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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

585<br />

minato da petulanza spavalderia o altro biasimevole motivo, avrebbe costituito<br />

molestia privata( 102 ).<br />

Ogni azione, dunque, ogni atto che molestasse o disturbasse in luogo<br />

pubblico o aperto al pubblico la quiete di taluno: ma una ogni azione o atto<br />

– non va sottaciuto – che rivestisse insieme indole tale da poter esporre<br />

l’ordine pubblico a qualche turbamento( 103 ).<br />

Nondimeno, se tendenzialmente limitativa risultava poi l’indicazione<br />

che a realizzare l’ipotesi occorresse inderogabilmente il requisito del biasimevole<br />

motivo, causa appunto determinante il fatto( 104 ), esigenze di tutela<br />

della quiete del cittadino, opportuno controllo di comportamenti realizzati<br />

pubblicamente, e per questa circostanza fonte di disordine sociale, di turbamento,<br />

essenzialmente, dell’ordine pubblico, potevano alla fine travalicare<br />

o sottacere, quella motivazione( 105 ).<br />

Innegabilmente: se la tutela fosse stata confrontata esclusivamente<br />

alla quiete di taluno, alla quiete privata insomma, l’intensità dellamolestia<br />

difficilmente avrebbe reperito soddisfacenti sicuri criteri di valutazione.<br />

Tanto più nell’ambito di un fatto che non si concretizzava necessariamente<br />

nella ripetitività del comportamento – e lo si è spesso confermato<br />

anche in giurisprudenza –, nell’effettivo turbamento, ma nel pericolo di<br />

turbamento( 106 ).<br />

In realtà, il riferimento all’ordine pubblico restava costante e deciso: la<br />

condotta molesta doveva cioè risultare tale da ‘‘poter nel suo insieme’’<br />

esporre a qualsiasi turbamento l’ordine pubblico. Se le molestie ‘‘inceppavano’’,<br />

la libertà di chi ne era la vittima, ulteriori e più gravi conseguenze<br />

potevano riflettersi sulla tranquillità e sicurezza dei consociati: generare, in<br />

breve, una situazione di disordine sociale senz’altro preoccupante, e non<br />

priva di eventuali sviluppi delittuosi.<br />

Così, ad esempio, sulla traccia di una sequenza non del tutto improbabile,<br />

la trasformazione, per un repentino mutamento di proposito, del motteggio<br />

in espressione ingiuriosa, il progredire poi in un contesto di reci-<br />

( 102 ) Cfr. appunto, Corte di Cassazione di Roma 21-2-1907, in Repertorio generale de Il<br />

Foro italiano, 1907, vol. XXXII, col. 1130.<br />

( 103 ) Ed è puntualizzazione che la giurisprudenza non manca di sottolineare. Tra altre<br />

decisioni , infatti, Corte di Cassazione di Roma 12-11-1908, in Repertorio generale de Il Foro<br />

italiano, 1909, vol. XXXIV, col. 1005; Corte di cassazione di Roma 14-11-1912, in Repertorio<br />

generale de Il Foro italiano, 1913, vol. XXXVIII, col. 309.<br />

( 104 ) Corte di Cassazione del Regno 12-3-1928, in Repertorio generale de Il Foro italiano,<br />

1928, vol. LIII,col. 1505. In precedenza e nello stesso senso, Corte di Cassazione di Roma<br />

27-2-1917, in Repertorio generale de Il Foro italiano, 1917, vol. XLII, col. 797.<br />

( 105 ) Cfr. Corte di Cassazione di Roma 14-11-1912, in Repertorio generale de Il Foro<br />

italiano, 1913, vol. XXX, col. 903.<br />

( 106 ) In questo senso, Corte di Cassazione di Roma 26-3-1904, in Il Foro italiano, 1904,<br />

P. 2º, vol. XXIX, col. 273; Corte di Cassazione del Regno 22-10-1926, in Repertorio generale<br />

de Il Foro italiano, 1927, vol. LII, col. 1385.

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