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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

597<br />

penso alla ‘‘Teoria delle leggi della sicurezza sociale’’ –, opporre l’ordine e<br />

la razionalità dell’indagine. Carrariana, i principi e la metodologia, comunque,<br />

di una ricerca scientifica ormai consapevole, attiva, la nascita della<br />

Rivista penale è infatti datata 1875, preoccupata appunto dell’ordine e<br />

della coerenza del sistema stesso; al quale, appunto, avrebbe dovuto offrire<br />

limiti e vincoli di chiarezza.<br />

In realtà – varrebbe ricordarlo – quella dommatica era segnata, anche,<br />

da indirizzi dottrinali e opzioni politiche, ideologiche tutt’altro che uniformi,<br />

e lineari; disegnata anzi da un metodo giuridico, si osserverà, per<br />

certi aspetti ancora in formazione, sostanzialmente incapace di reagire decisamente<br />

nel conflitto, nel dilemma tra prevenzione e repressione, tra progetti<br />

di codificazione a ispirazione garantista e leggi autoritarie invasive di<br />

Polizia( 121 ).<br />

Incapace ancora, o inadatta forse, ad orientare tecnicamente, senza pericolose<br />

asimmetrie, la ‘‘realità’’ del problema centrale: l’emergenza, cioè,<br />

ordine pubblico.<br />

Inadatta. Ed effettivamente il ‘‘fervore’’ scientifico attratto e vivificato<br />

dalla ‘‘Scuola’’ classica – la ‘‘Scuola’’ penale italiana nella dizione<br />

di Carrara – fu negli anni di elaborazione del Codice penale Zanardelli<br />

senz’altro estremamente composito, segnato appunto da orientamenti,<br />

posizioni culturali convergenti e tuttavia non omogenei, talvolta anzi dissonanti.<br />

Coinvolta nel dibattito scientifico radicalizzato dalla Scuola positiva<br />

in una prospettiva criminologica, costretta e difesa da una fittizia<br />

necessitata unità di pensiero, protagonista infine di un progetto strategico<br />

non sempre lineare, la ‘‘scuola’’ classica, e il movimento di idee che vi<br />

confluì, non svolse forse nel conflitto tra ordine e libertà, tra impegni, innovazioni<br />

garantiste e leggi autoritarie di Polizia un concreto impeccabile<br />

ruolo di mediatore.<br />

Comunque, parrebbe davvero scorretto immaginare, o supporre, nella<br />

codificazione penale del 1889 un rinnovato disegno, una nuova – e costante<br />

– valorizzazione dei poteri di Polizia a scapito dei poteri giurisdizionali. E<br />

però, sarebbe anche imprudente tacere, o sottacere, l’eredità e l’influenza<br />

di quel disegno.<br />

La disciplina dei mestieri girovaghi, dello stesso vagabondaggio potrebbe<br />

decisamente confermarlo. E, confermare sempre un’idea di prevenzione<br />

estremamente duttile pragmatica contingente, affidabile, e affidata,<br />

senza intaccare la purezza formale del sistema penale, a misure, anche,<br />

di minor rilievo garantista: quando necessarie dunque per il controllo di<br />

( 121 ) Vd. G. Bettiol, Il problema penale,inScritti giuridici, Tomo II, Padova 1966, p.<br />

666 ss. Dello stesso, Luigi Lucchini e i cento anni della Rivista penale, inScritti giuridici,<br />

(1966-1980), Padova, 1980, spec. p. 145 ss.

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