Sentenza n. 5044 del 30 luglio 2010 del - Ufficiopatrimonio.it
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pronunciata l’impugnata sentenza, donde la piena leg<strong>it</strong>timazione <strong>del</strong>lo stesso a proporre l’appello<br />
avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti; ad ogni buon conto, l’appello è proposto anche<br />
dal Ministero <strong>del</strong>l’Economia e Finanze e dall’Agenzia <strong>del</strong>le entrate, ciò che, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 32,<br />
ultimo comma, <strong>del</strong> Cod. Nav. (secondo cui “nelle controversie innanzi alle autor<strong>it</strong>à giurisdizionali,<br />
la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al ministro per le finanze”), ne conferma la piena<br />
ammissibil<strong>it</strong>à.<br />
Va anche rigettata l’eccezione di inammissibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’appello stesso per generic<strong>it</strong>à <strong>del</strong>le censure, in<br />
considerazione <strong>del</strong> fatto che le appellanti Amministrazioni hanno puntualmente richiamato i<br />
principi di carattere generale che si oppongono all’esame, da parte <strong>del</strong> giudice amministrativo, di<br />
alcune <strong>del</strong>le censure svolte in primo grado e individuato il carattere sostanziale (e non formale) che<br />
caratterizzerebbe tre <strong>del</strong>le originarie censure.<br />
6) – Le censure di primo grado erano le seguenti:<br />
a) – violazione <strong>del</strong>l’art. 32 Cod. Nav. (r.d. n. 327 <strong>del</strong> <strong>30</strong> marzo 1942) in quanto, pur non constando<br />
l’accordo tra le parti, l’Amministrazione avrebbe adottato il contestato provvedimento senza<br />
trasmetterlo preventivamente al Ministero dei trasporti perché adottasse, al riguardo, le proprie<br />
determinazioni in conform<strong>it</strong>à con la norma anzidetta;<br />
b) – eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti in quanto la <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione<br />
<strong>del</strong>l’area, anche alla luce <strong>del</strong>le difficoltà evidenziate dall’interessato a mezzo di un suo <strong>del</strong>egato,<br />
avrebbe dovuto essere effettuata solo a segu<strong>it</strong>o di un’istruttoria complessa, con l’acquisizione e<br />
valutazione di tutti i pertinenti dati rilevanti ai fini <strong>del</strong>l’emanazione <strong>del</strong>l’atto e in contradd<strong>it</strong>torio tra<br />
le parti, solo in tal modo essendo possibile superare la s<strong>it</strong>uazione di dubbio circa la <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione<br />
<strong>del</strong>l’area demaniale da individuare;<br />
c) – violazione <strong>del</strong>l’art. 32 c<strong>it</strong>. sotto altro profilo, illogic<strong>it</strong>à manifesta, contradd<strong>it</strong>torietà <strong>del</strong>l’azione<br />
amministrativa in quanto la P.A. non solo non avrebbe mai comunicato la <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione <strong>del</strong> 1989<br />
all’interessato, ma avrebbe, in tempi più recenti (2000) tenuto un complesso di comportamenti che<br />
paleserebbero come la stessa avesse, in effetti, più volte rappresentato l’insussistenza di un’effettiva<br />
e defin<strong>it</strong>iva demanializzazione <strong>del</strong>l’area in questione;<br />
d) – difetto di motivazione in quanto il provvedimento impugnato ne sarebbe assolutamente carente<br />
e non consentirebbe la comprensione <strong>del</strong>l’<strong>it</strong>er giuridico segu<strong>it</strong>o per la sua adozione;<br />
e) – violazione e falsa applicazione <strong>del</strong>l’art. 59 <strong>del</strong> d.P.R. 616/1977, secondo cui sono demandate<br />
alle Regioni le funzioni amministrative sul l<strong>it</strong>orale mar<strong>it</strong>timo e sulle aree demaniali<br />
immediatamente prospicienti, mentre, nel caso in esame, nessun organo regionale è intervenuto<br />
nella procedura, posta in essere dalla sola Autor<strong>it</strong>à statale.<br />
7) - Queste essendo le censure svolte in primo grado, l’appello appare fondato.<br />
Per consolidata giurisprudenza <strong>del</strong>la Corte di Cassazione (cfr. tra le altre, SS.UU., 14 giugno 2006,<br />
n. 13691; 18 aprile 2003, n. 6347; 22 novembre 2001, n. 14848; n. 4362 <strong>del</strong> 1996), spetta, al<br />
giudice ordinario la giurisdizione su domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed<br />
aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti <strong>del</strong>la pubblica<br />
amministrazione, avendo tali domande per oggetto la verifica <strong>del</strong>l'esistenza ed estensione di un<br />
dir<strong>it</strong>to soggettivo - il dir<strong>it</strong>to di proprietà - <strong>del</strong>l'attore in contrapposizione al dir<strong>it</strong>to di proprietà <strong>del</strong>lo<br />
Stato o di altro ente pubblico demaniale.<br />
Nella specie, in particolare, l’accertamento è stato richiesto dal t<strong>it</strong>olare di una concessione<br />
demaniale posta sull’area oggetto di controversia ed ha interessato il soggetto (originario ricorrente<br />
e odierno appellato) che di tale area assumeva essere proprietario, sicché si verte proprio in tema di<br />
corretta <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione tra l’area demaniale (considerevolmente arretrata, per erosione marina,<br />
rispetto a quella che era l’originaria s<strong>it</strong>uazione dei luoghi, con arretramento, quindi, <strong>del</strong>la linea di<br />
battigia) e la retrostante area di proprietà privata.<br />
Il Collegio conosce, invero, la giurisprudenza che, sia pure con qualche oscillazione, a propos<strong>it</strong>o<br />
<strong>del</strong>le <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azioni di cui all'art. 32 Cod. Nav., adotta la tesi c.d. <strong>del</strong>la doppia tutela, nel senso che,<br />
con riguardo ad atto r<strong>it</strong>enuto di tipo accertativo, con qualche spunto volto ad evidenziare una<br />
certazione, r<strong>it</strong>iene che, quando si contesti che l'esistenza di proprietà demaniale e, quindi, il potere