28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

589<br />

trasgressiva dell’agente. E cioè: l’oblio delle norme che l’educazione civile<br />

prescrive( 110 ).<br />

Vero è tuttavia che in taluni settori di mestieri girovaghi – e si pensi<br />

ancora all’attività di sensale o di intromettitore, incaricato notoriamente<br />

di una serie svariata di affari – pignorare ad esempio, o spignorare effetti,<br />

occuparsi della locazione delle case, della collocazione di personale di servizio<br />

– potevano più facilmente rinvenirsi fatti delittuosi di truffa. E questa<br />

circostanza spiegherebbe forse l’insistenza, la persistente imposizione da<br />

parte della legge di P.S., di norme restrittive per l’esercizio della professione<br />

di mediatore ambulante: nell’interesse politico della prevenzione<br />

dei reati, certo, ma in concreto nell’interesse e per la tutela di una corretta<br />

relazione dei traffici. Inevitabilmente compromessa, anzi negata quando a<br />

tale attività si ascrivesse per principio una notazione di disvalore sociale –<br />

ricorderei ad esempio l’intromissione per scopo di lucro nella ricerca e affidamento<br />

di cause a determinati avvocati –, e se ne considerasse l’esercizio<br />

in sé disdicevole, indecoroso( 111 ).<br />

Ciò che lapidariamente si affermò per il mestiere di ciarlatano; ritenendo<br />

inopportuna, irragionevole sempre, l’autorizzazione alla sua pratica.<br />

Indovini, interpreti di sogni, visionari, ed altri girovaghi avrebbero infatti<br />

giustificato il sospetto che la loro professione si riducesse ad una truffa,<br />

ad un’impostura; ad un abuso, spesso, della credulità popolare capace di<br />

recare pregiudizio ad altri.<br />

E capace anche, di porre in discussione quelle regole di convivenza,<br />

del buon andamento del vivere civile assegnate, nella versione più volte citata,<br />

a quel concetto lato composito di ordine pubblico.<br />

13. Dislocazione di competenze, poteri locali, zelo burocratico nella disciplina<br />

delle occupazioni vagabonde. La duttile scelta di misure preventivo-repressive<br />

di polizia; e la conferma di un sistema penale permeabile<br />

all’iniziativa di polizia.<br />

L’attività dei mestieranti girovaghi poteva dunque incontrare un limite<br />

al suo libero esercizio in una serie di imputazioni, ascrivibile anzitutto alla<br />

violazione di norme di Polizia: questa probabilmente la quotidianità della<br />

vicenda punitiva.<br />

Varrebbe, del resto a ricordarlo l’ineluttabile trasgressione di obblighi<br />

( 110 ) Cfr. S. Durante, Atti contrari, cit. spec. p. 167, e ivi citato Eula, in Verbali della<br />

Commissione istituita con R.D. 13-12-1888, verbale XXVIII, Torino, 1890, p. 568.<br />

( 111 ) In questo senso, ipotizzando tra l’altro nel caso di specie la violazione dell’art. 72<br />

L.p.s., Corte di Cassazione di Roma 1-3-1900, in Il Foro italiano, 1900, P. 2º, vol. XXV, col.<br />

390.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!