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76<br />

di imputare un evento sulla base di leggi statistiche e probabilistiche,<br />

preclude ogni forma di imputazione negli ambiti caratterizzati da processi<br />

eziologici non determinati, o meglio, non determinabili (in modo<br />

assoluto o contingente)( 12 ). Tertium non datur.<br />

Non è comunque compito del giurista quello di trasferire le incertezze<br />

di natura epistemologica e gnoseologica all’interno del dibattito sul principio<br />

di causalità nel diritto, bensì quello di ridefinire e legittimare piuttosto<br />

la particolare fisionomia della causalità ‘‘giuridica’’, nel tentativo di<br />

individuare validi criteri oggettivi che siano in grado di garantirne la funzionale<br />

applicazione. È indubbio, infatti, che il principio causale continua<br />

a mantenere una innegabile forza esplicativa all’interno del sistema penale.<br />

Come è stato osservato, ‘‘il giurista deve fruire del sapere epistemologico<br />

del suo tempo, ma impiegare un proprio concetto di spiegazione causale,<br />

quello che è rilevante ai fini di un giudizio d’imputazione individuale. Più<br />

che la causalità ad essere pregiuridica, lo sono dunque le leggi scientifiche<br />

che il criterio di imputazione causale utilizza’’( 13 ).<br />

Data questa premessa, il vero nodo problematico risiede nella determinazione<br />

del criterio (metodo) di accertamento causale, che nulla ha a che<br />

vedere con la ‘‘scienza’’ in senso empirico. Come vedremo, non è un caso<br />

che nelle sue più recenti pronunce la stessa Corte di Cassazione intraprenda,<br />

seppur cautamente, la via di un accertamento logico del nesso causale<br />

ed affermi la centralità della prova per esclusione. Tali prese di posizione<br />

vanno senz’altro lette come timide aperture nei confronti di una concezione<br />

più normativa della causalità.<br />

2. Tendenze.<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

a) La ricerca di nuovi modelli causali e la diffusione di un approccio normativo.<br />

Soprattutto in seno alla dottrina tedesca sono numerose le voci favorevoli<br />

alla flessibilizzazione e deformalizzazione del diritto penale e si rafforza<br />

la tendenza a ricercare nuove forme di imputazione causale e ad elaborare<br />

un nuovo concetto di causalità di natura strettamente normativa.<br />

L’invito ad abbandonare il modello di imputazione causale basato su leggi<br />

scientifiche in favore del criterio dell’aumento del rischio e ad adottare un<br />

gliaro, Causalità, cit., 1038 ss.; Puppe, Naturgesetze vor Gericht, cit., 1148; Hoyer, Die<br />

traditionelle Strafrechtsdogmatik, cit., 167; Maiwald, Kausalität, cit., 83 ss.<br />

( 12 ) Questa, di fatto, la conclusione di Stella, Giustizia e modernità, cit., 346 ss. e 387<br />

ss., il quale esplicitamente nega all’intervento del diritto penale ogni legittimazione in questo<br />

settore. Dello stesso avviso, D’Alessandro, La certezza del nesso causale, cit., 752 ss.; Centonze,<br />

Scienza ‘‘spazzatura’’ e scienza ‘‘corrotta’’, cit., 1239 ss.<br />

( 13 ) Donini, Imputazione oggettiva, cit., 63.

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