attraverso<br />

“triangolazioni” che transitano attraverso Paesi non islamici, quali<br />

In<strong>di</strong>a e Hong Kong.<br />

In un simile contesto, gli esercizi commerciali che comportano i<br />

maggiori in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> pericolosità, sono quelli che movimentano cospicui<br />

volumi finanziari e che, per le loro caratteristiche, ricevono frequenti<br />

pagamenti in contanti ed effettuano numerosi bonifici verso l’estero;<br />

ne sono tipici esempi le imprese <strong>di</strong> servizi informatici e telefonici (c.d.<br />

228 PERUGINI A. <strong>La</strong> sicurezza nazionale nel contesto della globalizzazione. Aspetti economici e <strong>di</strong><br />

<strong>criminalità</strong>, Centro Stu<strong>di</strong> per la Difesa, 1998 precisa opportunamente che i termini “Chop” e “Chiti”<br />

sono i nomi dati ad un documento che funge sia da ricevuta che da tratta a vista; “Hawalla”, invece, è<br />

un termine che significa “riferimento”, mentre “Hun<strong>di</strong>” significa “fiducia”.


CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 203<br />

phone center - money transfer), ovvero le società con oggetto sociale<br />

genericamente riconducibile all’“import/export”.<br />

Per avere un’idea delle <strong>di</strong>mensioni del fenomeno, vale sottolineare<br />

che, secondo quanto riportato da autorevoli fonti stampa, nel corso del<br />

1999, sono transitati nel solo Pakistan, circa 3 bilioni <strong>di</strong> dollari<br />

americani, dato particolarmente preoccupante se posto in relazione<br />

all’unico bilione <strong>di</strong> dollari usa transitato, nel medesimo periodo, nei<br />

canali bancari ufficiali.<br />

In un documento presentato dall’Interpol al GAFI in relazione ai<br />

“sistemi alternativi <strong>di</strong> rimessa e raccolta fon<strong>di</strong> utilizzati dai<br />

terroristi” 229 , emerge che gruppi terroristici hanno:<br />

posto in essere attività <strong>di</strong> raccolta fon<strong>di</strong>, soprattutto in Europa,<br />

costituiti da contributi dei titolari <strong>di</strong> attività commerciali, dalle<br />

donazioni (quasi sempre nelle moschee) e dal profitto <strong>di</strong> varie<br />

attività illecite;<br />

investito un’elevata percentuale delle proprie <strong>di</strong>sponibilità in<br />

metalli e pietre preziose;<br />

utilizzato una rete finanziaria sommersa ben in<strong>di</strong>viduata<br />

(denominata AL BARAKAAT, le cui movimentazioni<br />

finanziarie annue vengono stimate in 300 - 400 milioni <strong>di</strong><br />

dollari USA) con emanazioni in numerosi Stati, anche<br />

occidentali;<br />

ottenuto il sostegno <strong>di</strong> amministratori <strong>di</strong> Istituti finanziari (Al<br />

Tagwa - Nada Management Organization), già risultati<br />

coinvolti nel finanziamento <strong>di</strong> gruppi ra<strong>di</strong>cali;<br />

Le transazioni finanziarie poste in essere tramite l’utilizzo della<br />

descritta rete informale, si concretizzano, anche, in rimesse <strong>di</strong> denaro<br />

che, in tranches successive <strong>di</strong> piccolo importo, vengono fatte<br />

transitare, me<strong>di</strong>ante società riconosciute ufficialmente e specializzate<br />

nel “fast money transfer”, quali la “Cook’s” e la “Western Union”, in<br />

Paesi dell’Est europeo, ove è meno probabile incorrere in controlli <strong>di</strong><br />

polizia.<br />

Inoltre, nel tempo, le organizzazioni terroristiche hanno<br />

perfezionato le procedure operative che gli consentono, attraverso<br />

l’utilizzo <strong>di</strong> numerose società <strong>di</strong> comodo e <strong>di</strong> beneficenza <strong>di</strong>slocate in<br />

229 Documento presentato dall’INTERPOL al GAFI nella riunione <strong>di</strong> Roma 19-21 novembre 2002 quale<br />

Esercitazione Tipologica.


204<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Europa Occidentale e negli USA, <strong>di</strong> finanziare, con stanziamenti<br />

annuali <strong>di</strong> milioni <strong>di</strong> dollari, le loro articolazioni armate.<br />

7. CONNESSIONI FRA RICICLAGGIO ED EVASIONE FISCALE<br />

Le interrelazioni tra le tecniche <strong>di</strong> riciclaggio ora considerate e le<br />

pratiche <strong>di</strong> evasione fiscale possono essere apprezzate sotto <strong>di</strong>versi<br />

profili.<br />

Va notato, innanzitutto, come le metodologie <strong>di</strong> riciclaggio finora<br />

descritte, possano costituire, collateralmente, nella maggior parte dei<br />

casi, modalità <strong>di</strong> evasione già note e <strong>di</strong>ffuse.<br />

Si pensi, a tal proposito, al fenomeno delle false fatturazioni,<br />

“esploso” tra gli anni ‘70 - ‘80, la cui utilità fiscale risiede nella<br />

possibilità <strong>di</strong> ottenere - tramite l’annotazione del falso documento <strong>di</strong><br />

costo nelle scritture contabili - un’artificiosa riduzione della base<br />

imponibile ed un’indebita detrazione dell’I.V.A.<br />

Analoghi vantaggi fiscali possono essere ottenuti me<strong>di</strong>ante le<br />

fittizie importazioni, che consentono l’imputazione <strong>di</strong> costi <strong>di</strong><br />

fornitura dall’estero in realtà mai sostenuti, contestualmente alla<br />

possibilità <strong>di</strong> esportare illecitamente capitali.<br />

E’ facile intuire come tali operazioni possano, comunque,<br />

realizzarsi in modo sinergico tra riciclatori - o strutture societarie a<br />

questi ultimi <strong>di</strong>rettamente riconducibili - ed evasori, titolari <strong>di</strong> imprese<br />

del mercato legale. Nel caso, ad esempio, <strong>di</strong> un’azienda controllata<br />

<strong>di</strong>rettamente da un’organizzazione criminale nelle cui casse<br />

affluiscano proventi illeciti, il lavaggio <strong>di</strong> capitali sporchi potrà essere<br />

ottenuto me<strong>di</strong>ante l’emissione <strong>di</strong> fatture per operazioni inesistenti nei<br />

confronti <strong>di</strong> una qualunque altra impresa che persegua unicamente<br />

finalità <strong>di</strong> evasione fiscale, come nello schema che segue:


“M”<br />

CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 205<br />

90 $<br />

“M”, da un lato riscuoterà e<br />

contabilizzerà il corrispettivo<br />

oggetto <strong>di</strong> fatturazione<br />

(100$), dall’altro provvederà<br />

a versare clandestinamente<br />

all’operatore legale una pari<br />

somma, debitamente<br />

decurtata <strong>di</strong> una congrua<br />

provvigione (10$).<br />

100 $<br />

F.O.I.<br />

PAGAMENTO<br />

RISERVE<br />

OCCULTE<br />

“E”<br />

“”<br />

“E”, sostenendo un costo<br />

fittizio, contrarrà<br />

fraudolentemente i propri<br />

red<strong>di</strong>ti ed avrà, al<br />

contempo, la possibilità<br />

d’accumulare riserve<br />

occulte per un valore pari<br />

al prezzo della prestazione<br />

simulata decurtato del<br />

costo della F.O.I. (90$).<br />

“M”: “IMPRENDITORE-MAFIOSO” O “MAFIOSO- IMPRENDITORE”<br />

AZIENDA CONTROLLATA DA UNA ORGANIZZAZIONE NELLE CUI CASSE AFFLUISCONO<br />

CAPITALI DI PROVENIENZA ILLECITA.<br />

"E": "IMPRESA CHE PERSEGUE UNICAMENTE FINALITÀ DI EVASIONE FISCALE”.<br />

L’impresa criminale da un lato riscuoterà e contabilizzerà<br />

formalmente il corrispettivo oggetto <strong>di</strong> fatturazione, dall’altro<br />

provvederà a restituire all’operatore legale la stessa somma, al netto <strong>di</strong><br />

una congrua provvigione, comprensiva dell’I.V.A. e delle imposte sui<br />

red<strong>di</strong>ti da assolvere, comunque, da parte dell’impresa criminale per<br />

l’operazione attiva fittiziamente posta in essere.<br />

Così agendo l’impresa criminale riuscirà a giustificare la presenza<br />

nelle casse aziendali <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> che trovano una contropartita in<br />

apparenti transazioni commerciali, mentre il soggetto economico<br />

“collegato”, oltre a contrarre fraudolentemente sia il proprio red<strong>di</strong>to


206<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

che la propria posizione debitoria ai fini I.V.A., potrà,<br />

contestualmente, procedere a costituire riserve occulte.<br />

In tale contesto, inoltre, la possibilità <strong>di</strong> accertare l’operazione<br />

fittizia si riduce notevolmente quando questa ha ad oggetto una<br />

prestazione <strong>di</strong> servizi e quando ci sia stato un effettivo pagamento,<br />

tramite istituti bancari, della prestazione simulata.


CAPITOLO VI<br />

IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA<br />

POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO<br />

Sommario: 1. L’associazione a delinquere <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>: riflessioni su<br />

struttura ed aggravanti dell’articolo 416-bis; 2. Origine della norma; 3. Struttura<br />

ed elementi del reato previsto e punito dall’articolo 416-bis c.p.; 4. <strong>La</strong><br />

responsabilità del professionista: riflessioni sul confine esistente tra dovere <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa<br />

e compartecipazione criminale nella dottrina e nella giurisprudenza.<br />

1. L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO: RIFLESSIONI<br />

SU STRUTTURA ED AGGRAVANTI DELL’ARTICOLO 416-BIS<br />

Articolo 416-bis C.P. - Associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>.<br />

Chiunque fa parte <strong>di</strong> un’associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> formata da<br />

tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.<br />

Coloro che promuovono, <strong>di</strong>rigono o organizzano l’associazione<br />

sono puniti, per ciò solo, con al reclusione da quattro a nove anni.<br />

L’associazione è <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> quando coloro che ne fanno parte<br />

si avvalgono della forza <strong>di</strong> intimidazione del vincolo associativo e<br />

della con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> assoggettamento e <strong>di</strong> omertà che ne deriva per<br />

commettere delitti, per acquisire in modo <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto la<br />

gestione o comunque il controllo <strong>di</strong> attività economiche, <strong>di</strong><br />

concessioni, <strong>di</strong> autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per<br />

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine<br />

<strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re od ostacolare il libero esercizio del voto o <strong>di</strong> procurare<br />

voti a sé o ad altri in occasione <strong>di</strong> consultazioni elettorali.<br />

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da<br />

quattro a <strong>di</strong>eci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a<br />

quin<strong>di</strong>ci anni nei casi previsti dal secondo comma.<br />

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno<br />

la <strong>di</strong>sponibilità,per il conseguimento della finalità dell’associazione,<br />

<strong>di</strong> armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo <strong>di</strong><br />

deposito.


2<strong>08</strong><br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Se le attività economiche <strong>di</strong> cui gli associati intendono assumere o<br />

mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo,<br />

il prodotto, o il profitto <strong>di</strong> delitti,le pene stabilite nei commi<br />

precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.<br />

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca<br />

delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e<br />

delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne<br />

costituiscono l’impiego. Decadono inoltre <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto le licenze <strong>di</strong><br />

polizia, <strong>di</strong> commercio, <strong>di</strong> commissario astatore presso i mercati<br />

annonari all’ingrosso, le concessioni <strong>di</strong> acque pubbliche e i <strong>di</strong>ritti ad<br />

esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi <strong>di</strong> appaltatori <strong>di</strong> opere o <strong>di</strong><br />

forniture pubbliche <strong>di</strong> cui il condannato fosse titolare.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo si applicano anche alla<br />

camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate,<br />

che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo<br />

perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni <strong>di</strong> tipo<br />

<strong>mafioso</strong>.<br />

Con riferimento al sistema normativo pre<strong>di</strong>sposto dal legislatore,<br />

sotto il profilo penale, appare meritevole <strong>di</strong> particolare<br />

approfon<strong>di</strong>mento, il <strong>di</strong>sposto dell’articolo 1 della legge 646/1982 che,<br />

nell’istituire la figura del reato associativo <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, ha<br />

determinato l’introduzione della prima fattispecie penale<br />

concretamente adeguata a combattere tale forma <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong>. <strong>La</strong><br />

breve <strong>di</strong>samina che segue tende ad illustrarne le origini, la struttura,<br />

nonché gli aspetti tipicizzanti che la <strong>di</strong>stinguono nettamente sia<br />

dall’associazione a delinquere in senso classico, sia dal concorso <strong>di</strong><br />

persone nel reato.<br />

2. ORIGINE DELLA NORMA<br />

Al termine <strong>di</strong> un lungo e non sempre facile cammino legislativo è<br />

stata inserita nell’or<strong>di</strong>namento penale una <strong>di</strong>sposizione precipuamente<br />

finalizzata al contrasto della <strong>criminalità</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>. <strong>La</strong> novella<br />

entra nel Co<strong>di</strong>ce Penale sotto forma <strong>di</strong> articolo 416-bis, introdotta<br />

dalla legge 646/82 “ c.d. Rognoni <strong>La</strong> Torre”, al temine <strong>di</strong> una<br />

gestazione più che ventennale.


IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 209<br />

I caratteri tipici dell’articolo 416-bis, <strong>di</strong> cui si parlerà più avanti<br />

trattando della struttura della fattispecie, conducono ad una prima<br />

riflessione <strong>di</strong> merito circa la portata del <strong>di</strong>sposto normativo: per la<br />

prima volta vengono sanzionate penalmente condotte antisociali<br />

caratterizzate da peculiari aspetti - sconosciuti all’associazione a<br />

delinquere <strong>di</strong> tipo classico -, tipici dell’associazione mafiosa. Si parla<br />

quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> stabile organizzazione, proponente, partecipante,<br />

intimidazione, profitto ingiusto, omertà. Rilievo in tal senso assume<br />

poi l’orientamento assunto nel tempo dalla Corte <strong>di</strong> Cassazione<br />

nell’estendere l’applicabilità del reato associativo prima ai fenomeni<br />

mafiosi e, successivamente, a tutte le manifestazioni criminali <strong>di</strong><br />

analogo carattere pur se territorialmente allocate in <strong>di</strong>fferenti aree<br />

geografiche.<br />

Per la <strong>di</strong>samina del processo evolutivo della norma, non si può non<br />

partire dai precedenti sia legislativi sia <strong>di</strong> interpretazione giuri<strong>di</strong>ca che<br />

hanno contribuito alla formazione della fattispecie incriminatrice. Le<br />

premesse, rinvenibili già nei co<strong>di</strong>ci preunitari trovano una prima<br />

organica definizione nell’articolo 238 del co<strong>di</strong>ce Zanardelli e,<br />

successivamente, nell’articolo 416 del co<strong>di</strong>ce Rocco che, sebbene<br />

astrattamente applicabili, risultarono ben presto non completamente<br />

adeguati a contrastare il complesso ed articolato fenomeno <strong>mafioso</strong>:<br />

esso, infatti, non è esclusivamente un fenomeno criminale, ma<br />

struttura economica dotata <strong>di</strong> un forte e penetrante potere in grado <strong>di</strong><br />

operare stabilmente sul territorio anche interconnettendosi o<br />

sovrapponendosi al sistema politico ed economico, la cui veemenza<br />

viene sottolineata solo occasionalmente in coincidenza con episo<strong>di</strong><br />

aventi <strong>di</strong>retto rilievo criminale. <strong>La</strong> lenta genesi dell’articolo 416-bis<br />

può quin<strong>di</strong> farsi risalire, volendole dare data certa, al 20 <strong>di</strong>cembre<br />

1962 quando, con la legge n. 1720 venne istituita la “ Commissione<br />

Parlamentare <strong>di</strong> Inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ed a cui<br />

venne attribuito il compito <strong>di</strong> “esaminare la genesi e le caratteristiche<br />

del fenomeno mafia”, “suggerire le misure più adatte per reprimerne<br />

le manifestazioni” e, da ultimo, forse troppo ambiziosamente,<br />

“eliminarne le cause”.<br />

I lavori della Commissione si conclusero con la presentazione <strong>di</strong><br />

una articolata proposta e la successiva emanazione della legge 31<br />

maggio 1965 n. 575 recante “<strong>di</strong>sposizioni contro la mafia”. Sebbene<br />

ciò sia stato importante per la spinta propositiva alle successive


210<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

evoluzioni normative, appare opportuno segnalare come l’emanato<br />

provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> legge recepisse solo parzialmente le proposte<br />

formulate.<br />

Nelle due <strong>di</strong>stinte relazioni presentate dalla Commissione<br />

Parlamentare (la prima appena tre mesi dopo la sua istituzione),<br />

vennero infatti proposte una serie <strong>di</strong> misure organizzative, ispettive e<br />

repressive che non furono trasfuse nella emanata norma. Alla 575<br />

tuttavia va riconosciuto il merito <strong>di</strong> aver introdotto - per legge - la<br />

parola mafia nell’or<strong>di</strong>namento italiano.<br />

Sulla scorta della legge 575/65 si sviluppò una copiosa<br />

giurisprudenza che costituì, unitamente al mutato senso della<br />

pericolosità sociale del sodalizio <strong>mafioso</strong>, il pilastro su cui fondare<br />

l’articolo 416-bis. In questa sede, prescindendo per semplicità<br />

dall’illustrare la <strong>di</strong>atriba allora ricorrente sull’applicabilità o meno<br />

dell’articolo 416 alle associazioni riconosciute come mafiose, è<br />

tuttavia opportuno segnalare l’esistenza del problema e quanto il<br />

legislatore tragga dalla giurisprudenza della Suprema Corte per la sua<br />

soluzione. Per tutte si veda l’or<strong>di</strong>nanza del 12 novembre 1974 che<br />

rappresenta una vera pietra miliare soprattutto per come lucidamente<br />

ne in<strong>di</strong>vidua i fatti tipicizzanti. L’or<strong>di</strong>nanza citata, infatti, nel definire<br />

l’essenza dell’associazione mafiosa recita “ogni raggruppamento <strong>di</strong><br />

persone che, con mezzi criminosi, si proponga <strong>di</strong> assumere o<br />

mantenere il controllo <strong>di</strong> zone, gruppi o attività produttive attraverso<br />

l’intimidazione sistematica e l’infiltrazione <strong>di</strong> propri membri in modo<br />

da creare una situazione <strong>di</strong> assoggettamento e <strong>di</strong> omertà che renda<br />

impossibili o altamente <strong>di</strong>fficili le normali forme <strong>di</strong> intervento punitivo<br />

dello Stato”. Inoltre, viene in<strong>di</strong>viduato nel “trarre vantaggi personali<br />

giovandosi anche in<strong>di</strong>rettamente della forza <strong>di</strong> intimidazione che il<br />

gruppo esprime”, un chiaro in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> mafiosità. Il fatto poi che una<br />

simile definizione non fosse rivolta ad una associazione siciliana ma<br />

campana, consente <strong>di</strong> superare in via definitiva il <strong>di</strong>scorso<br />

sull’applicazione dell’articolo 416 alle associazioni criminali aventi<br />

caratteri tipici, ovunque allocate od operanti. Nella medesima<br />

decisione si legge infatti che “Il termine mafia non può essere inteso<br />

nella accezione meramente storica <strong>di</strong> fenomeno nato in alcune zone<br />

della Sicilia, proprio in quanto la legge è <strong>di</strong>retta a prevenire e<br />

perseguire tutte le manifestazioni <strong>di</strong> antisocialità organizzate che<br />

presentano gli stessi caratteri tipici nell’intero territorio nazionale,


IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 211<br />

prescindendo dalle loro origini e dalle <strong>di</strong>versità delle loro<br />

denominazioni tra<strong>di</strong>zionali, che anche nel linguaggio hanno ormai<br />

perduto significato e sono state sostituite dal termine<br />

omnicomprensivo <strong>di</strong> mafia. (...) <strong>La</strong> zona territoriale in cui il gruppo o<br />

l’organizzazione opera e la stessa denominazione che nella zona<br />

medesima l’attività <strong>di</strong> questo tipo tra<strong>di</strong>zionalmente assume sono<br />

inconferenti ai fini dell’applicazione della legge in esame, poiché è<br />

determinante soltanto il livello <strong>di</strong> pericolosità sociale che il fenomeno<br />

esprime”.<br />

E’ evidente come ed in quale ampia misura il legislatore del 1982<br />

attinga dalla or<strong>di</strong>nanza sopra riportata per la costruzione giuri<strong>di</strong>ca<br />

dell’articolato e come l’esigenza <strong>di</strong> adeguare l’assetto normativo fosse<br />

effettiva ed incombente. Ciò avevano ben compreso e sintetizzato in<br />

norma gli estensori della legge 646/82, laddove intesero colpire non<br />

tanto il reato sottostante, ma quanto la stessa appartenenza del<br />

soggetto inciso all’organizzazione <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>. Ed è per questo<br />

che in senso tecnico l’articolo 416-bis non si pone come una<br />

trasposizione in chiave giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> un allarme sociale, ma come<br />

fattispecie perfetta <strong>di</strong> reato, caratterizzata cioè da precetto e sanzione.<br />

3. STRUTTURA ED ELEMENTI DEL REATO PREVISTO E PUNITO<br />

DALL’ARTICOLO 416-BIS C.P.<br />

Prima <strong>di</strong> delineare i tratti tipici del reato associativo è necessario,<br />

per correttezza metodologica, definire la sostanziale <strong>di</strong>fferenza<br />

esistente tra la fattispecie in esame ed il concorso previsto e punito<br />

dall’articolo 110 del c.p..<br />

Infatti, in tema <strong>di</strong> reato associativo, l’elemento che <strong>di</strong>scrimina le<br />

fattispecie <strong>di</strong> cui agli artt. 416 e 416-bis del co<strong>di</strong>ce penale dalla<br />

semplice compartecipazione criminosa <strong>di</strong> cui all’articolo 110 c.p. è<br />

costituito dalla natura dell’accordo criminoso; nel concorso <strong>di</strong> persone<br />

nel reato l’accordo avviene in via occasionale e accidentale per il<br />

compimento <strong>di</strong> uno o più reati determinati, con la realizzazione dei<br />

quali l’accordo si esaurisce; nei delitti associativi, invece, l’accordo è<br />

<strong>di</strong>retto all’attuazione <strong>di</strong> un più vasto programma criminoso, che


212<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

precede e contiene gli accor<strong>di</strong> concernenti la realizzazione dei singoli<br />

crimini e che permane dopo la realizzazione <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> essi 230 .<br />

Tale <strong>di</strong>stinzione consente <strong>di</strong> chiarire imme<strong>di</strong>atamente quale sia la<br />

<strong>di</strong>fferenza esistente tra la compartecipazione al reato (sia essa stabile o<br />

occasionale) e l’associazione a delinquere <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>:<br />

un’associazione può ritenersi <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, <strong>di</strong>stinguendosi dalla<br />

normale e tra<strong>di</strong>zionale associazione a delinquere, quando sia<br />

connotata da quei particolari elementi in<strong>di</strong>cati nell’articolo 416-bis,<br />

dei quali il principale ed imprescin<strong>di</strong>bile è il metodo <strong>mafioso</strong> seguito<br />

per la realizzazione del programma criminoso 231 . Infatti la natura<br />

mafiosa <strong>di</strong> una associazione per delinquere non è determinata dagli<br />

scopi che essa si prefigge, bensì dal metodo impiegato, con il ricorso<br />

sistematico all’intimidazione e all’imposizione <strong>di</strong> un atteggiamento<br />

omertoso 232 .<br />

L’articolo 416-bis, delinea un reato associativo a condotta multipla<br />

e <strong>di</strong> natura mista, nel senso che, mentre per l’associazione semplice è<br />

sufficiente la creazione <strong>di</strong> una organizzazione stabile, sia pure<br />

ru<strong>di</strong>mentale, per l’associazione mafiosa è altresì necessario che questa<br />

abbia conseguito nell’ambiente circostante una reale capacità <strong>di</strong><br />

intimidazione e gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo <strong>di</strong> tale<br />

forza al fine <strong>di</strong> realizzare il loro programma criminoso 233 .<br />

I fatti oggetto delle norme che regolano le citate fattispecie sono<br />

quin<strong>di</strong> sostanzialmente <strong>di</strong>versi, ontologicamente <strong>di</strong>stinti,<br />

funzionalmente autonomi, pur sussistendo la possibilità <strong>di</strong> conversione<br />

<strong>di</strong> una associazione per delinquere comune in associazione <strong>di</strong> tipo<br />

<strong>mafioso</strong> e la conseguente configurabilità <strong>di</strong> concorso formale <strong>di</strong> reati.<br />

Pertanto se la condotta realizzata prima dell’entrata in vigore della<br />

legge 13 settembre 1982, nr. 646 è riconducibile astrattamente,<br />

sussistendone tutti gli elementi costitutivi a tale ipotesi criminosa, essa<br />

è punibile soltanto ai sensi dell’art. 416 c.p., mentre la medesima<br />

condotta protrattasi successivamente è punibile ai sensi dell’articolo<br />

416-bis c.p. 234 .<br />

230 Vds. Cassazione Penale, Sezione. 6, 13 giugno 1997.<br />

231 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 14 febbraio 1998.<br />

232 Vds Cassazione Penale, Sezione 5, 19 <strong>di</strong>cembre 1996.<br />

233 Vds Cassazione Penale, Sezione 6, 11 febbraio 1994.<br />

234 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 4 luglio 1987.


IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 213<br />

Da quanto esposto ne deriva che l’elemento qualificante <strong>di</strong> tale<br />

forma associativa sia l’operare secondo un metodo <strong>mafioso</strong>, idoneo a<br />

creare sud<strong>di</strong>tanza interna ed esterna attraverso un processo<br />

intimidatorio. Il reato, pertanto, si caratterizza dal lato attivo per<br />

l’utilizzazione, da parte degli associati, ai fini del raggiungimento<br />

degli scopi del sodalizio, della forza intimidatrice derivante dal<br />

vincolo associativo in se stesso e dal lato passivo per la conseguente<br />

con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> assoggettamento ed omertà dei singoli. L’avvalersi della<br />

capacità <strong>di</strong> intimidazione può esplicarsi sia sfruttando il clima<br />

intimidatorio già conseguito dal sodalizio sia ponendo in essere nuovi<br />

atti <strong>di</strong> violenza o minaccia i quali, peraltro, in tal caso, non devono<br />

realizzare l’effetto <strong>di</strong> per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa<br />

del potere del gruppo. Non è d’altro canto richiesto dalla norma che<br />

l’avvalersi della suddetta capacità si esplichi in una condotta <strong>di</strong>stinta<br />

da quella <strong>di</strong>retta al conseguimento del fine sociale: anche una sola<br />

condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati quando<br />

considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto<br />

sociale in cui si manifesta, essa esprime <strong>di</strong> per sé la forza intimidatrice<br />

del vincolo associativo 235 . Affermando siffatti principi la Cassazione<br />

ha ritenuto che correttamente i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito avessero ravvisato la<br />

sussistenza <strong>di</strong> una associazione <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> in fattispecie nella<br />

quale i vari componenti del sodalizio avevano realizzato numerose<br />

estorsioni ai danni <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi commercianti, avvalendosi come<br />

strumento <strong>di</strong> coercizione delle parti lese, al <strong>di</strong> là delle specifiche<br />

minacce poste in essere nei singoli episo<strong>di</strong>, <strong>di</strong> costanti richiami alla<br />

pericolosità ed al potere generalizzato sul territorio del gruppo <strong>di</strong> cui<br />

essi facevano parte, con conseguente convinzione delle vittime <strong>di</strong><br />

essere esposte ad inelu<strong>di</strong>bile pericolo, manifestata anche nel<br />

comportamento processuale delle stesse. Giova ricordare tuttavia che<br />

proprio l’eterogeneità degli scopi a cui può potenzialmente mirare una<br />

associazione mafiosa rendono la forza dell’intimidazione derivante dal<br />

vincolo associativo un elemento strumentale e non una modalità della<br />

condotta.<br />

Non necessariamente questa deve essere utilizzata dagli associati<br />

né estrinsecarsi <strong>di</strong> volta in volta in atti <strong>di</strong> violenza fisica e morale per<br />

235 Vds Cassazione Penale, Sezione 6, 18 luglio 1995.


214<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla <strong>di</strong>sposizione<br />

incriminatrice, in quanto, come detto, ciò che caratterizza<br />

l’associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> e le altre a queste assimilate è che la<br />

con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> assoggettamento e <strong>di</strong> omertà che da detta forza<br />

intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia all’esterno che<br />

all’interno dell’associazione 236 . Difatti il delitto <strong>di</strong> cui all’articolo 416<br />

bis sussiste anche qualora lo scopo dell’associazione sia quello <strong>di</strong><br />

trarre vantaggio <strong>di</strong> profitti da attività <strong>di</strong> per sé lecite (gestione <strong>di</strong><br />

attività economiche, acquisizione <strong>di</strong> appalti pubblici), ma purché lo<br />

stesso sia perseguito con meto<strong>di</strong> mafiosi (uso della forza intimidatrice<br />

dell’associazione; assoggettamento delle persone a tale timore;<br />

imposizione <strong>di</strong> atteggiamento omertoso 237 . Dette finalità hanno poi<br />

carattere alternativo e non cumulativo, anche perché, con la<br />

previsione, fra gli scopi del sodalizio <strong>mafioso</strong>, del controllo <strong>di</strong> attività<br />

economiche, il legislatore ha mirato ad ampliare l’ambito applicativo<br />

della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento <strong>di</strong> attività in sé<br />

formalmente lecite. Ne consegue che, prevedendo l’articolo 416-bis<br />

finalità associative non <strong>di</strong>rettamente riferibili all’economia pubblica,<br />

l’or<strong>di</strong>ne pubblico economico si atteggia soltanto come un oggetto<br />

giuri<strong>di</strong>co eventuale del delitto in esame, il quale, come risulta dalla<br />

rubrica del titolo V libro II del Co<strong>di</strong>ce, in cui è inserito, è<br />

essenzialmente <strong>di</strong>retto contro l’or<strong>di</strong>ne pubblico generale 238 . Ciò è<br />

tanto più vero laddove si consideri conclusivamente che il<br />

conseguimento del controllo delle attività economiche non costituisce<br />

un elemento costitutivo della fattispecie, ma si configura come una<br />

finalità nell’ambito del dolo specifico richiesto dalla norma, cosicché<br />

ai fini della integrazione del reato non è necessario che tale controllo<br />

venga realmente assunto 239 .<br />

In<strong>di</strong>viduati i tratti essenziali per la sussistenza del reato <strong>di</strong><br />

associazione a delinquere <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> appare opportuno<br />

definirne l’elemento materiale. Nel delitto in oggetto l’elemento<br />

materiale del reato è costituito dalla condotta <strong>di</strong> partecipazione ad una<br />

associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, intendendosi per partecipazione la<br />

236 Vds Cassazione Penale, Sezione 2, 10 maggio 1994.<br />

237 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 9 maggio 1996.<br />

238 Vds Cassazione Penale, Sezione 6, 11 febbraio 1994.<br />

239 Vds Cassazione Penale, Sezione 6, 11 febbraio 1994.


IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 215<br />

stabile permanenza <strong>di</strong> vincolo associativo tra gli autori - almeno nel<br />

numero <strong>di</strong> tre - del reato allo scopo <strong>di</strong> realizzare una serie<br />

indeterminata <strong>di</strong> attività tipiche dell’associazione e per “tipo <strong>mafioso</strong>”<br />

la sussistenza degli elementi elencati nel terzo comma dell’articolato,<br />

qualificante tale genere <strong>di</strong> organizzazione criminosa.<br />

L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico,<br />

caratterizzato dalla cosciente volontà <strong>di</strong> partecipare a detta<br />

associazione con il fine <strong>di</strong> realizzare il particolare programma e con la<br />

permanente consapevolezza <strong>di</strong> ciascun associato <strong>di</strong> far parte <strong>di</strong> un<br />

sodalizio criminoso e <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>sponibile ad operarsi per l’attuazione<br />

del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta<br />

idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura<br />

associativa 240 .<br />

Fino ad ora l’esposizione ha delineato, gli elementi caratterizzanti<br />

l’associazione <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>. Ciò allo scopo <strong>di</strong> definire l’ambito<br />

applicativo e <strong>di</strong>fferenziarla dall’associazionismo criminale comune.<br />

Ora, prima <strong>di</strong> procedere nell’illustrare le finalità tipiche del<br />

sodalizio <strong>mafioso</strong> è necessario richiamare l’attenzione su un aspetto<br />

particolarmente interessante, ossia l’inesistenza del concetto <strong>di</strong><br />

territorializzazione nell’ambito dell’articolo 416-bis e, quin<strong>di</strong>, la sua<br />

applicabilità a qualsiasi organizzazione che, ovunque nata ed operante,<br />

si prefigga il raggiungimento <strong>di</strong> uno degli obiettivi determinati dalla<br />

norma attraverso l’utilizzo del metodo <strong>mafioso</strong>.<br />

In due applicazioni dell’articolo 416-bis risultanti da altrettanti<br />

decisioni <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito, entrambe pronunciate nel corso degli<br />

anni ottanta, paiono, sul punto relativo alla matrice territoriale<br />

dell’associazionismo <strong>mafioso</strong> <strong>di</strong> particolare valenza interpretativa.<br />

Nella prima si è affermata la sussistenza del delitto <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong><br />

tipo <strong>mafioso</strong> nel caso in cui una organizzazione camorristica,<br />

costituitasi in Campania e operante a Roma, si avvalga del metodo<br />

<strong>mafioso</strong>, e cioè i suoi componenti pongano in essere una serie <strong>di</strong> atti<br />

intimidatori fra essi collegati, per modo che ne derivi una con<strong>di</strong>zione<br />

<strong>di</strong> assoggettamento e <strong>di</strong> omertà al fine <strong>di</strong> commettere delitti o<br />

comunque per raggiungere uno degli obiettivi in<strong>di</strong>cati dall’articolo<br />

416-bis 241 .<br />

240 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 27 giugno 1994.<br />

241 Vds Tribunale <strong>di</strong> Roma, 8 novembre 1985, Foro Italiano 1986, II, 364.


216<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Nella seconda, si è ritenuto che il delitto <strong>di</strong> cui all’articolo 416-bis<br />

è integrato nel caso <strong>di</strong> un gruppo criminoso che anche al <strong>di</strong> fuori del<br />

contesto territoriale ove tra<strong>di</strong>zionalmente si sono sviluppate forme <strong>di</strong><br />

delinquenza associativa mafiosa, si avvalga della violenza fisica e<br />

morale al fine <strong>di</strong> acquisire il controllo, anche in<strong>di</strong>retto, <strong>di</strong> attività<br />

economiche e commerciali: fattispecie in cui è stata affermata la<br />

(natura) mafiosa <strong>di</strong> un’associazione formatasi a Bologna e de<strong>di</strong>ta a<br />

estorsioni, truffe, falsi nummari, nonché all’esercizio <strong>di</strong> cosiddette<br />

attività paralecite attraverso il ricorso sistematico a meto<strong>di</strong><br />

intimidatori 242 .<br />

Le finalità tipiche dell’associazione mafiosa, delineate nell’articolo<br />

416-bis sono quattro: la prima è quella <strong>di</strong> commettere delitti; la<br />

seconda, quella dell’acquisizione, <strong>di</strong>retta o in<strong>di</strong>retta, della gestione o<br />

del controllo <strong>di</strong> attività economiche, concessioni, autorizzazioni,<br />

appalti o servizi pubblici; la terza quella della realizzazione <strong>di</strong> profitti<br />

o vantaggi ingiusti per sé o per altri. L’ultima, inserita nel contesto<br />

normativo dell’articolo 11-bis della legge 7 agosto 1992, n. 356,<br />

riguarda le interferenze nelle consultazioni elettorali attraverso il<br />

metodo <strong>mafioso</strong>.<br />

Il legislatore dell’82 nel classificare così ampiamente le modalità<br />

tipiche, facendovi cioè ricadere qualsiasi specie <strong>di</strong> reato ha, <strong>di</strong> fatto,<br />

sottolineato ulteriormente che la ragione della punibilità non è ra<strong>di</strong>cata<br />

sul reato - fine, bensì nelle modalità operative attraverso le quali si<br />

perviene alla imposizione dell’omertà ed all’esercizio<br />

dell’intimidazione.<br />

Come accennato in precedenza particolare ed autonomo rilievo<br />

assume l’aspetto partecipativo del singolo all’associazione.<br />

Analizzando quin<strong>di</strong> la condotta occorre riferirsi al dettato<br />

normativo e segnatamente ai primi due commi dell’articolo 416-bis<br />

laddove vengono in<strong>di</strong>viduate quattro figure specifiche, che sono: il<br />

partecipe, il promotore, il <strong>di</strong>rigente e l’organizzatore. <strong>La</strong><br />

<strong>di</strong>fferenziazione delle singole figure appare vieppiù importante alla<br />

luce della considerazione che gli associati per delinquere non possono<br />

ritenersi, per ciò solo, autori o concorrenti nei delitti commessi in<br />

esecuzione del comune programma delinquenziale, richiedendo la<br />

242 Vds Tribunale <strong>di</strong> Bologna 24 ottobre 1986, Foro Italiano, 1988, II, 202.


IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 217<br />

riferibilità del reato - fine all’associato, anche a titolo <strong>di</strong> concorso<br />

nella realizzazione dell’azione delittuosa, la prova <strong>di</strong> una<br />

partecipazione materiale o morale al fatto 243 . Data infatti l’autonomia<br />

del reato <strong>di</strong> associazione rispetto all’attuazione del programma<br />

criminoso non tutti gli aderenti all’associazione rispondono anche dei<br />

delitti commessi in attuazione della pattuizione scellerata, ma solo <strong>di</strong><br />

quelli in rapporto ai quali è stato fornito un apporto volontario e<br />

consapevole.<br />

Fra quelli delineati i ruoli più interessanti a fini <strong>di</strong> un iniziale<br />

approfon<strong>di</strong>mento appaiono senza dubbio quelli relativi al promotore<br />

ed al semplice partecipe con specifico riferimento alla natura stessa<br />

dell’associazione.<br />

Poiché l’elemento qualificante dell’associazione a delinquere <strong>di</strong><br />

<strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> è la sua capacità <strong>di</strong> intimidazione, è necessario che<br />

qualcuno si attivi per far acquisire al sodalizio quella “cre<strong>di</strong>bilità” che<br />

la <strong>di</strong>stingue dall’associazione a delinquere comune.<br />

Chi si adopera in tal senso assume <strong>di</strong> per sé la qualifica <strong>di</strong><br />

promotore in<strong>di</strong>pendentemente dal suo coinvolgimento nella<br />

realizzazione del programma criminoso o nell’esecuzione dei reati -<br />

fine: assume pertanto la qualifica <strong>di</strong> promotore non solo chi sia stato<br />

l’iniziatore dell’associazione, coagulando attorno a sé le prime<br />

adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un<br />

gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovrintenda alla<br />

complessiva attività <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong> esso, assuma funzioni<br />

decisionali 244 .<br />

Diversa da quella del promotore è la figura del partecipe. Infatti,<br />

non prevedendo la norma una tipicizzazione della condotta essa non<br />

sempre appare <strong>di</strong> facile determinazione.<br />

Su questo punto tuttavia l’orientamento della Corte <strong>di</strong> Cassazione<br />

è costante nell’affermare che ai fini della configurabilità del reato <strong>di</strong><br />

partecipazione ad associazione per delinquere, comune o <strong>di</strong> tipo<br />

<strong>mafioso</strong>, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il<br />

singolo e l’organizzazione si instauri nella prospettiva <strong>di</strong> una sua<br />

futura permanenza a tempo indeterminato, e per fini <strong>di</strong> esclusivo<br />

vantaggio dell’organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario,<br />

243 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 6 giugno 1992.<br />

244 Vds. Cassazione Penale, Sezione 6, 4 giugno 1996.


218<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

pensare a forme <strong>di</strong> partecipazione destinate, “ab origine”, ad una<br />

durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a<br />

comprendere l’obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in<br />

relazione agli scopi propri <strong>di</strong> quest’ultimo, comprenda anche il<br />

perseguimento, da parte del singolo, <strong>di</strong> vantaggi ulteriori, suoi<br />

personali, <strong>di</strong> qualsiasi natura rispetto ai quali il vincolo associativo<br />

può assumere anche, nell’ottica del soggetto, una funzione puramente<br />

strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale.<br />

Ciò senza necessità <strong>di</strong> ricorrere, in detta ipotesi, alla <strong>di</strong>versa figura<br />

giuri<strong>di</strong>ca del cosiddetto “concorso eventuale esterno” del singolo<br />

nell’associazione per delinquere.<br />

Non<strong>di</strong>meno, occorre rilevare che la condotta <strong>di</strong> partecipazione è a<br />

forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può<br />

realizzarsi in forme e contenuti <strong>di</strong>versi, purché si traduca in un<br />

contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli<br />

scopi dell’organismo: in questo modo, infatti, si verifica la lesione<br />

degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia<br />

il ruolo assunto dall’agente nell’ambito dell’associazione; ne consegue<br />

che la condotta del partecipe può risultare variegata, <strong>di</strong>fferenziata,<br />

ovvero assumere connotazioni <strong>di</strong>verse, in<strong>di</strong>pendentemente da un<br />

formale atto <strong>di</strong> inserimento nel sodalizio, sicché egli può anche non<br />

avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente<br />

che anche in modo non rituale, <strong>di</strong> fatto si inserisca nel gruppo per<br />

realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene<br />

perseguito con l’utilizzazione <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> mafiosi 245 .<br />

Infatti la mancata “legalizzazione” ossia l’assenza <strong>di</strong> un atto<br />

formale <strong>di</strong> affiliazione a nulla rileva ai fini <strong>di</strong> ritenere sussistente la<br />

partecipazione all’associazione. Assume invece la qualifica <strong>di</strong><br />

organizzatore colui che sia deputato, anche in esecuzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettive e<br />

quin<strong>di</strong> in assenza <strong>di</strong> personali e particolari spunti propositivi, al<br />

coor<strong>di</strong>namento dell’attività degli altri affiliati, al reperimento delle<br />

risorse per la realizzazione del programma criminale, nonché<br />

all’impiego delle strutture e delle risorse <strong>di</strong> cui l’organizzazione<br />

<strong>di</strong>spone. Ai fini della determinazione della sanzione nel concreto<br />

irrogabile all’appartenente all’associazione a delinquere <strong>di</strong> tipo<br />

245 Vds Cassazione Penale, Sezione 2, 28 maggio 1997.


IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 219<br />

<strong>mafioso</strong> specifica ed autonoma rilevanza assume la contestazione<br />

delle due figure circostanziali previste dall’articolo 416-bis, punti 4 e<br />

6. Esse, infatti, hanno natura oggettiva e come tali risultano applicabili<br />

anche se non conosciuta da tutti gli aderenti. Tale orientamento,<br />

tuttavia, sebbene in un’ottica <strong>di</strong> particolare rigore, risulta con<strong>di</strong>visibile<br />

per quanto previsto dal punto 4, ovvero la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> armi e<br />

materie esplodenti, essendo notorio che le organizzazioni “mafiose”<br />

ricorrano, quale mezzo <strong>di</strong> intimidazione ulteriore, all’uso delle armi.<br />

Di contro l’aggravante <strong>di</strong> cui al punto 6, e cioè il reimpiego <strong>di</strong><br />

proventi illeciti, appare addebitabile solo se rapportata ad una<br />

materiale <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> gestione patrimoniale ed in ogni caso solo<br />

quando il reimpiego non sia destinato alla commissione <strong>di</strong> altri delitti.<br />

Ciò in quanto il legislatore ha voluto sanzionare più gravemente il<br />

tentativo <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>care, consolidandolo, il potere delle organizzazioni<br />

attraverso il loro inserimento sleale nell’ambito <strong>di</strong> settori economici.<br />

4. LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA: RIFLESSIONI SUL<br />

CONFINE ESISTENTE TRA DOVERE DI DIFESA E COMPARTECIPAZIONE<br />

CRIMINALE NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA<br />

Nella precedente <strong>di</strong>samina relativa alla struttura del reato<br />

associativo si è cercato <strong>di</strong> stabilire l’alveo entro cui appare possibile<br />

ascrivere a responsabilità penale il comportamento degli aderenti alla<br />

associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, in<strong>di</strong>cando, per ognuna delle categorie<br />

in<strong>di</strong>viduate, limiti e portata del singolo apporto personale. Si tratta,<br />

come si è visto, <strong>di</strong> una esposizione che molto recepisce dagli<br />

orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel tempo e che sono frutto<br />

<strong>di</strong> un sempre attuale vivace <strong>di</strong>battito dottrinario.<br />

In tal senso alcune figure, più <strong>di</strong> altre, sollecitano l’attenzione, e<br />

pongono problemi <strong>di</strong> interpretazione normativa e <strong>di</strong> compatibilità<br />

della stessa ai principi generali del <strong>di</strong>ritto e, tra queste, si pone in<br />

prepotente evidenza quella del così detto “concorso esterno”. Il<br />

motivo <strong>di</strong> tale interesse - non solo scientifico - trae origine dal fatto<br />

che si tratta <strong>di</strong> ipotesi delittuosa che spesso incide “personaggi” <strong>di</strong><br />

spessore in quanto non si collega quasi mai a fattispecie che<br />

comportano un <strong>di</strong>retto coinvolgimento nell’attività del sodalizio, bensì<br />

a supposti rapporti <strong>di</strong> “colleganza” e <strong>di</strong> “sostegno”, spesso <strong>di</strong> natura


220<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

indeterminata, e che deve essere apprezzata per sua stessa natura “de<br />

relato”.<br />

In questa sede, allo scopo <strong>di</strong> evitare <strong>di</strong> affrontare il problema in<br />

chiave sociologica e <strong>di</strong> cadere in una spirale che porterebbe a semplici<br />

valutazioni soggettive, si è preferito analizzare il caso, peraltro più<br />

interessante ai fini dell’inquadramento della problematica, della<br />

responsabilità del professionista nell’esercizio dell’attività <strong>di</strong><br />

assistenza legale in favore <strong>di</strong> soggetti in<strong>di</strong>ziati <strong>di</strong> appartenere ad<br />

associazioni <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>. <strong>La</strong> scelta <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>re tale aspetto è<br />

poi determinata dalla ulteriore considerazione che le riflessioni che<br />

seguono, nell’ambito <strong>di</strong> una valutazione molto ampia del reato<br />

associativo (che può manifestarsi in ogni angolo del territorio essendo<br />

da ricollegare al metodo e non all’associazione che lo utilizza)<br />

risultano avere una maggiore valenza e possibilità <strong>di</strong> manifestazione<br />

rispetto ad altre possibili fattispecie, prima fra tutte quella correlata al<br />

così detto “voto <strong>di</strong> scambio”.<br />

E’ da premettere che il tentativo della fissazione <strong>di</strong> limiti negativi<br />

all’ampiezza della latitu<strong>di</strong>ne dell’esercizio del mandato <strong>di</strong>fensivo non<br />

è materia sconosciuta al <strong>di</strong>ritto penale. Ovviamente non si tratta <strong>di</strong> un<br />

tema risolto e, anche <strong>di</strong> recente, interventi dottrinari qualificati hanno<br />

sollevato non pochi dubbi sulla legittimazione della loro<br />

configurabilità. 246 Per questo non si sbaglia nell’affermare che la<br />

questione è ben lungi dall’essere conclusa, anche a causa delle<br />

seguenti considerazioni <strong>di</strong> carattere generale:<br />

il reato <strong>di</strong> associazione a delinquere <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>, così<br />

come previsto dalla vigente co<strong>di</strong>ficazione, manifesta contenuti<br />

<strong>di</strong> rilevante ampiezza con riferimento al bene giuri<strong>di</strong>co<br />

protetto, dal che ne consegue un’astratta applicabilità in<br />

molteplici casi;<br />

non esiste una co<strong>di</strong>ficazione del limite minimale posto dalla<br />

deontologia professionale alle attività del professionista in<br />

or<strong>di</strong>ne al bilanciamento <strong>di</strong> interessi tra loro confliggenti:<br />

ovvero, da un lato, la tutela della libertà della <strong>di</strong>fesa, e,<br />

dall’altro l’interesse pubblico alla repressione della insi<strong>di</strong>osa<br />

figura associativa.<br />

246 A. PISA, in Dir.pen e proc. Avvocati e favoreggiamento personale, 1995, pag. 337.


IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 221<br />

Sebbene la condotta <strong>di</strong>fensiva vada in <strong>di</strong>rezione della mera utilità<br />

degli associati e nei fatti possa essere finalizzata esclusivamente ad<br />

agevolare la stessa associazione, essa non può aprioristicamente essere<br />

considerata illecita. Diversamente argomentando, <strong>di</strong>fatti, si<br />

amplierebbe fuori misura la portata della norma incriminatrice,<br />

andando ad incidere in via interpretativa su fondamentali garanzie<br />

costituzionali. Stabilita questa premessa <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne metodologico, ed<br />

entrando nel tema prescelto, occorre senza dubbio porsi<br />

preliminarmente il seguente interrogativo: può mai essere incriminato<br />

un avvocato a titolo <strong>di</strong> “concorso esterno” per condotte realizzate<br />

nell’interesse <strong>di</strong> clienti appartenenti ad organizzazioni criminali? Per<br />

rispondere a tale domanda si ritiene utile richiamare il contenuto della<br />

sentenza 18 novembre 1996 del tribunale <strong>di</strong> Palermo 247 che, trattando<br />

<strong>di</strong> due casi <strong>di</strong>fferenti, ma riferiti a chiamate in correità per<br />

professionisti, sul punto, testualmente afferma:<br />

Parte prima: “Risponde <strong>di</strong> concorso esterno e non <strong>di</strong><br />

partecipazione all’associazione mafiosa l’avvocato penalista a carico<br />

del quale sia stata raggiunta la prova <strong>di</strong> una sua imminente affiliazione<br />

rituale nelle file <strong>di</strong> “Cosa nostra” nonché della materiale realizzazione<br />

<strong>di</strong> comportamenti illeciti favorevoli all’organizzazione criminale e<br />

connessi all’attività professionale, quale, ad es., l’aver esercitato<br />

pressioni su un me<strong>di</strong>co legale al fine <strong>di</strong> costringerlo a mutare le<br />

conclusioni <strong>di</strong> una perizia contraria agli interessi processuali <strong>di</strong> alcuni<br />

imputati appartenenti all’associazione mafiosa e da lui assistiti”;<br />

Parte seconda: “<strong>La</strong> condotta dell’avvocato penalista che,<br />

nell’interesse <strong>di</strong> alcuni imputati per associazione mafiosa, abbia<br />

esercitato il proprio mandato <strong>di</strong>fensivo sfruttando tutti gli strumenti<br />

processuali consentiti dalla legge e non travalicando i limiti impostigli<br />

dalla deontologia professionale, non può mai configurarsi come<br />

contributo penalmente rilevante ai sensi degli art. 110 e 416-bis c.p.,<br />

poiché trattasi comunque <strong>di</strong> attività rientrante nell’ambito del <strong>di</strong>ritto<br />

alla <strong>di</strong>fesa tutelato dall’art. 24, comma 2, Cost; a nulla rilevando, <strong>di</strong><br />

conseguenza, le propalazioni <strong>di</strong> numerosi collaboratori <strong>di</strong> giustizia<br />

convergenti su una generica “vicinanza” del professionista ad alcuni<br />

esponenti dell’organizzazione criminale”.<br />

247 Presidente RIZZO, est. PARDI; imp. Cardone e Clementi.


222<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Al fine <strong>di</strong> identificare il <strong>di</strong>scrimine tra contiguità illecita e condotte<br />

non penalmente rilevanti occorre sempre fare riferimento al<br />

“contributo causale”, facendo cioè leva, per delimitare l’area del<br />

concorso eventuale, sul criterio dell’efficacia causale del contributo<br />

prestato dall’esterno al raggiungimento dei fini dell’associazione e,<br />

quin<strong>di</strong>, al mantenimento della sua esistenza o al rafforzamento della<br />

stessa. Infatti, occorrerà verificare che il contributo prestato<br />

dall’extraneus sia idoneo, se non al potenziamento, almeno al<br />

consolidamento, od al mantenimento in vita della particolare struttura<br />

organizzativa descritta dall’articolo 416-bis c.p., dovendo consistere in<br />

un apporto obbiettivamente adeguato e soggettivamente <strong>di</strong>retto a<br />

rafforzare la struttura che caratterizza il fenomeno associativo. Va<br />

ancora riba<strong>di</strong>to, in relazione all’aspetto inerente la destinazione del<br />

contributo come l’apporto del concorrente eventuale, deve essere<br />

<strong>di</strong>retto a vantaggio dell’associazione nel suo complesso e non delle<br />

persone dei singoli associati e non deve essere dato ai singoli delitti -<br />

scopo. Tale interpretazione emerge, peraltro, da tutte le pronunce<br />

giurisprudenziali che hanno ammesso la figura del c.d. concorrente<br />

esterno 248 , in<strong>di</strong>viduandola nella figura dell’agente che, estraneo alla<br />

struttura organica dell’associazione, “si sia limitato alla occasionale e<br />

non istituzionalizzata prestazione <strong>di</strong> un singolo comportamento, non<br />

privo <strong>di</strong> idoneità causale per il conseguimento dello scopo del<br />

sodalizio, che costituisca autonoma ed in<strong>di</strong>viduale manifestazione <strong>di</strong><br />

volontà criminale e si esaurisca nel momento della sua espressione,<br />

perché ontologicamente concepita e determinata nei correlativi limiti<br />

<strong>di</strong> tempo e <strong>di</strong> efficacia”.<br />

Gli in<strong>di</strong>ci dell’efficacia causale del contributo prestato dall’esterno<br />

andranno, naturalmente, ricercati caso per caso, ma in linea generale<br />

possono comunque evidenziarsi, come già accennato, quelli della<br />

importanza della prestazione in assoluto e con riferimento alle<br />

con<strong>di</strong>zioni particolari della situazione concreta, all’ampiezza e<br />

complessità dell’associazione criminale, agli effetti della prestazione,<br />

all’importanza del soggetto che fornisce l’apporto in relazione al<br />

settore in cui svolge la sua azione.<br />

248 Per tutte si veda Cass. Pen. Sez. I, 4 febbraio 1988, Burbella, Foro it, Rep. 1989, voce Concorso <strong>di</strong><br />

persone nel reato, n. 18.


IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 223<br />

In conclusione, identificati i criteri <strong>di</strong>stintivi del concorso esterno<br />

con la condotta <strong>di</strong> partecipazione e la contiguità non punibile, l’attività<br />

idonea ad integrare il concorso eventuale va identificata in una<br />

condotta occasionale o episo<strong>di</strong>ca o, comunque se ripetuta e reiterata,<br />

in<strong>di</strong>viduabile in singole ed autonome azioni poste in essere dal correo,<br />

delle quali l’organizzazione si avvale per la sua sopravvivenza o il suo<br />

rafforzamento e che siano dotate della valenza contributiva sufficiente<br />

a tali fini, al <strong>di</strong> fuori delle quali si rimane in quella zona grigia 249 <strong>di</strong><br />

contiguità, certamente riprovevole sotto altri aspetti, ma non<br />

penalmente rilevante. Ora, la provenienza <strong>di</strong> siffatti contributi da parte<br />

<strong>di</strong> soggetti la cui particolare qualificazione professionale o il cui<br />

determinato status socio-istituzionale possono rappresentare un<br />

momento <strong>di</strong> rafforzamento o <strong>di</strong> consolidamento dell’associazione<br />

mafiosa, impone delle opportune considerazioni <strong>di</strong> carattere generale,<br />

in merito all’apporto fornibile, nel caso <strong>di</strong> specie, da soggetti esercenti<br />

specifiche attività professionali. In tale ottica, non v’è chi non veda<br />

come particolarmente delicato si presenti il tema del possibile<br />

coinvolgimento dei professionisti in genere, siano essi avvocati,<br />

me<strong>di</strong>ci, commercialisti ecc., nella responsabilità penale e della<br />

qualificazione <strong>di</strong> questa a titolo <strong>di</strong> concorso esterno nell’associazione<br />

criminale e come, tuttavia, la questione non possa alla fine che essere<br />

concretamente risolta alla stregua dei parametri e dei criteri <strong>di</strong>rettivi<br />

sopra delineati. Se si accerta, in base a quegli in<strong>di</strong>ci rivelatori <strong>di</strong> cui si<br />

è detto, che il professionista è entrato a far parte organicamente della<br />

associazione e, quin<strong>di</strong>, ne sia <strong>di</strong>venuto partecipe non può che<br />

riconoscersi la <strong>di</strong> lui responsabilità <strong>di</strong>retta ai sensi dell’articolo 416bis<br />

del co<strong>di</strong>ce penale.<br />

Si presenta, invece, più <strong>di</strong>fficoltosa la valutazione dell’apporto che<br />

il professionista può avere fornito dall’esterno all’associazione e la<br />

qualificazione giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> tale contributo in termini <strong>di</strong> responsabilità,<br />

ai sensi degli articoli 110 (concorso <strong>di</strong> persone nel reato), 416-bis c.p.<br />

oppure secondo <strong>di</strong>versi titoli <strong>di</strong> reato. Non può ora revocarsi in<br />

dubbio, in base ai principi generali che attengono alla stretta<br />

configurabilità del concorso eventuale nel reato de quo, che l’apporto<br />

249 L’espressione “zona grigia” è tratta dalla relazione <strong>di</strong> MANTOVANI, dal titolo L’avvocato ed il<br />

processo penale in rapporto al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> informazione e al dovere <strong>di</strong> riservatezza, tenuta al XVI<br />

congresso nazionale giuri<strong>di</strong>co forense.


224<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

che un professionista può fornire all’associazione mafiosa, in<br />

<strong>di</strong>pendenza della stessa natura della prestazione professionale, è <strong>di</strong><br />

regola rilevante nell’economia complessiva della organizzazione per<br />

delinquere, <strong>di</strong> tale che, ove il contributo abbia quei caratteri<br />

significativi <strong>di</strong> efficacia causale in rapporto alla conservazione o al<br />

rafforzamento del sodalizio e del vincolo associativo, deve<br />

riconoscersi a quei soggetti che forniscono le loro prestazioni una<br />

responsabilità a titolo <strong>di</strong> concorso eventuale <strong>di</strong> persone nel reato<br />

associativo. Ma l’aspetto <strong>di</strong> particolare importanza e, nello stesso<br />

tempo, <strong>di</strong> <strong>di</strong>scrimine della responsabilità, è quello che deriva<br />

dall’intrinseca essenza della prestazione professionale, qualora sottesa<br />

ad essa vi sia l’esistenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto, costituzionalmente garantito, o<br />

<strong>di</strong> un interesse generale e, correlativamente, <strong>di</strong> un dovere <strong>di</strong><br />

prestazione, quali sono, ad esempio, in<strong>di</strong>viduabili nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa<br />

o nel <strong>di</strong>ritto del citta<strong>di</strong>no alla tutela della salute (art. 24, comma 2 250 e<br />

art. 32 251 , comma 1, Cost.). Con particolare riferimento all’attività<br />

legale, la giurisprudenza - formatasi in tema <strong>di</strong> reato <strong>di</strong><br />

favoreggiamento ad opera del <strong>di</strong>fensore e sul punto della<br />

determinazione dei limiti tra esercizio <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa ed attività illecita - ha<br />

stabilito che: “…l’esercizio <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, cui è riconosciuta dalla<br />

Costituzione ampia espansione, deve armonizzarsi con l’interesse<br />

statuale all’amministrazione della giustizia ed alla sua concreta<br />

attuazione e soggiace integralmente al rispetto <strong>di</strong> tutte le norme <strong>di</strong><br />

carattere sostanziale e processuale dell’or<strong>di</strong>namento positivo,<br />

derivandone che il patrocinante non può porre in essere condotte<br />

costituenti reato per la generalità dei soggetti e che, nella scelta dei<br />

meto<strong>di</strong> e degli strumenti cui il <strong>di</strong>fensore ritiene <strong>di</strong> fare ricorso per la<br />

tutela degli interessi dell’imputato deve tenere conto del limite<br />

oggettivo, costituito dall’osservanza <strong>di</strong> quegli obblighi o <strong>di</strong> quei<br />

<strong>di</strong>vieti che l’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co qualifica come comportamenti<br />

penalmente illeciti, oltre il quale anche il comportamento del<br />

professionista non sfugge alla sanzione penale” 252 .<br />

250 <strong>La</strong> <strong>di</strong>fesa è <strong>di</strong>ritto inviolabile in ogni stato e grado del proce<strong>di</strong>mento.<br />

251 <strong>La</strong> Repubblica tutela la salute come fondamentale <strong>di</strong>ritto dell’in<strong>di</strong>viduo e interesse della collettività, e<br />

garantisce cure gratuite agli in<strong>di</strong>genti.<br />

252 Cassazione Penale, Sezione IV, 27 maggio 1986.


IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 225<br />

Parimenti la dottrina nell’in<strong>di</strong>viduazione del confine intercorrente<br />

tra l’esercizio della <strong>di</strong>fesa tecnica e fattispecie criminose ha ravvisato<br />

il limite <strong>di</strong> liceità nel coinvolgimento del legale in comportamenti<br />

illeciti svianti il corso del processo ed estranei al mandato <strong>di</strong>fensivo<br />

(quali l’eliminazione <strong>di</strong> prove o l’ostacolare l’assunzione delle stesse)<br />

e la linea <strong>di</strong> demarcazione tra lecito ed illecito nel passaggio da una<br />

semplice opera informativa ad una concreta attività ausiliatrice,<br />

materiale o morale.<br />

A questo punto è il caso <strong>di</strong> ricordare che la giurisprudenza ha già<br />

da tempo ammesso la configurabilità <strong>di</strong> un concorso esterno del<br />

<strong>di</strong>fensore nel reato associativo; basti ricordare che la Suprema Corte 253<br />

ebbe a ritenere che commette il delitto <strong>di</strong> concorso in banda armata il<br />

<strong>di</strong>fensore che svolge il ruolo <strong>di</strong> tramite fra i terroristi liberi e quelli<br />

detenuti, al fine <strong>di</strong> comunicare notizie utili all’esistenza della banda<br />

armata in quanto tale e che, più recentemente, proprio con riferimento<br />

alla condotta tenuta da un <strong>di</strong>fensore per garantire la tranquilla<br />

esistenza <strong>di</strong> una cosca mafiosa, ha affermato che ““il concorso<br />

eventuale nel reato associativo è teoricamente ammissibile e si<br />

realizza ogni qualvolta, un soggetto, senza essere stabilmente inserito<br />

nella struttura criminale, svolga un’attività, anche <strong>di</strong> importanza<br />

secondaria o <strong>di</strong> mera interme<strong>di</strong>azione, che sia conforme alle finalità<br />

proprie dell’organizzazione mafiosa e rappresenti un contributo<br />

apprezzabile al loro conseguimento”.<br />

Tanto premesso, appare conseguente ritenere che l’attività <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>fesa personale in favore <strong>di</strong> soggetti appartenenti ad associazione<br />

mafiosa fin quando venga esercitato entro i limiti fissati<br />

dall’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co, non può farsi rientrare in un’area <strong>di</strong><br />

illiceità penale sotto la specie del “concorso esterno in reato<br />

associativo” essendo legittimo l’esercizio del mandato <strong>di</strong>fensivo,<br />

attraverso l’utilizzazione <strong>di</strong> quegli spazi consentiti dalla legge alla<br />

<strong>di</strong>fesa e quei mezzi possibili apprestati dalla legge penale e<br />

processuale, secondo i principi <strong>di</strong> correttezza e lealtà e probità<br />

processuale, per consentire l’affermazione della non colpevolezza<br />

dell’assistito o un più favorevole trattamento sanzionatorio.<br />

253 Cassazione Penale, Sezione I, 25 ottobre 1983 e più <strong>di</strong> recente Cassazione Penale, Sezione feriale, 31<br />

agosto 1993.


226<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

In tal caso <strong>di</strong>venta irrilevante che con l’esercizio del mandato<br />

<strong>di</strong>fensivo, in termini <strong>di</strong> correttezza ed entro i limiti fissati<br />

dall’or<strong>di</strong>namento, nell’interesse <strong>di</strong> un soggetto o <strong>di</strong> più soggetti<br />

appartenenti all’organizzazione mafiosa, si possa arrecare<br />

in<strong>di</strong>rettamente un contributo, che risulti complessivamente utile al<br />

mantenimento o al consolidamento del sodalizio criminale.<br />

Si verte, invece, in ipotesi <strong>di</strong>versa laddove il <strong>di</strong>fensore,<br />

nell’esercitare il mandato <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> uno o più appartenenti<br />

all’associazione mafiosa, incorra in violazioni <strong>di</strong> legge, travalicando<br />

nel contempo i limiti deontologici allorché pone in essere condotte<br />

estranee allo stesso mandato <strong>di</strong>fensivo, che a titolo <strong>di</strong> esempio<br />

possono in<strong>di</strong>carsi nel trasmettere messaggi utili per l’attività criminale<br />

dell’associazione; nel fornire informazioni o notizie che non avrebbe<br />

dovuto fornire in tal modo consentendo la sottrazione all’esecuzione<br />

<strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti coercitivi; nell’eliminare o porre in essere atti idonei<br />

alla eliminazione <strong>di</strong> prove; nel rendersi latore <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni o <strong>di</strong>sposizioni<br />

da parte <strong>di</strong> detenuti operanti all’esterno; nel consegnare ai detenuti<br />

stessi oggetti utilizzabili per fini illeciti quali armi, strumenti atti ad<br />

offendere, o sostanze stupefacenti ecc.. E’alle peculiari caratteristiche<br />

e modalità delle prestazioni, concretamente offerte e fornite, che<br />

occorre avere riguardo per valutare se il professionista sia <strong>di</strong>ventato,<br />

per la sua <strong>di</strong>sponibilità al compimento <strong>di</strong> azioni esulanti il mandato<br />

conferito, un preciso punto <strong>di</strong> riferimento e <strong>di</strong> fiducia<br />

dell’organizzazione mafiosa.<br />

Non<strong>di</strong>meno e con specifico riferimento alle prestazioni<br />

professionali, deve altresì tenersi conto della circostanza che, laddove<br />

non si tratti <strong>di</strong> attività per le quali la legge imponga un dovere<br />

generale <strong>di</strong> prestazione, il professionista sia chiamato ad una maggiore<br />

e rigorosa osservanza del dovere <strong>di</strong> vigilanza a fronte della richiesta <strong>di</strong><br />

determinati favori, <strong>di</strong> interventi od atti rispetto ai quali si dovrà esigere<br />

il rifiuto, l’astensione o, ad<strong>di</strong>rittura, la rinuncia <strong>di</strong> mandato.<br />

In tali casi, infatti, il compimento o l’adesione a quelle richieste<br />

può indurre alla ipotizzabilità <strong>di</strong> un apporto qualificabile nei termini <strong>di</strong><br />

efficienza causale per il perseguimento dei fini associativi secondo<br />

quei parametri sopra in<strong>di</strong>cati. Facendo infine riferimento a tali criteri<br />

<strong>di</strong>rettivi, deve conclusivamente ritenersi che, allorché l’attività <strong>di</strong><br />

agevolazione sia espletata dal professionista non già in favore<br />

dell’associazione nel suo complesso, ma in favore del singolo


IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 227<br />

associato, allora si è al <strong>di</strong> fuori del para<strong>di</strong>gma del concorso eventuale<br />

per rientrare, invece, negli schemi <strong>di</strong> autonome ipotesi <strong>di</strong><br />

favoreggiamento, sempreché non si ricada nell’ambito dell’operatività<br />

della scriminante dell’esercizio <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto riguardo alle prestazioni<br />

professionali rese dall’avvocato nell’ambito <strong>di</strong> quel rapporto <strong>di</strong><br />

assistenza che normalmente intercorre tra <strong>di</strong>fensore e cliente. Alla luce<br />

<strong>di</strong> tutto quanto sopra esposto e per concludere questa breve <strong>di</strong>samina è<br />

possibile soffermarsi sul contenuto delle due massime richiamate in<br />

apertura per <strong>di</strong>re che:<br />

l’accertamento in capo al professionista della assunzione anche<br />

prossima qualifica <strong>di</strong> “uomo d’onore” è <strong>di</strong> per se elemento<br />

sufficiente a stabilirne, in termini sia processuali sia<br />

deontologici, la piena responsabilità penale;<br />

non può <strong>di</strong>rsi integrare il reato <strong>di</strong> concorso esterno l’asserita<br />

“vicinanza” del professionista al sodalizio criminale anche se<br />

rafforzata dal fatto della preesistente “frequentazione” o<br />

“conoscenza” con elementi <strong>di</strong> spicco dell’organizzazione<br />

mafiosa, laddove non vi sia stato il travalicamento dei limiti<br />

imposti dalla legge per l’erogazione della prestazione<br />

professionale.


CAPITOLO VII<br />

CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA<br />

DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA<br />

Sommario: 1. <strong>La</strong> misura <strong>di</strong> prevenzione patrimoniale in generale; 2. <strong>La</strong> legislazione<br />

in materia <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione patrimoniale; 3. Presupposti soggettivi ed<br />

oggettivi per l’applicazione della misura <strong>di</strong> prevenzione patrimoniale; 4. Oggetto e<br />

contenuti delle indagini patrimoniali; 5. <strong>La</strong> verifica fiscale nella normativa<br />

antimafia.<br />

1. LA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE IN GENERALE<br />

“…<strong>La</strong> legge <strong>La</strong> Torre continua a rivestire però gran<strong>di</strong>ssima utilità<br />

in tutte le indagini patrimoniali a carico <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>cati mafiosi, in<br />

quanto autorizza la confisca dei beni acquisiti illecitamente colpendo<br />

i mafiosi nel loro punto debole: ricchezza e guadagni. Questa legge,<br />

se ben utilizzata, offre al magistrato la possibilità <strong>di</strong> selezionare le<br />

persone sottoposte a indagini: da un lato, quelle per cui esistono<br />

prove inconfutabili del reato <strong>di</strong> associazione mafiosa; dall’altro,<br />

quelle per le quali, pur in assenza <strong>di</strong> prove sufficienti per un processo,<br />

il sospetto <strong>di</strong> appartenenza alla mafia appare tuttavia fondato. Per<br />

queste il magistrato può ricorrere a misure <strong>di</strong> prevenzione <strong>di</strong><br />

carattere personale e patrimoniale, in attesa <strong>di</strong> acquisire la prova per<br />

gli specifici delitti commessi. Ciò <strong>di</strong>mostra che anche con il nostro<br />

arsenale legislativo complesso e spesso contrad<strong>di</strong>ttorio si può<br />

impostare una vera e propria azione repressiva in presenza <strong>di</strong> delitti<br />

senza autore e <strong>di</strong> indagini senza prove…”.<br />

Giovanni Falcone in collaborazione con M. Padovani, Cose <strong>di</strong><br />

Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991, pag. 153.<br />

Il sistema della prevenzione criminale in<strong>di</strong>viduale conosce, nel<br />

nostro Paese, due <strong>di</strong>stinte <strong>di</strong>mensioni, caratterizzate da misure<br />

operanti post ovvero ante delictum. Nella prima <strong>di</strong>mensione si<br />

collocano le misure <strong>di</strong> sicurezza, istituto contemplato dal co<strong>di</strong>ce<br />

penale e <strong>di</strong>retto a punire la commissione <strong>di</strong> reati da parte <strong>di</strong> soggetti


230<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

nei cui confronti sia già intervenuto l’accertamento giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong><br />

responsabilità penali. Nella seconda, quella ante delictum, il<br />

presupposto applicativo non è la precedente violazione della legge<br />

penale, ma l’esito <strong>di</strong> una valutazione complessiva <strong>di</strong> pericolosità<br />

sociale il cui risultato induca a ritenere che, con un certo grado <strong>di</strong><br />

probabilità, il soggetto continuerà a commettere reati 254 .<br />

Questa particolare formula <strong>di</strong> prevenzione mira, quin<strong>di</strong>, ad<br />

eliminare le cause sociali ed in<strong>di</strong>viduali che favoriscono la<br />

perpetrazione del crimine, rientrando nel più lato concetto della<br />

“<strong>di</strong>fesa sociale”, compito cui lo Stato deve adempiere non solo<br />

minacciando e comminando sanzioni, ma anche assicurando una tutela<br />

preventiva dei <strong>di</strong>ritti primari che, il più delle volte, non trovano<br />

restaurazione se non in forma risarcitoria 255 .<br />

Il sistema delle misure “ante delictum”, è stato introdotto nel<br />

nostro or<strong>di</strong>namento dalla Legge 27 <strong>di</strong>cembre 1956 nr. 1423, recante<br />

“Misure <strong>di</strong> prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la<br />

sicurezza e la pubblica moralità” e regolante la comminazione <strong>di</strong><br />

misure preventive, a carattere esclusivamente personale 256 , anche nei<br />

confronti degli in<strong>di</strong>ziati <strong>di</strong> appartenenza ad associazioni mafiose.<br />

254 A. MANGIONE, <strong>La</strong> misura <strong>di</strong> prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, CEDAM,<br />

Padova, 2001, pag. 36. “Il potere - dovere dello Stato moderno <strong>di</strong> dotarsi <strong>di</strong> peculiari ed ulteriori<br />

strumenti giuri<strong>di</strong>ci coi quali neutralizzare le fonti <strong>di</strong> pericolo, prevenendo la commissione <strong>di</strong> reati a<br />

garanzia del pacifico esercizio e go<strong>di</strong>mento dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo, s’innesta su una profonda e ra<strong>di</strong>cale<br />

trasformazione <strong>di</strong> alcuni para<strong>di</strong>gmi classici: in primo luogo, si assiste al mutamento della struttura dei<br />

Grundrechte e del ruolo dello Stato; in secondo luogo, si registra, quale effetto della consapevolezza<br />

via via acquisita circa il sapore utopistico <strong>di</strong> talune “promesse <strong>di</strong> modernità”, un senso <strong>di</strong> sfiducia<br />

nella capacità umana <strong>di</strong> gestire il molteplice. Lungo il primo dei profili segnalati, lo schema<br />

illuminista del <strong>di</strong>ritto soggettivo – l’armatura giuri<strong>di</strong>ca dell’illimitata volontà – viene<br />

progressivamente arricchito sino a ricomprendere quello che fino a ieri era il “terzo escluso” <strong>di</strong> una<br />

relazione eminentemente <strong>di</strong>a<strong>di</strong>ca: alla competenza negativa dello Stato si accoppia simmetricamente<br />

una competenza positiva, incentrata sul dovere dell’intervento a tutela e attuazione dei <strong>di</strong>ritti<br />

in<strong>di</strong>viduali”.<br />

255 L’esigenza della tutela sociale attraverso un sistema <strong>di</strong> prevenzione della <strong>criminalità</strong> fu, peraltro,<br />

chiaramente avvertita e sviluppata dai fondatori <strong>di</strong> quella che viene denominata “Scuola positiva”<br />

(Ferri, Garofalo e Lombroso), i quali sostennero la necessità <strong>di</strong> ricorrere alla prevenzione prima che<br />

alla repressione, essendo la prima molto più efficace della seconda. <strong>La</strong> concreta applicazione dei<br />

principi elaborati dai positivisti ha tuttavia deviato dalla originaria concezione, facendo esclusivo<br />

affidamento su misure <strong>di</strong> polizia a mercato contenuto afflittivo (si veda, al riguardo, l’interessante<br />

scritto <strong>di</strong> F. GIANNITTI, Le misure <strong>di</strong> prevenzione nelle prospettive positiviste e nella loro<br />

realizzazione normativa, in Le misure <strong>di</strong> prevenzione, Milano 1975).<br />

256 Tale iniziale peculiarità si riscontra anche nei lavori dell’Assemblea Costituente, laddove, in sede <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>battito sugli strumenti preventivi si fa cenno alle sole misure <strong>di</strong> sicurezza, riservando totale<br />

in<strong>di</strong>fferenza per misure ante delictum (vds. <strong>La</strong> Costituzione della Repubblica nei <strong>La</strong>vori preparatori<br />

dell’Assemblea Costituente – verbale della seduta del 15 aprile 1947 I, – Roma, 1970,899).


CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 231<br />

Successivamente, constatata l’esigenza <strong>di</strong> combattere<br />

efficacemente la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> in generale e quella <strong>di</strong> tipo<br />

<strong>mafioso</strong> in particolare, il legislatore si è visto costretto ad emanare una<br />

serie <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti normativi rivolti a potenziare i meccanismi <strong>di</strong><br />

prevenzione e <strong>di</strong> repressione secondo un largo ventaglio <strong>di</strong> interventi.<br />

Il sistema preventivo è stato così rafforzato, dapprima con il decreto<br />

legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982<br />

n. 726 (Misure urgenti per il coor<strong>di</strong>namento della lotta contro la<br />

delinquenza mafiosa), e poi, in modo decisivo, con la legge Rognoni-<br />

<strong>La</strong> Torre del 13 settembre 1982, n. 646 257 che, anche a seguito delle<br />

integrazioni e mo<strong>di</strong>fiche apportate dalle leggi successive, costituisce<br />

lo strumento giuri<strong>di</strong>co basilare offerto agli organi giu<strong>di</strong>ziari e <strong>di</strong><br />

polizia per intervenire capillarmente nei più <strong>di</strong>sparati settori <strong>di</strong><br />

infiltrazione mafiosa.<br />

Il rinnovato impulso che dalla legislazione antimafia è scaturito<br />

per il ricorso alle misure <strong>di</strong> prevenzione e per l’estensione dei relativi<br />

effetti, specie in materia patrimoniale, ha certamente contribuito alla<br />

riduzione <strong>di</strong> operatività della delinquenza mafiosa ma, soprattutto, al<br />

<strong>di</strong>ssolvimento della <strong>di</strong>ffusa certezza della propria impunità. Acclarata<br />

quin<strong>di</strong> la vali<strong>di</strong>tà della originaria scelta del legislatore, sarebbe oggi<br />

sufficiente per lo più operare quei correttivi tecnici atti a superare le<br />

incongruenze o lacunosità che inevitabilmente sono riscontrabili in<br />

una normativa emergenziale, che investe, con spirito ra<strong>di</strong>calmente<br />

innovativo, delicati profili <strong>di</strong> garanzia personale e patrimoniale del<br />

citta<strong>di</strong>no. Peraltro,come visto nella <strong>di</strong>samina <strong>di</strong> cui al capitolo<br />

secondo, sembrerebbero sussistere sufficienti motivi in <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong><br />

257 Detta norma, sfuggendo all’or<strong>di</strong>naria logica del puro aumento delle sanzioni ha inteso,<br />

sostanzialmente, ricorrere ad un uso integrato <strong>di</strong> misure penali, processuali, amministrative e fiscali<br />

sia me<strong>di</strong>ante il perfezionamento delle pregresse normative, sia elaborando un sistema preventivo<br />

rivolto al contrasto <strong>di</strong> qualsiasi forma <strong>di</strong> delinquenza <strong>organizzata</strong> “comunque” denominata e<br />

“ovunque” operante. Uno dei car<strong>di</strong>ni portanti della citata norma è così costituito dalle indagini<br />

patrimoniali rivolte alla in<strong>di</strong>viduazione, sequestro e confisca delle utilità frutto <strong>di</strong> illecito e questo<br />

principalmente nella considerazione che tale componente economica (talora <strong>di</strong> rilevantissimo entità e<br />

comunque essenziale per la stessa sopravvivenza dei sodalizi) è comunque destinata a palesarsi o a<br />

lasciare traccia dovendo necessariamente avvalersi delle strutture ufficiali del “circuito economico”<br />

che richiedono, specie per le operazioni in denaro, l’acquisto <strong>di</strong> beni mobili registrati, immobili o<br />

partecipazioni societarie, l’esecuzione <strong>di</strong> atti o fatti <strong>di</strong> gestione attiva per i quali si rende<br />

in<strong>di</strong>spensabile un adeguato supporto documentale. Analoga memoria storico – documentale e, altresì,<br />

richiesta per i flussi finanziari ed in particolare per le movimentazioni valutarie internazionali che,<br />

specie laddove facciano riferimento a capitali <strong>di</strong> rilevante entità, non possono che determinare il<br />

coinvolgimento delle strutture <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione bancaria e para – bancaria.


232<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

una revisione ampliativa e adeguatrice della specifica legislazione. In<br />

particolare:<br />

le organizzazioni criminali, soprattutto quelle <strong>di</strong> maggiore<br />

forza operativa, hanno cominciato a sviluppare azioni <strong>di</strong><br />

accorto aggiramento degli ostacoli frapposti alla loro<br />

penetrazione dalle nuove leggi, il che costituisce in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

maggiore pericolosità;<br />

se, come sembra, deve confermarsi la tendenza a privilegiare<br />

nella lotta alla mafia e alle altre forme <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong> l’intervento preventivo, occorre escludere il rischio<br />

che il frequente ricorso ad un proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> prevenzione<br />

regolato in modo lacunoso possa determinare <strong>di</strong>storsioni e<br />

<strong>di</strong>sagi applicativi, che non giovano all’efficacia delle norme<br />

antimafia; è in<strong>di</strong>spensabile, insomma, fare la massima<br />

chiarezza sui meccanismi procedurali in base ai quali l’azione<br />

dello Stato continua ad articolarsi sul doppio binario<br />

dell’intervento penale e <strong>di</strong> quello preventivo;<br />

la (giusta) tutela costituzionale ha ingenerato (però) altre<br />

<strong>di</strong>fficoltà, cui si sono accompagnate incertezze<br />

comportamentali da parte degli organi giu<strong>di</strong>canti.<br />

In merito a tale ultimo aspetto va sottolineato che, proprio perché<br />

incidente sulla libertà personale e patrimoniale, in<strong>di</strong>pendentemente<br />

dalla commissione <strong>di</strong> reati, la prevenzione ante delictum pone delicati<br />

problemi <strong>di</strong> compatibilità costituzionale, risolti solo attraverso la<br />

collocazione delle misure <strong>di</strong> prevenzione nell’alveo dell’art. 25, terzo<br />

comma, della Costituzione, che statuisce il principio <strong>di</strong> legalità in<br />

materia <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> sicurezza. Principio, questo, <strong>di</strong> garanzia, affinché<br />

l’applicazione delle misure trovi riconoscimento in una legge che ne<br />

determini le caratteristiche, stabilendo, in via tassativa, i casi entro i<br />

quali le stesse possano essere adottate. 258<br />

In merito alla correttezza della scelta legislativa sembra<br />

tranquillizzare l’orientamento espresso nel tempo dalla Corte<br />

Costituzionale che, chiamata ripetutamente a pronunziarsi in or<strong>di</strong>ne ad<br />

258 <strong>La</strong> Corte Costituzionale non ha, del resto, mai avuto esitazioni (fin dalla prima sentenza in materia, la<br />

n. 2 del 1956) nell’affermare con chiarezza il principio secondo il quale le esigenze <strong>di</strong> sicurezza<br />

pubblica possono comportare il sacrificio anche delle fondamentali libertà personali.


CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 233<br />

alcuni profili <strong>di</strong> incostituzionalità, ne ha decretato l’inammissibilità<br />

nonché la manifesta infondatezza in riferimento: 259<br />

all’art. 3 Cost. 260 . <strong>La</strong> questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale<br />

degli artt. 416-bis, settimo comma, cod. pen. e 2-ter, terzo<br />

comma, legge n. 575/65, nella parte in cui rispettivamente<br />

esigerebbero, senza alcuna giustificazione razionale, la<br />

maggiore garanzia della prova per applicare un provve<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> portata meno ampia quale la confisca penale (avente ad<br />

oggetto solo i beni frutto del reato <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> tipo<br />

<strong>mafioso</strong>) e invece, la minore garanzia dei sufficienti in<strong>di</strong>zi<br />

rispetto al provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> portata più ampia quale la<br />

confisca preventiva (avente ad oggetto tutti i beni <strong>di</strong><br />

provenienza illecita) è infondata. Infatti, pur potendosi <strong>di</strong>re a<br />

priori che la confisca penale può <strong>di</strong> norma colpire singoli beni,<br />

mentre quella <strong>di</strong> prevenzione tutti i beni nel complesso<br />

imputabili ad un soggetto <strong>di</strong> cui è accertata la pericolosità, è<br />

però vero che, in concreto, è demandata al Giu<strong>di</strong>ce, in entrambi<br />

i casi, la approfon<strong>di</strong>ta indagine sul nesso tra la condotta illecita<br />

(o complessivamente l’attività nel caso della prevenzione) e<br />

l’uso o l’acquisizione del bene, e che in nessuno dei due casi il<br />

Giu<strong>di</strong>ce potrà accontentarsi <strong>di</strong> semplici in<strong>di</strong>zi, a lui<br />

incombendo l’obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare l’illecita provenienza dei<br />

beni;<br />

sempre in riferimento all’art. 3 Cost.. E’ parimenti infondata la<br />

questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale dell’art. 2-ter legge n.<br />

575/65, nella parte in cui richiederebbe semplici in<strong>di</strong>zi per il<br />

sequestro antimafia, mentre si esigerebbe prove per il sequestro<br />

penale ex art. 253 c.p.p.. Sostanzialmente, infatti, entrambi i<br />

provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> sequestro hanno natura e funzioni cautelari e<br />

259 Sentenze Corte Costituzionale nn. 721 del 23/6/88, 465 del 28/11/93, 190 del 19/05/94, 335 del<br />

<strong>08</strong>/10/96. Nell’occasione si richiama anche la sentenza della Corte <strong>di</strong> Cassazione, sesta sezione<br />

penale, n. 1600/96.<br />

260 Art. 3 Cost. - Tutti i citta<strong>di</strong>ni hanno pari <strong>di</strong>gnità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza<br />

<strong>di</strong>stinzione <strong>di</strong> sesso, <strong>di</strong> razza, <strong>di</strong> lingua, <strong>di</strong> religione, <strong>di</strong> opinione politiche, <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni personali e<br />

sociali.<br />

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne economico e sociale, che, limitando <strong>di</strong><br />

fatto la libertà e l’eguaglianza dei citta<strong>di</strong>ni, impe<strong>di</strong>scono il pieno sviluppo della persona umana e<br />

l’effettiva partecipazione <strong>di</strong> tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del<br />

Paese.


234<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

possono essere fondati su meri, purché sufficienti, in<strong>di</strong>zi della<br />

esistenza del reato in un caso e della pericolosità del prevenuto<br />

nell’altro. Nel formulare il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> pericolosità sociale ai<br />

fini della applicazione <strong>di</strong> una misura <strong>di</strong> prevenzione<br />

patrimoniale, assumono valore un precedente provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

prevenzione e i fatti che sono stati posti a suo fondamento,<br />

mentre i fatti nuovi valgono ad attestare la persistenza (la c.d.<br />

attualità) della pericolosità già accertata. Qualora l’esercizio<br />

dell’impresa sia <strong>di</strong>rettamente collegato all’investimento <strong>di</strong><br />

capitali acquisiti attraverso l’illecita accumulazione, perché<br />

provenienti da reati, anche i relativi profitti d’impresa,<br />

apparentemente leciti, acquisteranno il carattere <strong>di</strong> illiceità, pur<br />

se non <strong>di</strong>rettamente collegati ai poteri <strong>di</strong> intimidazione<br />

derivanti dalla associazione mafiosa; l’attività impren<strong>di</strong>toriale<br />

<strong>di</strong>retta a produrre nuova ricchezza non fa perdere il carattere<br />

illecito al profitto, perché questo costituisce il reimpiego <strong>di</strong><br />

ricchezze conseguite in modo illecito;<br />

all’art. 27 261 , secondo comma, Cost.. <strong>La</strong> questione <strong>di</strong><br />

legittimità costituzionale dell’art. 2 ter, quarto comma, legge n.<br />

575/65, nella parte in cui sembra attribuire al prevenuto l’onere<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare la legittima provenienza dei beni è infondata. In<br />

realtà, tale onere incombe in primo luogo sull’organo<br />

procedente, che può utilizzare a tal fine situazioni <strong>di</strong> evidente e<br />

notoria connessione tra il bene e l’attività illecita che ne è la<br />

fonte, salvo “l’onere <strong>di</strong> allegazione” imposto al prevenuto per<br />

sminuire o elidere, la situazione probatoria acquisita<br />

dall’ufficio procedente;<br />

261 Art. 27 Cost. - <strong>La</strong> responsabilità penale è personale.<br />

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.<br />

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso <strong>di</strong> umanità e devono tendere alla<br />

rieducazione del condannato.<br />

Non è ammessa la pena <strong>di</strong> morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari <strong>di</strong> guerra.


CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 235<br />

all’art. 42 262 Cost.. Infondata appare, altresì, la questione <strong>di</strong><br />

legittimità costituzionale dell’art. 2-ter della legge n. 575/65,<br />

nella parte in cui consentirebbe un provve<strong>di</strong>mento ablativo del<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà solo sulla base <strong>di</strong> sufficienti “in<strong>di</strong>zi”. Nel<br />

caso <strong>di</strong> specie si versa in ipotesi <strong>di</strong> intervento sui beni del<br />

prevenuto, e dette ipotesi si fondano su “sufficienti in<strong>di</strong>zi” solo<br />

ai fini del provve<strong>di</strong>mento cautelare e provvisorio del sequestro<br />

(art. 2-ter, secondo comma, legge 575/65), presupponendo un<br />

accertamento alquanto più approfon<strong>di</strong>to sulla “illegittima<br />

provenienza”, quando dal provve<strong>di</strong>mento cautelare <strong>di</strong> sequestro<br />

si passa a quello definitivo <strong>di</strong> confisca.<br />

Va comunque tenuto presente che le misure ablative previste dalla<br />

legislazione antimafia nascono dalla precitata necessità <strong>di</strong> contrastare<br />

il proliferare e lo sviluppo della cd. “impresa mafiosa” e del<br />

capitalismo frutto degli investimenti illeciti e, come tali, vanno lette ed<br />

interpretate 263 .<br />

2. LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE<br />

PATRIMONIALE<br />

“... Le enormi <strong>di</strong>sponibilità delle organizzazioni criminali hanno<br />

mutato lo scenario, potendo costituire un fattore <strong>di</strong> incidenza notevole<br />

sugli equilibri complessivi del mercato finanziario. L’arricchimento,<br />

262<br />

Art. 42 Cost. - <strong>La</strong> proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a<br />

privati.<br />

<strong>La</strong> proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> acquisto, <strong>di</strong><br />

go<strong>di</strong>mento e i limiti allo scopo <strong>di</strong> assicurarne la funzione sociale e <strong>di</strong> renderla accessibile a tutti.<br />

<strong>La</strong> proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi<br />

<strong>di</strong> interesse generale. <strong>La</strong> legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e<br />

testamentaria e i <strong>di</strong>ritti dello Stato sulle ere<strong>di</strong>tà.<br />

263<br />

Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sentenza del 17 aprile 1989 n. 510, ““In tema <strong>di</strong> applicazione delle misure <strong>di</strong><br />

prevenzione, il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> pericolosità è a carattere essenzialmente sintomatico e può essere fondato<br />

anche su semplici in<strong>di</strong>zi. Questi però devono essere elementi certi <strong>di</strong> fatto, da cui sia possibile sul<br />

piano concettuale far <strong>di</strong>scendere l’accertamento della sussistenza dei presupposti applicativi della<br />

misura <strong>di</strong> prevenzione. Esso non deve essere necessariamente formulato, proprio per l’intrinseca<br />

<strong>di</strong>fferenza tra il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> prevenzione e quello <strong>di</strong> accertamento della responsabilità penale, sulla<br />

base <strong>di</strong> fatti integranti estremi <strong>di</strong> reato, ma non può essere neppure basato su generici addebiti o<br />

semplici sospetti. Non si sottrae al controllo <strong>di</strong> legittimità la congruità sul piano logico della<br />

motivazione adottata dal Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito circa la sussistenza del fatto ritenuto in<strong>di</strong>ziante, ne quello<br />

circa l’idoneità <strong>di</strong> detto fatto ad essere assunto come in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pericolosità sociale”“. Sentenza del 30<br />

maggio 1989 n. 1148, ““Ai fini dell’applicazione delle misure <strong>di</strong> prevenzione, la pericolosità sociale<br />

dell’in<strong>di</strong>ziato deve essere attuale e cioè sussistere al momento della formulazione del giu<strong>di</strong>zio”“.


236<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

quin<strong>di</strong> è <strong>di</strong>venuto fatto da colpire con la sanzione penale a lato e<br />

parallelamente alla tutela degli interessi che possono essere lesi con<br />

la commissione dei reati che l’arricchimento procurano...”.<br />

G. PECORELLA, in “Circolazione del denaro e riciclaggio”, in<br />

Riv. It. Dir. e Proc.Pen. n. 4, 1991, pag. 1220.<br />

Le misure <strong>di</strong> prevenzione vennero introdotte nell’or<strong>di</strong>namento nel<br />

1956, a seguito <strong>di</strong> una pronuncia <strong>di</strong> incostituzionalità dell’attribuzione<br />

al Prefetto della competenza in materia, chiamando l’Autorità<br />

Giu<strong>di</strong>ziaria a giu<strong>di</strong>care sulla base <strong>di</strong> semplici elementi <strong>di</strong> sospetto fatti<br />

che, nella maggior parte dei casi, erano ipotizzati dalla legge in tre<br />

categorie, ai nn. 1, 2 e 3, art. 1, della legge n. 1423 del 27 <strong>di</strong>cembre<br />

1956. In particolare, la prima qualificazione esclude che possa essere<br />

preso in considerazione, ai fini della legge, un comportamento illecito<br />

episo<strong>di</strong>co. <strong>La</strong> seconda si <strong>di</strong>fferenzia solo per un ulteriore elemento <strong>di</strong><br />

maggiore pericolosità, desumibile dalla strumentalizzazione<br />

dell’attività delittuosa con la quale il soggetto si procurerebbe i mezzi<br />

<strong>di</strong> vita (in questa tipologia rientrano certamente i soggetti in<strong>di</strong>cati<br />

nell’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come è reso chiaro<br />

dalla specificazione contenuta nel terzo comma dell’art. 416-bis del<br />

co<strong>di</strong>ce penale). <strong>La</strong> terza categoria raggruppa coloro che, in parole<br />

povere, possono definirsi “moralmente corrotti” in quanto de<strong>di</strong>ti alla<br />

commissione <strong>di</strong> reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità<br />

fisica e morale dei minori, o la sanità, la sicurezza o la tranquillità<br />

pubblica. Contrariamente a quanto ipotizzano coloro che ritengono <strong>di</strong><br />

potere vedere nella ablazione del bene il mezzo per punire il soggetto,<br />

colpendolo nei suoi beni, il legislatore, in realtà, sembra preoccuparsi<br />

dell’illegittima acquisizione del bene e del conseguente danno che<br />

essa ha prodotto, e può continuare a produrre, all’economia sana nel<br />

suo rapporto <strong>di</strong> strumentalità con la personalità criminale del soggetto<br />

sottoposto a misure <strong>di</strong> prevenzione (tanto da consentire che quel bene<br />

resti nel patrimonio <strong>di</strong> chi male lo ha acquistato o dei suoi parenti<br />

allorché lo stesso sia morto prima del giu<strong>di</strong>cato). Si tratta, dunque, <strong>di</strong><br />

una finalità <strong>di</strong> mera prevenzione 264 , non già <strong>di</strong> repressione ed è chiaro,<br />

264 C. VINCENTI, Problemi probatori, <strong>di</strong>ritti dei terzi, rapporti tra confisca e fallimento, in AA.VV., <strong>La</strong><br />

legge Antimafia tre anni dopo, a cura <strong>di</strong> FIANDACA e COSTANTINO, Rizzoli, Milano, 1986, 95.


CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 237<br />

che l’intento del legislatore è quello <strong>di</strong> “recidere definitivamente i<br />

collegamenti tra il <strong>mafioso</strong> ed il suo patrimonio” 265 .<br />

Sotto il profilo pratico il contrasto al fenomeno dell’arricchimento<br />

illecito si basa su <strong>di</strong> un esiguo numero <strong>di</strong> articoli - <strong>di</strong> seguito esaminati<br />

- i quali conferiscono particolari poteri investigativi e repressivi a<br />

determinati Organi statali; in<strong>di</strong>viduano i soggetti destinatari dei<br />

provve<strong>di</strong>menti eventualmente <strong>di</strong>sposti; classificano i presupposti <strong>di</strong><br />

applicazione. <strong>La</strong> Legge 575 del 1965 e la 646 del 1982 (legge<br />

Rognoni-<strong>La</strong> Torre), con le mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni introdotte con la<br />

Legge 55 del 1990, hanno attribuito al Procuratore della Repubblica<br />

ed al Questore, preposti alla lotta contro la delinquenza mafiosa,<br />

nonché al Procuratore Nazionale Antimafia (art. 22 L. 356/92),<br />

particolari poteri <strong>di</strong> indagine in or<strong>di</strong>ne ai patrimoni presuntivamente<br />

riconducibili alle organizzazioni <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>, ai beni ad esse<br />

facenti capo ed alle attività commerciali in cui risultano cointeressate.<br />

Territorialmente, la competenza dell’organo procedente, così come<br />

regolato dall’art. 2 della legge 575/65, è da rapportare al luogo della<br />

<strong>di</strong>mora del soggetto presunto anche se, come emerge da numerose<br />

pronunce della Corte <strong>di</strong> Cassazione, il vincolo territoriale deve essere<br />

letto nell’ottica della pericolosità espressa dal soggetto rispetto al<br />

luogo nell’ambito del quale essa produce materialmente i suoi<br />

effetti 266 . <strong>La</strong> normativa, all’art. 2-bis, attribuisce ai citati organi il<br />

265 C. VINCENTI, Op. cit., 94.<br />

266 Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sentenza 18 aprile 1989 nr. 879, ““<strong>La</strong> competenza per territorio a decidere in<br />

materia <strong>di</strong> applicazione delle misure <strong>di</strong> prevenzione spetta al tribunale del capoluogo della provincia<br />

nella quale la persona proposta <strong>di</strong>mora. Per stabilire tale <strong>di</strong>mora bisogna tenere conto dei presupposti<br />

e degli scopi della legge n. 1423 del 1956, che sono correlati alla pericolosità sociale del soggetto e al<br />

luogo ove essa si manifesta e trova alimento. Quin<strong>di</strong> non sono decisive le risultanze anagrafiche e<br />

nemmeno il luogo nel quale la persona proposta vive abitualmente o svolge normalmente le sue lecite<br />

attività, perchè assume rilevanza il luogo ove detta persona, sia pure me<strong>di</strong>ante brevi e saltuari<br />

soggiorni, ha tenuto comportamenti idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità”“.<br />

In proposito si richiamano anche la Sentenza del 30 maggio 1989, n. 1151, la Sentenza del 26<br />

gennaio 1993, n. 689, e la Sentenza del 14 luglio 1993, n. 6. Sentenza del 01 marzo 1993, n. 495,”“<br />

In materie <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione, ai fini della in<strong>di</strong>viduazione del luogo <strong>di</strong> “<strong>di</strong>mora” del proposto e,<br />

quin<strong>di</strong>, dell’organo competente a provvedere sulla richiesta <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> una <strong>di</strong> dette misure,<br />

occorre avere riguardo essenzialmente al luogo in cui il soggetto ha manifestato comportamenti<br />

idonei a costituire, in astratto, elementi sintomatici della sua pericolosità, in<strong>di</strong>pendentemente, quin<strong>di</strong>,<br />

dalle risultanze anagrafiche ed anche dalla circostanza che il detto luogo corrisponda o meno a quello<br />

in cui il medesimo soggetto vive, <strong>di</strong> fatto, abitualmente o svolga le sue attività lecite”“. Sentenza del<br />

7 aprile 1993, n. 290, ““In tema <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione, il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> pericolosità<br />

sociale del proposto richiede un’oggettiva valutazione <strong>di</strong> fatti - sintomatici della condotta abituale e<br />

del tenore <strong>di</strong> vita dello stesso - accertati in modo da escludere valutazioni soggettive e incontrollabili<br />

ma può ben essere fondato su elementi che giustifichino delle presunzioni, desumibili da fatti


238<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

potere <strong>di</strong> procedere ad accertamenti patrimoniali nei confronti dei<br />

soggetti sottoposti a misura <strong>di</strong> prevenzione personale (è questa<br />

con<strong>di</strong>zione pregiu<strong>di</strong>ziale affinché sia possibile procedere<br />

all’applicazione della misura patrimoniale) perché in<strong>di</strong>ziati <strong>di</strong><br />

appartenere ad associazioni <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, nonché nei confronti dei<br />

familiari, o delle persone fisiche o giuri<strong>di</strong>che, società, consorzi od<br />

associazioni, del cui patrimonio i soggetti risultano poter <strong>di</strong>sporre<br />

<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente. Lo scopo è quello <strong>di</strong> fornire elementi<br />

in<strong>di</strong>ziari per giungere al sequestro ed alla successiva confisca <strong>di</strong> quei<br />

beni dei quali la persona indagata risulta potere <strong>di</strong>sporre e che, sulla<br />

base degli in<strong>di</strong>zi acquisiti, come la notevole sperequazione fra il<br />

tenore <strong>di</strong> vita e l’entità dei red<strong>di</strong>ti “leciti” apparenti o <strong>di</strong>chiarati, si ha<br />

motivo <strong>di</strong> ritenere siano il frutto <strong>di</strong> attività illecite o ne costituiscono il<br />

reimpiego. A tal fine, gli organi citati si possono avvalere del supporto<br />

della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza e/o della polizia giu<strong>di</strong>ziaria in generale.<br />

Sebbene la formula legislativa sembrerebbe, al primo impatto, usata<br />

come irrazionalmente ripetitiva, non è azzardato ritenere che la<br />

volontà del legislatore sia stata in realtà quella <strong>di</strong> attribuire una<br />

competenza generale e primaria alla Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza, lasciando<br />

come alternativo il ricorso agli “altri” organi <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria per<br />

le ipotesi investigative che non involgano necessariamente la<br />

particolare preparazione tecnico-contabile. Su questa linea<br />

interpretativa pare peraltro si sia mosso il Ministro dell’Interno, il<br />

quale, nell’esercizio delle funzioni <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento delle Forze <strong>di</strong><br />

polizia, ha riba<strong>di</strong>to, con propria circolare, “l’opportunità che, nei casi<br />

in cui le investigazioni richiedano controlli <strong>di</strong> natura contabile o,<br />

comunque, l’esame e l’analisi <strong>di</strong> documentazione a carattere<br />

finanziario o fiscale, siano interessati i competenti organi della<br />

Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza, in considerazione della specificità degli<br />

accertamenti in questione e dei riflessi <strong>di</strong> carattere fiscale”. Per la<br />

ormai chiara possibilità <strong>di</strong> utilizzare il mercato del cre<strong>di</strong>to al fine <strong>di</strong><br />

oggettivi, quali precedenti penali e giu<strong>di</strong>ziari, recenti denunzie per reati, il tenore <strong>di</strong> vita del soggetto<br />

e la frequentazione assidua, da parte del medesimo, <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>cati.”“.....”“Per l’estrinseca <strong>di</strong>fferenza<br />

tra il giu<strong>di</strong>zio per l’applicazione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione e quello <strong>di</strong> accertamento della<br />

responsabilità penale, la valutazione <strong>di</strong> pericolosità sociale non deve essere necessariamente<br />

formulata sulla base <strong>di</strong> prove occorrenti per la condanna in sede penale, trattandosi <strong>di</strong> una valutazione<br />

a carattere essenzialmente sintomatico, articolato sull’utilizzazione <strong>di</strong> elementi idonei a giustificare il<br />

convincimento <strong>di</strong> sospetta attività <strong>di</strong> gruppo agente con meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>-camorristico”“.


CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 239<br />

riciclare il denaro proveniente da attività illecite con facilità e rischio<br />

contenuto, pericolo positivamente avvertito anche in sede<br />

internazionale, come <strong>di</strong>mostra la recente convenzione <strong>di</strong> Strasburgo, è<br />

stata prevista la possibilità <strong>di</strong> esperire nei confronti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui<br />

oggetto <strong>di</strong> accertamenti patrimoniali anche degli accertamenti bancari.<br />

Nella medesima <strong>di</strong>rezione, recenti iniziative <strong>di</strong> legge sono state<br />

in<strong>di</strong>rizzate ad impe<strong>di</strong>re che il sistema bancario, grazie all’anonimato<br />

dei depositi e delle altre operazioni, venisse utilizzato per effettuare<br />

pagamenti o per il trasferimento <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> da un conto all’altro, al fine<br />

dell’occultamento dell’origine del denaro e della sua effettiva<br />

appartenenza o per custo<strong>di</strong>re in cassette <strong>di</strong> sicurezza banconote o altri<br />

valori.<br />

3. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L’APPLICAZIONE<br />

DELLA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE<br />

L’accertamento previsto dall’art. 2-bis, affinché possa<br />

successivamente applicarsi il sequestro previsto dall’art. 2-ter, deve<br />

necessariamente tendere alla verifica dell’esistenza concorrente <strong>di</strong> due<br />

situazioni:<br />

a) situazione soggettiva, <strong>di</strong>sciplinata dall’art. 1 della stessa legge,<br />

il cui ambito <strong>di</strong> applicazione è stato esteso dall’art. 19 della<br />

Legge 152/75 e dall’art. 14 della L. 55/90. Allo stato, in<br />

definitiva, si prevede che le <strong>di</strong>sposizioni della L. 575/65 si<br />

applicano ai soggetti in<strong>di</strong>ziati <strong>di</strong> appartenere alle associazioni<br />

in<strong>di</strong>cate all’art. 1 della predetta legge (“associazioni <strong>di</strong> tipo<br />

<strong>mafioso</strong>, alla camorra od altre associazioni comunque<br />

localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con<br />

meto<strong>di</strong> corrispondenti a quelli delle associazioni <strong>di</strong> tipo<br />

<strong>mafioso</strong>”) e a quelle previste dall’art. 75 della Legge 22<br />

<strong>di</strong>cembre 1975, n. 685 (abrogata e sostituita dal D.P.R.<br />

309/90), ovvero ai soggetti in<strong>di</strong>cati nel numero 1) dell’art. 1<br />

della L. 27 <strong>di</strong>cembre 1956, n. 1423 (“coloro che debba<br />

ritenersi, sulla base <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> fatto, che sono abitualmente<br />

de<strong>di</strong>ti a traffici delittuosi”) ed a quelle in<strong>di</strong>cate al successivo<br />

punto 2) (“coloro che per la condotta ed il tenore <strong>di</strong> vita debba<br />

ritenersi, sulla base <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> fatto, che vivono


240<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

abitualmente, anche in parte, con i proventi <strong>di</strong> attività<br />

delittuose” 267 ), quando l’attività delittuosa da cui si ritiene<br />

derivino i proventi sia una <strong>di</strong> quelle previste dagli artt. 629<br />

(Estorsione), 630 (Sequestro <strong>di</strong> persona a scopo <strong>di</strong> estorsione),<br />

644 (usura - ipotesi introdotta dall’art. 9 dalla legge 1<strong>08</strong>/96),<br />

648-bis (Riciclaggio) o 648-ter (Impiego <strong>di</strong> denaro, beni o<br />

utilità <strong>di</strong> provenienza illecita) del Co<strong>di</strong>ce Penale ovvero quella<br />

<strong>di</strong> contrabbando (fattispecie questa introdotta dall’art.11 della<br />

L. 172/92) 268 . A tal proposito - oltre a quanto già detto in<br />

precedenza - appare <strong>di</strong> interesse rilevare come la Suprema<br />

Corte abbia ritenuto la “manifesta infondatezza della questione<br />

<strong>di</strong> legittimità costituzionale dell’art. 2 ter, legge 31 maggio<br />

1965, n. 575, aggiunto con l’art. 14, legge 13 settembre 1982,<br />

n. 646, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.<br />

267 Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sentenza del 4 agosto 1993, nr. 2290, ““Pur se limitatamente alle misure <strong>di</strong><br />

prevenzione personali, l’art. 13 legge 3 agosto 1988 nr. 327, mo<strong>di</strong>ficando il comma primo dell’art. 19<br />

legge 22 maggio 1975 n. 152 (<strong>di</strong>sposizioni a tutela dell’or<strong>di</strong>ne pubblico), prevede che le <strong>di</strong>sposizioni<br />

<strong>di</strong> cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 (<strong>di</strong>sposizioni contro la mafia) si applicano anche alle persone<br />

in<strong>di</strong>cate nell’art. 1 nn. 1 e 2 della legge 27 <strong>di</strong>cembre 1956 n. 1423 (misure <strong>di</strong> prevenzione nei<br />

confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità). Per effetto <strong>di</strong> tale norma<br />

sussiste, quin<strong>di</strong>, una completa equiparazione, in materia <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione personali, tra<br />

soggetti pericolosi in quanto in<strong>di</strong>ziati <strong>di</strong> appartenere ad associazioni <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> o ad esse<br />

corrispondenti (pericolosità cosiddetta “qualificata”) e soggetti pericolosi in quanto ritenuti<br />

abitualmente debiti a traffici delittuosi ovvero ad attività delittuose da cui, almeno in parte, traggono i<br />

mezzi <strong>di</strong> vita (pericolosità cosiddetta “generica”), risultando estesa ai secon<strong>di</strong> la <strong>di</strong>sciplina comunque<br />

introdotta per i primi”“.<br />

Sentenza del 16 marzo 1994, n. 950, ““L’art. 19 comma primo della legge 22 maggio 1975 n. 152,<br />

come mo<strong>di</strong>ficato dall’art. 13 della legge 3 agosto 1988 n. 327, prevede che le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla<br />

legge 31 maggio 1965 n. 575 (<strong>di</strong>sposizioni contro la mafia) si applicano anche alle persone in<strong>di</strong>cate<br />

nell’art. 1, numeri 1 e 2, legge 27 <strong>di</strong>cembre 1956, n. 1423 (misure <strong>di</strong> prevenzione nei confronti delle<br />

persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità). Per effetto <strong>di</strong> tale norma sussiste una<br />

completa equiparazione, almeno in riferimento alle misure <strong>di</strong> prevenzione personali, tra soggetti<br />

pericolosi in quanto in<strong>di</strong>ziati <strong>di</strong> appartenere ad associazioni <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> o ad esse assimilate, e<br />

soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente debiti a traffici delittuosi ovvero ad attività<br />

delittuose da cui traggono i mezzi <strong>di</strong> vita, risultando estesa ai secon<strong>di</strong> la <strong>di</strong>sciplina comunque<br />

introdotta per i primi”“.<br />

268 Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sentenza del 15 gennaio 1994, n. 5166, ““Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla legge 31<br />

maggio 1965 n. 575 (<strong>di</strong>sposizioni contro la mafia) si applicano anche alle persone in<strong>di</strong>cate nell’art. 1,<br />

nn. 1 e 2, della legge 27 <strong>di</strong>cembre 1956 n. 1423 (misure <strong>di</strong> prevenzione nei confronti delle persone<br />

pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità) e, proprio per effetto <strong>di</strong> tale norma, sussiste una<br />

completa equiparazione tra soggetti pericolosi in quanto in<strong>di</strong>ziati <strong>di</strong> appartenere ad associazioni <strong>di</strong><br />

tipo <strong>mafioso</strong>, o ad esse assimilate (pericolosità cosiddetta “qualificata”) e soggetti pericolosi in<br />

quanto ritenuti abitualmente de<strong>di</strong>ti a traffici delittuosi ovvero ad attività delittuose da cui, almeno in<br />

parte, traggono i mezzi <strong>di</strong> vita (pericolosità cosiddetta “generica”), risultando estesa ai secon<strong>di</strong> la<br />

<strong>di</strong>sciplina introdotta per i primi. ““. Vedasi, inoltre, la Sentenza n. 950 in nota 27.


CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 241<br />

Infatti, l’applicabilità della norma soltanto agli in<strong>di</strong>ziati <strong>di</strong><br />

appartenere ad associazioni <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, non comporta<br />

violazione del principio <strong>di</strong> uguaglianza, perché il fine che il<br />

legislatore ha inteso perseguire è proprio quello <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere<br />

la posizione patrimoniale <strong>di</strong> colui che si presume appartenente<br />

ad una organizzazione <strong>di</strong> tale natura da quella <strong>di</strong> qualsiasi altro<br />

citta<strong>di</strong>no, né l’applicazione della misura patrimoniale può<br />

costituire una limitazione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa in or<strong>di</strong>ne alla<br />

prova, ben potendo l’in<strong>di</strong>ziato, in ogni caso, <strong>di</strong>mostrare la<br />

legittimità della formazione del patrimonio ed eludere<br />

l’efficacia probatoria degli elementi in<strong>di</strong>zianti specificamente<br />

considerati dalla norma” 269 ;<br />

b) situazione oggettiva, <strong>di</strong>sciplinata dall’art. 2-ter, comma 2, nel<br />

quale si prevede che i beni oggetto del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

sequestro siano quelli <strong>di</strong> cui il soggetto risulta poter <strong>di</strong>sporre,<br />

<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente 270 , quando il loro valore risulta<br />

269 Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sentenza n. 50 del 11.2.1987. In proposito si richiama anche la Sentenza del<br />

12.01.1988 n. 5047, ”“<strong>La</strong> prova della qualità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ziato <strong>di</strong> appartenenza a una associazione mafiosa,<br />

ai fine dell’applicabilità <strong>di</strong> una misura <strong>di</strong> prevenzione, è <strong>di</strong>versa per qualità e quantità dalla prova<br />

occorrente per l’addebitabilità del reato <strong>di</strong> associazione mafiosa”“.<br />

Sentenza 05.12.1988, n. 2062, ”“Ai fini dell’applicazione della misura <strong>di</strong> prevenzione ai sensi della<br />

legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, dovendo tale legge essere correlata a<br />

quella 27 <strong>di</strong>cembre 1956, n. 1423, non è necessaria una particolare <strong>di</strong>mostrazione dell’appartenenza<br />

del soggetto ad associazioni <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, ma è sufficiente la sussistenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> tale<br />

appartenenza, ossia <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> fatto certi nella loro esistenza, aventi valore sintomatico, idonei a<br />

suffragare il giu<strong>di</strong>zio circa la possibile appartenenza del soggetto ad una associazione criminosa<br />

avente le caratteristiche richieste dalla citata legge. Ciò, tuttavia, non significa che il Giu<strong>di</strong>ce della<br />

prevenzione, venendo meno al principio <strong>di</strong> legalità, cui deve ispirarsi per il suo carattere<br />

giuris<strong>di</strong>zionale il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> prevenzione, possa prescindere da una corretta valutazione degli<br />

elementi in<strong>di</strong>ziari - con<strong>di</strong>zionati l’applicazione della misura <strong>di</strong> prevenzione - e dall’obbligo <strong>di</strong> una<br />

motivazione che presenti i fondamentali e necessari requisiti della correttezza (ossia della aderenza<br />

alle risultanze processuali) della completezza (ossia dell’estensione a tutti gli elementi influenti per la<br />

formazione dei singoli giu<strong>di</strong>zi) e della logicità (ossia della conformità ai canoni che presiedono alle<br />

forme del ragionamento)”“.<br />

Sentenza del 15 febbraio 1989, n. 204, ““<strong>La</strong> legge 13 settembre 1982, n. 646, nell’apportare notevoli<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (<strong>di</strong>sposizioni contro la mafia), a posto<br />

particolare attenzione alle misure <strong>di</strong> prevenzione patrimoniali, in quanto il legislatore a ritenuto che<br />

l’accumulo della ricchezza costituisce lo scopo dell’attività illecita dell’in<strong>di</strong>ziato <strong>di</strong> appartenere a una<br />

associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> e al tempo stesso lo strumento per svolgere e incrementare<br />

efficacemente detta attività”“.<br />

270 Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sentenza del 5 aprile 1985, n. 319, “L’accertamento della illegittima<br />

provenienza va compiuto in relazione a ciascun bene suscettibile della misura patrimoniale e non<br />

all’intero patrimonio”.<br />

Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sentenza del 22 giugno 1988, n. 1365, “Dal contesto delle norme <strong>di</strong> cui alla<br />

legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni (<strong>di</strong>sposizioni contro la mafia) si rileva il<br />

principio che ogni tipo <strong>di</strong> bene può essere sottoposto al sequestro, sicché una mancata specifica


242<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

sproporzionato al red<strong>di</strong>to <strong>di</strong>chiarato o all’attività economica<br />

svolta (prima della mo<strong>di</strong>fica apportata dalla L. 256/93 si<br />

parlava <strong>di</strong> “notevole sperequazione tra il tenore <strong>di</strong> vita e<br />

l’entità <strong>di</strong> red<strong>di</strong>ti apparenti o <strong>di</strong>chiarati”) ovvero quando, sulla<br />

base <strong>di</strong> sufficienti in<strong>di</strong>zi, si ha motivo <strong>di</strong> ritenere che gli stessi<br />

siano il frutto <strong>di</strong> attività illecite o ne costituiscono il reimpiego.<br />

Ai fini dell’adozione dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> sequestro e <strong>di</strong> confisca<br />

<strong>di</strong> cui all’ultimo comma del citato art. 2-ter della legge 31 maggio<br />

1965, n. 575, la legge richiede che sussistano concreti e vali<strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi<br />

della provenienza illecita dei beni anche sotto l’aspetto del reimpiego<br />

<strong>di</strong> illeciti guadagni. Sul punto specifico, con<strong>di</strong>visa ed autorevole<br />

dottrina precisa che “...la legge fa riferimento ad indagini sul<br />

patrimonio degli in<strong>di</strong>ziati <strong>di</strong> appartenere ad associazioni mafiose ed<br />

affini, così da far ritenere che l’accertamento <strong>di</strong> tale qualifica è<br />

preliminare agli accertamenti patrimoniali, anche se essi possono <strong>di</strong><br />

regola apportare ulteriori in<strong>di</strong>zi circa l’appartenenza del soggetto ad<br />

associazioni criminali <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>... 271 ”.<br />

Al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare l’esatta portata del termine “in<strong>di</strong>zio”, che va<br />

tenuto decisamente <strong>di</strong>stinto dal semplice sospetto, occorre riferirsi alla<br />

teoria generale delle misure <strong>di</strong> prevenzione e, in particolare, alla<br />

<strong>di</strong>stinzione dei momenti applicativi <strong>di</strong> competenza penale e quelli <strong>di</strong><br />

natura amministrativa. In punto <strong>di</strong> preliminare chiarificazione si può<br />

affermare che gli in<strong>di</strong>zi in quanto tali consistono in fatti<br />

ontologicamente certi che, collegati tra loro, sono suscettibili <strong>di</strong> una<br />

ben determinata interpretazione, mentre i sospetti non sono altro che<br />

congetture, intuizioni od opinioni del tutto personali che, per quanto<br />

ragionevoli, sono ipotetiche e non si fondano su una concreta<br />

circostanza in<strong>di</strong>ziante assistita dal carattere della certezza.<br />

<strong>La</strong> Suprema Corte, con riferimento al tema in trattazione, ha<br />

affermato che: “Ai fini dell’applicazione delle misure <strong>di</strong> prevenzione<br />

ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 75, non occorre la prova<br />

dell’appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose. E’ infatti<br />

sufficiente - in base al <strong>di</strong>sposto dell’articolo 1 della stessa legge - la<br />

sussistenza <strong>di</strong> semplici in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> tale appartenenza. Gli in<strong>di</strong>zi possono<br />

previsione <strong>di</strong> alcuni tipi <strong>di</strong> beni non può indurre alla conclusione che questi siano esclusi dal<br />

sequestro”.<br />

271 F. MACRI’, <strong>La</strong> legge antimafia, Iovane e<strong>di</strong>tore, Napoli, 1983, pag. 99.


CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 243<br />

essere costituiti dai precedenti penali e giu<strong>di</strong>ziari, dal tenore <strong>di</strong> vita,<br />

dal tipo <strong>di</strong> amicizia e, in generale, dalle informazioni fornite dagli<br />

organi <strong>di</strong> polizia sulla base degli accertamenti esperiti, che non<br />

risultano contraddetti o smentiti dagli elementi <strong>di</strong> convincimento<br />

forniti dal proposto... 272 ” e ancora “ la legge, invero, non consente <strong>di</strong><br />

dare rilievo a meri sospetti ma richiede la sussistenza <strong>di</strong> veri e propri<br />

“in<strong>di</strong>zi” cioè <strong>di</strong> quella categoria <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> prova che sono ricavati,<br />

me<strong>di</strong>ante un proce<strong>di</strong>mento logico - induttivo, da circostanze, fatti e<br />

comportamenti specifici e concreti che, come tali, sono suscettibili <strong>di</strong><br />

analisi critica contestazione e <strong>di</strong>mostrazione... 273 ”. Ne deriva, in<br />

conseguenza, che nel sistema della normativa antimafia, le indagini<br />

patrimoniali sono una conseguenza degli in<strong>di</strong>zi o delle prove e non lo<br />

strumento attraverso il quale si possa pervenire al reperimento od alla<br />

<strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> tali mezzi probatori 274 . Soltanto in presenza <strong>di</strong> tali<br />

in<strong>di</strong>zi, che il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito è tenuto ad accertare, è consentita la<br />

confisca, sempre che l’interessato non <strong>di</strong>mostri la legittima<br />

provenienza dei beni, come <strong>di</strong>spone il comma quarto dell’art. 2-ter<br />

della citata legge n. 575, del 1965.<br />

In tal modo, non è prevista una vera e propria inversione<br />

dell’onere della prova sulla legittima provenienza dei beni. Inversione<br />

che, se sussistesse, non si sottrarrebbe a fondati sospetti <strong>di</strong> illegittimità<br />

costituzionale. A carico dell’interessato è posto, sempre che sia<br />

accertata l’esistenza <strong>di</strong> quegli in<strong>di</strong>zi, soltanto un onere <strong>di</strong> allegazione<br />

che, in effetti, rientra nel suo stesso interesse <strong>di</strong> sminuire od elidere<br />

l’efficacia probatoria degli elementi in<strong>di</strong>zianti offerti dall’accusa.<br />

Tornando al testo dell’art 2-bis, va sottolineato quanto sancisce il suo<br />

comma 3, che prevede l’estensione dell’accertamento nei confronti<br />

“del coniuge, dei figli e <strong>di</strong> coloro che nell’ultimo quinquennio abbiano<br />

convissuto con i soggetti in<strong>di</strong>cati nonché nei confronti delle persone<br />

fisiche o giuri<strong>di</strong>che, società, consorzi od associazioni, del cui<br />

patrimonio i soggetti medesimi risultino poter <strong>di</strong>sporre in tutto o in<br />

parte, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente”. Il legislatore in questa ottica (ed<br />

in quella più ampia <strong>di</strong> soggetti “presunti” prestanome), ha previsto che<br />

il sequestro <strong>di</strong> beni deve riguardare quelli riconducibili al soggetto non<br />

272 Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 1056 del 13 luglio 1982.<br />

273 Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 106 del 7 marzo 1985.<br />

274 G. NANULA, Lotta alla mafia, Giuffrè, 1984, pag. 27.


244<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

solo <strong>di</strong>rettamente, ma anche in<strong>di</strong>rettamente (il Tribunale, anche<br />

d’ufficio, or<strong>di</strong>na con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la<br />

persona nei confronti della quale è stato iniziato il proce<strong>di</strong>mento<br />

risulta poter <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente - art. 2-ter, comma<br />

2 275 ). Per l’accertamento sull’attività economica svolta dai soggetti<br />

passibili <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> una misura <strong>di</strong> prevenzione, allo scopo<br />

anche <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare e valutare l’effettiva consistenza delle fonti <strong>di</strong><br />

red<strong>di</strong>to, si deve anche verificare, in particolare, ex comma 2, “se dette<br />

persone siano titolari <strong>di</strong> licenze, <strong>di</strong> autorizzazioni, <strong>di</strong> concessioni o <strong>di</strong><br />

abilitazioni all’esercizio <strong>di</strong> attività impren<strong>di</strong>toriali e commerciali,<br />

comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se<br />

beneficiano <strong>di</strong> contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre<br />

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o<br />

erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici e delle Comunità<br />

europee”. Questa ultima categoria è stata introdotta dalla L. 55/90 in<br />

collegamento con la specifica criminalizzazione delle truffe finalizzate<br />

all’ottenimento, da parte dello Stato, degli enti pubblici o della CEE,<br />

<strong>di</strong> contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni<br />

comunque denominate (art. 640-bis C.P.). In aggiunta a questo la<br />

stessa norma (art. 2, comma 6) da facoltà al Procuratore della<br />

Repubblica ed al Questore la facoltà <strong>di</strong> richiedere, anche a mezzo <strong>di</strong><br />

ufficiali o agenti <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria:<br />

ad ogni ufficio della pubblica amministrazione;<br />

ad ogni ente cre<strong>di</strong>tizio;<br />

alle imprese, società ed enti <strong>di</strong> ogni tipo,<br />

informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini<br />

delle indagini e possono procedere al sequestro della documentazione,<br />

con le modalità previste dal C.P.P. (art. 253, “oggetto e formalità del<br />

275 Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sentenza dell’8 luglio 1993, n. 2113, ““In tema <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong><br />

prevenzione, la sola “frequentazione” <strong>di</strong> componenti <strong>di</strong> una famiglia nota per la sua attività mafiosa<br />

non basta per dedurre l’adesione <strong>di</strong> una persona alle attività criminali dei frequentati o della loro<br />

famiglia <strong>di</strong> appartenenza, quando sussistano altre giustificazioni che possano spiegare tale<br />

frequentazione con moventi leciti. Ancorché, infatti, un determinato costume, <strong>di</strong>ffuso in alcuni<br />

territori, possa indurre le persone legate da vincoli <strong>di</strong> parentela ad aderire a stili <strong>di</strong> vita o ad attività<br />

contrarie alle leggi, per una errata concezione degli obblighi morali derivanti dai vincoli <strong>di</strong> sangue e<br />

<strong>di</strong> affinità, non basta l’appartenenza ad un nucleo familiare, alcuni componenti del quale siano de<strong>di</strong>ti<br />

ad attività mafiose, per dedurre l’appartenenza all’organizzazione criminale <strong>di</strong> tutti i membri del<br />

nucleo stesso. Né tale appartenenza criminale può essere dedotta dalla frequentazione tra parenti,<br />

quando essa sia giustificata dalla limitata estensione del luogo <strong>di</strong> residenza e non sia finalizzata al<br />

compimento <strong>di</strong> atti criminosi, risultante da altri elementi <strong>di</strong> riscontro”“.


CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 245<br />

sequestro” - art. 254, “sequestro <strong>di</strong> corrispondenza” - art. 255,<br />

“sequestro presso banche”).<br />

Solo dopo aver accertato l’esistenza dei segnalati presupposti<br />

soggettivi ed oggettivi, si può procedere all’applicazione del<br />

provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> sequestro dei beni, riconducibili al soggetto nei cui<br />

confronti è in corso il proce<strong>di</strong>mento per l’applicazione della misura<br />

della misura <strong>di</strong> prevenzione. Come si evince dalla formulazione<br />

dell’art. 2, il sequestro, prima, e la confisca, poi, non possono colpire<br />

tutti i beni - in<strong>di</strong>scriminatamente - <strong>di</strong> coloro che sono sottoposti a<br />

misura <strong>di</strong> prevenzione personale, bensì solo quelli che si ha motivo <strong>di</strong><br />

ritenere esser frutto <strong>di</strong> attività illecite 276 o che ne costituiscono il<br />

reimpiego.<br />

<strong>La</strong> possibilità che un in<strong>di</strong>ziato <strong>di</strong> mafia possa avere anche un<br />

patrimonio acquisito legittimamente impone al Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito,<br />

allorquando passa all’applicazione <strong>di</strong> misure patrimoniali, un’indagine<br />

che, anzitutto, deve essere condotta su ogni singolo bene e deve<br />

portare alla <strong>di</strong>mostrazione cronologica e logica della loro provenienza<br />

illecita attraverso l’in<strong>di</strong>viduazione del nesso <strong>di</strong> causalità fra condotta<br />

mafiosa e l’illecito profitto. L’indagine del Giu<strong>di</strong>ce inoltre deve essere<br />

più specifica quando coinvolge beni appartenenti a terzi, ma <strong>di</strong> cui<br />

<strong>di</strong>spone il soggetto in<strong>di</strong>ziato <strong>di</strong> mafia, dato che in tal caso la<br />

commistione patrimoniale investe beni che in parte sono del<br />

sottoposto alla misura <strong>di</strong> prevenzione personale, mentre in altra parte<br />

sono - o possono essere - <strong>di</strong> soggetto che non è in<strong>di</strong>ziato <strong>di</strong><br />

276 Appare opportuno richiamare in tale contesto tre importanti Sentenze della Corte <strong>di</strong> Cassazione che,<br />

in sostanza, legittimano il sequestro dei beni acquisiti dal soggetto sottoposto a misure <strong>di</strong> prevenzione<br />

antecedentemente all’entrata in vigore della normativa antimafia:<br />

sentenza 03.03.1989, n. 360, ”“è’ legittimo il sequestro dei beni eseguito a norma dell’art. 2-ter<br />

della legge n. 575 del 1965, introdotto dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, anche quando si<br />

tratta <strong>di</strong> beni derivanti da attività mafiosa svolta anteriormente all’entrata in vigore <strong>di</strong> detta legge<br />

che ha previsto specificatamente l’associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>”“;<br />

sentenza 1 ottobre 1988, n. 1990, ““è’ legittima la confisca ai sensi dell’art. 2-ter della legge 31<br />

maggio 1965, n. 575, come mo<strong>di</strong>ficato dall’art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, <strong>di</strong> beni<br />

acquisiti prima dell’entrata in vigore della citata legge 13 settembre 1982, n. 646, perchè la detta<br />

misura viene in tal caso applicata a beni che si trovano nella <strong>di</strong>sponibilità del proposto al<br />

momento dell’entrata in vigore della menzionata norma, ed è correlata all’attuale pericolosità del<br />

soggetto e all’illecito uso dei beni come strumento <strong>di</strong> riciclaggio <strong>di</strong> profitti illeciti e destinazione<br />

ultima <strong>di</strong> essi”“;<br />

sentenza del 3 <strong>di</strong>cembre 1993, n. 4436, ““In tema <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione, il sequestro e la<br />

confisca dei beni ai sensi dell’art. 2-ter legge 575 del 1965, introdotto dall’art. 14 legge n. 646<br />

del 1982, possono legittimamente avere ad oggetto beni provenienti da attività criminosa posta in<br />

essere anteriormente alla citata legge del 1982”“.


246<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

appartenere ad associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, sicché, mancando nei<br />

suoi confronti la misura <strong>di</strong> prevenzione personale, non lo si può<br />

gravare <strong>di</strong> quella patrimoniale in proprio 277 . Nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

prevenzione, per giurisprudenza consolidata, trova applicazione il<br />

principio del giu<strong>di</strong>cato, ossia del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> un secondo giu<strong>di</strong>zio nei<br />

confronti della medesima persona per gli stessi fatti ovvero in<br />

relazione agli stessi beni. Non<strong>di</strong>meno il “giu<strong>di</strong>cato”, in questo settore,<br />

altrettanto pacificamente, si presenta subor<strong>di</strong>nato alla clausola “rebus<br />

sic stantibus”, ossia con<strong>di</strong>zionato, quin<strong>di</strong>, alla possibilità <strong>di</strong> un nuovo<br />

giu<strong>di</strong>zio all’emergere <strong>di</strong> “fatti nuovi o successivamente emersi,<br />

ancorchè preesistenti” 278 . In proposito la Corte <strong>di</strong> Cassazione, con la<br />

sentenza n. 6521 del 28 gennaio 1998, ha precisato che “non<br />

costituisce violazione del principio “ne bis in idem” la rilevanza data a<br />

una sentenza <strong>di</strong> condanna emessa nei confronti del proposto che già<br />

abbia costituito il presupposto <strong>di</strong> una misura <strong>di</strong> prevenzione<br />

precedentemente inflitta, quando la sentenza stessa sia menzionata<br />

solo come antecedente storico, rilevante, al pari della misura già<br />

emessa, ai fini della valutazione della personalità del soggetto in<br />

coor<strong>di</strong>nazione con altri dati in<strong>di</strong>ziari. Invero, nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

prevenzione la preclusione derivante dal giu<strong>di</strong>cato opera sempre rebus<br />

sic stantibus e non impe<strong>di</strong>sce la rivalutazione della pericolosità<br />

qualificata, ove sopravvengano nuovi elementi in<strong>di</strong>ziari, non<br />

precedentemente noti, che comportino una valutazione <strong>di</strong> maggior<br />

gravità della pericolosità stessa e un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> inadeguatezza delle<br />

misure in precedenza adottate”.<br />

Particolare rilevanza assume poi, sul piano proce<strong>di</strong>mentale, l’art.<br />

23-bis della L. 646/82 (introdotto dall’art. 9 della L. 55/90), che regola<br />

i rapporti fra il proce<strong>di</strong>mento penale ed il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> misure <strong>di</strong><br />

prevenzione.<br />

Il comma 1 recita che “quando si procede nei confronti <strong>di</strong> persone<br />

imputate del delitto <strong>di</strong> cui all’art. 416-bis (Associazione <strong>di</strong> tipo<br />

<strong>mafioso</strong>) del co<strong>di</strong>ce penale o del delitto <strong>di</strong> cui all’art. 75 (Associazione<br />

per delinquere) della legge 22 <strong>di</strong>cembre 1975, n. 685 (Disciplina sugli<br />

stupefacenti e sostanze psicotrope, materia ora regolata, come già<br />

detto, dal D.P.R. 309/90), il Pubblico Ministero ne dà, senza ritardo,<br />

277 Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sentenza 5.8.1993, nr. 2186.<br />

278 Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sezione 1, Sentenza del 25 ottobre 1993, nr. 4436.


CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 247<br />

comunicazione al Procuratore della Repubblica territorialmente<br />

competente per istruire, qualora non sia già in corso, il proce<strong>di</strong>mento<br />

per l’applicazione <strong>di</strong> una misura <strong>di</strong> prevenzione, ai sensi della legge<br />

31 maggio 1965, n. 575”. Il comma 2 riguarda la successiva<br />

trasmissione, da parte del Giu<strong>di</strong>ce penale, a quello che procede per<br />

l’applicazione della misura <strong>di</strong> prevenzione, degli atti rilevanti ai fini<br />

del proce<strong>di</strong>mento. Infine, nel comma 3 si evidenzia che, quando per il<br />

delitto <strong>di</strong> cui al comma 1 sia iniziato o penda proce<strong>di</strong>mento penale, il<br />

Giu<strong>di</strong>ce procedente per l’applicazione della misura <strong>di</strong> prevenzione,<br />

qualora la cognizione del reato influisca sulla decisione del<br />

proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> prevenzione, sospende il proce<strong>di</strong>mento dopo aver<br />

<strong>di</strong>sposto il sequestro e gli altri provve<strong>di</strong>menti cautelari previsti dalla<br />

legge 575/65, se ne ricorrono i presupposti. <strong>La</strong> sospensione è in atto<br />

fino alla definizione del proce<strong>di</strong>mento penale. Relativamente al<br />

merito, la Corte <strong>di</strong> Cassazione ha poi chiarito, nella sentenza del 12<br />

gennaio 1988, n. 5047, che “tra il proce<strong>di</strong>mento per il reato <strong>di</strong><br />

associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> e quello per l’applicazione delle misure<br />

<strong>di</strong> prevenzione non è configurabile un rapporto per il quale la<br />

decisione del primo debba con<strong>di</strong>zionare la decisione del secondo” e<br />

che “le misure <strong>di</strong> prevenzione sono applicabili anche a coloro che<br />

vengono assolti dal delitto <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, specie se si<br />

tratta <strong>di</strong> assoluzione per insufficienza <strong>di</strong> prova”.<br />

L’art. 3-quater della citata 575/65, (da ultimo mo<strong>di</strong>ficato dalla<br />

legge 7 marzo 1996, n. 1<strong>08</strong> - Disposizioni in materia <strong>di</strong> usura)<br />

costituisce, probabilmente, una delle novità legislative <strong>di</strong> maggior<br />

rilievo degli ultimi anni. In esso, al primo comma, è previsto che il<br />

Procuratore della Repubblica o il Questore possano richiedere al<br />

Tribunale - Sez. Misure <strong>di</strong> Prevenzione - <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre, a cura della<br />

Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza o della Polizia Giu<strong>di</strong>ziaria, ulteriori accertamenti<br />

patrimoniali su soggetti titolari <strong>di</strong> attività economiche in or<strong>di</strong>ne alle<br />

quali sussistono sufficienti in<strong>di</strong>zi per i quali l’esercizio <strong>di</strong> esse:<br />

sia <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente sottoposto alle con<strong>di</strong>zioni<br />

d’intimidazione o <strong>di</strong> assoggettamento previste dall’art. 416 bis<br />

C.P.;<br />

possa comunque agevolare l’attività <strong>di</strong> persone:<br />

− nei cui confronti è stata proposta o applicata una misura <strong>di</strong><br />

prevenzione per appartenenza ad organizzazione mafiosa;


248<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

− sottoposte a proce<strong>di</strong>mento penale per taluno dei delitti<br />

previsti dagli artt. 416-bis (associazione per delinquere <strong>di</strong><br />

<strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>), 629 (estorsione), che siano state<br />

sottoposte a proce<strong>di</strong>menti penali per 630 (sequestro <strong>di</strong><br />

persona a scopo <strong>di</strong> estorsione), 644 (usura), 648-bis<br />

(riciclaggio) e 648-ter (impiego <strong>di</strong> denaro, beni o utilità <strong>di</strong><br />

provenienza illecita).<br />

I medesimi accertamenti possano essere <strong>di</strong>sposti anche “nei<br />

confronti <strong>di</strong> chi ha la proprietà o la <strong>di</strong>sponibilità, a qualsiasi titolo, <strong>di</strong><br />

beni o altra utilità <strong>di</strong> valore non proporzionale al proprio red<strong>di</strong>to o alla<br />

propria capacità economica” obbligando gli stessi a giustificarne “la<br />

legittima provenienza”.<br />

Allorché, in base a concordanti in<strong>di</strong>zi ed all’eventuale fallimento<br />

dell’onere probatorio, incombente sul soggetto interessato, <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>mostrare la legittima provenienza delle sue ricchezze, vi sia motivo<br />

<strong>di</strong> ritenere che i beni siano il frutto <strong>di</strong> attività illecite o ne costituiscano<br />

il reimpiego, il Tribunale potrà decidere sulla loro confisca 279 . Tale<br />

provve<strong>di</strong>mento, anche se non esplicitamente previsto dal testo<br />

normativo, è da ritenersi consequenziale alla mancata giustificazione,<br />

per un duplice or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> motivi (<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne sistematico e logico):<br />

a stessa collocazione della norma nell’ambito della L. 575/65,<br />

dopo gli articoli concernenti il sequestro e la confisca dei beni<br />

nei confronti del soggetto inquisito, la rende norma <strong>di</strong> chiusura<br />

avverso il tentativo “elusivo” posto in essere dal soggetto<br />

tramite la fittizia intestazione a terzi;<br />

è una naturale conseguenza della mancata giustificazione - da<br />

parte del terzo - della legittima provenienza, il che porta a<br />

ritenere verosimile che l’effettiva titolarità sia da ricondurre al<br />

soggetto inquisito.<br />

Il comma 2, invece, prevede che, qualora si riscontri una delle<br />

ipotesi previste al primo comma, il Tribunale può <strong>di</strong>sporre la<br />

sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni utilizzabili,<br />

<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, per lo svolgimento delle predette<br />

attività. Tale sospensione può essere adottata per massimo 6 mesi e<br />

279 In dottrina, dott. Gatti - Ed. Simone ‘92.


CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 249<br />

rinnovata per un periodo non superiore complessivamente a 12 mesi<br />

(comma 3).<br />

Il secondo comma, in sostanza, costituisce un tentativo, avente<br />

valenza interlocutoria, <strong>di</strong> porre rime<strong>di</strong>o alla carenza <strong>di</strong> potere<br />

nell’ambito della normativa delle misure <strong>di</strong> prevenzione <strong>di</strong> carattere<br />

patrimoniale, nei confronti <strong>di</strong> enti economici su base societaria nel<br />

momento dell’eventuale applicazione <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

sequestro. <strong>La</strong> necessità dell’adozione <strong>di</strong> una simile misura finalizzata<br />

all’esperimento <strong>di</strong> ulteriori approfon<strong>di</strong>menti investigativi può essere<br />

chiarita con un esempio tratto da ipotesi <strong>di</strong> lavoro spesso riscontrata: il<br />

soggetto “X”, destinatario <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> sequestro, gestisce<br />

nei fatti un’azienda a responsabilità limitata <strong>di</strong> cui però detiene<br />

ufficialmente solo una minima quota.<br />

In assenza della citata cautela il provve<strong>di</strong>mento rischierebbe <strong>di</strong><br />

colpire solo le quote del singolo ma non intaccherebbe minimamente<br />

la struttura economico - gestionale della società che, rimanendo nella<br />

<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> soggetti non inquisiti collegati con il soggetto “X”,<br />

potrebbe essere repentinamente liquidata, ovvero svuotata <strong>di</strong> quella<br />

parte <strong>di</strong> patrimonio sociale illecito riconducibile al “presunto <strong>mafioso</strong>”<br />

facendolo sparire sia contabilmente che <strong>di</strong> fatto.<br />

4. OGGETTO E CONTENUTI DELLE INDAGINI PATRIMONIALI<br />

“…L’infiltrazione mafiosa nel mercato legale, accompagnata da<br />

una contrazione delle azioni criminali, per lo meno quelle più<br />

eclatanti (…), nonostante gli indubbi risvolti positivi, rappresenta, lo<br />

ripeto, un fenomeno estremamente inquietante. Attendo il sociologo<br />

che sosterrà la tesi che una siffatta situazione proverebbe la graduale<br />

evoluzione della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> e la sua <strong>di</strong>ssoluzione nella<br />

società civile per effetto del miglioramento del livello <strong>di</strong> vita! No, non<br />

facciamoci illusioni: il <strong>mafioso</strong> che si è arricchito illegalmente e si è<br />

inserito nel mondo economico legale - e ancor <strong>di</strong> più <strong>di</strong> lui i suoi<br />

<strong>di</strong>scendenti - non costituisce segno del riassorbimento e del<br />

<strong>di</strong>ssolvimento della mafia nell’alveo della società civile. Né oggi né<br />

domani. Perché il <strong>mafioso</strong> non perderà mai la sua identità, continuerà<br />

sempre a ricorrere alle leggi della violenza <strong>di</strong> Cosa Nostra, non si


250<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

libererà della mentalità <strong>di</strong> casta, del sentimento <strong>di</strong> appartenenza a un<br />

ceto privilegiato…”.<br />

Giovanni Falcone in collaborazione con M. Padovani, Cose <strong>di</strong><br />

Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991, pag. 130.<br />

Dall’esame del complesso delle norme poste dal legislatore a<br />

presi<strong>di</strong>o delle attività d’indagine patrimoniale emerge con piena<br />

evidenza quale sia l’intento perseguito nella pre<strong>di</strong>sposizione degli<br />

strumenti <strong>di</strong> contrasto.<br />

Lo spirito che sottende la produzione normativa <strong>di</strong> settore appare<br />

chiaramente teso a “recintare”, nell’alveo <strong>di</strong> una fitta rete <strong>di</strong> controlli,<br />

la totalità delle attività poste in essere dal soggetto in<strong>di</strong>ziato <strong>di</strong><br />

appartenenza mafiosa, in<strong>di</strong>rizzando l’investigazione verso la globalità<br />

<strong>di</strong> esse, ancorché possedute per il tramite <strong>di</strong> prestanome, fisici o<br />

giuri<strong>di</strong>ci, allo scopo - peraltro apertamente <strong>di</strong>chiarato - <strong>di</strong> verificare in<br />

profon<strong>di</strong>tà la legittima acquisizione dei patrimoni.<br />

Vi è da rilevare, in proposito, che la normativa “de qua” in<strong>di</strong>vidua<br />

quattro <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> indagine legate tra loro da un filo conduttore <strong>di</strong><br />

scopo, ossia l’adozione del sequestro al positivo esito degli<br />

accertamenti. In particolare, si tratta <strong>di</strong> sottoporre a monitoraggio<br />

(informativo prima e investigativo in un momento successivo) il<br />

tenore <strong>di</strong> vita del pervenuto, le sue <strong>di</strong>sponibilità finanziarie, la<br />

composizione del patrimonio <strong>di</strong> cui comunque <strong>di</strong>spone, nonché<br />

l’attuale attività economica <strong>di</strong> cui sia titolare o nella quale abbia<br />

specifica cointeressenza. Sotto un profilo pratico, volendo sintetizzare,<br />

appare possibile elencare oggetto e contenuti dei principali<br />

accertamenti esperibili e che esplorano, come si vedrà nel dettaglio,<br />

l’intero patrimonio, ivi compresi i beni immateriali e ogni altro bene o<br />

<strong>di</strong>ritto avente comunque contenuto patrimoniale. Di seguito, quin<strong>di</strong>, si<br />

riporta un’elencazione esemplificativa ma non certo esaustiva<br />

dell’intero spettro delle attività eseguibili per giungere a fotografare<br />

l’esatto ammontare dei valori riconducibili al condannato o al<br />

proposto; valori che il comma 1 dell’articolo 2-bis 280 della legge<br />

280 Comma 1. “Il Procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere<br />

l’applicazione <strong>di</strong> una misura <strong>di</strong> prevenzione procedono, anche a mezzo della guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> finanza o<br />

della polizia giu<strong>di</strong>ziaria, ad indagini sul tenore <strong>di</strong> vita, sulle <strong>di</strong>sponibilità finanziarie e sul patrimonio<br />

dei soggetti in<strong>di</strong>cati all’art. 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura <strong>di</strong> prevenzione della<br />

sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza <strong>di</strong>vieto o obbligo <strong>di</strong> soggiorno, nonché,


CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 251<br />

575/65 in<strong>di</strong>vidua nel tenore <strong>di</strong> vita, nel possesso <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità<br />

finanziarie, nel patrimonio complessivamente considerato e nelle<br />

attività economiche eventualmente esercitate.<br />

In particolare:<br />

il tenore <strong>di</strong> vita è valore che deve essere riferito alla intera<br />

situazione economica dell’in<strong>di</strong>ziato (produzione, risparmio,<br />

impiego e consumo del red<strong>di</strong>to) e può trovare un valido<br />

elemento <strong>di</strong> valutazione nella generale manifestazione <strong>di</strong><br />

atteggiamenti o comportamenti denotanti un elevato in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

capacità contributiva derivante da manifestazioni <strong>di</strong> pro<strong>di</strong>galità<br />

non proporzionate al red<strong>di</strong>to asseritamente <strong>di</strong>sponibile. A tal<br />

riguardo possono ricomprendersi fra gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> elevata<br />

capacità contributiva tutte quelle manifestazioni che lasciano<br />

presupporre un “consumo” <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to, quali la pratica <strong>di</strong> attività<br />

sportive esclusivamente compatibili con elevate con<strong>di</strong>zioni<br />

economiche, la frequenza <strong>di</strong> viaggi all’estero, la presenza<br />

assidua in locali notturni, la frequentazione <strong>di</strong> case da gioco;<br />

le <strong>di</strong>sponibilità finanziarie sono costituite dall’insieme <strong>di</strong> valori<br />

<strong>di</strong>rettamente riconducibili al denaro, alla valuta, ai titoli, alle<br />

ren<strong>di</strong>te <strong>di</strong> capitale o da cre<strong>di</strong>ti, ossia da tutto ciò che risulta<br />

monetizzabile con facilità. In questa categoria <strong>di</strong> valori sono da<br />

ricomprendere anche i capitali dati a mutuo, i depositi e i conti<br />

correnti, le partecipazioni societarie e le prestazioni <strong>di</strong><br />

garanzia;<br />

le indagini sul patrimonio tendono a ricostruire l’origine dei<br />

patrimoni fin dalla loro primigenia manifestazione. Per quanto<br />

riguarda l’ambito societario particolare attenzione deve essere<br />

rivolta all’analisi della composizione degli apporti iniziali<br />

nonché ai successivi finanziamenti e questo sia per<br />

determinarlo nella sua interezza, sia per in<strong>di</strong>viduare con<br />

esattezza la provenienza delle fonti <strong>di</strong> finanziamento esterno;<br />

le indagini sull’attività economica sono in<strong>di</strong>rizzate ad<br />

in<strong>di</strong>viduare e ricostruire tutti gli atti <strong>di</strong> gestione e <strong>di</strong><br />

amministrazione attiva destinati o posti in essere per produrre<br />

ricchezza.<br />

avvalendosi della guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> finanza o della polizia giu<strong>di</strong>ziaria, ad indagini sull’attività economica<br />

facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le fonti <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to”.


252<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Al termine <strong>di</strong> tali controlli e verifiche si avrà un quadro completo<br />

della reale con<strong>di</strong>zione economica dell’indagato, poiché viene<br />

esaminata sia sotto un profilo statico (patrimonio attuale posseduto)<br />

sia sotto un aspetto <strong>di</strong>namico (fonti <strong>di</strong> produzione attraverso cui la<br />

ricchezza si è evoluta nel tempo, fino alla attuale consistenza<br />

qualitativa e quantitativa).<br />

Secondo il Nanula dal punto <strong>di</strong> vista terminologico si dovrebbe<br />

invero parlare <strong>di</strong> indagini economico - patrimoniali e non soltanto <strong>di</strong><br />

indagini patrimoniali, nel senso che deve essere anche l’evoluzione<br />

dell’attività produttiva ad interessare gli inquirenti e non soltanto<br />

l’accumulo patrimoniale al quale tale attività sia attualmente<br />

pervenuta, anche se bisogna riconoscere che è comunque la<br />

ricostruzione dell’attuale situazione patrimoniale il punto<br />

fondamentale per i successivi confronti che possono condurre o meno<br />

alla sua giustificazione ufficiale 281 . <strong>La</strong> puntualizzazione qui esposta,<br />

assolutamente con<strong>di</strong>visibile sotto ogni profilo, appare altresì utile e<br />

funzionale alla proposizione <strong>di</strong> un ulteriore argomento, ossia quello<br />

relativo all’articolo 2-ter della legge 575/65. Detta norma al secondo<br />

comma recita: “(...) il tribunale, anche d’ufficio, or<strong>di</strong>na con decreto<br />

motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della<br />

quale è stato iniziato il proce<strong>di</strong>mento risulta poter <strong>di</strong>sporre,<br />

<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, quando il loro valore risulta<br />

sproporzionato al red<strong>di</strong>to <strong>di</strong>chiarato o all’attività economica svolta<br />

ovvero quando, sulla base <strong>di</strong> sufficienti in<strong>di</strong>zi si ha motivo <strong>di</strong> ritenere<br />

che gli stessi siano il frutto <strong>di</strong> attività illecite o ne costituiscano il<br />

reimpiego (...)”.<br />

Inserita nel contesto delle misure ablative e raccordata con quelle<br />

più in generale riferentesi alle indagini patrimoniali l’esposta<br />

previsione normativa genera non poche perplessità circa la sua<br />

effettiva portata.<br />

<strong>La</strong> locuzione “sproporzionato al red<strong>di</strong>to” oggettivamente fumosa,<br />

necessiterebbe <strong>di</strong> alcune precisazioni. Argomentando in maniera<br />

sistematica, si può sostenere che la sproporzione tra red<strong>di</strong>to e<br />

patrimonio rileva ai fini del sequestro solo e soltanto in quanto si verte<br />

in caso <strong>di</strong> pregressa sussistenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> mafiosità. Diversamente, si<br />

281 G. NANULA, Lotta alla mafia, Op. cit. Giuffrè, 1984, pag. 30.


CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 253<br />

giungerebbe all’aberrazione che tutte le volte che nel corso <strong>di</strong> un<br />

accertamento tributario si rilevi la sussistenza <strong>di</strong> squilibri tra red<strong>di</strong>to<br />

prodotto e patrimonio effettivamente accertato, e quando tale<br />

<strong>di</strong>fferenziale sia incompatibile con il primo, si possa procedere al<br />

sequestro <strong>di</strong> quest’ultimo in luogo del recupero a tassazione della<br />

parte eccedente non <strong>di</strong>chiarata ovvero fraudolentemente sottratta<br />

all’imposizione.<br />

Il che rende, in definitiva, ancora una volta imprescin<strong>di</strong>bile - in<br />

sede <strong>di</strong> indagine patrimoniale - la sussistenza legittimante dell’in<strong>di</strong>zio<br />

sopra richiamato. Al fianco delle previsioni descritte e per contrastare<br />

in maniera sempre più incisiva tutte le possibili modalità <strong>di</strong><br />

occultamento o <strong>di</strong> vestizione <strong>di</strong> illecite <strong>di</strong>sponibilità economiche, il<br />

legislatore ha previsto nuove e più aggiornate soluzioni specialmente<br />

proiettate ad una sempre maggiore penetrazione del mondo finanziario<br />

e bancario in particolare. In questa sede e senza scendere nel dettaglio<br />

basterà citare le <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> riciclaggio (approfon<strong>di</strong>te<br />

nell’apposito capitolo) e sul trasferimento fraudolento <strong>di</strong> valori,<br />

attraverso fittizie attribuzioni ad altri della titolarità o della<br />

<strong>di</strong>sponibilità.<br />

5. LA VERIFICA FISCALE NELLA NORMATIVA ANTIMAFIA<br />

“...bisognerebbe sorprendere la gente nel covo dell’inadempienza<br />

fiscale, come in America. Ma non soltanto le persone come Mariano<br />

Arena; e non soltanto qui in Sicilia. Bisognerebbe, <strong>di</strong> colpo, piombare<br />

sulle banche; mettere mani esperte nelle contabilità, generalmente a<br />

doppio fondo, delle gran<strong>di</strong> e delle piccole aziende; revisionare i<br />

catasti. E tutte quelle volpi, vecchie e nuove (...), sarebbe meglio si<br />

mettessero ad annusare intorno alle ville, le automobili fuori serie, le<br />

mogli le amanti <strong>di</strong> certi funzionari: e confrontare quei segni <strong>di</strong><br />

ricchezza agli stipen<strong>di</strong> e tirarne il giusto senso. Soltanto così ad<br />

uomini come don Mariano comincerebbe a mancare il terreno sotto i<br />

pie<strong>di</strong>... In ogni paese del mondo, una evasione fiscale come quella che<br />

sto constatando sarebbe duramente punita: qui don Mariano se ne<br />

ride, sa che non gli ci vorrà molta ad imbrogliare le carte.<br />

Leonardo SCIASCIA in “Il giorno della civetta”, Adelphi e<strong>di</strong>zioni,<br />

Milano, 1993, pag. 1<strong>08</strong>.


254<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Con l’articolo 25 della legge 646/82, inserito nel Capo III -<br />

<strong>di</strong>sposizioni fiscali e tributarie 282 - il legislatore antimafia ha inteso<br />

introdurre la possibilità (inizialmente era stato previsto come obbligo)<br />

<strong>di</strong> procedere all’accertamento della posizione fiscale del destinatario<br />

<strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> condanna per il reato <strong>di</strong> cui all’articolo 416bis<br />

c.p., ovvero sottoposto o proposto a misura <strong>di</strong> prevenzione.<br />

È una scelta <strong>di</strong> carattere particolarmente innovativo in quanto, pur<br />

richiamandosi per <strong>di</strong>zione e contenuti a materia esistente, configura un<br />

tipo <strong>di</strong> accertamento fiscale mai precedentemente utilizzato nel campo<br />

penale e per certi versi anomalo per quanto concerne l’or<strong>di</strong>namento<br />

tributario in cui l’istituto della verifica fiscale trova la sua naturale<br />

collocazione, essendo rivolto a:<br />

accertare e riscontrare l’osservanza delle norme tributarie;<br />

procedere, se del caso, al recupero della materia imponibile<br />

sottratta indebitamente all’imposizione.<br />

Nel settore tributario, quin<strong>di</strong>, “la verifica consiste in una serie <strong>di</strong><br />

controlli penetranti, svolti per un periodo che entri nei limiti <strong>di</strong><br />

prescrizione delle sanzioni e delle imposte, ovvero <strong>di</strong> decadenza della<br />

pretesa erariale 283 eseguiti al fine <strong>di</strong> “accertare l’esatta osservanza<br />

degli obblighi fiscali riferibili a tutti i tributi <strong>di</strong>retti e in<strong>di</strong>retti,<br />

nazionali o comunitari, oltre che <strong>di</strong> altri obblighi <strong>di</strong> natura extra<br />

fiscale 284 ”, il che postula il fatto che la verifica fiscale trova la sua<br />

legittimazione nel sottostante illecito tributario. Per chiarire seppur<br />

brevemente la latitu<strong>di</strong>ne dell’anomalo inserimento della “verifica<br />

fiscale” nella normativa antimafia appare opportuno richiamare il già<br />

citato articolo 25, primo comma, che, recitando: “A carico delle<br />

persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza <strong>di</strong> condanna<br />

282<br />

A. GAITO, Accertamenti fiscali e patrimoniali per i fatti <strong>di</strong> mafia, Giuffré E<strong>di</strong>tore, 1983 (nota 10)<br />

pag. 7 sul punto osserva che: “...<strong>La</strong> duplice aggettivazione ingenera il dubbio <strong>di</strong> una <strong>di</strong>stinta<br />

selezione degli ambiti applicativi. A parte che le rubriche, i titoli e i capi in cui si articolano le leggi<br />

non sono vincolanti per l’interprete, in questa occasione “fiscali” può essere inteso come equivalente<br />

a “tributarie” senza con ciò amputare qualcosa. Nella proposta <strong>di</strong> legge n. 1581 d’iniziativa del<br />

deputato <strong>La</strong> Torre e altri il presente Capo era, più opportunamente, intitolato “Reati fiscali, valutari e<br />

societari”. <strong>La</strong> <strong>di</strong>citura che sarebbe poi <strong>di</strong>venuta definitiva compare per la prima volta nel testo<br />

unificato dei <strong>di</strong>segni e delle proposte <strong>di</strong> legge in materia <strong>di</strong>scusso nelle Commissioni riunite (II<br />

interni e IV giustizia) nella seduta del 7 settembre 1982.<br />

283<br />

B. SANTAMARIA, voce “Verifiche tributarie” in FANTOZZI, Guida fiscale italiana, imposte <strong>di</strong>rette,<br />

vol. II, 1980, pag. 1038.<br />

284<br />

SPACCAMONTI, Funzioni e attività <strong>di</strong> polizia tributaria, 2^ e<strong>di</strong>zione, 1977, pag. 169.


CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 255<br />

anche non definitiva per il reato <strong>di</strong> cui all’art. 416-bis del co<strong>di</strong>ce<br />

penale o sia stata <strong>di</strong>sposta, con provve<strong>di</strong>mento anche non definitivo,<br />

una misura <strong>di</strong> prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.<br />

575, in quanto in<strong>di</strong>ziate <strong>di</strong> appartenere alle associazioni previste<br />

dall’articolo 1 <strong>di</strong> tale legge, il Nucleo <strong>di</strong> Polizia tributaria della<br />

Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza, competente in relazione al luogo <strong>di</strong> <strong>di</strong>mora<br />

abituale del soggetto, può procedere alla verifica della loro posizione<br />

fiscale anche ai fini dell’accertamento <strong>di</strong> illeciti valutari e societari”,<br />

ne determina - solo in questo caso - l’applicabilità non più al generico<br />

rinvenimento <strong>di</strong> materia imponibile, bensì lo rende “strumento<br />

confermativo” e “integrativo” <strong>di</strong> una ipotesi <strong>di</strong> responsabilità o <strong>di</strong><br />

pericolosità già accertata in sede giu<strong>di</strong>ziale ancorchè non definitiva.<br />

Per altro verso appare quin<strong>di</strong> scontato il dover ritenere che, in<br />

questa ottica, l’espletamento degli accertamenti fiscali in<strong>di</strong>cati dalla<br />

norma in rassegna, attivati ben prima del consolidamento della<br />

decisione penale costituisca, nel concreto, una anticipazione del<br />

giu<strong>di</strong>zio che porta, per <strong>di</strong>rla con le parole del Gaito, ad osservare che:<br />

“l’articolo 25, nell’introdurre un istituto assolutamente ine<strong>di</strong>to nel<br />

nostro or<strong>di</strong>namento penale, ha arricchito, altresì, la tematica degli<br />

effetti penali delle decisioni giuris<strong>di</strong>zionali prescrivendo per la prima<br />

volta la provvisoria attuazione a titolo cautelare <strong>di</strong> un effetto penale,<br />

sulla base <strong>di</strong> una decisione non definitiva, per impe<strong>di</strong>re cioè che la<br />

persona ritenuta normativamente pericolosa possa alterare le prove <strong>di</strong><br />

quegli illeciti tributari, valutari e societari che l’esperienza ha<br />

<strong>di</strong>mostrato essere per lo più correlati ad ogni espressione <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong>”. Quanto ai contenuti <strong>di</strong> questa particolare forma <strong>di</strong><br />

acquisizione probatoria, non potendo la stessa <strong>di</strong>scostarsi dal metodo<br />

generalmente utilizzato per le rilevazioni patrimoniali e l’elevazione<br />

dei conseguenti rilievi <strong>di</strong> natura fiscale, si rinvia alle principali<br />

metodologie <strong>di</strong> evasione, vestizione, conferimento occulto <strong>di</strong> risorse,<br />

che possono rilevarsi nel corso delle verifiche fiscali sia a carico <strong>di</strong><br />

persone fisiche che <strong>di</strong> società. Per concludere vi è da rilevare come<br />

l’ampiezza dei soggetti sottoponibili a verificazione comporti<br />

necessariamente l’intelligente selezione sia degli ambiti <strong>di</strong> estensione<br />

sia della profon<strong>di</strong>tà degli stessi accertamenti e questo con particolare<br />

riguardo alle partecipazioni societarie eventualmente detenute<br />

dall’in<strong>di</strong>ziato e agli accertamenti bancari. Le partecipazioni societarie<br />

vanno investigate quando risultino caratterizzate da una evidente


256<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

significatività, ossia quando determinino il possesso <strong>di</strong> un pacchetto<br />

azionario idoneo al governo delle scelte aziendali, ovvero quando vi<br />

sia la prova o almeno il sospetto che l’opera <strong>di</strong> intimidazione<br />

esercitatile possa sortire il medesimo effetto; gli accertamenti bancari<br />

devono essere il più possibile mirati evitando, quando non<br />

strettamente necessario o giu<strong>di</strong>cato potenzialmente produttivo, <strong>di</strong><br />

estenderli a <strong>di</strong>smisura a tutti gli istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to operanti sul territorio<br />

nazionale. Nel settore del contrasto alle manifestazioni economiche<br />

della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> ciò che più conta è, pertanto,<br />

l’accuratezza della fase <strong>di</strong> preparazione delle attività e della<br />

preventiva ricerca informativa. Tanto più essa sarà puntuale, tanto più<br />

celere e proficua sarà l’attività <strong>di</strong> ricerca e repressione.


CAPITOLO VIII<br />

LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI<br />

PENITENZIARIE COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

Sommario: 1. Premessa; 2. <strong>La</strong> ricognizione della normativa premiale in materia <strong>di</strong><br />

collaboratori <strong>di</strong> giustizia; 3. <strong>La</strong> legge 13 febbraio 2001, n. 45; 4. Le misure<br />

coercitive; 5. L’articolo 41-bis dell’Or<strong>di</strong>namento penitenziario; 6. I principali<br />

problemi <strong>di</strong> costituzionalità.<br />

1. LA NORMATIVA PREMIALE<br />

“…Provate a mettervi al loro posto: erano uomini d’onore,<br />

riveriti, stipen<strong>di</strong>ati da un’organizzazione più seria e più solida <strong>di</strong> uno<br />

Stato sovrano, ben protetti dal loro infallibile servizio d’or<strong>di</strong>ne, che<br />

all’improvviso si trovano a doversi confrontare con uno Stato<br />

in<strong>di</strong>fferente, da una parte, e con una organizzazione inferocita per il<br />

tra<strong>di</strong>mento dall’altra…”.<br />

G. FALCONE in collaborazione con M. PADOVANI in “Cose <strong>di</strong><br />

Cosa nostra”, pag 68.<br />

Il tema della gestione dei soggetti che decidono <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssociarsi dalle<br />

consorterie <strong>di</strong> originaria appartenenza, siano esse <strong>di</strong> matrice politica o<br />

a contenuto criminale, è fenomeno <strong>di</strong> antiche origini 285 nel nostro<br />

or<strong>di</strong>namento e che ha trovato ampia risonanza in perio<strong>di</strong> recenti sia<br />

285 P.L. VIGNA, e A. LAUDATI, Contro la mafia globalizzata il pentito non può “appartenere” a un solo<br />

ufficio, in Diritto e Giustizia, n. 31, 15 settembre 2001, pagg. 8 e 9. “…il primo processo, <strong>di</strong> cui<br />

conserviamo gli atti, che ha visto come protagonista un “pentito” è stato celebrato nel 399 A.C. nel<br />

foro <strong>di</strong> Atene. Il processo riguardava il Capo del Governo <strong>di</strong> Atene, Alcibiade, che venne accusato <strong>di</strong><br />

aver effettuato una mutilazione sacrilega delle statue del tempio prima <strong>di</strong> salpare con la flotta per la<br />

guerra contro Siracusa. Un aristocratico ateniese, Andocide, si autoaccusò dell’empia impresa<br />

chiamando in correità il Capo del Governo. Nell’arringa <strong>di</strong> Lisia, <strong>di</strong>fensore <strong>di</strong> Alcibiade, si legge che<br />

il collaboratore era solo “un povero burattino”, che “si trattava <strong>di</strong> una manovra processuale” e che “vi<br />

era una strumentalizzazione politica del processo”. Le fonti testimoniano che Andocide fu<br />

<strong>di</strong>sprezzato perché aveva parlato e si trascinò <strong>di</strong>etro, per tutta l’esistenza l’o<strong>di</strong>o del mondo a cui<br />

apparteneva per natali e per censo “il prezzo della sua collaborazione con la giustizia era destinato a<br />

rivelarsi amarissimo: le persecuzioni degli amici offesi non vennero mai meno”.


258<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

nella lotta contro il terrorismo, sia nel contrasto alla <strong>criminalità</strong><br />

mafiosa ed in particolare a Cosa Nostra.<br />

In questo senso, per dare una prima concreta impressione dello<br />

sviluppo <strong>di</strong> specifiche sensibilità processuali che abbiano avuto<br />

riguardo ai fenomeni della collaborazione si possono richiamare le<br />

seguenti massime dei primi del ‘900 dalle quali si evince quantomeno<br />

- e già allora - la sussistenza del fenomeno e l’utilità che alla<br />

collaborazione veniva attribuita “… in materia <strong>di</strong> associazioni a<br />

delinquere le quali debbono necessariamente iniziarsi e svolgersi nel<br />

mistero, non è possibile altra <strong>di</strong>mostrazione se non quella che<br />

provenga da persone che già parteciparono alla mala vita e che quin<strong>di</strong><br />

sono in grado <strong>di</strong> conoscerne tutti i segreti… 286 ” “…l’aver appartenuto<br />

alla setta non autorizza a ritenere mendaci le loro asserzioni quando<br />

queste si riscontrano avvalorate dai fatti e dalle indagini dei Reali<br />

Carabinieri… 287 ”, “…i <strong>di</strong>fensori hanno <strong>di</strong>menticato che si versa in<br />

tema <strong>di</strong> associazioni per delinquere… e <strong>di</strong> persone abbastanza pessime<br />

che agiscono in segreto, per cui la prova non può essere fornita da<br />

gentiluomini… ma da in<strong>di</strong>vidui della stessa risma se non peggiori; da<br />

quelli, insomma, che solamente possono avvicinare e avere pratica<br />

con simili delinquenti… gli stessi loro compagni che poi, con tarda<br />

resipiscenza, li tra<strong>di</strong>scono e li accusano, come è avvenuto nel caso <strong>di</strong><br />

specie… 288 ”.<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista normativo la materia è stata regolata in maniera<br />

decisamente <strong>di</strong>versa a seconda che si trattasse <strong>di</strong> incar<strong>di</strong>nare in norma<br />

gli aspetti <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina premiale in favore dei pentiti o <strong>di</strong>ssociati<br />

provenienti da organizzazioni terroristiche 289 , ovvero in favore <strong>di</strong><br />

appartenenti ad associazioni mafiose.<br />

286 Massima estratta dalla sentenza della Corte d’Appello delle Calabrie resa in data 2 agosto 1901, proc.<br />

pen. ARICÒ più 56, ora in Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Catanzaro.<br />

287 Massima estratta dalla sentenza della Corte d’Appello delle Calabrie resa in data 8 giugno agosto<br />

1905, proc. pen. Martini più 46, ora in Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Catanzaro.<br />

288 Massima estratta dalla sentenza della Corte d’Appello delle Calabrie resa in data 23 aprile 1915,<br />

proc. pen. Mafrica più 50, ora in Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Catanzaro.<br />

289 M. MELLINI, Il giu<strong>di</strong>ce e il pentito. Dalla giustizia dell’emergenza all’emergenza della giustizia,<br />

Sugarco e<strong>di</strong>zioni, Milano, 1986, pagg. 17, 18. “L’idea <strong>di</strong> fare ricorso a promesse <strong>di</strong> impunità per i<br />

terroristi <strong>di</strong>sposti a rompere la solidarietà con i compagni e la fedeltà alla causa cui si erano votati,<br />

per collaborare all’opera <strong>di</strong> repressione, fu presentato in un primo tempo come una sorta <strong>di</strong> rime<strong>di</strong>o<br />

estremo, <strong>di</strong> tentativo concepito sulla base <strong>di</strong> intuizione degli “addetti ai lavori”. Un rime<strong>di</strong>o dettato<br />

dalla necessità <strong>di</strong> andare a tentoni, o cercare <strong>di</strong> sfruttare quanto la fantasia e la spregiu<strong>di</strong>catezza <strong>di</strong> un<br />

pugno <strong>di</strong> uomini, cui ci si era dovuti affidare in quella drammatica situazione, potesse offrire <strong>di</strong><br />

nuovo, visto che i meto<strong>di</strong> “tra<strong>di</strong>zionali”, per quanto collaudati e sperimentati, sembravano inefficienti


LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

Sullo specifico punto, pur senza scendere nel dettaglio delle<br />

singole motivazioni, c’è da mettere in evidenza come l’estensione <strong>di</strong><br />

benefici processuali e carcerari a soggetti mafiosi sia stata<br />

inizialmente osteggiata dalla dottrina penale sulla base <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse<br />

motivazioni che, in sintesi, si riportano:<br />

sostanziale ritrosia ad assimilare l’atteggiamento psicologico<br />

del “terrorista” a quello del “<strong>mafioso</strong>”, sulla base <strong>di</strong> una<br />

asserita quanto <strong>di</strong>scutibile migliore affidabilità del primo<br />

rispetto al secondo 290 . Secondo taluna dottrina il fondamento<br />

idealistico proprio del terrorista lo avrebbe reso maggiormente<br />

atten<strong>di</strong>bile nel momento della maturata convinzione<br />

dell’erroneità della strategia eversiva rispetto al <strong>mafioso</strong>, il cui<br />

pentimento non necessariamente si integra con la parallela<br />

<strong>di</strong>ssociazione ideale dal modello culturale e criminale in cui il<br />

<strong>mafioso</strong> ha sviluppato la propria avversione verso lo Stato;<br />

e inadeguati. Certo è che, nella fase dell’introduzione delle prime norme sui pentiti, si parlò molto <strong>di</strong><br />

“spiragli” da aprire nella conoscenza dell’ambiente terroristico, così come si <strong>di</strong>ede per scontato che<br />

una norma del genere dovesse essere considerata una “novità” del tutto eccezionale, un tentativo che<br />

avrebbe potuto dare frutti da non buttare via, in una situazione in cui non ci si poteva permettere <strong>di</strong><br />

andare troppo per il sottile, e tanto meno lasciare inutilizzati espe<strong>di</strong>enti che, almeno, consentissero <strong>di</strong><br />

rompere l’opprimente impressione dell’inerzia, della rassegnazione, della “resa”…Quando venne in<br />

<strong>di</strong>scussione la vera e propria legge sui pentiti, a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> due anni dal decreto Cossiga, non più <strong>di</strong><br />

spiragli da aprire nel buio mondo del terrorismo si parlò, ma <strong>di</strong> accelerazione del <strong>di</strong>ssolvimento<br />

dell’intero movimento per la lotta armata, <strong>di</strong> mezzi per ripulire il paese dai rottami e dall’infezione<br />

residua, per fare piena luce e completare l’opera <strong>di</strong> giustizia.<br />

<strong>La</strong> nuova legge conteneva un termine ultimativo sia per la collaborazione da prestare, sia per la<br />

consumazione dei reati per i quali si potesse acquistare l’impunità, <strong>di</strong>versamente dal decreto Cossiga<br />

che nessun termine conteneva al riguardo. Fu tuttavia subito evidente che ormai ben altro ci si<br />

aspettava dai “pentiti”. Non più una collaborazione nella fase della ricerca delle “piste”, delle<br />

“prove” (“…aiuta concretamente le autorità…nella ricerca delle prove…” era scritto nel decreto<br />

Cossiga) ma ad<strong>di</strong>rittura l’assunzione <strong>di</strong> un ruolo processuale preciso <strong>di</strong> fonte <strong>di</strong> prova (“… fornisce<br />

prove rilevanti…” è scritto nella legge sui pentiti) per portare avanti processi e pervenire alle<br />

condanne…<strong>La</strong> provvisorietà e la straor<strong>di</strong>narietà del provve<strong>di</strong>mento erano inoltre contraddette<br />

dall’insistenza <strong>di</strong> varie parti politiche per estendere il “premio” ai pentiti della camorra e della mafia,<br />

misura che allora non fu adottata, non tanto per una precisa volontà <strong>di</strong> non valicare il limite previsto,<br />

quanto per l’inopportunità <strong>di</strong> trattare nella stessa sede questioni relative a “emergenze” <strong>di</strong>verse. Ma le<br />

emergenze, si sa, non mancano mai; e una volta accettato il principio, appariva chiaro, ormai, che la<br />

questione dei pentiti non sarebbe stata liquidata con lo spirare dei termini della legge 29.5. 1982, n.<br />

304 e con l’esaurimento dei processi per i fatti da essa considerati”.<br />

290 M. MELLINI, op. cit, pag. 79,80. “ …omertà e in<strong>di</strong>sponibilità alla collaborazione sono ben più<br />

profondamente connaturate nel <strong>mafioso</strong> che nel terrorista, così come la “cultura” mafiosa è assai<br />

meno epidermica <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> certi rivoluzionari e guerriglieri più o meno improvvisati… E, se è<br />

concepibile che un terrorista “salti il fosso”, passi dall’altra parte e con l’abiura <strong>di</strong>venti esso stesso<br />

uno zelante dell’ortodossia sociale e politica, il <strong>mafioso</strong>, il camorrista, potrà pur rompere la legge<br />

dell’omertà ed essere preso da parossismo della delazione, ma per lui non vi sarà mai la<br />

“conversione”, la scelta ideologica.<br />

259


260<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

inconciliabilità assoluta fra il principio della proporzionalità<br />

della pena e l’applicazione <strong>di</strong> un meccanismo premiale che<br />

vedeva una <strong>di</strong>retta correlazione tra apporto processuale e<br />

sanzione. Il Musco, in particolare, osservava come<br />

l’applicazione <strong>di</strong> una normativa premiale si sarebbe risolta in<br />

un’intollerabile violazione del principio che vuole la pena<br />

proporzionata alla gravità del reato ed al grado <strong>di</strong><br />

responsabilità personale.<br />

obliterazione degli aspetti <strong>di</strong> rieducazione e recupero con<br />

conseguente e <strong>di</strong>retta rinuncia da parte dello Stato a garantire<br />

effettività al principio rieducativo della sanzione. Questo in<br />

quanto l’istituto non richiedeva affatto alcuna valutazione o<br />

apprezzamento dell’aspetto intimistico della <strong>di</strong>ssociazione e<br />

della collaborazione, aprendo così il sistema penale a possibili<br />

e strumentali impieghi in guisa <strong>di</strong> ritorsione, vendetta o<br />

calunnia e quin<strong>di</strong> impossibili da conciliare con gli stessi<br />

principi fondanti del <strong>di</strong>ritto.<br />

Per chiarire la rigi<strong>di</strong>tà dell’atteggiamento <strong>di</strong> chiusura espresso<br />

dalla prevalente dottrina si ritiene illuminante - ancorché non del tutto<br />

convincente - la posizione del Tranchina 291 che afferma: “… il<br />

processo penale degradato ad arnese <strong>di</strong> polizia, ad espe<strong>di</strong>ente <strong>di</strong><br />

caserma dove trovano ricetto spie, delatori e confidenti perde <strong>di</strong><br />

cre<strong>di</strong>bilità e finisce per pagare da solo il debito che la società tutta ha<br />

contratto nei confronti dei suoi più vergognosi cre<strong>di</strong>tori: i<br />

collaboratori <strong>di</strong> giustizia…”.<br />

Ragionando in punto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto non si può negare che tutte le<br />

motivazioni contrarie all’applicazione dei benefici premiali in genere,<br />

ed in particolare ai mafiosi, appaiono fondatamente basate e come tali<br />

ampiamente con<strong>di</strong>visibili dal punto <strong>di</strong> vista dell’analisi scientifica.<br />

Tuttavia, non si può negare che l’utilizzo massivo dei collaboratori <strong>di</strong><br />

giustizia - pur con tutti i potenziali limiti negativi che tale forma <strong>di</strong><br />

patteggiamento tra Stato e criminali comporta - ha determinato un<br />

salto <strong>di</strong> qualità senza precedenti nel contrasto alle mafie. <strong>La</strong> scelta <strong>di</strong><br />

anteporre agli sterili principi una visione più laica della realtà appare<br />

quin<strong>di</strong> necessitata dalla salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> più ampie esigenze <strong>di</strong> tutela<br />

291 G. TRANCHINA, Processo penale e società, Riv. It. <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e procedura penale, 1987, pag. 40.


LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

generale e <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a dei beni (materiali e immateriali) oggetto <strong>di</strong><br />

aggressione da parte del potere <strong>mafioso</strong>. Per altro verso contribuirono<br />

ad ostacolare la rapida adozione <strong>di</strong> una normativa specifica che la<br />

magistratura chiedeva fin dai primi anni Ottanta i seguenti fattori:<br />

generale repulsione per i maxi processi, considerati veri e propri<br />

mostri giuri<strong>di</strong>ci; i dubbi sul possibile uso strumentale dei pentiti in una<br />

materia che come si è visto in precedenza affonda le proprie ra<strong>di</strong>ci nel<br />

rapporto <strong>di</strong> contiguità con il potere politico e quello economico; gli<br />

errori devastanti (si pensi al caso Tortora) commessi nella gestione dei<br />

pentiti, facile chiave <strong>di</strong> demonizzazione dell’intero sistema.<br />

2. LA RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA PREMIALE IN MATERIA DI<br />

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA<br />

A fronte <strong>di</strong> una precisa in<strong>di</strong>cazione dottrinale che come visto<br />

osteggiava in linea <strong>di</strong> principio la stessa ammissibilità della<br />

collaborazione, è tuttavia emersa nel tempo la piena consapevolezza<br />

dell’impossibilità <strong>di</strong> rinunciare a questo mezzo <strong>di</strong> acquisizione<br />

probatoria, anche a costo <strong>di</strong> sopportare l’alea della non genuinità della<br />

collaborazione stessa e rimettendo agli organi giu<strong>di</strong>canti la<br />

responsabilità dell’accertamento <strong>di</strong> tale aspetto, invero non <strong>di</strong> secondo<br />

momento. Ma, come normalmente avvenuto in materia antimafia,<br />

nessun provve<strong>di</strong>mento strutturato è stato assunto fino a quando non è<br />

esplosa l’emergenza rappresentata sia dall’ampliamento del numero<br />

delle collaborazioni 292 , sia dalla virulenta ripresentazione del<br />

fenomeno <strong>mafioso</strong>. Così, solo nel 1991, si è proceduto alla<br />

emanazione <strong>di</strong> una specifica regolamentazione del fenomeno delle<br />

collaborazioni racchiuso, questo, in una norma viziata già in origine<br />

292 S. LODATO e P. GRASSO, <strong>La</strong> mafia invisibile, Op. cit. Mondadori, 2001, pag.166. Sul punto<br />

dell’ampliamento del fenomeno una precisa in<strong>di</strong>cazione viene fornita da P. GRASSO che, nel testo<br />

citato, scrive: “...Io non sono abituato a negare l’evidenza. Devo ammettere, per onestà, che la<br />

gestione dei collaboratori <strong>di</strong> giustizia è stata talvolta inadeguata. Ma nessuno poteva prevedere che il<br />

fenomeno sarebbe esploso in maniera così incontrollabile. L’incremento quantitativo è stato talmente<br />

rapido da non consentire un parallelo adeguamento delle strutture <strong>di</strong> protezione. Si sono raggiunte<br />

punte <strong>di</strong> oltre mille collaboratori mentre sfioravano quota cinquemila i familiari che venivano<br />

protetti. (…) Le lentezze burocratiche e l’impossibilità <strong>di</strong> mantenere gli impegni presi hanno<br />

provocato comportamenti scorretti o, in parecchi casi, l’interruzione della collaborazione”.<br />

261


262<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

dalla necessità <strong>di</strong> dare imme<strong>di</strong>ata risposta all’attuale, abitu<strong>di</strong>ne non<br />

priva <strong>di</strong> significativi precedenti.<br />

In via <strong>di</strong> stretta analogia con i precedenti giurisprudenziali citati in<br />

premessa, operando una ricognizione del corpus normativo relativo ai<br />

collaboratori <strong>di</strong> giustizia è da rilevare che l’istituto - ad onta <strong>di</strong> quanti<br />

lo vorrebbero circoscrivere nell’ambito <strong>di</strong> una mera e strumentale<br />

recente invenzione <strong>di</strong> taluni magistrati mossi in via prevalente da<br />

finalità più politiche che <strong>di</strong> amministrazione della giustizia - trova<br />

significativi precedenti ad<strong>di</strong>rittura nella co<strong>di</strong>ficazione Zanardelli e,<br />

successivamente, nel co<strong>di</strong>ce penale del 1930. Già allora erano presenti<br />

forme <strong>di</strong> “premialità” processuale poste a con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>verso<br />

apprezzamento <strong>di</strong> condotte illecite soggettive allorquando l’autore<br />

avesse manifestato una specifica forma <strong>di</strong> “desistenza volontaria” o <strong>di</strong><br />

“recesso attivo” dal sodalizio <strong>di</strong> appartenenza anche se, ad onor del<br />

vero, nessuna vera e propria previsione normativa era mai stata<br />

elaborata per la regolamentazione dell’eventuale e stabile rapporto <strong>di</strong><br />

collaborazione finalizzata alla formazione della prova. A tale passo il<br />

legislatore giungerà solo con il D.L. 15 <strong>di</strong>cembre 1979, n. 625 293<br />

successivamente convertito, con mo<strong>di</strong>fiche, nella L. 6 febbraio 1980,<br />

n. 15 avente per oggetto: “Trattamento premiale per i <strong>di</strong>ssociati del<br />

terrorismo siccome collaboranti”. Di tale norma, sebbene oggi<br />

ampiamente superata dagli eventi storici (scomparsa del fenomeno<br />

terroristico endogeno) e dalle successive co<strong>di</strong>ficazioni, appare<br />

comunque interessante riportare, <strong>di</strong> seguito, il testo degli articoli 4 e 5<br />

per capire quanto, pur con i doverosi adattamenti, da questi il<br />

legislatore tragga per la costruzione della successiva normativa del<br />

1991 e, da ultimo, del 2001:<br />

art. 4 “ per i delitti commessi per finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong><br />

eversione dell’or<strong>di</strong>ne democratico, salvo quanto <strong>di</strong>sposto<br />

293 M. MELLINI, op. cit, pag. 11 “ …Alla fine del 1979 il decreto Cossiga introdusse, con il suo articolo<br />

4, la prima norma che assicuri un trattamento <strong>di</strong> favore, con sensibili <strong>di</strong>minuzioni <strong>di</strong> pene, per i<br />

terroristi <strong>di</strong>sposti a collaborare alla scoperta <strong>di</strong> crimini, covi e prove. Molti allora ritennero e<br />

sostennero che stava per essere adottata un’arma risolutiva per la lotta contro il “partito armato” e per<br />

il terrorismo potesse cominciare una fase nuova, la fase del declino e della <strong>di</strong>ssoluzione… Già allora<br />

si parlava <strong>di</strong> “pentiti” e <strong>di</strong> qualcuno <strong>di</strong> essi si conosceva il nome. Ma il mondo del terrorismo era<br />

considerato ancora oscuro ed impenetrabile e fantasmi inafferrabili quanti ne facevano parte. Per<br />

questo il prezzo per ottenere rivelazioni, spiragli <strong>di</strong> luce in tanto buio, non sembrava potesse mai<br />

essere troppo alto. Ed il prezzo delle riduzioni <strong>di</strong> pena sembrava, tutto sommato, un prezzo da pagare<br />

in moneta inflazionata, visto che la stessa legge Cossiga stabiliva pesantissimi aumenti <strong>di</strong> pena per i<br />

reati <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> “eversione dell’or<strong>di</strong>ne democratico”“.


LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

nell’art. 289-bis c.p., nei confronti del concorrente che,<br />

<strong>di</strong>ssociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività<br />

delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta<br />

concretamente l’autorità <strong>di</strong> polizia e l’autorità giu<strong>di</strong>ziaria nella<br />

raccolta <strong>di</strong> prove decisive per l’in<strong>di</strong>viduazione o la cattura dei<br />

concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della<br />

reclusione da do<strong>di</strong>ci a venti anni e le altre pene sono <strong>di</strong>minuite<br />

da un terzo alla metà”.<br />

Art. 5 “ fuori del caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 56<br />

c.p., non è punibile il colpevole <strong>di</strong> un delitto commesso per<br />

finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversione dell’or<strong>di</strong>ne democratico<br />

che volontariamente impe<strong>di</strong>sce l’evento e fornisce elementi <strong>di</strong><br />

prova determinanti per l’esatta ricostruzione del fatto e per<br />

l’in<strong>di</strong>viduazione degli eventuali concorrenti”.<br />

Proseguendo nella ricognizione della normativa <strong>di</strong> settore non si<br />

possono non citare le successive evoluzioni <strong>di</strong> carattere premiale<br />

introdotte, da un lato, con la legge 30 <strong>di</strong>cembre 1980, n. 894,<br />

mo<strong>di</strong>ficativa dell’articolo 630, comma cinque, del co<strong>di</strong>ce penale,<br />

relative alla possibilità <strong>di</strong> applicare uno sconto <strong>di</strong> pena fino ai due terzi<br />

per i <strong>di</strong>ssociati collaboranti facenti parte <strong>di</strong> associazioni a delinquere<br />

finalizzate al sequestro <strong>di</strong> persona a scopo <strong>di</strong> estorsione e, dall’altro,<br />

con il settimo comma dell’articolo 74 del D.P.R. 309/90 relativo ai<br />

<strong>di</strong>ssociati collaboranti già appartenenti a sodalizi de<strong>di</strong>ti al traffico <strong>di</strong><br />

sostanze stupefacenti e che recita: “le pene previste dai commi 1 e 6<br />

sono <strong>di</strong>minuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente<br />

adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre<br />

all’associazione risorse decisive per la commissione <strong>di</strong> delitti” 294 .<br />

Con riferimento alla normativa sugli stupefacenti vi è da<br />

considerare che, sebbene il legislatore inizi a parlare <strong>di</strong> associazioni a<br />

delinquere, nessun richiamo specifico è operato in <strong>di</strong>rezione della<br />

collaborazione degli appartenenti ad associazioni mafiose, in<strong>di</strong>cazioni<br />

che saranno introdotte, con decretazione d’urgenza, solo dopo<br />

l’omici<strong>di</strong>o Livatino e ancora dopo l’estate del 1992. Sull’atten<strong>di</strong>bilità<br />

294 Il legislatore inizia a collegare la <strong>di</strong>ssociazione ad aspetti <strong>di</strong> carattere processuale ed economico. Tale<br />

<strong>di</strong>stinzione, abbozzata nell’articolo 74, costituirà in seguito il nodo centrale <strong>di</strong> tutta la legislazione<br />

premiale.<br />

263


264<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

del pentito <strong>di</strong> mafia pesava evidentemente ancora quell’insieme <strong>di</strong><br />

sospetti e <strong>di</strong> conseguenti resistenze in<strong>di</strong>cate dalla dottrina.<br />

<strong>La</strong> rapida successiva evoluzione si è concretizzata con<br />

l’emanazione <strong>di</strong> tre <strong>di</strong>stinti provve<strong>di</strong>menti:<br />

il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio<br />

1991, n. 203, al cui articolo 8 viene prevista una prima<br />

regolamentazione dell’istituto della premialità in favore dei<br />

“pentiti <strong>di</strong> mafia”, adottando in sostanza una formulazione<br />

identica a quella del citato art. 4 del D.L. 15 <strong>di</strong>cembre 1979, n.<br />

625;<br />

il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, avente ad oggetto ulteriori<br />

benefici per la medesima categoria <strong>di</strong> collaboranti in materia <strong>di</strong><br />

misure alternative alla detenzione carceraria;<br />

la L. 7 agosto 1992, n. 356 in<strong>di</strong>cante da un lato nuovi spazi alla<br />

detenzione alternativa anche oltre i limiti <strong>di</strong> pena fissati<br />

dall’or<strong>di</strong>namento penitenziario e, dall’altro, l’inasprimento<br />

delle misure applicabili ai cosiddetti irriducibili.<br />

Al fianco <strong>di</strong> una normativa premiale a carattere squisitamente<br />

processuale il legislatore ha dovuto preoccuparsi <strong>di</strong> un altro aspetto<br />

particolarmente rilevante che è quello della protezione con i seguenti<br />

<strong>di</strong>stinti provve<strong>di</strong>menti:<br />

D.L. 15.1.1991, n. 8, convertito con mo<strong>di</strong>fiche nella legge<br />

15.3.1991, n. 82 recante “Nuove misure in materia <strong>di</strong> sequestri<br />

<strong>di</strong> persona a scopo <strong>di</strong> estorsione e per la protezione <strong>di</strong> coloro<br />

che collaborano con la giustizia”;<br />

D. Lgs. 29.3.1993, n. 119, concernente la “Disciplina del<br />

cambio <strong>di</strong> generalità per la protezione <strong>di</strong> coloro che<br />

collaborano con la giustizia”;<br />

D.M. 24.11.1994, n. 687, avente ad oggetto “Regolamento<br />

recante norme <strong>di</strong>rette ad in<strong>di</strong>viduare i criteri <strong>di</strong> formulazione<br />

del programma <strong>di</strong> protezione <strong>di</strong> coloro che collaborano con la<br />

giustizia e le relative modalità <strong>di</strong> applicazione.<br />

Tra quelle citate non c’è dubbio che quella più importante sia<br />

senz’altro il D.L. 8/91. Con tale <strong>di</strong>sposizione il legislatore riconduce a<br />

parziale unità l’intero istituto e su questa norma le successive<br />

mo<strong>di</strong>fiche operate con la già citata legge 45/2001 andranno ad<br />

intervenire sia in via integrativa, sia in via mo<strong>di</strong>ficativa.


LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

Il quadro complessivo, così come emergente dalle successive<br />

stratificazioni normative pone in imme<strong>di</strong>ata evidenza quanto il sistema<br />

risulti ampiamente frammentato tra aspetti sanzionatori e aspetti<br />

premiali da un lato e benefici e aggravamenti della posizione<br />

carceraria dall’altro. Che tale metodologia legislativa potesse - come è<br />

stato - generare una notevole serie <strong>di</strong> problemi applicativi ed<br />

interpretativi era, in definitiva, più che scontato. Di ciò ne sono<br />

conferma i plurimi interventi della Suprema Corte, resi in tema <strong>di</strong><br />

applicabilità della custo<strong>di</strong>a cautelare ai soggetti sottoposti allo speciale<br />

programma <strong>di</strong> protezione, sulla detenzione alternativa, sui limiti<br />

temporali della durata della misura protettiva sia per quanto concerne<br />

lo stesso collaboratore che i suoi familiari. Altri aspetti <strong>di</strong> rilievo<br />

venuti all’esame della S.C. riguardano, infine, la titolarità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti<br />

fondamentali a carico del pentito collaborante e che riguardano<br />

essenzialmente il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa (ivi compresa la facoltà <strong>di</strong> non<br />

rispondere) ovvero la protezione dello stesso al momento in cui decida<br />

<strong>di</strong> recedere dalla collaborazione per motivi <strong>di</strong>versi dal reinserimento<br />

nel circuito criminale (si pensi all’ipotesi del collaboratore minacciato<br />

<strong>di</strong> gravi e cre<strong>di</strong>bili ritorsioni sui familiari o al caso che taluno <strong>di</strong> questi<br />

sia stato sequestrato per indurlo a ritrattare le precedenti<br />

<strong>di</strong>chiarazioni).<br />

Quella della premialità è tuttavia materia sulla quale lo stesso<br />

legislatore non sembra aver chiaro l’ambito applicativo. Infatti, da un<br />

lato, si assiste all’ampliamento delle fattispecie anche ai collaboranti<br />

responsabili <strong>di</strong> reati associativi finalizzati al contrabbando <strong>di</strong> cui alla<br />

legge 92/2001, dall’altro, a medesime estensioni in <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> ipotesi<br />

oggettivamente insignificanti sul piano dell’allarme sociale,<br />

vertendosi in tema <strong>di</strong> furto e dell’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> complici e<br />

ricettatori (L. 128/2001). Si assiste cioè a una contrad<strong>di</strong>zione evidente<br />

tra necessità e utilità, tra logica premiale e prevenzione or<strong>di</strong>naria che<br />

non contribuisce <strong>di</strong> certo alla stabilità <strong>di</strong> un sistema caratterizzato da<br />

notevoli ombre.<br />

3. LA LEGGE 13 FEBBRAIO 2001, N. 45<br />

“… in definitiva, <strong>di</strong> fronte al rischio che la normativa premiale<br />

possa essere utilizzata strumentalmente, il legislatore ha scelto una<br />

265


266<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

linea eccessivamente restrittiva e penalizzante: il collaboratore deve<br />

essere isolato in carcere, ricordare tutto e subito, rinunciare a far<br />

proteggere tutti i familiari, consegnare tutti i suoi beni, essere<br />

sottoposto a regimi detentivi più restrittivi <strong>di</strong> quelli generalmente<br />

applicati agli altri detenuti o condannati. Insomma, oggi un<br />

“aspirante collaboratore” per il suo coraggio <strong>di</strong> affrontare la<br />

situazione sopra descritta dovrebbe essere sottoposto a una perizia<br />

psichiatrica il cui esito potrebbe forse risolvere a monte le<br />

problematiche relative alla sua au<strong>di</strong>zione…”.<br />

Marco M. ALMA, in “<strong>La</strong> condotta processuale del collaboratore <strong>di</strong><br />

giustizia e le sue conseguenze sul trattamento cautelare e <strong>di</strong><br />

protezione” III Corso Mario Amato, Frascati, 2000.<br />

Le scelte <strong>di</strong> politica criminale, in quanto scelte politiche, sono<br />

caratterizzate dalla necessità <strong>di</strong> contemperare più aspetti tra cui, non<br />

ultimo, il clima <strong>di</strong> generale <strong>di</strong>ffidenza aleggiante attorno alla figura<br />

stessa del collaboratore <strong>di</strong> giustizia, ritenuto, per un verso, portatore <strong>di</strong><br />

valori infi<strong>di</strong> e abietti e, per altra via, utile strumento <strong>di</strong> acquisizione<br />

probatoria. Esse, quin<strong>di</strong>, sono legate al criterio del “male necessario”,<br />

tanto più accettato nei momenti <strong>di</strong> attualità della minaccia, quanto più<br />

intollerabile in fasi in cui è assente o invisibile il fenomeno da<br />

contrastare.<br />

Così come si è detto al capitolo 2 trattando dell’evoluzione dei<br />

fenomeni endogeni, il progressivo inabissamento delle mafie è<br />

fenomeno che non poteva non influenzare le scelte del legislatore,<br />

costringendolo, in definitiva, ad operare una mo<strong>di</strong>fica dell’impianto<br />

normativo che appare più votata a contenere il fenomeno collaborativo<br />

piuttosto che a massimizzarlo. Così, già a partire dal 1997, con il<br />

D.d.L. n. 2207 si abbozza la riforma della materia, concretizzatasi<br />

effettivamente il 13 febbraio 2001 con l’emanazione della legge n. 45.<br />

<strong>La</strong> riforma si incentra su tre punti essenziali:<br />

imposizione <strong>di</strong> presi<strong>di</strong> a tutela della genuinità della<br />

collaborazione;<br />

netta separazione del momento tutorio da quello premiale;<br />

separazione delle figure del collaboratore e del testimone <strong>di</strong><br />

giustizia,<br />

sul presupposto <strong>di</strong> rendere più incisivo l’insieme degli strumenti <strong>di</strong><br />

controllo sulla stessa gestione dei collaboratori attraverso la riduzione


LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

<strong>di</strong> volumi (troppi collaboratori e troppi familiari da proteggere) e<br />

garantiste nei contenuti.<br />

Con riferimento ai contenuti della collaborazione il legislatore<br />

interviene stabilendo, per la stessa, requisiti <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità,<br />

completezza e novità invero abbastanza singolari.<br />

Nell’intento <strong>di</strong> evitare le cosiddette <strong>di</strong>chiarazioni “rateali”, o la<br />

non certa <strong>di</strong>ssociazione dal sodalizio criminale <strong>di</strong> originaria<br />

appartenenza all’aspirante pentito viene richiesto, una volta acquisita<br />

la volontà a collaborare, <strong>di</strong>:<br />

<strong>di</strong>chiarare e far verbalizzare entro il termine perentorio <strong>di</strong> 180<br />

giorni dalla iniziale manifestazione <strong>di</strong> volontà l’intero<br />

contenuto del patrimonio informativo a sua <strong>di</strong>sposizione,<br />

partendo dai fatti cosiddetti “in<strong>di</strong>menticabili” (si suppone siano<br />

quelli a partecipazione <strong>di</strong>retta) per finire a qualsiasi elemento<br />

<strong>di</strong> conoscenza;<br />

<strong>di</strong>chiarare <strong>di</strong> non essere in possesso <strong>di</strong> ulteriori dati e notizie su<br />

fatti processualmente rilevanti ancorché non correlati a quelli<br />

verbalizzati, rivestenti particolare grado <strong>di</strong> interesse ai fini<br />

dell’apprezzamento della pericolosità <strong>di</strong> un singolo o <strong>di</strong> gruppi<br />

criminali;<br />

in<strong>di</strong>care, con esattezza, l’intero ammontare del patrimonio <strong>di</strong><br />

cui <strong>di</strong>spone al fine <strong>di</strong> farlo sottoporre a sequestro, nonché<br />

in<strong>di</strong>care i beni dei quali gli altri affiliati <strong>di</strong>spongano o possano<br />

<strong>di</strong>sporre anche per interposta persona,<br />

ricollegando alla completezza delle informazioni misure <strong>di</strong>rette <strong>di</strong><br />

non ammissione al programma <strong>di</strong> protezione, ovvero <strong>di</strong> esclusione in<br />

caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni false o incomplete. Il legislatore, così facendo,<br />

opera una scelta <strong>di</strong> politica criminale dai contenuti particolarmente<br />

stringenti e decisamente in contro tendenza rispetto a quelle<br />

precedenti.<br />

Infatti, da un lato viene eliminato l’automatismo - collaborazione -<br />

applicazione <strong>di</strong> misure detentive alternative 295 - e, dall’altro, viene<br />

295 L’abrogazione degli articoli 13-bis e 13-ter del D.L. 8/91, <strong>di</strong>sciplinati il regime detentivo alternativo<br />

extramurario e l’introduzione dell’articolo 16 octies mo<strong>di</strong>fica in senso peggiorativo la posizione del<br />

collaboratore detenuto. In base a tale ultima <strong>di</strong>sposizione, infatti, la sola collaborazione non è<br />

sufficiente a determinare la revoca o la sostituzione della misura cautelare, occorrendo<br />

l’accertamento della permanente attualità della rottura <strong>di</strong> qualsiasi legame con la <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong>.<br />

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268<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

esplicitamente prevista una serie non in<strong>di</strong>fferente <strong>di</strong> conseguenze in<br />

caso <strong>di</strong> collaborazione infedele, che possono giungere fino alla revoca<br />

delle misure tutorie.<br />

Per precisa scelta legislativa i benefici penitenziari non possono<br />

essere concessi se non sia stato redatto entro i termini prefissati (180<br />

giorni) il verbale sopra in<strong>di</strong>cato e non sia stata dal collaborante espiato<br />

almeno un quarto della pena inflitta o <strong>di</strong>eci anni in caso <strong>di</strong> ergastolo.<br />

Allo scopo <strong>di</strong> garantire la genuinità della collaborazione è altresì<br />

prevista una serie <strong>di</strong> misure <strong>di</strong>rette a:<br />

isolare imme<strong>di</strong>atamente il collaboratore fino al termine della<br />

stesura del verbale iniziale <strong>di</strong> collaborazione;<br />

inasprire le pene in caso <strong>di</strong> calunnia;<br />

<strong>di</strong>sporre la revisione dei proce<strong>di</strong>menti anche conclusi con<br />

sentenza già passata in giu<strong>di</strong>cato nel caso si accerti che gli<br />

sconti <strong>di</strong> pena accordati sono frutto <strong>di</strong> una collaborazione falsa,<br />

incompleta o reticente.<br />

In aggiunta, e sempre nell’ottica <strong>di</strong> evitare la possibile<br />

contaminazione della collaborazione stessa, il legislatore fissa un altro<br />

principio mo<strong>di</strong>ficando appositamente l’articolo 106 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

procedura penale che, nella nuova formulazione, prevede come il<br />

medesimo <strong>di</strong>fensore non possa assumere la <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> più collaboratori<br />

che rendano <strong>di</strong>chiarazioni in<strong>di</strong>zianti in <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> soggetti<br />

coincidenti 296 . Per quanto riguarda i testimoni <strong>di</strong> giustizia la normativa<br />

fissa un principio <strong>di</strong> carattere generale e cioè che gli stessi non<br />

possono essere sottoposti al medesimo trattamento riservato al<br />

collaboratore detenuto 297 .<br />

296 M. FUMO, Il nuovo statuto del collaboratore <strong>di</strong> giustizia: aspetti normativi della recente riforma e le<br />

forme premiali speciali, Frascati 19 – 23 novembre 2001. “…Lo scopo della nuova norma è evidente:<br />

si vuole evitare che il <strong>di</strong>fensore possa essere strumento, anche inconsapevole, <strong>di</strong> comunicazione o<br />

concertazione tra “pentiti”. <strong>La</strong> valutazione delle cosi dette <strong>di</strong>chiarazioni incrociate dovrà cioè essere<br />

effettuata nella certezza, o quantomeno nella ragionevole presunzione, non solo che i <strong>di</strong>chiaranti non<br />

abbiano concordato le loro rivelazioni, ma che le abbiano rese essendo l’uno all’oscuro del contenuto<br />

<strong>di</strong> quelle rese dall’altro. (…) Il riflesso <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>vieto per il collaboratore consiste in una non piena<br />

facoltà <strong>di</strong> scelta del <strong>di</strong>fensore. E questa, per la verità, non sembra una limitazione da poco…”.<br />

297 M. FUMO cit. con riferimento alla separazione tra le due figure afferma “… ci si è resi conto che<br />

assoggettare gli incolpevoli testimoni <strong>di</strong> fatti delittuosi allo stesso, soffocante, regime <strong>di</strong> vita e<br />

subor<strong>di</strong>nare la loro protezione alle medesime, restrittive, con<strong>di</strong>zioni previste per “pentiti <strong>di</strong> mafia” era<br />

assolutamente iniquo e, tutto sommato, impopolare. In fin dei conti, marcare la <strong>di</strong>fferenza serve<br />

anche a connotare in maniera negativa, quantomeno dal punto <strong>di</strong> vista morale, la <strong>di</strong>fferenza. E ciò<br />

sod<strong>di</strong>sfa, certamente, sul piano simbolico, le aspettative <strong>di</strong> gran parte dell’opinione pubblica che


LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

Ciò posto, e sotto il profilo applicativo è altresì previsto che gli<br />

stessi possano essere ammessi al programma <strong>di</strong> protezione<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dal reato per il quale riferiscono e che per le loro<br />

<strong>di</strong>chiarazioni si possa prescindere dal requisito della completezza o<br />

della novità, previsto come fondamentale per i collaboratori <strong>di</strong><br />

giustizia.<br />

4. LE MISURE COERCITIVE<br />

“…Infine, c’è la questione della temporaneità del provve<strong>di</strong>mento e<br />

della sua proroga. Signor Presidente, come ho detto per molto tempo<br />

(saranno stati centinaia i provve<strong>di</strong>menti che ho firmato), le<br />

motivazioni delle proroghe appartengono a quella categoria <strong>di</strong> cose<br />

che si firmano previa bendatura degli occhi (tanto è un’azione<br />

automatica che sappiamo fare tutti e con l’occhio bendato viene<br />

meglio). Questo lo <strong>di</strong>co senza avanzare assolutamente critiche nei<br />

confronti degli organi che erano <strong>di</strong> volta in volta chiamati a fornire<br />

gli elementi, ma perché certe volte è quasi una probatio <strong>di</strong>abolica …”.<br />

G. AYALA in “Discussione sulle questioni emerse in sede <strong>di</strong><br />

applicazione della normativa vigente in tema <strong>di</strong> regime carcerario<br />

speciale previsto dall’articolo 41-bis dell’or<strong>di</strong>namento penitenziario”,<br />

Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong><br />

mafiosa o similare”, 9 luglio 2002.<br />

L’esigenza <strong>di</strong> contrastare il proliferare <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> ha decisamente influenzato la<br />

produzione normativa in materia <strong>di</strong> giustizia e sicurezza dell’ultimo<br />

decennio. Ne è scaturito un quadro normativo frammentario (ad oggi<br />

non esiste un testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge contro la mafia 298 )<br />

caratterizzato tuttavia da significative peculiarità tra cui spicca la<br />

scelta <strong>di</strong>fferenziata, all’interno del sistema, tra fattispecie <strong>di</strong><br />

pretende venga rimarcato, ogni qualvolta sia possibile, il carattere spregevole del delatore –<br />

collaboratore e la natura strettamente necessitata del ricorso alla sua collaborazione…”.<br />

298 L’esigenza <strong>di</strong> un testo unico <strong>di</strong> leggi antimafia, da più parti invocata, ha trovato nella Commissione<br />

antimafia della XIII Legislatura, un luogo <strong>di</strong> <strong>di</strong>battito e <strong>di</strong> assenso, ponendosi come una delle riforme<br />

più auspicate sotto il profilo della necessità <strong>di</strong> approccio sistematico e complessivo al fenomeno della<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>.<br />

269


270<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

<strong>criminalità</strong> comune e reati commessi nel contesto <strong>di</strong> organizzazioni<br />

criminose. Tale scelta - oltre ad una evidente <strong>di</strong>versa gradazione degli<br />

aspetti penali in senso proprio - riverbera effetti anche sul trattamento<br />

penitenziario, dando così vita ad un vero e proprio sistema <strong>di</strong><br />

cosiddetto “doppio binario amministrativo”, i cui effetti principali ed<br />

imme<strong>di</strong>ati sono la netta <strong>di</strong>fferenziazione tra indagati detenuti per reati<br />

<strong>di</strong> mafia e soggetti internati per reati comuni. Per questo, al fianco<br />

delle norme costituenti l’aspetto penale delle misure <strong>di</strong> politica<br />

criminale <strong>di</strong> contrasto alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>,<br />

trovano spazio strumenti atti a <strong>di</strong>fferenziare il contrasto anche sul<br />

piano amministrativo, e questo con riferimento alla problematica del<br />

regime <strong>di</strong> detenzione, nonché alla <strong>di</strong>sciplina della concessione dei<br />

benefici penitenziari. Il vertice <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>fferenziazione coincide senza<br />

dubbio con il verificarsi dei fatti dell’estate del 1992, al seguito dei<br />

quali furono emanate <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> estrema rigi<strong>di</strong>tà, <strong>di</strong>rettamente<br />

incidenti sulla con<strong>di</strong>zione del <strong>mafioso</strong> detenuto e sulla concessione <strong>di</strong><br />

permessi premi ed altri benefici penitenziari.<br />

Nell’ambito dello stesso contesto legislativo - rivitalizzando istituti<br />

già in vigore nelle fasi <strong>di</strong> più incisiva recrudescenza del fenomeno<br />

eversivo - vennero fissate in norma misure eccezionali e temporanee<br />

consistenti nella compressione degli spazi <strong>di</strong> libertà intramuraria 299 per<br />

i soggetti detenuti sottoposti al regime del “carcere duro”. Soggetta a<br />

numerose reiterazioni e piccole mo<strong>di</strong>fiche nel corso degli anni, la<br />

materia è stata da ultimo <strong>di</strong>sciplinata con la legge 23 <strong>di</strong>cembre 2002,<br />

n. 279.<br />

Il corpus juris all’esame si compone, nella sostanza, <strong>di</strong> due sole<br />

norme, ossia dagli articoli 4-bis e 41-bis dell’or<strong>di</strong>namento<br />

penitenziario, ed è la risultante <strong>di</strong> precise scelte <strong>di</strong> politica criminale<br />

che si snodano lungo le seguenti <strong>di</strong>rettrici:<br />

in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> figure delittuose che per gravità e<br />

modalità <strong>di</strong> specifica condotta, si atteggiano quale tipica<br />

299 Viene accentuata la <strong>di</strong>fferenziazione del trattamento, prevedendo, per un verso un sistema volto ad<br />

assicurare a chi si pente un trattamento <strong>di</strong>fferenziato e particolarmente favorevole e per l’altro un<br />

sistema speculare a questo, caratterizzato da rigore estremo, dal <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fruizione <strong>di</strong> ogni beneficio<br />

penitenziario per chi non cessasse i collegamenti con la organizzazione criminale <strong>di</strong> appartenenza. Il<br />

trattamento offre ormai tre circuiti <strong>di</strong>fferenziati: uno or<strong>di</strong>nario con riguardo ai detenuti normali, uno<br />

riservato ai collaboratori <strong>di</strong> giustizia e uno destinato ai detenuti per i delitti in<strong>di</strong>cati nell’articolo 4 bis<br />

dell’O.p. non collaboranti.


LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

espressione <strong>di</strong> reati propri della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> e che<br />

vengono trasversalmente incise dalla caducazione dei benefici;<br />

incentivazione della collaborazione attiva prevedendo un<br />

meccanismo premiale applicabile a coloro che, con il loro<br />

comportamento, denotano il concreto ed effettivo <strong>di</strong>stacco dalle<br />

consorterie <strong>di</strong> originaria appartenenza.<br />

L’assunto trova ampia conferma oltre che nell’articolo 15 del<br />

decreto legge 306/92 (mantenimento dei benefici per i collaboratori)<br />

anche nel precedente articolo 13 laddove è previsto che ai soggetti<br />

ammessi allo speciale programma <strong>di</strong> protezione i benefici penitenziari<br />

sono conce<strong>di</strong>bili anche in deroga alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni.<br />

Tale ultima previsione, che rappresenta indubbiamente un<br />

fortissimo incentivo alla collaborazione, conferisce al testo una<br />

valenza <strong>di</strong> politica criminale e non solo penitenziaria privilegiando<br />

l’aspetto dell’indagine rispetto a quello della rieducazione e del<br />

reinserimento. Del resto lo stesso Ministro proponente nel presentare<br />

il provve<strong>di</strong>mento (Assemblea del Senato, seduta del 6 agosto 1992) ha<br />

riferito come “...(la collaborazione) sia l’arma più efficace per<br />

contrastare la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>...dato che praticamente tutti i<br />

processi che hanno ottenuto qualche risultato...sono stati fondati...sulla<br />

collaborazione <strong>di</strong> ex appartenenti alle associazioni <strong>di</strong> <strong>stampo</strong><br />

<strong>mafioso</strong>...”.<br />

Va peraltro rilevato che lo steso proponente in sede <strong>di</strong> relazione sul<br />

contenuto della successiva legge <strong>di</strong> conversione ha, altresì, posto in<br />

evidenza che il fulcro dell’intervento legislativo non riguarda solo il<br />

ritorno in termini <strong>di</strong> positività per le indagini che la collaborazione<br />

innegabilmente offre, ma che la scelta collaborativa è la sola ad<br />

esprimere con certezza la volontà <strong>di</strong> emenda e che quin<strong>di</strong> la ratio del<br />

provve<strong>di</strong>mento è quella <strong>di</strong> riverberare effetti anche sotto il profilo<br />

penitenziario. In merito ai contenuti della legge <strong>di</strong> conversione, tuttora<br />

stabili nonostante le recenti integrazioni, c’è da precisare che la stessa<br />

ha rivisitato in senso favorevole al reo (in ciò confortando la tesi<br />

rieducativa) ammettendo ai benefici penitenziari anche chi offra una<br />

collaborazione oggettivamente irrilevante nei risultati (ad esempio<br />

perché tutti gli autori del fatto criminoso sono già stati in<strong>di</strong>viduati)<br />

ovvero la stessa risulti impossibile (ruolo marginale del soggetto<br />

nell’organizzazione in<strong>di</strong>viduato nella sentenza <strong>di</strong> condanna), alla<br />

con<strong>di</strong>zione che vi sia la prova dell’inesistenza <strong>di</strong> collegamenti attuali<br />

271


272<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

tra il detenuto e soggetti appartenenti alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>. In<br />

questo quadro complessivo, la scelta <strong>di</strong> compressione temporanea<br />

adottata appare quin<strong>di</strong> conforme alla esigenza da contrastare una<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> sempre più ramificata sul territorio e nel<br />

tessuto economico, privilegiando, con la leva dei benefici (concessi e<br />

non concessi) e con l’applicazione del carcere duro una finalità <strong>di</strong><br />

prevenzione generale. Proprio per il suo carattere emergenziale<br />

l’impianto normativo (articoli 4-bis e 41-bis dell’O.p.) avrebbe dovuto<br />

restare in vigore solo per tre anni, ma detto termine fu più volte<br />

prorogato fino alla stabilizzazione del provve<strong>di</strong>mento avvenuta per<br />

effetto della citata legge 23 <strong>di</strong>cembre 2002, n. 279. Dal punto <strong>di</strong> vista<br />

della costruzione normativa appare il caso <strong>di</strong> sottolineare che la<br />

limitazione <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà temporale delle misure restrittive (sei mesi<br />

rinnovabili) imposta ai singoli provve<strong>di</strong>menti applicativi aveva la<br />

finalità <strong>di</strong> evitare censure <strong>di</strong> incostituzionalità in punto <strong>di</strong><br />

compressione delle libertà fondamentali e che, per altro verso, la<br />

previsione della reiterabilità del provve<strong>di</strong>mento applicativo aveva la<br />

finalità <strong>di</strong> rendere surrettiziamente stabile l’istituto del carcere duro<br />

attraverso il seguente bizantinismo giuri<strong>di</strong>co: “...per ciascuno dei<br />

detenuti a cui veniva applicato, il decreto ministeriale non poteva<br />

superare la durata prevista <strong>di</strong> sei mesi e <strong>di</strong> sei mesi in sei mesi doveva<br />

ogni volta essere prorogato. Il detenuto aveva naturalmente il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

ricorrere contro il decreto al giu<strong>di</strong>ce del tribunale <strong>di</strong> sorveglianza ma<br />

cosa succedeva? Non si faceva in tempo a presentare ricorso e il<br />

tribunale a prenderlo in esame e i sei mesi erano già passati e il<br />

decreto contro cui si era ricorso era già scaduto, così arrivava un<br />

nuovo decreto e si doveva ricorrere <strong>di</strong> nuovo e tutto ricominciava da<br />

capo come nel gioco dell’oca... 300 ”. Ovviamente questa regola valeva<br />

anche nel caso in cui il provve<strong>di</strong>mento impugnato fosse stato<br />

esaminato dal tribunale <strong>di</strong> sorveglianza e malauguratamente accolto: il<br />

successivo grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio sarebbe inevitabilmente caduto per<br />

effetto della intervenuta decadenza dell’atto impugnato.<br />

A tal proposito, per quanto <strong>di</strong> interesse, appare significativa la<br />

motivazione <strong>di</strong> una sentenza <strong>di</strong> rigetto emanata nel 1996 dalla<br />

Cassazione Penale “...Rileva preliminarmente la Corte che il decreto<br />

300 JANNUZZI L., Sen. in<strong>di</strong>pendente eletto con Forza Italia, 41 bis, la comme<strong>di</strong>a degli equivoci, e<strong>di</strong>toriale<br />

Panorama, 15 gennaio 2004, pag. 71.


LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

ministeriale <strong>di</strong> cui trattasi ha perduto la sua efficacia alla scadenza<br />

semestrale prevista per il 25 ottobre 1995; ne consegue la<br />

inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza <strong>di</strong> interesse.<br />

Questo, invero, deve notoriamente essere concreto, attuale ed<br />

apprezzabile giuri<strong>di</strong>camente, restando escluso quando l’impugnativa,<br />

per ragioni originarie o sopraggiunte, esprima una pretesa meramente<br />

teorica ed astratta all’esattezza giuri<strong>di</strong>ca della pronuncia, o,<br />

comunque, non possa condurre ad alcuna mo<strong>di</strong>fica del provve<strong>di</strong>mento<br />

impugnato. Ne consegue la declaratoria <strong>di</strong> inammissibilità del ricorso,<br />

con esclusione delle pronunce accessorie alla stregua delle ragioni che<br />

la determinano...”. A questa soluzione <strong>di</strong>scutibile ha posto rime<strong>di</strong>o la<br />

normativa <strong>di</strong> fine 2002 incidendo <strong>di</strong>fferentemente l’istituto della<br />

rinnovabilità semestrale dei decreti applicativi. Ad appena un anno<br />

dalla entrata in vigore della normativa concernente il carcere duro ci si<br />

deve purtroppo rendere conto che qualcosa non ha evidentemente<br />

funzionato in sede <strong>di</strong> applicazione. Si tratta in particolare del sistema<br />

<strong>di</strong> analisi e verifica dei ricorsi giuris<strong>di</strong>zionali presentati per chiedere<br />

l’annullamento del decreto ministeriale. Sono 64 i boss della<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> che hanno ottenuto la revoca <strong>di</strong> questa misura<br />

imposta per impe<strong>di</strong>re che anche dal carcere si tengano le fila delle<br />

attività delinquenziali. Detto proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> revisione della<br />

posizione inframuraria non riverbera effetti solo nella materiale<br />

permanenza nel luogo <strong>di</strong> detenzione, ma si profila la prospettiva che<br />

gli stessi possano facilmente uscire dal circuito carcerario potendo<br />

fruire <strong>di</strong> permessi premio ed altri benefici. Osservando a sistema la<br />

normativa, c’è da rilevare come tale prospettiva non appaia in realtà<br />

così imme<strong>di</strong>ata, ancorchè possibile. Infatti, secondo quanto <strong>di</strong>sposto<br />

dall’articolo 4 bis dell’Or<strong>di</strong>namento penitenziario ciò che determina la<br />

conce<strong>di</strong>bilità dei benefici è il titolo del reato definito dalla sentenza <strong>di</strong><br />

condanna, mentre l’applicazione del regime detentivo speciale è<br />

ininfluente a questi fini.<br />

Come precedentemente osservato, lo spirito del provve<strong>di</strong>mento<br />

restrittivo ruotava intorno alla necessità <strong>di</strong> rendere inoffensivi i<br />

principali artefici <strong>di</strong> gravissimi episo<strong>di</strong> criminali compiuti, o<br />

<strong>di</strong>rettamente o a mezzo delle organizzazioni rispetto alle quali si<br />

ponevano in posizione verticistica. L’isolamento in carcere,<br />

l’impossibilità <strong>di</strong> comunicare liberamente con l’esterno, la riduzione<br />

273


274<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

drastica delle visite parentali e le altre misure <strong>di</strong> restrizione stabilite<br />

dal comma 2-quater dell’articolo 41 mirava a questo.<br />

Tra i principali problemi riscontrati da qualificata dottrina vi è<br />

quello della sensibilità dei tribunali <strong>di</strong> sorveglianza: per effetto<br />

dell’eliminazione del limite semestrale <strong>di</strong> rinnovabilità dei<br />

provve<strong>di</strong>menti, molti ricorsi sono stati decisi in senso favorevole al<br />

ricorrente e questo specialmente nelle circoscrizioni giu<strong>di</strong>ziarie del<br />

Nord Italia. Secondo Roberto Centaro 301 ciò è avvenuto perché:<br />

“...Molti mafiosi sono reclusi nelle carceri del Nord ed è proprio lì che<br />

stanno creando i maggiori problemi. Naturalmente la nuova legge,<br />

proprio perché definitiva, imponeva criteri meno severi, in senso<br />

garantista, nella valutazione delle singole posizioni. Un magistrato del<br />

Sud sa per esperienza che il <strong>mafioso</strong> è un detenuto modello e che il<br />

passaggio delle consegne, tra dentro e fuori il carcere, può avvenire in<br />

mille mo<strong>di</strong>. Sa anche che proprio questo è il problema principale del<br />

boss detenuto: mantenere un collegamento con l’esterno, anzi, riuscire<br />

a migliorarlo. Il magistrato <strong>di</strong> un tribunale <strong>di</strong> sorveglianza del Nord ha<br />

meno esperienza e applica la legge in modo meccanico...”.<br />

L’eliminazione dello speciale regime carcerario favorirà, quin<strong>di</strong>, la<br />

possibilità del consolidamento delle relazioni nonché il mantenimento<br />

delle posizioni <strong>di</strong> comando da parte dei medesimi soggetti.<br />

Evidentemente la prospettiva porta con se notevoli effetti anche<br />

all’interno delle strutture penitenziarie, potendo con l’eliminazione<br />

delle restrizioni, favorirsi l’attività <strong>di</strong> proselitismo e i collegamenti fra<br />

organizzazioni <strong>di</strong>verse.<br />

5. L’ARTICOLO 41-BIS DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO<br />

“2. Quando ricorrano gravi motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne e <strong>di</strong> sicurezza<br />

pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della<br />

giustizia ha altresì la facoltà <strong>di</strong> sospendere, in tutto o in parte, nei<br />

confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti <strong>di</strong> cui al primo<br />

periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano<br />

elementi tali da far ritenere la sussistenza <strong>di</strong> collegamenti con<br />

un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle<br />

301 Senatore, Presidente della Commissione Antimafia in carica.


LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

regole <strong>di</strong> trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che<br />

possano porsi in concreto contrasto con le esigenze <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne e <strong>di</strong><br />

sicurezza. <strong>La</strong> sospensione comporta le restrizioni necessarie per il<br />

sod<strong>di</strong>sfacimento delle predette esigenze e per impe<strong>di</strong>re i collegamenti<br />

con l’associazione <strong>di</strong> cui al periodo precedente.<br />

2-bis. I provve<strong>di</strong>menti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati<br />

con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l’ufficio del<br />

pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero<br />

quello presso il giu<strong>di</strong>ce che procede ed acquisita ogni altra necessaria<br />

informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi <strong>di</strong><br />

polizia centrali e quelli specializzati nell’azione <strong>di</strong> contrasto alla<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, terroristica o eversiva, nell’ambito delle<br />

rispettive competenze. I provve<strong>di</strong>menti medesimi hanno durata non<br />

inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle<br />

stesse forme per perio<strong>di</strong> successivi, ciascuno pari ad un anno, purché<br />

non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato <strong>di</strong> mantenere<br />

contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta<br />

meno.<br />

2-ter. (omesso)<br />

2-quater. <strong>La</strong> sospensione delle regole <strong>di</strong> trattamento e degli istituti<br />

<strong>di</strong> cui al comma 2 può comportare:<br />

a) l’adozione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> elevata sicurezza interna ed esterna, con<br />

riguardo principalmente alla necessità <strong>di</strong> prevenire contatti con<br />

l’organizzazione criminale <strong>di</strong> appartenenza o <strong>di</strong> attuale riferimento,<br />

contrasti con elementi <strong>di</strong> organizzazioni contrapposte, interazione con<br />

altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione<br />

ovvero ad altre ad essa alleate;<br />

b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno<br />

e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli <strong>di</strong> tempo<br />

regolari ed in locali attrezzati in modo da impe<strong>di</strong>re il passaggio <strong>di</strong><br />

oggetti. Sono vietati i colloqui con persone <strong>di</strong>verse dai familiari e<br />

conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal<br />

<strong>di</strong>rettore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della<br />

sentenza <strong>di</strong> primo grado, dall’autorità giu<strong>di</strong>ziaria competente ai sensi<br />

<strong>di</strong> quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11. I colloqui<br />

possono essere sottoposti a controllo au<strong>di</strong>tivo ed a registrazione,<br />

previa motivata autorizzazione dell’autorità giu<strong>di</strong>ziaria competente ai<br />

sensi del medesimo secondo comma dell’articolo 11; può essere<br />

275


276<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

autorizzato, con provve<strong>di</strong>mento motivato del <strong>di</strong>rettore dell’istituto<br />

ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza <strong>di</strong> primo<br />

grado, dall’autorità giu<strong>di</strong>ziaria competente ai sensi <strong>di</strong> quanto stabilito<br />

nel secondo comma dell’articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi <strong>di</strong><br />

applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e<br />

conviventi della durata massima <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci minuti sottoposto, comunque,<br />

a registrazione. Le <strong>di</strong>sposizioni della presente lettera non si applicano<br />

ai colloqui con i <strong>di</strong>fensori;<br />

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono<br />

essere ricevuti dall’esterno;<br />

d) l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;<br />

e) la sottoposizione a visto <strong>di</strong> censura della corrispondenza, salvo<br />

quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o<br />

nazionali aventi competenza in materia <strong>di</strong> giustizia;<br />

f) la limitazione della permanenza all’aperto, che non può<br />

svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non<br />

superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo <strong>di</strong><br />

cui al primo comma dell’articolo 10.<br />

2-quinquies - 2-sexies (omessi).<br />

L’articolo 41-bis, comma secondo, dell’Or<strong>di</strong>namento<br />

Penitenziario, introdotto dal Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306,<br />

convertito in Legge 7 agosto 1992 n. 356, consente al Ministro della<br />

Giustizia, per sua iniziativa o su richiesta del Ministro dell’Interno, <strong>di</strong><br />

sospendere per “gravi motivi d’or<strong>di</strong>ne e <strong>di</strong> sicurezza pubblica”<br />

l’applicazione delle regole or<strong>di</strong>narie <strong>di</strong> trattamento nei confronti <strong>di</strong><br />

detenuti - indagati, imputati, in attesa <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio e non solo<br />

condannati - per i reati <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> in<strong>di</strong>cati al comma 1<br />

dell’articolo 4-bis dell’Or<strong>di</strong>namento Penitenziario: mafia, traffico <strong>di</strong><br />

droga, sequestro <strong>di</strong> persona, terrorismo, omici<strong>di</strong>o, estorsione, rapina<br />

nonché altri compiuti “avvalendosi delle con<strong>di</strong>zioni previste<br />

dall’articolo 416-bis del co<strong>di</strong>ce penale ovvero al fine <strong>di</strong> agevolare<br />

l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”. Con la<br />

Legge 23 <strong>di</strong>cembre 2002 n. 279, il regime penitenziario <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo 41-bis, da misura transitoria quale era, è <strong>di</strong>venuto parte<br />

integrante dell’or<strong>di</strong>namento penitenziario. A ben vedere la nuova<br />

<strong>di</strong>sciplina, introdotta nel decreto legge chiamato a fronteggiare la<br />

recrudescenza della <strong>criminalità</strong> mafiosa dopo le stragi dell’estate del


LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

1992 302 , è una rie<strong>di</strong>zione del vecchio art. 90 della l. 354 del 1975, ma<br />

se ne <strong>di</strong>fferenzia perché la sospensione delle or<strong>di</strong>narie modalità del<br />

trattamento si rivolge non a uno o più stabilimenti penitenziari, ma a<br />

una particolare categoria <strong>di</strong> detenuti, in<strong>di</strong>viduati per la loro qualità <strong>di</strong><br />

condannati o imputati per delitti <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> o per altri gravi<br />

reati” 303 . Nella sua originale formulazione, ossia quella risalente al<br />

1986, l’articolo 41-bis prevedeva la sospensione dei benefici carcerari<br />

in occasione <strong>di</strong> gravi fenomeni perturbativi dell’or<strong>di</strong>ne e della<br />

sicurezza pubblica. I provve<strong>di</strong>menti potevano già allora essere assunti<br />

dal ministro e riguardare singoli istituti o sezioni <strong>di</strong> case circondariali.<br />

<strong>La</strong> previsione <strong>di</strong> ampliare tali facoltà è stata successivamente estesa ad<br />

altre categorie <strong>di</strong> detenuti 304 . <strong>La</strong> riforma introdotta con la legge 279/02<br />

non tocca il primo comma, ma incide profondamente i commi 2 e 2bis<br />

e ne inserisce ulteriori quattro (dal 2-ter al 2-sexies).<br />

Il novellato comma 2 dell’articolo 41 si presenta caratterizzato da<br />

elementi che ne accentuano l’aspetto garantista, con riferimento<br />

all’operato della amministrazione: il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> sospensione<br />

potrà essere adottato solo in presenza <strong>di</strong> quei presupposti e situazioni<br />

che la giurisprudenza ha evidenziato in sede <strong>di</strong> declaratoria <strong>di</strong><br />

illegittimità costituzionale <strong>di</strong> alcune precedenti previsioni. Il<br />

legislatore ha così definitivamente previsto che le regole restrittive<br />

siano collegate <strong>di</strong>rettamente non più esclusivamente all’aspetto della<br />

collaborazione giu<strong>di</strong>ziaria, ma all’insussistenza <strong>di</strong> elementi che<br />

302<br />

Il decennio precedente era stato caratterizzato dalle uccisioni <strong>La</strong> Torre e Dalla Chiesa, dal pool<br />

antimafia <strong>di</strong> Palermo, dai maxiprocessi ai primi pentiti. I provve<strong>di</strong>menti tesi al contrasto<br />

dell’emergenza “mafia” risalgono al 1982, subito dopo i due omici<strong>di</strong>, quando è istituito l’alto<br />

commissariato antimafia e viene approvata la legge Rognoni - <strong>La</strong> Torre: nuova formulazione del<br />

reato associativo <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>. Nel 1986 viene approvata la legge Gozzini e tre anni dopo entra in<br />

vigore il nuovo co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale.<br />

<strong>La</strong> premialità genera una prima <strong>di</strong>fferenziazione tra chi accede ai benefici e chi no, oltre a creare<br />

circuiti premiali <strong>di</strong>fferenziati per il reinserimento lavorativo, terapeutico o frutto della <strong>di</strong>ssociazione e<br />

rivelazione <strong>di</strong> elementi utili alle indagini. Come ulteriore grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione e<br />

desolidarizzazione il 4-bis e il 41-bis introducono, in base al reato, l’impossibilità <strong>di</strong> accedere ai<br />

benefici a chi non si <strong>di</strong>ssocia e fa i nomi dell’organizzazione criminale ed eversiva. Dal 1992 la loro<br />

applicazione è stata sempre rinnovata fino a <strong>di</strong>ventare oggi norma effettiva del sistema penitenziario.<br />

303<br />

NEPPI MODONA, Or<strong>di</strong>namento penitenziario, in AA.VV., Giustizia Penale e Poteri dello Stato,<br />

Garzanti, 2002, pag. 702.<br />

304<br />

Con l’entrata in vigore dell’articolo 41-bis (originariamente composto da un solo comma) è stato<br />

abrogato l’articolo 90 del medesimo testo normativo. L’articolo 90, attribuiva al ministro della<br />

giustizia, in presenza <strong>di</strong> gravi ed eccezionali motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne e sicurezza, la “facoltà <strong>di</strong> sospendere in<br />

uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo <strong>di</strong> tempo determinato strettamente necessario,<br />

delle regole <strong>di</strong> trattamento e degli istituti previsti”. anche nell’attuale formulazione è rimasta<br />

l’analoga formulazione.<br />

277


278<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

possano far ritenere che il soggetto mantenga collegamenti con<br />

l’esterno aventi matrice criminale, terroristica o eversiva. <strong>La</strong><br />

principale novità introdotta dal legislatore antimafia con la citata<br />

279/02 è quella <strong>di</strong> una <strong>di</strong>versa cadenza temporale del provve<strong>di</strong>mento<br />

applicativo che dovrà avere valenza per un periodo non inferiore<br />

all’anno e non superiore ai due. Tale previsione ha, <strong>di</strong> fatto, reso<br />

stabile il regime dell’articolo 41-bis nell’or<strong>di</strong>namento penitenziario<br />

superando, inoltre, il principio <strong>di</strong> eccezionalità che ne aveva favorito<br />

l’introduzione normativa. <strong>La</strong> compressione dei <strong>di</strong>ritti - anche <strong>di</strong> quelli<br />

fondamentali <strong>di</strong> una persona - dei detenuti sottoposti al regime del 41bis<br />

è assolutamente evidente; in tal senso si è più volte espressa la<br />

Corte Costituzionale chiamata ad intervenire sul vecchio articolato<br />

immune da incostituzionalità esclusivamente a causa della sua<br />

eccezionalità. Il nuovo tessuto normativo, per così <strong>di</strong>re, rivisitato in<br />

una sorta <strong>di</strong> “lifting costituzionale” tiene quin<strong>di</strong> conto e trasferisce in<br />

legge i principi fissanti limiti <strong>di</strong> operatività e <strong>di</strong> applicabilità.<br />

<strong>La</strong> nuova stesura, sebbene ampiamente rivisitata rispetto alla<br />

precedente, nel senso sopra in<strong>di</strong>cato, non consente tuttavia <strong>di</strong> fugare<br />

completamente i dubbi <strong>di</strong> compatibilità anche dell’attuale 41-bis con il<br />

quadro or<strong>di</strong>namentale e costituzionale proprio per la sua<br />

istituzionalizzazione. Il tramutare sic et simpliciter un provve<strong>di</strong>mento<br />

nato e costruito per rispondere a esigenze <strong>di</strong> pura emergenza, appare<br />

tuttora porsi in evidente contrasto con almeno i seguenti tre <strong>di</strong>stinti<br />

profili:<br />

obliterazione degli aspetti rieducativi della pena, costituenti<br />

principio costituzionale dell’articolo 27, comma 2, che recita<br />

“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso<br />

<strong>di</strong> umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;<br />

istituzionalizzazione <strong>di</strong> un circuito penitenziario speciale<br />

attivato dalla autorità amministrativa, anziché da quella<br />

giu<strong>di</strong>ziaria;<br />

<strong>di</strong>storsione dei principi dell’or<strong>di</strong>namento penitenziario,<br />

utilizzato quale elemento <strong>di</strong> polizia preventiva e non più quale<br />

luogo <strong>di</strong> espiazione.<br />

Un acuto commento alla precarietà che la definitiva stabilizzazione<br />

dell’articolo 41-bis comporta appare sintetizzabile nelle parole del


LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

Senatore Jannuzzi 305 che afferma: “... Dopo <strong>di</strong>eci anni che le cose<br />

andavano avanti così, <strong>di</strong> proroga in proroga e <strong>di</strong> ricorsi scaduti prima<br />

che il giu<strong>di</strong>ce facesse in tempo ad esaminarli, i combattenti<br />

dell’antimafia a tempo pieno, hanno avuto un’idea geniale: se la<br />

smettessimo con le proroghe e rendessimo l’articolo 41-bis<br />

“definitivo”, stabile per sempre? Detto e fatto: un anno fa, il 23<br />

<strong>di</strong>cembre 2002, il Parlamento, pressoché all’unanimità, ha varato la<br />

legge <strong>di</strong> “stabilizzazione” del carcere duro. Un’enormità. L’unica<br />

<strong>di</strong>fesa possibile, anche se alquanto ipocrita, <strong>di</strong> una norma <strong>di</strong> legge che<br />

introduce <strong>di</strong> fatto l’esercizio della tortura nelle carceri italiane stava<br />

appunto nella sua proclamata provvisorietà: dura solo sei mesi, te la<br />

prorogo <strong>di</strong> sei mesi in sei mesi, ma passata l’emergenza te la toglierò.<br />

Non c’era alcuna ragione <strong>di</strong> fatto (erano cessate le stragi) e alcuna<br />

utilità pratica, tranne quella gara tra il centrodestra e il centrosinistra a<br />

chi faceva <strong>di</strong> più la faccia feroce e a chi <strong>di</strong>mostrava <strong>di</strong> essere più duro<br />

nella “guerra alla mafia”. Ma cosa è successo? Con le nuove garanzie<br />

che è stato necessario prevedere per rendere definitiva una norma così<br />

grave sono state aumentate le responsabilità dei giu<strong>di</strong>ci a cui spetta<br />

l’ultima parola; e senza la mannaia della proroga <strong>di</strong> sei mesi in sei<br />

mesi si sono allungati i tempi utili al <strong>mafioso</strong> per presentare e ai<br />

giu<strong>di</strong>ci del tribunale <strong>di</strong> sorveglianza per esaminarlo. I giu<strong>di</strong>ci<br />

finalmente lo hanno fatto, come la legge prescrive, e lo stanno facendo<br />

sempre più spesso e sempre più spesso accolgono i ricorsi. Per una<br />

ragione molto semplice: dove sono le prove dei contatti del detenuto<br />

con l’esterno al fine <strong>di</strong> continuare a delinquere? Se le prove dei<br />

contatti a fini criminosi con l’esterno ci fossero (questo è il cavallo <strong>di</strong><br />

battaglia degli avvocati), il detenuto non sarebbe soltanto sottoposto ai<br />

rigori del carcere duro, ma sarebbe <strong>di</strong> nuovo indagato e processato e <strong>di</strong><br />

nuovo condannato per crimini che in tal modo continua a commettere;<br />

se le prove non ci sono, i giu<strong>di</strong>ci non possono convalidare il decreto<br />

che il ministro emette meccanicamente solo sulla base dei rapporti <strong>di</strong><br />

polizia”.<br />

305 L. JANNUZZI, Senatore in<strong>di</strong>pendente eletto con Forza Italia, 41 bis, la comme<strong>di</strong>a degli equivoci, cit.<br />

e<strong>di</strong>toriale Panorama, 15 gennaio 2004, pag. 71.<br />

279


280<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

6. I PRINCIPALI PROBLEMI DI COSTITUZIONALITÀ<br />

<strong>La</strong> Corte Costituzionale - più volte a<strong>di</strong>ta in materia - non si è mai<br />

pronunciata sull’incostituzionalità del “carcere duro”ma si è limitata a<br />

porre dei limiti che lo rendessero conforme ai precetti costituzionali.<br />

Ciò che è stato contestato non è il principio in sé ma il metodo<br />

applicativo delle misure, quasi sempre in punto <strong>di</strong> motivazione. Nella<br />

sostanza la Suprema Corte:<br />

con la sentenza n. 349 del 1993 ha affermato che “I<br />

provve<strong>di</strong>menti ministeriali devono comunque recare una<br />

puntuale motivazione per ciascuno dei detenuti cui sono<br />

rivolti” e che questi “Non possono <strong>di</strong>sporre trattamenti contrari<br />

al senso <strong>di</strong> umanità”, con ciò cassando la procedura utilizzata<br />

nei primi due anni <strong>di</strong> vigenza della norma, consistente<br />

nell’adottare provve<strong>di</strong>menti “multipli” e non “ad personam”,<br />

richiamando peraltro motivazioni generiche circa la<br />

pericolosità sociale dell’inciso.<br />

con la sentenza n. 376 del 1997, ha chiarito definitivamente che<br />

“i provve<strong>di</strong>menti applicativi dell’articolo 41-bis comma 2<br />

devono, in primo luogo, essere concretamente giustificati in<br />

relazione alle [...] esigenze <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne e sicurezza” e “non già<br />

astrattamente sul titolo del reato oggetto della condanna o<br />

dell’imputazione” e che “ogni provve<strong>di</strong>mento deve essere<br />

adeguatamente motivato, anche ogni provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> proroga<br />

delle misure dovrà recare una autonoma congrua motivazione<br />

in or<strong>di</strong>ne alla permanenza attuale dei pericoli per l’or<strong>di</strong>ne e la<br />

sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire: non<br />

possono ammettersi semplici proroghe immotivate del regime<br />

<strong>di</strong>fferenziato, né motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a<br />

giustificare in termini <strong>di</strong> attualità le misure <strong>di</strong>sposte”, con ciò<br />

confermando il pregresso orientamento anche con riferimento<br />

ai provve<strong>di</strong>menti reiterativi.<br />

A fattor comune, la Corte ha infine più volte affermato che “è<br />

vietato adottare misure restrittive concretanti un trattamento contrario<br />

al senso <strong>di</strong> umanità, o tali da vanificare del tutto la finalità rieducativa<br />

della pena” (sentenze n. 351 del 1996; n. 349 del 1993) e<br />

recentemente riba<strong>di</strong>to che “l’applicazione del regime <strong>di</strong>fferenziato non<br />

comporta e non può comportare la soppressione o la sospensione delle


LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

attività <strong>di</strong> osservazione e <strong>di</strong> trattamento in<strong>di</strong>vidualizzato né la<br />

preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali,<br />

ricreative, sportive e <strong>di</strong> altro genere” (sentenza n. 376 del 1997).<br />

281


CAPITOLO IX<br />

CONCLUSIONI<br />

“... Non c’è legalità senza giustizia sociale, perché nella<br />

mancanza <strong>di</strong> giustizia si annidano tutti i presupposti del sopruso e<br />

dell’arbitrio, che costituiscono l’humus <strong>di</strong> ogni mafiosità e <strong>di</strong> ogni<br />

mafia. <strong>La</strong> legge è smentita in sé quando non è “uguale per tutti”, la<br />

legalità è smentita in sé quando non <strong>di</strong>venta fattore propulsivo della<br />

massima integrazione sociale. <strong>La</strong> questione sociale è l’anima <strong>di</strong> ogni<br />

lotta per la legalità intesa come lotta per la democrazia. <strong>La</strong> questione<br />

sociale va affrontata in modo integrale, sistemico, pena il suo<br />

sprofondare nel ghetto della spontaneità emotiva, che non aiuta a<br />

trovare soluzioni durature <strong>di</strong> ampio respiro. Pensare che per<br />

contrastare l’illegalità <strong>organizzata</strong> basti il solo sdegno sociale<br />

rischia, dunque, <strong>di</strong> non cogliere la portata devastante, a tutto campo,<br />

delle mafie che si strutturano in sistema organizzato dell’illegalità e<br />

così insi<strong>di</strong>ano i nostri territori, il nostro Paese, le nostre<br />

democrazie...”.<br />

da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione<br />

parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre<br />

associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n.<br />

57, pag. 113.<br />

Nel 1876, al termine <strong>di</strong> un famoso viaggio in Sicilia, Franchetti e<br />

Sonnino descrissero chiaramente come alla base del problema mafia<br />

vi fosse la questione del latifondo. Tale visione interpretativa venne<br />

successivamente ripresa da altri stu<strong>di</strong>osi ed arricchita <strong>di</strong> altri elementi,<br />

tra cui la nota interpretazione <strong>di</strong> Hess 306 che vede la mafia non come<br />

una organizzazione, ma come fenomeno derivato dall’assenza dello<br />

Stato in ampie parti del territorio nazionale e conseguenza<br />

dell’incompiuto processo <strong>di</strong> formazione dello Stato moderno. Da tale<br />

prospettiva prende l’avvio anche la più tarda analisi <strong>di</strong> Gaetano<br />

306 H. HESS, Mafia. Le origini e la struttura, <strong>La</strong>terza, Bari, 1973.


284<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Mosca, che, da fondatore della politologia moderna, ha osservato il<br />

fenomeno <strong>mafioso</strong> anche sotto il profilo del rapporto tra mafia e<br />

potere politico democratico 307 . Per i predetti autori, quin<strong>di</strong>, il<br />

fenomeno <strong>mafioso</strong> è tipica espressione <strong>di</strong> società non integralmente<br />

coinvolte nel processo <strong>di</strong> modernizzazione ove la insufficiente<br />

penetrazione dello Stato moderno nel territorio e nella mentalità,<br />

permettendo la sopravvivenza <strong>di</strong> organizzazioni ispirate da co<strong>di</strong>ci<br />

extrastatuali. Inoltre, l’evoluzione dello Stato liberale nello Stato<br />

democratico aveva determinato la commistione <strong>di</strong> tali organizzazioni<br />

illegali con aspetti importanti della vita democratica: raccolta <strong>di</strong> voti,<br />

utilizzazione <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> pubblici, professionismo politico, ricerca del<br />

consenso con tutti i mezzi.<br />

Nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta la società italiana<br />

compie uno spettacolare balzo in avanti nella strada della<br />

modernizzazione.<br />

Dalle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> eminenti magistrati e dalle affermazioni<br />

degli stessi collaboratori <strong>di</strong> giustizia, emerse che quello della ripresa<br />

economica è il periodo in cui più prossima è sembrata la <strong>di</strong>ssoluzione<br />

del fenomeno <strong>mafioso</strong> 3<strong>08</strong> . Invece, il fenomeno <strong>mafioso</strong> non<br />

scomparve, ma cambiò completamente natura, <strong>di</strong>ventando un’altra<br />

cosa e questo, in particolare, riguarda la siciliana Cosa Nostra.<br />

Nel successivo periodo, quello compreso tra gli anni Settanta e<br />

Ottanta la crescita ed il rafforzamento delle mafie endogene è favorito<br />

dallo sviluppo cruento <strong>di</strong> forme <strong>di</strong> eversione armata che, attraendo<br />

quasi integralmente le risorse <strong>di</strong>sponibili, finì per favorire<br />

in<strong>di</strong>rettamente il consolidamento delle strutture mafiose 309 e solo il<br />

superamento della criticità rappresentata dal fenomeno eversivo <strong>di</strong><br />

matrice politica consentì una ripresa della attenzione nei confronti dei<br />

fenomeni macrocriminali interessanti le regioni del Sud del Paese,<br />

307 G. MOSCA, Uomini e cose <strong>di</strong> Sicilia, Sellerio, Palermo, 1980.<br />

3<strong>08</strong> Per una completa <strong>di</strong>samina degli aspetti <strong>di</strong> evoluzione e <strong>di</strong> percezione della minaccia nel periodo<br />

della ripresa post bellica si rinvia al testo Istituzioni e criminalita, redatto dal F. SIDOTI, Prof.<br />

straor<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> criminologia nell’Università dell’Aquila, Cedam, Padova, 1997.<br />

309 In quegli anni erano chiari molti aspetti della struttura mafiosa ma “ una cappa <strong>di</strong> silenzio cala ben<br />

presto sul fenomeno <strong>mafioso</strong>: gli anni Settanta sono gli anni del terrorismo. Tutti i migliori<br />

magistrato o quasi, il grosso delle forze dell’or<strong>di</strong>ne, sono impegnati nella lotta contro le Brigate<br />

Rosse e le altre organizzazioni terroristiche. Pochi si interessano <strong>di</strong> mafia. Proprio allora prende il via<br />

il traffico <strong>di</strong> stupefacenti e la mafia si trasforma nella potenza che è oggi...”<br />

da: G. FALCONE, Cose <strong>di</strong> Cosa Nostra, Op. cit. pag. 105.


CONCLUSIONI 285<br />

aprendo un periodo particolarmente intenso sotto il profilo del<br />

contrasto, specialmente con riferimento alla percezione che le mafie,<br />

sebbene strutture militari in grado <strong>di</strong> contrapporsi allo Stato,<br />

rappresentano un potere economico rilevante e in tale <strong>di</strong>rezione<br />

dovevano essere attivata le conseguenti misure <strong>di</strong> politica criminale 310 .<br />

Tale rinnovato impegno repressivo scatenerà un processo <strong>di</strong><br />

ennesima trasformazione delle mafie. Da un lato, per quella siciliana,<br />

si assiste prima ad una reazione <strong>di</strong>retta e <strong>di</strong> violenta contrapposizione<br />

conclusasi, dopo le stragi del 1992 - 1994, con un totale inabissamento<br />

e l’attuazione <strong>di</strong> una politica <strong>di</strong> basso profilo; per le altre,<br />

l’affrancamento definitivo dalla potenza egemone <strong>di</strong> Cosa Nostra e<br />

una totale riduzione della soglia <strong>di</strong> visibilità sul territorio.<br />

Ancora prima <strong>di</strong> giungere a tale periodo, la recrudescenza del<br />

fenomeno criminale associazionistico <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, intimamente<br />

legato al territorio ed alle tra<strong>di</strong>zioni locali, aveva costretto la classe<br />

politica dei primi anni Ottanta ad affrontare con maggiore decisione<br />

ed incisività, anche in chiave legislativa, il problema del necessario<br />

contrasto a tutto campo da parte dello Stato, nel tentativo <strong>di</strong> restaurare<br />

la vacillante legalità. Si comprese allora, come all’azione <strong>di</strong><br />

inter<strong>di</strong>zione della frangia militare dell’organizzazione criminale,<br />

bisognava affiancarne una idonea sul piano dell’in<strong>di</strong>viduazione e<br />

sottrazione dei patrimoni illeciti. Vennero così introdotte o<br />

perfezionate un complesso <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> contrasto <strong>di</strong>retto e in<strong>di</strong>retto<br />

della accumulazione e del possesso <strong>di</strong> ricchezze illecite, caratterizzate,<br />

però, da una struttura legislativa approssimativa, antesignana <strong>di</strong> quella<br />

che, ai nostri giorni, viene ancora in<strong>di</strong>cata come “legislazione <strong>di</strong><br />

310 A partire dal 1989, la vitalità e l’espansione dei fenomeni macrocriminali, associate con il marcato<br />

regresso del terrorismo politico condussero il governo e gli organismi <strong>di</strong> informazione e <strong>di</strong> sicurezza<br />

ad attribuire alla minaccia mafiosa un carattere prioritario. Entro tale contesto le autorità italiane<br />

rivolsero una particolare attenzione:<br />

- all’estensione del fenomeno macrocriminale tanto verso le regioni confinanti con quelle <strong>di</strong><br />

origine (Puglia, Basilicata e <strong>La</strong>zio), quanto verso altre più a nord (Lombar<strong>di</strong>a, Emila - Romagna,<br />

Toscana e Liguria);<br />

- all’aggiornamento degli strumenti normativi ed organizzativi atti al contrasto;<br />

- alla realizzazione <strong>di</strong> nuove forme <strong>di</strong> cooperazione, bilaterali e multilaterali, per la repressione del<br />

narcotraffico e del riciclaggio anche con Paesi del Nord Africa (Marocco, Tunisia) e dell’Europa<br />

Centrale ed Orientale (Jugoslavia, Ungheria, Unione Sovietica e Bulgaria);<br />

- alle evoluzioni socio-politiche in atto nei Paesi dell’ex blocco comunista ed all’emergere <strong>di</strong> un<br />

nuovo polo <strong>di</strong> riferimento della mappa criminale mon<strong>di</strong>ale;<br />

da: RAFFAELE UMANA, <strong>La</strong> politica informativa e della sicurezza nazionale (1978-2003), E<strong>di</strong>zioni<br />

Università <strong>di</strong> Trieste, 2003, pag. 43, 45.


286<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

emergenza”. Il panorama criminale endogeno, descritto come la<br />

risultante <strong>di</strong> quattro consorterie <strong>di</strong>stinte e separate costituisce una falsa<br />

rappresentazione della realtà: infatti, a livello investigativo, è noto già<br />

da tempo che la Cosa Nostra siciliana, la ‘Ndrangheta calabrese, la<br />

Camorra campana, e la Criminalità pugliese interagiscono secondo le<br />

forme più varie supportandosi a vicenda nel traffico degli stupefacenti,<br />

nell’approvvigionamento <strong>di</strong> armi e, in generale, in tutte quelle attività<br />

che richiedono capacità operative ed organizzative superiori a quelle<br />

che possono essere espresse da un singolo sodalizio criminale 311 .<br />

Tale inter<strong>di</strong>pendenza è mantenuta ancora oggi, sebbene l’azione <strong>di</strong><br />

contrasto condotta dagli apparati preventivi e repressivi abbia imposto<br />

alle mafie nazionali l’avvio e lo sviluppo <strong>di</strong> una fase <strong>di</strong> profonda<br />

ristrutturazione per la ridefinizione degli equilibri sul territorio e per<br />

l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> nuovi settori <strong>di</strong> operatività criminale,<br />

prevalentemente ricercati nelle zone <strong>di</strong> origine ma con ampia<br />

ramificazione in altre regioni del centro e del nord del Paese ed<br />

all’estero.<br />

Sotto il profilo della pericolosità complessiva la conferma del<br />

ra<strong>di</strong>camento sul territorio <strong>di</strong> sodalizi criminali stranieri offre lo spunto<br />

per una riflessione circa la soli<strong>di</strong>tà criminale delle vecchie mafie<br />

rispetto a quelle emergenti e in particolare a quelle originatesi nell’Est<br />

dell’Europa e in Africa 312 .<br />

311<br />

DIA – primo semestre 1998.<br />

312<br />

da:<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1994 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo<br />

semestre 1995 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1995 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo<br />

semestre 1996 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1996 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo<br />

semestre 1998 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1998 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo<br />

semestre 1999 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 1999 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it


CONCLUSIONI 287<br />

Secondo la DIA 313 il complesso delle attuali conoscenze porta a<br />

delineare un quadro criminale operante sul territorio nazionale così<br />

ripartito geograficamente:<br />

nel Sud si registrano fenomeni criminali estesi e complessi,<br />

caratterizzati anche da un con<strong>di</strong>zionamento che interessa i<br />

processi <strong>di</strong> sviluppo delle imprese. In particolare, il<br />

contrabbando connota la Puglia e in parte la Campania<br />

(quest’ultima in pieno fermento dopo il declino <strong>di</strong> talune<br />

coalizioni egemoni), mentre in Sicilia ed in Calabria, oltre alla<br />

consumazione dei tra<strong>di</strong>zionali delitti contro la persona, il<br />

patrimonio e l’or<strong>di</strong>ne pubblico (in primis gli artt. 416-bis e 418<br />

c.p.), le organizzazioni criminali sono orientate a consolidare il<br />

controllo <strong>di</strong> sempre più ampi spazi dell’economia;<br />

nel Centro l’attività criminale delle mafie tra<strong>di</strong>zionali si<br />

sostanzia nel tentativo <strong>di</strong> penetrazione nel mondo finanziario,<br />

teso al riciclaggio dei proventi illecitamente acquisiti. Si<br />

assiste, inoltre, alla formazione <strong>di</strong> alcune bande <strong>di</strong> soggetti<br />

extracomunitari, interessate prevalentemente allo sfruttamento<br />

della prostituzione, alla commercializzazione <strong>di</strong> prodotti<br />

griffati falsificati e all’organizzazione <strong>di</strong> ritrovi per il gioco<br />

d’azzardo. In più le organizzazioni criminali tra<strong>di</strong>zionali sono<br />

orientate a mantenere i contatti con le rispettive aree <strong>di</strong><br />

provenienza (Calabria, Campania e Sicilia), nonché a delegare<br />

ai gruppi minori, sempre più composti da stranieri, le attività<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo<br />

semestre 2000 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 2000 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo<br />

semestre 2001 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 2001 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo<br />

semestre 2002 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

secondo semestre 2002 – da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Ministero dell’Interno – Lo stato della sicurezza in Italia – Roma – 15 agosto 2003 – pagg. 101-105.<br />

313 Ai sensi dell’art. 3 della legge 490/91 alla Direzione Investigativa Antimafia” è attribuita la<br />

competenza “<strong>di</strong> assicurare lo svolgimento, in forma coor<strong>di</strong>nata, delle attività <strong>di</strong> investigazione<br />

preventiva attinenti alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, nonché <strong>di</strong> effettuare indagini <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria<br />

relative esclusivamente a delitti <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> o comunque ricollegabili<br />

all’associazione medesima”.


288<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

delinquenziali più rischiose ovvero <strong>di</strong> maggiore esposizione<br />

(prostituzione, traffico e spaccio <strong>di</strong> stupefacenti,<br />

contrabbando), mantenendo per sé quelle <strong>di</strong> più elevato<br />

spessore economico-finanziario (ad esempio, riciclaggio,<br />

impiego <strong>di</strong> denaro, beni o utilità <strong>di</strong> provenienza illecita, gioco<br />

d’azzardo, investimenti mobiliari ed immobiliari);<br />

nel Nord le tra<strong>di</strong>zionali organizzazioni <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> operano<br />

nel settore del riciclaggio, degli appalti per l’esecuzione <strong>di</strong><br />

opere pubbliche e nel traffico internazionale <strong>di</strong> sostanze<br />

stupefacenti. 314<br />

L’aspetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione geografica sopra evidenziato, posto in<br />

rapporto con profili <strong>di</strong> indagine “politica” sembra <strong>di</strong>mostrare che le<br />

mafie non rappresentano solo un problema <strong>di</strong> carattere criminale ma<br />

un vulnus per la vita democratica del nostro Paese 315 .<br />

<strong>La</strong> capacità delle mafie <strong>di</strong> insi<strong>di</strong>are la vita democratica <strong>di</strong> un Paese<br />

risiede nella connessione con gli altri poteri, attraverso la quale si<br />

raggiunge, col tempo, una massiccia penetrazione nel tessuto<br />

sociale 316 .<br />

<strong>La</strong> ricerca del consenso sociale continua anche nel presente<br />

periodo a costituire, quin<strong>di</strong>, uno dei primi elementi che caratterizza e<br />

314 DIA – primo semestre 2003<br />

315 <strong>La</strong> storia del nostro Paese vede una democrazia costantemente ferita dal persistente attacco dei poteri<br />

mafiosi che non hanno mai mancato <strong>di</strong> far sentire la loro presenza. <strong>La</strong> nostra vita democratica, infatti,<br />

accanto alla straor<strong>di</strong>naria crescita dei <strong>di</strong>ritti e delle forme <strong>di</strong> partecipazione, registra zone d’ombra<br />

dentro cui hanno trovato spazio <strong>di</strong>versi poteri occulti, tra cui quelli mafiosi. Ancora oggi, ad esempio,<br />

abbiamo bisogno <strong>di</strong> ricostruire pienamente cosa avvenne nel periodo delle stragi per approfon<strong>di</strong>re le<br />

ragioni che indussero la mafia a prendere in considerazione obiettivi mai attaccati prima. È una<br />

questione aperta, che solo un lavoro serio potrà chiarire, naturalmente in un clima politico compatto e<br />

deciso a fare seriamente i conti con la mafia.<br />

da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno<br />

della mafia e delle altre associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 57, pag.<br />

110.<br />

316 “la <strong>criminalità</strong> trasnazionale in Europa, dotata <strong>di</strong> una tecnologia avanzata, è in<strong>di</strong>scutibilmente<br />

inquietante, ma non perché sfi<strong>di</strong> le istituzioni, la legge, lo Stato; se fosse solo questo, sarebbe<br />

sufficiente per domarla il rafforzamento dell’azione repressiva della società democratica, della<br />

magistratura, delle sue leggi e della sua polizia. In realtà il pericolo mortale della <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong> è un altro: con la lusinga del guadagno rapido, con la corruzione endemica, la minaccia<br />

fisica e il ricatto essa indebolisce la volontà dei citta<strong>di</strong>ni. Le conseguenze sono inevitabili: una<br />

società che non ha più fiducia nei propri <strong>di</strong>rigenti e la cui armonia non obbe<strong>di</strong>sce più a volontà<br />

singole e libere è una società condannata; nessuno Stato, nessuna legge e nessuna forza repressiva,<br />

per quanto determinati e severi siano, possono proteggerla.<br />

da: JEAN ZIEGLER, I signori del crimine, Marco Tropea E<strong>di</strong>tore, Milano, 2000, pag. 33.


CONCLUSIONI 289<br />

<strong>di</strong>stingue le mafie dalla <strong>criminalità</strong> comune, ancorchè sommariamente<br />

o puntualmente <strong>organizzata</strong>.<br />

In ogni epoca, dalla più remota alla più recente, lo spirito<br />

originario delle forme <strong>di</strong> manifestazione mafiosa si è atteggiato come<br />

metodo <strong>di</strong> risoluzione delle controversie, che si sostanzia nella<br />

elargizione <strong>di</strong> una forma <strong>di</strong> giustizia restauratrice o riparatrice <strong>di</strong> torti<br />

subiti altrimenti non ottenibile stante l’assenza <strong>di</strong> uno Stato in grado <strong>di</strong><br />

assicurarla. Lo Stato mafia si contrappone allo Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dando<br />

l’illusione <strong>di</strong> una stabilità, dell’esistenza <strong>di</strong> una legge che funziona<br />

bene e celermente. <strong>La</strong> mafia si fa Stato sul suo territorio e su questo<br />

esercita il suo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> fare politica ed è proprio sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> primazia<br />

territoriale che si gioca la partita più importante tra Stato e “Stato”<br />

mafie. <strong>La</strong> centralità della questione del contrasto alla <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> è tutta contenuta in questa preliminare<br />

valutazione. <strong>La</strong> mafia fa politica, tentando <strong>di</strong> gestire la cosa pubblica<br />

attraverso una attività <strong>di</strong> “me<strong>di</strong>azione” che, ovviamente, ha natura,<br />

meto<strong>di</strong>, strumenti e scopi <strong>di</strong>fferenti da quelli della “politica”, intesa,<br />

questa volta, come rappresentanza <strong>di</strong> ideali, <strong>di</strong> progetti e <strong>di</strong> interessi<br />

secondo meto<strong>di</strong>, strumenti e scopi da tutti riconoscibili e<br />

con<strong>di</strong>visibili 317 .<br />

A conferma <strong>di</strong> quanto esposto la Commissione Parlamentare<br />

antimafia in carica, nella sua ultima relazione emessa per l’anno 2003<br />

rileva che: “l’organizzazione mafiosa, benché impegnata in traffici<br />

particolarmente lucrosi mira ancora a perpetuare il controllo socio-<br />

317 In proposito, è opportuno riba<strong>di</strong>re che nessun politico è stato mai in grado <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionare la mafia o<br />

<strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzarne l’attività; nessun grande vecchio o nessuna regia superiore, eventualmente interessi<br />

concorrenti. In ogni caso nessuna forma <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione da parte della mafia. Non vi è stato mai<br />

alcun riscontro nelle indagini, tale da corroborare la teoria <strong>di</strong> segno opposto propugnata da mafiologi<br />

più o meno eccellenti e risultata frutto <strong>di</strong> deduzioni o, meglio, forse <strong>di</strong> elucubrazioni sganciate dalla<br />

realtà. Il tavolo <strong>di</strong> spartizione degli appalti, descritto dal collaboratore <strong>di</strong> giustizia Siino, pur vedendo<br />

politici e mafiosi sedere allo stesso desco, insieme agli impren<strong>di</strong>tori, vedeva i primi sostanzialmente<br />

in stato <strong>di</strong> inferiorità rispetto ai secon<strong>di</strong>. In tutti gli altri casi, il politico o il rappresentate<br />

dell’istituzione è funzionale al <strong>di</strong>segno del <strong>mafioso</strong> e ne attua le richieste. <strong>La</strong> <strong>di</strong>ffusione del rapporto,<br />

legata a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> incultura, <strong>di</strong> scarsa mobilitazione o tensione sociale, a momenti <strong>di</strong> crisi morale<br />

ed economica, non conosce limiti in ideologie ed investe ogni formazione politica; proprio nessuna<br />

esclusa. Quest’ultimo assunto deriva dall’osservazione delle indagini svolte nell’arco dell’ultimo<br />

decennio, che hanno coinvolto esponenti <strong>di</strong> varia caratura appartenenti a partiti <strong>di</strong> tutto l’arco<br />

costituzionale presente ma anche trascorso. <strong>La</strong> risultanza in parola, esente da contestazioni <strong>di</strong> sorta,<br />

decreta il definitivo venir meno <strong>di</strong> una primazia nella lotta alla mafia, affermata frequentemente in<br />

passato ed in alcune occasioni ancor oggi da alcuni esponenti politici.<br />

da: Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o<br />

similare, doc. XXIII, n. 3, pag. 196, 203, datata 30 luglio 2003.


290<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

economico del territorio, sia ai fini dell’acquisizione <strong>di</strong> “consensi”<br />

utili allo svolgimento delle attività illecite che per ottenere un<br />

controllo “politico” in<strong>di</strong>spensabile al ruolo <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione tra<br />

citta<strong>di</strong>no ed istituzione. <strong>La</strong> mafia si propone come un modello<br />

alternativo a quello statale, accre<strong>di</strong>tandosi come regolatore o forte<br />

con<strong>di</strong>zionatore del sistema socio-economico <strong>di</strong> una collettività.<br />

Quando è in grado <strong>di</strong> decidere chi possa lavorare, chi possa fare<br />

impresa ed a quali con<strong>di</strong>zioni, chi possa partecipare all’attività<br />

politica, si rientra in uno schema analogo ma alternativo a quello<br />

legale. A fronte <strong>di</strong> un tale modello, che si rinviene all’origine del<br />

fenomeno e che è ancora presente in molte realtà del Meri<strong>di</strong>one, si<br />

nota un’evoluzione in<strong>di</strong>rizzata alla gestione dei flussi finanziari,<br />

conseguentemente con<strong>di</strong>zionata da una visione “economica” e non<br />

“politica”, che conduce all’abbandono dell’esercizio <strong>di</strong>retto dei<br />

cosiddetti lavori sporchi o comunque più evidenti ed esposti per un<br />

ruolo <strong>di</strong> gestione a livello più elevato; con minori coinvolgimenti<br />

<strong>di</strong>retti ma con guadagni immutati. <strong>La</strong> circostanza ha come effetto,<br />

nelle realtà in cui la mafia si esplicita solo con il profilo evoluto<br />

appena tratteggiato, che la <strong>di</strong>sciplina tipica <strong>di</strong> cui all’art. 416-bis c.p. e<br />

norme collegate non trovi applicazione. In tal guisa si possono<br />

utilizzare strumenti <strong>di</strong> minore efficacia per combattere il fenomeno;<br />

per <strong>di</strong> più in uno sta<strong>di</strong>o evolutivo più subdolo perché meno eclatante e<br />

violento, ma altrettanto pericoloso per le implicazioni sulla economia<br />

sana e la libertà <strong>di</strong> concorrenza. Si impone, quin<strong>di</strong>, da un lato, un<br />

approfon<strong>di</strong>mento della portata <strong>di</strong> questa mutazione genetica;<br />

dall’altro, l’estensione anche alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> or<strong>di</strong>naria<br />

della normativa prevista per quella <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>, in tema <strong>di</strong><br />

indagini come in tema <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione patrimoniale come in<br />

tema <strong>di</strong> collaboratori <strong>di</strong> giustizia, ecc. Cosı` si doterebbe il sistema<br />

complessivo <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> contrasto adeguati anche nei confronti della<br />

<strong>criminalità</strong> straniera, quando non assume le forme <strong>di</strong> quella mafiosa.<br />

Ciò riveste particolare importanza giacché i profitti delle attività<br />

criminali (sostanze stupefacenti e riciclaggio in particolare) hanno<br />

raggiunto tali entità da costituire un pericolo veramente rilevante per il


CONCLUSIONI 291<br />

sistema economico ma anche per quello politico; in una parola, per la<br />

democrazia” 318 .<br />

Dalla lettura della posizione assunta dalla citata Commissione<br />

emerge un punto <strong>di</strong> particolare interesse e che appare meritevole <strong>di</strong><br />

successive analisi nell’ottica <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare una linea <strong>di</strong> politica<br />

criminale <strong>di</strong> contrasto adeguata al fenomeno da combattere.<br />

Lo sviluppo da parte della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong><br />

<strong>mafioso</strong> <strong>di</strong> capacità economiche <strong>di</strong> livello tale da con<strong>di</strong>zionare<br />

potenzialmente l’economia e la stabilità stessa dello Stato ha imposto,<br />

nel tempo, la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> strumenti mirati a contrastarne la<br />

proliferazione 319 e soprattutto a limitare drasticamente le opportunità<br />

offerte dal fenomeno della globalizzazione dei mercati alla<br />

circolazione dei capitali, ritenute essere veicolo privilegiato del<br />

318 da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno<br />

della mafia e delle altre associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 57, pag.<br />

110.<br />

319 Le vicende legate ai fatti <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> hanno influenzato massicciamente l’attività<br />

legislativa in materia <strong>di</strong> giustizia e sicurezza, dando vita ad una serie <strong>di</strong> norme e <strong>di</strong> interventi imposti<br />

dall’emergenza, e volti a conferire maggiori poteri <strong>di</strong> intervento alle forze dell’or<strong>di</strong>ne ed alla<br />

magistratura nell’attività <strong>di</strong> contrasto. Il quadro normativo che ne è venuto fuori, insieme alla<br />

frammentarietà delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge contro la mafia, si caratterizza per la scelta <strong>di</strong>fferenziata,<br />

all’interno del sistema, tra fattispecie <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> comune e reati commessi nel contesto <strong>di</strong><br />

organizzazioni criminose. Va però detto che la <strong>di</strong>sciplina presente nell’attuale sistema penale e<br />

processuale – che prevede aggravanti speciali per reati commessi in ambito <strong>di</strong> associazioni mafiose, e<br />

presunzioni <strong>di</strong> pericolosità sociale ai fini della custo<strong>di</strong>a cautelare in carcere - oltre che essere ispirata<br />

a comprensibili criteri <strong>di</strong> emergenza sociale, appare a volte poco coor<strong>di</strong>nata con il complesso delle<br />

norme <strong>di</strong> volta in volta varate per contrastare il fenomeno <strong>mafioso</strong>. Si impone viceversa la adozione<br />

in via stabile e permanente <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> c.d. doppio binario, volta a coniugare le esigenze <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>fesa sociale - che appaiono indubitabilmente presenti in territori caratterizzati da forte presenza <strong>di</strong><br />

<strong>criminalità</strong> mafiosa - con la necessità <strong>di</strong> assicurare le adeguate garanzie degne <strong>di</strong> un moderno stato <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto. Si impone pertanto la necessità sia sul piano sostanziale (conservando le specifiche aggravanti<br />

previste per i delitti <strong>di</strong> mafia), sia sul piano delle indagini preliminari, <strong>di</strong> un criterio generale che<br />

tenga presente la <strong>di</strong>fferenza “ontologica” sussistente fra i delitti riconducibili alla <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong>, specie <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, e gli altri reati, <strong>di</strong>fferenza dalla quale <strong>di</strong>scende il dovere <strong>di</strong><br />

prendere, per i primi, più penetranti metodologie investigative. Naturalmente anche nella fase delle<br />

indagini preliminari sui delitti <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> il giu<strong>di</strong>ce dovrà continuare a svolgere quelle<br />

funzioni <strong>di</strong> controllo e <strong>di</strong> garanzia che il co<strong>di</strong>ce processuale penale gli attribuisce per evitare che<br />

possano determinarsi abusi nel qualificare mafiose condotte che non lo sono, al solo scopo <strong>di</strong><br />

utilizzare il regime investigativo previsto per le indagini sui delitti riconducibili al contesto <strong>mafioso</strong>.<br />

Nel nostro co<strong>di</strong>ce del resto non sono pochi i casi <strong>di</strong> trattamento <strong>di</strong>fferenziato tra indagati <strong>di</strong> mafia e <strong>di</strong><br />

reati comuni. Come avviene, a titolo <strong>di</strong> esempio, in materia <strong>di</strong> intercettazioni telefoniche ed<br />

ambientali, <strong>di</strong> criteri per l’applicazione <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a cautelare e relativi termini <strong>di</strong> decorrenza, <strong>di</strong><br />

determinazione della competenza del pubblico ministero.<br />

da: Relazione conclusiva Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre<br />

associazioni criminali similari, approvata dalla Commissione in data 6 marzo 2001, Relatore: On.<br />

Lumia.


292<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

consolidamento e della espansione anche trasnazionale delle mafie<br />

endogene.<br />

Le principali iniziative e i settori <strong>di</strong> intervento appaiono essere<br />

quelli correlati:<br />

al contrasto del riciclaggio <strong>di</strong> somme derivanti da illecito al<br />

fine <strong>di</strong> prevenirne il reimpiego nell’economia sana con pesanti<br />

ritorni negativi in termini <strong>di</strong> concorrenza e <strong>di</strong> stabilità degli<br />

operatori economici sani;<br />

alla istituzione e mantenimento <strong>di</strong> strutture finanziarie operanti<br />

in Paesi a fiscalità privilegiata e riconducibili al para<strong>di</strong>gma del<br />

para<strong>di</strong>so fiscale o bancario o finanziario in grado <strong>di</strong> garantire<br />

un elevatissimo grado <strong>di</strong> tutela dell’anonimato quale fattore<br />

idoneo a favorire coperture per il lavaggio <strong>di</strong> capitali <strong>di</strong> origine<br />

illecita 320 ;<br />

l’infiltrazione <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> organizzazioni criminali negli appalti<br />

pubblici per le gran<strong>di</strong> opere e nella gestione <strong>di</strong> progetti ed<br />

iniziative finalizzate al rilancio occupazionale delle zone<br />

depresse del Paese 321 .<br />

Sotto un profilo <strong>di</strong> carattere sostanziale, invece, c’è da rilevare<br />

come l’o<strong>di</strong>erna <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>, ossia quella dei mafiosi nati<br />

dopo il secondo conflitto mon<strong>di</strong>ale, sia profondamente <strong>di</strong>versa sia nei<br />

mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> presentazione sulla scena criminale, sia con riferimento alle<br />

prospettive. Appare evidente che ci si trova in una ennesima fase <strong>di</strong><br />

transizione: dalla mafia urbana si passa alla mafia del terzo millennio,<br />

che taluni dei più esperti mafiologi non indugiano a definire “Cosa<br />

Nuova” 322 , con ciò intendendo una mafia sempre più marcatamente a<br />

contenuto economico impren<strong>di</strong>toriale.<br />

320 da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

primo semestre 1997 – versione web da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo<br />

semestre 1998 – versione web da: www.serviziinformazione sicurezza.gov.it<br />

321 da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,<br />

primo semestre 1998 – versione web da: www.serviziinformazione sicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo<br />

semestre 2000 – versione web da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, primo<br />

semestre 2001 – versione web da: www.serviziinformazionesicurezza.gov.it<br />

Ministero dell’Interno – Lo stato della sicurezza in Italia – Roma – 15 agosto 2003 – pagg. 128-131.<br />

322 L’attenzione va, poi, tenuta particolarmente alta, se si ha riguardo alla insi<strong>di</strong>osità del fenomeno<br />

<strong>mafioso</strong> ed alla sua evoluzione: non più e non soltanto il rozzo, per origine ed educazione, criminale,<br />

benché potentissimo, ma il professionista colto ed inserito nella me<strong>di</strong>a ed alta borghesia, dai mo<strong>di</strong>


CONCLUSIONI 293<br />

Dall’enorme e sempre crescente <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> proventi illeciti,<br />

ne è derivato il <strong>di</strong>fficile problema del loro reimpiego e legittimazione.<br />

Tale ultimo aspetto è quello maggiormente pericoloso per<br />

un’economia, costituendo elemento <strong>di</strong> rottura dell’equilibrio<br />

finanziario e della competitività basata sulla corretta allocazione dei<br />

fattori della produzione. Sotto il profilo investigativo emergono<br />

segnali precisi circa l’orientamento delle consorterie endogene verso<br />

un modello <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> d’impresa. In ognuna delle tre regioni<br />

maggiormente colpite da fenomeni storici tale peculiarità sembra farsi<br />

strada, imponendosi come il nuovo modello da contrastare 323 .<br />

A titolo <strong>di</strong> inquadramento del sottostrato economico su cui poggia<br />

oggi il potere criminale <strong>mafioso</strong> si riporta, <strong>di</strong> seguito, una sintesi delle<br />

più recenti evidenze <strong>di</strong> settore partendo dalla loro originaria forma <strong>di</strong><br />

manifestazione e <strong>di</strong> successivo sviluppo:<br />

Cosa Nostra: i rapporti con il mondo impren<strong>di</strong>toriale si<br />

mo<strong>di</strong>ficarono ra<strong>di</strong>calmente nei primi anni ‘80, in relazione alle<br />

profonde trasformazioni dell’organizzazione mafiosa,<br />

intervenute con la “guerra <strong>di</strong> mafia” del 1981 e con l’avvento<br />

dell’egemonia dei gruppi corleonesi. Sino al 1981, Cosa Nostra<br />

aveva un modello organizzativo <strong>di</strong> tipo “pluralistico”, con<br />

ampie autonomie riconosciute ai capi mandamento e ai capi<br />

urbani e ben accetto anche nelle migliori cerchie sociali. Sia le emergenze del primo maxi-processo<br />

celebrato a Palermo che altre indagini, anche recenti, hanno <strong>di</strong>mostrato come potenti boss o loro<br />

terminali <strong>di</strong>retti siano stati e siano stimati professionisti benestanti. Il rischio si accentua con<br />

riferimento all’evoluzione «finanziaria» della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>. Con ciò non si intende<br />

rilanciare od accre<strong>di</strong>tare la teoria della mafia dei colletti bianchi, che conduce al fantomatico terzo<br />

livello, bensı` parlare <strong>di</strong> una mo<strong>di</strong>fica comportamentale ed esteriore del <strong>mafioso</strong> o, meglio,<br />

dell’affiliato addetto al settore del riciclaggio o dell’attività <strong>di</strong> impresa o del rapporto con le<br />

istituzioni. In ultimo, è opportuno sottolineare, benché le valutazioni contenute in numerosi capitoli<br />

siano esplicite in proposito, come il contrasto alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> debba focalizzarsi sul<br />

versante economico, nell’accezione lata del termine, almeno in misura pari a quello sul versante della<br />

sicurezza e del controllo del territorio. L’ablazione <strong>di</strong> beni, sia mobili che immobili, la scoperta dei<br />

canali e dei santuari finanziari colpiscono le mafie forse anche più della restrizione più o meno<br />

prolungata in carcere degli affiliati. Ciò, sia perché si inari<strong>di</strong>scono od eliminano i canali <strong>di</strong><br />

alimentazione dei traffici illeciti; sia perché lo Stato si riappropria <strong>di</strong> beni illecitamente acquisiti e ne<br />

fa uso legittimo, con la conseguente caduta <strong>di</strong> immagine per l’organizzazione criminale; sia perché si<br />

colpisce il suo fine ultimo. E ` una sfida da raccogliere con risposte adeguate ed equilibrate e che<br />

evitino intralci eccessivi ai rapporti economici sani ma è una sfida vitale perché i concetti <strong>di</strong><br />

democrazia e <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto non siano mera forma bensı` vera sostanza.<br />

da: Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o<br />

similare, doc XXIII, n. 3, pag. 196, 203, datata 30 luglio 2003.<br />

323 Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o<br />

similare, doc XXIII, n. 3, pag. 196, 203, datata 30 luglio 2003.


294<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

famiglia: seguendo una rigorosa applicazione del principio<br />

della territorialità, ogni famiglia imponeva varie forme <strong>di</strong><br />

taglieggiamento agli impren<strong>di</strong>tori, con contestuale riscossione<br />

<strong>di</strong> tangenti ed imposizione <strong>di</strong> subappalti e guar<strong>di</strong>anie, secondo<br />

una logica arcaica <strong>di</strong> brutale sfruttamento parassitario.<br />

L’esistenza <strong>di</strong> talune imprese facenti capo a personaggi mafiosi era<br />

un fenomeno marginale e comunque tale da non mutare l’equilibrio e<br />

l’assetto interno del mondo impren<strong>di</strong>toriale. L’avvento dei corleonesi<br />

dà corpo ad un potente processo <strong>di</strong> verticalizzazione e concentrazione<br />

del potere in Cosa Nostra, mutando in modo ra<strong>di</strong>cale anche<br />

l’approccio relazionale della struttura criminale con gli ambienti<br />

impren<strong>di</strong>toriali e politico-istituzionali. Inizia, infatti, a concretizzarsi<br />

una nuova meto<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> gestione illecita degli appalti, sin dalla fase del<br />

finanziamento, attraverso l’inserimento progressivo <strong>di</strong> uomini d’onore<br />

nelle strutture <strong>di</strong> vertice delle stazioni appaltanti e tramite la conquista<br />

<strong>di</strong> spazi <strong>di</strong> manovra, sino ad allora occupati solamente da comitati <strong>di</strong><br />

affari politico-impren<strong>di</strong>toriali: l’inquinamento degli appalti <strong>di</strong>viene<br />

obiettivo <strong>di</strong> un duopolio, Cosa Nostra e Comitati, i rapporti <strong>di</strong> forza<br />

dei quali si atteggiano in modo mutevole, dalla semplice coesistenza<br />

all’alleanza contingente, spesso con<strong>di</strong>videndo i medesimi referenti<br />

politici e amministrativi. Il salto qualitativo, dal mero parassitismo al<br />

controllo <strong>di</strong>retto degli appalti, fu reso possibile da taluni personaggi,<br />

collegati organicamente a Cosa Nostra, ma, al tempo stesso, dotati <strong>di</strong><br />

significative conoscenze tecnico/economiche e <strong>di</strong> sperimentate<br />

relazioni con il mondo impren<strong>di</strong>toriale, politico e burocratico, onde<br />

gestire al meglio i sofisticati meccanismi <strong>di</strong> pilotaggio delle gare <strong>di</strong><br />

appalto. Il sistema permetteva più elevati guadagni e la più sostenibile<br />

elargizione <strong>di</strong> tangenti a Cosa Nostra, che, comunque, si riservava la<br />

facoltà <strong>di</strong> favorire le imprese più vicine. Forte della capacità <strong>di</strong><br />

intimidazione dell’organizzazione mafiosa e della sua ramificata<br />

pervasività nella società siciliana, il “metodo Siino” si espanse dal<br />

settore degli appalti ban<strong>di</strong>ti dalla provincia <strong>di</strong> Palermo, a tutto il<br />

territorio siciliano, <strong>di</strong>venendo, nella seconda metà degli anni Ottanta,<br />

un sistema globale <strong>di</strong> controllo degli appalti pubblici dell’isola. Il<br />

sistema non prevede quasi mai l’intervento <strong>di</strong>retto <strong>di</strong> Cosa Nostra, in<br />

quanto è l’impren<strong>di</strong>tore colluso stesso a gestire gli accor<strong>di</strong> con le<br />

aziende <strong>di</strong> appoggio: solo in spora<strong>di</strong>ci casi si verifica il ricorso alla


CONCLUSIONI 295<br />

violenza per imporre il rispetto delle regole <strong>di</strong> fondo del metodo nei<br />

confronti <strong>di</strong> concorrenti recalcitranti.<br />

Le imprese aggiu<strong>di</strong>catarie versano la tangente al referente <strong>di</strong> Cosa<br />

Nostra, che poi provvede a <strong>di</strong>stribuire le quote spettanti ai politici, agli<br />

amministratori pubblici, alla famiglia competente per territorio e alla<br />

Commissione. Non esiste conflitto tra questa forma <strong>di</strong><br />

con<strong>di</strong>zionamento degli appalti e la parallela esistenza <strong>di</strong> forme <strong>di</strong><br />

inquinamento del mercato, poste in essere autonomamente dagli<br />

impren<strong>di</strong>tori tramite rapporti collusivi, che sono espressione <strong>di</strong><br />

comitati politico-impren<strong>di</strong>toriali: in ogni caso, in sede <strong>di</strong> esecuzione<br />

dei lavori, dovrà essere pagata la tangente a Cosa Nostra, anche sotto<br />

forma <strong>di</strong> cointeressamento <strong>di</strong> imprese mafiose nell’opera o nella<br />

fornitura <strong>di</strong> materiali. È evidente che la trasformazione <strong>di</strong> Cosa<br />

Nostra, avvenuta negli anni Novanta, a seguito dei processi <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>sarticolazione giu<strong>di</strong>ziaria, cui è andata soggetta a seguito della<br />

“stagione stragista” imposta dalla <strong>di</strong>rigenza corleonese, ha avuto<br />

pesanti influssi nel ripensamento delle modalità operative della<br />

compagine criminale, suggerendo la necessità <strong>di</strong> un ra<strong>di</strong>cale cambio <strong>di</strong><br />

strategia, con l’abbandono del ricorso tematico allo scontro<br />

terroristico con lo Stato e la necessità <strong>di</strong> riconfigurare la struttura<br />

organizzativa per renderla più compartimentata, meno visibile e più<br />

snella.<br />

Il qualificato contributo offerto dalle fonti au<strong>di</strong>te dalla<br />

Commissione portano, infatti, a ritenere che l’attuale network<br />

<strong>mafioso</strong>, fortemente caratterizzato dalla figura baricentrica <strong>di</strong><br />

Bernardo Provenzano, in<strong>di</strong>vidui negli appalti la sostanziale area <strong>di</strong><br />

primaria applicazione delle proprie attività criminose, probabilmente<br />

con minore verticalità, ma, sicuramente, con maggiore impegno<br />

pervasivo: in questa visione, peraltro corroborata dagli elementi<br />

emergenti dall’ attività investigativa, il “tavolino” <strong>di</strong> Siino non si pone<br />

come fatto superato, ma come metodo che continua a guidare le scelte<br />

<strong>di</strong> fondo <strong>di</strong> Cosa Nostra e delle imprese ad essa spontaneamente od<br />

obbligatoriamente collegate. In questa nuova <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong><br />

mimetizzazione della struttura, il passaggio dal <strong>mafioso</strong> impren<strong>di</strong>tore<br />

all’impren<strong>di</strong>tore <strong>mafioso</strong>, passaggio inaugurato dall’”era Siino”,<br />

<strong>di</strong>viene cogente ed anche assai più coerente con l’attuale assetto<br />

organizzativo, che sembra pre<strong>di</strong>ligere un più limitato network <strong>di</strong><br />

uomini d’onore, che si pongono come nodo relazionale <strong>di</strong> referenza


296<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

per una pletora <strong>di</strong> soggetti “vicini”, ognuno miratamente attivato, in<br />

un quadro <strong>di</strong> rigida compartimentazione, secondo le necessità<br />

operative in essere.<br />

‘Ndrangheta: Le modalità <strong>di</strong> inquinamento degli appalti ad<br />

opera della ‘Ndrangheta <strong>di</strong>vergono dal sistema <strong>di</strong> Cosa Nostra,<br />

in quanto ciascun Locale (‘Ndrina) sembra <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> precise<br />

imprese <strong>di</strong> riferimento su cui ricadono i subappalti, le forniture<br />

<strong>di</strong> conglomerati ed inerti e i servizi <strong>di</strong> trasporto. Il Locale,<br />

almeno in passato, riscuoteva anche la tangente imposta<br />

all’impresa aggiu<strong>di</strong>cataria dell’appalto, ponendo in essere, <strong>di</strong><br />

fatto, una doppia estorsione, che la società vittima recuperava<br />

attraverso false fatturazioni e tramite l’abbattimento della<br />

qualità dei lavori effettuati. L’assenza, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> Cosa<br />

Nostra, <strong>di</strong> una struttura <strong>di</strong> vertice determinava la possibile<br />

insorgenza <strong>di</strong> conflittualità locali, che potevano essere sanate<br />

solo attraverso il ruolo <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> me<strong>di</strong>atori e garanti, ruolo però<br />

non istituzionalizzato ma legato unicamente al carisma delle<br />

persone che lo incarnavano al momento. Anche a motivazioni<br />

operative <strong>di</strong> questo genere, infatti, si riferisce il ripetuto<br />

tentativo <strong>di</strong> trasformare la ‘Ndrangheta da organizzazione <strong>di</strong><br />

tipo federativo a struttura più gerarchica. Significativa appare,<br />

nel patrimonio informativo <strong>di</strong> analisi acquisito dalla<br />

Commissione, l’impianto accusatorio dell’inchiesta,<br />

convenzionalmente denominata «TAMBURO», della D.D.A.<br />

<strong>di</strong> Catanzaro, in merito all’infiltrazione delle ‘Ndrine sui<br />

cantieri che operano nel quadro dei lavori per<br />

l’ammodernamento dell’Autostrada Salerno - Reggio Calabria.<br />

L’indagine ha messo in luce come le strutture locali della<br />

‘Ndrangheta, oltre a pretendere ed ottenere dalle imprese<br />

titolari degli appalti tangenti per il 3 per cento del valore,<br />

avessero imposto che i subappalti e le forniture <strong>di</strong> conglomerati<br />

cementizi e bitumosi venissero affidati a <strong>di</strong>tte afferenti al<br />

predetto contesto criminale. Un particolare <strong>di</strong> estremo interesse<br />

consiste nella circostanza che vede <strong>di</strong>versificati sodalizi<br />

criminali cointeressati ed interagenti su un medesimo contesto<br />

affaristico, secondo un chiaro accordo preventivo, che emerge<br />

non solo nei fatti, ma anche nelle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> taluni<br />

collaboratori <strong>di</strong> giustizia: questa capacità <strong>di</strong> cooperazione


CONCLUSIONI 297<br />

rappresenta un salto qualitativo non trascurabile<br />

nell’evoluzione del sempre <strong>di</strong>alettico fenomeno criminale<br />

organizzato in Calabria. Le modalità criminose <strong>di</strong> infiltrazione<br />

sono para<strong>di</strong>gmatiche del nuovo modello operativo <strong>di</strong><br />

inquinamento degli appalti, posto in essere dalla ‘Ndrangheta.<br />

Infatti, sebbene le somme per il pagamento delle tangenti<br />

fossero drenate dalle imprese attraverso i meccanismi classici<br />

<strong>di</strong> manipolazione delle fatture (incremento artificioso dei<br />

valori), emissione <strong>di</strong> fatture a fronte <strong>di</strong> operazioni inesistenti <strong>di</strong><br />

noli a freddo <strong>di</strong> macchinari e fornitura <strong>di</strong> materiale non<br />

corrispondente al capitolato <strong>di</strong> appalto, sotto il profilo<br />

qualitativo e quantitativo, è importante sottolineare che le<br />

stesse organizzazioni criminali si facevano carico <strong>di</strong> risolvere<br />

le problematiche <strong>di</strong> fatturazione, suggerendo i nominativi delle<br />

aziende “vicine” al contesto criminale, su cui appoggiarsi senza<br />

problemi. In questo quadro poco rassicurante, l’approssimativa<br />

stima del fabbisogno <strong>di</strong> 1,1 milioni <strong>di</strong> tonnellate <strong>di</strong> cemento per<br />

la realizzazione del ponte sullo stretto <strong>di</strong> Messina induce<br />

notevoli preoccupazioni: a tale proposito la Direzione<br />

Nazionale Antimafia ha costituito un apposito gruppo <strong>di</strong><br />

lavoro, con funzioni <strong>di</strong> raccordo informativo tra le D.D.A. <strong>di</strong><br />

Messina e <strong>di</strong> Reggio Calabria, anche nella prospettiva <strong>di</strong> creare<br />

un modello organizzativo virtuoso e tale da produrre effetti<br />

trainanti, quali la creazione <strong>di</strong> un protocollo <strong>di</strong> indagine da<br />

mettere a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tutte le D.D.A. che operano nel<br />

settore dell’inquinamento <strong>mafioso</strong> degli appalti.<br />

Camorra: il rapporto tra Camorra ed impren<strong>di</strong>toria nasce sul<br />

potere <strong>di</strong> estorsione e ricatto, esercitato dalla compagine<br />

criminale ai danni della realtà economica: ben presto, però, gli<br />

impren<strong>di</strong>tori compresero che il danno economico poteva essere<br />

minimizzato dagli innegabili ritorni <strong>di</strong> acquisizione <strong>di</strong> clientela,<br />

recupero cre<strong>di</strong>ti e pace sindacale sui cantieri, che la Camorra<br />

sapeva assicurare. Agli inizi degli anni Ottanta, con l’economia<br />

del terremoto, che sposta il fulcro degli investimenti sul settore<br />

e<strong>di</strong>lizio (controllato totalmente dagli amministratori degli enti<br />

locali, trasformati in enti erogatori <strong>di</strong> spesa) e con la crisi<br />

dell’egemonia cutoliana, si verifica il passaggio dalla figura del<br />

camorrista impren<strong>di</strong>tore a quella dell’impren<strong>di</strong>tore camorrista,


298<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

passaggio facilitato dalla sostanziale illegalità <strong>di</strong> fondo del<br />

tessuto economico campano, come evidenziato dai dati<br />

statistici sui reati specifici riferiti a quel particolare arco<br />

temporale.<br />

Anche l’ingresso <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> imprese nazionali nei lavori del dopo<br />

terremoto non costituisce una barriera all’infiltrazione criminale,<br />

verificandosi, una volta ottenuta la concessione, un imme<strong>di</strong>ato<br />

accordo con la Camorra, che, spesso, ottiene la cessione totale<br />

dell’opera a favore <strong>di</strong> realtà impren<strong>di</strong>toriali contigue, lasciando un<br />

modesto aggio alla società aggiu<strong>di</strong>cataria, che si trasforma in un<br />

semplice e silenzioso me<strong>di</strong>atore finanziario. Il network dell’impresa<br />

camorristica, a sua volta, si decompone, per ragioni mimetiche, in una<br />

miriade <strong>di</strong> piccole e piccolissime imprese sotto totale controllo<br />

criminale. Si crea, dunque, una convergenza <strong>di</strong> interessi tra Camorra,<br />

impresa e ceto politico-amministrativo, che stabiliscono una sorta <strong>di</strong><br />

patto sinallagmatico, in cui particolare e preoccupante rilievo assume<br />

il sostegno della <strong>criminalità</strong> per il controllo del voto e per il<br />

finanziamento dell’apparato politico. I gruppi camorristici derivavano<br />

dalla situazione un notevole flusso economico, una vasta gamma <strong>di</strong><br />

coperture istituzionali e la possibilità <strong>di</strong> controllo sulle attività<br />

produttive e sui posti <strong>di</strong> lavoro, con il ritorno <strong>di</strong> un patologico<br />

consenso sociale, che costituiva un’aperta legittimazione. Gli<br />

impren<strong>di</strong>tori, invece, conquistavano il mercato senza doversi<br />

confrontare con le logiche della libera concorrenza e possedevano la<br />

totale sicurezza dei cantieri e l’assenza <strong>di</strong> contenzioso con le<br />

maestranze, a fronte della forza intimidatrice del sodalizio criminoso<br />

cui si appoggiavano. <strong>La</strong> formazione <strong>di</strong> provviste finanziarie in nero,<br />

destinate al pagamento delle tangenti ai politici e ai camorristi, veniva<br />

effettuata attraverso il meccanismo delle false fatturazioni e con il<br />

ricorso a procedure illegali <strong>di</strong> revisione dei prezzi e <strong>di</strong> anticipazione<br />

sugli sta<strong>di</strong> <strong>di</strong> avanzamento delle opere. L’entità degli introiti illegali <strong>di</strong><br />

un tale circuito era tale che, in quegli anni, la Camorra non sente<br />

neppure il bisogno <strong>di</strong> esperire la ricerca <strong>di</strong> canali internazionali o<br />

nazionali <strong>di</strong> riciclaggio, ma investe tutti i cespiti nel mercato e<strong>di</strong>lizio e<br />

sotto forma <strong>di</strong> usura agli impren<strong>di</strong>tori, allo scopo <strong>di</strong> globalizzare il<br />

controllo del settore.<br />

Il ruolo dell’impresa camorristica, come collettore delle tangenti<br />

destinate al circuito criminale, si articola attraverso un sofisticato


CONCLUSIONI 299<br />

sistema operazionale, che altera gravemente le regole del mercato ed<br />

ostacola l’accertamento della quota <strong>di</strong> profitto criminale realmente<br />

drenata, me<strong>di</strong>ante l’alterazione dei parametri oggettivi <strong>di</strong> riferimento<br />

economico, quali i costi effettivi <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta del<br />

cemento e dei conglomerati bitumosi. Lo stesso sistema delle false<br />

fatturazioni, già esaminato nella realtà calabrese, contribuisce alla<br />

creazione <strong>di</strong> provviste illegali e fon<strong>di</strong> neri, che vengono occultati con<br />

false manovre <strong>di</strong> bilancio e con la costruzione <strong>di</strong> complicati intrecci<br />

societari, il cui fine non è la sinergica <strong>di</strong>stribuzione dei rischi e degli<br />

utili impren<strong>di</strong>toriali, ma la <strong>di</strong>stribuzione dell’artificiosa manovra <strong>di</strong><br />

aumento dei prezzi, finalizzata al pagamento della tangente<br />

camorristica.<br />

Le organizzazioni criminali, al fine <strong>di</strong> poter “legittimare” le<br />

considerevoli <strong>di</strong>sponibilità d’illecita provenienza tendono<br />

all’acquisizione <strong>di</strong>retta o in<strong>di</strong>retta <strong>di</strong> attività commerciali ed<br />

industriali, alla gestione o al controllo <strong>di</strong> concessioni, autorizzazioni,<br />

appalti, realizzando una sorta <strong>di</strong> gestione oligopolistica o persino<br />

monopolistica nell’ambito territoriale oggetto <strong>di</strong> aggressione. Peraltro,<br />

avvalendosi delle connivenze politiche, l’inserimento avviene anche<br />

nel settore economico della vita pubblica attraverso l’aggiu<strong>di</strong>cazione<br />

<strong>di</strong> appalti da parte delle imprese legate al loro mondo. Il reimpiego del<br />

denaro non necessariamente è rivolto al rilevamento <strong>di</strong> attività<br />

economiche locali produttive ma sta aggredendo anche altri settori,<br />

quale quello del mercato azionario e mobiliare in genere, in ciò<br />

avvalendosi del sistema cre<strong>di</strong>tizio, spesso colpevole <strong>di</strong> una scarsa<br />

collaborazione con gli organi accertatori, e facilitato dalla<br />

liberalizzazione dei mercati valutari. Il riciclaggio e l’impiego dei<br />

proventi acquisiti attraverso le attività illecite in attività lecite<br />

(economiche o finanziarie), permettono alle organizzazioni criminali<br />

<strong>di</strong> dare ulteriore <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> controllo territoriale, così<br />

consolidando nel tempo e nello spazio il loro potere economico ed<br />

intimidatorio.<br />

L’evoluzione strutturale e territoriale delle nuove mafie induce ad<br />

una serie <strong>di</strong> conclusive riflessioni e che si giocano essenzialmente sul<br />

piano della compatibilità dell’attuale sistema normativo <strong>di</strong> contrasto e<br />

della tenuta morale della politica rispetto alle opportunità che il<br />

sistema <strong>mafioso</strong> è in grado <strong>di</strong> assicurare. Sul lato del contrasto vi è il<br />

concreto pericolo che si tenda a perdere <strong>di</strong> vista l’obiettivo in carenza


300<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

<strong>di</strong> evidenze imme<strong>di</strong>ate e, soprattutto, con l’oscuramento che potrebbe<br />

determinare - come già avvenuto in passato - lo spettro del<br />

riemergente terrorismo politico. Sul versante socio politico, laddove<br />

non si intervenga in maniera più che decisa per ridare centralità e<br />

cre<strong>di</strong>bilità allo Stato e rimuovere in via preventiva quelli che<br />

potrebbero essere gli effetti negativi <strong>di</strong> una rimodulazione su base<br />

federalista, sembra profilarsi il rischio <strong>di</strong> un ritorno alla coabitazione<br />

ovvero a forme <strong>di</strong> compatibilità assolutamente inaccettabili. E’ bene<br />

quin<strong>di</strong> conclusivamente precisare che l’attuale mafia, benché <strong>di</strong>versa,<br />

apparentemente meno aggressiva e sostanzialmente invisibile, altro<br />

non è che la <strong>di</strong>retta evoluzione della mafia delle droghe e delle stragi e<br />

da essa non si <strong>di</strong>stingue che per il metodo.


APPENDICE NORMATIVA<br />

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA<br />

L. 27 <strong>di</strong>cembre 1956, n. 1423.<br />

Misure <strong>di</strong> prevenzione nei confronti delle persone pericolose per<br />

la sicurezza e per la pubblica moralità. Contenente misure <strong>di</strong><br />

prevenzione nei confronti <strong>di</strong> persone pericolose per la sicurezza<br />

pubblica e per la pubblica moralità (in essa non si rinviene alcuna<br />

norma <strong>di</strong> portata reale né riguardante il riciclaggio <strong>di</strong> denaro sporco).<br />

L. 31 maggio 1965, n. 575.<br />

Disposizioni contro la mafia. Recante <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong><br />

misure <strong>di</strong> prevenzione personali. I soggetti presunti mafiosi in base a<br />

tale legge, possono essere sottoposti al regime della sorveglianza<br />

speciale, all’obbligo del soggiorno nel comune <strong>di</strong> residenza o <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>mora abituale o in una località specificatamente in<strong>di</strong>cata (ipotesi,<br />

quest’ultima, eliminata con la legge 256/93).<br />

L. 13 settembre 1982, n. 646.<br />

Disposizioni in materia <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione <strong>di</strong> carattere<br />

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 <strong>di</strong>cembre 1956, n. 1423, 10<br />

febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione <strong>di</strong> una<br />

commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. <strong>La</strong> c.d. legge<br />

Rognoni-<strong>La</strong> Torre, oltre a dettare <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> misure <strong>di</strong><br />

prevenzione <strong>di</strong> carattere patrimoniale, regola l’istituzione della<br />

“Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia”. Peraltro, nel<br />

testo legislativo viene per la prima volta previsto quale reato l’art.<br />

416-bis del C.P. (Associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>). Detta legge consente<br />

(art. 16) agli ufficiali <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria <strong>di</strong> effettuare intercettazioni<br />

telefoniche private e ai Nuclei <strong>di</strong> polizia tributaria <strong>di</strong> procedere alla<br />

verifica della posizione fiscale nei confronti <strong>di</strong> ben in<strong>di</strong>viduati<br />

soggetti, nonché <strong>di</strong> ricevere dagli stessi, per un determinato periodo, la<br />

comunicazione delle variazioni patrimoniali intervenute (artt. 25, 26 e<br />

30).


302<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

L. 3 agosto 1988, n. 327.<br />

Norme in materia <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione personali. Recante<br />

norme mo<strong>di</strong>ficative della normativa in materia <strong>di</strong> misure <strong>di</strong><br />

prevenzione.<br />

L. 15 novembre 1988, n. 486.<br />

Disposizioni in materia <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento della lotta contro la<br />

delinquenza <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> a integrazione del decreto-legge 6<br />

settembre 1982, n. 629, convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla L. 12<br />

ottobre 1982, n. 726, istitutiva dell’ufficio dell’Alto Commissario per<br />

il coor<strong>di</strong>namento della lotta contro la delinquenza mafiosa.<br />

L. 4 agosto 1989, n. 282.<br />

Legge <strong>di</strong> conversione del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, intitolato<br />

Disposizioni urgenti per l’amministrazione e la destinazione dei beni<br />

confiscati ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575.<br />

L. 19 marzo 1990, n. 55.<br />

Nuove <strong>di</strong>sposizioni per la prevenzione della delinquenza <strong>di</strong> tipo<br />

<strong>mafioso</strong> e <strong>di</strong> altre gravi forme <strong>di</strong> manifestazione <strong>di</strong> pericolosità<br />

sociale. <strong>La</strong> c.d. legge Gava - Vassalli, che ha preso le mosse dai<br />

contenuti propositivi delle relazioni annuali della Commissione<br />

parlamentare antimafia (1988 e 1989), ispirato alla tecnica<br />

novellistica, costituisce la prima misura <strong>di</strong> antiriciclaggio e, oltre a<br />

mo<strong>di</strong>ficare ed integrare le leggi precedenti, introduce due figure<br />

autonome <strong>di</strong> reato nel C.P., con la previsione dei reati <strong>di</strong> cui agli artt.<br />

648-bis e 648-ter, che puniscono rispettivamente il reimpiego <strong>di</strong><br />

proventi illeciti provenienti da particolari delitti e l’impiego <strong>di</strong> denaro,<br />

beni o utilità <strong>di</strong> provenienza illecita.<br />

L. 4 agosto 1990, n. 227.<br />

Legge <strong>di</strong> conversione del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, riguardante<br />

il c.d. “monitoraggio fiscale” <strong>di</strong> alcuni trasferimenti, da e per l’estero,<br />

<strong>di</strong> denaro, titoli e valori d’importo superiore a 20 milioni <strong>di</strong> lire.


I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA 303<br />

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.<br />

Testo unico delle leggi in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina degli stupefacenti e<br />

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati<br />

<strong>di</strong> tossico<strong>di</strong>pendenza<br />

L. 20 ottobre 1990, n. 302.<br />

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong><br />

L. 15 marzo 1991, n. 82.<br />

Legge <strong>di</strong> conversione del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, recante<br />

Nuove misure in materia <strong>di</strong> sequestri <strong>di</strong> persona a scopo <strong>di</strong> estorsione<br />

e per la protezione dei testimoni <strong>di</strong> giustizia, nonché per la protezione<br />

e il trattamento sanzionatorio <strong>di</strong> coloro che collaborano con la<br />

giustizia<br />

Direttiva CEE del 10 giugno 1991.<br />

Contenente <strong>di</strong>rettive per la “prevenzione e l’uso del sistema<br />

finanziario a scopo <strong>di</strong> riciclaggio dei proventi <strong>di</strong> attività illecite” con<br />

l’obbligo per i Paesi membri <strong>di</strong> adeguamento dei propri or<strong>di</strong>namenti<br />

entro l’1 gennaio 1993. L’Italia ha recepito la <strong>di</strong>rettiva con la legge<br />

197/91, dettando, peraltro, una normativa più severa delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

contenute nella Direttiva CE.<br />

L. 5 luglio 1991, n. 197.<br />

Legge <strong>di</strong> conversione del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, intitolato<br />

Provve<strong>di</strong>menti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al<br />

portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzo del sistema<br />

finanziario a scopo del riciclaggio. <strong>La</strong> norma costituisce un ulteriore<br />

passo nell’azione <strong>di</strong> contrasto al riciclaggio <strong>di</strong> denaro sporco, con<br />

nuove <strong>di</strong>sposizioni normative <strong>di</strong>rette a limitare l’uso del contante e dei<br />

titoli al portatore che rivisitano quanto già <strong>di</strong>sciplinato dalla L. 55/90.<br />

Nodali sono le <strong>di</strong>sposizioni riguardanti gli “interme<strong>di</strong>ari finanziari<br />

abilitati” e la segnalazione delle “operazioni sospette”.<br />

L. 12 luglio 1991, n. 203.<br />

Legge <strong>di</strong> conversione del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, intitolato<br />

Provve<strong>di</strong>menti urgenti in tema <strong>di</strong> lotta alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> e


304<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

<strong>di</strong> trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa. Essa ha<br />

inciso anche sulle norme dell’or<strong>di</strong>namento penitenziario (con<br />

riferimento ai condannati per reati <strong>di</strong> mafia o altri delitti <strong>di</strong> particolare<br />

gravità) e su quelle concernenti le misure cautelari, operando<br />

un’ulteriore revisione delle <strong>di</strong>sposizioni in materia preventiva ed<br />

occupandosi del problema del coor<strong>di</strong>namento tra le Forze <strong>di</strong> Polizia.<br />

D.M. 19 <strong>di</strong>cembre 1991.<br />

Modalità <strong>di</strong> attuazione delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 2 del D.L. 3<br />

maggio 1991, n. 143 convertito con mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni,<br />

nella legge 5 luglio 1991, n. 197 recante «provve<strong>di</strong>menti urgenti per<br />

limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e<br />

prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo <strong>di</strong> riciclaggio.<br />

D. M. 19 <strong>di</strong>cembre 1991.<br />

Decreto del Ministro del Tesoro concernente modalità <strong>di</strong><br />

attuazione dell’art. 2 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni, dalla Legge 197/91.<br />

L. 30 <strong>di</strong>cembre 1991, n. 410.<br />

Legge <strong>di</strong> conversione del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, recante<br />

Disposizioni urgenti per il coor<strong>di</strong>namento delle attività informative ed<br />

investigative nella lotta contro la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong><br />

Legge 30 <strong>di</strong>cembre 1991, nr. 410.<br />

Legge <strong>di</strong> conversione del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, contenente<br />

Disposizioni urgenti per il coor<strong>di</strong>namento delle attività informative e<br />

investigative nella lotta contro la <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>. Con tale<br />

norma si regola l’istituzione del Consiglio Generale per la lotta alla<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> (art. 1) e l’istituzione della Direzione<br />

Investigativa Antimafia (D.I.A.) e la relativa soppressione dell’ufficio<br />

dell’Alto Commissario (al 31.12.92 - art. 2).<br />

Legge 20 gennaio 1992, n. 8.<br />

Rubricata Coor<strong>di</strong>namento delle indagini nei proce<strong>di</strong>menti per<br />

reati <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>. Legge <strong>di</strong> conversione del D.L. 20<br />

novembre 1991, n. 367, oltre a contenere <strong>di</strong>sposizioni per il


I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA 305<br />

coor<strong>di</strong>namento delle indagini nei proce<strong>di</strong>menti per i reati <strong>di</strong><br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> regola l’istituzione della Direzione Nazionale<br />

Antimafia (D.N.A.) e quin<strong>di</strong> la figura del Procuratore nazionale<br />

antimafia.<br />

Legge 18 febbraio 1992, n. 172.<br />

Legge <strong>di</strong> conversione del D.L. 31 <strong>di</strong>cembre 1991, n. 419, regolante<br />

l’istituzione del fondo <strong>di</strong> sostegno per le vittime <strong>di</strong> estorsioni.<br />

Importante è l’art. 11 che mo<strong>di</strong>fica l’art. 14 della L. 55/90 prevedendo<br />

l’applicazione della misura <strong>di</strong> prevenzione anche nei confronti dei<br />

soggetti che vivono dei proventi provenienti dal reato <strong>di</strong><br />

contrabbando.<br />

Legge 7 agosto 1992, n. 356.<br />

Legge <strong>di</strong> conversione del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, rubricato<br />

Mo<strong>di</strong>fiche urgenti al nuovo co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale e<br />

provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> contrasto alla <strong>criminalità</strong> mafiosa, recentemente<br />

mo<strong>di</strong>ficata ed integrata con le <strong>di</strong>sposizioni del D.L. 17 settembre<br />

1993, n. 369. <strong>La</strong> norma ha introdotto due nuove ipotesi <strong>di</strong> reato in<br />

materia <strong>di</strong> “Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato <strong>di</strong><br />

valori” (art. 12-quinques).<br />

D. Lgs. 29 marzo 1993, n. 119.<br />

Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione <strong>di</strong><br />

coloro che collaborano con la giustizia<br />

Legge 24 luglio 1993, nr. 256.<br />

Mo<strong>di</strong>fica dell’istituto del soggiorno obbligato e dell’art. 2 ter della<br />

L. 31 maggio 1965, nr. 575. Di rilievo, l’art. 2 che sopprime l’istituto<br />

del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> soggiorno nel comune <strong>di</strong> residenza o <strong>di</strong> <strong>di</strong>mora abituale.<br />

Legge 9 agosto 1993, n. 328.<br />

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la<br />

ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi <strong>di</strong> reato, fatta a<br />

Strasburgo l’8 novembre 1990. Tale legge ha ampliato l’ambito<br />

operativo <strong>di</strong> accertamento del c.d. “reato presupposto” del delitto del<br />

riciclaggio, <strong>di</strong> cui all’art. 648-bis. In sintesi, il legislatore, ratificando<br />

la Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo, ha profondamente inciso sul sistema


306<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

penale sostituendo l’ultimo comma dell’art. 648 ed integralmente gli<br />

artt. 648-bis e 648-ter C.P. in ossequio al principio <strong>di</strong> considerare<br />

come presupposto del delitto del riciclaggio ogni tipo <strong>di</strong> delitto non<br />

colposo.<br />

Legge 12 agosto 1993, n. 310.<br />

Trasparenza nella cessione <strong>di</strong> partecipazioni e nella composizione<br />

della base sociale delle società <strong>di</strong> capitale nonché nella cessione <strong>di</strong><br />

esercizi commerciali e nei trasferimenti delle proprietà dei suoli.<br />

Detta anche legge “Mancino”, contiene norme che realizzano una<br />

maggiore trasparenza e pubblicità nella cessione <strong>di</strong> società <strong>di</strong> capitale<br />

nonché nella cessione <strong>di</strong> esercizi commerciali e nei trasferimenti <strong>di</strong><br />

proprietà dei suoli. Con tale norma vengono previsti anche obblighi <strong>di</strong><br />

comunicazione a carico del notaio e del segretario comunale chiamati<br />

ad intervenire nella definizione dei trasferimenti.<br />

D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.<br />

Testo unico delle leggi in materia bancaria e cre<strong>di</strong>tizia<br />

Legge 15 novembre 1993, n. 461.<br />

Legge <strong>di</strong> conversione, con mo<strong>di</strong>fiche, del D.L. 17 settembre 1993<br />

n. 369 recante Disposizioni urgenti in tema <strong>di</strong> possesso ingiustificato<br />

<strong>di</strong> valori e <strong>di</strong> delitti contro la pubblica amministrazione che ha<br />

parzialmente mo<strong>di</strong>ficato l’art. 12-quinques della L. 356/92.<br />

L. 17 gennaio 1994, n. 47.<br />

Delega al Governo per la emanazione <strong>di</strong> nuove <strong>di</strong>sposizioni in<br />

materia <strong>di</strong> comunicazioni e certificazioni <strong>di</strong> cui alla L. 31 maggio<br />

1965, n. 575.<br />

D. L. 22 febbraio 1994, n. 123.<br />

Abroga il secondo comma dell’art. 12 quinques della L. 356/92,<br />

introducendo, peraltro, l’art. 12-sexies.<br />

D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.<br />

Regolamento recante la <strong>di</strong>sciplina dei proce<strong>di</strong>menti per il rilascio e<br />

la duplicazione della patente <strong>di</strong> guida <strong>di</strong> veicoli.


I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA 307<br />

D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.<br />

Disposizioni attuative della L. 17 gennaio 1994, n. 47 in materia <strong>di</strong><br />

comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia<br />

D. M. 7 settembre 1994, n. 614.<br />

Regolamento emanato dal Ministro dell’Interno recante norme per<br />

l’iscrizione delle associazioni ed organizzazioni <strong>di</strong> assistenza e <strong>di</strong><br />

solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito<br />

elenco presso le Prefetture. Disciplina l’iscrizione, in un apposito<br />

elenco, tenuto presso le Prefetture delle associazioni, fondazioni e<br />

comitati, aventi tra i propri scopi sociali, risultanti dall’atto costitutivo,<br />

quello <strong>di</strong> prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da<br />

attività estorsive.<br />

D. M. 9 settembre 1994, n. 616.<br />

Regolamento emanato del Ministro del Tesoro recante modalità <strong>di</strong><br />

iscrizione e <strong>di</strong> tenuta dell’elenco dei periti dei fon<strong>di</strong> comuni <strong>di</strong><br />

investimento immobiliare <strong>di</strong> tipo chiuso.<br />

D.P.R. 2 novembre 1994.<br />

Nomina del commissario straor<strong>di</strong>nario del Governo per il<br />

coor<strong>di</strong>namento delle iniziative anti-racket.<br />

D.M. 24 novembre 1994, n. 687.<br />

Regolamento emanato dal Ministro dell’Interno recante norme<br />

<strong>di</strong>rette ad in<strong>di</strong>viduare i criteri per la formulazione del programma <strong>di</strong><br />

protezione <strong>di</strong> coloro che collaborano con la giustizia e le relative<br />

modalità <strong>di</strong> attuazione. Scopo del decreto è la <strong>di</strong>sciplina dello speciale<br />

programma <strong>di</strong> protezione previsto dall’art. 10 della legge n. 8, del 15<br />

gennaio 1991.<br />

Legge 8 agosto 1995, n. 332.<br />

Mo<strong>di</strong>fiche al co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale in tema <strong>di</strong><br />

semplificazione, <strong>di</strong> misure cautelari e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa.<br />

Nel prevedere una durata massima <strong>di</strong> 18 mesi per le indagini<br />

preliminari, sancisce che tale limite è <strong>di</strong> due anni per le indagini<br />

riguardanti fatti <strong>di</strong> mafia. In tema <strong>di</strong> legislazione antimafia sono


3<strong>08</strong><br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

previste mo<strong>di</strong>fiche all’art. 25-quater del D.L. n. 306 dell’8 giugno<br />

1992.<br />

Legge 7 marzo 1996, n. 1<strong>08</strong>.<br />

Disposizioni in materia <strong>di</strong> usura. <strong>La</strong> legge, oltre a mo<strong>di</strong>ficare sul<br />

piano sanzionatorio, la previsione normativa, ha fatto rientrare la<br />

fattispecie <strong>di</strong> reato in parola anche quale presupposto idoneo per<br />

l’applicazione delle misure <strong>di</strong> prevenzione <strong>di</strong> carattere personale e<br />

patrimoniale.<br />

Legge 7 marzo 1996, n. 109.<br />

Disposizioni in materia <strong>di</strong> gestione e destinazione <strong>di</strong> beni<br />

sequestrati o confiscati. Mo<strong>di</strong>fiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575,<br />

e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione<br />

dell’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito,<br />

con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.<br />

Legge 1 ottobre 1996, n. 509.<br />

Istituzione <strong>di</strong> una Commissione parlamentare d’inchiesta sul<br />

fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari. Nei<br />

confronti della stessa non è opponibile il segreto <strong>di</strong> Stato.<br />

D.P.R. 29 gennaio 1997, n. 51.<br />

Regolamento <strong>di</strong> attuazione dell’articolo 14 della L. 7 marzo 1996,<br />

n. 1<strong>08</strong>, concernente il Fondo <strong>di</strong> solidarietà per le vittime dell’usura<br />

D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153.<br />

Integrazione dell’attuazione della <strong>di</strong>rettiva 91/3<strong>08</strong>/CEE in materia<br />

<strong>di</strong> riciclaggio dei capitali <strong>di</strong> provenienza illecita<br />

D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315.<br />

Regolamento <strong>di</strong> attuazione dell’articolo 15 della L. 7 marzo 1996,<br />

n. 1<strong>08</strong>, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno<br />

dell’usura


I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA 309<br />

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.<br />

Regolamento recante norme per la semplificazione dei<br />

proce<strong>di</strong>menti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle<br />

informazioni antimafia<br />

L. 3 agosto 1998, n. 269.<br />

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della<br />

pornografia, del turismo sessuale in danno <strong>di</strong> minori, quali nuove<br />

forme <strong>di</strong> riduzione in schiavitù.<br />

D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319.<br />

Rior<strong>di</strong>no dell’Ufficio italiano dei cambi a norma dell’articolo 1,<br />

comma 1, della legge 17 <strong>di</strong>cembre 1997, n. 433.<br />

L. 23 novembre 1998, n. 407.<br />

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>.<br />

D.M. 30 <strong>di</strong>cembre 1998, n. 516.<br />

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti <strong>di</strong><br />

professionalità e <strong>di</strong> onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni <strong>di</strong><br />

amministrazione, <strong>di</strong>rezione e controllo presso gli interme<strong>di</strong>ari<br />

finanziari, ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.<br />

385.<br />

D.M. 30 <strong>di</strong>cembre 1998, n. 517.<br />

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti <strong>di</strong><br />

onorabilità dei partecipanti al capitale degli interme<strong>di</strong>ari finanziari, ai<br />

sensi dell’articolo 1<strong>08</strong> del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.<br />

L. 23 febbraio 1999, n. 44.<br />

Disposizioni concernenti il Fondo <strong>di</strong> solidarietà per le vittime delle<br />

richieste estorsive e dell’usura.<br />

D.P.R. 28 luglio 1999.<br />

Nomina del Commissario straor<strong>di</strong>nario del Governo per la<br />

gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni<br />

criminali.


310<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.<br />

Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del<br />

terrorismo e della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>.<br />

D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455.<br />

Regolamento recante norme concernenti il Fondo <strong>di</strong> solidarietà per<br />

le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ai sensi dell’articolo 21<br />

della legge 23 febbraio 1999, n. 44.<br />

D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.<br />

Estensione delle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> riciclaggio dei capitali<br />

<strong>di</strong> provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente<br />

suscettibili <strong>di</strong> utilizzazione a fini <strong>di</strong> riciclaggio, a norma dell’articolo<br />

15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.<br />

L. 22 <strong>di</strong>cembre 1999, n. 512.<br />

Istituzione del Fondo <strong>di</strong> rotazione per la solidarietà alle vittime dei<br />

reati <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>.<br />

L. 17 gennaio 2000, n. 7.<br />

Nuova <strong>di</strong>sciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della<br />

<strong>di</strong>rettiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.<br />

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.<br />

Testo unico delle leggi sull’or<strong>di</strong>namento degli enti locali.<br />

L. 13 febbraio 2001, n. 45.<br />

Mo<strong>di</strong>fica della <strong>di</strong>sciplina della protezione e del trattamento<br />

sanzionatorio <strong>di</strong> coloro che collaborano con la giustizia nonché<br />

<strong>di</strong>sposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza.<br />

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284.<br />

Regolamento <strong>di</strong> attuazione della legge 22 <strong>di</strong>cembre 1999, n. 512,<br />

concernente il Fondo <strong>di</strong> rotazione per la solidarietà alle vittime dei<br />

reati <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>.


I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA 311<br />

L. 19 ottobre 2001, n. 386.<br />

Istituzione <strong>di</strong> una commissione parlamentare <strong>di</strong> inchiesta sul<br />

fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o similare.<br />

D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.<br />

Recante norme per l’attuazione della <strong>di</strong>rettiva 2001/97/CE in<br />

materia <strong>di</strong> prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo <strong>di</strong><br />

riciclaggio dei proventi da attività illecite.


Fonti primarie principali:<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

• Presidenza del Consiglio dei Ministri - Relazioni sulla politica<br />

informativa e della sicurezza del Governo al Parlamento dal<br />

semestre 22 novembre/22 maggio 1978 al primo semestre<br />

2003.<br />

• Direzione Investigativa Antimafia - Relazioni al Parlamento<br />

dal primo semestre 1998 al secondo semestre 2003.<br />

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• Commissione parlamentare antimafia, Relazioni della XI<br />

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Commissione nella seduta del 6 aprile del 1993.<br />

• Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della<br />

mafia e sulle altre associazioni criminali similari Doc. XXIII,<br />

n. 6, XII Legislatura, Relazione sulla situazione sella<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> in Puglia, approvata dalla<br />

Commissione il 31 gennaio 1996.<br />

• Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della<br />

mafia e sulle altre associazioni criminali similari, Doc. XXIII<br />

n. 31, Relazione sullo stato della lotta alla <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong> nella provincia <strong>di</strong> Brin<strong>di</strong>si, approvata dalla<br />

Commissione nella seduta del 13 luglio 1999,<br />

• Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della<br />

mafia e delle altre associazioni criminali similari Doc. XXIII,<br />

n. 42, Relazione sullo stato della lotta alla <strong>criminalità</strong><br />

<strong>organizzata</strong> in Calabria - approvata dalla Commissione in data<br />

26 luglio 2000.<br />

• Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della<br />

mafia e delle altre associazioni criminali similari Doc. XXIII,<br />

n. 56, Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando <strong>di</strong>


314<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa, approvata dalla<br />

Commissione nella seduta del 6 marzo 2001.<br />

• Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della<br />

mafia e delle altre associazioni criminali similari Doc. XXIII,<br />

n. 57, Relazione Conclusiva, approvata dalla Commissione in<br />

data 6 marzo 2001.<br />

• Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> mafiosa o similare. doc. XXIII n. 3,<br />

relazione approvata dalla Commissione nella seduta del 30<br />

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• AA.VV., Mafia e Politica, <strong>La</strong>terza, 1993.<br />

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• VIOLANTE L., Mafia e società italiana. Rapporto ’97, <strong>La</strong>terza,<br />

1997.<br />

• VIOLANTE L., I sol<strong>di</strong> della mafia. Rapporto ‘98, <strong>La</strong>terza, 1998.


ELEMENTI DI DETTAGLIO SUI “QUADERNI”<br />

QUADERNI 1<br />

LAVORI MONOGRAFICI A CURA DEL 28° CORSO SUPERIORE<br />

- Il sistema fiscale tedesco.<br />

- <strong>La</strong> residenza ai fini fiscali.<br />

- <strong>La</strong> tassazione delle operazioni transnazionali or<strong>di</strong>narie secondo la normativa interna: soggetti non<br />

residenti.<br />

- Lineamenti generali del sistema tributario spagnolo e relativi aspetti sanzionatori.<br />

- Il sistema fiscale britannico.<br />

- <strong>La</strong> tassazione dei singoli red<strong>di</strong>ti nelle convenzioni internazionali.<br />

- Il sistema tributario svizzero: aspetti strutturali e sanzionatori.<br />

- I conferimenti e gli scambi <strong>di</strong> partecipazione in ambito comunitario. Aspetti controversi, regime <strong>di</strong><br />

neutralità ed elusività.<br />

- <strong>La</strong> normativa interna volta a contrastare la pianificazione illecita.<br />

- Il sistema tributario e sanzionatorio del modello lussemburghese.<br />

- Verifica tributaria: il controllo delle operazioni con l’estero.<br />

- Lo scambio <strong>di</strong> informazioni.<br />

- Il sistema <strong>di</strong> accertamento tributario francese: aspetti generali e profili sanzionatori.<br />

QUADERNI 2 - VOLUME I<br />

FISCALITÀ INTERNAZIONALE A CURA DEL 29° CORSO SUPERIORE “EZIO VANONI”<br />

- Limiti all’uso dei regimi a fiscalità privilegiata: un’analisi comparativa delle Cfc.<br />

- Cfc: il sistema delle sanzioni.<br />

- Le iniziative dell’Ocse contro le pratiche fiscali dannose.<br />

- Integrazione del mercato dei capitali ed evoluzione della regolamentazione fiscale: problematiche e<br />

prospettive <strong>di</strong> riforma.<br />

- Il fenomeno dell’elusione fiscale in un’ottica comparativa.<br />

- Ricerca sul sistema sanzionatorio fiscale, <strong>di</strong> natura amministrativa, nell’esperienza <strong>di</strong> alcuni Paesi<br />

dell’Unione europea.<br />

- Le metodologie <strong>di</strong> controllo sul piano nazionale ed internazionale in materia <strong>di</strong> transfer price. Lo<br />

strumento delle “verifiche simultanee”.<br />

- <strong>La</strong> problematica del transfer price nei gruppi <strong>di</strong> imprese. Alcune esperienze europee a confronto.<br />

- Aspetti tributari nel trasferimento <strong>di</strong> residenza all’estero delle persone fisiche.<br />

- Treaty shopping.<br />

QUADERNI 2 - VOLUME II<br />

TECNICA PROFESSIONALE II A CURA DEL 29° CORSO SUPERIORE “EZIO VANONI”<br />

- Il controllo fiscale delle realtà aziendali semplici: vincoli per l’Amministrazione finanziaria e riverberi<br />

sull’attività ispettiva del Corpo.<br />

- <strong>La</strong> nuova responsabilità amministrativa delle società: profili <strong>di</strong> interesse per il Corpo.<br />

- Scambio <strong>di</strong> informazioni tra amministrazioni fiscali: problematiche connesse all’acquisizione ed<br />

all’utilizzo dei dati.<br />

- Impresa criminale, riciclaggio e para<strong>di</strong>si fiscali: interrelazioni e riflessi sull’attività investigativa.<br />

- Aspetti della fiscalità connessa al commercio elettronico: semplificazione degli adempimenti formali<br />

ed impatto sulla politica dei controlli.<br />

- Provve<strong>di</strong>menti normativi e linee d’azione per la lotta all’economia sommersa.<br />

- L’interpretazione giurisprudenziale dei principi contenuti nella legge n. 212/2000 e profili <strong>di</strong> criticità<br />

operativi della relativa normativa <strong>di</strong> attuazione.<br />

- Natura e caratteristiche specifiche del proce<strong>di</strong>mento tributario. In particolare, la motivazione per<br />

relationem alla luce dei recenti provve<strong>di</strong>menti normativi.<br />

- Il presi<strong>di</strong>o a tutela del contribuente nell’ambito della potestà <strong>di</strong> controllo dell’Amministrazione<br />

finanziaria.<br />

- Il Ruling: nuovo strumento nel rapporto fisco-contribuente.


QUADERNI 2 - VOLUME III<br />

DIRITTO COMUNITARIO A CURA DEL 29° CORSO SUPERIORE “EZIO VANONI”<br />

- <strong>La</strong> politica <strong>di</strong> concorrenza nella Ue.<br />

- <strong>La</strong> tutela penale degli interessi comunitari.<br />

- Costituzione europea e convenzione per la revisione dei trattati.<br />

- <strong>La</strong> gestione dei fon<strong>di</strong> strutturali: gli obiettivi dell’efficienza e dell’efficacia.<br />

- L’azione della Commissione europea nella tutela degli interessi finanziari.<br />

- Il Me<strong>di</strong>atore europeo nel sistema comune <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza e <strong>di</strong> tutela amministrativa.<br />

- Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> estra<strong>di</strong>zione in ambito europeo. Profili comparativi con la proposta <strong>di</strong> mandato <strong>di</strong><br />

arresto europeo.<br />

- Le politiche comunitarie. Sviluppo ed occupazione come obiettivi <strong>di</strong> un mercato unico europeo.<br />

- Gli interessi finanziari nella Ue: norme e struttura per la tutela.<br />

- Lineamenti del sistema <strong>di</strong> finanza nell’Ue.<br />

QUADERNI 3<br />

TECNICA PROFESSIONALE I A CURA DEL 30° CORSO SUPERIORE “LUIGI EINAUDI”<br />

- <strong>La</strong> recente normativa in tema <strong>di</strong> rientro dei capitali dall’estero.<br />

- Strumenti innovativi <strong>di</strong> pagamento e controllo dei flussi finanziari.<br />

- <strong>La</strong> <strong>di</strong>sciplina del mercato dell’oro.<br />

- Le operazioni <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to documentario e la normativa italiana antiriciclaggio.<br />

- Le clausole antiabuso nelle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.<br />

- Misure per la protezione <strong>di</strong> coloro che collaborano con la giustizia.<br />

- L’evoluzione storica della normativa antimafia.<br />

- Principi generali delle convenzioni contro le doppie imposizioni e l’evasione fiscale internazionale.<br />

QUADERNI 4 - VOLUME I<br />

DIRITTO DELLA FISCALITÀ A CURA DEL 30° CORSO SUPERIORE “LUIGI EINAUDI”<br />

- L’evoluzione del Ruling quale strumento deflattivo del contenzioso.<br />

- Il rilancio dell’economia e l’emersione del sommerso.<br />

- Armonizzazione delle modalità <strong>di</strong> fatturazione nella Ue.<br />

- L’evoluzione dei principi <strong>di</strong> motivazione e chiarezza nel <strong>di</strong>ritto tributario e connessi profili processuali.<br />

- Tendenze evolutive dell’Iva nel commercio elettronico, alla luce della nuova <strong>di</strong>rettiva comunitaria.<br />

- Profili problematici in materia <strong>di</strong> elusione fiscale, alla luce dei principali orientamenti dottrinali e<br />

giurisprudenziali.<br />

- L’evoluzione del concetto <strong>di</strong> debitore <strong>di</strong> imposta alla luce della recente <strong>di</strong>rettiva comunitaria.<br />

- L’elemento soggettivo delle sanzioni tributarie amministrative.<br />

QUADERNI 4 - VOLUME II<br />

DIRITTO DELL’ECONOMIA A CURA DEL 30° CORSO SUPERIORE “LUIGI EINAUDI”<br />

- Le banche <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to cooperativo nel sistema bancario italiano.<br />

- Nuove prospettive <strong>di</strong> tutela dei mercati finanziari in tema <strong>di</strong> aggiotaggio.<br />

- <strong>La</strong> tutela dell’informazione privilegiata in ambito societario.<br />

- Le ragioni della riforma e la nuova <strong>di</strong>sciplina del reato <strong>di</strong> “false comunicazioni sociali”.<br />

- Il principio della “collaborazione attiva” delle società fiduciarie alla luce della legge n. 197/1991 e<br />

successive mo<strong>di</strong>fiche.<br />

- <strong>La</strong> responsabilità para-penale delle persone giuri<strong>di</strong>che.<br />

- <strong>La</strong> libertà negoziale e l’evoluzione degli istituti <strong>di</strong> interposizione reale.<br />

- <strong>La</strong> vigilanza ispettiva della Consob.<br />

QUADERNI 4 - VOLUME III<br />

TECNICA REVISIONALE A CURA DEL 30° CORSO SUPERIORE “LUIGI EINAUDI”<br />

- I modelli <strong>di</strong> organizzazione e gestione alla luce del D.lgs. n. 231/2001.<br />

- Il principio della continuità dei criteri <strong>di</strong> valutazione.<br />

- L’in<strong>di</strong>pendenza del revisore.<br />

- Le finalità del bilancio <strong>di</strong> esercizio ai sensi dell’art. 2423 del c.c..<br />

- <strong>La</strong> previsione dell’organismo interno <strong>di</strong> vigilanza alla luce del D.lgs. n. 231/2001.<br />

- <strong>La</strong> relazione <strong>di</strong> revisione.


QUADERNI 5<br />

LIBERTÀ ECONOMICHE DEL TRATTATO UE ED IMPOSIZIONE DIRETTA DEGLI STATI. IL DIVIETO DI<br />

DISCRIMINAZIONE: RIFLESSI FISCALI - ATTI DEL CONVEGNO DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2002.<br />

QUADERNI 6<br />

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI - ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI DEL<br />

9 DICEMBRE 2002.<br />

QUADERNI 7 - VOLUME I<br />

DIRITTO DELLA FISCALITÀ A CURA DEL 31° CORSO SUPERIORE “ENRICO DE NICOLA”<br />

- Introduzione in Italia della tassazione del gruppo <strong>di</strong> società e profili <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comparato.<br />

- Tassazione dei red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> natura finanziaria: il regime <strong>di</strong> tassazione del risparmio gestito.<br />

- Inquadramento del sistema sanzionatorio tributario con particolare riguardo al superamento delle<br />

violazioni formali.<br />

- Concorso <strong>di</strong> violazione e continuazione nelle sanzioni amministrative tributarie.<br />

- Tutela dell’affidamento e della buona fede.<br />

- Il federalismo e la riforma fiscale.<br />

- Identificazione <strong>di</strong>retta dei soggetti non residenti.<br />

- I depositi fiscali.<br />

QUADERNI 7 - VOLUME II<br />

DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA A CURA DEL 31° CORSO SUPERIORE “ENRICO DE NICOLA”<br />

- Qualifiche soggettive e reati societari: le innovazioni contenute nell’art. 2639 del c.c..<br />

- Falso in bilancio e responsabilità amministrativa dell’ente.<br />

- Modelli organizzativi degli enti nella <strong>di</strong>sciplina del D.lgs. n. 231/2001.<br />

- Tutela penale del capitale sociale.<br />

- Criteri generali e compatibilità sistematica della responsabilità amministrativa degli enti.<br />

- Falso in bilancio: problemi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto transitorio e profili <strong>di</strong> compatibilità sistematica.<br />

- Organismo <strong>di</strong> vigilanza: composizione, compiti, responsabilità e rapporti con altri organismi <strong>di</strong><br />

controllo aziendali.<br />

- Profili processuali e <strong>di</strong> tecnica investigativa nell’accertamento della responsabilità amministrativa degli<br />

enti.<br />

QUADERNI 7 - VOLUME III<br />

TECNICA REVISIONALE A CURA DEL 31° CORSO SUPERIORE “ENRICO DE NICOLA”<br />

- Il ruolo dei principi contabili come fonti del <strong>di</strong>ritto nell’ambito dell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co.<br />

- <strong>La</strong> riforma del <strong>di</strong>ritto societario con particolare riferimento alle mo<strong>di</strong>fiche in tema <strong>di</strong> società e bilancio.<br />

- E-commerce: gli oneri caratteristici e la revisione.<br />

- Internal au<strong>di</strong>ting nell’e-banking.<br />

- <strong>La</strong> revisione negli enti locali.<br />

- Costi <strong>di</strong> ricerca e sviluppo per le società della “new economy” e la loro valutazione.<br />

- I requisiti previsti del D.lgs. n. 231/2001 per l’implementazione <strong>di</strong> adeguati modelli <strong>di</strong> prevenzione dei<br />

reati considerati.<br />

- Natura, scopi e funzione della moderna funzione <strong>di</strong> “internal au<strong>di</strong>ting”.<br />

QUADERNI 8<br />

I CONDONI 2003 - ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI DEL 28 MARZO 2003.<br />

QUADERNI 9<br />

ASPETTI FISCALI DELLA RIFORMA SOCIETARIA - ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI DEL 5 GIUGNO 2003.<br />

QUADERNI 10 – VOLUME I<br />

TECNICA OPERATIVA<br />

- Simulazione e fraudolenza nei rapporti <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, parasubor<strong>di</strong>nato e <strong>di</strong> collaborazione<br />

- Fro<strong>di</strong> contabili e <strong>di</strong> bilancio<br />

- I titoli azionari e obbligazionari<br />

- Para<strong>di</strong>si fiscali e società off-shore


QUADERNI 10 – VOLUME II<br />

TECNICA OPERATIVA<br />

- Strumenti finanziari derivati: classificazione, <strong>di</strong>sciplina civilistica e fiscale e connessi illeciti <strong>di</strong> natura<br />

amministrativa e penale<br />

- Partecipazioni nelle imprese e manovre elusive a carattere transnazionale<br />

- Convenienza fiscale nei <strong>di</strong>versi sistemi <strong>di</strong> tassazione all'interno dell'Unione Europea<br />

- Fro<strong>di</strong> all’I.V.A. comunitaria<br />

- <strong>La</strong> pressione fiscale in Italia ed effetti economici delle imposte

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