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L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI E OPINIONI<br />

in occasione dei primi grandi processi in tema di danno da prodotto in Germania,<br />

Spagna e <strong>Italia</strong>, è dominata da un equivoco di fondo, nella misura in<br />

cui si discute se la mera idoneità della condotta a cagionare l’evento sia sufficiente<br />

o meno a fondare il giudizio di causalità( 42 ). L’equivoco è riconducibile<br />

all’ambiguo e variabile significato attribuito al concetto di ‘‘idoneità’’<br />

nell’ambito del rapporto di causalità. Il giudizio di idoneità, da cui si vorrebbe<br />

far dipendere la causalità generale, in realtà nulla dice del rapporto<br />

di causalità in concreto e certo non sostituisce il modello di accertamento<br />

ex post con uno ex ante in contrasto con il diritto penale d’evento. Piuttosto,<br />

il giudizio di idoneità – su un piano del tutto differente – risulta connaturato<br />

alle leggi di copertura ed esprime l’esistenza di relazioni causali regolari tra<br />

fenomeni. In altri termini: le leggi di copertura si limitano a indicare quali<br />

antecedenti sono in grado di produrre determinati eventi (e quindi idonei)<br />

e consentono pertanto di fare previsioni circa il succedersi degli avvenimenti.<br />

Questione ben diversa è applicare tali leggi all’accertamento della causalità<br />

concreta (la c.d. causalità individuale): l’uso di leggi scientifiche che esprimono<br />

un giudizio di idoneità non rende meno certo l’accertamento del nesso<br />

di causalità nel caso concreto, che avviene necessariamente in una prospettiva<br />

ex post e si basa sul criterio della c.s.q.n. (non certo su quello dell’aumento<br />

del rischio). Posto che l’idoneità costituisce senz’altro un’ipotesi di<br />

causalità (come del resto si ammette pacificamente nel tentativo), questa<br />

non è comunque mai sufficiente per la imputazione dell’evento, che necessita<br />

di un quid pluris, consistente nel procedimento di concretizzazione volto a<br />

verificare e, nel caso, falsificare tale ipotesi.<br />

Insufficiente si rivela l’impostazione tradizionale, secondo cui la concre-<br />

plicata in dottrina e giurisprudenza; v., per tutti, Roxin, Strafrecht, cit., 355 ss.; Jescheck-<br />

Weigend, Lehrbuch, cit., 283; Lenckner-eisele, StGB, cit., 183; Hilgendorf, Der ‘‘gesetzmäßige<br />

Zusammenhang’’ im Sinne der modernen Kausallehre, inJura, 1995, 515. Nello<br />

stesso senso opera sostanzialmente anche il metodo della sussunzione sotto leggi scientifiche;<br />

per tutti, Fiandaca-Musco, Diritto penale, cit., 227 ss.; Romano, Commentario, cit., 367;<br />

di recente; Blaiotta, Causalità giuridica, cit., 9 ss.; Bartoli, Il problema della causalità penale,<br />

cit., 17.<br />

( 42 ) Risale a Hassemer (Produktverantwortung, cit., 38 ss.) la prima formulazione del<br />

concetto di ‘‘causalità generale’’ (generelle Kausalität), indicativo della nuova definizione di<br />

causalità elaborata dalla giurisprudenza in occasione delle sentenze ora esaminate. In questo<br />

contesto argomentativo fortemente critico, l’espressione assume indubbiamente una valenza<br />

negativa: la causalità generale così intesa prescinde dalla sussistenza e conoscenza di leggi<br />

scientifiche applicabili al caso concreto, per identificarsi con la generica certezza emersa<br />

nel corso del processo che l’evento non sia riconducibile ad altri fattori. L’espressione ‘‘causalità<br />

generale’’ identifica quindi, impropriamente, una modalità di ricostruzione del nesso<br />

causale fondata su criteri di tipo probabilistico e sulla generica idoneità della condotta a cagionare<br />

l’evento. Critici nei confronti della causalità generale intesa come semplice ipotesi<br />

causale, anche Volk, Kausalität, cit., 105 ss.; Hassemer-Muñoz Conde, La responsabilidad<br />

por el producto, cit., 143 ss.; Stella, Giustizia e modernità, cit., 168 ss.; Piergallini, Danno<br />

da prodotto, cit., 140 ss.<br />

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