COMMENTO ED OSSERVAZIONI AL - DSMnet
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centrostudiproforma@virgilio.it CCNL 2002 - 2005<br />
<strong>COMMENTO</strong> <strong>ED</strong> <strong>OSSERVAZIONI</strong> <strong>AL</strong><br />
CONTRATTO COLLETTIVO NAZION<strong>AL</strong>E DEL PERSON<strong>AL</strong>E DEL COMPARTO DELLE<br />
REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOC<strong>AL</strong>I<br />
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003<br />
Il commento riporta solo gli articoli che costituiscono elementi di novità ed<br />
innovazione, mentre non riporta gli articoli con contenuto invariato rispetto al CCNL<br />
precedente.<br />
SOMMARIO<br />
IPOTESI DI ACCORDO ..................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE ............................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 2 DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROC<strong>ED</strong>URE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO .................3<br />
ART. 3 CONFERMA SISTEMA RELAZIONI SINDAC<strong>AL</strong>I ................................ Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 4 TEMPI E PROC<strong>ED</strong>URE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DECENTRATI INTEGRATIVI<br />
............................................................................................................................ Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 5 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DI LIVELLO TERRITORI<strong>AL</strong>E........4<br />
ART. 6 - CONCERTAZIONE....................................................................................................................................5<br />
ART. 7 RELAZIONI SINDAC<strong>AL</strong>I DELLE UNIONI DI COMUNI ........................ Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 8 - COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING................................................................9<br />
ART. 9 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI COLLETTIVI .... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 10 V<strong>AL</strong>ORIZZAZIONE DELLE <strong>AL</strong>TE PROFESSION<strong>AL</strong>ITÀ.......................................................................11<br />
ART. 11 - POSIZIONI ORGANIZZATIVE E TEMPO PARZI<strong>AL</strong>E..........................................................................14<br />
ART. 12 - COMMISSIONE PARITETICA PER IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONEErrore. Il segnalibro non è<br />
definito.<br />
ART. 13 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (UNIONI) ............................ Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 14 PERSON<strong>AL</strong>E DISTACCATO A TEMPO PARZI<strong>AL</strong>E E SERVIZI IN CONVENZIONE...........................15<br />
ART. 15 POSIZIONI ORGANIZZATIVE APIC<strong>AL</strong>I.................................................................................................16<br />
DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOC<strong>AL</strong>E........................................................17<br />
ART.16 INDENNITÀ DEL PERSON<strong>AL</strong>E DELL’AREA DI VIGILANZA...............................................................18<br />
ART. 17 PRESTAZIONI ASSISTENZI<strong>AL</strong>I E PREVIDENZI<strong>AL</strong>I...........................................................................18<br />
ART. 18 PERMESSI PER L’ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO................................19<br />
ART. 19 PARTECIPAZIONE DEL PERSON<strong>AL</strong>E COMANDATO O DISTACCATO <strong>AL</strong>LE PROGRESSIONI<br />
ORIZZONT<strong>AL</strong>I E VERTIC<strong>AL</strong>I................................................................................................................................19<br />
ART.20 ASSENZE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GIUDICE ONORARIO O DI VICE<br />
PROCURATORE ONORARIO .......................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 21 CLAUSOLA GENER<strong>AL</strong>E .................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 22 MODIFICHE <strong>AL</strong>L’ART. 23 (DOVERI DEL DIPENDENTE) DEL CCNL DEL 6 LUGLIO 1995 ..............19<br />
DOVERI DEL DIPENDENTE .................................................................................................................................19<br />
ART. 26 RAPPORTO TRA PROC<strong>ED</strong>IMENTO DISCIPLINARE E PROC<strong>ED</strong>IMENTO PEN<strong>AL</strong>EErrore. Il<br />
segnalibro non è definito.<br />
ART. 27 SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROC<strong>ED</strong>IMENTO PEN<strong>AL</strong>EErrore. Il segnalibro non è<br />
definito.<br />
ART. 28 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I PROC<strong>ED</strong>IMENTI DISCIPLINARIErrore. Il segnalibro non è<br />
definito.<br />
ART.29 STIPENDIO TABELLARE.................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART .30 EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI ......................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 1 di 41
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ART. 31 DISCIPLINA DELLE “RISORSE DECENTRATE” .................................................................................21<br />
ART. 32 INCREMENTI DELLE RISORSE DECENTRATE...................................................................................24<br />
ART. 33 ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA INDENNITÀ DI COMPARTO .....................................................26<br />
ART. 34 FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ORIZZONT<strong>AL</strong>I ................................................................29<br />
ART. 35 INTEGRAZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE........................ Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 36 MODIFICHE <strong>AL</strong>L’ART. 17 DEL CCNL DELL’1.4.1999..........................................................................30<br />
ART. 37 COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ..........................................................................................................30<br />
ART. 38 PERSON<strong>AL</strong>E DISTACCATO <strong>AL</strong>LE ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI ......................................................31<br />
ART. 39 DIPENDENTI IN DISTACCO SINDAC<strong>AL</strong>E.............................................................................................31<br />
ART. 40 STRAORDINARIO PER C<strong>AL</strong>AMITÀ NATUR<strong>AL</strong>I..................................................................................32<br />
ART. 41 INDENNITÀ DI RISCHIO.........................................................................................................................32<br />
ART. 42 BENEFICI ECONOMICI PER GLI INV<strong>AL</strong>IDI PER SERVIZIO ........... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
-ART. 43 TR<strong>ED</strong>ICESIMA MENSILITÀ............................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 44 DISPOSIZIONI PER IL PERSON<strong>AL</strong>E DELL’AGENZIA NAZION<strong>AL</strong>E PER LA GESTIONE<br />
DELL’<strong>AL</strong>BO DEI SEGRETARI COMUN<strong>AL</strong>I E PROVINCI<strong>AL</strong>I.......................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 45 CONFERMA DI DISCIPLINE PREC<strong>ED</strong>ENTI ...................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 46 CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ................ Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 47 PERSON<strong>AL</strong>E ADDETTO <strong>AL</strong>LE CASE DA GIOCO ........................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
ART. 48 PERSON<strong>AL</strong>E DIPENDENTE D<strong>AL</strong> COMUNE DI CAMPIONE D’IT<strong>AL</strong>IAErrore. Il segnalibro non è<br />
definito.<br />
COMMENTI ULTERIORI <strong>AL</strong>LA PREINTESA .....................................................................................................32<br />
NOTA A VERB<strong>AL</strong>E DELL’ARAN...................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
Dichiarazione congiunta n. 1 PROGRESSIONE VERTIC<strong>AL</strong>E...........................................................................41<br />
Dichiarazione congiunta n. 2........................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
Dichiarazione congiunta n. 3........................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
Dichiarazione congiunta n. 4 incontri fuori orario di lavoro ...........................................................................41<br />
Dichiarazione congiunta n. 5........................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />
Dichiarazione congiunta n. 6 contratti a termine .............................................................................................41<br />
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIErrore. Il<br />
segnalibro non è definito.<br />
Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 2 di 41
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ART. 2 DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROC<strong>ED</strong>URE DI APPLICAZIONE DEL<br />
CONTRATTO<br />
1. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico<br />
sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del<br />
contratto di cui al comma 2.<br />
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne<br />
sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di<br />
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono<br />
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto<br />
collettivo.<br />
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di<br />
cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del<br />
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2,<br />
per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.<br />
E’ l’occasione per rinnovare forme di costituzione non corrette della precedente<br />
tornata<br />
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata<br />
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal<br />
collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi<br />
di controllo interno secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A<br />
tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione<br />
trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione<br />
illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa<br />
deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di<br />
governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla<br />
sottoscrizione definitiva del contratto.<br />
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,<br />
modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino<br />
alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati<br />
integrativi.<br />
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione<br />
definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi<br />
oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.”<br />
Costituzione della delegazione di parte pubblica entro 30 giorni dalla stipula definitiva<br />
dei CCNL<br />
Avvio del negoziato entro 30 gg dalla presentazione delle piattaforme<br />
Procedimento per la formazione e la stipula dei contratto collettivo integrativo<br />
decentrato<br />
Il procedimento sintetico per la formazione e la stipula dei contratto collettivo integrativo<br />
decentrato è il seguente:<br />
• costituzione delle delegazioni trattanti;<br />
Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 3 di 41
• presentazione delle piattaforme sindacali;<br />
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adozione da parte della Giunta delle direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, con<br />
la specificazione degli obiettivi prioritari e individuazione delle risorse economiche finanziarie<br />
da rendere disponibili per la trattativa stessa;<br />
attivazione della contrattazione entro 30gg. dalla presentazione delle piattaforme con<br />
convocazione della delegazione trattante di parte sindacale;<br />
sviluppo della fase di negoziazione tra le due delegazioni trattanti, di parte pubblica e di<br />
quella sindacale;<br />
firma di un'ipotesi di accordo tra le due delegazioni trattanti; predisposizione di una relazione<br />
tecnico finanziaria che individui, articolo per artico dell'ipotesi di accordo, i relativi oneri ed i<br />
mezzi di copertura finanziaria degli stessi;<br />
invio dell'ipotesi di accordo, corredata dalla predetta relazione, inviata entro 5 giorni al<br />
collegio dei revisori dei conti, o se non previsto, al servizio dei controllo interno od al nucleo di<br />
valutazione;<br />
verifica della compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e con le relative<br />
disponibilità da parte dei collegio dei revisori; risposta entro 15 giorni:<br />
qualora i costi contrattuali non trovassero copertura il collegio dei revisori rinvierà alle<br />
delegazioni trattanti l'ipotesi di accordo, con le relative osservazioni, perché l'accordo stesso<br />
possa essere rivisto ed adeguato alle compatibilità economico-finanziarie dell'Ente;<br />
il parere non positivo dei collegio dei revisori impone un obbligo di rinegoziazione dell'ipotesi<br />
di accordo tra le parti per superare i rilievi o chiarire gli aspetti che hanno dato luogo al rinvio;<br />
senza il parere positivo dei collegio dei revisori dei conti l'ipotesi di accordo non potrà mai<br />
diventare contratto collettivo aziendale integrativo; questo controllo non può inerire il merito<br />
delle scelte contrattuali operate dalle parti contraenti; qualora trascorressero 15 giorni dal<br />
momento dell'invio dei predetti documenti al collegio dei revisori dei conti senza che il collegio<br />
stesso esprima rilievi, la Giunta potrà legittimamente autorizzare il presidente della<br />
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dei contratto decentrato; lo<br />
stesso dicasi qualora il collegio, anche prima dei predetti 15 giorni, esprima parere<br />
favorevole.<br />
Negli Enti ove il collegio di revisione sia costituito da un solo membro il parere in merito alle<br />
compatibilità finanziarie dei costo dei contratto collettivo integrativo aziendale e le previsioni di<br />
bilancio dell'Ente a tale titolo è espresso da tale revisore.<br />
Tutti gli Enti dei comparto sono tenuti a trasmettere all'ARAN, copia dei contratti decentrati<br />
integrativi entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione definitiva. La trasmissione all'Aran di copia<br />
dei contratto collettivo integrativo decentrato non ha valore a fini di controllo ed eventuale<br />
approvazione ma solo di catagolazione ed informazione e monitoraggio, anche se trattasi di<br />
adempimento obbligatorio.<br />
ART. 5 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DI LIVELLO<br />
TERRITORI<strong>AL</strong>E<br />
1. Il testo dell’art. 6 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:<br />
Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 4 di 41
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1. “Per gli enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non<br />
superiore a 30 unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può svolgersi a<br />
livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni<br />
sindacali territoriali firmatarie del presente contratto; l’iniziativa può essere assunta dalle<br />
associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti<br />
titolari della negoziazione decentrata integrativa.<br />
2. I protocolli devono precisare:<br />
a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;<br />
b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di<br />
rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente<br />
CCNL, nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;<br />
c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato<br />
integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i<br />
vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall’art.<br />
5;<br />
d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta<br />
fruizione delle tutele e dei permessi.<br />
3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa,<br />
secondo i rispettivi ordinamenti:<br />
a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;<br />
b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si<br />
intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di<br />
dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;<br />
c) le modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale<br />
incaricato dei relativi adempimenti;<br />
d) le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.<br />
ART. 6 - CONCERTAZIONE<br />
1. Il testo dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituto dal seguente:<br />
“1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2, ricevuta l’informazione, ai sensi<br />
dell’art.7, “può” attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta<br />
scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine<br />
stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura<br />
di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di<br />
relazioni sindacali.<br />
2. La concertazione si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL del<br />
31.3.1999 e per le seguenti materie:<br />
a) articolazione dell’orario di servizio;<br />
b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;<br />
Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 5 di 41
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c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di<br />
disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;<br />
d) andamento dei processi occupazionali;<br />
e) criteri generali per la mobilità interna.<br />
3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla<br />
data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro<br />
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.<br />
4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della<br />
relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino<br />
5. La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti,<br />
espressamente designati dall’organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi<br />
ordinamenti.”<br />
L’articolo 4 non modifica sostanzialmente i dettami del precedente contratto ma si limita ad<br />
inserire termini precisi per l’attivazione della concertazione.<br />
Mantiene le stesse materie del CCNL precedente ed elimina la lettera f del comma 1 " f)<br />
definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle<br />
amministrazioni che ancora vi siano tenute ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n.<br />
29/93.<br />
il comma 5 dell’articolo 6, con l’espressione “espressamente designati dall’organo di governo<br />
degli enti” tende a ribadire la nullità di quanto sottoscritto con il sindaco o altro<br />
amministratore in delegazione trattante, fatti salvi i piccoli comuni per i quali è possibile<br />
l’attribuzione di atti di gestione in assenza di adeguate professionalità.<br />
Materie attualmente oggetto di concertazione<br />
Le materie oggetto di concertazione sono quelle previste dall'art. 16, comma 2 dei CCNL<br />
31.3.1999, e cioè criteri generali per la disciplina di:<br />
Svolgimento delle selezioni per i passaggi tra categorie (ex qualifiche);<br />
Valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione di funzioni;<br />
Conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione<br />
periodica;<br />
Metodologia permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti,<br />
anche ai fini della progressione economica orizzontale all'interno della categoria<br />
d'appartenenza, ai sensi dell'art. 6 dei CCNL 31.3.99;<br />
Individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento dei fondo per la progressione<br />
economica<br />
all'interno della categoria d'appartenenza, ai sensi dell'art. 5 dei CCNL 31.3.99;<br />
Individuazione dei nuovi profili professionali di cui all'art. 3, comma 6 sempre dei CCNL<br />
31.3.99;<br />
Attuazione delle regole relative agli aggiornamenti elo modificazioni di cui all'art. 14,<br />
comma 2, dei CCNL 31.3.99, per il finanziamento della progressione all'interno delle<br />
categorie.<br />
Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 6 di 41
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E inoltre , ai sensi dell'art. 8, comma 2, dei presente CCNL le materie oggetto di<br />
concertazione sono:<br />
articolazione dell'orario di servizio; b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche,<br />
gestite dagli EE.LL., e degli asili nido;<br />
criteri per il passaggio dei dipendenti, per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni<br />
legislative, comportanti trasferimenti di funzioni e personale;<br />
andamento dei processi occupazionali;<br />
criteri generali per la mobilità interna,<br />
Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale che svolgono la concertazione<br />
Ciascuna delle due parti, quella datoriale e quella sindacale, designano una propria<br />
delegazione che sia abilitata a svolgere la concertazione.<br />
Da parte dell'Amministrazione, la delegazione abilitata a svolgere la concertazione dovrebbe<br />
essere costituita con atto formale della Giunta Comunale, Provinciale o Camerale.<br />
Il contratto collettivo non indica espressamente come debbano essere composte le due<br />
delegazioni quindi la loro costituzione è lasciata alla libera iniziativa delle parti, fatto salvo<br />
quanto previsto al comma 5 “La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal<br />
soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli enti,<br />
individuati secondo i rispettivi ordinamenti e quindi “se designati” si deve ritenere che la<br />
stessa debba essere sicuramente composta non da amministratori ma da dirigenti o<br />
funzionari o dal segretario, salvo i casi di enti per i quali sia già previsto la delega gestionale<br />
agli assessori<br />
Per quanto invece concerne quella di parte sindacale potrà essere composta dalle R.S.U. e<br />
dalle OO.SS. territoriali, come meglio riterranno più opportuno, comunicandola però<br />
ufficialmente all'Amministrazione affinché la trattativa avvenga con un interlocutore<br />
rappresentativo della parte sindacale, che sia nelle condizioni di prendere decisioni in<br />
merito.<br />
Le delegazioni della concertazione possono essere, per composizione, le stesse che<br />
provvedono alla contrattazione.<br />
E’ invece corretto che si tengano distinte le due fasi, quella di contrattazione da quella di<br />
concertazione. con distinti verbalí di riunione questo per motivi di opportunità di materia e<br />
di tempi,.<br />
Modalità, procedure, svolgimento e limiti per la concertazione<br />
L'informazione preventiva sulle materie che sono oggetto di concertazione deve essere<br />
formalmente trasmessa dall'Amministrazione a tutti i soggetti sindacali aventi diritto in modo<br />
di avere certezza che l'informazione sia stata ricevuta e della data di ricevimento, dati questi<br />
rilevanti al fine di determinare la scadenza dei termine entro cui i rappresentanti sindacali<br />
possono chiedere la concertazione.<br />
Quindi si potrà procedere a mezzo di formale notifica attraverso messi comunali o per posta,<br />
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno od a mezzo fax, se concordato dalla parti,<br />
come mezzo di comunicazione delle informazioni.<br />
Occorre in merito ricordare che l'informazione preventiva, dove contrattualmente prevista<br />
come obbligatoria, è dovuta e la eventuale mancata informazione potrebbe essere causa di<br />
annullamento di tutte le fasi attuative successive.<br />
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L'informazione, ai sensi dell'art. 7 dei CCNL 1.4.99, è dovuta non solo alla R.S.U. ma anche a<br />
tutte le OO.SS. firmatarie dei CCNL, nella loro rappresentanza più vicina all'Ente, anche<br />
qualora all'interno dell'Ente quella data organizzazione sindacale non avesse aderenti o non<br />
fosse rappresentata.<br />
La R.S.U. o l'OO.SS. devono richiedere la concertazione per iscritto negli stessi modi previsti<br />
sopra per l’Amministrazione.<br />
Entro dieci giorni dalla predetta richiesta scritta l'Amministrazione è tenuta a convocare la<br />
prima riunione di concertazione.<br />
Nell'informazione trasmessa alle/dalle OO.SS., devono essere compiutamente illustrate forme<br />
e modi di come intenda procedere ed attivare l'istituto contrattuale o la materia che può<br />
essere oggetto di concertazione.<br />
La concertazione si sviluppa in un confronto tra le parti sull'argomento che può durare al<br />
massimo trenta giorni, trascorsi i quali dovrà essere obbligatoriamente steso un verbale in cui<br />
si potranno definire concordemente tra le parti ipotesi di soluzioni o posizioni diversificate.<br />
In ogni caso terminata la fase di concertazione ciascuna delle due parti riassume la propria<br />
capacità di iniziativa: l'Amministrazione potrà adottare tutti gli atti tesi a portare nel proprio<br />
ordinamento la possibilità di attuare quelle scelte e la R.S.U. e le OO.SS. potranno adottare<br />
tutte le eventuali forme di lotta tese a tutelare i propri iscritti ed i lavoratori di quell'Ente, anche<br />
impugnando gli atti eventualmente adottati dall'Ente.<br />
Riepilogando, una volta che le OO.SS. o la R.S.U. chiedano la concertazione, entro i termini<br />
di 5 o 10 gg. prefissati dall'Amministrazione, avrà inizio la concertazione. Nell'avviso di<br />
convocazione dovrà risultare il giorno e l'ora di convocazione, la sede ed anche l'ordine dei<br />
giorno degli argomenti oggetto di concertazione.<br />
Il confronto si esprime in una serie di incontri la cui durata non potrà superare i 30 gg.<br />
dall'inizio della concertazione stessa.<br />
Qualora si raggiunga un accordo prima dei 30 gg. questo risulterà dal verbale finale<br />
dell'ultima seduta e la concertazione ha così termine, non dovendo nella fattispecie<br />
trascorrere il termine di 30 gg, e la concertazione viene ritenuta conclusa.<br />
La seduta finale della fase di concertazione<br />
Nella seduta finale della fase di concertazione si dovrà stendere un verbale dal quale<br />
dovranno risultare le posizioni che le parti hanno nella materia, oggetto della concertazione<br />
stessa, soprattutto nel caso in cui non sia possibile raggiungere un'intesa.<br />
Qualora invece si raggiunga un'intesa, dal verbale di seduta dovranno risultare i termini della<br />
stessa in modo esplicito ed i reciproci impegni delle parti.<br />
Valore dell'accordo al termine della concertazione<br />
La concertazione è una fase delle relazioni sindacali che non ha la stessa valenza della<br />
contrattazione, per cui l'eventuale intesa raggiunta non esplica automaticamente i propri<br />
effetti e perché questi possano realizzarsi dovranno adottarsi da parte dell'Amministrazione<br />
tutti gli atti necessari perché queste intese possano realizzarsi.<br />
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Infatti, il valore dei verbale finale della fase di concertazione anche qualora portasse e<br />
sancisse un'intesa tra le parti, risulta sicuramente impegnativo per le stesse ma non ha il<br />
valore giuridico dei contratto collettivo per cui le intese raggiunte non potranno avere<br />
decorrenza immediata ma le stesse non potranno entrare in vigore immediatamente ma<br />
potranno esplicare i propri effetti solo a seguito degli atti amministrativi che l'Amministrazione<br />
dovrà adottare per renderle operative, anche modificando in tal senso il proprio ordinamento.<br />
ART. 8 - COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING<br />
1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o<br />
psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei<br />
confronti di un lavoratore.<br />
Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e<br />
ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive,<br />
denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e<br />
idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore<br />
stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal<br />
contesto lavorativo di riferimento.<br />
2. In relazione al comma 1, le parti , anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento<br />
Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed<br />
opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono<br />
rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per<br />
la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la<br />
qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.<br />
comma 2 , è opportuno confrontare le tipologie già ricompresse nella Legge 626 sulla<br />
sicurezza<br />
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 25 del CCNL dell’1.4.1999 sono,<br />
pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto,<br />
specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:<br />
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing<br />
in relazione alle materie di propria competenza;<br />
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla<br />
verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che<br />
possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;<br />
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione<br />
delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente<br />
interessato;<br />
d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.<br />
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4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti<br />
adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di<br />
sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del<br />
consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni<br />
sindacali firmatarie del presente contratto.<br />
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati<br />
propongono, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 23 del CCNL<br />
del 1° aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che<br />
possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:<br />
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della<br />
gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;<br />
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica<br />
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici, anche al<br />
fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo<br />
da parte del personale.<br />
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni<br />
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti<br />
dell’ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell’ente ed il<br />
vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è<br />
previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei<br />
Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,<br />
appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività<br />
dei due organismi. Enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti inferiore a<br />
30, possono concordare la costituzione di un unico Comitato disciplinandone la<br />
composizione della parte pubblica e le modalità di funzionamento<br />
7. Gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro<br />
funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito<br />
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento<br />
per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale<br />
sull’attività svolta.<br />
3. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e<br />
comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere<br />
rinnovati nell’incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun<br />
compenso.<br />
Occorre definire la connotazione giuridica del mobbing ( vedi allegato),<br />
E’ assolutamente necessario predisporre un regolamento di funzionamento del comitato<br />
affinché lo stesso possa procedere speditamente con compiti chiari e precisi, riduca a termini<br />
molto operativi le sessioni di lavoro del Comitato, serva a definire e prevenire i problemi e le<br />
possibili casistiche e tipologie, considerata la peculiarità dell’istituto: lo scopo è di evitare che<br />
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le sessioni si traducano in inutili e vaghe discussioni, creino involontariamente situazioni di<br />
scontro piuttosto che di incontro.<br />
Per lo sportello di ascolto, è possibile ipotizzare la scelta di una figura di ascolto, per ogni<br />
unità produttiva (Settore Area ecc.) che non sia imposto né da parte datoriale né da parte<br />
sindacale ma che sia di tipo elettivo.<br />
Il Comitato si potrebbe riunire inizialmente per la redazione ed aggiornamenti del regolamento<br />
e delle tipologie e successivamente su indicazione o richiesta delle figure di ascolto, dei<br />
dipendenti ecc.<br />
Diventa fondamentale una attività di formazione interna su questo aspetto che potrebbe<br />
rivoltarsi come un boomerang se non ben gestito e inoltre si rende tassativa la necessità di<br />
definire a priori le tipologie riconducibili al fenomeno del mobbing ad evitare di considerare<br />
come tale, tipologie riconducibili ad altri fenomeni che col mobbing nulla hanno a che vedere,<br />
e potrebbe essere utile fare riferimenti ai criteri utlizzati dall’INAIL. Vedi Allegato sul mobbing<br />
ART. 10 V<strong>AL</strong>ORIZZAZIONE DELLE <strong>AL</strong>TE PROFESSION<strong>AL</strong>ITÀ<br />
1. Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il<br />
conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b)<br />
e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 9, 10, e 11 del<br />
medesimo CCNL.<br />
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti<br />
vigenti:<br />
a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di<br />
competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell’ente, attraverso la<br />
maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel<br />
mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con<br />
preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master,<br />
dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte<br />
professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad<br />
albi; ( i casi devono ritenersi alternativi)<br />
b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell’art. 8 citato: per riconoscere e motivare l’assunzione di<br />
particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione<br />
propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del<br />
programma di governo dell’ente.<br />
3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni<br />
sindacali vigente:<br />
a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle<br />
competenze e responsabilità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo<br />
affidamento;<br />
b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di<br />
posizione e di risultato;<br />
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c) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e<br />
degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di controllo interno.<br />
4. L’importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia<br />
da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la retribuzione di risultato<br />
connessa ai predetti incarichi può variare da un minimo del 10%ad un massimo del 30%<br />
della retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato può essere<br />
corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dal<br />
servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l’ordinamento vigente.<br />
5.<br />
Per maggiore compressionee possibilità di raffronto con i precedenti istituti, riportiamo il testo<br />
dell’articolo 11 del precedente CCNL:<br />
I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma<br />
3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi<br />
previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente<br />
a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati<br />
secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato<br />
Da notare che nell’articolo 10 del CCNL 2002-2005, la dizione non è “posizione<br />
organizzativa”, come nell’articolo 8 del precedente CCNL ma “posizioni di alta<br />
specializzazione” e tali posizioni possono essere incaricate anche a tempo determinato. (per<br />
esempio in occasione di progetti che impiegano portatori di competenze elevate ecc.) in<br />
funzione non di quello che dovranno fare di quello che si ritiene che sappiano fare<br />
sulla base di “titoli”.<br />
Appare evidente che tale istituto è stato pensato esclusivamente per i Comuni dotatisi di area<br />
della dirigenza, proprio in quanto non sono riferibili alle posizioni organizzative dell’art 8 del<br />
precedente contratto anche se soggiacciono alla stesa disciplina. E questo se non altro per la<br />
evidente contraddizione nell’ammontare della remunerazione, più elevata rispetto alle<br />
canoniche posizioni organizzative in line, concernenti funzioni di direzione di unità<br />
organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevata autonomia gestionale, ed<br />
organizzativa, caratterizzate da assunzione diretta di di elevata responsabilità di prodotto e di<br />
risultato elevata responsabilità e dimensione organizzativa (art 8 comma 1 CCNL<br />
31.03.1999.<br />
In caso di mancata istituzione delle posizioni organizzative disciplinate dall’art.10 della<br />
preintesa, l’ente NON può destinare le risorse decentrate aggiuntive previste dall’art. 32<br />
comma 7 al finanziamento una tantum di altri istituti del salario accessorio, in quanto e<br />
l'incremento dello 0.20% delle risorse decentrate è strettamente connessa alla istituzione<br />
delle alte professionalità e non può essere utilizzata per altri istituti di salario accessorio<br />
Il dato contrattuale non inibisce la attribuzione delle alte professionalità ai dipendenti che<br />
sono in part time. Tale scelta è da considerare perciò rimessa ai singoli regolamenti. Non è<br />
assolutamente indispensabile il titolo accademico e possono essere conferiti incarichi a<br />
personale senza laurea , in quanto da un lato si parla di esperienze acquisite anche all’interno<br />
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dell’ente ; queste sono scelte devono ritenersi autonome nell'ambito dell'organizzazione<br />
dell'ente e devono essere stabilite nel regolamento di organizzazione<br />
Rispetto alla ipotesi che si possa interpretare tale nuovo istituto come una valorizzazione<br />
delle alte professionalità di cui all'art. 8 del CCNL 1998-2002 e quindi da intendere come un<br />
potenziamento delle retribuzioni delle posizioni di responsabilità esistenti, occorre precisare<br />
che l’interpretazione per noi corretta è che si tratti di figure di nuova creazione, di una<br />
evoluzione di una possibilità già prevista dal CCNL 31.3.1999, evoluzione che ha assunto<br />
caratteristiche tali da determinare una nuova fattispecie e che si ritiene tipiche dei comuni<br />
dotati di area dirigenziale anche se tali figure potevano già essere identificate col succitato<br />
articolo 8, nelle lettere b e c seppure con diversi ammontari di retribuzione.<br />
Infine l’incarico non dovrebbe avvenire solo per titoli, tenendo conto di quanto all’articolo 2<br />
comma a “acquisite, anche nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici<br />
e in enti e aziende private<br />
Al di là della determinazione della remunerazione più elevate delle precedenti, non vi è nulla<br />
di particolarmente diverso dai contenuti delle lettere b) e c) del CCNL 31.03.1999,<br />
b) svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate<br />
a diplomi di laurea e/o scuole universitarie e/o iscrizione ad albi professionali<br />
c) svolgimento di attività di staff e/o studio, ricerca ispettive, di vigilanza e controllo<br />
caratterizzate da elevata autonomia e esperienza<br />
e inoltre spetta alla autonomia organizzativa dell’ente prevederne la istituzione e la<br />
regolamentazione, così come i requisiti di accesso,<br />
Ciascun Ente che vorrà applicare l'area delle alte professionalità la dovrà prevedere<br />
formalmente a livello dei proprio ordinamento e la dovrà disciplinare a livello regolamentare: i<br />
criteri e le condizioni per la individuazione delle relative competenze e responsabilità e per il<br />
conseguente affidamento ed anche la durata massima di detto incarico. Gli Enti dovranno<br />
altresì individuare criteri da inserire nel proprio Regolamento che possano essere utili per la<br />
determinazione dei valori da attribuire alla retribuzione di posizione e di risultato delle alte<br />
professionalità.<br />
Si dovranno definire inoltre criteri, sempre a livello regolamentare, con relative procedure<br />
applicative, per la valutazione dei risultati ed il raggiungimento degli obiettivi di coloro che<br />
saranno incaricati della responsabilità dell'area delle alte professionalità. Tutte le modifiche di<br />
discipline regolamentari sono soggette a informazione preventiva alle OO.SS. e ad eventuale<br />
loro richiesta a concertazione<br />
La norma si espone a queste considerazioni:<br />
Risulta difficile motivare la logica del nuovo istituto in quanto<br />
Considerando che la nuova figura non corrisponde a quella della posizioni organizzative,<br />
come si giustifica che il valore della retribuzione delle alte professionalità, che sanno fare ma<br />
non fanno, potrà in base a questa norma contrattual, essere superiore a quella delle<br />
posizioni organizzative di line, potendo arrivare fino ad un massimo di Euro 16.000 annui lordi<br />
per 13 mensilità contro Euro 12.911,42 delle posizioni di line e la retribuzione di risultato<br />
degli incaricati di alta professionalità potrà raggiungere il 30% della loro retribuzione di<br />
posizione contro il 25% degli incaricati della responsabilità di un'area delle posizione<br />
organizzativa di line. ?<br />
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6. Le risorse previste dall’art. 32, comma 7, integrano quelle già disponibili negli enti per la<br />
retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente destinate alla<br />
remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.<br />
Nota Art. 32 comma7) La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel<br />
rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del<br />
monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al<br />
finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).<br />
ART. 11 - POSIZIONI ORGANIZZATIVE E TEMPO PARZI<strong>AL</strong>E<br />
All'art. 4 dei CCNL dei 14.9.2000, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:<br />
"2.bis I Comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti<br />
dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni<br />
organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale<br />
di durata non inferiore al 50% dei rapporto a tempo pieno. Il principio dei riproporzionamento<br />
dei trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di<br />
posizione".<br />
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:<br />
a. assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di<br />
personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;<br />
b. trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta<br />
dei dipendenti interessati.<br />
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione<br />
organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione<br />
delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti.<br />
Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in<br />
rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il<br />
predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.<br />
Viene ribadito il concetto di temporaneità della attribuzione di PO<br />
In base a questa disposizione gli Enti, privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze<br />
organizzative, derivanti dall'ordinamento vigente, potranno individuare, se ritenuto necessario<br />
per i loro fini, le posizione organizzative la cui responsabilità potrà essere conferita anche al<br />
personale con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che determinato, a<br />
tempo parziale di durata uguale o superiore al 50% dei rapporto a tempo pieno (tempo<br />
parziale da 18 a 35 ore).<br />
Gli Enti, privi di qualifiche dirigenziali, potranno stabilire, prevedendo questa fattispecie a<br />
livello di Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la possibilità di conferire<br />
incarichi di responsabilità di posizione organizzativa anche a dipendenti, sia a tempo<br />
indeterminato che determinato, con rapporto di lavoro a tempo parziale uguale o superiore al<br />
50% della prestazione dei tempo pieno.<br />
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Con atti successivi di competenza della Giunta Comunale, gli Enti dovranno individuare per<br />
quali posizioni organizzative tra quelle stabilite, potrà essere conferito<br />
un incarico di responsabilità anche ad dipendente a tempo parziale con rapporto pari o<br />
superiore al 50%. Il Sindaco successivamente procederà al conferimento della relativa<br />
responsabilità secondo le vigenti norme in materia per la durata che sarà prevista nella<br />
relativa determina sindacale.<br />
ART. 14 PERSON<strong>AL</strong>E DISTACCATO A TEMPO PARZI<strong>AL</strong>E E SERVIZI IN CONVENZIONE<br />
Si applica a personale designato da specifiche convenzioni<br />
1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una<br />
economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei<br />
lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per<br />
periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante<br />
convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra<br />
l’altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale<br />
d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il<br />
corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come<br />
rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in<br />
convenzione.<br />
2. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni<br />
verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall’ente di provenienza,<br />
titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da<br />
parte dell’ente di utilizzazione.<br />
3. La contrattazione decentrata dell’ente che utilizza il lavoratore distaccato può prevedere<br />
forme di incentivazione economica a favore del personale distaccato, secondo la<br />
disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo<br />
l’art. 31.<br />
4. I lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della<br />
responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi<br />
convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è<br />
riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in<br />
godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un<br />
corrispondente riproporzionamento.<br />
5. Il valore complessivo,su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione<br />
per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo<br />
di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l’importo può variare da un minimo<br />
del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il<br />
relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del<br />
CCNL del 31.3.1999 (Bilancio).<br />
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6. Al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico<br />
dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2<br />
e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000.<br />
7. La disciplina dei commi 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale<br />
utilizzato per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267<br />
del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata<br />
dell’ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma<br />
6.<br />
1°. Caso: il Comune A con area dirigenziale manda una D al Comune B, senza dirigenza<br />
che attribuisce al dipendente in oggetto la P.O. Il Comune di provenienza, che cura il<br />
trattamento economico riceve (in partita di giro) la posta e la riconosce dal fondo.<br />
2°. Due comuni privi di dirigenza istituiscono una figura di coordinamento che presiede un<br />
nuovo servizio. Il compenso viene ospitato nel fondo ai sensi dell'Art. 15 comma 5.<br />
3°. Progressioni sono competenza dell'ente di provenienza<br />
Si applicano le condizioni di maggior favore disciplinate nel contratto integrativo dell'ente di<br />
destinazione.<br />
"Super posizione" per i Comuni in convenzione. Il comma 4 e 5 reintroducono la possibilità di<br />
posizioni organizzative tra diversi Comuni con finanziamento da Bilancio.<br />
Art 30 Dlgs 267/2000.<br />
Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono<br />
stipulare tra loro apposite convenzioni.<br />
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti<br />
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.<br />
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di<br />
un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme<br />
di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.<br />
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici<br />
comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare<br />
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega<br />
di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in<br />
luogo e per conto degli enti deleganti<br />
ART. 15 POSIZIONI ORGANIZZATIVE APIC<strong>AL</strong>I<br />
1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture<br />
apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni<br />
organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999.<br />
Da notare l’infelice espressione “apicale”, con riferimento alla struttura apicale, senza<br />
alcun riferimento alla “responsabilità di servizio” di cui all’art 107 del tuell e alla<br />
descrizione dell’articolo 8 lettera ) del CCBL 31.03.1999<br />
Questa disposizione contrattuale sta a significare che, negli Enti privi di qualifiche dirigenziali,<br />
chi viene individuato come responsabile della struttura organizzativa apicale nell'Ente,<br />
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secondo l'ordinamento organizzativo che ]'Ente stesso si è dato e quindi chi viene nominato<br />
dal Sindaco “responsabile di servizio”, ,è anche responsabile della relativa posizione<br />
organizzativa, come disciplinata dagli articoli 8 e seguenti dei CCNL 31.3.99 ed in questo<br />
senso avrà diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato contrattualmente<br />
prevista.<br />
Tuttavia la copertura della struttura senza la nomina del Sindaco a responsabile di servizio (<br />
caso magari raro) non da diritto alla retribuzione di posizione venendo a mancare l’incarico di<br />
alta responsabilità dell’art 107 del tuell<br />
Questa disposizione contrattuale non prevede alcun automatismo rispetto alla situazione<br />
esistente negli Enti dei comparto. Dall'entrata in vigore dei CCNL, qualora il Sindaco<br />
conferisca o confermi la responsabilità di una struttura apicale ad un proprio dipendente, con<br />
conseguente incarico di responsabile di servizio, ciò farà scattare come immediata<br />
conseguenza che a quel dipendente dovrà essere attribuita la retribuzione di posizione e di<br />
risultato contrattualmente prevista, a seconda degli importi che l'Ente avrà determinato in<br />
applicazione della normativa in materia prevista dai vigenti CCNL. E da regolamenti interni,<br />
La scrittura di questo articolo, definendo la questione in termini di “apicalità” presupporrebbe<br />
la novità interpretativa .per la quale risulterebbe possibile attribuire ad un dipendente di<br />
categoria C la responsabilità di una posizione organizzativa anche se nelle altre aree dell'ente<br />
vi sono dipendenti di categoria D. Occorre che nell'area non vi siano dipendenti di categoria<br />
D.<br />
DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOC<strong>AL</strong>E<br />
Premessa<br />
La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e<br />
la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle<br />
nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici,<br />
associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo,<br />
finalizzato alla rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.<br />
Le parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla<br />
necessità di riconoscere:<br />
• la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;<br />
• il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;<br />
• il rispetto dei diversi livelli istituzionali;<br />
• iI ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province,<br />
definendone coerentemente compiti e funzioni.<br />
Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le<br />
competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l’esigenza che i modelli<br />
organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in<br />
particolare sui seguenti temi.<br />
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale<br />
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Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza<br />
di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con<br />
riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno,<br />
sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal<br />
capo dell’amministrazione.<br />
( la medesima legge definisce il corpo di polizia nel numero minimo di sette addetti)<br />
Formazione e sviluppo professionale<br />
Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di<br />
professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con<br />
significativa esperienza professionale nonché mediante percorsi di aggiornamento e di<br />
qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi<br />
negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di<br />
cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.<br />
Copertura assicurativa<br />
Le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha<br />
stabilito che l’attività prestata dal “vigile urbano” addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra<br />
tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall’art. 1, comma 3, del<br />
D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtù del principio generale secondo cui “a parità di rischio<br />
infortunistico deve corrispondere parità di tutela”, si impegnano ad attivarsi nei confronti degli<br />
organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.<br />
ART.16 INDENNITÀ DEL PERSON<strong>AL</strong>E DELL’AREA DI VIGILANZA<br />
Tali indennità sono a carico del bilancio e non del fondo<br />
1. L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995<br />
per il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in<br />
possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986,<br />
è incrementata di € 25 lorde mensili per 12 mensilità ed è rideteminata in € 1.110,84<br />
annui lordi con decorrenza dall’1.1.2003.<br />
2. L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL del<br />
6.7.1995 per il restante personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui<br />
all’art. 5 della citata legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 mensili lorde per 12<br />
mensilità ed è rideterminata in € 780,30 annui lordi a decorrere dall’1.1.2003.<br />
ART. 17 PRESTAZIONI ASSISTENZI<strong>AL</strong>I E PREVIDENZI<strong>AL</strong>I<br />
Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e<br />
comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite<br />
dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei<br />
dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970.<br />
Le risorse sono quelle derivanti da sanzioni al Codice della Strada. Il comune può<br />
destinarle su iniziativa degli organismi dei dipendenti (CR<strong>AL</strong> ecc.)<br />
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ART. 18 PERMESSI PER L’ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO<br />
Il personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso il<br />
tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1<br />
lett.a) del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000, ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il<br />
tempo necessario all’espletamento dell’ incarico affidato.<br />
ART. 19 PARTECIPAZIONE DEL PERSON<strong>AL</strong>E COMANDATO O DISTACCATO <strong>AL</strong>LE<br />
PROGRESSIONI ORIZZONT<strong>AL</strong>I E VERTIC<strong>AL</strong>I<br />
1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di<br />
partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni<br />
verticali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine<br />
l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le<br />
informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.<br />
2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico<br />
fondamentale e accessorio del personale “distaccato” a prestare servizio presso altri enti,<br />
amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’ente titolare del rapporto di lavoro, restano a<br />
carico dell’ente medesimo.<br />
E’ opportuno affrontare l’eventuale difformità negli aspetti delle diverse procedure di<br />
valutazione o difformi e determinare quella prevalente o quella praticabile<br />
ART. 22 MODIFICHE <strong>AL</strong>L’ART. 23 (DOVERI DEL DIPENDENTE) DEL CCNL DEL 6 LUGLIO<br />
1995<br />
1. Al testo dell’art. 23 del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:<br />
a. la rubrica dell’articolo “doveri del dipendente” è modificata in “obblighi del dipendente”;<br />
Si renderà necessario evidenziare differenza fra dovere e obbligo (in termini giuridici)<br />
b. al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase “Il dipendente<br />
adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro<br />
contenuti nel codice di condotta allegato”;<br />
c. al comma 3, lettera d), le parole “della legge 4 gennaio 1968, n.15” vengono sostituite con<br />
“al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445” (Testo unico delle disposizioni legislative e<br />
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);<br />
al comma 3, lettera r), dopo le parole “interessi finanziari o non finanziari propri” e prima del<br />
punto viene aggiunta la frase “o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi”.<br />
DOVERI DEL DIPENDENTE<br />
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(Art. 23 CCNL del 6/7/91. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di<br />
servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon<br />
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e<br />
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.<br />
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e<br />
collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.<br />
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del<br />
servizio, il dipendente deve in particolare:<br />
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni<br />
per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in<br />
relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;<br />
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli<br />
ordinamenti ai sensi dell' art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241;<br />
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;<br />
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle<br />
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste<br />
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti<br />
nell'amministrazione nonchè attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine della<br />
legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione;<br />
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle<br />
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del<br />
servizio;<br />
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta<br />
uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità<br />
della persona;<br />
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero<br />
psico - fisico in periodo di malattia od infortunio;<br />
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli<br />
siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il<br />
dipendente deve farne rimostranza a che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se<br />
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve,<br />
comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca<br />
illecito amministrativo;<br />
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito<br />
rientri nelle proprie responsabilità;<br />
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui<br />
affidati;<br />
k) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di<br />
servizio;<br />
l) non chiedere nè accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in<br />
connessione con la prestazione lavorativa;<br />
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali<br />
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano<br />
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debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non<br />
aperti al pubblico;<br />
n) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora<br />
temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse;<br />
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato<br />
impedimento;<br />
p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere<br />
direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.<br />
dovrebbe rientrare nella regolamentazione specifica dell'ente, una scala di gradualità del tipo<br />
seguente:<br />
1) grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio<br />
determinatosi<br />
2) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro<br />
3) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al<br />
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto<br />
dalla legge, al comportamento verso gli utenti<br />
4) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente<br />
5) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia<br />
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento<br />
6) rilevanza degli obblighi violati<br />
dal rimprovero verbale alla multa di 4 ore<br />
sospensione dal servizio fino a 10 giorni<br />
sospensione dal servizio da 11 giorni a sei mesi<br />
licenziamento con preavviso<br />
è necessario creare una casistica e definire il numero delle recidive per tipologia.<br />
definire la particolare gravità (vedi la nota in testa all'articolo)<br />
necessario prevedere una graduazione<br />
fino ad 1 giorno di assenza …<br />
fino a 3 giorni di assenza …<br />
"lo fai per professione" non ha carattere sporadico come la seconda lettera j del comma<br />
precedente<br />
stabilire la gradualità in un regolamento e questo può essere un incarico da affidare a<br />
comitato mobbing<br />
ART. 31 DISCIPLINA DELLE “RISORSE DECENTRATE”<br />
incrementate già nel 2003 anche per effetto dell'applicazione dell'Art 5 CCNL 2001<br />
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1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse<br />
umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono<br />
determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno<br />
2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.<br />
2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno<br />
2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art.<br />
32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse<br />
caratteristiche, anche per gli anni successivi.<br />
Risorse fisse e in tale contesto vanno annoverate le risorse dell’articolo 5 del biennio<br />
2001 DA INSERIRISI NEL FONDO 2003<br />
Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione<br />
delle seguenti disposizioni: art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli<br />
effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art.<br />
4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera<br />
di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per<br />
effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL<br />
dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni<br />
organiche.<br />
3. Le risorse (fisse) di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi<br />
caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti<br />
discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art.<br />
15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non<br />
correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti<br />
dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4,<br />
commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6,<br />
del presente CCNL. ( risorse variabili)<br />
4. Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla<br />
incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione<br />
vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.<br />
5. Resta confermata la disciplina dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla<br />
conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di riferimento.<br />
Parte fissa definita una volta per tutte 15, co1<br />
lett. A Art 31 CCNL 95 ecc.<br />
lett. B risorse aggiuntive 1998 ex art32 ccnl 1995<br />
lett. C risparmi di gestione aggiuntive 1998<br />
lett. F risparmi derivanti dall'applicazione art 2, co 3,29/93<br />
lett. G led<br />
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lett. H indennità di i.500.000<br />
lett.. i riduzione personale dirigenziale<br />
lett. J 0,52 monte salari 1997<br />
lett. L somme tratt. Accessorio servizi aggiuntivi<br />
Comma 5 per per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche<br />
+ indennità di comparto ( art. 33 comma 4 e 5)<br />
Parte variabile da determinare anno per anno, 15, co1<br />
lett. D art. 43 449/1997<br />
lett. E trasformazione part time<br />
lett. K Merloni, Ici ecc<br />
lett. M risparmio straordinari<br />
lett. N x camere di commercio<br />
Comma 2, 4 e, per il comma 5 per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni<br />
organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove<br />
attività,<br />
La disapplicazione del comma 1 dell'art. 16 è prevista dall'art. 32 comma 10 che abroga<br />
espressamente l'art. 5 del 5.10.2001 che a sua volta era attuativo del comma 1 dell'art. 16. Il<br />
fondo non può più essere integrato se non nella misura e nei limiti previsti dall'art.32.<br />
Nel caso che un Ente si trovi nelle condizioni che avendo determinato le risorse decentrate a<br />
valere per l’anno 2004 ed Il risultato di detta determinazione, comprendente sia l’importo<br />
unico avente carattere di certezza, stabilità e continuità, sia tutti gli incrementi annuali<br />
eventuali e variabili, si sia dimostrato insufficiente a contenere le spese di cui all’art. 17 del<br />
C.C.N.L. 1.4.1999 “utilizzo risorse decentrate” e quindi anche quelle ulteriori del nuovo<br />
contratto l'ente deve finanziare tutte le indennità con le risorse del fondo decentrato, per cui<br />
occorre rivisitare le indennità attualmente erogate ovvero limitare le progressioni orizzontali.<br />
Fatto salva l’ipotesi di applicazione della rt 15 comma 5 del CCNL 1999<br />
Qualora gli incrementi dell'art.32, commi 1 e 2 non bastino a finanziarie l'indennità di<br />
comparto l'Ente per poterla corrispondere non potrà incrementare le risorse di cui all'art. 31,<br />
comma 2 ma dovrà ridurre altre spese finanziate con lo stesso fondo<br />
Con la presente ipotesi di CCNL scompare l’incremento a piacere del fondo da parte degli<br />
Enti virtuosi: l’unico margine di manovra possibile per gli enti per incrementare liberamente il<br />
fondo sarebbe quello previsto dall’art. 15, comma 5 del CCNL 98/01 (sia nella parte fissa -<br />
per gli effetti legati all’aumento dell’organico - che in quella variabile – per gli effetti non<br />
dipendenti dall’organico "ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle<br />
nuove attivita’".<br />
Per ampliare il fondo ex articolo 15 comma 5 occorre che l'ente incrementi la dotazione<br />
organica (incremento da destinare alla parte stabile del fondo) ovvero amplii i servizi resi<br />
all'esterno senza assunzioni di personale (incremento da destinare alla parte variabile del<br />
fondo).<br />
Per procedere ad uno di tali incrementi l'ente deve motivare le quantità di risorse aggiuntive<br />
in relazione a criteri oggettivi e la manovra deve trovare elementi a supporto negli strumenti di<br />
programmazione dell’ente<br />
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Nell’ambito della gestione delle risorse di cui al comma 3 dell'art. 31 della preintesa (c.d.<br />
"risorse decentrate" variabili), queste ultime devono essere previste, comunque, tutti gli<br />
anni, a prescindere dal loro effettivo utilizzo,<br />
Annualmente, quindi, l'amministrazione deve verificare la possibilità di inserimento delle<br />
risorse che hanno caratteristiche di variabilità e ove esse non siano integralmente utilizzate, si<br />
dà luogo alla riutilizzazione nell'esercizio successivo. I fondi incentivanti ex legge Merloni,<br />
come tutte le risorse destinate al personale, devono entrare nel fondo per le risorse<br />
decentrate<br />
Dalla lettura dell’art. 31 e 32 si rileva che il Fondo delle risorse decentrate (parte avente<br />
carattere di certezza e stabilità e parte variabile) è costituito dalla SOMMA di alcune<br />
specifiche voci ma nulla è detto in merito agli importi che in questi anni abbiamo portato in<br />
detrazione dal fondo per: - oneri ex comma 4 art. 7 CCNL 31.3.99 per inquadramento dei<br />
vigili alla 6^Q.F. – art. 19 comma 1 CCNL 1.4.99; - trasferimento dei Bidelli allo Stato; - salario<br />
accessorio liquidato nell’anno 1998 ai dipendenti cui è stata conferita dal Sindaco la<br />
Responsabilità degli Uffici e dei Servizi (art. 11 CCNL 31.3.99)<br />
Tali somme vanno portate in detrazione anche in assenza di una specifica voce contrattuale,<br />
in quanto collegate alla applicazione di principi di interpretazione delle disposizioni<br />
contrattuali. In tal senso mancano nel contratto anche previsioni diverse, facendosi<br />
riferimento a voci già esistenti, salvo gli incrementi disposti dallo stesso contratto.<br />
Le risorse decentrate che siano state incrementate negli anni 2002 e 2003 in base all'art. 5<br />
del contratto 5/10/2001, possono essere confermate anche nel fondo 2004? Vi è chi<br />
risponde negativamente e chi invece ritiene che lo stesso importo essendo parte del fondo<br />
2003, si riporta nel fondo 2004.<br />
A seguito di esternalizzazione dei servizi non vi è decurtazione sulla parte storica del fondo<br />
L'incremento del fondo per le risorse decentrate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, può<br />
essere consentito solo nel caso in cui l'ente attivi nuovi servizi rivolti alla cittadinanza, agli<br />
utenti o, comunque, esterni all'ente e non per servizi interni e, comunque, a parità di<br />
dotazione organica. Non esistono nel nuovo contratto, oltre all'incremento delle dotazioni<br />
organiche, altre possibilità di incrementare il fondo<br />
Alla luce della nuova ipotesi di contratto, in presenza dell'attivazione di un nuovo servizio (ad<br />
esempio lo sgombero neve) senza l'incremento di dotazione organica, è possibile inserire ad<br />
incremento del fondo, tra le risorse di cui all'art.31 comma 3 dell'ipotesi di contratto, da<br />
verificarsi annualmente, una quota destinata a compensare per tali nuovi servizi le prestazioni<br />
rese dal personale interessato in termini di ore straordinarie ma non della reperibilità.<br />
ART. 32 INCREMENTI DELLE RISORSE DECENTRATE<br />
1. Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003,<br />
di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.<br />
2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con<br />
decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari<br />
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica<br />
disciplina del presente articolo.<br />
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3. Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli<br />
enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;<br />
4. Camere di Commercio: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è<br />
consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle<br />
entrate correnti.<br />
5. Regioni: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore<br />
degli enti che la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente<br />
depurata della spesa sanitaria.<br />
6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le<br />
risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua<br />
del monte salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di<br />
spesa.<br />
7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle<br />
medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte<br />
salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al<br />
finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).<br />
8. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da<br />
parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta<br />
ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.<br />
9. E’ confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili<br />
collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della<br />
progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione<br />
economica orizzontale, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l’indennità di € 64,56<br />
annue lorde, di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.<br />
10. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più applicazione la<br />
disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001.<br />
Costruzione del monte salari<br />
Pare prevalere la tesi che lo stesso debba ricomprendere:<br />
Per gli Enti dove non sia prevista la dirigenza, intesa come area contrattuale a sé stante, le<br />
somme di spesa relative agli A.P.O. per retribuzione di posizione e di risultato, sono<br />
assolutamente da ricomprendersi nel monte salari sul quale calcolare la percentuale di<br />
incremento.<br />
Il monte salari sul quale calcolare l'incremento è costituito dalla spesa di tutto il personale in<br />
servizio sia a tempo determinato che indeterminato, escluso il segretario comunale o<br />
provinciale, dalla spesa per missioni e trasferte, per rimborso dell'indennità chilometrica e per<br />
buoni pasto o mensa:<br />
• tutte le voci di salario fondamentale quali: stipendio tabellare, indennità integrativa<br />
speciale; assegni "ad personam" riassobibili o non riassorbibili, R.I.A., posizione economica di<br />
sviluppo orizzontale economico all'interno della categoria;<br />
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• tutte le voci di salario accessorio a qualsiasi titolo percepite comprensive di tutte le<br />
indennità contrattualmente previste e di tutti compensi contrattualmente previsti, quali<br />
indennità di rischio, di reperibilità, di turno, di disagio, di maneggio valori, indennità dei messi<br />
notificatori, indennità di cui M'art. 37 CCNL 6.7.95, compensi Istat, lci, compensi per la<br />
progettazione, di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.99, ecc.;<br />
compensi per prestazioni straordinarie; maggiorazioni di cui all'art. 24 CCNL 14.9.2000.<br />
ART. 32 COMMA 3 : l'incremento dello 0,50% è consentito purchè la spesa del personale (di<br />
quale anno 2001?) risulti inferiore al 39% delle entrate correnti (accertamenti del 2001?); Si<br />
chiede la conferma dell'anno, di cui al punto precedente ed inoltre al comma 1 dell'art.33 la<br />
base imponibile è costituita dal monte salari (solo stipendi, no oneri riflessi?), esclusa la<br />
dirigenza, riferito all'anno 2001. Al comma 3 dello stesso articolo la base imponibile è<br />
costituita dalla spesa di personale. Si desidera avere maggiori dettagli in merito alla<br />
differenza tra le due basi imponibili.<br />
ART. 33 ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA INDENNITÀ DI COMPARTO<br />
1. Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del<br />
personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante<br />
personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.<br />
2. L’indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene<br />
corrisposta per dodici mensilità.<br />
3. L’indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o<br />
sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della<br />
determinazione della base di calcolo dell’indennità di fine servizio. L’istituzione della<br />
indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in<br />
atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10 della legge<br />
n. 335 del 1995.<br />
No TFS si TFR Si Cpdel No Inadel<br />
4. L’indennità viene corrisposta come di seguito indicato:<br />
a) con decorrenza dell’1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D<br />
allegata al presente CCNL;<br />
b) con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli<br />
importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono<br />
prelevate le corrispondenti risorse nell’ambito di quelle previste dall’art. 32<br />
comma 1;<br />
c) con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l’anno 2004, l’importo della indennità<br />
di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i<br />
quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal<br />
fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità<br />
dell’art. 31, comma 2.<br />
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5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse<br />
decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a<br />
seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per<br />
le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.<br />
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Viene istituita con questo articolo una nuovo compenso economico “ a pioggia”che<br />
viene finanziato dal fondo per le risorse decentrate, in altri termini dalla “produttività”,<br />
introducendo una indennità sui generis, a scapito della selezione e del merito. Tutto il<br />
percorso faticosamente costruito con il CCNL 1999, viene così vanificato e i richiami<br />
sempre più ribaditi sulla meritocrazia sono finiti in una bolla di sapone<br />
Viene denominato indennità di comparto per tutto il personale, differenziata nei suoi valori<br />
economici a seconda della categoria di inquadramento dei personale, con tre decorrenze<br />
diverse e diversi valori economici per ciascuna categoria contrattuale, cioè dall'1.1.2002,<br />
dall'1.1.2003 e dal 31.12.2003, quindi a valere per il 2004.<br />
L'indennità viene corrisposta dall'1.1.2002 nelle misure mensili lorde, diversificate per le varie<br />
categorie contrattuali, indicate alla colonna 1 della Tabella allegato D all'ipotesi di accordo.<br />
Con decorrenza 1.1.2003 le misure dell'indennità corrisposte dall'1.1.2002 sono<br />
incrementate degli importi previsti alla colonna 2 della stessa Tabella D, sempre diversificati a<br />
seconda della categoria contrattuale d'inquadramento dei personale.<br />
A questo fine verranno prelevate le corrispondenti necessarie risorse nell'ambito di quelle<br />
previste dall'art. 32, comma 1 della preintesa.<br />
Con decorrenza 31.12.2003 e quindi a valere per l'anno 2004, l'importo dell'indennità di<br />
comparto viene ulteriormente incrementato dei valori di cui alla colonna 3 della tabella D,<br />
sempre diversificato a seconda dell'inquadramento contrattuale dei personale, per cui a<br />
decorrere dall'1.1.2004 l'importo dell'indennità di comparto sarà corrisposto negli importi di cui<br />
alla colonna 4 della Tabella D, sempre diversificati a seconda delle categorie di<br />
inquadramento dei personale, importi complessivi che assorbono i valori stabiliti alle<br />
decorrenze 1.1.2002 ed 1.1.2003.<br />
I valori finali della tabella D non corrispondono alle somme dei singoli importi precedenti, ma<br />
si tratta di un errore materiale che sarà corretto in sede di stesura dei CCNL finale.<br />
A questo fine vengono previste le necessarie corrispondenti risorse stabili per finanziare la<br />
conseguente spesa dalle disponibilità date dall'art. 31, comma 2 dei presente CCNI---.<br />
Le quote di indennità con decorrenza 1.1.2003 e 31.12.2003, prelevate dalle risorse<br />
decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2), a<br />
seguito di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa dovuta, dei personale interessato, per<br />
le misure non utilizzate in conseguenza di nuove assunzioni nei posti corrispondenti che<br />
erano così divenuti vacanti.Come si può osservare l'indennità di comparto è di eguale valore<br />
per le posizioni giuridiche B/1 e B/3 all'interno della cat. B e D/1 e D/3 all'interno della cat.<br />
D.Al momento in cui gli Enti avranno nel fondo di cui all'art. 31, comma 2 dei presente<br />
CCNL le risorse disponibili per finanziare l'indennità di comparto nell'importo previsto al<br />
31.12.2003, potranno corrisponderla solo negli importi previsti all'1.1.2002 ed 1.1.2003; non<br />
potranno assolutamente finanziaria con altre risorse di bilancio, in quanto sfonderebbero le<br />
compatibilità contrattuali, con la conseguente nullità prevista dall'art. 4, comma 5 dei CCNL<br />
1.4.99Questa indennità dovrebbe servire a conseguire un progressivo riallineamento della<br />
retribuzione complessiva dei personale dei comparto Regioni-AA.LL. con quella dei restante<br />
personale pubblico, che gode dell'indennità di amministrazione. , ma di per sé introduce un nuovo<br />
regime di appiattimento e rende ’inutile il lavoro<br />
L'indennità di comparto viene corrisposta per dodici mensilità e quindi non ha il rateo di<br />
tredicesima.<br />
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L'indennità di comparto ha natura fissa e ricorrente e quindi viene ridotta o sospesa negli<br />
stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare.<br />
Detta indennità non è utile nonostante le predette caratteristiche ai fini della determinazione<br />
della base di calcolo dell'indennità di fine servizio ma utile ai fini previdenziali.<br />
L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base<br />
di calcolo in atto dei trattamento pensionistico, anche in riferimento all'art. 2, commi 9 e 10<br />
della legge 335195, quindi non è utile solo ai fini dell'indennità premio di fine servizio.<br />
Dal 2004 tutta l'indennità di comparto è finanziata con risorse del fondo ma occorre sempre<br />
tenere distinto il primo incremento dell'anno 2002 e finanziarlo con risorse di bilancio<br />
Nei comuni privi di dirigenza si è ritenuto possibile finanziare l'indennità di comparto per i<br />
responsabili di posizione organizzativa attraverso il bilancio mentre al contrario, l'indennità di<br />
comparto deve essere finanziata per tutti i dipendenti ed in tutti gli enti nel modo previsto dal<br />
contratto: prima tranche dal bilancio e seconda e terza tranche a carico del fondo per le<br />
risorse accessorie.<br />
la spesa per le indennità del personale a tempo determinato per la copertura di posti vacanti<br />
in dotazione organica deve essere coperta dal fondo, con le stesse modalità previste per il<br />
personale a tempo indeterminato: indennità di comparto dalla parte stabile, altre indennità<br />
dalla parte variabile.<br />
ART. 34 FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ORIZZONT<strong>AL</strong>I<br />
Gli aumenti delle progressioni economiche per effetto dell'incremento del tabellare<br />
vanno a carico del fondo nella parte fissa<br />
Disapplicato il baricentro, strumento che permetteva di graduare e programmare il<br />
costo del personale, non è disapplicato l’art 14 comma 2 che prevede che gli enti<br />
intervengano con soluzioni selettive.<br />
1. Si conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al<br />
personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di<br />
cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate<br />
previste dall’art. 31, comma 2.<br />
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della<br />
quota della tredicesima mensilità.<br />
3. Dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell’art. 31,<br />
comma 2, vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.<br />
4. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal<br />
servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per<br />
progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla<br />
data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata<br />
definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il<br />
finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.<br />
6. E’ disapplicata la disciplina dell’art. 16, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999. (baricentro)<br />
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ART. 36 MODIFICHE <strong>AL</strong>L’ART. 17 DEL CCNL DELL’1.4.1999<br />
1. Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui<br />
all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 può essere determinato, in sede di<br />
contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino<br />
ad un massimo di € 2.000.<br />
2. All’art. 17, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:<br />
Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con<br />
atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed<br />
Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare,<br />
altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli<br />
addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;<br />
compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;<br />
compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di<br />
protezione civile. L’importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.<br />
L'art. 36 c. 1 del nuovo contratto prevede per l'esercizio di compiti che comportano<br />
specifiche responsabilità di cui all'art. 17 c.2 lett.f del CCNL 1/4/1999 un compenso che<br />
può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i valori da un minimo di €<br />
1000 ad un massimo di € 2000.<br />
Il contratto fissa, a differenza delle disposizioni del CCNL dello 1.4.1999, un tetto minimo,<br />
per cui in sede di contrattazione decentrata occorre procedere ad un adeguamento delle<br />
indennità che sono inferiori. Occorrerà inoltre rivedere i criteri e i contenuti delle varie<br />
“responsabilità” che dovrebbero essere “valutate” con criteri simili, anche se semplificati,<br />
relative alla graduazione delle posizioni, in altri terminino legate alle posizioni e non alle<br />
persone.<br />
Le indennità per particolari responsabilità e le indennità per specifiche responsabilità, previste<br />
dai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della intesa, non possono essere erogate al medesimo<br />
dipendente per le stesse attività e responsabilità, ma solo in caso di attività e responsabilità<br />
diverse. La materia è oggetto di contrattazione decentrata.<br />
art.36 comma 2: la nuova indennità per qualifiche specifiche (messi, ufficiale stato civile, ecc.)<br />
è cumulabile con altre indennità percepite dai medesimi soggetti (rischio/disagio, specifiche<br />
responsabilità di cui all'art.17 comma 2 lett. f), solo se percepita per funzioni diverse.<br />
Le rivalutazioni delle indennità (turno maggiorazioni varie) e dello straordinario, per<br />
prestazioni rese negli anni 2002 e 2003, conseguenti agli incrementi contrattuali previsti dalla<br />
preintesa devono essere finanziate con le risorse disponibili sul fondo<br />
ART. 37 COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ<br />
Questa dichiarazione, dopo l’introduzione della indennità di comparto appare come<br />
una presa per i fondelli, bella e buona<br />
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1. L’art. 18 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:<br />
1. La attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente<br />
correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei<br />
servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile<br />
rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.<br />
La questione in parole povere è che, si sono drammaticamente ridotte le risorse per i<br />
compensi di merito a favore di una “pioggia” istituzionalizzata costituita dalla indennità di<br />
comparto.<br />
2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono<br />
essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di<br />
valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli<br />
obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.<br />
3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti<br />
nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione<br />
adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento<br />
degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.<br />
4. Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla<br />
base di automatismi comunque denominati. ( dopo l’istituzione dell’indennità di<br />
comparto all’articolo33, ( dopo la “invenzione” dell’indennità di comparto…. Non<br />
resta che ribadire il concetto sopra esposto)<br />
ART. 38 PERSON<strong>AL</strong>E DISTACCATO <strong>AL</strong>LE ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI<br />
Al personale distaccato, ai sensi dell’art. 271, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 2000 presso gli<br />
organismi nazionali e regionali delle autonomie locali, compete il trattamento economico<br />
previsto dall’art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000 ivi compresa la tredicesima<br />
mensilità e la indennità di comparto disciplinata dall’art. 33; i relativi oneri sono confermati a<br />
carico dell’ente di appartenenza.<br />
ART. 39 DIPENDENTI IN DISTACCO SINDAC<strong>AL</strong>E<br />
1. Il comma 1 dell’art. 47 del CCNL del 14.9.2000, relativo alla tutela del trattamento<br />
economico del personale in distacco sindacale, è completato, prima del punto, con la<br />
seguente disciplina: “ivi comprese le quote della tredicesima mensilità, nonché la<br />
indennità di comparto disciplinata dall’art. 33.”<br />
Il comma 2 dell’art. 47 del CCNL del 14.9.2000 è integrato come segue: “In sede di<br />
contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato ai fini dell’art.<br />
17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni nonché<br />
nella valutazione utile alla progressione economica orizzontale.”<br />
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ART. 40 STRAORDINARIO PER C<strong>AL</strong>AMITÀ NATUR<strong>AL</strong>I<br />
1. Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti<br />
adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per<br />
remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per<br />
le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità<br />
di uno posizione organizzativa.<br />
La disciplina del comma 1 trova applicazione con effetto dal gennaio 2002.<br />
ART. 41 INDENNITÀ DI RISCHIO<br />
La misura della indennità di rischio di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata<br />
in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.<br />
COMMENTI ULTERIORI <strong>AL</strong>LA PREINTESA<br />
Decorrenza<br />
Le decorrenze del CCNL saranno dalla data di sottoscrizione dello stesso e non dall'1.1.2002<br />
salvo che l'articolo non preveda diversa decorrenza.<br />
Gli incrementi delle risorse decentrate previste all'art. 32 si riferiscono al fondo per l'anno<br />
2003.<br />
L'ulteriore incremento dello 0,20% del monte salari per il finanziamento delle alte<br />
professionalità è applicabile solo agli enti con figure dirigenziali.<br />
L'art. 31, comma 1 (risorse decentrate) usa la dizione "con effetto dal 31.12.03 e a valere per<br />
l'anno 2004 il che significa significa a partire dal mese di gennaio, il mese di dicembre non è<br />
ricompreso.<br />
La dichiarazione congiunta n. 1, con particolare riferimento alla "gestione di diritto comune"<br />
delle progressioni verticali, rispetto alla sentenza a sezioni unite della cassazione (n. 15403<br />
del 15.10.03) nella quale si afferma la competenza del giudice amministrativo anche per le<br />
procedure selettive interne va intesa nel senso che la la predetta sentenza non ha rilevanza<br />
rispetto alle procedure contrattualmente previste inerendo solo la competenza in materia di<br />
contenzioso.<br />
C'è una lettura sindacale per cui dalla precisazione secondo cui le progressioni verticali<br />
rientrano nelle attività di gestione di diritto comune dovrebbe derivare come<br />
conseguenza lo svincolo delle progressioni interne dal limite del 50% di cui alle pronunce<br />
della Corte Costituzionale, sulla base del presupposto che non si tratterebbe di forme di<br />
forme di reclutamento e, quindi, come tale, non sarebbe soggetta al rispetto del principio<br />
dell'adeguato accesso dall'esterno (di cui all'art. 35 D.Lgs. 165/2001).<br />
In realtà, la dichiarazione congiunta tende a valorizzare l'istituto delle progressioni verticali e,<br />
per molti versi, si muove in controtendenza rispetto all'orientamento che sta assumendo la<br />
giurisprudenza, vedi in particolare la recente pronuncia delle sezioni unite della Cassazione<br />
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che ha attribuito la competenza a giudicare sui concorsi interni alla magistratura<br />
amministrativa.<br />
Montesalari<br />
L'anno di riferimento per calcolare il parametro di cui al comma 3 dell'art. 32 è l'anno 2001,<br />
così come la spesa risulta in base al principio della competenza per l'anno 2001, il monte<br />
salari è al netto degli oneri riflessi, esclusa la dirigenza ed il segretario comunale. La<br />
differenza tra monte salari e spesa sta sopratutto nel fatto che nella seconda è compresa sia<br />
l'IRAP che gli oneri riflessi e nella seconda non sono da ricomprendersi le spese per il<br />
personale a tempo determinato di cui all'art. 110, commi 1 e 2 DLgs. 267/2000. In entrambi i<br />
casi non devono essere calcolati le spese inerenti l'indennità di trasferta, l'indennità<br />
chilometrica, i buoni mensa e gli assegni familiari.<br />
Cumulo di funzioni<br />
Nel caso del dipendente che sia incaricato di posizione organizzativa sia nel proprio Ente che<br />
nell'Ente convenzionato le due indennità complessivamente non potranno superare il valore<br />
di Euro 16.000,00.<br />
Le economie per la trasformazione dei posti da tempo pieno a tempo parziale sono<br />
richiamate solo nel comma 3, trattandosi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del<br />
CCNL 1.4.1999. Quindi esse devono essere utilizzate solo una volta e devono confluire nella<br />
parte variabile del fondo<br />
Il secondo comma dell'art 19 stabilisce che, nel caso in cui il personale sia comandato<br />
presso altre amministrazioni nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, gli oneri<br />
relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio restano a carico dello stesso<br />
ente titolare del rapporto di lavoro. Visto che, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza,<br />
il comando si può disporre solo quando concorre anche l'interesse dell'Amministrazione<br />
titolare del rapporto di lavoro ne deriva che il trattamento dovrebbe sempre rimanere a carico<br />
della stessa amministrazione? La disposizione dell'articolo 19, comma 2, del nuovo contratto<br />
prevede un principio di carattere generale, fermo restando il rimborso disposto dall'ente<br />
presso cui il dipendente e si riferisce al caso in cui il comando sia disposto nell'interesse<br />
dell'ente con cui è stabilito il rapporto di lavoro.<br />
L'art. 15 del CCNL 31.3.93 comma 2 prevede che, in caso di passaggio tra categorie,<br />
qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione<br />
economica risulti superiore al trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo<br />
personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica. Poichè con<br />
l'art. 29 del nuovo CCNL alla voce di stipendio tabellare è stata conglobata la I.I.S., si chiede<br />
se nel calcolare la differenza di trattamento debbano essere considerati i nuovi tabellari (con<br />
la I.I.S. conglobata). Risposta : In relazione al disposto dell'art. 29 dell'ipotesi di CCNL questo<br />
entrerà in vigore dopo la firma del CCNL stesso per cui le nomine in posti di categoria<br />
superiore fine a quella data avverranno sulla base di norme vigenti attualmente, senza<br />
indennità conglobata<br />
Valorizzazione delle alte professionalità ( art 10)<br />
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Assegnazione di incarichi a soggetti senza riferimento ad aspetti organizzativi con dimensioni<br />
complesse, con caratteristiche di specializzazione , in particolari ambiti di studio, ricerca,<br />
ispezione controllo e perché no innovazione, progettazione<br />
Portatori di competenze elevate ed innovative, attraverso percorsi professionali e formativi di<br />
alto livello comportanti anche particolari abitazioni ( avvocato,<br />
I ruoli e le posizioni a cui assegnarli vanno individuati con livelli di responsabilità di soluzione<br />
di problematiche complesse, di rilevante interesse, con riferimento al programma dell’ente ( e<br />
quindi occorrerà identificare il programma che ne preveda l’esigenza)<br />
Si richiede che vengano preventivamente :<br />
definititi i programmi che rendono necessarie tali posizioni<br />
disciplina dei criteri per la pesatura delle posizioni<br />
procedure per la valutazione dei risultati<br />
Profili economici art 10 comma 4 e 5 -<br />
Da minimo 5164,56 a massimo 16.000 €<br />
Con retribuzione di risultato dal 10 al 30 %<br />
L’automatica attribuzione della posizione organizzativa ai responsabili delle posizioni<br />
apicali che non è esattamente come “conferimento degli incarichi dirigenziali” e<br />
quindi si pone in contraddizione con tutto l’ordinamento precedente<br />
Comando riferimento all’articolo. 56 del DPR n. 3/1957<br />
Mobbing<br />
In caso di accertamento di responsabilità di mobbing, a carico di qualche dipendente,<br />
l’ente potrà opporre l’attività dei comitati volti ad impedire il fenomeno in analogia con quanto<br />
avviene nel privato in applicazione della legge 231/2001.<br />
Il che vale ad escludere la responsabilità dell’illecito da parte del datore di lavoro.<br />
IL MOBBING NEL PUBBLICO IMPIEGO<br />
MICHELE ORICCHIO (Consigliere della Corte dei conti)<br />
Definizione e inquadramento del mobbing<br />
Il termine etologico mobbing costituisce l’ennesimo "anglicismo" recentemente entrato a far<br />
parte delle parole d’uso comune anche nella pratica giudiziaria: esso rievoca scenari di<br />
aggressività 1 che si pongono in contrasto non solo con l’ordinato vivere sociale ma anche<br />
con il regolare svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.<br />
L’estrema attualità del predetto fenomeno, contrassegnata anche dal rilievo dato dai mezzi di<br />
comunicazione di massa, ha offerto lo spunto per diversi, recenti interventi sul tema, specie<br />
sotto il profilo del danno alla persona del lavoratore.<br />
Grazie agli studi effettuati da esperti in neuropsichiatria e in medicina del lavoro, si è potuto<br />
affermare che il mobbing è fenomeno ubiquitario piuttosto diffuso in tutte le realtà lavorative<br />
non solo private ma anche pubbliche e, tuttavia, è con riferimento alle prime che esso si è<br />
1 Nota Martini "to mob" significa assalire, aggredire in gruppo, è da notare che in inglese non esiste mobbing ma solo to<br />
mob<br />
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primariamente palesato ed è stato oggetto di studi approfonditi sotto il profilo sia medico che<br />
legale.<br />
Il mobbing, alla luce anche dell’esperienza sin qui maturata, può definirsi come .<br />
Tale attività deve avere una durata di più mesi (normalmente almeno sei, secondo la più<br />
recente medicina del lavoro, per poter essere sussulta nel concetto di mobbing.<br />
Nel rapporto di lavoro privato il fenomeno è già più volte giunto all’attenzione della scienza<br />
medico-legale e del lavoro approdando anche presso l’Autorità Giudiziaria, sebbene ciò sia<br />
accaduto da noi con gran ritardo rispetto ai paesi nord-europei ove vi è una maggiore cultura<br />
della difesa dell’integrità psico-fisica del lavoratore.<br />
L’emarginazione dal lavoro,ingiustamente attuata attraverso il depotenziamento e la<br />
demotivazione del singolo lavoratore, pur non essendo stata positivizzata in una specifica<br />
norma (come è accaduto in Svezia) costituisce comunque una situazione rilevante e sotto il<br />
profilo medico che legale e, ove accertata, può comportare una reazione da parte<br />
dell’Ordinamento giuridico, sussistendo comunque la norma generale di cui all’art. 2087 del<br />
codice civile secondo la quale "L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa<br />
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a<br />
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".<br />
Un tentativo di regolamentazione del fenomeno si è, peraltro, avuto (senza successo) nella<br />
scorsa legislatura con i disegni di legge "Tapparo e "Benvenuto", il primo – in particolare -<br />
così lo delinea: "Ai fini della presente legge vengono considerate violenze morali e<br />
persecuzioni psicologiche, nell’ambito dell’attività lavorativa, quelle azioni che mirano<br />
esplicitamente a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore..…esse devono mirare a<br />
discreditare, screditare, danneggiare il lavoratore nella propria carriera, status, potere formale<br />
od informale, grado di influenza sugli altri, rimozione da incarichi, esclusione o immotivata<br />
marginalizzazione dalla normale comunicazione aziendale, sottostima sistematica dei risultati,<br />
attribuzione di compiti molto al di sopra delle possibilità professionali o della condizione fisica<br />
o di salute".<br />
Sulla problematica in esame si registrano comunque già alcune pronunce dei giudici di merito<br />
nel nostro Paese: in particolare merita menzione la sentenza emessa dal Tribunale di Torino<br />
in data 11.12.1999 con cui sono stati attentamente analizzati anche gli stati patologici<br />
sintomatici dell’esistenza di un comportamento discriminatorio giuridicamente rilevante:<br />
sindrome ansioso-depressiva reattiva, labilità emotiva, nervosismo, insonnia, disappetenza,<br />
ansia, perdita di autostima, crisi di pianto con conseguente frequente ricorso all’uso<br />
farmacologico di ansiolitici, antidepressivi, e disintossicanti.<br />
I danni alla persona che conseguono a tali condizioni patologiche sono evidenti e possono<br />
essere sussunti nell’ipotesi del "danno biologico", come in seguito si dirà, ciò che va qui<br />
evidenziato è che pur essendo le discriminazioni sul lavoro un fenomeno risalente nel tempo,<br />
2 Nota Martini L’attività di mobbing deve avere le caratteristiche della azione persecutori quindi di vessazione con<br />
carattere di continuità definibile in mesi e non in giorni e di intenzionalità : esasperante molestia, molestie senza sosta,<br />
,vessazione implacabile, come esempio è sufficiente ricordare la persecuzione degli ebri ad opera dei nazisti<br />
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esse di recente sono venute diffondendosi di pari passo con il fenomeno della<br />
"globalizzazione" e dell’esaltazione del liberismo economico più spinto.<br />
In tale contesto, ed in sicuro contrasto anche con i principi di tutela della dignità umana del<br />
lavoratore sanciti dalla nostra Costituzione (artt. 35 e 41 in particolare) si registrano svariate<br />
forme di discriminazione ingiustificata sul lavoro che sfociano in una nuova "richiesta di<br />
giustizia ": prima di esaminare le strade a tal uopo percorribili è necessario però soffermarsi<br />
su di un nuovo aspetto del fenomeno, quello cioè del suo manifestarsi nel pubblico impiego.<br />
Le cause dell’espandersi del fenomeno nel pubblico impiego<br />
Il problema del mobbing inteso quale "attività persecutoria ed inibitrice" esercitabile<br />
nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente da chi si trova in una posizione di supremazia<br />
non rappresenta certamente una novità tant’è che, come già detto, il legislatore del 1942 si<br />
era interessato del problema ponendo nell’art.2087 del codice civile il principio secondo il<br />
quale incombe al datore di lavoro l’obbligo di tutelare la salute psico-fisica dei propri<br />
dipendenti.<br />
La Costituzione repubblicana ha poi specificato che l’attività economica non può svolgersi in<br />
contrasto con la dignità umana e, ciononostante,il problema del mobbing si è presentato -di<br />
recente - anche nel pubblico impiego ove si è certamente "slatentizzato" per l’innesto<br />
massiccio di logiche privatistiche nell’organizzazione e nell’operato dell’Amministrazione,<br />
consacrato nel D.lgs.29/1993 e successive modifiche (oggi D.lgs.30.3.2001 n°165).<br />
In alcuni settori poi esso ha avuto maggiore presa come nel mondo della Sanità ove ha<br />
trovato un terreno particolarmente fertile nei delicati rapporti esistenti tra personale medico e<br />
paramedico, fra struttura apicale sanitaria e dirigenza generale alla quale ultima sono stati<br />
commessi,dalle più recenti leggi di riforma, poteri decisionali caratterizzati dalla più ampia<br />
discrezionalità tali da poter sfociare in forme di vero e proprio arbitrio, non facilmente<br />
sindacabili dall’Autorità Giudiziaria, nelle sue varie articolazioni.<br />
Anche in seno alle autonomie locali si sono registrati comportamenti mobizzanti ad esempio<br />
nei confronti dei segretari comunali, dopo le recenti leggi di riforma della categoria.<br />
Dall’esame della casistica fin qui emersa si può rilevare come nel pubblico impiego<br />
(privatizzato) la principale causa di possibili atteggiamenti "mobbistici" è da ricercare nella<br />
testé richiamata deprecabile tendenza legislativa in atto che ha affievolito il ruolo dei canoni<br />
della legittimità e della legalità dell’agire amministrativo, sacrificandoli sull’ "altare" di un<br />
malinteso efficientismo che certo non è un principio antitetico ai primi (come testimonia<br />
l’art.97 della Costituzione) e che comunque è rimesso nelle mani di organi politici ovvero di<br />
una dirigenza che certo non rispondono del proprio operato ad alcun Consiglio di<br />
Amministrazione o ad alcuna assemblea di soci e che, comunque, utilizzano danaro pubblico<br />
nell’esercizio delle funzioni loro rispettivamente conferite dalla legge.<br />
Ecco allora come l’incarico di una funzione dirigenziale a persona esterna all’Amministrazione<br />
da parte dell’organo politico (ex art.19 D.lgs.165/2001) in dispregio del curriculum e<br />
dell’anzianità di servizio di altri aspiranti a quella carica provenienti dai ruoli<br />
dell’Amministrazione interessata può divenire un fatto "mobbistico" ed essere<br />
contemporaneamente difficilmente perseguibile in sede giudiziaria essendo in qualche modo<br />
giustificato dalla legge al fine di garantire l’efficiente funzionamento della struttura.<br />
Analogamente è a dirsi per quanto attiene alle nomine dei primari di reparto operate dai<br />
Dirigenti del Servizio sanitario nazionale di cui all’art.26 del D.lgs.165/2001.<br />
E gli esempi potrebbero continuare anzi c’è il concreto rischio che nel pubblico impiego<br />
privatizzato il frequente cumularsi delle inefficienze del previgente sistema con i vizi del nuovo<br />
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finisca per dare un poderoso "contributo" all’arricchimento della casistica del mobbing: si<br />
avverte, infatti, un crescente e generalizzato malessere nei diversi settori attraverso i quali si<br />
articola l’amministrazione pubblica, generato da crescenti condotte asseritamente vessatorie<br />
perpetrate nei confronti del lavoratore.<br />
Se in passato la rigidità strutturale ed organizzativa delle amministrazioni comportava la<br />
conseguenza che il lavoratore venisse preposto all’esercizio di specifiche mansioni<br />
difficilmente modificabili almeno nei loro aspetti qualitativi, l’attuale sistema di gestione della<br />
cosa pubblica e delle risorse umane, trasmigrando verso moduli e modelli di funzionamento<br />
"aziendalistici" mutuati dal settore privato, ha provocato l’attenuarsi di tale garanzia al fine di<br />
perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.<br />
Orbene, pur nella plausilibilità teorica di tale assunto è innegabile che un sistema di gestione<br />
organizzativa costruito conseguentemente sulla "flessibilità" e sul "rapporto fiduciario"<br />
avrebbe richiesto una maggiore ponderazione nell’attuazione degli strumenti legislativi per la<br />
sua concreta realizzazione e, soprattutto, dei correttivi che avessero evitato una<br />
esasperazione dei criteri sui quali si fonda.<br />
Il vincolo di fiduciarietà tra gli organi di direzione politica e gli organi di gestione, che secondo<br />
il legislatore deve rappresentare una linea guida per la riforma del nostro sistema<br />
amministrativo, in modo da renderlo efficiente ed efficace nel perseguimento degli obiettivi<br />
prefissati in sede politica attraverso le diverse tipologie di atti di programmazione a cui deve<br />
ricondursi l’attività gestionale -pur condivisibile in linea di principio - nella prassi applicativa<br />
può facilmente prestarsi a connivenze, complicità o parzialità che possono integrare gli<br />
estremi del comportamento "mobizzante"nel pubblico impiego.<br />
La complessiva rilevanza del fenomeno del mobbing pur senza destare allarmismi, non va<br />
dunque sottovalutata se è vero come è vero che L’INAIL ai sensi dell’art.10 comma 4 del<br />
D.lgs. 38/2000 lo ha inserito negli studi sulle nuove patologie professionali; di qui alla sua<br />
allegazione al fine di ottenere una pensione "privilegiata " il passo è breve: va quindi<br />
esaminata la risposta giudiziaria più immediata che al fenomeno può darsi a legislazione<br />
vigente.<br />
Le "risposte" ipotizzabili.<br />
Individuata dunque l’esistenza di un vizio genetico nella vigente legislazione che favorisce il<br />
diffondersi di atteggiamenti discriminatori nel mondo della Pubblica amministrazione e,<br />
conseguentemente, segnalata l’esigenza di un intervento legislativo riparatore, come prima<br />
difesa di fronte al fenomeno, va comunque affermato come l’attività persecutoria posta in<br />
essere dal detentore di poteri decisionali capaci di incidere nell’altrui sfera giuridica, ove<br />
provata, costituisce un atto illecito, cioè un atto che devia dai canoni del buon andamento<br />
della pubblica Amministrazione e che è meritevole di sanzione da parte dell’Ordinamento<br />
giuridico.<br />
Ecco, dunque, la necessità di difendere il binomio buon andamento-legalità che costituisce<br />
sicuro baluardo di fronte a quegli arbitri che non possono giustificarsi con il suggestivo<br />
richiamo al "rapporto fiduciario": "l’eccesso di potere" quale vizio dell’atto amministrativo nelle<br />
sue varie figure sintomatiche deve costituire l’unico metro per verificare -ad esempio- la<br />
legittimità di uno scavalcamento nella progressione in carriera (vedasi: Consiglio di<br />
Stato,sez.IV°-sent.n°495 del 24.3.1998) che può costituire un’ipotesi di mobbing<br />
giuridicamente rilevante.<br />
Anche allo stato attuale della legislazione si può e si deve pretendere che l’attività degli<br />
organi di direzione politica o di alta amministrazione si estrinsechi sempre in provvedimenti<br />
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congruamente motivati e sia attenta al rispetto della L.241/1990 sulla trasparenza<br />
amministrativa.<br />
Di fronte ad atteggiamenti asseritamente "mobizzanti" il lavoratore, pubblico o privato, può<br />
certamente trovare una prima forma di tutela giudiziale nell’invocazione di provvedimenti<br />
d’urgenza di tipo inibitorio innanzi al giudice del lavoro(vedasi Pretura Milano, sent.31.1.1997)<br />
e, tuttavia, tale ipotesi non sembra di facile realizzazione anche per la mancanza di norme<br />
processuali "ad hoc".<br />
Tralasciando gli aspetti penali che pure potrebbero rilevare in ipotesi di comportamenti<br />
vessatori ai danni dei pubblici dipendenti (penso all"abuso di potere", alla "violenza privata "<br />
aggravata, etc.)è evidente che il mobbing può essere causa di "danno biologico" risarcibile<br />
innanzi al giudice ordinario ed è stata questa la via sin ora principalmente seguita in tali<br />
ipotesi.<br />
Nel Settore pubblico, poi, una condanna della P.A. per danno biologico da mobbing può<br />
comportare, tra le altre conseguenze, un danno per l’Erario di cui l’autore può essere<br />
chiamato a rispondere innanzi alla Corte dei Conti.<br />
E’ su questo aspetto che qui ci si intende soffermare: ove infatti un dipendente pubblico risulti<br />
vittorioso in una causa intentata contro l’amministrazione di appartenenza per ottenere il<br />
risarcimento del danno biologico derivante da condotta vessatoria posta in essere nei suoi<br />
confronti dal titolare di un potere di supremazia appartenente alla sua stessa amministrazione<br />
è evidente che l’esborso da parte dell’Ente della somma risarcitoria non può non costituire un<br />
danno erariale, cioè una ingiustificata diminuzione del patrimonio pubblico.<br />
E l’ipotesi è tutt’altro che scolastica se è vero come è vero che di essa se ne è interessato<br />
recentemente, seppure con pronuncia a carattere processuale, il Consiglio di Stato in una<br />
controversia intentata da una dipendente dell’ AUSL n. 5 di Crotone che aveva convenuto in<br />
giudizio l’azienda di appartenenza per ottenere il risarcimento del danno biologico da<br />
mobbing.<br />
Il massimo consesso della Giustizia amministrativa con l’ordinanza n°6311 del 6.12.2000 ha<br />
preso per la prima volta in esame il concetto di mobbing nel pubblico impiego affermando,<br />
però, che è competente l’Autorità giudiziaria ordinaria a decidere su di una richiesta di<br />
condanna avanzata da un dipendente per danno biologico ad esso conseguente.<br />
Viene altresì precisato che la giurisdizione in tal materia appartiene alla magistratura ordinaria<br />
anche se la pretesa coinvolge aspetti organizzativi di servizi pubblici (nella specie "sanitari")<br />
atteso che l’art.33 comma 2 lettera e) del D.lgs.80/98, nel testo modificato dalla L.21.7. 2000<br />
n. 205, esclude dalla giurisdizione amministrativa "le controversie meramente risarcitorie che<br />
riguardano il danno alla persona o alle cose".<br />
Dunque può adirsi il giudice ordinario con azione tesa ad ottenere la condanna dell’ente<br />
pubblico di appartenenza al risarcimento del danno biologico derivante da mobbing, danno<br />
biologico che ha trovato la sua prima definizione in sede legislativa con il comma 3 dell’art.5<br />
della L.57/2001 che (seppure ad altri fini) lo ha definito come "lesione all’integrità psico-fisica<br />
della persona suscettibile di accertamento medico-legale" che "è risarcibile<br />
indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del<br />
danneggiato".<br />
L’ipotesi del risarcimento del danno biologico è quella che statisticamente dovrebbe, dunque,<br />
essere preminente: essa postula un duplice accertamento fattuale: innanzitutto relativo alla<br />
sussistenza di un atteggiamento ingiustificatamente vessatorio (da provarsi attraverso prova<br />
testimoniale e/o documentale, informazioni sindacali, etc.) e, solo successivamente,<br />
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l’accertamento dell’esistenza di effetti pregiudizievoli per l’equilibrio psico-fisico del<br />
dipendente direttamente connessi al fatto "mobbistico ", accertamento da compiersi<br />
essenzialmente attraverso un’attenta consulenza medico-legale (i parametri applicabili sono<br />
quelli universali al pubblico ed al privato, del disagio psico-fisico,come descritti in una<br />
eccellente sentenza resa dal tribunale di Torino in data 11.12.1999 e pubblicata sul Foro<br />
Italiano nel n°1/2000 a pag.1555).<br />
Successivamente a tale duplice accertamento si potrà procedere alla determinazione del<br />
risarcimento del danno da effettuarsi probabilmente in via equitativa senza il ricorso a criteri<br />
egualitari o comunque unicamente fondati sul "reddito del lavoratore", tenendo altresì<br />
presente che – vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale – si dovrà tener conto del<br />
limite della "prevedibilità del danno" di cui all’art.1225 del codice civile, ove non sia provato il<br />
dolo del debitore.<br />
Comunque sia eventuali sentenze di condanna in casi del genere colpiscono anche l’ente di<br />
appartenenza in quanto questo è solidalmente responsabile ex art.28 della Costituzione con il<br />
proprio dipendente che ha posto in essere il comportamento vessatorio causativo di danno e i<br />
conseguenti esborsi costituiscono, a loro volta, "danno erariale", cioè - come già detto - "<br />
ingiusta lesione di un interesse economicamente valutabile di pertinenza dello Stato " (così:<br />
Cass.SS.UU. 4.1.1980 n. 2).<br />
Ove si verifichi tale situazione, la risposta dell’Ordinamento giudiziario può arricchirsi del ruolo<br />
della Corte dei conti attraverso quella che è stata definita "azione di regresso" e che - in realtà<br />
- è un’azione obbligatoria e pubblica tesa ad ottenere il reintegro del patrimonio della P.A.<br />
attraverso il recupero nei confronti dell’autore del fatto illecito dannoso delle somme cui la<br />
P.A. è stata costretta all’esborso a causa della condotta del proprio dipendente.<br />
Tale azione è appunto attribuita dall’art.103 della Costituzione alla Corte dei conti che ha una<br />
generale competenza nelle materie della contabilità pubblica e a cui vanno dunque<br />
comunicate tutte le sentenze emesse da altri giudici recanti condanne patrimoniali della P.A.<br />
e vanno indirizzate tutte le denunce di sprechi e malversazioni da parte dei cittadini.<br />
Il titolare esclusivo dell’azione risarcitoria è il P.M. presso la Sezione giurisdizionale regionale<br />
della Corte competente per territorio (cioè quella della regione in cui si è verificato il danno)<br />
che ha un termine prescrizionale di cinque anni per l’esercizio della stessa decorrenti dalla<br />
verificazione del fatto dannoso che in caso di risarcimento danni da mobbing si configura<br />
come "danno indiretto" cioè conseguenza di una sentenza e non della diretta attività<br />
dell’autore del fatto illecito, sicchè il predetto termine prescrizionale può iniziare a decorrere<br />
anche a molti anni di distanza dal verificarsi del fatto integrante gli estremi del mobbing.<br />
La conseguente citazione del presunto responsabile deve avvenire, previa contestazione<br />
degli addebiti, innanzi alla Sezione giuridizionale regionale competente che giudica in<br />
composizione collegiale e può pervenire a sentenza di condanna solo ove ravvisi nel<br />
comportamento causativo del danno erariale gli estremi del dolo o della colpa grave, ipotesi<br />
peraltro di facile ricorrenza nel caso di comportamenti "ingiustificatamente vessatori" tenuti da<br />
un dirigente pubblico.<br />
Il processo si svolge sostanzialmente nelle forme del rito civile e l’eventuale sentenza di<br />
condanna di primo grado è provvisoriamente esecutiva, salva la facoltà del convenuto di<br />
interporre appello alle sezioni centrali della Corte, servendosi di un avvocato dotato del<br />
patrocinio in Cassazione.<br />
Può quindi affermarsi che anche la Corte dei Conti, attraverso l’esercizio dell’azione<br />
risarcitoria nei confronti di chi abbia posto in essere un comportamento mobbistico causativo<br />
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di danno per un ente pubblico, può concorrere alla repressione di tali deplorevoli condotte e,<br />
tuttavia, sia consentito affermare che ancora una volta la sola risposta giudiziaria, per quanto<br />
articolata, non potrà che essere insoddisfacente se non si farà in modo che essa sia una<br />
extrema ratio, se cioè ancora una volta si scaricheranno tutti gli oneri connessi alla<br />
problematica testé trattata sul settore giustizia.<br />
E’ necessario innanzitutto una risposta legislativa adeguata, come innanzi segnalato, che<br />
tenda a prevenire la possibile insorgenza nel settore pubblico di atteggiamenti mobbistici, è<br />
poi necessario un concreto utilizzo degli organi di controllo interno ad ogni amministrazione<br />
per monitorare la situazione dei dipendenti sotto il profilo non solo del loro rendimento, ma<br />
anche della corretta gestione delle risorse umane.<br />
Solo il costante utilizzo di tali metodiche eviterà un prevedibile massiccio ricorso alla<br />
giurisdizione per reprimere le più varie condotte asseritamente mobbistiche configurabili nel<br />
pubblico impiego, con la conseguente lievitazione di cause per risarcimento del danno<br />
biologico da mobbing, prevedibilmente destinate - altrimenti - a costituire un nuovo filone di<br />
contenzioso destinato (al di là dei casi di effettiva verificazione) ad arricchire pochi e a<br />
danneggiare le pubbliche finanze e, quindi, tutti i cittadini-contribuenti.<br />
Fonte : www.giust,it<br />
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Dichiarazione congiunta n. 1 PROGRESSIONE VERTIC<strong>AL</strong>E<br />
Le parti concordano nell’affermare che le iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo<br />
professionale del personale attraverso i passaggi interni alla categoria superiore, sono tutte<br />
riconducibili alla disciplina dell’art. 4 del CCNL del 31.3.1999. Le diverse espressioni utilizzate<br />
come: concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, ecc, sono da ritenere come<br />
equivalenti anche quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una<br />
professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno. La espressione formalmente corretta<br />
deve essere individuata in quella utilizzata nella rubrica del citato art. 4: “progressione<br />
verticale nel sistema di classificazione”. Le parti concordano anche nel ritenere che la<br />
regolazione e la attuazione delle “progressioni verticali” debbano essere ricomprese nella<br />
attività di gestione di diritto comune secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del<br />
D.Lgs.n.165 del 2001.<br />
Dichiarazione congiunta n. 4 incontri fuori orario di lavoro<br />
Le parti concordano sull’opportunità di sensibilizzare gli enti del comparto affinché adottino<br />
tutte le iniziative, nel rispetto di quanto espressamente previsto dall’art.10, comma 7, del<br />
CCNQ del 7.8.1998, affinché i diversi livelli di relazioni sindacali previsti dalla vigente<br />
contrattazione collettiva nazionale si svolgano al di fuori dell’orario di lavoro, in modo<br />
da assicurare il corretto svolgimento delle relazioni sindacali stesse, evitando ogni possibile<br />
ricaduta negativa connessa alla fruibilità delle prerogative sindacali.<br />
Dichiarazione congiunta n. 6 contratti a termine<br />
Le parti concordano nel ritenere che, con riferimento al personale assunto con rapporto a<br />
termine, sulla base di fonti legislative speciali nazionali o regionali, gli oneri relativi ad<br />
eventuali prestazioni aggiuntive o alla applicazione di istituti tipici del salario accessorio<br />
debbano trovare copertura nelle risorse assegnate dalle predette fonti legislative ovvero<br />
attraverso un adeguato finanziamento a carico del bilancio degli enti interessati nel rispetto<br />
dei relativi equilibri e a condizione che sussista la necessaria capacità di spesa.<br />
Fine testo<br />
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