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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

mini percentuali dalla legge statistica, quanto la sua validità nel caso concreto,<br />

che si traduce nella concreta possibilità di scartare processi causali<br />

diversi e dunque nel tasso di fiducia e credibilità dell’enunciato( 39 ). Si<br />

può pertanto raggiungere un convincimento vicino alla certezza in ordine<br />

al nesso causale tra una condotta ed un evento anche sulla base di una<br />

legge meramente statistica, poiché il giudice ben può essere in grado di dimostrare,<br />

nel caso concreto, l’assenza di cause alternative( 40 ). La spiegazione<br />

causale operata dal giudice presenta allora il requisito della probabilità<br />

logica o credibilità razionale.<br />

Precisati in questi termini i concetti di probabilità statistica e probabilità<br />

logica e sancito il carattere logico del giudizio causale, è ora possibile<br />

apprezzare la struttura bifasica dell’accertamento. La distinzione tra probabilità<br />

statistica e probabilità logica si riflette infatti sulla struttura dell’accertamento<br />

del nesso causale, che – come noto – si articola su due distinti livelli:<br />

sul piano della c.d. causalità generale è necessario verificare l’esistenza<br />

di una legge causale che indichi una connessione regolare e ripetibile tra<br />

fenomeni; sul piano della causalità concreta (individuale), invece, si tratta<br />

di applicare al caso specifico la legge causale generale individuata( 41 ).<br />

Anche la disputa sulla controversa figura della causalità generale, sorta<br />

( 39 ) In questo senso, già la sentenza sul disastro di Stava (Cass., 6.12.1990, in Foro it.,<br />

1992, II, 45) e Cass., 2.07.1999, in Foro it., 2000, II, 268 (Giannitrapani). Affermano l’importanza<br />

del procedimento basato sull’esclusione di fattori causali alternativi, Romano, Nesso<br />

causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto penale,inStudi Marinucci, vol. II,<br />

Milano, 2006, 904, che sottolinea la fondamentale funzione conoscitiva teoretica del procedimento<br />

fondato sulla esclusione di decorsi alternativi (ivi, 910); Donini, La causalità omissiva,<br />

cit., 47 ss.; Di Giovine, Lo statuto, cit., 650; Blaiotta, La causalità, cit., 268 ss.; Bartoli,<br />

Il problema della causalità penale, cit., 28. Nella dottrina tedesca, v. Jescheck-Weigend,<br />

Lehrbuch, cit., 283; Kuhlen, Produkthaftung, cit., 63 ss.; Erb, Die Zurechnung von<br />

Erfolgen im Strafrecht, inJUS, 1994, 453; Hilgendorf, Strafrechtliche Produzentenhaftung,<br />

cit., 121; Frisch, Defizite empirischen Wissens, cit., 256.<br />

( 40 ) Il procedimento è analogo alla ‘‘diagnosi differenziale’’ utilizzata in medicina legale<br />

(v. Fiori, Medicina legale e responsabilità medica, Milano, 1999, 658 ss.). Basti un esempio<br />

tratto dalla giurisprudenza recente in tema di contagio sessuale da virus HIV: sebbene la percentuale<br />

di contagio in un singolo rapporto sessuale non protetto sia molto bassa (tra 0,1 e 1<br />

%), nessuno dubita dell’esistenza del nesso causale, qualora sia possibile escludere con un<br />

elevato grado di probabilità cause di trasmissione alternative (rapporti sessuali con altri soggetti<br />

infetti, emotrasfusioni, scambio di siringhe ecc.). In questo caso la causalità tra la condotta<br />

e l’evento è certa, sebbene la legge di copertura esprima una regolarità statistica minima.<br />

( 41 ) La distinzione tra causalità generale (o probabilistica) ecausalità individuale (o logica)<br />

costituisce un aspetto cruciale del problema causale nel diritto civile e penale. Come<br />

sopra evidenziato, la dottrina e giurisprudenza tedesche pervengono all’accertamento della<br />

causalità attraverso due distinte fasi: la prova della causalità generale mediante il rinvio ad<br />

una legge di copertura (c.d. gesetzmäßige Bedingung), seguita dalla verifica della causalità<br />

concreta mediante la sussunzione del caso concreto sotto la legge di copertura. L’impostazione<br />

elaborata da Kaufmann (Tatbestandsmäßigkeit, cit., 572) è ormai costantemente ap-

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