28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

590<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

e divieti riferibili appunto alla disciplina amministrativa. Così, esemplificando<br />

probabilità e frequenza di quella trasgressione: non ottemperare all’obbligo<br />

di iscrizione nell’apposito registro secondo quanto stabilito nell’art.<br />

72 l.p.s., esercitare il mestiere girovago nonostante il rifiuto alla iscrizione<br />

da parte dell’autorità di Polizia (art. 74 primo e secondo comma),<br />

avrebbero indotto l’immediata applicazione di una ammenda sino a £<br />

100. E analogamente – vi si è accennato –: la mancata esibizione su richiesta<br />

dell’Autorità del certificato stesso o il mancato rinnovo alla scadenza<br />

annuale dell’iscrizione nel registro, permanendo naturalmente l’esercizio<br />

dell’attività (art. 76, primo comma l.p.s.).<br />

Sono certo disposizioni perfettamente rispondenti ad un ordinato regolare<br />

svolgimento delle occupazioni girovaghe, ma fotografia, anche, di<br />

obblighi e divieti non sempre di facile osservanza. Si ricordi infatti il carattere<br />

mobile del mestiere, e le reali possibilità, quindi, nel vagare da un<br />

luogo all’altro e senza stabili relazioni sociali, di una informazione precisa<br />

compiuta, di un sostegno nella decifrazione talvolta delle stesse formalità<br />

burocratiche: ogni trascuratezza allora, ogni disattenzione avrebbero permesso<br />

di attivare la sanzione amministrativa, tra l’altro non sempre di irrilevante<br />

entità.<br />

Ma non solo la sanzione amministrativa, a volte anche penale.<br />

Perché ineffetti–èlogico supporlo – comportamenti contrari alle regole,<br />

alla normativa di Polizia potevano spesso adombrare una reale occasione<br />

al reato. La mancata esibizione del certificato di iscrizione all’Autorità<br />

richiedente, per esempio, si sarebbe anche risolta, in taluni casi, nel rifiuto<br />

di indicare la propria professione (art. 436 c.p.), o addirittura nel diniego violento:<br />

concretizzandosi quindi un fatto di resistenza all’Autorità (art. 190 c.p.)<br />

Dalla violazione di Polizia, appunto alla violazione penalmente rilevante.<br />

Eperò, il vero tessuto normativo, il controllo, più concretamente, sulle<br />

occupazioni girovaghe si infittiva, ancora, nel riferimento ad una serie di Regolamenti<br />

di polizia urbana locale. Potrebbe indicativamente ricordarsi, ad<br />

esempio, che per mestieri e professioni rumorose, anche girovaghe, il divieto<br />

di esercizio dovesse puntualmente ricondursi a quanto stabilito da un Regolamento<br />

comunale, o da un provvedimento della Giunta municipale( 112 ).<br />

Del resto, il rilievo della materia regolamentare, tema ben più impegnativo<br />

rispetto a questa breve annotazione, traspariva con una certa chiarezza<br />

nella stessa esclusione di un ricorso tout court all’art. 434 del Codice<br />

penale: quando cioè, costatato il rifiuto da parte di un mestierante girovago<br />

di ottemperare a provvedimenti legalmente dati dall’Autorità competente<br />

( 112 ) Corte di Cassazione di Roma 19-5-1905, in Repertorio generale de Il Foro italiano,<br />

1905, vol. XXX, col. 1005. Sarebbe stata dunque illegale l’ordinanza del sindaco che, fuori<br />

dei casi di urgenza, nell’interesse della sicurezza pubblica e dell’igiene proibisse l’esercizio di<br />

mestieri e professioni rumorosi in determinate ore del giorno.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!