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586<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

proche offese e provocazioni delle ingiurie stesse verso uno scambio di atti<br />

ostili intenzionalmente lesivi della persona, della sua integrità fisica, avrebbero<br />

probabilmente risolto il fatto di molestia nella partecipazione ad una<br />

rissa( 107 ).<br />

Del resto, saranno in seguito gli anni del primo novecento, il decennio<br />

appunto di aspri disordini sociali, e più tardi, gli inizi del periodo bellico, a<br />

indurre una lettura più attenta e incisiva degli schiamazzi, e del ‘‘colore’’<br />

degli artisti di strada: a connotare quei fatti come pericolosi assembramenti<br />

piuttosto, e in luoghi pubblici o aperti al pubblico.<br />

Dalle sanzioni previste nella legge di polizia del 1889, denunzia quindi<br />

all’Autorità giudiziaria quando si riconoscessero manifestazioni o grida sediziose<br />

che ‘‘costituiscano delitti contro i Poteri dello stato o contro i Capi<br />

degli Stati esteri ed i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti<br />

dal Codice penale’’ (art. 2), arresto poi sino a tre mesi se quelle grida<br />

e manifestazioni non concretizzassero appunto ipotesi di reato disciplinate<br />

dal Codice stesso, non assumessero quindi uno scopo delittuoso palese (art.<br />

3), arresto immediato infine ove non si ottemperasse all’invito degli ufficiali<br />

o agenti di p.s. di sciogliere l’assembramento, potrebbe dedursi che la ratio<br />

di tutela e la tutela, fosse certo, tutta nel segno del rigore. E questo fino al<br />

netto divieto di riunione e di assembramento posto dal R.D. 23-5-1915 nº-<br />

674.<br />

Ora in questo rigore non è affatto escluso che saltimbanchi, giocolieri,<br />

artisti di strada in generale, abbiano subito occasionali pretestuose limitazioni<br />

al libero esercizio della loro attività.<br />

Preoccupazioni di ordine pubblico appunto, e d’altro canto vaghezza,<br />

elasticità dell’espressione manifestazioni e grida sediziose – nell’affermazione<br />

più accreditata della dottrina qualsiasi cosa conturbasse il potere e<br />

la pace pubblica –, potevano infatti trasformare l’effervescente eccitato<br />

schiamazzo dello spettacolo, un eccesso nelle parole, il fischiare o cantare,<br />

ad esempio, un inno ritenuto di contenuto rivoluzionario, in una vaga pretestuosa<br />

fonte di pericolo per il potere.<br />

Insomma, l’infelice dizione dell’ipotesi contravvenzionale prevista<br />

nella legge di Polizia, la sua chiara rispondenza ad esigenze di mantenimento<br />

delle regole di convivenza civile, di ordine sociale, avrebbero permesso<br />

talvolta di segnalare gli artisti girovaghi – e non è escluso gli stessi<br />

spettatori – quali protagonisti di sediziosi assembramenti, di violento dissenso<br />

al potere; e di turbamento, ovviamente, della pace pubblica( 108 ).<br />

( 107 ) Vd. A. Meloni, Rissa, inIl Digesto italiano, vol. XX, Parte 2º, spec. pp. 1278-<br />

1279. Per riferimenti a questo problema, già E. Pessina, Elementi di diritto penale, vol. II,<br />

Napoli, 1883, p. 64.<br />

( 108 ) Sul punto, V. Andreis, Grida e manifestazioni sediziose, inIl Digesto italiano,

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