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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

quale valore assolutamente ineludibile. Ineludibile, e però – realistico costatarlo<br />

– nella esemplificazione appena prospettata indice e pretesa di<br />

uno standard di condotta davvero difficilmente sostenibile: destinato in<br />

realtà ad essere smentito, giustificherei l’espressione, da una quotidianità<br />

trasgressiva.<br />

È tuttavia vero che questa trasgressività, sostanzialmente di tono minore,<br />

possa aver talvolta inciso su fenomeni delittuosi di significativa rilevanza<br />

amplificandone la stessa gravità.<br />

Ricorderei di nuovo il problema sociale del lavoro infantile e minorile,<br />

la compravendita, cessione, acquisto, ingaggio per le più svariate occupazioni<br />

di bambini e adolescenti. Ora, se i mestieranti girovaghi non furono,<br />

per lo più, diretti protagonisti nell’organizzazione di quel mercato, non furono<br />

cioè intermediari, incettatori appunto di forza lavoro infantile, per<br />

certi aspetti, e tuttavia occasionalmente, ne ripeterono forse lo schema.<br />

In effetti, artisti girovaghi di strada, venditori ambulanti di merci nell’esercizio<br />

del loro mestiere si avvalsero talvolta di piccoli aiutanti: è intuitivo<br />

pensare, ad esempio, al loro impiego nella raccolta dell’obolo, del compenso<br />

cioè, dopo lo spettacolo, alla loro utilizzazione per operazioni di carico,<br />

scarico e sorveglianza della merce, appunto nella vendita ambulante.<br />

Elusero dunque quel sistema di prescrizioni teso a reprimere lo sfruttamento<br />

del lavoro infantile e minorile; disattesero anzitutto il divieto stabilito<br />

nella legge 21-6-1873 (n. 1733) di impiegare fanciulli nelle professioni<br />

girovaghe, divieto sanzionato poi penalmente e successivamente confermato<br />

nella legge di P.S. del 1889 con l’esplicito diniego – non estraneo<br />

del resto alla precedente legge del 1886 (n. 3657) posta a tutela del lavoro<br />

minorile – per i minori di diciotto anni all’esercizio di mestieri girovaghi.<br />

Indubbiamente: si insinuarono a volte in un circuito delittuoso cui lo<br />

stesso Codice Zanardelli dedicò attenzione; e infatti, ferma la competenza<br />

della legislazione penale speciale in materia, accanto all’ipotesi della riduzione<br />

in schiavitù e alla sottrazione di persone in età minore di quindici<br />

anni per scopi di lucro, la legge di codificazione indicò come reato anche<br />

l’occasionale avvalersi per mendicare di persona minore di anni quattordici.<br />

Che fosse poi questo intervento repressivo adeguato al flusso, all’insistenza,<br />

alla quotidianità insomma, di un problema così resistente negli anni<br />

– e di preoccupante evidenza nel primo decennio, almeno, di unità del<br />

Regno – non è sicuramente facile affermare. Più facile forse avvertire –<br />

ma è annotazione del tutto incidentale – in quello schema legislativo uno<br />

hiatus tra valenza dell’interesse in questione e obiettivi di tutela.<br />

Comunque, sembra giusto sottolinearlo ancora: i mestieranti girovaghi,<br />

in fondo piccoli imprenditori di se stessi, non furono gli organizzatori<br />

di quella vicenda, inquietante per le condizioni sociali ed economiche<br />

che la facilitarono. Singolarmente invece, la situazione di abbandono, la miseria,<br />

lo stesso vagabondaggio minorile, una tutela sociale insufficiente

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