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84<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

logica è data dal fatto che la prima si basa su generalizzazioni tratte dall’osservazione<br />

di regolarità tra due fenomeni considerati come tipi di eventi<br />

(evento generico), la seconda riguarda l’evento specifico( 31 ).<br />

A partire dalla sentenza della Cassazione sul disastro di Stava, che consacrava<br />

definitivamente il metodo di spiegazione mediante leggi scientifiche<br />

(universali e statistiche)( 32 ), si sono sviluppati, in tema di responsabilità del<br />

medico e di malattie professionali, diversi orientamenti in seno alla giurisprudenza<br />

di legittimità, indicativi di un persistente disorientamento circa il significato<br />

della spiegazione causale mediante leggi statistiche. Da un lato, si collocano<br />

le pronunce che, affermando genericamente il nesso di causalità sulla<br />

base di criteri di mera possibilità o probabilità riguardo al grado di evitabilità<br />

dell’evento mediante la condotta doverosa, fissano parametri strettamente<br />

percentualistici (30%, 50% etc.)( 33 ) oppure elaborano formule diverse,<br />

ma sostanzialmente analoghe nella loro indeterminatezza (‘‘poche probabilità<br />

di successo’’, ‘‘seria ed apprezzabile possibilità di successo’’ etc.)( 34 ); dall’altro,<br />

le pronunce che esigono la dimostrazione del nesso causale in termini<br />

di ‘‘certezza’’( 35 ). Sono in particolare le sentenze riconducibili a questo secondo<br />

filone interpretativo a mostrare la pericolosità dell’equivoco derivante<br />

dalla commistione tra il concetto di probabilità statistica e quello di probabilità<br />

logica. Esse, infatti, travisando il significato del requisito della elevata<br />

credibilità razionale, condizionano l’accertamento del nesso causale a leggi<br />

statistiche dal coefficiente percentualistico vicino a 100. Com’è statoosservato,<br />

si ha ‘‘l’impressione che, in realtà, il problema della causalità, impostato<br />

in termini di probabilità percentualistica (sia o meno confinante con la certezza),<br />

si risolva in definitiva in un problema di tipo processuale concernente<br />

i criteri di valutazione della prova, con la conseguenza di un’anomala commistione<br />

tra i problemi dell’esistenza degli elementi costitutivi del reato e<br />

quelli relativi alla prova della loro esistenza’’( 36 ).<br />

ster, Strafrecht, 101 ss.; Ziethen, Grundlagen, cit., 14; Perèz Barberà, Kausalität, cit.,<br />

619, Günther, Kausalität im Strafprozeß, inKritV, 1997, 219. La giurisprudenza tedesca<br />

ha implicitamente accolto il principio già dai tempi della sentenza sul Lederspray, differenziando,<br />

sul piano della causalità generale, l’aspetto probabilistico collegato al valore esplicativo<br />

riconosciuto alla legge di copertura e, sul piano della causalità concreta, il momento del<br />

libero convincimento del giudice in ordine all’accertamento del nesso causale nel caso concreto<br />

attraverso la ragionevole esclusione di cause alternative.<br />

( 31 ) Sul punto, ampiamente, Di Giovine, Lo statuto, 2002, 643; Ead., Probabilità statistica<br />

e probabilità logica nell’accertamento del nesso di causalità, inCass. pen., 2008, 2151 ss.<br />

( 32 ) Cass., 6.12.1990 (Bonetti), in Foro it., 1992, II, 36 ss.<br />

( 33 ) Cass., 12.07.1991 (Silvestri), in Foro it., 1992, II, 363; Cass., 23.03.1993, rv.<br />

195169 (De Donato).<br />

( 34 ) Cass., 7.01.1983 (Melis), in Foro it., 1986, II, 351; Cass., 7.03.1989 (Prinzivalli), in<br />

Riv.pen., 1990, 119; Cass., 7.07.1993 (De Giovanni), in GP, 1994, II, 269.<br />

( 35 ) V. supra, dottrina e giurisprudenza citate in nota 22.<br />

( 36 ) In questi termini, Cass., 23.01.2002, in Foro it., 2002, II, 420 (Orlando).

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