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L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

disegnata all’atto della codificazione Zanardelli non soltanto dal problema<br />

dell’ineffettività della pena, o dal tema dell’urgente valorizzazione di misure<br />

alternative alla detenzione, ma, piuttosto, dalla inquietante permanenza<br />

di consistenti anomali deleghe all’iniziativa di Polizia.<br />

E sarà proprio la ricerca del limite oltre il quale potere di polizia e potere<br />

giudiziario verrebbero intollerabilmente confusi a riproporre una vecchia<br />

nota tentazione: quella cioè di una insidiosa ambigua giurisdizionalizzazione<br />

dell’attività di polizia; e di una sostanziale opzione, dunque, per<br />

una prevenzione efficace, sufficientemente risolutiva, esterna anche al sistema<br />

penale ma interna sempre ad un contenitore – se può confermarsi<br />

l’espressione – unico permeabilissimo. Ove la scelta penale è prima di tutto<br />

scelta di politica criminale: opportunità, mezzi, efficacia, arretramento, rinuncia<br />

ed ascrizione ad altre forme sanzionatorie di quanto era peraltro, o<br />

poteva essere, oggetto del diritto penale stesso.<br />

In una versione di tutta attualità dovrebbe insomma costatarsi che la<br />

politica criminale del tempo, pur mantenendo uno stretto rapporto con<br />

una politica del diritto penale, non tacesse la sostanziale insofferenza verso<br />

i limiti che appunto il diritto penale segnalava; e utilizzasse, anzi, con duttile<br />

realismo non solo strumenti propri della giustizia penale, ma l’intera<br />

gamma degli interventi da cui il fenomeno delittuoso poteva essere colpito<br />

e prevenuto( 120 ).<br />

Senza porre ovviamente in discussione il ruolo di un’ispirazione garantista,<br />

pena e misura di Polizia nella stessa vicenda legislativa di unità seppero,<br />

innegabilmente, alternarsi: estranee a superflue remore, ad astratti<br />

teorici pregiudizi sulle concrete opportune modalità di tutela. E parziale<br />

inquietante conferma fu certamente la materia della sicurezza e dell’ordine<br />

pubblico: frazionata tra opzioni, interventi necessitati e spesso contingenti,<br />

sulle scelte sanzionatorie e di disciplina.<br />

Vero, lo si avverte bene riflesso nel problema particolare, alla pratica<br />

di un sistema punitivo concreto, duttile, permeabile all’interferenza di sottosistemi<br />

preventivo-repressivi, la dommatica penale degli anni settanta ed<br />

ottanta poteva certo proporre l’esperienza scientifica di Carmignani –<br />

( 120 ) Naturalmente, senza voler smentire rigorose delimitazioni del problema. E cioè<br />

l’attenzione per un coordinamento tra norme ‘‘repressive’’ e norme di ‘‘prevenzione criminale’’:<br />

strumenti del ‘‘diritto criminale’’, giurisdizionalmente applicate ‘‘secondo regole, rispettivamente<br />

proprie a ciascuno dei duo gruppi’’. Così S. Longhi, Repressione e prevenzione<br />

nel diritto penale attuale, Milano, 1911, spec. p. 1025 ss. Traccia di questo problema ancora<br />

leggibilissimo, nelle annotazioni di D. Pulitano, Politica criminale, in Enc. dir., vol.<br />

XXXIV, Milano, 1985, spec. p. 75 ss. La politica criminale – scrive appunto l’autore – è<br />

un aspetto della politica sociale, ed è qualcosa di più della politica del diritto penale, gli strumenti<br />

che essa utilizza per la prevenzione a il contenimento della criminalità vanno da quelli<br />

della sola giustizia penale all’intera gamma degli interventi da cui il fenomeno sociale criminalità<br />

può essere colpito è prevenuto.

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