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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

ribadito che, in linea con quanto perseguito dai fondatori della teoria della<br />

imputazione oggettiva (nonché, si badi, dagli stessi primi teorici della causalità),<br />

la rinnovata proposta di un criterio oggettivo di imputazione ha una<br />

chiara funzione limitativa e non certo estensiva della responsabilità penale .<br />

Il giudizio assiologico sulla rilevanza della causalità per l’ordinamento non<br />

può che trovare la propria ragione nei criteri forniti dall’ordinamento<br />

stesso: poiché nella prospettiva normativa l’evento costituisce lesione di<br />

un bene giuridico, il giudizio di imputazione deve abbandonare l’ottica<br />

della mera consequenzialità in favore della responsabilità.<br />

È in questa prospettiva che trova legittimazione la concezione normativa<br />

della causalità, la quale ha la concreta funzione di garantire che le sanzioni<br />

ricollegate alla verificazione di un determinato evento lesivo trovino<br />

applicazione soltanto nei confronti del soggetto che può esserne ritenuto<br />

l’autore; quindi di garantire la personalità della responsabilità penale. La<br />

causalità ha rilevanza per il diritto proprio nella misura in cui deve coincidere<br />

con la ‘‘gerechte Haftung’’( 73 ). L’equiparazione tra verursachen e zurechnen<br />

è una specie di ‘‘deduzione naturalistica’’, che ignora completamente<br />

quanto dimostrato già daKelsen( 74 )eHonig( 75 ), ovvero la natura<br />

normativa della relazione di imputazione( 76 ) e l’esigenza di distinguere Naturgesetz<br />

e Rechtsatz nella prospettiva laica propria dell’indagine scientifica<br />

moderna( 77 ). La distinzione tra verursachen e zurechnen, tra causalità e imputazione<br />

poggia sulla più intuitiva differenza tra le molteplici cause di un<br />

evento, che non possono essere considerate equivalenti. La peculiare natura<br />

della condotta umana legittima una diversa valutazione: la selezione<br />

e l’isolamento del fattore umano dall’insieme delle altre cause di un evento<br />

costituisce la finalità propria della Zurechnungslehre. Soltanto la separazione<br />

tra causalità e imputazione ha consentito di apprezzare il ‘‘peso specifico’’<br />

della condotta nella causazione dell’evento( 78 ). Allora come oggi la<br />

riflessione sulla categoria dogmatica della causalità e della imputazione e, in<br />

( 73 ) Müller, Die Bedeutung des Kausalzusammenhanges, cit., 33.<br />

( 74 ) Kelsen, Kausalität und Zurechnung, inARSP, 1960, 330, ove la imputazione indica<br />

una ‘‘normative Beziehung’’.<br />

( 75 ) Honig, Kausalität und objektive Zurechnung, inFrank Festgabe, vol. I, Tübingen,<br />

1930, 174 ss.<br />

( 76 ) Koriath, Kausalität, cit., 147; Donini, Imputazione oggettiva, cit., 12.<br />

( 77 ) Kelsen, op. ult. cit., 323 (‘‘wissenschaftliche Weltanschauung’’). Oggi, una dogmatica<br />

laica della causalità penale è realmente ‘‘autonoma’’ nella misura in cui sia in grado di<br />

emanciparsi da una spiegazione tecnocratica e positivista dell’agire umano.<br />

( 78 ) Honig, op. ult. cit., 176 ss. (‘‘Con il solo accertamento del nesso causale non si<br />

rende giustizia all’essenza della condotta umana nel senso di manifestazione di volontà. In<br />

quanto manifestazione di volontà la condotta, a differenza degli altri innumerevoli fattori,<br />

è qualcosa di originario; una ‘‘consapevole posizione di cause’’, un ‘‘atto quasi creativo’’;<br />

ivi, 177). Sono evidenti le affinità con il successivo pensiero finalista, che per primo ha criticato<br />

in modo sistematico la dottrina causale dell’azione, mettendone in luce la dimensione

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