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COMMENTO ED OSSERVAZIONI AL - DSMnet

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centrostudiproforma@virgilio.it CCNL 2002 - 2005<br />

<strong>COMMENTO</strong> <strong>ED</strong> <strong>OSSERVAZIONI</strong> <strong>AL</strong><br />

CONTRATTO COLLETTIVO NAZION<strong>AL</strong>E DEL PERSON<strong>AL</strong>E DEL COMPARTO DELLE<br />

REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOC<strong>AL</strong>I<br />

PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003<br />

Il commento riporta solo gli articoli che costituiscono elementi di novità ed<br />

innovazione, mentre non riporta gli articoli con contenuto invariato rispetto al CCNL<br />

precedente.<br />

SOMMARIO<br />

IPOTESI DI ACCORDO ..................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE ............................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 2 DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROC<strong>ED</strong>URE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO .................3<br />

ART. 3 CONFERMA SISTEMA RELAZIONI SINDAC<strong>AL</strong>I ................................ Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 4 TEMPI E PROC<strong>ED</strong>URE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DECENTRATI INTEGRATIVI<br />

............................................................................................................................ Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 5 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DI LIVELLO TERRITORI<strong>AL</strong>E........4<br />

ART. 6 - CONCERTAZIONE....................................................................................................................................5<br />

ART. 7 RELAZIONI SINDAC<strong>AL</strong>I DELLE UNIONI DI COMUNI ........................ Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 8 - COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING................................................................9<br />

ART. 9 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI COLLETTIVI .... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 10 V<strong>AL</strong>ORIZZAZIONE DELLE <strong>AL</strong>TE PROFESSION<strong>AL</strong>ITÀ.......................................................................11<br />

ART. 11 - POSIZIONI ORGANIZZATIVE E TEMPO PARZI<strong>AL</strong>E..........................................................................14<br />

ART. 12 - COMMISSIONE PARITETICA PER IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONEErrore. Il segnalibro non è<br />

definito.<br />

ART. 13 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (UNIONI) ............................ Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 14 PERSON<strong>AL</strong>E DISTACCATO A TEMPO PARZI<strong>AL</strong>E E SERVIZI IN CONVENZIONE...........................15<br />

ART. 15 POSIZIONI ORGANIZZATIVE APIC<strong>AL</strong>I.................................................................................................16<br />

DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOC<strong>AL</strong>E........................................................17<br />

ART.16 INDENNITÀ DEL PERSON<strong>AL</strong>E DELL’AREA DI VIGILANZA...............................................................18<br />

ART. 17 PRESTAZIONI ASSISTENZI<strong>AL</strong>I E PREVIDENZI<strong>AL</strong>I...........................................................................18<br />

ART. 18 PERMESSI PER L’ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO................................19<br />

ART. 19 PARTECIPAZIONE DEL PERSON<strong>AL</strong>E COMANDATO O DISTACCATO <strong>AL</strong>LE PROGRESSIONI<br />

ORIZZONT<strong>AL</strong>I E VERTIC<strong>AL</strong>I................................................................................................................................19<br />

ART.20 ASSENZE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GIUDICE ONORARIO O DI VICE<br />

PROCURATORE ONORARIO .......................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 21 CLAUSOLA GENER<strong>AL</strong>E .................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 22 MODIFICHE <strong>AL</strong>L’ART. 23 (DOVERI DEL DIPENDENTE) DEL CCNL DEL 6 LUGLIO 1995 ..............19<br />

DOVERI DEL DIPENDENTE .................................................................................................................................19<br />

ART. 26 RAPPORTO TRA PROC<strong>ED</strong>IMENTO DISCIPLINARE E PROC<strong>ED</strong>IMENTO PEN<strong>AL</strong>EErrore. Il<br />

segnalibro non è definito.<br />

ART. 27 SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROC<strong>ED</strong>IMENTO PEN<strong>AL</strong>EErrore. Il segnalibro non è<br />

definito.<br />

ART. 28 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I PROC<strong>ED</strong>IMENTI DISCIPLINARIErrore. Il segnalibro non è<br />

definito.<br />

ART.29 STIPENDIO TABELLARE.................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART .30 EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI ......................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 1 di 41


centrostudiproforma@virgilio.it CCNL 2002 - 2005<br />

ART. 31 DISCIPLINA DELLE “RISORSE DECENTRATE” .................................................................................21<br />

ART. 32 INCREMENTI DELLE RISORSE DECENTRATE...................................................................................24<br />

ART. 33 ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA INDENNITÀ DI COMPARTO .....................................................26<br />

ART. 34 FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ORIZZONT<strong>AL</strong>I ................................................................29<br />

ART. 35 INTEGRAZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE........................ Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 36 MODIFICHE <strong>AL</strong>L’ART. 17 DEL CCNL DELL’1.4.1999..........................................................................30<br />

ART. 37 COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ..........................................................................................................30<br />

ART. 38 PERSON<strong>AL</strong>E DISTACCATO <strong>AL</strong>LE ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI ......................................................31<br />

ART. 39 DIPENDENTI IN DISTACCO SINDAC<strong>AL</strong>E.............................................................................................31<br />

ART. 40 STRAORDINARIO PER C<strong>AL</strong>AMITÀ NATUR<strong>AL</strong>I..................................................................................32<br />

ART. 41 INDENNITÀ DI RISCHIO.........................................................................................................................32<br />

ART. 42 BENEFICI ECONOMICI PER GLI INV<strong>AL</strong>IDI PER SERVIZIO ........... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

-ART. 43 TR<strong>ED</strong>ICESIMA MENSILITÀ............................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 44 DISPOSIZIONI PER IL PERSON<strong>AL</strong>E DELL’AGENZIA NAZION<strong>AL</strong>E PER LA GESTIONE<br />

DELL’<strong>AL</strong>BO DEI SEGRETARI COMUN<strong>AL</strong>I E PROVINCI<strong>AL</strong>I.......................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 45 CONFERMA DI DISCIPLINE PREC<strong>ED</strong>ENTI ...................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 46 CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ................ Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 47 PERSON<strong>AL</strong>E ADDETTO <strong>AL</strong>LE CASE DA GIOCO ........................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

ART. 48 PERSON<strong>AL</strong>E DIPENDENTE D<strong>AL</strong> COMUNE DI CAMPIONE D’IT<strong>AL</strong>IAErrore. Il segnalibro non è<br />

definito.<br />

COMMENTI ULTERIORI <strong>AL</strong>LA PREINTESA .....................................................................................................32<br />

NOTA A VERB<strong>AL</strong>E DELL’ARAN...................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

Dichiarazione congiunta n. 1 PROGRESSIONE VERTIC<strong>AL</strong>E...........................................................................41<br />

Dichiarazione congiunta n. 2........................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

Dichiarazione congiunta n. 3........................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

Dichiarazione congiunta n. 4 incontri fuori orario di lavoro ...........................................................................41<br />

Dichiarazione congiunta n. 5........................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.<br />

Dichiarazione congiunta n. 6 contratti a termine .............................................................................................41<br />

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIErrore. Il<br />

segnalibro non è definito.<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 2 di 41


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ART. 2 DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROC<strong>ED</strong>URE DI APPLICAZIONE DEL<br />

CONTRATTO<br />

1. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico<br />

sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del<br />

contratto di cui al comma 2.<br />

2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne<br />

sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di<br />

ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono<br />

integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto<br />

collettivo.<br />

2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di<br />

cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del<br />

presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2,<br />

per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.<br />

E’ l’occasione per rinnovare forme di costituzione non corrette della precedente<br />

tornata<br />

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata<br />

integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal<br />

collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi<br />

di controllo interno secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A<br />

tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione<br />

trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione<br />

illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa<br />

deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di<br />

governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla<br />

sottoscrizione definitiva del contratto.<br />

4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,<br />

modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino<br />

alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati<br />

integrativi.<br />

5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione<br />

definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi<br />

oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.”<br />

Costituzione della delegazione di parte pubblica entro 30 giorni dalla stipula definitiva<br />

dei CCNL<br />

Avvio del negoziato entro 30 gg dalla presentazione delle piattaforme<br />

Procedimento per la formazione e la stipula dei contratto collettivo integrativo<br />

decentrato<br />

Il procedimento sintetico per la formazione e la stipula dei contratto collettivo integrativo<br />

decentrato è il seguente:<br />

• costituzione delle delegazioni trattanti;<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 3 di 41


• presentazione delle piattaforme sindacali;<br />

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adozione da parte della Giunta delle direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, con<br />

la specificazione degli obiettivi prioritari e individuazione delle risorse economiche finanziarie<br />

da rendere disponibili per la trattativa stessa;<br />

attivazione della contrattazione entro 30gg. dalla presentazione delle piattaforme con<br />

convocazione della delegazione trattante di parte sindacale;<br />

sviluppo della fase di negoziazione tra le due delegazioni trattanti, di parte pubblica e di<br />

quella sindacale;<br />

firma di un'ipotesi di accordo tra le due delegazioni trattanti; predisposizione di una relazione<br />

tecnico finanziaria che individui, articolo per artico dell'ipotesi di accordo, i relativi oneri ed i<br />

mezzi di copertura finanziaria degli stessi;<br />

invio dell'ipotesi di accordo, corredata dalla predetta relazione, inviata entro 5 giorni al<br />

collegio dei revisori dei conti, o se non previsto, al servizio dei controllo interno od al nucleo di<br />

valutazione;<br />

verifica della compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e con le relative<br />

disponibilità da parte dei collegio dei revisori; risposta entro 15 giorni:<br />

qualora i costi contrattuali non trovassero copertura il collegio dei revisori rinvierà alle<br />

delegazioni trattanti l'ipotesi di accordo, con le relative osservazioni, perché l'accordo stesso<br />

possa essere rivisto ed adeguato alle compatibilità economico-finanziarie dell'Ente;<br />

il parere non positivo dei collegio dei revisori impone un obbligo di rinegoziazione dell'ipotesi<br />

di accordo tra le parti per superare i rilievi o chiarire gli aspetti che hanno dato luogo al rinvio;<br />

senza il parere positivo dei collegio dei revisori dei conti l'ipotesi di accordo non potrà mai<br />

diventare contratto collettivo aziendale integrativo; questo controllo non può inerire il merito<br />

delle scelte contrattuali operate dalle parti contraenti; qualora trascorressero 15 giorni dal<br />

momento dell'invio dei predetti documenti al collegio dei revisori dei conti senza che il collegio<br />

stesso esprima rilievi, la Giunta potrà legittimamente autorizzare il presidente della<br />

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dei contratto decentrato; lo<br />

stesso dicasi qualora il collegio, anche prima dei predetti 15 giorni, esprima parere<br />

favorevole.<br />

Negli Enti ove il collegio di revisione sia costituito da un solo membro il parere in merito alle<br />

compatibilità finanziarie dei costo dei contratto collettivo integrativo aziendale e le previsioni di<br />

bilancio dell'Ente a tale titolo è espresso da tale revisore.<br />

Tutti gli Enti dei comparto sono tenuti a trasmettere all'ARAN, copia dei contratti decentrati<br />

integrativi entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione definitiva. La trasmissione all'Aran di copia<br />

dei contratto collettivo integrativo decentrato non ha valore a fini di controllo ed eventuale<br />

approvazione ma solo di catagolazione ed informazione e monitoraggio, anche se trattasi di<br />

adempimento obbligatorio.<br />

ART. 5 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DI LIVELLO<br />

TERRITORI<strong>AL</strong>E<br />

1. Il testo dell’art. 6 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 4 di 41


centrostudiproforma@virgilio.it CCNL 2002 - 2005<br />

1. “Per gli enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non<br />

superiore a 30 unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può svolgersi a<br />

livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni<br />

sindacali territoriali firmatarie del presente contratto; l’iniziativa può essere assunta dalle<br />

associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti<br />

titolari della negoziazione decentrata integrativa.<br />

2. I protocolli devono precisare:<br />

a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;<br />

b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di<br />

rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente<br />

CCNL, nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;<br />

c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato<br />

integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i<br />

vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall’art.<br />

5;<br />

d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta<br />

fruizione delle tutele e dei permessi.<br />

3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa,<br />

secondo i rispettivi ordinamenti:<br />

a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;<br />

b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si<br />

intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di<br />

dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;<br />

c) le modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale<br />

incaricato dei relativi adempimenti;<br />

d) le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.<br />

ART. 6 - CONCERTAZIONE<br />

1. Il testo dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituto dal seguente:<br />

“1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2, ricevuta l’informazione, ai sensi<br />

dell’art.7, “può” attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta<br />

scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine<br />

stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura<br />

di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di<br />

relazioni sindacali.<br />

2. La concertazione si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL del<br />

31.3.1999 e per le seguenti materie:<br />

a) articolazione dell’orario di servizio;<br />

b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 5 di 41


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c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di<br />

disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;<br />

d) andamento dei processi occupazionali;<br />

e) criteri generali per la mobilità interna.<br />

3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla<br />

data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro<br />

comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.<br />

4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della<br />

relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino<br />

5. La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti,<br />

espressamente designati dall’organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi<br />

ordinamenti.”<br />

L’articolo 4 non modifica sostanzialmente i dettami del precedente contratto ma si limita ad<br />

inserire termini precisi per l’attivazione della concertazione.<br />

Mantiene le stesse materie del CCNL precedente ed elimina la lettera f del comma 1 " f)<br />

definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle<br />

amministrazioni che ancora vi siano tenute ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n.<br />

29/93.<br />

il comma 5 dell’articolo 6, con l’espressione “espressamente designati dall’organo di governo<br />

degli enti” tende a ribadire la nullità di quanto sottoscritto con il sindaco o altro<br />

amministratore in delegazione trattante, fatti salvi i piccoli comuni per i quali è possibile<br />

l’attribuzione di atti di gestione in assenza di adeguate professionalità.<br />

Materie attualmente oggetto di concertazione<br />

Le materie oggetto di concertazione sono quelle previste dall'art. 16, comma 2 dei CCNL<br />

31.3.1999, e cioè criteri generali per la disciplina di:<br />

Svolgimento delle selezioni per i passaggi tra categorie (ex qualifiche);<br />

Valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione di funzioni;<br />

Conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione<br />

periodica;<br />

Metodologia permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti,<br />

anche ai fini della progressione economica orizzontale all'interno della categoria<br />

d'appartenenza, ai sensi dell'art. 6 dei CCNL 31.3.99;<br />

Individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento dei fondo per la progressione<br />

economica<br />

all'interno della categoria d'appartenenza, ai sensi dell'art. 5 dei CCNL 31.3.99;<br />

Individuazione dei nuovi profili professionali di cui all'art. 3, comma 6 sempre dei CCNL<br />

31.3.99;<br />

Attuazione delle regole relative agli aggiornamenti elo modificazioni di cui all'art. 14,<br />

comma 2, dei CCNL 31.3.99, per il finanziamento della progressione all'interno delle<br />

categorie.<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 6 di 41


centrostudiproforma@virgilio.it CCNL 2002 - 2005<br />

E inoltre , ai sensi dell'art. 8, comma 2, dei presente CCNL le materie oggetto di<br />

concertazione sono:<br />

articolazione dell'orario di servizio; b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche,<br />

gestite dagli EE.LL., e degli asili nido;<br />

criteri per il passaggio dei dipendenti, per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni<br />

legislative, comportanti trasferimenti di funzioni e personale;<br />

andamento dei processi occupazionali;<br />

criteri generali per la mobilità interna,<br />

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale che svolgono la concertazione<br />

Ciascuna delle due parti, quella datoriale e quella sindacale, designano una propria<br />

delegazione che sia abilitata a svolgere la concertazione.<br />

Da parte dell'Amministrazione, la delegazione abilitata a svolgere la concertazione dovrebbe<br />

essere costituita con atto formale della Giunta Comunale, Provinciale o Camerale.<br />

Il contratto collettivo non indica espressamente come debbano essere composte le due<br />

delegazioni quindi la loro costituzione è lasciata alla libera iniziativa delle parti, fatto salvo<br />

quanto previsto al comma 5 “La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal<br />

soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli enti,<br />

individuati secondo i rispettivi ordinamenti e quindi “se designati” si deve ritenere che la<br />

stessa debba essere sicuramente composta non da amministratori ma da dirigenti o<br />

funzionari o dal segretario, salvo i casi di enti per i quali sia già previsto la delega gestionale<br />

agli assessori<br />

Per quanto invece concerne quella di parte sindacale potrà essere composta dalle R.S.U. e<br />

dalle OO.SS. territoriali, come meglio riterranno più opportuno, comunicandola però<br />

ufficialmente all'Amministrazione affinché la trattativa avvenga con un interlocutore<br />

rappresentativo della parte sindacale, che sia nelle condizioni di prendere decisioni in<br />

merito.<br />

Le delegazioni della concertazione possono essere, per composizione, le stesse che<br />

provvedono alla contrattazione.<br />

E’ invece corretto che si tengano distinte le due fasi, quella di contrattazione da quella di<br />

concertazione. con distinti verbalí di riunione questo per motivi di opportunità di materia e<br />

di tempi,.<br />

Modalità, procedure, svolgimento e limiti per la concertazione<br />

L'informazione preventiva sulle materie che sono oggetto di concertazione deve essere<br />

formalmente trasmessa dall'Amministrazione a tutti i soggetti sindacali aventi diritto in modo<br />

di avere certezza che l'informazione sia stata ricevuta e della data di ricevimento, dati questi<br />

rilevanti al fine di determinare la scadenza dei termine entro cui i rappresentanti sindacali<br />

possono chiedere la concertazione.<br />

Quindi si potrà procedere a mezzo di formale notifica attraverso messi comunali o per posta,<br />

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno od a mezzo fax, se concordato dalla parti,<br />

come mezzo di comunicazione delle informazioni.<br />

Occorre in merito ricordare che l'informazione preventiva, dove contrattualmente prevista<br />

come obbligatoria, è dovuta e la eventuale mancata informazione potrebbe essere causa di<br />

annullamento di tutte le fasi attuative successive.<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 7 di 41


centrostudiproforma@virgilio.it CCNL 2002 - 2005<br />

L'informazione, ai sensi dell'art. 7 dei CCNL 1.4.99, è dovuta non solo alla R.S.U. ma anche a<br />

tutte le OO.SS. firmatarie dei CCNL, nella loro rappresentanza più vicina all'Ente, anche<br />

qualora all'interno dell'Ente quella data organizzazione sindacale non avesse aderenti o non<br />

fosse rappresentata.<br />

La R.S.U. o l'OO.SS. devono richiedere la concertazione per iscritto negli stessi modi previsti<br />

sopra per l’Amministrazione.<br />

Entro dieci giorni dalla predetta richiesta scritta l'Amministrazione è tenuta a convocare la<br />

prima riunione di concertazione.<br />

Nell'informazione trasmessa alle/dalle OO.SS., devono essere compiutamente illustrate forme<br />

e modi di come intenda procedere ed attivare l'istituto contrattuale o la materia che può<br />

essere oggetto di concertazione.<br />

La concertazione si sviluppa in un confronto tra le parti sull'argomento che può durare al<br />

massimo trenta giorni, trascorsi i quali dovrà essere obbligatoriamente steso un verbale in cui<br />

si potranno definire concordemente tra le parti ipotesi di soluzioni o posizioni diversificate.<br />

In ogni caso terminata la fase di concertazione ciascuna delle due parti riassume la propria<br />

capacità di iniziativa: l'Amministrazione potrà adottare tutti gli atti tesi a portare nel proprio<br />

ordinamento la possibilità di attuare quelle scelte e la R.S.U. e le OO.SS. potranno adottare<br />

tutte le eventuali forme di lotta tese a tutelare i propri iscritti ed i lavoratori di quell'Ente, anche<br />

impugnando gli atti eventualmente adottati dall'Ente.<br />

Riepilogando, una volta che le OO.SS. o la R.S.U. chiedano la concertazione, entro i termini<br />

di 5 o 10 gg. prefissati dall'Amministrazione, avrà inizio la concertazione. Nell'avviso di<br />

convocazione dovrà risultare il giorno e l'ora di convocazione, la sede ed anche l'ordine dei<br />

giorno degli argomenti oggetto di concertazione.<br />

Il confronto si esprime in una serie di incontri la cui durata non potrà superare i 30 gg.<br />

dall'inizio della concertazione stessa.<br />

Qualora si raggiunga un accordo prima dei 30 gg. questo risulterà dal verbale finale<br />

dell'ultima seduta e la concertazione ha così termine, non dovendo nella fattispecie<br />

trascorrere il termine di 30 gg, e la concertazione viene ritenuta conclusa.<br />

La seduta finale della fase di concertazione<br />

Nella seduta finale della fase di concertazione si dovrà stendere un verbale dal quale<br />

dovranno risultare le posizioni che le parti hanno nella materia, oggetto della concertazione<br />

stessa, soprattutto nel caso in cui non sia possibile raggiungere un'intesa.<br />

Qualora invece si raggiunga un'intesa, dal verbale di seduta dovranno risultare i termini della<br />

stessa in modo esplicito ed i reciproci impegni delle parti.<br />

Valore dell'accordo al termine della concertazione<br />

La concertazione è una fase delle relazioni sindacali che non ha la stessa valenza della<br />

contrattazione, per cui l'eventuale intesa raggiunta non esplica automaticamente i propri<br />

effetti e perché questi possano realizzarsi dovranno adottarsi da parte dell'Amministrazione<br />

tutti gli atti necessari perché queste intese possano realizzarsi.<br />

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Infatti, il valore dei verbale finale della fase di concertazione anche qualora portasse e<br />

sancisse un'intesa tra le parti, risulta sicuramente impegnativo per le stesse ma non ha il<br />

valore giuridico dei contratto collettivo per cui le intese raggiunte non potranno avere<br />

decorrenza immediata ma le stesse non potranno entrare in vigore immediatamente ma<br />

potranno esplicare i propri effetti solo a seguito degli atti amministrativi che l'Amministrazione<br />

dovrà adottare per renderle operative, anche modificando in tal senso il proprio ordinamento.<br />

ART. 8 - COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING<br />

1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o<br />

psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei<br />

confronti di un lavoratore.<br />

Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e<br />

ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive,<br />

denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e<br />

idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore<br />

stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal<br />

contesto lavorativo di riferimento.<br />

2. In relazione al comma 1, le parti , anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento<br />

Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed<br />

opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono<br />

rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per<br />

la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la<br />

qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.<br />

comma 2 , è opportuno confrontare le tipologie già ricompresse nella Legge 626 sulla<br />

sicurezza<br />

3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 25 del CCNL dell’1.4.1999 sono,<br />

pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto,<br />

specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:<br />

a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing<br />

in relazione alle materie di propria competenza;<br />

b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla<br />

verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che<br />

possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;<br />

c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione<br />

delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente<br />

interessato;<br />

d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.<br />

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4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti<br />

adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di<br />

sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del<br />

consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni<br />

sindacali firmatarie del presente contratto.<br />

5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati<br />

propongono, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 23 del CCNL<br />

del 1° aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che<br />

possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:<br />

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della<br />

gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;<br />

b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica<br />

conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici, anche al<br />

fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo<br />

da parte del personale.<br />

6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni<br />

sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti<br />

dell’ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell’ente ed il<br />

vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è<br />

previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei<br />

Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,<br />

appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività<br />

dei due organismi. Enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti inferiore a<br />

30, possono concordare la costituzione di un unico Comitato disciplinandone la<br />

composizione della parte pubblica e le modalità di funzionamento<br />

7. Gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro<br />

funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito<br />

lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento<br />

per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale<br />

sull’attività svolta.<br />

3. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e<br />

comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere<br />

rinnovati nell’incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun<br />

compenso.<br />

Occorre definire la connotazione giuridica del mobbing ( vedi allegato),<br />

E’ assolutamente necessario predisporre un regolamento di funzionamento del comitato<br />

affinché lo stesso possa procedere speditamente con compiti chiari e precisi, riduca a termini<br />

molto operativi le sessioni di lavoro del Comitato, serva a definire e prevenire i problemi e le<br />

possibili casistiche e tipologie, considerata la peculiarità dell’istituto: lo scopo è di evitare che<br />

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le sessioni si traducano in inutili e vaghe discussioni, creino involontariamente situazioni di<br />

scontro piuttosto che di incontro.<br />

Per lo sportello di ascolto, è possibile ipotizzare la scelta di una figura di ascolto, per ogni<br />

unità produttiva (Settore Area ecc.) che non sia imposto né da parte datoriale né da parte<br />

sindacale ma che sia di tipo elettivo.<br />

Il Comitato si potrebbe riunire inizialmente per la redazione ed aggiornamenti del regolamento<br />

e delle tipologie e successivamente su indicazione o richiesta delle figure di ascolto, dei<br />

dipendenti ecc.<br />

Diventa fondamentale una attività di formazione interna su questo aspetto che potrebbe<br />

rivoltarsi come un boomerang se non ben gestito e inoltre si rende tassativa la necessità di<br />

definire a priori le tipologie riconducibili al fenomeno del mobbing ad evitare di considerare<br />

come tale, tipologie riconducibili ad altri fenomeni che col mobbing nulla hanno a che vedere,<br />

e potrebbe essere utile fare riferimenti ai criteri utlizzati dall’INAIL. Vedi Allegato sul mobbing<br />

ART. 10 V<strong>AL</strong>ORIZZAZIONE DELLE <strong>AL</strong>TE PROFESSION<strong>AL</strong>ITÀ<br />

1. Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il<br />

conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b)<br />

e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 9, 10, e 11 del<br />

medesimo CCNL.<br />

2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti<br />

vigenti:<br />

a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di<br />

competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell’ente, attraverso la<br />

maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel<br />

mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con<br />

preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master,<br />

dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte<br />

professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad<br />

albi; ( i casi devono ritenersi alternativi)<br />

b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell’art. 8 citato: per riconoscere e motivare l’assunzione di<br />

particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione<br />

propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del<br />

programma di governo dell’ente.<br />

3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni<br />

sindacali vigente:<br />

a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle<br />

competenze e responsabilità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo<br />

affidamento;<br />

b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di<br />

posizione e di risultato;<br />

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c) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e<br />

degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di controllo interno.<br />

4. L’importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia<br />

da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la retribuzione di risultato<br />

connessa ai predetti incarichi può variare da un minimo del 10%ad un massimo del 30%<br />

della retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato può essere<br />

corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dal<br />

servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l’ordinamento vigente.<br />

5.<br />

Per maggiore compressionee possibilità di raffronto con i precedenti istituti, riportiamo il testo<br />

dell’articolo 11 del precedente CCNL:<br />

I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma<br />

3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi<br />

previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente<br />

a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati<br />

secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato<br />

Da notare che nell’articolo 10 del CCNL 2002-2005, la dizione non è “posizione<br />

organizzativa”, come nell’articolo 8 del precedente CCNL ma “posizioni di alta<br />

specializzazione” e tali posizioni possono essere incaricate anche a tempo determinato. (per<br />

esempio in occasione di progetti che impiegano portatori di competenze elevate ecc.) in<br />

funzione non di quello che dovranno fare di quello che si ritiene che sappiano fare<br />

sulla base di “titoli”.<br />

Appare evidente che tale istituto è stato pensato esclusivamente per i Comuni dotatisi di area<br />

della dirigenza, proprio in quanto non sono riferibili alle posizioni organizzative dell’art 8 del<br />

precedente contratto anche se soggiacciono alla stesa disciplina. E questo se non altro per la<br />

evidente contraddizione nell’ammontare della remunerazione, più elevata rispetto alle<br />

canoniche posizioni organizzative in line, concernenti funzioni di direzione di unità<br />

organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevata autonomia gestionale, ed<br />

organizzativa, caratterizzate da assunzione diretta di di elevata responsabilità di prodotto e di<br />

risultato elevata responsabilità e dimensione organizzativa (art 8 comma 1 CCNL<br />

31.03.1999.<br />

In caso di mancata istituzione delle posizioni organizzative disciplinate dall’art.10 della<br />

preintesa, l’ente NON può destinare le risorse decentrate aggiuntive previste dall’art. 32<br />

comma 7 al finanziamento una tantum di altri istituti del salario accessorio, in quanto e<br />

l'incremento dello 0.20% delle risorse decentrate è strettamente connessa alla istituzione<br />

delle alte professionalità e non può essere utilizzata per altri istituti di salario accessorio<br />

Il dato contrattuale non inibisce la attribuzione delle alte professionalità ai dipendenti che<br />

sono in part time. Tale scelta è da considerare perciò rimessa ai singoli regolamenti. Non è<br />

assolutamente indispensabile il titolo accademico e possono essere conferiti incarichi a<br />

personale senza laurea , in quanto da un lato si parla di esperienze acquisite anche all’interno<br />

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dell’ente ; queste sono scelte devono ritenersi autonome nell'ambito dell'organizzazione<br />

dell'ente e devono essere stabilite nel regolamento di organizzazione<br />

Rispetto alla ipotesi che si possa interpretare tale nuovo istituto come una valorizzazione<br />

delle alte professionalità di cui all'art. 8 del CCNL 1998-2002 e quindi da intendere come un<br />

potenziamento delle retribuzioni delle posizioni di responsabilità esistenti, occorre precisare<br />

che l’interpretazione per noi corretta è che si tratti di figure di nuova creazione, di una<br />

evoluzione di una possibilità già prevista dal CCNL 31.3.1999, evoluzione che ha assunto<br />

caratteristiche tali da determinare una nuova fattispecie e che si ritiene tipiche dei comuni<br />

dotati di area dirigenziale anche se tali figure potevano già essere identificate col succitato<br />

articolo 8, nelle lettere b e c seppure con diversi ammontari di retribuzione.<br />

Infine l’incarico non dovrebbe avvenire solo per titoli, tenendo conto di quanto all’articolo 2<br />

comma a “acquisite, anche nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici<br />

e in enti e aziende private<br />

Al di là della determinazione della remunerazione più elevate delle precedenti, non vi è nulla<br />

di particolarmente diverso dai contenuti delle lettere b) e c) del CCNL 31.03.1999,<br />

b) svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate<br />

a diplomi di laurea e/o scuole universitarie e/o iscrizione ad albi professionali<br />

c) svolgimento di attività di staff e/o studio, ricerca ispettive, di vigilanza e controllo<br />

caratterizzate da elevata autonomia e esperienza<br />

e inoltre spetta alla autonomia organizzativa dell’ente prevederne la istituzione e la<br />

regolamentazione, così come i requisiti di accesso,<br />

Ciascun Ente che vorrà applicare l'area delle alte professionalità la dovrà prevedere<br />

formalmente a livello dei proprio ordinamento e la dovrà disciplinare a livello regolamentare: i<br />

criteri e le condizioni per la individuazione delle relative competenze e responsabilità e per il<br />

conseguente affidamento ed anche la durata massima di detto incarico. Gli Enti dovranno<br />

altresì individuare criteri da inserire nel proprio Regolamento che possano essere utili per la<br />

determinazione dei valori da attribuire alla retribuzione di posizione e di risultato delle alte<br />

professionalità.<br />

Si dovranno definire inoltre criteri, sempre a livello regolamentare, con relative procedure<br />

applicative, per la valutazione dei risultati ed il raggiungimento degli obiettivi di coloro che<br />

saranno incaricati della responsabilità dell'area delle alte professionalità. Tutte le modifiche di<br />

discipline regolamentari sono soggette a informazione preventiva alle OO.SS. e ad eventuale<br />

loro richiesta a concertazione<br />

La norma si espone a queste considerazioni:<br />

Risulta difficile motivare la logica del nuovo istituto in quanto<br />

Considerando che la nuova figura non corrisponde a quella della posizioni organizzative,<br />

come si giustifica che il valore della retribuzione delle alte professionalità, che sanno fare ma<br />

non fanno, potrà in base a questa norma contrattual, essere superiore a quella delle<br />

posizioni organizzative di line, potendo arrivare fino ad un massimo di Euro 16.000 annui lordi<br />

per 13 mensilità contro Euro 12.911,42 delle posizioni di line e la retribuzione di risultato<br />

degli incaricati di alta professionalità potrà raggiungere il 30% della loro retribuzione di<br />

posizione contro il 25% degli incaricati della responsabilità di un'area delle posizione<br />

organizzativa di line. ?<br />

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6. Le risorse previste dall’art. 32, comma 7, integrano quelle già disponibili negli enti per la<br />

retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente destinate alla<br />

remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.<br />

Nota Art. 32 comma7) La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel<br />

rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del<br />

monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al<br />

finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).<br />

ART. 11 - POSIZIONI ORGANIZZATIVE E TEMPO PARZI<strong>AL</strong>E<br />

All'art. 4 dei CCNL dei 14.9.2000, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:<br />

"2.bis I Comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti<br />

dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni<br />

organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale<br />

di durata non inferiore al 50% dei rapporto a tempo pieno. Il principio dei riproporzionamento<br />

dei trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di<br />

posizione".<br />

1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:<br />

a. assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di<br />

personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;<br />

b. trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta<br />

dei dipendenti interessati.<br />

2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione<br />

organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione<br />

delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti.<br />

Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in<br />

rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il<br />

predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.<br />

Viene ribadito il concetto di temporaneità della attribuzione di PO<br />

In base a questa disposizione gli Enti, privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze<br />

organizzative, derivanti dall'ordinamento vigente, potranno individuare, se ritenuto necessario<br />

per i loro fini, le posizione organizzative la cui responsabilità potrà essere conferita anche al<br />

personale con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che determinato, a<br />

tempo parziale di durata uguale o superiore al 50% dei rapporto a tempo pieno (tempo<br />

parziale da 18 a 35 ore).<br />

Gli Enti, privi di qualifiche dirigenziali, potranno stabilire, prevedendo questa fattispecie a<br />

livello di Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la possibilità di conferire<br />

incarichi di responsabilità di posizione organizzativa anche a dipendenti, sia a tempo<br />

indeterminato che determinato, con rapporto di lavoro a tempo parziale uguale o superiore al<br />

50% della prestazione dei tempo pieno.<br />

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Con atti successivi di competenza della Giunta Comunale, gli Enti dovranno individuare per<br />

quali posizioni organizzative tra quelle stabilite, potrà essere conferito<br />

un incarico di responsabilità anche ad dipendente a tempo parziale con rapporto pari o<br />

superiore al 50%. Il Sindaco successivamente procederà al conferimento della relativa<br />

responsabilità secondo le vigenti norme in materia per la durata che sarà prevista nella<br />

relativa determina sindacale.<br />

ART. 14 PERSON<strong>AL</strong>E DISTACCATO A TEMPO PARZI<strong>AL</strong>E E SERVIZI IN CONVENZIONE<br />

Si applica a personale designato da specifiche convenzioni<br />

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una<br />

economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei<br />

lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per<br />

periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante<br />

convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra<br />

l’altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale<br />

d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il<br />

corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come<br />

rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in<br />

convenzione.<br />

2. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni<br />

verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall’ente di provenienza,<br />

titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da<br />

parte dell’ente di utilizzazione.<br />

3. La contrattazione decentrata dell’ente che utilizza il lavoratore distaccato può prevedere<br />

forme di incentivazione economica a favore del personale distaccato, secondo la<br />

disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo<br />

l’art. 31.<br />

4. I lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della<br />

responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi<br />

convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è<br />

riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in<br />

godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un<br />

corrispondente riproporzionamento.<br />

5. Il valore complessivo,su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione<br />

per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo<br />

di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l’importo può variare da un minimo<br />

del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il<br />

relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del<br />

CCNL del 31.3.1999 (Bilancio).<br />

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6. Al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico<br />

dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2<br />

e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000.<br />

7. La disciplina dei commi 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale<br />

utilizzato per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267<br />

del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata<br />

dell’ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma<br />

6.<br />

1°. Caso: il Comune A con area dirigenziale manda una D al Comune B, senza dirigenza<br />

che attribuisce al dipendente in oggetto la P.O. Il Comune di provenienza, che cura il<br />

trattamento economico riceve (in partita di giro) la posta e la riconosce dal fondo.<br />

2°. Due comuni privi di dirigenza istituiscono una figura di coordinamento che presiede un<br />

nuovo servizio. Il compenso viene ospitato nel fondo ai sensi dell'Art. 15 comma 5.<br />

3°. Progressioni sono competenza dell'ente di provenienza<br />

Si applicano le condizioni di maggior favore disciplinate nel contratto integrativo dell'ente di<br />

destinazione.<br />

"Super posizione" per i Comuni in convenzione. Il comma 4 e 5 reintroducono la possibilità di<br />

posizioni organizzative tra diversi Comuni con finanziamento da Bilancio.<br />

Art 30 Dlgs 267/2000.<br />

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono<br />

stipulare tra loro apposite convenzioni.<br />

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti<br />

contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.<br />

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di<br />

un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme<br />

di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.<br />

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici<br />

comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare<br />

l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega<br />

di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in<br />

luogo e per conto degli enti deleganti<br />

ART. 15 POSIZIONI ORGANIZZATIVE APIC<strong>AL</strong>I<br />

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture<br />

apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni<br />

organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999.<br />

Da notare l’infelice espressione “apicale”, con riferimento alla struttura apicale, senza<br />

alcun riferimento alla “responsabilità di servizio” di cui all’art 107 del tuell e alla<br />

descrizione dell’articolo 8 lettera ) del CCBL 31.03.1999<br />

Questa disposizione contrattuale sta a significare che, negli Enti privi di qualifiche dirigenziali,<br />

chi viene individuato come responsabile della struttura organizzativa apicale nell'Ente,<br />

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secondo l'ordinamento organizzativo che ]'Ente stesso si è dato e quindi chi viene nominato<br />

dal Sindaco “responsabile di servizio”, ,è anche responsabile della relativa posizione<br />

organizzativa, come disciplinata dagli articoli 8 e seguenti dei CCNL 31.3.99 ed in questo<br />

senso avrà diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato contrattualmente<br />

prevista.<br />

Tuttavia la copertura della struttura senza la nomina del Sindaco a responsabile di servizio (<br />

caso magari raro) non da diritto alla retribuzione di posizione venendo a mancare l’incarico di<br />

alta responsabilità dell’art 107 del tuell<br />

Questa disposizione contrattuale non prevede alcun automatismo rispetto alla situazione<br />

esistente negli Enti dei comparto. Dall'entrata in vigore dei CCNL, qualora il Sindaco<br />

conferisca o confermi la responsabilità di una struttura apicale ad un proprio dipendente, con<br />

conseguente incarico di responsabile di servizio, ciò farà scattare come immediata<br />

conseguenza che a quel dipendente dovrà essere attribuita la retribuzione di posizione e di<br />

risultato contrattualmente prevista, a seconda degli importi che l'Ente avrà determinato in<br />

applicazione della normativa in materia prevista dai vigenti CCNL. E da regolamenti interni,<br />

La scrittura di questo articolo, definendo la questione in termini di “apicalità” presupporrebbe<br />

la novità interpretativa .per la quale risulterebbe possibile attribuire ad un dipendente di<br />

categoria C la responsabilità di una posizione organizzativa anche se nelle altre aree dell'ente<br />

vi sono dipendenti di categoria D. Occorre che nell'area non vi siano dipendenti di categoria<br />

D.<br />

DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOC<strong>AL</strong>E<br />

Premessa<br />

La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e<br />

la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle<br />

nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici,<br />

associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo,<br />

finalizzato alla rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.<br />

Le parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla<br />

necessità di riconoscere:<br />

• la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;<br />

• il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;<br />

• il rispetto dei diversi livelli istituzionali;<br />

• iI ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province,<br />

definendone coerentemente compiti e funzioni.<br />

Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le<br />

competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l’esigenza che i modelli<br />

organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in<br />

particolare sui seguenti temi.<br />

Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale<br />

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Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza<br />

di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con<br />

riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno,<br />

sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal<br />

capo dell’amministrazione.<br />

( la medesima legge definisce il corpo di polizia nel numero minimo di sette addetti)<br />

Formazione e sviluppo professionale<br />

Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di<br />

professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con<br />

significativa esperienza professionale nonché mediante percorsi di aggiornamento e di<br />

qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi<br />

negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di<br />

cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.<br />

Copertura assicurativa<br />

Le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha<br />

stabilito che l’attività prestata dal “vigile urbano” addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra<br />

tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall’art. 1, comma 3, del<br />

D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtù del principio generale secondo cui “a parità di rischio<br />

infortunistico deve corrispondere parità di tutela”, si impegnano ad attivarsi nei confronti degli<br />

organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.<br />

ART.16 INDENNITÀ DEL PERSON<strong>AL</strong>E DELL’AREA DI VIGILANZA<br />

Tali indennità sono a carico del bilancio e non del fondo<br />

1. L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995<br />

per il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in<br />

possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986,<br />

è incrementata di € 25 lorde mensili per 12 mensilità ed è rideteminata in € 1.110,84<br />

annui lordi con decorrenza dall’1.1.2003.<br />

2. L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL del<br />

6.7.1995 per il restante personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui<br />

all’art. 5 della citata legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 mensili lorde per 12<br />

mensilità ed è rideterminata in € 780,30 annui lordi a decorrere dall’1.1.2003.<br />

ART. 17 PRESTAZIONI ASSISTENZI<strong>AL</strong>I E PREVIDENZI<strong>AL</strong>I<br />

Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e<br />

comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite<br />

dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei<br />

dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970.<br />

Le risorse sono quelle derivanti da sanzioni al Codice della Strada. Il comune può<br />

destinarle su iniziativa degli organismi dei dipendenti (CR<strong>AL</strong> ecc.)<br />

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ART. 18 PERMESSI PER L’ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO<br />

Il personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso il<br />

tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1<br />

lett.a) del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000, ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il<br />

tempo necessario all’espletamento dell’ incarico affidato.<br />

ART. 19 PARTECIPAZIONE DEL PERSON<strong>AL</strong>E COMANDATO O DISTACCATO <strong>AL</strong>LE<br />

PROGRESSIONI ORIZZONT<strong>AL</strong>I E VERTIC<strong>AL</strong>I<br />

1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di<br />

partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni<br />

verticali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine<br />

l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le<br />

informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.<br />

2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico<br />

fondamentale e accessorio del personale “distaccato” a prestare servizio presso altri enti,<br />

amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’ente titolare del rapporto di lavoro, restano a<br />

carico dell’ente medesimo.<br />

E’ opportuno affrontare l’eventuale difformità negli aspetti delle diverse procedure di<br />

valutazione o difformi e determinare quella prevalente o quella praticabile<br />

ART. 22 MODIFICHE <strong>AL</strong>L’ART. 23 (DOVERI DEL DIPENDENTE) DEL CCNL DEL 6 LUGLIO<br />

1995<br />

1. Al testo dell’art. 23 del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:<br />

a. la rubrica dell’articolo “doveri del dipendente” è modificata in “obblighi del dipendente”;<br />

Si renderà necessario evidenziare differenza fra dovere e obbligo (in termini giuridici)<br />

b. al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase “Il dipendente<br />

adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro<br />

contenuti nel codice di condotta allegato”;<br />

c. al comma 3, lettera d), le parole “della legge 4 gennaio 1968, n.15” vengono sostituite con<br />

“al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445” (Testo unico delle disposizioni legislative e<br />

regolamentari in materia di documentazione amministrativa);<br />

al comma 3, lettera r), dopo le parole “interessi finanziari o non finanziari propri” e prima del<br />

punto viene aggiunta la frase “o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi”.<br />

DOVERI DEL DIPENDENTE<br />

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(Art. 23 CCNL del 6/7/91. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di<br />

servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon<br />

andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e<br />

l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.<br />

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e<br />

collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.<br />

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del<br />

servizio, il dipendente deve in particolare:<br />

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni<br />

per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in<br />

relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;<br />

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli<br />

ordinamenti ai sensi dell' art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241;<br />

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;<br />

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle<br />

disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste<br />

dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti<br />

nell'amministrazione nonchè attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine della<br />

legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione;<br />

e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle<br />

presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del<br />

servizio;<br />

f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta<br />

uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità<br />

della persona;<br />

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero<br />

psico - fisico in periodo di malattia od infortunio;<br />

h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli<br />

siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il<br />

dipendente deve farne rimostranza a che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se<br />

l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve,<br />

comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca<br />

illecito amministrativo;<br />

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito<br />

rientri nelle proprie responsabilità;<br />

j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui<br />

affidati;<br />

k) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di<br />

servizio;<br />

l) non chiedere nè accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in<br />

connessione con la prestazione lavorativa;<br />

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali<br />

dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano<br />

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debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non<br />

aperti al pubblico;<br />

n) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora<br />

temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse;<br />

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato<br />

impedimento;<br />

p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere<br />

direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.<br />

dovrebbe rientrare nella regolamentazione specifica dell'ente, una scala di gradualità del tipo<br />

seguente:<br />

1) grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio<br />

determinatosi<br />

2) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro<br />

3) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al<br />

comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto<br />

dalla legge, al comportamento verso gli utenti<br />

4) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente<br />

5) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia<br />

dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento<br />

6) rilevanza degli obblighi violati<br />

dal rimprovero verbale alla multa di 4 ore<br />

sospensione dal servizio fino a 10 giorni<br />

sospensione dal servizio da 11 giorni a sei mesi<br />

licenziamento con preavviso<br />

è necessario creare una casistica e definire il numero delle recidive per tipologia.<br />

definire la particolare gravità (vedi la nota in testa all'articolo)<br />

necessario prevedere una graduazione<br />

fino ad 1 giorno di assenza …<br />

fino a 3 giorni di assenza …<br />

"lo fai per professione" non ha carattere sporadico come la seconda lettera j del comma<br />

precedente<br />

stabilire la gradualità in un regolamento e questo può essere un incarico da affidare a<br />

comitato mobbing<br />

ART. 31 DISCIPLINA DELLE “RISORSE DECENTRATE”<br />

incrementate già nel 2003 anche per effetto dell'applicazione dell'Art 5 CCNL 2001<br />

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1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse<br />

umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono<br />

determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno<br />

2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.<br />

2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno<br />

2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art.<br />

32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse<br />

caratteristiche, anche per gli anni successivi.<br />

Risorse fisse e in tale contesto vanno annoverate le risorse dell’articolo 5 del biennio<br />

2001 DA INSERIRISI NEL FONDO 2003<br />

Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione<br />

delle seguenti disposizioni: art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli<br />

effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art.<br />

4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera<br />

di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per<br />

effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL<br />

dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni<br />

organiche.<br />

3. Le risorse (fisse) di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi<br />

caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti<br />

discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art.<br />

15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non<br />

correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti<br />

dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4,<br />

commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6,<br />

del presente CCNL. ( risorse variabili)<br />

4. Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla<br />

incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione<br />

vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.<br />

5. Resta confermata la disciplina dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla<br />

conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di riferimento.<br />

Parte fissa definita una volta per tutte 15, co1<br />

lett. A Art 31 CCNL 95 ecc.<br />

lett. B risorse aggiuntive 1998 ex art32 ccnl 1995<br />

lett. C risparmi di gestione aggiuntive 1998<br />

lett. F risparmi derivanti dall'applicazione art 2, co 3,29/93<br />

lett. G led<br />

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lett. H indennità di i.500.000<br />

lett.. i riduzione personale dirigenziale<br />

lett. J 0,52 monte salari 1997<br />

lett. L somme tratt. Accessorio servizi aggiuntivi<br />

Comma 5 per per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche<br />

+ indennità di comparto ( art. 33 comma 4 e 5)<br />

Parte variabile da determinare anno per anno, 15, co1<br />

lett. D art. 43 449/1997<br />

lett. E trasformazione part time<br />

lett. K Merloni, Ici ecc<br />

lett. M risparmio straordinari<br />

lett. N x camere di commercio<br />

Comma 2, 4 e, per il comma 5 per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni<br />

organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove<br />

attività,<br />

La disapplicazione del comma 1 dell'art. 16 è prevista dall'art. 32 comma 10 che abroga<br />

espressamente l'art. 5 del 5.10.2001 che a sua volta era attuativo del comma 1 dell'art. 16. Il<br />

fondo non può più essere integrato se non nella misura e nei limiti previsti dall'art.32.<br />

Nel caso che un Ente si trovi nelle condizioni che avendo determinato le risorse decentrate a<br />

valere per l’anno 2004 ed Il risultato di detta determinazione, comprendente sia l’importo<br />

unico avente carattere di certezza, stabilità e continuità, sia tutti gli incrementi annuali<br />

eventuali e variabili, si sia dimostrato insufficiente a contenere le spese di cui all’art. 17 del<br />

C.C.N.L. 1.4.1999 “utilizzo risorse decentrate” e quindi anche quelle ulteriori del nuovo<br />

contratto l'ente deve finanziare tutte le indennità con le risorse del fondo decentrato, per cui<br />

occorre rivisitare le indennità attualmente erogate ovvero limitare le progressioni orizzontali.<br />

Fatto salva l’ipotesi di applicazione della rt 15 comma 5 del CCNL 1999<br />

Qualora gli incrementi dell'art.32, commi 1 e 2 non bastino a finanziarie l'indennità di<br />

comparto l'Ente per poterla corrispondere non potrà incrementare le risorse di cui all'art. 31,<br />

comma 2 ma dovrà ridurre altre spese finanziate con lo stesso fondo<br />

Con la presente ipotesi di CCNL scompare l’incremento a piacere del fondo da parte degli<br />

Enti virtuosi: l’unico margine di manovra possibile per gli enti per incrementare liberamente il<br />

fondo sarebbe quello previsto dall’art. 15, comma 5 del CCNL 98/01 (sia nella parte fissa -<br />

per gli effetti legati all’aumento dell’organico - che in quella variabile – per gli effetti non<br />

dipendenti dall’organico "ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle<br />

nuove attivita’".<br />

Per ampliare il fondo ex articolo 15 comma 5 occorre che l'ente incrementi la dotazione<br />

organica (incremento da destinare alla parte stabile del fondo) ovvero amplii i servizi resi<br />

all'esterno senza assunzioni di personale (incremento da destinare alla parte variabile del<br />

fondo).<br />

Per procedere ad uno di tali incrementi l'ente deve motivare le quantità di risorse aggiuntive<br />

in relazione a criteri oggettivi e la manovra deve trovare elementi a supporto negli strumenti di<br />

programmazione dell’ente<br />

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Nell’ambito della gestione delle risorse di cui al comma 3 dell'art. 31 della preintesa (c.d.<br />

"risorse decentrate" variabili), queste ultime devono essere previste, comunque, tutti gli<br />

anni, a prescindere dal loro effettivo utilizzo,<br />

Annualmente, quindi, l'amministrazione deve verificare la possibilità di inserimento delle<br />

risorse che hanno caratteristiche di variabilità e ove esse non siano integralmente utilizzate, si<br />

dà luogo alla riutilizzazione nell'esercizio successivo. I fondi incentivanti ex legge Merloni,<br />

come tutte le risorse destinate al personale, devono entrare nel fondo per le risorse<br />

decentrate<br />

Dalla lettura dell’art. 31 e 32 si rileva che il Fondo delle risorse decentrate (parte avente<br />

carattere di certezza e stabilità e parte variabile) è costituito dalla SOMMA di alcune<br />

specifiche voci ma nulla è detto in merito agli importi che in questi anni abbiamo portato in<br />

detrazione dal fondo per: - oneri ex comma 4 art. 7 CCNL 31.3.99 per inquadramento dei<br />

vigili alla 6^Q.F. – art. 19 comma 1 CCNL 1.4.99; - trasferimento dei Bidelli allo Stato; - salario<br />

accessorio liquidato nell’anno 1998 ai dipendenti cui è stata conferita dal Sindaco la<br />

Responsabilità degli Uffici e dei Servizi (art. 11 CCNL 31.3.99)<br />

Tali somme vanno portate in detrazione anche in assenza di una specifica voce contrattuale,<br />

in quanto collegate alla applicazione di principi di interpretazione delle disposizioni<br />

contrattuali. In tal senso mancano nel contratto anche previsioni diverse, facendosi<br />

riferimento a voci già esistenti, salvo gli incrementi disposti dallo stesso contratto.<br />

Le risorse decentrate che siano state incrementate negli anni 2002 e 2003 in base all'art. 5<br />

del contratto 5/10/2001, possono essere confermate anche nel fondo 2004? Vi è chi<br />

risponde negativamente e chi invece ritiene che lo stesso importo essendo parte del fondo<br />

2003, si riporta nel fondo 2004.<br />

A seguito di esternalizzazione dei servizi non vi è decurtazione sulla parte storica del fondo<br />

L'incremento del fondo per le risorse decentrate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, può<br />

essere consentito solo nel caso in cui l'ente attivi nuovi servizi rivolti alla cittadinanza, agli<br />

utenti o, comunque, esterni all'ente e non per servizi interni e, comunque, a parità di<br />

dotazione organica. Non esistono nel nuovo contratto, oltre all'incremento delle dotazioni<br />

organiche, altre possibilità di incrementare il fondo<br />

Alla luce della nuova ipotesi di contratto, in presenza dell'attivazione di un nuovo servizio (ad<br />

esempio lo sgombero neve) senza l'incremento di dotazione organica, è possibile inserire ad<br />

incremento del fondo, tra le risorse di cui all'art.31 comma 3 dell'ipotesi di contratto, da<br />

verificarsi annualmente, una quota destinata a compensare per tali nuovi servizi le prestazioni<br />

rese dal personale interessato in termini di ore straordinarie ma non della reperibilità.<br />

ART. 32 INCREMENTI DELLE RISORSE DECENTRATE<br />

1. Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003,<br />

di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.<br />

2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con<br />

decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari<br />

dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica<br />

disciplina del presente articolo.<br />

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3. Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli<br />

enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;<br />

4. Camere di Commercio: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è<br />

consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle<br />

entrate correnti.<br />

5. Regioni: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore<br />

degli enti che la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente<br />

depurata della spesa sanitaria.<br />

6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le<br />

risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua<br />

del monte salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di<br />

spesa.<br />

7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle<br />

medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte<br />

salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al<br />

finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).<br />

8. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da<br />

parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta<br />

ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.<br />

9. E’ confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili<br />

collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della<br />

progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione<br />

economica orizzontale, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l’indennità di € 64,56<br />

annue lorde, di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.<br />

10. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più applicazione la<br />

disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001.<br />

Costruzione del monte salari<br />

Pare prevalere la tesi che lo stesso debba ricomprendere:<br />

Per gli Enti dove non sia prevista la dirigenza, intesa come area contrattuale a sé stante, le<br />

somme di spesa relative agli A.P.O. per retribuzione di posizione e di risultato, sono<br />

assolutamente da ricomprendersi nel monte salari sul quale calcolare la percentuale di<br />

incremento.<br />

Il monte salari sul quale calcolare l'incremento è costituito dalla spesa di tutto il personale in<br />

servizio sia a tempo determinato che indeterminato, escluso il segretario comunale o<br />

provinciale, dalla spesa per missioni e trasferte, per rimborso dell'indennità chilometrica e per<br />

buoni pasto o mensa:<br />

• tutte le voci di salario fondamentale quali: stipendio tabellare, indennità integrativa<br />

speciale; assegni "ad personam" riassobibili o non riassorbibili, R.I.A., posizione economica di<br />

sviluppo orizzontale economico all'interno della categoria;<br />

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• tutte le voci di salario accessorio a qualsiasi titolo percepite comprensive di tutte le<br />

indennità contrattualmente previste e di tutti compensi contrattualmente previsti, quali<br />

indennità di rischio, di reperibilità, di turno, di disagio, di maneggio valori, indennità dei messi<br />

notificatori, indennità di cui M'art. 37 CCNL 6.7.95, compensi Istat, lci, compensi per la<br />

progettazione, di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.99, ecc.;<br />

compensi per prestazioni straordinarie; maggiorazioni di cui all'art. 24 CCNL 14.9.2000.<br />

ART. 32 COMMA 3 : l'incremento dello 0,50% è consentito purchè la spesa del personale (di<br />

quale anno 2001?) risulti inferiore al 39% delle entrate correnti (accertamenti del 2001?); Si<br />

chiede la conferma dell'anno, di cui al punto precedente ed inoltre al comma 1 dell'art.33 la<br />

base imponibile è costituita dal monte salari (solo stipendi, no oneri riflessi?), esclusa la<br />

dirigenza, riferito all'anno 2001. Al comma 3 dello stesso articolo la base imponibile è<br />

costituita dalla spesa di personale. Si desidera avere maggiori dettagli in merito alla<br />

differenza tra le due basi imponibili.<br />

ART. 33 ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA INDENNITÀ DI COMPARTO<br />

1. Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del<br />

personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante<br />

personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.<br />

2. L’indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene<br />

corrisposta per dodici mensilità.<br />

3. L’indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o<br />

sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della<br />

determinazione della base di calcolo dell’indennità di fine servizio. L’istituzione della<br />

indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in<br />

atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10 della legge<br />

n. 335 del 1995.<br />

No TFS si TFR Si Cpdel No Inadel<br />

4. L’indennità viene corrisposta come di seguito indicato:<br />

a) con decorrenza dell’1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D<br />

allegata al presente CCNL;<br />

b) con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli<br />

importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono<br />

prelevate le corrispondenti risorse nell’ambito di quelle previste dall’art. 32<br />

comma 1;<br />

c) con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l’anno 2004, l’importo della indennità<br />

di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i<br />

quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal<br />

fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità<br />

dell’art. 31, comma 2.<br />

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5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse<br />

decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a<br />

seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per<br />

le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.<br />

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Viene istituita con questo articolo una nuovo compenso economico “ a pioggia”che<br />

viene finanziato dal fondo per le risorse decentrate, in altri termini dalla “produttività”,<br />

introducendo una indennità sui generis, a scapito della selezione e del merito. Tutto il<br />

percorso faticosamente costruito con il CCNL 1999, viene così vanificato e i richiami<br />

sempre più ribaditi sulla meritocrazia sono finiti in una bolla di sapone<br />

Viene denominato indennità di comparto per tutto il personale, differenziata nei suoi valori<br />

economici a seconda della categoria di inquadramento dei personale, con tre decorrenze<br />

diverse e diversi valori economici per ciascuna categoria contrattuale, cioè dall'1.1.2002,<br />

dall'1.1.2003 e dal 31.12.2003, quindi a valere per il 2004.<br />

L'indennità viene corrisposta dall'1.1.2002 nelle misure mensili lorde, diversificate per le varie<br />

categorie contrattuali, indicate alla colonna 1 della Tabella allegato D all'ipotesi di accordo.<br />

Con decorrenza 1.1.2003 le misure dell'indennità corrisposte dall'1.1.2002 sono<br />

incrementate degli importi previsti alla colonna 2 della stessa Tabella D, sempre diversificati a<br />

seconda della categoria contrattuale d'inquadramento dei personale.<br />

A questo fine verranno prelevate le corrispondenti necessarie risorse nell'ambito di quelle<br />

previste dall'art. 32, comma 1 della preintesa.<br />

Con decorrenza 31.12.2003 e quindi a valere per l'anno 2004, l'importo dell'indennità di<br />

comparto viene ulteriormente incrementato dei valori di cui alla colonna 3 della tabella D,<br />

sempre diversificato a seconda dell'inquadramento contrattuale dei personale, per cui a<br />

decorrere dall'1.1.2004 l'importo dell'indennità di comparto sarà corrisposto negli importi di cui<br />

alla colonna 4 della Tabella D, sempre diversificati a seconda delle categorie di<br />

inquadramento dei personale, importi complessivi che assorbono i valori stabiliti alle<br />

decorrenze 1.1.2002 ed 1.1.2003.<br />

I valori finali della tabella D non corrispondono alle somme dei singoli importi precedenti, ma<br />

si tratta di un errore materiale che sarà corretto in sede di stesura dei CCNL finale.<br />

A questo fine vengono previste le necessarie corrispondenti risorse stabili per finanziare la<br />

conseguente spesa dalle disponibilità date dall'art. 31, comma 2 dei presente CCNI---.<br />

Le quote di indennità con decorrenza 1.1.2003 e 31.12.2003, prelevate dalle risorse<br />

decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2), a<br />

seguito di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa dovuta, dei personale interessato, per<br />

le misure non utilizzate in conseguenza di nuove assunzioni nei posti corrispondenti che<br />

erano così divenuti vacanti.Come si può osservare l'indennità di comparto è di eguale valore<br />

per le posizioni giuridiche B/1 e B/3 all'interno della cat. B e D/1 e D/3 all'interno della cat.<br />

D.Al momento in cui gli Enti avranno nel fondo di cui all'art. 31, comma 2 dei presente<br />

CCNL le risorse disponibili per finanziare l'indennità di comparto nell'importo previsto al<br />

31.12.2003, potranno corrisponderla solo negli importi previsti all'1.1.2002 ed 1.1.2003; non<br />

potranno assolutamente finanziaria con altre risorse di bilancio, in quanto sfonderebbero le<br />

compatibilità contrattuali, con la conseguente nullità prevista dall'art. 4, comma 5 dei CCNL<br />

1.4.99Questa indennità dovrebbe servire a conseguire un progressivo riallineamento della<br />

retribuzione complessiva dei personale dei comparto Regioni-AA.LL. con quella dei restante<br />

personale pubblico, che gode dell'indennità di amministrazione. , ma di per sé introduce un nuovo<br />

regime di appiattimento e rende ’inutile il lavoro<br />

L'indennità di comparto viene corrisposta per dodici mensilità e quindi non ha il rateo di<br />

tredicesima.<br />

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L'indennità di comparto ha natura fissa e ricorrente e quindi viene ridotta o sospesa negli<br />

stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare.<br />

Detta indennità non è utile nonostante le predette caratteristiche ai fini della determinazione<br />

della base di calcolo dell'indennità di fine servizio ma utile ai fini previdenziali.<br />

L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base<br />

di calcolo in atto dei trattamento pensionistico, anche in riferimento all'art. 2, commi 9 e 10<br />

della legge 335195, quindi non è utile solo ai fini dell'indennità premio di fine servizio.<br />

Dal 2004 tutta l'indennità di comparto è finanziata con risorse del fondo ma occorre sempre<br />

tenere distinto il primo incremento dell'anno 2002 e finanziarlo con risorse di bilancio<br />

Nei comuni privi di dirigenza si è ritenuto possibile finanziare l'indennità di comparto per i<br />

responsabili di posizione organizzativa attraverso il bilancio mentre al contrario, l'indennità di<br />

comparto deve essere finanziata per tutti i dipendenti ed in tutti gli enti nel modo previsto dal<br />

contratto: prima tranche dal bilancio e seconda e terza tranche a carico del fondo per le<br />

risorse accessorie.<br />

la spesa per le indennità del personale a tempo determinato per la copertura di posti vacanti<br />

in dotazione organica deve essere coperta dal fondo, con le stesse modalità previste per il<br />

personale a tempo indeterminato: indennità di comparto dalla parte stabile, altre indennità<br />

dalla parte variabile.<br />

ART. 34 FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ORIZZONT<strong>AL</strong>I<br />

Gli aumenti delle progressioni economiche per effetto dell'incremento del tabellare<br />

vanno a carico del fondo nella parte fissa<br />

Disapplicato il baricentro, strumento che permetteva di graduare e programmare il<br />

costo del personale, non è disapplicato l’art 14 comma 2 che prevede che gli enti<br />

intervengano con soluzioni selettive.<br />

1. Si conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al<br />

personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di<br />

cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate<br />

previste dall’art. 31, comma 2.<br />

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della<br />

quota della tredicesima mensilità.<br />

3. Dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell’art. 31,<br />

comma 2, vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.<br />

4. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal<br />

servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per<br />

progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla<br />

data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata<br />

definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il<br />

finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.<br />

6. E’ disapplicata la disciplina dell’art. 16, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999. (baricentro)<br />

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ART. 36 MODIFICHE <strong>AL</strong>L’ART. 17 DEL CCNL DELL’1.4.1999<br />

1. Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui<br />

all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 può essere determinato, in sede di<br />

contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino<br />

ad un massimo di € 2.000.<br />

2. All’art. 17, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:<br />

Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con<br />

atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed<br />

Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare,<br />

altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli<br />

addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;<br />

compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;<br />

compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di<br />

protezione civile. L’importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.<br />

L'art. 36 c. 1 del nuovo contratto prevede per l'esercizio di compiti che comportano<br />

specifiche responsabilità di cui all'art. 17 c.2 lett.f del CCNL 1/4/1999 un compenso che<br />

può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i valori da un minimo di €<br />

1000 ad un massimo di € 2000.<br />

Il contratto fissa, a differenza delle disposizioni del CCNL dello 1.4.1999, un tetto minimo,<br />

per cui in sede di contrattazione decentrata occorre procedere ad un adeguamento delle<br />

indennità che sono inferiori. Occorrerà inoltre rivedere i criteri e i contenuti delle varie<br />

“responsabilità” che dovrebbero essere “valutate” con criteri simili, anche se semplificati,<br />

relative alla graduazione delle posizioni, in altri terminino legate alle posizioni e non alle<br />

persone.<br />

Le indennità per particolari responsabilità e le indennità per specifiche responsabilità, previste<br />

dai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della intesa, non possono essere erogate al medesimo<br />

dipendente per le stesse attività e responsabilità, ma solo in caso di attività e responsabilità<br />

diverse. La materia è oggetto di contrattazione decentrata.<br />

art.36 comma 2: la nuova indennità per qualifiche specifiche (messi, ufficiale stato civile, ecc.)<br />

è cumulabile con altre indennità percepite dai medesimi soggetti (rischio/disagio, specifiche<br />

responsabilità di cui all'art.17 comma 2 lett. f), solo se percepita per funzioni diverse.<br />

Le rivalutazioni delle indennità (turno maggiorazioni varie) e dello straordinario, per<br />

prestazioni rese negli anni 2002 e 2003, conseguenti agli incrementi contrattuali previsti dalla<br />

preintesa devono essere finanziate con le risorse disponibili sul fondo<br />

ART. 37 COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ<br />

Questa dichiarazione, dopo l’introduzione della indennità di comparto appare come<br />

una presa per i fondelli, bella e buona<br />

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1. L’art. 18 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:<br />

1. La attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente<br />

correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei<br />

servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile<br />

rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.<br />

La questione in parole povere è che, si sono drammaticamente ridotte le risorse per i<br />

compensi di merito a favore di una “pioggia” istituzionalizzata costituita dalla indennità di<br />

comparto.<br />

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono<br />

essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di<br />

valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli<br />

obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.<br />

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti<br />

nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione<br />

adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento<br />

degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.<br />

4. Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla<br />

base di automatismi comunque denominati. ( dopo l’istituzione dell’indennità di<br />

comparto all’articolo33, ( dopo la “invenzione” dell’indennità di comparto…. Non<br />

resta che ribadire il concetto sopra esposto)<br />

ART. 38 PERSON<strong>AL</strong>E DISTACCATO <strong>AL</strong>LE ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI<br />

Al personale distaccato, ai sensi dell’art. 271, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 2000 presso gli<br />

organismi nazionali e regionali delle autonomie locali, compete il trattamento economico<br />

previsto dall’art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000 ivi compresa la tredicesima<br />

mensilità e la indennità di comparto disciplinata dall’art. 33; i relativi oneri sono confermati a<br />

carico dell’ente di appartenenza.<br />

ART. 39 DIPENDENTI IN DISTACCO SINDAC<strong>AL</strong>E<br />

1. Il comma 1 dell’art. 47 del CCNL del 14.9.2000, relativo alla tutela del trattamento<br />

economico del personale in distacco sindacale, è completato, prima del punto, con la<br />

seguente disciplina: “ivi comprese le quote della tredicesima mensilità, nonché la<br />

indennità di comparto disciplinata dall’art. 33.”<br />

Il comma 2 dell’art. 47 del CCNL del 14.9.2000 è integrato come segue: “In sede di<br />

contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato ai fini dell’art.<br />

17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni nonché<br />

nella valutazione utile alla progressione economica orizzontale.”<br />

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ART. 40 STRAORDINARIO PER C<strong>AL</strong>AMITÀ NATUR<strong>AL</strong>I<br />

1. Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti<br />

adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per<br />

remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per<br />

le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità<br />

di uno posizione organizzativa.<br />

La disciplina del comma 1 trova applicazione con effetto dal gennaio 2002.<br />

ART. 41 INDENNITÀ DI RISCHIO<br />

La misura della indennità di rischio di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata<br />

in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.<br />

COMMENTI ULTERIORI <strong>AL</strong>LA PREINTESA<br />

Decorrenza<br />

Le decorrenze del CCNL saranno dalla data di sottoscrizione dello stesso e non dall'1.1.2002<br />

salvo che l'articolo non preveda diversa decorrenza.<br />

Gli incrementi delle risorse decentrate previste all'art. 32 si riferiscono al fondo per l'anno<br />

2003.<br />

L'ulteriore incremento dello 0,20% del monte salari per il finanziamento delle alte<br />

professionalità è applicabile solo agli enti con figure dirigenziali.<br />

L'art. 31, comma 1 (risorse decentrate) usa la dizione "con effetto dal 31.12.03 e a valere per<br />

l'anno 2004 il che significa significa a partire dal mese di gennaio, il mese di dicembre non è<br />

ricompreso.<br />

La dichiarazione congiunta n. 1, con particolare riferimento alla "gestione di diritto comune"<br />

delle progressioni verticali, rispetto alla sentenza a sezioni unite della cassazione (n. 15403<br />

del 15.10.03) nella quale si afferma la competenza del giudice amministrativo anche per le<br />

procedure selettive interne va intesa nel senso che la la predetta sentenza non ha rilevanza<br />

rispetto alle procedure contrattualmente previste inerendo solo la competenza in materia di<br />

contenzioso.<br />

C'è una lettura sindacale per cui dalla precisazione secondo cui le progressioni verticali<br />

rientrano nelle attività di gestione di diritto comune dovrebbe derivare come<br />

conseguenza lo svincolo delle progressioni interne dal limite del 50% di cui alle pronunce<br />

della Corte Costituzionale, sulla base del presupposto che non si tratterebbe di forme di<br />

forme di reclutamento e, quindi, come tale, non sarebbe soggetta al rispetto del principio<br />

dell'adeguato accesso dall'esterno (di cui all'art. 35 D.Lgs. 165/2001).<br />

In realtà, la dichiarazione congiunta tende a valorizzare l'istituto delle progressioni verticali e,<br />

per molti versi, si muove in controtendenza rispetto all'orientamento che sta assumendo la<br />

giurisprudenza, vedi in particolare la recente pronuncia delle sezioni unite della Cassazione<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 32 di 41


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che ha attribuito la competenza a giudicare sui concorsi interni alla magistratura<br />

amministrativa.<br />

Montesalari<br />

L'anno di riferimento per calcolare il parametro di cui al comma 3 dell'art. 32 è l'anno 2001,<br />

così come la spesa risulta in base al principio della competenza per l'anno 2001, il monte<br />

salari è al netto degli oneri riflessi, esclusa la dirigenza ed il segretario comunale. La<br />

differenza tra monte salari e spesa sta sopratutto nel fatto che nella seconda è compresa sia<br />

l'IRAP che gli oneri riflessi e nella seconda non sono da ricomprendersi le spese per il<br />

personale a tempo determinato di cui all'art. 110, commi 1 e 2 DLgs. 267/2000. In entrambi i<br />

casi non devono essere calcolati le spese inerenti l'indennità di trasferta, l'indennità<br />

chilometrica, i buoni mensa e gli assegni familiari.<br />

Cumulo di funzioni<br />

Nel caso del dipendente che sia incaricato di posizione organizzativa sia nel proprio Ente che<br />

nell'Ente convenzionato le due indennità complessivamente non potranno superare il valore<br />

di Euro 16.000,00.<br />

Le economie per la trasformazione dei posti da tempo pieno a tempo parziale sono<br />

richiamate solo nel comma 3, trattandosi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del<br />

CCNL 1.4.1999. Quindi esse devono essere utilizzate solo una volta e devono confluire nella<br />

parte variabile del fondo<br />

Il secondo comma dell'art 19 stabilisce che, nel caso in cui il personale sia comandato<br />

presso altre amministrazioni nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, gli oneri<br />

relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio restano a carico dello stesso<br />

ente titolare del rapporto di lavoro. Visto che, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza,<br />

il comando si può disporre solo quando concorre anche l'interesse dell'Amministrazione<br />

titolare del rapporto di lavoro ne deriva che il trattamento dovrebbe sempre rimanere a carico<br />

della stessa amministrazione? La disposizione dell'articolo 19, comma 2, del nuovo contratto<br />

prevede un principio di carattere generale, fermo restando il rimborso disposto dall'ente<br />

presso cui il dipendente e si riferisce al caso in cui il comando sia disposto nell'interesse<br />

dell'ente con cui è stabilito il rapporto di lavoro.<br />

L'art. 15 del CCNL 31.3.93 comma 2 prevede che, in caso di passaggio tra categorie,<br />

qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione<br />

economica risulti superiore al trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo<br />

personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica. Poichè con<br />

l'art. 29 del nuovo CCNL alla voce di stipendio tabellare è stata conglobata la I.I.S., si chiede<br />

se nel calcolare la differenza di trattamento debbano essere considerati i nuovi tabellari (con<br />

la I.I.S. conglobata). Risposta : In relazione al disposto dell'art. 29 dell'ipotesi di CCNL questo<br />

entrerà in vigore dopo la firma del CCNL stesso per cui le nomine in posti di categoria<br />

superiore fine a quella data avverranno sulla base di norme vigenti attualmente, senza<br />

indennità conglobata<br />

Valorizzazione delle alte professionalità ( art 10)<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 33 di 41


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Assegnazione di incarichi a soggetti senza riferimento ad aspetti organizzativi con dimensioni<br />

complesse, con caratteristiche di specializzazione , in particolari ambiti di studio, ricerca,<br />

ispezione controllo e perché no innovazione, progettazione<br />

Portatori di competenze elevate ed innovative, attraverso percorsi professionali e formativi di<br />

alto livello comportanti anche particolari abitazioni ( avvocato,<br />

I ruoli e le posizioni a cui assegnarli vanno individuati con livelli di responsabilità di soluzione<br />

di problematiche complesse, di rilevante interesse, con riferimento al programma dell’ente ( e<br />

quindi occorrerà identificare il programma che ne preveda l’esigenza)<br />

Si richiede che vengano preventivamente :<br />

definititi i programmi che rendono necessarie tali posizioni<br />

disciplina dei criteri per la pesatura delle posizioni<br />

procedure per la valutazione dei risultati<br />

Profili economici art 10 comma 4 e 5 -<br />

Da minimo 5164,56 a massimo 16.000 €<br />

Con retribuzione di risultato dal 10 al 30 %<br />

L’automatica attribuzione della posizione organizzativa ai responsabili delle posizioni<br />

apicali che non è esattamente come “conferimento degli incarichi dirigenziali” e<br />

quindi si pone in contraddizione con tutto l’ordinamento precedente<br />

Comando riferimento all’articolo. 56 del DPR n. 3/1957<br />

Mobbing<br />

In caso di accertamento di responsabilità di mobbing, a carico di qualche dipendente,<br />

l’ente potrà opporre l’attività dei comitati volti ad impedire il fenomeno in analogia con quanto<br />

avviene nel privato in applicazione della legge 231/2001.<br />

Il che vale ad escludere la responsabilità dell’illecito da parte del datore di lavoro.<br />

IL MOBBING NEL PUBBLICO IMPIEGO<br />

MICHELE ORICCHIO (Consigliere della Corte dei conti)<br />

Definizione e inquadramento del mobbing<br />

Il termine etologico mobbing costituisce l’ennesimo "anglicismo" recentemente entrato a far<br />

parte delle parole d’uso comune anche nella pratica giudiziaria: esso rievoca scenari di<br />

aggressività 1 che si pongono in contrasto non solo con l’ordinato vivere sociale ma anche<br />

con il regolare svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.<br />

L’estrema attualità del predetto fenomeno, contrassegnata anche dal rilievo dato dai mezzi di<br />

comunicazione di massa, ha offerto lo spunto per diversi, recenti interventi sul tema, specie<br />

sotto il profilo del danno alla persona del lavoratore.<br />

Grazie agli studi effettuati da esperti in neuropsichiatria e in medicina del lavoro, si è potuto<br />

affermare che il mobbing è fenomeno ubiquitario piuttosto diffuso in tutte le realtà lavorative<br />

non solo private ma anche pubbliche e, tuttavia, è con riferimento alle prime che esso si è<br />

1 Nota Martini "to mob" significa assalire, aggredire in gruppo, è da notare che in inglese non esiste mobbing ma solo to<br />

mob<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 34 di 41


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primariamente palesato ed è stato oggetto di studi approfonditi sotto il profilo sia medico che<br />

legale.<br />

Il mobbing, alla luce anche dell’esperienza sin qui maturata, può definirsi come .<br />

Tale attività deve avere una durata di più mesi (normalmente almeno sei, secondo la più<br />

recente medicina del lavoro, per poter essere sussulta nel concetto di mobbing.<br />

Nel rapporto di lavoro privato il fenomeno è già più volte giunto all’attenzione della scienza<br />

medico-legale e del lavoro approdando anche presso l’Autorità Giudiziaria, sebbene ciò sia<br />

accaduto da noi con gran ritardo rispetto ai paesi nord-europei ove vi è una maggiore cultura<br />

della difesa dell’integrità psico-fisica del lavoratore.<br />

L’emarginazione dal lavoro,ingiustamente attuata attraverso il depotenziamento e la<br />

demotivazione del singolo lavoratore, pur non essendo stata positivizzata in una specifica<br />

norma (come è accaduto in Svezia) costituisce comunque una situazione rilevante e sotto il<br />

profilo medico che legale e, ove accertata, può comportare una reazione da parte<br />

dell’Ordinamento giuridico, sussistendo comunque la norma generale di cui all’art. 2087 del<br />

codice civile secondo la quale "L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa<br />

le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a<br />

tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".<br />

Un tentativo di regolamentazione del fenomeno si è, peraltro, avuto (senza successo) nella<br />

scorsa legislatura con i disegni di legge "Tapparo e "Benvenuto", il primo – in particolare -<br />

così lo delinea: "Ai fini della presente legge vengono considerate violenze morali e<br />

persecuzioni psicologiche, nell’ambito dell’attività lavorativa, quelle azioni che mirano<br />

esplicitamente a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore..…esse devono mirare a<br />

discreditare, screditare, danneggiare il lavoratore nella propria carriera, status, potere formale<br />

od informale, grado di influenza sugli altri, rimozione da incarichi, esclusione o immotivata<br />

marginalizzazione dalla normale comunicazione aziendale, sottostima sistematica dei risultati,<br />

attribuzione di compiti molto al di sopra delle possibilità professionali o della condizione fisica<br />

o di salute".<br />

Sulla problematica in esame si registrano comunque già alcune pronunce dei giudici di merito<br />

nel nostro Paese: in particolare merita menzione la sentenza emessa dal Tribunale di Torino<br />

in data 11.12.1999 con cui sono stati attentamente analizzati anche gli stati patologici<br />

sintomatici dell’esistenza di un comportamento discriminatorio giuridicamente rilevante:<br />

sindrome ansioso-depressiva reattiva, labilità emotiva, nervosismo, insonnia, disappetenza,<br />

ansia, perdita di autostima, crisi di pianto con conseguente frequente ricorso all’uso<br />

farmacologico di ansiolitici, antidepressivi, e disintossicanti.<br />

I danni alla persona che conseguono a tali condizioni patologiche sono evidenti e possono<br />

essere sussunti nell’ipotesi del "danno biologico", come in seguito si dirà, ciò che va qui<br />

evidenziato è che pur essendo le discriminazioni sul lavoro un fenomeno risalente nel tempo,<br />

2 Nota Martini L’attività di mobbing deve avere le caratteristiche della azione persecutori quindi di vessazione con<br />

carattere di continuità definibile in mesi e non in giorni e di intenzionalità : esasperante molestia, molestie senza sosta,<br />

,vessazione implacabile, come esempio è sufficiente ricordare la persecuzione degli ebri ad opera dei nazisti<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 35 di 41


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esse di recente sono venute diffondendosi di pari passo con il fenomeno della<br />

"globalizzazione" e dell’esaltazione del liberismo economico più spinto.<br />

In tale contesto, ed in sicuro contrasto anche con i principi di tutela della dignità umana del<br />

lavoratore sanciti dalla nostra Costituzione (artt. 35 e 41 in particolare) si registrano svariate<br />

forme di discriminazione ingiustificata sul lavoro che sfociano in una nuova "richiesta di<br />

giustizia ": prima di esaminare le strade a tal uopo percorribili è necessario però soffermarsi<br />

su di un nuovo aspetto del fenomeno, quello cioè del suo manifestarsi nel pubblico impiego.<br />

Le cause dell’espandersi del fenomeno nel pubblico impiego<br />

Il problema del mobbing inteso quale "attività persecutoria ed inibitrice" esercitabile<br />

nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente da chi si trova in una posizione di supremazia<br />

non rappresenta certamente una novità tant’è che, come già detto, il legislatore del 1942 si<br />

era interessato del problema ponendo nell’art.2087 del codice civile il principio secondo il<br />

quale incombe al datore di lavoro l’obbligo di tutelare la salute psico-fisica dei propri<br />

dipendenti.<br />

La Costituzione repubblicana ha poi specificato che l’attività economica non può svolgersi in<br />

contrasto con la dignità umana e, ciononostante,il problema del mobbing si è presentato -di<br />

recente - anche nel pubblico impiego ove si è certamente "slatentizzato" per l’innesto<br />

massiccio di logiche privatistiche nell’organizzazione e nell’operato dell’Amministrazione,<br />

consacrato nel D.lgs.29/1993 e successive modifiche (oggi D.lgs.30.3.2001 n°165).<br />

In alcuni settori poi esso ha avuto maggiore presa come nel mondo della Sanità ove ha<br />

trovato un terreno particolarmente fertile nei delicati rapporti esistenti tra personale medico e<br />

paramedico, fra struttura apicale sanitaria e dirigenza generale alla quale ultima sono stati<br />

commessi,dalle più recenti leggi di riforma, poteri decisionali caratterizzati dalla più ampia<br />

discrezionalità tali da poter sfociare in forme di vero e proprio arbitrio, non facilmente<br />

sindacabili dall’Autorità Giudiziaria, nelle sue varie articolazioni.<br />

Anche in seno alle autonomie locali si sono registrati comportamenti mobizzanti ad esempio<br />

nei confronti dei segretari comunali, dopo le recenti leggi di riforma della categoria.<br />

Dall’esame della casistica fin qui emersa si può rilevare come nel pubblico impiego<br />

(privatizzato) la principale causa di possibili atteggiamenti "mobbistici" è da ricercare nella<br />

testé richiamata deprecabile tendenza legislativa in atto che ha affievolito il ruolo dei canoni<br />

della legittimità e della legalità dell’agire amministrativo, sacrificandoli sull’ "altare" di un<br />

malinteso efficientismo che certo non è un principio antitetico ai primi (come testimonia<br />

l’art.97 della Costituzione) e che comunque è rimesso nelle mani di organi politici ovvero di<br />

una dirigenza che certo non rispondono del proprio operato ad alcun Consiglio di<br />

Amministrazione o ad alcuna assemblea di soci e che, comunque, utilizzano danaro pubblico<br />

nell’esercizio delle funzioni loro rispettivamente conferite dalla legge.<br />

Ecco allora come l’incarico di una funzione dirigenziale a persona esterna all’Amministrazione<br />

da parte dell’organo politico (ex art.19 D.lgs.165/2001) in dispregio del curriculum e<br />

dell’anzianità di servizio di altri aspiranti a quella carica provenienti dai ruoli<br />

dell’Amministrazione interessata può divenire un fatto "mobbistico" ed essere<br />

contemporaneamente difficilmente perseguibile in sede giudiziaria essendo in qualche modo<br />

giustificato dalla legge al fine di garantire l’efficiente funzionamento della struttura.<br />

Analogamente è a dirsi per quanto attiene alle nomine dei primari di reparto operate dai<br />

Dirigenti del Servizio sanitario nazionale di cui all’art.26 del D.lgs.165/2001.<br />

E gli esempi potrebbero continuare anzi c’è il concreto rischio che nel pubblico impiego<br />

privatizzato il frequente cumularsi delle inefficienze del previgente sistema con i vizi del nuovo<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 36 di 41


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finisca per dare un poderoso "contributo" all’arricchimento della casistica del mobbing: si<br />

avverte, infatti, un crescente e generalizzato malessere nei diversi settori attraverso i quali si<br />

articola l’amministrazione pubblica, generato da crescenti condotte asseritamente vessatorie<br />

perpetrate nei confronti del lavoratore.<br />

Se in passato la rigidità strutturale ed organizzativa delle amministrazioni comportava la<br />

conseguenza che il lavoratore venisse preposto all’esercizio di specifiche mansioni<br />

difficilmente modificabili almeno nei loro aspetti qualitativi, l’attuale sistema di gestione della<br />

cosa pubblica e delle risorse umane, trasmigrando verso moduli e modelli di funzionamento<br />

"aziendalistici" mutuati dal settore privato, ha provocato l’attenuarsi di tale garanzia al fine di<br />

perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.<br />

Orbene, pur nella plausilibilità teorica di tale assunto è innegabile che un sistema di gestione<br />

organizzativa costruito conseguentemente sulla "flessibilità" e sul "rapporto fiduciario"<br />

avrebbe richiesto una maggiore ponderazione nell’attuazione degli strumenti legislativi per la<br />

sua concreta realizzazione e, soprattutto, dei correttivi che avessero evitato una<br />

esasperazione dei criteri sui quali si fonda.<br />

Il vincolo di fiduciarietà tra gli organi di direzione politica e gli organi di gestione, che secondo<br />

il legislatore deve rappresentare una linea guida per la riforma del nostro sistema<br />

amministrativo, in modo da renderlo efficiente ed efficace nel perseguimento degli obiettivi<br />

prefissati in sede politica attraverso le diverse tipologie di atti di programmazione a cui deve<br />

ricondursi l’attività gestionale -pur condivisibile in linea di principio - nella prassi applicativa<br />

può facilmente prestarsi a connivenze, complicità o parzialità che possono integrare gli<br />

estremi del comportamento "mobizzante"nel pubblico impiego.<br />

La complessiva rilevanza del fenomeno del mobbing pur senza destare allarmismi, non va<br />

dunque sottovalutata se è vero come è vero che L’INAIL ai sensi dell’art.10 comma 4 del<br />

D.lgs. 38/2000 lo ha inserito negli studi sulle nuove patologie professionali; di qui alla sua<br />

allegazione al fine di ottenere una pensione "privilegiata " il passo è breve: va quindi<br />

esaminata la risposta giudiziaria più immediata che al fenomeno può darsi a legislazione<br />

vigente.<br />

Le "risposte" ipotizzabili.<br />

Individuata dunque l’esistenza di un vizio genetico nella vigente legislazione che favorisce il<br />

diffondersi di atteggiamenti discriminatori nel mondo della Pubblica amministrazione e,<br />

conseguentemente, segnalata l’esigenza di un intervento legislativo riparatore, come prima<br />

difesa di fronte al fenomeno, va comunque affermato come l’attività persecutoria posta in<br />

essere dal detentore di poteri decisionali capaci di incidere nell’altrui sfera giuridica, ove<br />

provata, costituisce un atto illecito, cioè un atto che devia dai canoni del buon andamento<br />

della pubblica Amministrazione e che è meritevole di sanzione da parte dell’Ordinamento<br />

giuridico.<br />

Ecco, dunque, la necessità di difendere il binomio buon andamento-legalità che costituisce<br />

sicuro baluardo di fronte a quegli arbitri che non possono giustificarsi con il suggestivo<br />

richiamo al "rapporto fiduciario": "l’eccesso di potere" quale vizio dell’atto amministrativo nelle<br />

sue varie figure sintomatiche deve costituire l’unico metro per verificare -ad esempio- la<br />

legittimità di uno scavalcamento nella progressione in carriera (vedasi: Consiglio di<br />

Stato,sez.IV°-sent.n°495 del 24.3.1998) che può costituire un’ipotesi di mobbing<br />

giuridicamente rilevante.<br />

Anche allo stato attuale della legislazione si può e si deve pretendere che l’attività degli<br />

organi di direzione politica o di alta amministrazione si estrinsechi sempre in provvedimenti<br />

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congruamente motivati e sia attenta al rispetto della L.241/1990 sulla trasparenza<br />

amministrativa.<br />

Di fronte ad atteggiamenti asseritamente "mobizzanti" il lavoratore, pubblico o privato, può<br />

certamente trovare una prima forma di tutela giudiziale nell’invocazione di provvedimenti<br />

d’urgenza di tipo inibitorio innanzi al giudice del lavoro(vedasi Pretura Milano, sent.31.1.1997)<br />

e, tuttavia, tale ipotesi non sembra di facile realizzazione anche per la mancanza di norme<br />

processuali "ad hoc".<br />

Tralasciando gli aspetti penali che pure potrebbero rilevare in ipotesi di comportamenti<br />

vessatori ai danni dei pubblici dipendenti (penso all"abuso di potere", alla "violenza privata "<br />

aggravata, etc.)è evidente che il mobbing può essere causa di "danno biologico" risarcibile<br />

innanzi al giudice ordinario ed è stata questa la via sin ora principalmente seguita in tali<br />

ipotesi.<br />

Nel Settore pubblico, poi, una condanna della P.A. per danno biologico da mobbing può<br />

comportare, tra le altre conseguenze, un danno per l’Erario di cui l’autore può essere<br />

chiamato a rispondere innanzi alla Corte dei Conti.<br />

E’ su questo aspetto che qui ci si intende soffermare: ove infatti un dipendente pubblico risulti<br />

vittorioso in una causa intentata contro l’amministrazione di appartenenza per ottenere il<br />

risarcimento del danno biologico derivante da condotta vessatoria posta in essere nei suoi<br />

confronti dal titolare di un potere di supremazia appartenente alla sua stessa amministrazione<br />

è evidente che l’esborso da parte dell’Ente della somma risarcitoria non può non costituire un<br />

danno erariale, cioè una ingiustificata diminuzione del patrimonio pubblico.<br />

E l’ipotesi è tutt’altro che scolastica se è vero come è vero che di essa se ne è interessato<br />

recentemente, seppure con pronuncia a carattere processuale, il Consiglio di Stato in una<br />

controversia intentata da una dipendente dell’ AUSL n. 5 di Crotone che aveva convenuto in<br />

giudizio l’azienda di appartenenza per ottenere il risarcimento del danno biologico da<br />

mobbing.<br />

Il massimo consesso della Giustizia amministrativa con l’ordinanza n°6311 del 6.12.2000 ha<br />

preso per la prima volta in esame il concetto di mobbing nel pubblico impiego affermando,<br />

però, che è competente l’Autorità giudiziaria ordinaria a decidere su di una richiesta di<br />

condanna avanzata da un dipendente per danno biologico ad esso conseguente.<br />

Viene altresì precisato che la giurisdizione in tal materia appartiene alla magistratura ordinaria<br />

anche se la pretesa coinvolge aspetti organizzativi di servizi pubblici (nella specie "sanitari")<br />

atteso che l’art.33 comma 2 lettera e) del D.lgs.80/98, nel testo modificato dalla L.21.7. 2000<br />

n. 205, esclude dalla giurisdizione amministrativa "le controversie meramente risarcitorie che<br />

riguardano il danno alla persona o alle cose".<br />

Dunque può adirsi il giudice ordinario con azione tesa ad ottenere la condanna dell’ente<br />

pubblico di appartenenza al risarcimento del danno biologico derivante da mobbing, danno<br />

biologico che ha trovato la sua prima definizione in sede legislativa con il comma 3 dell’art.5<br />

della L.57/2001 che (seppure ad altri fini) lo ha definito come "lesione all’integrità psico-fisica<br />

della persona suscettibile di accertamento medico-legale" che "è risarcibile<br />

indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del<br />

danneggiato".<br />

L’ipotesi del risarcimento del danno biologico è quella che statisticamente dovrebbe, dunque,<br />

essere preminente: essa postula un duplice accertamento fattuale: innanzitutto relativo alla<br />

sussistenza di un atteggiamento ingiustificatamente vessatorio (da provarsi attraverso prova<br />

testimoniale e/o documentale, informazioni sindacali, etc.) e, solo successivamente,<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 38 di 41


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l’accertamento dell’esistenza di effetti pregiudizievoli per l’equilibrio psico-fisico del<br />

dipendente direttamente connessi al fatto "mobbistico ", accertamento da compiersi<br />

essenzialmente attraverso un’attenta consulenza medico-legale (i parametri applicabili sono<br />

quelli universali al pubblico ed al privato, del disagio psico-fisico,come descritti in una<br />

eccellente sentenza resa dal tribunale di Torino in data 11.12.1999 e pubblicata sul Foro<br />

Italiano nel n°1/2000 a pag.1555).<br />

Successivamente a tale duplice accertamento si potrà procedere alla determinazione del<br />

risarcimento del danno da effettuarsi probabilmente in via equitativa senza il ricorso a criteri<br />

egualitari o comunque unicamente fondati sul "reddito del lavoratore", tenendo altresì<br />

presente che – vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale – si dovrà tener conto del<br />

limite della "prevedibilità del danno" di cui all’art.1225 del codice civile, ove non sia provato il<br />

dolo del debitore.<br />

Comunque sia eventuali sentenze di condanna in casi del genere colpiscono anche l’ente di<br />

appartenenza in quanto questo è solidalmente responsabile ex art.28 della Costituzione con il<br />

proprio dipendente che ha posto in essere il comportamento vessatorio causativo di danno e i<br />

conseguenti esborsi costituiscono, a loro volta, "danno erariale", cioè - come già detto - "<br />

ingiusta lesione di un interesse economicamente valutabile di pertinenza dello Stato " (così:<br />

Cass.SS.UU. 4.1.1980 n. 2).<br />

Ove si verifichi tale situazione, la risposta dell’Ordinamento giudiziario può arricchirsi del ruolo<br />

della Corte dei conti attraverso quella che è stata definita "azione di regresso" e che - in realtà<br />

- è un’azione obbligatoria e pubblica tesa ad ottenere il reintegro del patrimonio della P.A.<br />

attraverso il recupero nei confronti dell’autore del fatto illecito dannoso delle somme cui la<br />

P.A. è stata costretta all’esborso a causa della condotta del proprio dipendente.<br />

Tale azione è appunto attribuita dall’art.103 della Costituzione alla Corte dei conti che ha una<br />

generale competenza nelle materie della contabilità pubblica e a cui vanno dunque<br />

comunicate tutte le sentenze emesse da altri giudici recanti condanne patrimoniali della P.A.<br />

e vanno indirizzate tutte le denunce di sprechi e malversazioni da parte dei cittadini.<br />

Il titolare esclusivo dell’azione risarcitoria è il P.M. presso la Sezione giurisdizionale regionale<br />

della Corte competente per territorio (cioè quella della regione in cui si è verificato il danno)<br />

che ha un termine prescrizionale di cinque anni per l’esercizio della stessa decorrenti dalla<br />

verificazione del fatto dannoso che in caso di risarcimento danni da mobbing si configura<br />

come "danno indiretto" cioè conseguenza di una sentenza e non della diretta attività<br />

dell’autore del fatto illecito, sicchè il predetto termine prescrizionale può iniziare a decorrere<br />

anche a molti anni di distanza dal verificarsi del fatto integrante gli estremi del mobbing.<br />

La conseguente citazione del presunto responsabile deve avvenire, previa contestazione<br />

degli addebiti, innanzi alla Sezione giuridizionale regionale competente che giudica in<br />

composizione collegiale e può pervenire a sentenza di condanna solo ove ravvisi nel<br />

comportamento causativo del danno erariale gli estremi del dolo o della colpa grave, ipotesi<br />

peraltro di facile ricorrenza nel caso di comportamenti "ingiustificatamente vessatori" tenuti da<br />

un dirigente pubblico.<br />

Il processo si svolge sostanzialmente nelle forme del rito civile e l’eventuale sentenza di<br />

condanna di primo grado è provvisoriamente esecutiva, salva la facoltà del convenuto di<br />

interporre appello alle sezioni centrali della Corte, servendosi di un avvocato dotato del<br />

patrocinio in Cassazione.<br />

Può quindi affermarsi che anche la Corte dei Conti, attraverso l’esercizio dell’azione<br />

risarcitoria nei confronti di chi abbia posto in essere un comportamento mobbistico causativo<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 39 di 41


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di danno per un ente pubblico, può concorrere alla repressione di tali deplorevoli condotte e,<br />

tuttavia, sia consentito affermare che ancora una volta la sola risposta giudiziaria, per quanto<br />

articolata, non potrà che essere insoddisfacente se non si farà in modo che essa sia una<br />

extrema ratio, se cioè ancora una volta si scaricheranno tutti gli oneri connessi alla<br />

problematica testé trattata sul settore giustizia.<br />

E’ necessario innanzitutto una risposta legislativa adeguata, come innanzi segnalato, che<br />

tenda a prevenire la possibile insorgenza nel settore pubblico di atteggiamenti mobbistici, è<br />

poi necessario un concreto utilizzo degli organi di controllo interno ad ogni amministrazione<br />

per monitorare la situazione dei dipendenti sotto il profilo non solo del loro rendimento, ma<br />

anche della corretta gestione delle risorse umane.<br />

Solo il costante utilizzo di tali metodiche eviterà un prevedibile massiccio ricorso alla<br />

giurisdizione per reprimere le più varie condotte asseritamente mobbistiche configurabili nel<br />

pubblico impiego, con la conseguente lievitazione di cause per risarcimento del danno<br />

biologico da mobbing, prevedibilmente destinate - altrimenti - a costituire un nuovo filone di<br />

contenzioso destinato (al di là dei casi di effettiva verificazione) ad arricchire pochi e a<br />

danneggiare le pubbliche finanze e, quindi, tutti i cittadini-contribuenti.<br />

Fonte : www.giust,it<br />

Commenti al CCNL Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003 pagina 40 di 41


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Dichiarazione congiunta n. 1 PROGRESSIONE VERTIC<strong>AL</strong>E<br />

Le parti concordano nell’affermare che le iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo<br />

professionale del personale attraverso i passaggi interni alla categoria superiore, sono tutte<br />

riconducibili alla disciplina dell’art. 4 del CCNL del 31.3.1999. Le diverse espressioni utilizzate<br />

come: concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, ecc, sono da ritenere come<br />

equivalenti anche quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una<br />

professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno. La espressione formalmente corretta<br />

deve essere individuata in quella utilizzata nella rubrica del citato art. 4: “progressione<br />

verticale nel sistema di classificazione”. Le parti concordano anche nel ritenere che la<br />

regolazione e la attuazione delle “progressioni verticali” debbano essere ricomprese nella<br />

attività di gestione di diritto comune secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del<br />

D.Lgs.n.165 del 2001.<br />

Dichiarazione congiunta n. 4 incontri fuori orario di lavoro<br />

Le parti concordano sull’opportunità di sensibilizzare gli enti del comparto affinché adottino<br />

tutte le iniziative, nel rispetto di quanto espressamente previsto dall’art.10, comma 7, del<br />

CCNQ del 7.8.1998, affinché i diversi livelli di relazioni sindacali previsti dalla vigente<br />

contrattazione collettiva nazionale si svolgano al di fuori dell’orario di lavoro, in modo<br />

da assicurare il corretto svolgimento delle relazioni sindacali stesse, evitando ogni possibile<br />

ricaduta negativa connessa alla fruibilità delle prerogative sindacali.<br />

Dichiarazione congiunta n. 6 contratti a termine<br />

Le parti concordano nel ritenere che, con riferimento al personale assunto con rapporto a<br />

termine, sulla base di fonti legislative speciali nazionali o regionali, gli oneri relativi ad<br />

eventuali prestazioni aggiuntive o alla applicazione di istituti tipici del salario accessorio<br />

debbano trovare copertura nelle risorse assegnate dalle predette fonti legislative ovvero<br />

attraverso un adeguato finanziamento a carico del bilancio degli enti interessati nel rispetto<br />

dei relativi equilibri e a condizione che sussista la necessaria capacità di spesa.<br />

Fine testo<br />

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