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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

La stessa ‘‘moderna’’ teoria della causalità scientifica (intesa come successione<br />

regolare tra fenomeni in forza di una legge di copertura) non rappresenta<br />

pertanto nulla più di un ‘‘perfezionamento’’ delle antiche teorie<br />

della causalità adeguata, nella misura in cui precisa il parametro al quale<br />

orientare la valutazione probabilistica.<br />

Resta il fatto che la scienza da sola non ci aiuta in alcun modo a cogliere<br />

la rilevanza penale di un determinato antecedente e il modello della<br />

sussunzione sotto leggi rappresenta un mero sillogismo se viene inteso<br />

‘‘come un modello ‘nudo’, cioè slegato dall’uso di un criterio di rilevanza<br />

che rifletta lo specifico punto di vista del diritto penale’’( 50 ).<br />

Inutile a questo punto ribadire i limiti attuali di una spiegazione causale<br />

di tipo deterministico e strettamente nomologico-deduttivo; essa non è<br />

in grado di chiarire il nesso causale rispetto al singolo evento e lascia irrisolto<br />

il problema fondamentale della causalità alternativa( 51 ). Poiché nella<br />

impostazione tradizionale la prova particolaristica non include il procedimento<br />

di esclusione di cause alternative, riducendosi ad un mero sillogismo,<br />

l’utilizzo di leggi scientifiche (che esprimono certezza o – più realisticamente<br />

– un’elevata probabilità) finisce per mascherare l’impossibilità<br />

pratica di dimostrare il mancato intervento di fattori causali alternativi e<br />

quindi l’esistenza di un vero e proprio nesso di derivazione causale( 52 ).<br />

Il modello di spiegazione causale di tipo logico-induttivo, basato sulla<br />

probabilità logica o credibilità razionale, presenta invece un indubbio vantaggio<br />

rispetto allo schema logico-deduttivo, in cui la probabilità logica<br />

Unite hanno chiarito (sentenza n. 581, in Foro it., 2008, I, 453)che per determinare la causalità<br />

giuridicamente rilevante è necessario dare rilievo esclusivamente alle serie causali ‘‘che<br />

non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile,<br />

secondo il principio della causalità adeguata o quella similare della regolarità causale’’.<br />

Pertanto, ‘‘ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva<br />

o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito,<br />

escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche<br />

o imprevedibili’’ (...) ‘‘La valutazione della prevedibilità obiettiva deve compiersi ex ante,<br />

nel momento in cui la condotta è stata posta in essere, operandosi una ‘‘prognosi postuma’’,<br />

nel senso che si deve accertare se, al momento in cui è avvenuta l’azione, era del tutto imprevedibile<br />

che ne sarebbe potuta discendere una data conseguenza’’ (...) ‘‘In altri termini,<br />

ciò che rileva è che l’evento sia prevedibile non da parte dell’agente, ma (per così dire) da<br />

parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle<br />

stesse un giudizio di non improbabilità dell’evento. Il principio della regolarità causale diviene<br />

la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo)<br />

tra comportamento ed evento dannoso (nesso causale)’’.<br />

( 50 ) Così, chiaramente, Stella, Giustizia e modernità, cit., 212.<br />

( 51 ) Diffusamente già il ‘‘primo Stella’’ (Leggi scientifiche, cit., 275 ss.). Cfr. anche Puppe,<br />

Naturgesetze vor Gericht, cit., 1147 ss.; Hilgendorf, Strafrechtliche Produzentenhaftung,<br />

cit., 115 ss.; Donini, La causalità omissiva, cit., 46 ss.; Di Giovine, Lo statuto, cit., 640 ss.;<br />

Romano, Commentario, cit., 367 ss.; Fiandaca, Causalità, cit., 123.<br />

( 52 ) Di Giovine, Lo statuto, cit., 659; Donini, La causalità omissiva, cit., 73.

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