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progettazione di un complesso residenziale. scelte progettuali per

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sviluppo delle fonti rinnovabili <strong>di</strong> energia” l’Italia recepì la <strong>di</strong>rettiva CEE n.<br />

93/76. All’articolo 30 era previsto che, nei casi <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong> locazione, il<br />

certificato <strong>di</strong> collaudo e la certificazione energetica dovevano essere portati a<br />

conoscenza all’acquirente o al locatario dell’immobile.<br />

Il certificato energetico avrebbe consentito <strong>di</strong>:<br />

- conoscere il consumo standard dell’e<strong>di</strong>ficio o del singolo alloggio;<br />

- rendere più trasparenti i rapporti con chi fornisce il calore o il combustibile;<br />

- dare <strong>un</strong>a prima in<strong>di</strong>cazione sulla necessità <strong>di</strong> prevedere interventi <strong>di</strong> risparmio<br />

energetico.<br />

Apprezzata dalle amministrazioni <strong>di</strong> tutta Europa, la L.10 non ha portato i risultati<br />

s<strong>per</strong>ati a seguito della mancata emanazione dei decreti attuativi.<br />

Maturata la consapevolezza che il settore <strong>residenziale</strong> assorbe, come già detto, il<br />

40% circa del fabbisogno energetico, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva<br />

2002/91/CE relativa al “Ren<strong>di</strong>mento energetico degli e<strong>di</strong>fici” vincolando tutti gli<br />

Stati dell’Unione a recepirla entro il 4 Gennaio 2006. L’Italia ha provveduto con il<br />

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della <strong>di</strong>rettiva<br />

2002/91/CE relativa al ren<strong>di</strong>mento energetico nell’e<strong>di</strong>lizia”, pubblicato nel<br />

supplemento Or<strong>di</strong>nario n. 158/L della Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005 n.<br />

222. Dal 4 gennaio 2003 è quin<strong>di</strong> in vigore, in tutta la Com<strong>un</strong>ità Europea, la<br />

Direttiva UE del 16 <strong>di</strong>cembre 2002 che rende obbligatoria la certificazione<br />

energetica degli e<strong>di</strong>fici.<br />

La Direttiva impone che tutti i locatori ed i ven<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> abitazioni debbano<br />

presentare agli affittuari ed agli acquirenti <strong>un</strong> certificato che in<strong>di</strong>chi i consumi<br />

energetici <strong>per</strong> il riscaldamento e la produzione <strong>di</strong> acqua calda, nonché le emissioni<br />

<strong>di</strong> CO2. Il certificato deve inoltre riportare informazioni sull’involucro e<strong>di</strong>lizio e<br />

sugli impianti tecnologici installati.<br />

La certificazione energetica degli e<strong>di</strong>fici dovrebbe:<br />

- rendere più trasparente il mercato immobiliare, <strong>per</strong>ché consente <strong>un</strong> confronto dei<br />

consumi energetici correlati all’immobile;<br />

- informare sugli impianti ed i potenziali <strong>di</strong> risparmio energetico;<br />

- documentare lo standard energetico e tecnologico dell’immobile;<br />

- stimolare i proprietari a procedere al miglioramento energetico dei loro<br />

immobili;<br />

- essere <strong>un</strong>o strumento <strong>di</strong> marketing;<br />

- contribuire alla tutela dell’ambiente.<br />

I nuovi e<strong>di</strong>fici con più <strong>di</strong> 1000 m 2 <strong>di</strong> su<strong>per</strong>ficie utile devono far uso delle energie<br />

rinnovabili e della cogenerazione. La Direttiva richiede l’aggiornamento ogni<br />

<strong>di</strong>eci anni dei dati riportati nel certificato.<br />

L’obiettivo è quello <strong>di</strong> contenere il consumo energetico affrontando il problema in<br />

maniera globale, ovvero considerando la richiesta <strong>di</strong> energia <strong>per</strong> il riscaldamento,<br />

la ventilazione, la produzione <strong>di</strong> acqua calda sanitaria, il raffrescamento e<br />

l’illuminazione.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni contenute nella <strong>di</strong>rettiva obbligano gli Stati membri dell’UE a:<br />

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