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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

sono ricercate (più o meno apertamente) soluzioni alternative all’imputazione<br />

strettamente causale dell’evento, optando talora per la imputazione<br />

della semplice diminuzione delle chances di salvezza del bene tutelato( 15 ).<br />

Curiosamente, il criterio dell’aumento del rischio, concepito nell’ambito<br />

della teoria della imputazione oggettiva dell’evento come limitazione dell’imputazione<br />

causale dell’evento, operante sul piano normativo della selezione<br />

delle condotte penalmente rilevanti, viene qui utilizzato in funzione sostitutiva<br />

dell’accertamento del nesso eziologico( 16 ). La dislocazione del criterio<br />

dal piano della imputazione oggettiva dell’evento a quello della causalità materiale<br />

è agevolata dalla peculiare struttura del reato omissivo, nel quale l’imputazione<br />

causale dell’evento postula il ricorso a ipotetiche condizioni controfattuali<br />

al fine di verificare l’efficacia condizionante della condotta omessa.<br />

La conclusione è nota: poiché nel reato omissivo la causalità si atteggia a relazione<br />

di tipo ipotetico-normativo, l’imputazione dell’evento non può che<br />

fondarsi su un giudizio di natura probabilistica( 17 )<br />

( 15 ) Seguono questa impostazione, in tema di malattie professionali, Cass., 11.05.1990<br />

(Papini), in Cass. pen., 1991, 1826, che precisa che l’indagine può consistere ‘‘nell’accertare e<br />

porre a confronto i tassi di incidenza di patologie sulla parte di popolazione esposta e quella<br />

non esposta al presunto fattore di rischio ambientale specifico, in modo da poter trarre significativi<br />

elementi di giudizio dalla eventuale apprezzabile superiorità del primo tasso rispetto<br />

al secondo, in quanto dimostrativa appunto della efficienza almeno concausale di detto<br />

fattore’’; Pretura di Torino, 9.02.1995, in Foro it., 1996, II, 107 ss., ove afferma che ‘‘posto<br />

che ogni evento ha sempre una probabilità o possibilità scientifica di verificarsi (ancorché<br />

minima), la probabilità che integra una condicio sine qua non in effetti consiste nell’aumento<br />

delle probabilità o possibilità che si verifichi l’evento’’; App. Torino, 15.10.1996, in Riv. it.<br />

dir. proc. pen., 1997, 1448; Pretura di Padova, 3.06.1998, in Riv.trim.dir.pen.ec., 1998, 720<br />

ss.; Cass., 2.07.1999 (Giannitrapani), in FI, 2000, II, 260 ss.; Cass., 11.07.2002 (Macola), in<br />

FI, 2003, II, 324 ss.; in tema di responsabilità medica, Cass., 7.03.1989 (Prinzivalli), in GP,<br />

1990, II, 103; Cass., 7.01.1983 (Melis), in FI, 1986, II, 351.<br />

Per una panoramica, v. Di Giovine, Lo statuto, cit., 675 ss.; Donini, La causalità<br />

omissiva, cit., 49 ss.; Paliero, La causalità, cit., 848 ss.; Piergallini, Danno da prodotto,<br />

cit., passim; Blaiotta, La ricostruzione del nesso causale nelle esposizioni professionali, in<br />

Cass. pen., 2006, 803 ss.<br />

( 16 ) L’orientamento radicale che propone esplicitamente di adottare un parametro di<br />

imputazione fondato sull’aumento del rischio in sostituzione della causalità, rimane del tutto<br />

minoritario; v. Stratenwerth, Bemerkungen zum Prinzip der Risikoerhöhung, inGallas FS,<br />

Berlin-New York, 1973, 237 ss.; Otto, Risikoerhöhungsprinzip statt Kausalitätsgrundsatz als<br />

Zurechnungskriterium bei Erfolgsdelikten, inNJW, 1980, 417 ss.; più recentemente, Hoyer,<br />

Die traditionelle Strafrechtsdogmatik, cit., 168 ss.; Id., Kausalität und/oder Risikoerhöhung,in<br />

Rudolphi FS, München, 2004, 95 ss. Nella dottrina italiana mostrano aperture in questo senso,<br />

Castaldo, L’imputazione oggettiva, cit., 168 ss.; Fiandaca, Riflessioni, cit., 954 ss;<br />

Blaiotta, Causalità giuridica, cit., 296 ss. e 310 ss.; Bartoli, Il problema della causalità penale,<br />

cit., 109 ss.<br />

( 17 ) Si veda, Grasso, Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie,<br />

1983, 385 ss.; Paliero, La causalità, cit., 821 ss.

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