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SAGGI E OPINIONI<br />

è dunque il problema risolvibile soltanto per mezzo della imputazione e non<br />

della sola causalità?( 65 )Èdavvero necessaria la separazione tra causalità e<br />

imputazione oppure essa costituisce una inutile superfetazione?<br />

È noto che la dottrina della imputazione oggettiva dell’evento ha costituito<br />

la prima radicale manifestazione del tentativo non tanto di prescindere<br />

dalla causalità, quanto di integrare il giudizio di imputazione attraverso<br />

il ricorso a criteri ulteriori, estranei alla dimensione causale in senso<br />

stretto. Non stupisce allora che la dottrina più conservatrice – fedele al paradigma<br />

causale tradizionale di tipo nomologico-deduttivo – si limiti ad<br />

ammettere l’esistenza e l’esigenza di un ulteriore giudizio di imputazione<br />

normativa successivo a quello strettamente causale, avallando in questo<br />

modo l’idea che esistano due questioni. I teorici della imputazione oggettiva<br />

tendono invece, sempre più apertamente rispetto agli esordi, a concepire<br />

la imputazione normativa come unico ed esclusivo criterio di attribuzione<br />

di un fatto al suo autore incorporando al suo interno la causalità e<br />

negando con ciò la stessa dicotomia.<br />

L’aspetto più interessante della evoluzione del pensiero penalistico intorno<br />

alla causalità ècostituito da quelle correnti di minoranza, sorte dalla<br />

teoria della imputazione oggettiva, che pretendono di sostituire alla causalità<br />

il parametro della imputazione quale unico criterio di attribuzione di un fatto<br />

al suo autore( 66 ). Come è stato sottolineato, ‘‘anche il problema causale è interno<br />

al capitolo della imputazione causale, e non si contrappone a quest’ultima<br />

come categoria naturalistica affiancata da un ‘‘autonomo’’ momento<br />

normativo di valutazione ad essa estraneo, perché la stessa causalità èricostruita<br />

teleologicamente per gli scopi del diritto’’( 67 ). La distinzione tra imputazione<br />

causale e imputazione normativa, dunque, non è affatto vincolante,<br />

benché abbia una indubbia funzione metodologica: essa consente, infatti, di<br />

dividere e esplicare con maggiore chiarezza i due passaggi nei quali si articola<br />

il meccanismo di attribuzione di un evento ad un soggetto. Nulla di più,<br />

( 65 ) Così testualmente già Honig, Kausalität, cit., 182; più recentemente, Koriath,<br />

Kausalität, cit., 7.<br />

( 66 ) Da prospettive differenti, v. Hardwig, Die Zurechnung. Ein Zentralproblem des<br />

Strafrechts, Hamburg, 1957, 90 ss.; Kahrs, Das Vermeidbarkeitsprinzip und die condicio-sine-qua-non-Formel<br />

im Strafrecht, Hamburg, 1968, 33 ss.; Stratenwerth, Bemerkungen<br />

zum Prinzip der Risikoerhöhung, cit., 237 ss.; Otto, Risikoerhöhungsprinzip, cit., 423 ss.;<br />

Puppe, Der Erfolg, cit., 863 ss.; Ead., NK, cit., 447 ss. e 506; Jakobs, Strafrecht, cit., 226;<br />

Kindhäuser, Strafrecht AT, Baden-Baden, 3. ed., 2008, 77; Hoyer, Kausalität und/oder Risikoerhöhung,<br />

inRudolphi FS, München, 2004, 95 ss.; Eusebi, Appunti sul confine fra dolo e<br />

colpa nella teoria del reato, inRiv. it. dir. proc. pen., 2000, 1060 ss. Pagliaro, Causalità, cit.,<br />

1037 ss.; Pagliaro, Principi, cit., 350 ss.; Blaiotta, Causalità giuridica, cit., 309 ss.<br />

( 67 ) Così, Donini, Lettura sistematica, cit., 609 ss.; in origine, già Engisch, Die Kausalität,<br />

cit., 20 ss. e 48 ss. e soprattutto in Vom Weltbild, 132; Antolisei, Il rapporto di causalità,<br />

cit., 18.<br />

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