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Sentenza n. 5044 del 30 luglio 2010 del - Ufficiopatrimonio.it

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2) - Appellano il Ministero <strong>del</strong>le Infrastrutture e dei trasporti, quello <strong>del</strong>l’Economia e Finanze e<br />

l’Agenzia <strong>del</strong> Demanio, per i quali in relazione ai ricorsi proposti innanzi al TAR avrebbe dovuto<br />

essere dichiarata la carenza di giurisdizione <strong>del</strong> giudice amministrativo, dal momento che oggetto<br />

<strong>del</strong> provvedimento impugnato sarebbe solo l’accertamento <strong>del</strong>l’estensione <strong>del</strong>la proprietà pubblica,<br />

sicché esso si confronterebbe solo con posizioni giuridiche <strong>del</strong>la sicura consistenza di dir<strong>it</strong>ti<br />

soggettivi; di domanda, in particolare, con la quale il privato fa valere il dir<strong>it</strong>to di proprietà su di un<br />

determinato immobile; donde la spettanza <strong>del</strong>la controversia all’A.G.O., e ciò anche a voler r<strong>it</strong>enere<br />

applicabile la giurisprudenza sulla c.d. “doppia tutela”, secondo cui rimarrebbe ferma la<br />

giurisdizione <strong>del</strong> giudice amministrativo allorché, avverso gli atti di cui trattasi, vengano svolte<br />

censure di carattere procedimentale; anche in tal caso, infatti, il discrimine tra la giurisdizione <strong>del</strong><br />

G.A. e quella <strong>del</strong>l’A.G.O. discende dalla esatta individuazione <strong>del</strong>la “causa petendi”; e, nel caso in<br />

esame, al di la <strong>del</strong>le doglianze formalmente svolte in primo grado (di travisamento dei fatti, difetto<br />

di istruttoria, errone<strong>it</strong>à dei presupposti, illogic<strong>it</strong>à, contradd<strong>it</strong>torietà manifesta), sono state, in<br />

concreto sollevate questioni che attengono esclusivamente alla corretta <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione <strong>del</strong> bene<br />

demaniale e, dunque, alla relativa posizione soggettiva sottesa; solo le domande rivolte a censurare<br />

il mancato rispetto <strong>del</strong>le norme di procedura contenute nell’art. 33 <strong>del</strong> Cod. Nav. e nell’art. 58 <strong>del</strong><br />

relativo Regolamento (relative alla partecipazione <strong>del</strong> privato al procedimento o alla competenza)<br />

beneficerebbero <strong>del</strong>la predetta doppia tutela, ma, se si deduce un vizio di istruttoria o di<br />

motivazione o altro vizio sostanziale <strong>del</strong> provvedimento, altro non si chiederebbe, in effetti, se non<br />

di valutare la fondatezza <strong>del</strong>la pretesa quanto alla natura privata e non demaniale <strong>del</strong> bene<br />

controverso, con la conseguente giurisdizione A.G.O.<br />

Concludono le Amministrazioni appellanti rilevando che, in effetti, solo il primo e il quinto motivo<br />

di ricorso articolavano censure di effettivo carattere formale (mancata trasmissione <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong>la<br />

commissione <strong>del</strong>im<strong>it</strong>atrice al Ministero, giusta art. 32 Cod. Nav., incompetenza <strong>del</strong>la Cap<strong>it</strong>aneria di<br />

Porto ex art. 616/1977, mancata notificazione <strong>del</strong> provvedimento); si tratterebbe, però, di censure<br />

infondate, che lo stesso TAR non ha accolto.<br />

3) - Resiste l’appellato che, anz<strong>it</strong>utto, eccepisce l’inammissibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’appello per difetto di<br />

leg<strong>it</strong>timazione <strong>del</strong> proponente Ministero dei trasporti; ne deduce, poi, l’inammissibil<strong>it</strong>à per<br />

generic<strong>it</strong>à, anche in relazione al fatto che in esso si ometterebbe <strong>del</strong> tutto di evidenziare per quali<br />

ragioni e sotto quale profilo le censure articolate nel ricorso introduttivo e quelle accolte dal TAR<br />

non rientrerebbero nella tipologia di controversie che, in quanto afferenti ad aspetti procedimentali,<br />

sono soggette, comunque, al vaglio <strong>del</strong> G.A.<br />

Tutte le censure di primo grado, ad ogni buon conto, avrebbero attinto a profili di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

subordinati al vaglio <strong>del</strong> G.A.; così quello, prettamente procedimentale, di violazione <strong>del</strong>l’art. 32<br />

Cod. Nav.; parimenti, quello di grave carenza istruttoria correlata alle problematiche, rimaste, si<br />

assume, <strong>del</strong> tutto irrisolte, sollevate dallo stesso odierno appellato; ulteriore profilo di violazione<br />

<strong>del</strong>lo stesso art. 32, correlata al fatto che, pur dopo l’adozione, nel 1989, <strong>del</strong> contestato<br />

provvedimento di <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione, in epoca successiva e, in particolare, nel 2001, la stessa<br />

Cap<strong>it</strong>aneria di Porto avrebbe, nella sostanza, manifestato dubbi circa l’esatta demarcazione <strong>del</strong>la<br />

proprietà, inv<strong>it</strong>ando l’UTE di Napoli ad appos<strong>it</strong>e verificazioni al riguardo, a completamento <strong>del</strong>le<br />

pregresse operazioni; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione <strong>del</strong>l’art.<br />

59 <strong>del</strong> d.P.R. n. 616/1977.<br />

L’appellato, fatto constare che l’Avvocatura non ha censurato l’appellata sentenza nei suoi profili di<br />

mer<strong>it</strong>o, ribadisce, infine, all’occorrenza, i motivi di primo grado assorb<strong>it</strong>i dal TAR.<br />

4) – Il presente gravame è incentrato sulla sussistenza o meno <strong>del</strong>la giurisdizione amministrativa in<br />

una controversia avente ad oggetto la <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione, nel 1989, di un’area demaniale; operazione<br />

contestata dall’originario ricorrente (secondo cui illeg<strong>it</strong>timamente sarebbe stata ricompresa in area<br />

demaniale anche una fascia di terreno di sua proprietà), per una serie di motivi di cui si dirà.<br />

5) - Preliminarmente va, peraltro, rigettata l’eccezione di inammissibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’appello in quanto<br />

proposto dal Ministero <strong>del</strong>le Infrastrutture e dei Trasporti; il ricorso di primo grado, infatti, è stato<br />

proposto, tra gli altri, anche nei confronti di detto Dicastero e anche avverso il medesimo è stata

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