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L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

595<br />

avrebbero reso quasi solidaristico, o meno mercificato, l’impiego di fanciulli<br />

e adolescenti nel lavoro degli ambulanti stessi. La trasgressività – azzarderei<br />

l’affermazione – in fondo rimase un fatto a volte tollerato, sostanzialmente<br />

collaterale al fenomeno: di cui occorrerebbe annotare la valenza<br />

politica, e la disomogeneità rispetto a soluzioni squisitamente giuridiche,<br />

frammentariamente affidate a leggi speciali, disciplina di Polizia e Codice<br />

penale.<br />

In ogni caso tuttavia, prima ancore di attingere a sanzioni penali è pur<br />

sempre vero che la correttezza e la liceità nell’esercizio di un mestiere girovago<br />

si sarebbe misurata in quella, ed altre situazioni, con le regole di una<br />

disciplina amministrativa dotata di strumenti coercitivi, concreti, estremamente<br />

duttili. E penso di nuovo allo stesso provvedimento di revoca, all’estensione<br />

delle sue possibilità applicative, alle modalità informali della sua<br />

operatività ed applicazione, senza procedure giudiziali, con una semplice<br />

intimidazione; rispondendo dunque alla trasgressività, spesso fisiologica<br />

al mestiere, con una misura sanzionatoria davvero semplificata, sopratutto<br />

radicale, efficace, e al di là dell’ammenda, quantificata in lire cento, per le<br />

sue drastiche conseguenze: la cessazione appunto dell’attività.<br />

Naturalmente, sarebbe sempre affiorato altro diverso problema: vale a<br />

dire l’impegno a rivedere sulla traccia di istanze liberali, e in ogni settore, la<br />

persistente invasiva competenza della Polizia amministrativa; ma da questo<br />

impegno, attuale al tempo della codificazione unitaria di fine ottocento, il<br />

libero esercizio dei mestieri girovaghi non sembra averne ricevuto particolari<br />

vantaggi. In realtà, mestieranti vagabondi, talvolta semplicemente vagabondi,<br />

confonderanno a lungo la loro vicenda nella vicenda di un disagio,<br />

pericoloso – si decise – per l’ordine sociale.<br />

Gli stessi strumenti di controllo non muteranno sostanzialmente indole<br />

e carattere. Difatti, sommariamente giuridicizzate, le misure amministrative<br />

di Polizia, la stessa parziale attrazione in ambito penale di quel controllo,<br />

ripeteranno l’antica traccia di una imbarazzante eredità: l’idea appunto<br />

che l’occupazione girovaga, asetticamente isolata dalle difficoltà di<br />

un problema economico – sociale, sia, o crei l’occasione al reato.<br />

Ovviamente, è chiaro: l’insistenza su strumenti di controllo delegati all’attività<br />

di Polizia, o affidati a modelli contravvenzionali piuttosto che delittuosi,<br />

la scelta, in definitiva, di adottare per l’esercizio delle occupazioni<br />

vagabonde, e per lo stesso vagabondaggio, un intervento penale ragionevolmente<br />

proporzionato a fatti in realtà di contenuto offensivo non sempre<br />

tale da giustificare imputazioni e pene di elevata gravità, accrediterebbe<br />

soltanto un’ipotesi di lavoro.<br />

Ipotesi ragionevole, credo, ma doverosamente prudente: anche<br />

quando l’assenza di un consolidato univoco orientamento giurisprudenziale<br />

contrario all’ipotesi stessa, facilitasse invece la sua attendibilità.<br />

Resisterebbe comunque – e non sembra davvero mera ipotesi – la<br />

realtà ed il modello di una finalità preventiva, preventivo-repressiva anzi,

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