28.05.2013 Views

LIBRO ULISSE NOVEMBRE 2011 28-11-2011 17 ... - Governo Italiano

LIBRO ULISSE NOVEMBRE 2011 28-11-2011 17 ... - Governo Italiano

LIBRO ULISSE NOVEMBRE 2011 28-11-2011 17 ... - Governo Italiano

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>LIBRO</strong> <strong>ULISSE</strong> <strong>NOVEMBRE</strong> <strong>20<strong>11</strong></strong> <strong>28</strong>-<strong>11</strong>-<strong>20<strong>11</strong></strong> <strong>17</strong>:09 Pagina 66<br />

Parte Prima - Il contesto nazionale e internazionale<br />

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale<br />

e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori<br />

di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento<br />

di una somma da euro 798 a euro 3.194.<br />

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla<br />

relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.<br />

Art. <strong>17</strong>3<br />

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida<br />

1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori<br />

al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia<br />

stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche<br />

o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo<br />

di usarli durante la guida.<br />

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici<br />

ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli<br />

delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma <strong>11</strong>, e di polizia, nonché<br />

per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed<br />

al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce<br />

o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad<br />

entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle<br />

mani.<br />

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione<br />

amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306 [5 punti].<br />

3/bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione<br />

amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608 [5 punti].<br />

Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente<br />

di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione<br />

nel corso di un biennio.<br />

Art. 152<br />

Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli<br />

1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori,<br />

motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo<br />

2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del<br />

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia<br />

nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti<br />

e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi<br />

indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo pre-<br />

66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!