28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

592<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

anzi, quella costante sostanziale diffidenza verso occupazioni lavorative<br />

non stabili, palese in tutta la vicenda dei mestieranti girovaghi: oggetto<br />

sempre di una burocrazia attenta, di un controllo oculato sul corretto regolare<br />

esercizio di quella attività, disegnati da uno zelo, se non proprio vessatorio,<br />

innegabilmente piuttosto invasivo e oneroso.<br />

Talvolta, anzi, persino anacronistico. Viene così spontaneo ricordare<br />

che una Giunta provinciale amministrativa ebbe appunto occasione di valutare<br />

e decidere l’applicazione agli ambulanti del divieto per la vendita durante<br />

i giorni festivi. Divieto smentito poi dalla Corte di Cassazione, la<br />

quale viceversa affermò che non contravvenisse alla legge sul riposo settimanale<br />

l’ambulante che svolga appunto il suo mestiere nel giorno di domenica,<br />

pur se in presenza di un divieto emanato, dall’Autorità locale: valido<br />

in sostanza, esclusivamente per i negozianti a sede stabile. Se il riposo –<br />

precisava il Supremo Collegio – è in rapporto alle esigenza e all’igiene<br />

dei lavoratori, questo fine non si raggiunge forzando alla pausa domenicale<br />

un ambulante costretto a non desiderati riposi in altri giorni della settimana,<br />

e al quale risulta essenziale per sbarcare il modesto lunario l’esercizio<br />

durante il giorno festivo: più propizio, ovviamente, alla sua attività. Nel<br />

caso di specie, imputato del fatto era un venditore ambulante di fantocci<br />

di carta destinati per la vendita ai bambini, soprattutto figli di operai<br />

che – trascrivo testualmente – escono, solo la domenica con i genitori:<br />

non fu ritenuto responsabile della violazione a quanto stabilito negli art.<br />

3 e 11 della Legge 7-7-1907 (n. 409) sul riposo festivo e settimanale( 117 ).<br />

Né del resto responsabile di questa infrazione – in fondo disattesa e<br />

inattuale nell’humus della stessa tradizione locale – la Corte di Cassazione<br />

dichiarò un ambulante venditore di chincaglierie e specialità veneziane il<br />

quale esercitava appunto in Venezia i suoi traffici durante la domenica, e<br />

nonostante il divieto imposto dalla Giunta provinciale( 118 ).<br />

blica sicurezza, cit. Sulla estensione, valenza e limiti dei Regolamenti, L. Frezzini, Regolamenti<br />

municipali, inIl Digesto italiano, vol. XX, P. 1º, Torino, 1911-1915, p. 917 ss., spec.<br />

p. 924 ss.<br />

( 117 ) Vd. Corte di Cassazione del Regno 9-7-1924, in Il Foro italiano, 1925, vol. L, P.<br />

2º, Col. 34. Nello stesso senso, pur con argomentazioni diverse, precedentemente, Corte di<br />

Cassazione di Roma 25-7-1908, in Il Foro italiano, 1909, vol. XXXIV, P. 2º, col. 35. In sostanza<br />

il Supremo Collegio riteneva che ove la Giunta provinciale amministrativa, competente<br />

ex art. 12 della legge sul riposo settimanale e festivo a stabilire per il territorio dei diversi<br />

comuni i limiti per l’esercizio domenicale del traffico ambulante, nulla avesse stabilito, l’esercizio<br />

di quel traffico dovesse appunto ritenersi completamente libero. In ogni caso – precisava<br />

ancora lo stesso Collegio – sarebbe stato irragionevole equiparare agli effetti di quella<br />

normativa i venditori ambulanti che vanno attorno vendendo personalmente la loro povera<br />

merce a negozianti che impiegano invece lavoro salariato, destinatario privilegiato della normativa<br />

stessa<br />

( 118 ) Corte di Cassazione del Regno 19-11-1924, in Il Foro italiano, 1924, vol. XLIX,<br />

P. 2º, col. 107.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!