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Sentenza n. 5044 del 30 luglio 2010 del - Ufficiopatrimonio.it

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ha pronunciato la presente<br />

Sent. n. <strong>5044</strong>/<strong>2010</strong><br />

R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Consiglio di Stato<br />

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />

DECISIONE<br />

sul ricorso numero di registro generale 9529 <strong>del</strong> 2005, proposto dal Ministero <strong>del</strong>le Infrastrutture e<br />

dei Trasporti, dal Ministero <strong>del</strong>l'Economia e <strong>del</strong>le Finanze e dall’Agenzia <strong>del</strong> Demanio,<br />

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale <strong>del</strong>lo Stato presso cui domiciliano per legge in<br />

Roma, via dei Portoghesi 12,<br />

contro<br />

Ferdinando Rocco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta Rampelli e Gianluigi Pellegrino,<br />

con domicilio eletto presso la prima in Roma, via Cicerone 28,<br />

nei confronti di<br />

Aniello Schiano, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio eletto<br />

presso la Segreteria <strong>del</strong> Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;<br />

per la riforma<br />

<strong>del</strong>la sentenza <strong>del</strong> T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 09413/2005, resa tra le parti,<br />

concernente APPROVAZIONE VERBALE DI DELIMITAZIONE DEMANIALE MARITTIMA.<br />

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />

Visti gli atti di cost<strong>it</strong>uzione in giudizio <strong>del</strong> Ferdinando Rocco e <strong>del</strong> sig. Aniello Schiano;<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti <strong>del</strong>la causa;<br />

Relatore, nell'udienza pubblica <strong>del</strong> giorno 8 giugno <strong>2010</strong>, il Cons. Paolo Buonvino;<br />

Ud<strong>it</strong>i, per le parti l’avv. <strong>del</strong>lo Stato Pisana e l'avvocato Pellegrino;<br />

R<strong>it</strong>enuto e considerato, in fatto e dir<strong>it</strong>to, quanto segue:<br />

FATTO e DIRITTO<br />

1) – Con la sentenza appellata il TAR ha riun<strong>it</strong>o i ricorsi nn. 7070/2001 e 5264/2004; ha accolto il<br />

primo (proposto dall’odierno appellato, per l’annullamento <strong>del</strong> decreto 8 febbraio 1989, n. 7,<br />

emesso dal Direttore Mar<strong>it</strong>timo di concerto con l’Intendente di Finanza di Napoli, di approvazione<br />

<strong>del</strong> verbale di <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione tra la proprietà demaniale mar<strong>it</strong>tima e la proprietà privata <strong>del</strong><br />

ricorrente) ed ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse - a segu<strong>it</strong>o<br />

<strong>del</strong>l’accoglimento ora detto - il secondo ricorso (proposto per l’annullamento <strong>del</strong>la nota <strong>del</strong>la<br />

Cap<strong>it</strong>aneria di Porto di Napoli in data 12 febbraio 2004, recante rigetto di istanza di nuova<br />

<strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione).<br />

Il TAR, rigettata l’eccezione di irricevibil<strong>it</strong>à per tardiv<strong>it</strong>à <strong>del</strong> primo di detti ricorsi (proposto nel<br />

2001 avverso un provvedimento <strong>del</strong> 1989), lo ha accolto per falsa rappresentazione <strong>del</strong>la s<strong>it</strong>uazione<br />

di fatto e carenza istruttoria, assorbendo ogni altro motivo e dichiarando improcedibile il secondo<br />

ricorso.


2) - Appellano il Ministero <strong>del</strong>le Infrastrutture e dei trasporti, quello <strong>del</strong>l’Economia e Finanze e<br />

l’Agenzia <strong>del</strong> Demanio, per i quali in relazione ai ricorsi proposti innanzi al TAR avrebbe dovuto<br />

essere dichiarata la carenza di giurisdizione <strong>del</strong> giudice amministrativo, dal momento che oggetto<br />

<strong>del</strong> provvedimento impugnato sarebbe solo l’accertamento <strong>del</strong>l’estensione <strong>del</strong>la proprietà pubblica,<br />

sicché esso si confronterebbe solo con posizioni giuridiche <strong>del</strong>la sicura consistenza di dir<strong>it</strong>ti<br />

soggettivi; di domanda, in particolare, con la quale il privato fa valere il dir<strong>it</strong>to di proprietà su di un<br />

determinato immobile; donde la spettanza <strong>del</strong>la controversia all’A.G.O., e ciò anche a voler r<strong>it</strong>enere<br />

applicabile la giurisprudenza sulla c.d. “doppia tutela”, secondo cui rimarrebbe ferma la<br />

giurisdizione <strong>del</strong> giudice amministrativo allorché, avverso gli atti di cui trattasi, vengano svolte<br />

censure di carattere procedimentale; anche in tal caso, infatti, il discrimine tra la giurisdizione <strong>del</strong><br />

G.A. e quella <strong>del</strong>l’A.G.O. discende dalla esatta individuazione <strong>del</strong>la “causa petendi”; e, nel caso in<br />

esame, al di la <strong>del</strong>le doglianze formalmente svolte in primo grado (di travisamento dei fatti, difetto<br />

di istruttoria, errone<strong>it</strong>à dei presupposti, illogic<strong>it</strong>à, contradd<strong>it</strong>torietà manifesta), sono state, in<br />

concreto sollevate questioni che attengono esclusivamente alla corretta <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione <strong>del</strong> bene<br />

demaniale e, dunque, alla relativa posizione soggettiva sottesa; solo le domande rivolte a censurare<br />

il mancato rispetto <strong>del</strong>le norme di procedura contenute nell’art. 33 <strong>del</strong> Cod. Nav. e nell’art. 58 <strong>del</strong><br />

relativo Regolamento (relative alla partecipazione <strong>del</strong> privato al procedimento o alla competenza)<br />

beneficerebbero <strong>del</strong>la predetta doppia tutela, ma, se si deduce un vizio di istruttoria o di<br />

motivazione o altro vizio sostanziale <strong>del</strong> provvedimento, altro non si chiederebbe, in effetti, se non<br />

di valutare la fondatezza <strong>del</strong>la pretesa quanto alla natura privata e non demaniale <strong>del</strong> bene<br />

controverso, con la conseguente giurisdizione A.G.O.<br />

Concludono le Amministrazioni appellanti rilevando che, in effetti, solo il primo e il quinto motivo<br />

di ricorso articolavano censure di effettivo carattere formale (mancata trasmissione <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong>la<br />

commissione <strong>del</strong>im<strong>it</strong>atrice al Ministero, giusta art. 32 Cod. Nav., incompetenza <strong>del</strong>la Cap<strong>it</strong>aneria di<br />

Porto ex art. 616/1977, mancata notificazione <strong>del</strong> provvedimento); si tratterebbe, però, di censure<br />

infondate, che lo stesso TAR non ha accolto.<br />

3) - Resiste l’appellato che, anz<strong>it</strong>utto, eccepisce l’inammissibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’appello per difetto di<br />

leg<strong>it</strong>timazione <strong>del</strong> proponente Ministero dei trasporti; ne deduce, poi, l’inammissibil<strong>it</strong>à per<br />

generic<strong>it</strong>à, anche in relazione al fatto che in esso si ometterebbe <strong>del</strong> tutto di evidenziare per quali<br />

ragioni e sotto quale profilo le censure articolate nel ricorso introduttivo e quelle accolte dal TAR<br />

non rientrerebbero nella tipologia di controversie che, in quanto afferenti ad aspetti procedimentali,<br />

sono soggette, comunque, al vaglio <strong>del</strong> G.A.<br />

Tutte le censure di primo grado, ad ogni buon conto, avrebbero attinto a profili di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

subordinati al vaglio <strong>del</strong> G.A.; così quello, prettamente procedimentale, di violazione <strong>del</strong>l’art. 32<br />

Cod. Nav.; parimenti, quello di grave carenza istruttoria correlata alle problematiche, rimaste, si<br />

assume, <strong>del</strong> tutto irrisolte, sollevate dallo stesso odierno appellato; ulteriore profilo di violazione<br />

<strong>del</strong>lo stesso art. 32, correlata al fatto che, pur dopo l’adozione, nel 1989, <strong>del</strong> contestato<br />

provvedimento di <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione, in epoca successiva e, in particolare, nel 2001, la stessa<br />

Cap<strong>it</strong>aneria di Porto avrebbe, nella sostanza, manifestato dubbi circa l’esatta demarcazione <strong>del</strong>la<br />

proprietà, inv<strong>it</strong>ando l’UTE di Napoli ad appos<strong>it</strong>e verificazioni al riguardo, a completamento <strong>del</strong>le<br />

pregresse operazioni; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione <strong>del</strong>l’art.<br />

59 <strong>del</strong> d.P.R. n. 616/1977.<br />

L’appellato, fatto constare che l’Avvocatura non ha censurato l’appellata sentenza nei suoi profili di<br />

mer<strong>it</strong>o, ribadisce, infine, all’occorrenza, i motivi di primo grado assorb<strong>it</strong>i dal TAR.<br />

4) – Il presente gravame è incentrato sulla sussistenza o meno <strong>del</strong>la giurisdizione amministrativa in<br />

una controversia avente ad oggetto la <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione, nel 1989, di un’area demaniale; operazione<br />

contestata dall’originario ricorrente (secondo cui illeg<strong>it</strong>timamente sarebbe stata ricompresa in area<br />

demaniale anche una fascia di terreno di sua proprietà), per una serie di motivi di cui si dirà.<br />

5) - Preliminarmente va, peraltro, rigettata l’eccezione di inammissibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’appello in quanto<br />

proposto dal Ministero <strong>del</strong>le Infrastrutture e dei Trasporti; il ricorso di primo grado, infatti, è stato<br />

proposto, tra gli altri, anche nei confronti di detto Dicastero e anche avverso il medesimo è stata


pronunciata l’impugnata sentenza, donde la piena leg<strong>it</strong>timazione <strong>del</strong>lo stesso a proporre l’appello<br />

avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti; ad ogni buon conto, l’appello è proposto anche<br />

dal Ministero <strong>del</strong>l’Economia e Finanze e dall’Agenzia <strong>del</strong>le entrate, ciò che, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 32,<br />

ultimo comma, <strong>del</strong> Cod. Nav. (secondo cui “nelle controversie innanzi alle autor<strong>it</strong>à giurisdizionali,<br />

la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al ministro per le finanze”), ne conferma la piena<br />

ammissibil<strong>it</strong>à.<br />

Va anche rigettata l’eccezione di inammissibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’appello stesso per generic<strong>it</strong>à <strong>del</strong>le censure, in<br />

considerazione <strong>del</strong> fatto che le appellanti Amministrazioni hanno puntualmente richiamato i<br />

principi di carattere generale che si oppongono all’esame, da parte <strong>del</strong> giudice amministrativo, di<br />

alcune <strong>del</strong>le censure svolte in primo grado e individuato il carattere sostanziale (e non formale) che<br />

caratterizzerebbe tre <strong>del</strong>le originarie censure.<br />

6) – Le censure di primo grado erano le seguenti:<br />

a) – violazione <strong>del</strong>l’art. 32 Cod. Nav. (r.d. n. 327 <strong>del</strong> <strong>30</strong> marzo 1942) in quanto, pur non constando<br />

l’accordo tra le parti, l’Amministrazione avrebbe adottato il contestato provvedimento senza<br />

trasmetterlo preventivamente al Ministero dei trasporti perché adottasse, al riguardo, le proprie<br />

determinazioni in conform<strong>it</strong>à con la norma anzidetta;<br />

b) – eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti in quanto la <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione<br />

<strong>del</strong>l’area, anche alla luce <strong>del</strong>le difficoltà evidenziate dall’interessato a mezzo di un suo <strong>del</strong>egato,<br />

avrebbe dovuto essere effettuata solo a segu<strong>it</strong>o di un’istruttoria complessa, con l’acquisizione e<br />

valutazione di tutti i pertinenti dati rilevanti ai fini <strong>del</strong>l’emanazione <strong>del</strong>l’atto e in contradd<strong>it</strong>torio tra<br />

le parti, solo in tal modo essendo possibile superare la s<strong>it</strong>uazione di dubbio circa la <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione<br />

<strong>del</strong>l’area demaniale da individuare;<br />

c) – violazione <strong>del</strong>l’art. 32 c<strong>it</strong>. sotto altro profilo, illogic<strong>it</strong>à manifesta, contradd<strong>it</strong>torietà <strong>del</strong>l’azione<br />

amministrativa in quanto la P.A. non solo non avrebbe mai comunicato la <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione <strong>del</strong> 1989<br />

all’interessato, ma avrebbe, in tempi più recenti (2000) tenuto un complesso di comportamenti che<br />

paleserebbero come la stessa avesse, in effetti, più volte rappresentato l’insussistenza di un’effettiva<br />

e defin<strong>it</strong>iva demanializzazione <strong>del</strong>l’area in questione;<br />

d) – difetto di motivazione in quanto il provvedimento impugnato ne sarebbe assolutamente carente<br />

e non consentirebbe la comprensione <strong>del</strong>l’<strong>it</strong>er giuridico segu<strong>it</strong>o per la sua adozione;<br />

e) – violazione e falsa applicazione <strong>del</strong>l’art. 59 <strong>del</strong> d.P.R. 616/1977, secondo cui sono demandate<br />

alle Regioni le funzioni amministrative sul l<strong>it</strong>orale mar<strong>it</strong>timo e sulle aree demaniali<br />

immediatamente prospicienti, mentre, nel caso in esame, nessun organo regionale è intervenuto<br />

nella procedura, posta in essere dalla sola Autor<strong>it</strong>à statale.<br />

7) - Queste essendo le censure svolte in primo grado, l’appello appare fondato.<br />

Per consolidata giurisprudenza <strong>del</strong>la Corte di Cassazione (cfr. tra le altre, SS.UU., 14 giugno 2006,<br />

n. 13691; 18 aprile 2003, n. 6347; 22 novembre 2001, n. 14848; n. 4362 <strong>del</strong> 1996), spetta, al<br />

giudice ordinario la giurisdizione su domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed<br />

aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti <strong>del</strong>la pubblica<br />

amministrazione, avendo tali domande per oggetto la verifica <strong>del</strong>l'esistenza ed estensione di un<br />

dir<strong>it</strong>to soggettivo - il dir<strong>it</strong>to di proprietà - <strong>del</strong>l'attore in contrapposizione al dir<strong>it</strong>to di proprietà <strong>del</strong>lo<br />

Stato o di altro ente pubblico demaniale.<br />

Nella specie, in particolare, l’accertamento è stato richiesto dal t<strong>it</strong>olare di una concessione<br />

demaniale posta sull’area oggetto di controversia ed ha interessato il soggetto (originario ricorrente<br />

e odierno appellato) che di tale area assumeva essere proprietario, sicché si verte proprio in tema di<br />

corretta <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione tra l’area demaniale (considerevolmente arretrata, per erosione marina,<br />

rispetto a quella che era l’originaria s<strong>it</strong>uazione dei luoghi, con arretramento, quindi, <strong>del</strong>la linea di<br />

battigia) e la retrostante area di proprietà privata.<br />

Il Collegio conosce, invero, la giurisprudenza che, sia pure con qualche oscillazione, a propos<strong>it</strong>o<br />

<strong>del</strong>le <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azioni di cui all'art. 32 Cod. Nav., adotta la tesi c.d. <strong>del</strong>la doppia tutela, nel senso che,<br />

con riguardo ad atto r<strong>it</strong>enuto di tipo accertativo, con qualche spunto volto ad evidenziare una<br />

certazione, r<strong>it</strong>iene che, quando si contesti che l'esistenza di proprietà demaniale e, quindi, il potere


in sé, la cognizione appartiene al giudice ordinario, peraltro abil<strong>it</strong>ato alla disapplicazione; quando<br />

invece ci si dolga di aspetti procedimentali (mancata convocazione, mancata partecipazione) la<br />

cognizione è <strong>del</strong> giudice amministrativo, censurandosi la normativa di azione <strong>del</strong>im<strong>it</strong>ante il potere<br />

(cfr., Sez. VI, 04 dicembre 2001 , n. 6054, e, nei vari sensi e per le varie posizioni, fra le molte,<br />

Cons. G. amm. R. si. 25 maggio 1998, n. 322; Cass., ss.uu., 9 giugno 1997, n. 5140; idem, 11 marzo<br />

1992, n. 2956; Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 1985, n. 206; idem, 16 febbraio 1979, n. 80; Cons.<br />

Giust. Amm., 25 maggio 1998, n. 322).<br />

È, perciò, indispensabile cogliere con esattezza il contenuto <strong>del</strong>le censure svolte con il ricorso<br />

originario; ebbene (salvo quelle – la prima e la quinta - di effettivo carattere meramente formale, di<br />

cui si dirà), basti rilevare che le illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à con esse denunciate non evidenziano profili<br />

procedurali, ma sono volte, essenzialmente, a denunciare errori inerenti alla non corretta<br />

<strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione, sul piano sostanziale, tra area pubblica e privata e, quindi, a denegare l’appartenenza<br />

al demanio <strong>del</strong> bene contestato, rivendicandone, per converso, la proprietà in capo al ricorrente; e<br />

non rileva il fatto che tali vizi seguirebbero ad un’incompleta attiv<strong>it</strong>à istruttoria o ad errori di<br />

valutazione e incompletezza di motivazione, in quanto si tratta, comunque, di asser<strong>it</strong>i vizi pur<br />

sempre ridondanti sull’esattezza <strong>del</strong>le valutazioni tecniche effettuate dalla P.A. nell’individuare<br />

l’area di competenza pubblica e nel riconoscere in essa la relativa qual<strong>it</strong>as; e ciò vale sia con<br />

riguardo al secondo che al quarto motivo (che adducevano vizi di istruttoria e di motivazione,<br />

ovvero di travisamento; il che significa dire: non c'erano le basi per accampare t<strong>it</strong>olo al demanio),<br />

sia con riguardo al terzo, dal momento che il vizio ivi dedotto è pur sempre inteso a far valere una<br />

contradd<strong>it</strong>torietà (peraltro, postuma rispetto alla data di adozione <strong>del</strong> provvedimento impugnato)<br />

volta ad evidenziare, ancora una volta, l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à degli apprezzamenti tecnici posti a base<br />

<strong>del</strong>l’atto impugnato e conseguente inserimento <strong>del</strong>l’area in questione nell’amb<strong>it</strong>o <strong>del</strong> demanio<br />

mar<strong>it</strong>timo.<br />

Per tali motivi appare fondato e va accolto l’appello laddove volto alla declaratoria <strong>del</strong> difetto di<br />

giurisdizione <strong>del</strong> giudice amministrativo in ordine al secondo, terzo e quarto motivo <strong>del</strong>l’originario<br />

ricorso sulla cui base il TAR, assorbendo, di fatto, il primo e quinto motivo di gravame, ha accolto<br />

il ricorso stesso.<br />

8) - Quanto, invece, al primo e quinto motivo ora detti, il TAR non li ha esaminati avendoli<br />

espressamente assorb<strong>it</strong>i; tali censure vengono, in questa sede, ribad<strong>it</strong>e.<br />

Le stesse, involgenti aspetti formali <strong>del</strong>la procedura e, come tali, rientranti nell’amb<strong>it</strong>o <strong>del</strong>la<br />

giurisdizione amministrativa, sono infondate.<br />

8.1) - La prima di esse è sment<strong>it</strong>a in punto di fatto, risultando dalla documentazione versata in atti in<br />

primo grado dal patrocinio erariale che, con nota 4 maggio 1989, n. DM/1077, il Direttore<br />

Mar<strong>it</strong>timo <strong>del</strong>la Direzione Mar<strong>it</strong>tima di Napoli ha trasmesso al Ministero <strong>del</strong>la Marina Mercantile –<br />

Dir.ne Gen.le Demanio e Porti – “a norma <strong>del</strong> c<strong>it</strong>ato art. 58 Reg. Cod. Nav. e per l’adozione dei<br />

provvedimenti di competenza di codesto Dicastero”, l’impugnato provvedimento 8 febbraio 1989,<br />

n. 7, emesso dal predetto Direttore Mar<strong>it</strong>timo di concerto con l’Intendente di Finanza di Napoli; ciò<br />

evidentemente, in conform<strong>it</strong>à sia con l’art. 32 Cod. Nav. (a mente <strong>del</strong> quale - terzo comma – “le<br />

contestazioni che sorgono nel corso <strong>del</strong>la <strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione sono risolte in via amministrativa dal<br />

direttore mar<strong>it</strong>timo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento defin<strong>it</strong>ivo” e –<br />

quarto comma - qualora tra le parti interessate non venga raggiunto l’accordo in ordine alla<br />

<strong>del</strong>im<strong>it</strong>azione, “il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al ministro per<br />

la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto,<br />

da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tram<strong>it</strong>e <strong>del</strong> direttore mar<strong>it</strong>timo”).<br />

Ebbene, nel caso in esame tale trasmissione, come detto è intervenuta mediante la c<strong>it</strong>ata nota <strong>del</strong> 4<br />

maggio 1989 e non avendo r<strong>it</strong>enuto, il Ministro, di interloquire ai sensi <strong>del</strong>la disposizione normativa<br />

da ultimo detta, il c<strong>it</strong>ato provvedimento n. 7/1989 ha acquis<strong>it</strong>o defin<strong>it</strong>iva efficacia.<br />

8.2) - Quanto alla seconda (quinto motivo <strong>del</strong>l’originario ricorso, con il quale si era dedotta<br />

l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong> provvedimento impugnato per violazione <strong>del</strong>l’art. 59 <strong>del</strong> d.P.R. 616/1997, che<br />

avrebbe trasfer<strong>it</strong>o alle regioni le competenze sulle aree in questione), la stessa è pure priva di


consistenza, dal momento che il trasferimento di competenze di cui si discute non attiene alla<br />

t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à <strong>del</strong> bene demaniale, bensì solo all’esercizio <strong>del</strong>le funzioni inerenti al “turismo ed industria<br />

alberghiera”, le cui competenze sono state trasfer<strong>it</strong>e alle regioni ai sensi <strong>del</strong> Capo III <strong>del</strong> c<strong>it</strong>ato<br />

d.P.R. n. 616/1977; quindi, solo nei lim<strong>it</strong>i <strong>del</strong>la norma e di quelle di essa attuative (art. 8, comma 1,<br />

d.l. n. 535/1996, come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla legge n. 647/1996, non applicabili nella specie ratione<br />

temporis) può trovare spazio la <strong>del</strong>ega di funzioni di cui al ripetuto art. 59; donde l’infondatezza<br />

<strong>del</strong>la censura in esame.<br />

9) - Rimane ferma, infine, la declaratoria di improcedibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> ricorso di primo grado n. 5264/2004<br />

in quanto, al riguardo, l’originario ricorrente non ha svolto appello incidentale, neppure<br />

condizionato.<br />

10) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma<br />

<strong>del</strong>la sentenza impugnata, va in parte dichiarato il difetto di giurisdizione <strong>del</strong> giudice<br />

amministrativo con riguardo al secondo, terzo e quarto motivo di primo grado (con il conseguente<br />

annullamento senza rinvio <strong>del</strong>la sentenza appellata), mentre vanno respinti il primo e il quinto<br />

motivo <strong>del</strong>l’originario ricorso.<br />

Sussistono i requis<strong>it</strong>i di legge per compensare integralmente tra le parti le spese <strong>del</strong> doppio grado di<br />

giudizio.<br />

P.Q.M.<br />

Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie l’appello nei termini di cui in<br />

motivazione.<br />

Spese <strong>del</strong> doppio grado compensate.<br />

Va fissato il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione <strong>del</strong>la presente decisione per la<br />

riassunzione <strong>del</strong> giudizio dinanzi Tribunale Civile di Napoli ai fini <strong>del</strong>la traslatio judicii (cfr. Cons.<br />

St., Sez. V, 2 febbraio <strong>2010</strong>, n. 457; 14 aprile 2008, n. 1606).<br />

Ordina che la presente decisione sia esegu<strong>it</strong>a dall'autor<strong>it</strong>à amministrativa.<br />

Così deciso in Roma nella camera di consiglio <strong>del</strong> giorno 8 giugno <strong>2010</strong> con l'intervento dei<br />

Magistrati:<br />

Giovanni Ruoppolo, Presidente<br />

Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore<br />

Luciano Barra Caracciolo, Consigliere<br />

Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />

Domenico Cafini, Consigliere<br />

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />

Il Segretario<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />

Il <strong>30</strong>/07/<strong>2010</strong><br />

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<br />

Il Dirigente <strong>del</strong>la Sezione

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