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SAGGI E OPINIONI<br />

della conclusione si lega alla natura probabilistica della legge di copertura:<br />

esso, infatti, contiene un plus di informazioni rispetto alla legge di copertura<br />

dato proprio dalla prova per esclusione( 53 ). Compito del giudice è<br />

quello di individuare la causa concreta (necessaria) partendo da un giudizio<br />

di adeguatezza causale (causalità scientifica) attraverso il procedimento di<br />

eliminazione mentale, cioè verificando se l’evento si sarebbe o meno concretamente<br />

realizzato mediante la prova che l’evento non avrebbe potuto<br />

essere determinato da altra condizione.<br />

La differenziazione tra probabilità statistica e logica non è cosa nuova;<br />

ben prima della Cassazione italiana, la dottrina e la giurisprudenza tedesche<br />

si sono occupate approfonditamente del c.d. Ausschlussverfahren (detto<br />

anche Alternativverfahren). Nel processo sul talidomide (come del resto in<br />

quello italiano sulle macchie bleu( 54 )) i giudici hanno ritenuto di poter verificare<br />

l’esistenza di un nesso causale anche in presenza di contrastanti pareri<br />

scientifici, valorizzando, da un lato, la peculiare prospettiva umana dell’accertamento<br />

processuale e, dall’altro, l’evidenza dei fatti nella loro ripetibilità<br />

concreta; i successivi processi sul Lederspray e sul Holzschutzmittel hanno<br />

approfondito il metodo di accertamento della causalità concreta, perfezionando<br />

il procedimento di esclusione di cause alternative al fine di attribuire<br />

alla spiegazione causale la necessaria attendibilità. In particolare, si è sostenuto<br />

che in mancanza di una espressa legge causale, il giudice può affermare<br />

la causalità rispetto all’evento verificatosi hic et nunc sulla base della ragionevole<br />

esclusione di cause alternative( 55 ). Le decisioni del Bundesgerichtshof<br />

hanno sollevato tuttavia aspre critiche e dato luogo ad un dibattito non ancora<br />

sopito( 56 ). Nella seconda e più controversa pronuncia (Holzschutz-<br />

( 53 ) Di Giovine, op. ult. cit., 645.<br />

( 54 ) Tribunale di Rovereto, 17.01.1969, in Riv. ir. dir. proc. pen., 1971, 1021.<br />

( 55 ) Per questa impostazione nella letteratura tedesca, v. Hilgendorf, Strafprozessuale<br />

Probleme, cit., 712 ss.; Kuhlen, Fragen strafrechtlicher Produkthaftung, cit., 66 ss.; Schulz,<br />

Kausalität, cit., 69 ss.; Wohlers, Generelle Kausalität, cit., 1021 ss.; Brammsen, Kausalitätsund<br />

Täterschaftsfragen, cit., 533; Jescheck-Weigend, Lehrbuch, cit., 283; Lenckner-eisele,<br />

StGB, cit., 184. Analoga impostazione è stata seguita dal Tribunale Supremo spagnolo nel noto<br />

caso dell’olio di colza (sentenza del 23.04.1992). Ritiene che la questione riguardi piuttosto<br />

il piano della praticabilità della esclusione effettiva di altre cause eventualmente configurabili<br />

in sede di processo e che si tratti, quindi, di un problema strettamente probatorio, Roxin,<br />

Strafrecht, cit., 357 ss. Nella dottrina italiana, con diversi accenti, anche Romano, Nesso causale,<br />

cit., 895 ss., Donini, La causalità omissiva, cit., 46 ss.; Di Giovine, La causalità omissiva,<br />

cit., 612 ss.; Piergallini, Danno da prodotto, cit., 189 ss.; sul punto cfr. anche Stella, Leggi<br />

scientifiche, cit., 277 ss., laddove sosteneva che ‘‘l’individuazione di tutti gli anelli causali intermedi<br />

– la scoperta dell’intero meccanismo di produzione dell’evento – non costituisce un<br />

requisito indispensabile della spiegazione’’ (anche 290).<br />

( 56 ) Relativamente alla prima decisione (caso Lederspray, BGH 6.07.1990, in JR, 1992,<br />

28 ss., commentata da Puppe), i rilievi critici si sono appuntati soprattutto sulla ritenuta possibilità<br />

di accertare la causalità concreta tra la condotta e l’evento anche senza individuare<br />

specificamente la singola sostanza tossica idonea a produrre la lesione; non sarebbe possibile<br />

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