LIBRO ULISSE NOVEMBRE 2011 28-11-2011 17 ... - Governo Italiano

LIBRO ULISSE NOVEMBRE 2011 28-11-2011 17 ... - Governo Italiano LIBRO ULISSE NOVEMBRE 2011 28-11-2011 17 ... - Governo Italiano

28.05.2013 Views

LIBRO ULISSE NOVEMBRE 2011 28-11-2011 17:09 Pagina 58 Parte Prima - Il contesto nazionale e internazionale 58

LIBRO ULISSE NOVEMBRE 2011 28-11-2011 17:09 Pagina 59 Appendice normativa I dispositivi di sicurezza nel Codice della Strada Chi è tenuto ad utilizzare le cinture di sicurezza? L’art. 172 del Codice della Strada (“Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini”, nel testo modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120) prevede l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, regolarmente e in qualsiasi situazione di marcia, per i conducenti e tutti i passeggeri dei seguenti tipi di veicoli, muniti ovviamente di cinture di sicurezza: a) veicoli destinati al trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso il conducente (si tratta dei veicoli classificati nella categoria M1, riportati in calce, in cui rientrano sostanzialmente tutte le autovetture, compresi i taxi, i camper, i caravan, i pullmini e le minicar); b) minicar leggere (l’obbligo è stato introdotto dalla legge 120/2010); c) veicoli a motore con almeno quattro ruote destinati al trasporto di merci (rientranti nelle categorie N1, N2, N3, riportate in calce). L’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza non sussiste sui veicoli non ancora equipaggiati al riguardo al momento dell’immatricolazione (in pratica su quelli omologati prima del 1976, quando fu introdotto l’obbligo per le case produttrici di dotare i veicoli di tale equipaggiamento) L’uso obbligatorio dei dispositivi di sicurezza riguarda tutti, anche i bambini fino a 3 anni di età o, in ogni caso, di statura inferiore a 1,50 m che possono viaggiare solo se protetti da sistemi di ritenuta omologati e adeguati al loro peso. I dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e adattatori, da usare fino al raggiungimento di 36 kg. (fino a 18 kg vanno utilizzati i seggiolini, oltre questo peso si possono utilizzare anche gli adattatori: piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono l’utilizzazione delle cinture di sicurezza). Fino a 9 kg di peso i bambini devono essere trasportati in senso contrario alla marcia, poi pos- 59

<strong>LIBRO</strong> <strong>ULISSE</strong> <strong>NOVEMBRE</strong> <strong>20<strong>11</strong></strong> <strong>28</strong>-<strong>11</strong>-<strong>20<strong>11</strong></strong> <strong>17</strong>:09 Pagina 59<br />

Appendice normativa<br />

I dispositivi di sicurezza nel Codice della<br />

Strada<br />

Chi è tenuto ad utilizzare le cinture di sicurezza?<br />

L’art. <strong>17</strong>2 del Codice della Strada (“Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di<br />

ritenuta per bambini”, nel testo modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120) prevede<br />

l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, regolarmente e in qualsiasi<br />

situazione di marcia, per i conducenti e tutti i passeggeri dei seguenti tipi di veicoli,<br />

muniti ovviamente di cinture di sicurezza:<br />

a) veicoli destinati al trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere,<br />

compreso il conducente (si tratta dei veicoli classificati nella categoria M1,<br />

riportati in calce, in cui rientrano sostanzialmente tutte le autovetture, compresi<br />

i taxi, i camper, i caravan, i pullmini e le minicar);<br />

b) minicar leggere (l’obbligo è stato introdotto dalla legge 120/2010);<br />

c) veicoli a motore con almeno quattro ruote destinati al trasporto di merci (rientranti<br />

nelle categorie N1, N2, N3, riportate in calce).<br />

L’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza non sussiste sui veicoli non ancora<br />

equipaggiati al riguardo al momento dell’immatricolazione (in pratica su<br />

quelli omologati prima del 1976, quando fu introdotto l’obbligo per le case produttrici<br />

di dotare i veicoli di tale equipaggiamento)<br />

L’uso obbligatorio dei dispositivi di sicurezza riguarda tutti, anche i bambini<br />

fino a 3 anni di età o, in ogni caso, di statura inferiore a 1,50 m che possono viaggiare<br />

solo se protetti da sistemi di ritenuta omologati e adeguati al loro peso. I<br />

dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e adattatori, da usare fino al<br />

raggiungimento di 36 kg. (fino a 18 kg vanno utilizzati i seggiolini, oltre questo<br />

peso si possono utilizzare anche gli adattatori: piccoli sedili che, sollevando il<br />

bambino, permettono l’utilizzazione delle cinture di sicurezza). Fino a 9 kg di<br />

peso i bambini devono essere trasportati in senso contrario alla marcia, poi pos-<br />

59

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!