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Anteprima PDF - Ordine Medici Firenze

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Notiziario a cura di Bruno Rimoldi<br />

fessionista è pattuito per iscritto<br />

all’atto del conferimento dell’incarico<br />

professionale prendendo come<br />

riferimento le tariffe professionali.<br />

È ammessa la pattuizione dei compensi<br />

anche in deroga alle tariffe. Il<br />

professionista è tenuto, nel rispetto<br />

del principio di trasparenza, a rendere<br />

noto al cliente il livello della<br />

complessità dell’incarico, fornendo<br />

tutte le informazioni utili circa<br />

gli oneri ipotizzabili dal momento<br />

del conferimento alla conclusione<br />

dell’incarico”. Dopo il Decreto Bersani<br />

del 2006 che aveva abrogato le<br />

tariffe fi sse o minime, oggi eventuali<br />

tariffari sopravvissuti alla scure del<br />

Decreto Bersani (ma non quello medico<br />

e odontoiatrico, già oggetto di<br />

abrogazione) possono costituire al<br />

massimo un semplice “parametro di<br />

riferimento” per la determinazione<br />

del compenso del professionista, ferma<br />

restando la totale libertà pattizia<br />

di derogare (in alto e in basso) gli<br />

importi che scaturiscono dall’applicazione<br />

delle tariffe medesime.<br />

Inoltre è previsto che, “a tutela<br />

del cliente, il professionista è tenuto<br />

a stipulare idonea assicurazione<br />

per i rischi derivanti dall’esercizio<br />

dell’attività professionale. Il professionista<br />

deve rendere noti al cliente,<br />

al momento dell’assunzione dell’incarico,<br />

gli estremi della polizza stipulata<br />

per la responsabilità professionale<br />

e il relativo massimale”. Per<br />

la prima volta viene prevista dalla<br />

legge la copertura obbligatoria della<br />

responsabilità professionale e spetterà<br />

alla riforma degli ordinamenti<br />

(come già detto da attuarsi entro un<br />

anno), stabilire anche le sanzioni<br />

per il mancato rispetto di tale obbligo.<br />

Infi ne, “la pubblicità informativa,<br />

con ogni mezzo, avente ad oggetto<br />

l’attività professionale, le specializzazioni<br />

ed i titoli professionali<br />

posseduti, la struttura dello studio<br />

ed i compensi delle prestazioni, è<br />

La Federazione Nazionale degli<br />

Ordini dei <strong>Medici</strong> è intervenuta<br />

per sottolineare lo sconcerto nei<br />

confronti delle attività di società e<br />

siti come “Groupon”, “Groupalia”<br />

e “Obiettivo risarcimento”. Ci si è<br />

chiesti in più di una occasione: cosa<br />

nascondono i prezzi stracciati di<br />

certe prestazioni medico-odontoiatriche<br />

in Italia come all’estero? E<br />

inoltre: sono davvero trasparenti e<br />

piene di “senso civico” le campagne<br />

libera. Le informazioni devono essere<br />

trasparenti, veritiere, corrette<br />

e non devono essere equivoche, ingannevoli,<br />

denigratorie”. La norma<br />

senza dubbio ricalca la via già percorsa<br />

dal Decreto Bersani del 2006,<br />

ma contiene maggiori elementi di<br />

liberalizzazione. Infatti, mentre nel<br />

Decreto Bersani era richiamato un<br />

potere di controllo in capo all’<strong>Ordine</strong>,<br />

oggi questo richiamo non vi è<br />

più. Secondo alcuni commentatori,<br />

ciò signifi ca che il controllo pubblicitario<br />

dei professionisti è oggi demandato<br />

all’Antitrust, come per le<br />

imprese. Secondo altri residuerebbe<br />

un potere dell’<strong>Ordine</strong> per garantire<br />

il rispetto del decoro del messaggio<br />

pubblicitario. Anche in questo<br />

caso dovrà essere la riforma degli<br />

ordinamenti professionali a fare<br />

chiarezza.<br />

Un altro punto importante è<br />

l’affermazione che “l’esercizio della<br />

professione è fondato e ordinato<br />

sull’autonomia e sull’indipendenza<br />

di giudizio, intellettuale e tecnica,<br />

del professionista”. Importante perché<br />

l’autonomia e l’indipendenza<br />

di giudizio, in particolare del medico,<br />

sono sempre stati dati acquisiti<br />

nella deontologia professionale, ma<br />

fi nora sempre privi di copertura legislativa<br />

che oggi, invece, esiste.<br />

Da ultimo l’art. 2 comma 5 stabilisce<br />

che l’omessa fatturazione<br />

costerà al professionista la sospensione<br />

dell’iscrizione all’Albo o all’<strong>Ordine</strong><br />

professionale da tre giorni ad<br />

un mese. Più precisamente è prevista<br />

la sospensione dall’albo professionale<br />

a seguito di:<br />

– quattro omissioni dell’obbligo<br />

di fatturazione in un quinquennio;<br />

– violazioni commesse in giorni<br />

diversi (le violazioni nello stesso<br />

giorno si considerano violazione<br />

unica);<br />

– la sospensione è disposta per<br />

un periodo da quindici giorni a sei<br />

mesi se il professionista è recidivo;<br />

Contro la mercifi cazione della sanità<br />

mediatiche volte a trasformare in<br />

un procedimento penale o comunque<br />

risarcitorio ogni rapporto con il<br />

mondo medico? O piuttosto non si<br />

tratta di fenomeni che fanno leva<br />

sulla voglia di risparmiare (o di incassare...)<br />

per portare l’assistenza<br />

sanitaria italiana in un terreno di<br />

“hard discount” della salute? Di<br />

fronte a tanti segnali preoccupanti<br />

la FNOMCeO ha presentato una<br />

denuncia all’Autorità Garante del-<br />

78<br />

Toscana Medica 9/11<br />

– se le violazioni sono commesse<br />

nell’esercizio in forma associata<br />

di attività professionali, la sanzione<br />

è disposta nei confronti di ogni associato.<br />

La sanzione sospensiva viene irrogata<br />

dall’Agenzia delle Entrate e<br />

l’<strong>Ordine</strong> non può che prenderne atto<br />

e addirittura deve darne notizia sul<br />

proprio sito internet.<br />

Da notare che, mentre i principi<br />

di liberalizzazione devono essere<br />

attuati entro un anno con la riforma<br />

degli ordinamenti professionali,<br />

quest’ultima norma di natura fi scale<br />

è già pienamente in vigore e non<br />

ha bisogno di alcun provvedimento<br />

attuativo.<br />

* * * * *<br />

L’<strong>Ordine</strong> dei <strong>Medici</strong> è contrario<br />

a leggi raffazzonate e inattuabili,<br />

che fi niscono per danneggiare<br />

il cittadino, impedendo all’<strong>Ordine</strong><br />

ogni controllo sulla qualità della<br />

professione. L’<strong>Ordine</strong> chiede<br />

da decenni una riforma organica<br />

dell’ordinamento professionale che<br />

signifi chi reale controllo disciplinare<br />

e valore del codice deontologico.<br />

E soprattutto chiede da tempo che<br />

la professione medica ed odontoiatrica<br />

sia correttamente collocata<br />

nella società moderna, tenendo ben<br />

presente che la medicina e la sanità<br />

non possono essere lasciate del<br />

tutto al libero mercato, ma necessitano<br />

di regole precise. L’<strong>Ordine</strong> si<br />

augura che, comunque, questa sia<br />

l’occasione per una riforma davvero<br />

incisiva della professione, che recepisca<br />

fi nalmente alcuni importanti<br />

principi (come ad esempio l’assicurazione<br />

obbligatoria contro i rischi<br />

professionali e la necessità del compenso<br />

pattuito a preventivo), ma ne<br />

ridimensioni altri (come ad esempio<br />

l’assoluta libertà pubblicitaria) che<br />

non porterebbero giovamento agli<br />

utenti, bensì piuttosto possibili rischi<br />

e insicurezza delle cure.<br />

la Concorrenza e del Mercato, ma<br />

non solo: è stata avviata un’azione<br />

globale nei confronti di tutte quelle<br />

attività e messaggi che presentano<br />

l’attività medico-assistenziale sotto<br />

luci non chiare o trasparenti. Si<br />

tratta di un’insieme di lettere ed<br />

esposti indirizzate al Ministero di<br />

Grazia e Giustizia, al CSM, all’Antitrust,<br />

ai Carabinieri del Nas e<br />

anche alla RAI. Per ulteriori informazioni:<br />

www.fnomceo.it.

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