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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

593<br />

Emergerebbe dunque una puntigliosa insistente burocrazia; una burocrazia,<br />

anche, votata soprattutto ed immancabilmente ad una rigorosa tutela<br />

dell’ordine pubblico.<br />

Tutela, ed esigenza di tutela, non solo rigorosa, ma dominante sempre,<br />

in quel sistema di controllo e di gestione della professione girovaga. Nella<br />

disposizione del art 75 l.p.s. si stabiliva ad esempio che il certificato di iscrizione<br />

nell’apposito registro, riconoscimento e garanzia per l’esercizio della<br />

professione, potesse essere revocato non solo in caso di abuso, ma per ragioni,<br />

anche, di ordine pubblico. E per incidens ragioni, giudizio sulle ragioni,<br />

affidate indubbiamente ad una facoltà amplissima dell’Autorità competente;<br />

la quale, applicando la sanzione, avrebbe in effetti facilitato quella<br />

preoccupante riduzione del mestierante vagabondo allo status di vagabondo:<br />

di vagabondo quasi predestinato ad occasioni punitive.<br />

Ma vero è che la stessa ipotesi di revoca in caso di abuso, quando cioè<br />

l’esercente avesse abusato del suo mestiere girovago, decisamente confermava<br />

ampi poteri sanzionatori e facili interferenze dell’Autorità di P.S.<br />

per motivi appunto di ordine pubblico. Ad essa competeva infine la stessa<br />

facoltà di sospendere o interdire, il godimento del certificato di iscrizione,<br />

ad esempio ove l’esercente non attendesse di proposito al suo mestiere, si<br />

giovasse del certificato per scopi non onesti, usasse frode nella vendita a<br />

modo di contrattazione, servendosi di lotterie o simili combinazioni, occupasse<br />

il suolo pubblico o privato senza permesso speciale, esercitasse il mestiere<br />

in modo rumoroso pericoloso, o ingombrante, vendesse a ore indebite.<br />

Tanto avrebbe infatti permesso, nell’assenza di istruzioni o circolari<br />

relative alla precedente legge di Polizia del 1865 e alla successiva del<br />

1883, la concreta interferenza sulla normativa di P.S. del Regolamento datato<br />

dicembre 1859.<br />

Ma esistevano, poi, anche ipotesi particolari di revoca applicabili a saltimbanchi,<br />

suonatori, cantanti: così il certificato di iscrizione doveva ritirarsi<br />

quando svolgessero tali mestieri prima delle sette del mattino, o dopo<br />

le dieci di sera; quando si introducessero nei caffé, nelle osterie, nei cortili<br />

di case private senza il dovuto permesso da parte dei proprietari. E ancora:<br />

esercitassero il mestiere sotto le case di infermi dopo essere stati avvertiti di<br />

tale fatto, avessero dato luogo, o commesso disordini, cantato canzoni non<br />

permesse o immorali.<br />

Infine casi di revoca per abuso potevano ipotizzarsi per lo schiamazzo<br />

eccessivo da parte dei venditori ambulanti di stampe e giornali nell’annunzio<br />

dei giornali stessi, con titoli non propri, o commenti, indicazioni<br />

inesistenti, e inoltre per la cessione o prestito di licenza ad altri( 119 ).<br />

Dunque ancora una volta la tranquillità, le regole di convivenza sociale<br />

( 119 ) A. Gilardoni, Mestieri girovaghi, cit., p. 55 ss.

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