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Apri tutto il giornale - Confraternita del SS Crocifisso

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continua da pag. 12<br />

un’accurata visita medica, le è stato diagnosticato che quella<br />

grave menomazione <strong>del</strong>la vista era dovuta ad «una cicatrice<br />

nel bulbo <strong>del</strong>l’occhio sinistro, proprio sulla pup<strong>il</strong>la, tra<br />

la cornea trasparente e l’opaca, larga quattro linee circa […]<br />

e di un colore biancastro, calloso, la quale cicatrice si giudicò<br />

che fosse stata provocata da circa due mesi dietro […] e<br />

cagionata con istrumento contundente lacerante, come sia<br />

scheggia di pietra, di legno e sim<strong>il</strong>e». In definitiva, Marianna<br />

Tedesco non era più in grado di vedere, perché quella<br />

maledetta pietra le aveva danneggiato irreparab<strong>il</strong>mente <strong>il</strong><br />

nervo ottico. Il Carnovale, al Giudice locale che lo ha sottoposto<br />

ad interrogatorio, «confessò <strong>il</strong> fatto ed aggiunse che si<br />

era indotto a vibrare <strong>il</strong> colpo per vendicarsi di un altro sim<strong>il</strong>e<br />

che egli medesimo ne aveva riportato». Non stupisce per<br />

nulla che <strong>il</strong> giovane, constatata la gravità <strong>del</strong> reato commesso,<br />

non potendolo neppure negare, perché inchiodato alle sue<br />

responsab<strong>il</strong>ità dalle deposizioni r<strong>il</strong>asciate al magistrato inquirente<br />

da diversi testimoni che avevano assistito all’episodio,<br />

cercasse, in tutti i modi, di alleviare la sua posizione di<br />

accusato, adducendo come scusante <strong>il</strong> fatto di essersi dovuto<br />

per forza difendere da un precedente attacco <strong>del</strong>la Tedesco,<br />

ricorrendo al lancio di quelle stesse pietre, di cui si era servita<br />

poco prima, contro di lui, la sua antagonista. Il giovane<br />

imputato, in effetti, ha cercato pure di attribuire l’incidente<br />

ad una pura casualità, raccontando al magistrato che la Tedesco<br />

si era procurata la ferita da sola, poiché, mentre stava<br />

per voltarsi verso di lui, è andata a cadere proprio sulla<br />

scheggia di legno, che egli teneva in mano, rivolta verso<br />

l’alto, in atto di lanciargliela. In data 5 dicembre 1838, la<br />

Gran Corte Criminale <strong>del</strong>la Calabria Ulteriore 2 a di Catanzaro,<br />

presieduta dal giudice Saverio Schiffino e composta da<br />

altri cinque magistrati, assistita in tutti i suoi lavori da un<br />

Cancelliere ed alla presenza <strong>del</strong> Procuratore Generale <strong>del</strong> Re,<br />

nelle vesti di Pubblico Ministero, che ha letto l’atto di accusa,<br />

dopo aver ascoltato <strong>il</strong> Giudice Commissario, sig. Gaetano<br />

Macrì, «che ha fatto <strong>il</strong> rapporto <strong>del</strong>la causa», sentiti in<br />

sessione pubblica tutti i testimoni <strong>del</strong> fatto, letti i documenti<br />

necessari ed udito, per ultimo, <strong>il</strong> difensore <strong>del</strong>l’accusato<br />

medesimo «in tutti i mezzi di difesa», ha emesso la sentenza<br />

a carico <strong>del</strong> «detenuto» Nicola Carnovale, riconoscendolo<br />

colpevole <strong>il</strong> <strong>del</strong> reato di «volontaria ferita grave con arma<br />

impropria, che produsse storpio e mut<strong>il</strong>azione in persona di<br />

Marianna Tedesco». Per questo grave misfatto, la Gran Corte<br />

Criminale ha <strong>del</strong>iberato, a pieni voti, di condannarlo «alla<br />

pena di giorni quindici di detenzione ed al pagamento <strong>del</strong>le<br />

spese <strong>del</strong> giudizio, sia in favore <strong>del</strong>la reale tesoreria, sia in<br />

favore <strong>del</strong>la parte civ<strong>il</strong>e». Non v’è chi non veda come la pena<br />

comminata al Carnovale, se rapportata alla gravità <strong>del</strong>la<br />

menomazione fisica arrecata alla sventurata Marianna Tedesco,<br />

sia stata piuttosto mite. La stessa Gran Corte, nel motivare<br />

<strong>il</strong> suo verdetto di condanna, ha inteso evidenziare di non<br />

aver voluto infliggere all’accusato «una lunga detenzione<br />

carceraria dei ferri», in virtù <strong>del</strong>la sua minore età, contem-<br />

13<br />

plata dall’art. 391 <strong>del</strong>le leggi penali allora vigenti, poiché, al<br />

tempo dei fatti accaduti, «era maggiore di anni nove e minore<br />

di quattordici». La Gran Corte, pur considerando «che <strong>il</strong><br />

Carnovale ha agito con discernimento», «che la prodotta<br />

ferita non sia scusab<strong>il</strong>e» e «che è fatto <strong>il</strong>lecito lo scagliar<br />

pietre contro le persone», ha voluto, tuttavia, far prevalere,<br />

a favore <strong>del</strong>l’accusato, su tutte queste aggravanti, due fondamentali<br />

elementi attenuanti: la sua giovanissima età ed <strong>il</strong><br />

fatto «che comunque mancasse in lui l’intenzione ost<strong>il</strong>e di<br />

ferire la Tedesco». Al di là di quanto esposto negli atti processuali,<br />

è doveroso fare alcune riflessioni. A nessuno può<br />

sfuggire come la mancata menzione di un qualsiasi tipo di<br />

giusto risarcimento, imposto dalla Gran Corte al colpevole,<br />

da corrispondere alla Tedesco, per la grave e permanente<br />

menomazione fisica arrecatale, induca a pensare che le due<br />

famiglie, prima ancora <strong>del</strong>l’inizio <strong>del</strong> processo -che, in ogni<br />

caso, si sarebbe dovuto celebrare per adempiere l’aspetto<br />

penale- abbiano trovato <strong>il</strong> modo come sistemare pacificamente<br />

la dolorosa questione e che la ragazza abbia ricevuto,<br />

quindi, dalla controparte un certo indennizzo. Questa conc<strong>il</strong>iazione<br />

spiega perché mai i coniugi Tedesco abbiano deciso<br />

di non costituirsi parte civ<strong>il</strong>e in giudizio contro <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e<br />

<strong>del</strong>l’invalidità <strong>del</strong>la figlia e giustifica anche tanto le<br />

morbide conclusioni orali <strong>del</strong> Pubblico Ministero quanto la<br />

pacata difesa pronunciata dal legale <strong>del</strong>l’accusato, peraltro<br />

appena accennata e non sufficientemente messa in luce nel<br />

verbale <strong>del</strong> processo stesso. La mancanza, nel comune di San<br />

Nicola da Crissa, dei registri anagrafici relativi ai primi decenni<br />

<strong>del</strong> 1800 penalizza questa nostra ricerca, perché non<br />

ci consente di avere ulteriori notizie sui genitori dei due ragazzi,<br />

di sapere quale mestiere svolgessero, quale fosse la<br />

loro condizione sociale e, di conseguenza, quale r<strong>il</strong>ievo<br />

avessero all’interno <strong>del</strong>l’allora dinamica vita socio-economica<br />

<strong>del</strong> nostro paese. Tale contestualizzazione storica sarebbe<br />

stata molto ut<strong>il</strong>e, per ben comprendere se <strong>il</strong> litigo<br />

sorto tra <strong>il</strong> Carnovale e la Tedesco, al di là <strong>del</strong>le scarne notizie<br />

che sono emerse in sede dibattimentale, sia stato davvero<br />

accidentale, involontario ed imprevedib<strong>il</strong>e, come ha<br />

sentenziato la Gran Corte, dopo aver accertato che tra i due<br />

«non era stata contratta precedentemente inimicizia», e non<br />

piuttosto voluto e premeditato dagli stessi ragazzi. I quali,<br />

con questa loro violenta esternazione, potrebbero aver voluto<br />

dare sfogo a dei profondi rancori, probab<strong>il</strong>mente covati<br />

nell’animo, vicendevolmente, già da tempo, per ragioni diverse,<br />

dalle loro famiglie, specie se appartenenti a schieramenti<br />

politici e congregazioni religiose opposti ed in forte<br />

contrasto tra di loro. Non va dimenticato, infatti, che, nei<br />

tempi andati, la vita <strong>del</strong> nostro paese, è stata enormemente<br />

d<strong>il</strong>aniata da lotte intestine, di natura politica e religiosa, così<br />

assurde ed accese che spesso i Sannicolesi, per esse, sono<br />

stati capaci non solo di fare a sassate, ma anche di violare i<br />

sacri vincoli di sangue e di calpestare persino gli affetti domestici<br />

più cari.

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