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SAGGI E OPINIONI<br />

meramente statistiche( 10 ). È indubbio che la causalità negliultimianni<br />

sia stata sovraccaricata di significato; tuttavia, nella misura in cui essa diviene<br />

il fulcro della responsabilizzazione di un individuo, si tende naturalmente<br />

a costringerla entro parametri di strettissimo rigore. Non va<br />

però trascurato il dato che l’utilizzabilità di criteri meno stringenti<br />

(come le leggi probabilistiche e persino le massime di esperienza) non<br />

è inrealtàmai stata contestata dagli stessi fondatori delle moderne teorie<br />

causali (Engisch, Stella) e soprattutto è pacificamente ammessa ai fini<br />

dell’accertamento di altri elementi del reato non meno decisivi per l’attribuzione<br />

della responsabilità penale (si pensi all’accertamento della<br />

causalità omissiva, o della causalità psichica, del dolo e della colpa o<br />

della tipicità nel concorso di persone)( 11 ). Chi contesta la possibilità<br />

pe, Naturgesetze vor Gericht, cit., 1147 ss.; Hilgendorf, Strafrechtliche Produzentenhaftung,<br />

cit., 119 ss. In <strong>Italia</strong> si vedano, per l’analoga problematica, i processi del Vajont e delle macchie<br />

bleu, ampiamente commentati da Stella, Leggi scientifiche, cit., 22 ss.; v. altresì la sentenza<br />

del Tribunale Supremo spagnolo sul caso della colza (23.04.1992), sulla quale ampiamente<br />

Paredes Castañon-Rodriguez Montañes, El caso della colza: responsabilidad penal<br />

por productos adulterados o defectuosos, 1995. Più recentemente, sul rapporto tra diritto<br />

penale e scienza, v. Denicke, Kausalitäsfeststellung im Strafprozeß, Baden-Baden, 1997; De<br />

Maglie-Seminara (a cura di), Scienza e causalità, Padova, 2006; riguardo alla rilevanza degli<br />

studi epidemiologici nel processo penale, approfonditamente, Masera, Accertamento alternativo<br />

e evidenza epidemiologica nel diritto penale, Milano, 2007.<br />

( 10 ) Tradizionalmente sia la dottrina che la giurisprudenza richiedono per la validità<br />

della legge di copertura un coefficiente probabilistico vicino alla certezza, ma recentemente<br />

si registrano notevoli aperture nei confronti dell’utilizzo di leggi statistiche ed epidemiologiche.<br />

In Germania v. Roxin, Strafrecht, cit., 366 ss.; Jescheck-Weigend, Lehrbuch, cit., 283;<br />

Puppe, Zurechnung, und Wahrscheinlichkeit, inZStW, 1983, 287 ss.; Hilgendorf, Strafprozessuale<br />

Probleme, cit., 702 ss.; Hoyer, Die traditionelle Strafrechtsdogmatik, cit., 166 ss.;<br />

Rolinski, Statistiche Kausalität, cit., 483 ss.; Ziethen, Grundlagen probabilistischer Zurechnung<br />

im Strafrecht, Frankfurt a.M., 2004; Frisch, Defizite empirischen Wissens und ihre Bewältigung<br />

im Strafrecht, in Maiwald FS, Berlin, 2010, 239 ss.. Su posizioni più conservatrici,<br />

invece, Maiwald, Kausalität und Strafrecht, Göttingen, 1980, 109 ss.; Hassemer, Produktverantwortung,<br />

cit., 46 ss.; Volk, Kausalität im Strafrecht, inNStZ, 1996, 105. In <strong>Italia</strong> l’applicabilità<br />

di leggi statistiche è considerata pacifica a partire dalla nota sentenza sul disastro<br />

di Stava, Cass., 6.12.1990 (Bonetti), in FI, 1992, II, 36 ss. In dottrina, v. per tutti, Romano,<br />

Commentario, cit., 371; Stella, Leggi scientifiche, cit., 304 ss. (‘‘La verità èche il concetto di<br />

spiegazione causale penalmente rilevante non coincide con la nozione di spiegazione causale<br />

in uso nella scienza, e che perciò, quando si affronta il problema dell’imputazione oggettiva<br />

dell’evento, la contrapposizione fra spiegazioni causali e spiegazioni statistiche deve essere<br />

abbandonata: per il diritto penale è causale anche la spiegazione basata su leggi statistiche’’,<br />

ivi, p. 314). L’Autore, come noto, abbandonò questa impostazioni nei lavori più recenti, ritenendo<br />

applicabili solamente le leggi statistiche che esprimano un coefficiente vicino a 100<br />

(‘‘leggi statistiche quasi universali’’), con la conseguenza di negare alle leggi statistiche un<br />

ruolo ed una funzione autonoma nella spiegazione causale (v. Giustizia e modernità, cit.,<br />

182 e 303 ss.; Verità, scienza e giustizia, cit., 1231 ss.; Etica e razionalità nel processo penale<br />

nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, inRiv. it. dir.<br />

proc. pen., 2002, p. 788 ss.).<br />

( 11 ) Di Giovine, Lo statuto, cit., 678 ss.; Donini, La causalità omissiva, cit., 38; Pa-<br />

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