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SAGGI E OPINIONI<br />

anche il successo della formula della interruzione del nesso causale, che con<br />

alterne fortune (e più o meno manifestamente), accompagna la letteratura<br />

dell’intero secolo scorso e ricompare talora nella dottrina contemporanea, e<br />

il fascino della teoria della dominabilità, anch’essa ricorrente in dottrina,<br />

soprattutto in quella meno recente( 70 ). L’idea di fondo, condivisa pure<br />

dalla ‘‘moderna’’ teoria della imputazione oggettiva, è che la causazione<br />

di un evento abbia un significato e un valore diverso da quello attribuitole<br />

dalla concezione naturalistica di causalità (Naturkausalismus). Il quid pluris<br />

necessario oltre alla causazione materiale è sempre stato individuato con<br />

riferimento ai concetti di libertà (Freiheit) e volontarietà (Willentlichkeit).<br />

Le categorie della causazione e della imputazione devono necessariamente<br />

confrontarsi con le peculiarità dell’agire umano e con l’immagine stessa<br />

dell’uomo( 71 ).<br />

Ebbene, non sono più le condizioni poste all’accertamento della causalità<br />

a costituire il baluardo della garanzia della responsabilità personale,<br />

bensì l’affinamento dei criteri normativi di imputazione. È sul piano della<br />

imputazione oggettiva (e poi naturalmente della colpevolezza) che diventa<br />

possibile rimediare agli eccessi di una imputazione causale, che, sempre<br />

più, èaffidata a criteri necessariamente approssimativi e contingenti. L’utilizzo<br />

di un criterio di imputazione oggettivo presuppone un solido aggancio<br />

ai principi generali dell’ordinamento e anzi si pone come piena<br />

espressione dell’esigenza di una imputazione penale personale. In questa<br />

prospettiva, la dottrina più attenta non manca di rilevare la innegabile funzione<br />

garantista della categoria della imputazione oggettiva( 72 ). Va infatti<br />

Wolff, Kausalität von Tun und Unterlassen, Heidelberg, 1965, 21 ss.; Puppe, NK, cit., 447<br />

ss.; Ead., Der Erfolg, cit., 863 ss.; Kindhäuser, Risikoerhöhung und Risikoverringerung, in<br />

ZStW, 2008, 483 ss.; Kahlo, Das Problem des Pflichtwidrigkeitszusammenhanges bei den<br />

unechten Unterlassungsdelikten, Berlin, 1990, 142; Id., Überlegungen zum gegenwärtigen<br />

Stand der objektiven Zurechnung, cit., 267; Dencker, Kausalität, cit., 109.<br />

( 70 ) V. però ancora Otto, Kausalität und Zurechnung, inWolff FS, Berlin-Heidelber-<br />

New York, 1998, 395; Koriath, Kausalität, cit., 25 s.<br />

( 71 ) Già Schmidt, Die mittelbare Täterschaft, inFrank Festgabe, vol. II, Tübingen,<br />

1930, 115, ribadiva con convinzione che ‘‘la prospettiva causale non ha altro significato se<br />

non quello di individuare e rendere disponibile il materiale di fatto, rispetto al quale entra<br />

in gioco la valutazione penale. Ma con la valutazione penale, cioè con la questione relativa<br />

alla responsabilità penale (...) la prospettiva causale non ha nulla a che vedere’’. Cfr. altresì,<br />

Castaldo, L’imputazione oggettiva, cit., 30, quando afferma che ‘‘la dipendenza scientifica<br />

non impedisce infatti in una fase succedanea l’autonomia valutativa del diritto penale. È stata<br />

anzi la tardiva consapevolezza di tale realtà, del rapporto tra ontologia e teleologia nella costruzione<br />

sistematica del reato, ad offuscare l’area dell’imputazione oggettiva a tutto vantaggio<br />

della straripante teoria della causalità’’.<br />

( 72 ) Frisch, Zum gegenwärtigen Stand der Diskussion und zur Problematik der objektiven<br />

Zurechnung, inGA, 2003, 719 ss.; Donini, Illecito e colpevolezza, cit., 292 ss.; Id., Imputazione<br />

oggettiva, cit., 19 ss.; Cornacchia, Concorso di colpe e principio di responsabilità<br />

per fatto proprio, Torino, 2004, 34 ss.<br />

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