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SAGGI E OPINIONI<br />

b) Il successo della causalità scientifica.<br />

La discussione nell’ambito della dottrina italiana si sviluppa prevalentemente<br />

intorno al tema della rilevanza delle leggi scientifiche nel processo<br />

penale e dello statuto epistemologico delle leggi scientifiche di copertura.<br />

L’attuale contesto storico e culturale imprime così un’accelerazione alla<br />

tendenza opposta a quella rilevabile in Germania: benché l’affidamento<br />

della scienza penale nella validità e affidabilità delle acquisizioni empiriche<br />

sia sempre più esile, minando le fondamenta stesse del principio di causalità,<br />

si assiste ad una straordinaria rinascita ‘‘causalista’’ e ‘‘scientista’’( 18 ).<br />

Dopo l’iniziale interessamento mostrato dalla dottrina per le impostazioni<br />

di stampo ‘‘normativista’’ sulla causalità, la teoria dell’imputazione oggettiva,<br />

fortemente avversata e criticata, pare aver esaurito la sua debole spinta<br />

iniziale e ora – sulla scia dei numerosi processi in materia di responsabilità<br />

da prodotto e responsabilità medica – viene bilanciata dal ritorno ad una<br />

sorta di ‘‘naturalismo’’.<br />

Non interessa evidentemente in questa sede ripercorrere l’evoluzione<br />

giurisprudenziale in tema di causalità, oggetto di numerosi approfondimenti<br />

dottrinali e ormai nota, ma piuttosto ripercorrerne i passaggi decisivi.<br />

L’attenzione della dottrina italiana, per decenni focalizzata sull’art. 41,<br />

cpv. e sulle questioni relative alla interruzione del nesso causale e alla eccezionalità<br />

e imprevedibilità dei fattori sopravvenuti, questioni tutte lette alla<br />

luce della dominante impostazione di Antolisei( 19 ), si è rivolta negli ultimi<br />

anni al problema dell’accertamento della causalità (soprattutto omissiva) in<br />

ambito medico, adottando come punto di riferimento la fondamentale<br />

opera di Stella del 1975( 20 ). La più che ventennale giurisprudenza in materia<br />

di responsabilità medica ha preso progressivamente le distanze dai paradigmi<br />

della causalità adeguata e della causalità umana e si è avvicinata ad<br />

un modello condizionalistico ‘‘puro’’, seppur interpretato con una certa<br />

flessibilità, soprattutto sotto il profilo della validità e utilizzabilità delle<br />

leggi statistiche e probabilistiche. In particolare, l’accentuazione della natura<br />

probabilistica dell’accertamento causale ha allarmato la dottrina, che<br />

ha denunciato la tendenza della giurisprudenza a fondare la relazione condizionalistica<br />

non più sul giudizio controfattuale, volto a dimostrare il carattere<br />

necessario della condizione dell’evento, ma sull’aumento del rischio<br />

(o sulla mancata diminuzione del rischio)( 21 ). Sulla scorta delle radicali cri-<br />

( 18 ) Si veda la significativa riedizione del fondamentale studio del 1975 di Stella (Leggi<br />

scientifiche, cit.).<br />

( 19 ) Antolisei, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Padova, 1934.<br />

( 20 ) Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale, Milano, 1975 (2. ed., 2000).<br />

( 21 ) V. gli orientamenti giurisprudenziali citati supra.<br />

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