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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

tiche pervenute dalla dottrina si è successivamente imposto in giurisprudenza<br />

un orientamento più rigoroso in tema di accertamento del nesso causale,<br />

improntato ad un modello causale strettamente nomologico-deduttivo,<br />

che ammette il ricorso alle leggi probabilistiche soltanto qualora attestino<br />

un valore percentualistico vicino a cento( 22 ).<br />

La dottrina italiana è molto affezionata al paradigma unitario di accertamento<br />

della causalità faticosamente raggiunto ed espresso dal criterio<br />

della sussunzione sotto leggi scientifiche. L’importantissima conquista di<br />

una coincidenza dei saperi, giuridico e scientifico ha finora impedito, di<br />

fatto, l’affermarsi di un concetto normativo di causalità e la giurisprudenza<br />

ha dimostrato di rimanere attaccata ad un modello di causalità di tipo meccanicistico-naturalistico,<br />

senza mai tentare di approfondire l’esame del<br />

nesso tra condotta ed evento sul piano normativo. Del tutto assente si rivela<br />

l’analisi del momento normativo della imputazione – fatte salve alcune<br />

prese di posizioni in tema di c.d. causalità della colpa, che talvolta trovano<br />

il loro epilogo nella pericolosa commistione tra il piano della colpa e quello<br />

della causalità (omissiva)( 23 ). Paradossalmente, proprio la diffidenza nei<br />

( 22 ) In questo senso, v. Cass., 28.09.2000 (Baltrocchi), in Foro it., 2001, II, 420 (‘‘In tanto<br />

il giudice può affermare che un’azione o un’omissione sono state causa di un evento, in quanto<br />

possa effettuare il giudizio controfattuale avvalendosi di una legge o di una proposizione scientifica<br />

che enunci una connessione tra eventi in una percentuale vicina a cento’’); Cass.,<br />

28.11.2000 (Musto) e Cass., 29.11.2000 (Di Cintio), in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 277; Cass.,<br />

25.09.2001 (Sgarbi) e Cass., 25.09.2001 (Covili), in Foro it., 2002, II, 289 (‘‘Neanche una probabilità<br />

del90%puòbastare per affermare la sussistenza del rapporto di causalità: trasferito nei<br />

grandi numeri, infatti, il restante 10% fa constatare grandezze tali da far legittimamente dubitare<br />

dell’esistenza del rapporto di causalità fondato sul corrispondente 90%. Solo dimostrando<br />

che la legge di copertura assicura un coefficiente percentualistico vicino alla certezza, il giudice<br />

può dire di avere accertato il rapporto di causalità con alto grado di probabilità o elevato grado<br />

di credibilità razionale o, se si vuole, oltre ogni ragionevole dubbio’’). Aderiscono a questo<br />

orientamento, Stella, Giustizia e modernità, cit.,197ss.;Id., Verità, scienza e giustizia, cit.,<br />

1215 ss.; Id., L’allergia alle prove della causalità individuale,inRiv. it. dir. proc. pen., 2004,<br />

379 ss.; Centonze, La cultura delle prove e la causalità omissiva nella giurisprudenza della quarta<br />

sezione della Suprema Corte di cassazione,inCass. pen., 2006, 2133; D’Alessandro, La certezza<br />

del nesso causale: la lezione ‘‘antica’’ di Carrara e la lezione ‘‘moderna’’ della Corte di cassazione<br />

sull’‘‘oltre ogni ragionevole dubbio’’,inRiv. it. dir. proc. pen., 2002, 737; Le frequenze medio-basse<br />

e il nesso causale tra omissione ed evento, inCass. pen., 2007, 4812.<br />

( 23 ) Cass., 12.07.1991 (Silvestri), in Foro it., 1992, II, 363; Cass., 5.10.2000 (Brignoli),<br />

in Dir.pen.proc., 2001, 338; Cass., 1.12.2004 (11.03.2005), n. 9739 (Di Lonardo); Cass.,<br />

18.03.2004 (Fatuzzo), in Cass. pen., 2005, 1533. Cfr. al riguardo le osservazioni critiche di<br />

Donini, La causalità omissiva, cit., 49 ss.; Paliero, La causalità, cit., 829 ss.; Veneziani,<br />

Regole cautelari ‘‘proprie’’ ed ‘‘improprie’’ nella prospettiva delle fattispecie colpose casualmente<br />

orientate, Padova, 2003, 38 ss.; Piergallini, Danno da prodotto, cit., 232 ss.; Blaiotta,<br />

Causalità e colpa: diritto civile e diritto penale si confrontano, inCass. pen., 2009, 78 ss. Diffusamente,<br />

anche Hilgendorf, Strafrechtliche Produzentenhaftung, cit., 128 ss. Identificano<br />

esplicitamente causalità omissiva e colpa, Angioni, Note sull’imputazione dell’evento colposo<br />

con particolare riferimento all’attività medica,inStudi Marinucci, vol. II, Milano, 2006, 1290 e

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