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SAGGI E OPINIONI<br />

confronti della teoria della imputazione oggettiva e la conseguente impermeabilità<br />

della giurisprudenza italiana ai criteri proposti in funzione integrativa<br />

ha fatto sì che si diffondessero prassi alquanto distorte.<br />

È diffusa in <strong>Italia</strong> l’opinione che, da un lato, la causalità indirittopenale<br />

indichi il mero nesso di condizionamento e non occorra alcun correttivo normativo<br />

e che, dall’altro, essa debba esprimere al contempo lo speciale punto<br />

di vista del giudice e considerare le particolari finalità dell’ordinamento.<br />

Questa visione non consente di distinguere con chiarezza tra concetto naturalistico<br />

e concetto normativo di causalità e alimenta ambigue sovrapposizioni.<br />

Inoltre, nonostante una formale adesione al modello nomologico-deduttivo,<br />

in <strong>Italia</strong> rimane scarsamente studiato e approfondito il tema del rapporto<br />

tra giudice e scienza. Ciò insinua un fondato timore: che il rispetto del<br />

modello scientifico sia soltanto apparente e che celi altri criteri (variabili e<br />

meno certi) di risoluzione del problema causale (una sorta di intuizionismo<br />

dei giudici, che fanno ricorso a considerazioni di prevenzione generale, di<br />

giustizia o equità). L’atteggiamento di rigore della giurisprudenza e della dottrina<br />

nasconde indubbiamente ‘‘una preoccupazione di valore (in senso garantista)<br />

che poco ha a che fare con i postulati epistemologici cui asserisce di<br />

attingere’’( 24 ). La c.s.q.n. rischia di trasformarsi in un varco per introdurre<br />

nel dato normativo, ‘‘sotto la veste di invocate leggi causali’’, elementi esterni<br />

rimessi al solo ‘‘arbitrio giudiziale’’( 25 ).<br />

3. La probabilità logica e il procedimento per esclusione alla luce della struttura<br />

bifasica dell’accertamento causale (generalizzazione versus concretizzazione)<br />

La disinvolta applicazione del criterio dell’aumento del rischio si è storicamente<br />

accompagnata alla infausta confusione tra il piano della causalità<br />

materiale e quello della imputazione normativa, con l’effetto di svilire il<br />

momento della ricostruzione del nesso causale e di dare adito a rilievi critici<br />

altrimenti infondati.<br />

Come è stato puntualmente sottolineato, l’accertamento della generica<br />

idoneità ex ante di una condotta a provocare un certo tipo di evento è del<br />

tutto insufficiente a fondare un giudizio ex post di imputazione individuale(<br />

26 ). Non sono poche, però, le sentenze che al fine di giustificare la<br />

ricostruzione del nesso causale su basi probabilistiche hanno trasformato<br />

1308; Viganò, Riflessioni sulla causalità omissiva in materia di responsabilità medica, inRiv.<br />

it. dir. proc. pen., 2009, 1681.<br />

( 24 ) Di Giovine, Lo statuto, cit., 654.<br />

( 25 ) Licci, Teorie causali cit., 505.<br />

( 26 ) Fra i tanti, v. Hassemer, Produktverantwortung, cit., 40 ss.; Volk, Kausalität, cit.,<br />

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