Sentenza n. 5044 del 30 luglio 2010 del - Ufficiopatrimonio.it
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in sé, la cognizione appartiene al giudice ordinario, peraltro abil<strong>it</strong>ato alla disapplicazione; quando<br />
invece ci si dolga di aspetti procedimentali (mancata convocazione, mancata partecipazione) la<br />
cognizione è <strong>del</strong> giudice amministrativo, censurandosi la normativa di azione <strong>del</strong>im<strong>it</strong>ante il potere<br />
(cfr., Sez. VI, 04 dicembre 2001 , n. 6054, e, nei vari sensi e per le varie posizioni, fra le molte,<br />
Cons. G. amm. R. si. 25 maggio 1998, n. 322; Cass., ss.uu., 9 giugno 1997, n. 5140; idem, 11 marzo<br />
1992, n. 2956; Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 1985, n. 206; idem, 16 febbraio 1979, n. 80; Cons.<br />
Giust. Amm., 25 maggio 1998, n. 322).<br />
È, perciò, indispensabile cogliere con esattezza il contenuto <strong>del</strong>le censure svolte con il ricorso<br />
originario; ebbene (salvo quelle – la prima e la quinta - di effettivo carattere meramente formale, di<br />
cui si dirà), basti rilevare che le illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à con esse denunciate non evidenziano profili<br />
procedurali, ma sono volte, essenzialmente, a denunciare errori inerenti alla non corretta<br />
<strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione, sul piano sostanziale, tra area pubblica e privata e, quindi, a denegare l’appartenenza<br />
al demanio <strong>del</strong> bene contestato, rivendicandone, per converso, la proprietà in capo al ricorrente; e<br />
non rileva il fatto che tali vizi seguirebbero ad un’incompleta attiv<strong>it</strong>à istruttoria o ad errori di<br />
valutazione e incompletezza di motivazione, in quanto si tratta, comunque, di asser<strong>it</strong>i vizi pur<br />
sempre ridondanti sull’esattezza <strong>del</strong>le valutazioni tecniche effettuate dalla P.A. nell’individuare<br />
l’area di competenza pubblica e nel riconoscere in essa la relativa qual<strong>it</strong>as; e ciò vale sia con<br />
riguardo al secondo che al quarto motivo (che adducevano vizi di istruttoria e di motivazione,<br />
ovvero di travisamento; il che significa dire: non c'erano le basi per accampare t<strong>it</strong>olo al demanio),<br />
sia con riguardo al terzo, dal momento che il vizio ivi dedotto è pur sempre inteso a far valere una<br />
contradd<strong>it</strong>torietà (peraltro, postuma rispetto alla data di adozione <strong>del</strong> provvedimento impugnato)<br />
volta ad evidenziare, ancora una volta, l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à degli apprezzamenti tecnici posti a base<br />
<strong>del</strong>l’atto impugnato e conseguente inserimento <strong>del</strong>l’area in questione nell’amb<strong>it</strong>o <strong>del</strong> demanio<br />
mar<strong>it</strong>timo.<br />
Per tali motivi appare fondato e va accolto l’appello laddove volto alla declaratoria <strong>del</strong> difetto di<br />
giurisdizione <strong>del</strong> giudice amministrativo in ordine al secondo, terzo e quarto motivo <strong>del</strong>l’originario<br />
ricorso sulla cui base il TAR, assorbendo, di fatto, il primo e quinto motivo di gravame, ha accolto<br />
il ricorso stesso.<br />
8) - Quanto, invece, al primo e quinto motivo ora detti, il TAR non li ha esaminati avendoli<br />
espressamente assorb<strong>it</strong>i; tali censure vengono, in questa sede, ribad<strong>it</strong>e.<br />
Le stesse, involgenti aspetti formali <strong>del</strong>la procedura e, come tali, rientranti nell’amb<strong>it</strong>o <strong>del</strong>la<br />
giurisdizione amministrativa, sono infondate.<br />
8.1) - La prima di esse è sment<strong>it</strong>a in punto di fatto, risultando dalla documentazione versata in atti in<br />
primo grado dal patrocinio erariale che, con nota 4 maggio 1989, n. DM/1077, il Direttore<br />
Mar<strong>it</strong>timo <strong>del</strong>la Direzione Mar<strong>it</strong>tima di Napoli ha trasmesso al Ministero <strong>del</strong>la Marina Mercantile –<br />
Dir.ne Gen.le Demanio e Porti – “a norma <strong>del</strong> c<strong>it</strong>ato art. 58 Reg. Cod. Nav. e per l’adozione dei<br />
provvedimenti di competenza di codesto Dicastero”, l’impugnato provvedimento 8 febbraio 1989,<br />
n. 7, emesso dal predetto Direttore Mar<strong>it</strong>timo di concerto con l’Intendente di Finanza di Napoli; ciò<br />
evidentemente, in conform<strong>it</strong>à sia con l’art. 32 Cod. Nav. (a mente <strong>del</strong> quale - terzo comma – “le<br />
contestazioni che sorgono nel corso <strong>del</strong>la <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione sono risolte in via amministrativa dal<br />
direttore mar<strong>it</strong>timo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento defin<strong>it</strong>ivo” e –<br />
quarto comma - qualora tra le parti interessate non venga raggiunto l’accordo in ordine alla<br />
<strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione, “il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al ministro per<br />
la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto,<br />
da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tram<strong>it</strong>e <strong>del</strong> direttore mar<strong>it</strong>timo”).<br />
Ebbene, nel caso in esame tale trasmissione, come detto è intervenuta mediante la c<strong>it</strong>ata nota <strong>del</strong> 4<br />
maggio 1989 e non avendo r<strong>it</strong>enuto, il Ministro, di interloquire ai sensi <strong>del</strong>la disposizione normativa<br />
da ultimo detta, il c<strong>it</strong>ato provvedimento n. 7/1989 ha acquis<strong>it</strong>o defin<strong>it</strong>iva efficacia.<br />
8.2) - Quanto alla seconda (quinto motivo <strong>del</strong>l’originario ricorso, con il quale si era dedotta<br />
l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong> provvedimento impugnato per violazione <strong>del</strong>l’art. 59 <strong>del</strong> d.P.R. 616/1997, che<br />
avrebbe trasfer<strong>it</strong>o alle regioni le competenze sulle aree in questione), la stessa è pure priva di