28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

82<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

reati commissivi in reati omissivi, accentuando il momento omissivo della<br />

colpa; senza contare che l’applicazione, per così dire, anticipata al piano<br />

della causalità materiale del criterio dell’aumento del rischio si risolve, il<br />

più delle volte, nell’accertamento dell’aumento del rischio in re ipsa nella<br />

violazione della regola cautelare da parte dell’agente( 27 ).<br />

Questo modus procedendi si espone a numerosi rilievi critici: da un<br />

lato, esso accentua la differenziazione tra causalità di matrice naturalistica<br />

ed empirica e causalità normativa e, dall’altro, produce una sovrapposizione<br />

tra imputazione oggettiva e imputazione soggettiva; esso, inoltre, presuppone<br />

una ingiustificata differenziazione tra causalità attiva e causalità<br />

omissiva (sull’assunto che nella causalità omissiva ci si possa accontentare<br />

di un grado di probabilità di verificazione dell’evento più basso rispetto<br />

a quello richiesto nella causalità attiva) e suscita l’impressione che l’accertamento<br />

del nesso causale sia stato condotto secondo un paradigma ‘‘individualizzante’’,<br />

svincolato dalla esistenza o meno di leggi di copertura e rimesso<br />

alla soggettiva valutazione del giudice.<br />

In questo quadro la celebre sentenza delle Sezioni unite del 10 luglio<br />

2002( 28 ) ha impresso un forte segnale di cambiamento, definendo un nuovo<br />

approccio all’accertamento giudiziale della causalità e avviando una nuova<br />

fase del dibattito giurisprudenziale e dottrinale. Le Sezioni unite, dopo aver<br />

escluso che le peculiarità della causalità omissiva rispetto a quella commissiva<br />

possano giustificare il ricorso a criteri di imputazione alternativi alla c.s.q.n.,<br />

orientati al paradigma dell’aumento del rischio, mettono in luce l’inadeguatezza<br />

del modello di accertamento rigidamente nomologico-deduttivo, valorizzando<br />

il momento di concretizzazione della spiegazione causale. È indubbio,<br />

infatti, che il ricorso a schemi probabilistici di spiegazione causale,<br />

sebbene si ponga con maggiore urgenza e problematicità rispetto alle ipotesi<br />

di causalità omissiva, costituisce in realtà un nodo centrale della generale categoria<br />

della causalità e, in particolare, del modello di spiegazione mediante<br />

leggi. Le riflessioni sul punto riguardano, pertanto, in eguale misura la causalità<br />

commissiva e omissiva. L’avvertita esigenza di richiedere per l’accertamento<br />

della causalità nell’omissione un grado di probabilità inferioreediverso<br />

rispetto quello richiesto per il reato commissivo implica un ingiustificato<br />

svilimento della causalità omissiva e una erronea valutazione dei presupposti<br />

di validità delle leggi di copertura( 29 ).<br />

105 ss.; Stella, Giustizia e modernità, cit., 172 ss.; Donini, La causalità omissiva, cit., 60 ss.;<br />

Di Giovine, Lo statuto, cit., 658 ss.<br />

( 27 ) Così, in giurisprudenza, ad esempio, Cass., 30.03.2000 (Camposano), in Foro it.,<br />

2001, II, 278; Cass., 2.07.1999 (Giannitrapani), in Foro it., 2000, II, 260 ss. Al riguardo, v. le<br />

chiare osservazioni Paliero, La causalità nell’omissione, cit., 829 ss.<br />

( 28 ) Cass., Sez. Un., 10.07.2002, n. 30328, in Foro it., 2002, II, 602.<br />

( 29 ) La differenziazione, come è stato efficacemente rilevato (Licci, Teorie causali, cit.,<br />

298), ‘‘non può certo riposare su una sorta di realismo ingenuo che considera eterogenee due

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!