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94<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

critici non paiono decisivi nella misura in cui l’analisi risulta circoscritta ai<br />

casi di responsabilità medica, vale a dire ad un settore in cui la prova per<br />

esclusione – come poc’anzi osservato – è quasi sempre impossibile non<br />

tanto per la peculiare struttura della causalità omissiva, quanto per le insufficienti<br />

conoscenze scientifiche riguardo alla eziologia dei fenomeni (concorso<br />

di diversi fattori, latenza, etc.). Inoltre, siccome la condotta umana<br />

si inserisce su un procedimento causale già in atto, difficilmente si potrà<br />

parlare di vera e propria causa alternativa, ma piuttosto di una mera concausa,<br />

che ai sensi dell’art. 41, co. 2 non esclude il nesso causale. Nella<br />

maggioranza dei casi esaminati dalla giurisprudenza la condotta omessa<br />

non avrebbe comunque mai impedito l’evento lesivo (di fatto, inevitabile),<br />

ma soltanto ritardato il momento della sua verificazione. Posto che l’orientamento<br />

dominante impone di prendere in considerazione l’evento concreto<br />

hic et nunc, dovrebbe rilevare anche un minimo spostamento cronologico<br />

o una minima modificazione delle modalità di verificazione dell’evento(<br />

64 ). Le difficoltà si spostano pertanto sul piano della descrizione dell’evento,<br />

senza pregiudicare il funzionamento del Ausschlußverfahren né la<br />

razionalità della ricostruzione causale.<br />

4. Un modello unitario di imputazione causale.<br />

Come accennato, uno degli effetti più immediati e visibili della richiamata<br />

‘‘crisi della causalità’’ è stata l’accentuazione della differenza tra causalità<br />

naturale e causalità giuridica: dalla legittima valorizzazione delle specifiche<br />

peculiarità e funzioni delle due categorie si è passati alla loro chiara<br />

contrapposizione, che vede prevalere ora l’una ora l’altra. Lo sbilanciamento<br />

in favore di una concezione autonoma della causalità giuridica, completamente<br />

svincolata dai presupposti empirici, riconducibile all’avvento delle<br />

teorie della imputazione oggettiva dell’evento, ha subìto una recente inversione<br />

di tendenza, riscontrabile nel diffuso orientamento che esalta il valore<br />

garantista e la certezza di un concetto scientifico di causalità. Rimane dunque<br />

ancora aperto il problema della natura del rapporto tra causalità e imputazione,<br />

che rispecchia il tema più generale del rapporto tra naturalismo e normativismo<br />

nel diritto penale. In particolare, l’interrogativo riguarda ancora<br />

oggi la stessa legittimità della separazione di causalità e imputazione: qual<br />

conclude che il criterio della probabilità logica finisce per ‘‘avallare (salvo un restyling terminologico)<br />

l’orientamento già consolidato in passato, che si accontentava di (generiche) buone<br />

probabilità di successo, o financo di probabilità medio-basse etc. per ritenere la sussistenza<br />

della causalità omissiva’’; Centonze, La cultura delle prove, cit., 2133 ss.; D’Alessandro,<br />

Le frequenze medio-basse, cit., 4183 ss.<br />

( 64 ) Per tali opportune precisazioni, v. Di Giovine, La causalità omissiva, cit., 616.

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