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584<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

costanza che a causa dell’esercizio di mestieri rumorosi potesse venir disturbato<br />

il riposo dei cittadini: occorreva appunto un esercizio esplicato<br />

contro il disposto di legge o di Regolamento( 100 ).<br />

In definitiva, pur confermandosi una prospettiva di rigore, il tentativo<br />

di perseguire comunque una ricognizione attenta dei requisiti di fattispecie,<br />

valorizzando quindi tanto la condotta inosservante della disciplina<br />

normativa (divieti, orari), quanto l’oggettivo potenziale disturbo,<br />

avvalorò, tutto sommato, una tendenza applicativa forse, e fortunatamente,<br />

non priva di qualche ragionevolezza. Ragionevolezza di cui talora<br />

avranno forse anche beneficiato cantanti, suonatori, saltimbanchi, artisti<br />

girovaghi di strada; protagonisti in vario modo del disordine, del disturbo<br />

alla quiete pubblica e privata. Protagonisti, anzi, di una molestia concretamente<br />

offensiva, riconducibile, e confrontata alle forme, alle modalità<br />

di esercizio del mestiere. E naturalmente all’utilità sociale di quell’esercizio.<br />

In ogni modo è logico pensare che la garanzia segnata dalla rilevanza<br />

oggettiva del fatto, l’intensità cioè dei clamori – e in ore consentite o meno<br />

– tale da recare molestia al riposo e alle occupazioni dei cittadini abbia indicato<br />

un canone applicativo di possibile concretezza.<br />

Senz’altro: poteva residuare – si è accennato – uno spazio di intervento<br />

per altra imputazione, sempre, di molestia. Occorrerebbe infatti rammentare<br />

come l’art. 458 del codice penale stabilisse che: ‘’Chiunque, pubblicamente,<br />

per petulanza o altro biasimevole motivo molesta taluno o ne turba<br />

la quiete, è punito con l’ammenda sino a lire cento o con l’arresto sino a<br />

quindici giorni’’. Ora, è evidente che nel lavoro degli artisti girovaghi<br />

scherzi, motteggi, clamori quasi inevitabili, insistenti spesso, forse sgraditi,<br />

potessero indurre, quando gravemente molesti, obiettivamente offensivi<br />

del decoro delle persone – se assente ovviamente il dolo di recare offesa<br />

– l’applicazione dell’art 458.<br />

E l’imputazione tra l’altro – sia concessa la notazione di costume – sarebbe<br />

stata rigorosamente ascritta anche se tali condotte si realizzassero di<br />

carnevale( 101 ): esattamente in un tempo congeniale all’attività di saltimbanchi,<br />

suonatori, artisti girovaghi.<br />

Certo, lo spazio applicativo dell’ipotesi contravvenzionale, del resto, si<br />

avvaleva indubbiamente di una formulazione della fattispecie, tutto sommato,<br />

piuttosto duttile. Qualunque atto, difatti, qualunque parola o motteggio,<br />

che non degenerasse in vero e proprio delitto di ingiuria, se deter-<br />

( 100 ) Così, Pretura di Roma 10-5-1907, in Repertorio generale de Il Foro italiano, 1907,<br />

vol. XXXII, col, 1130.<br />

( 101 ) Vd., ad esempio, Pretura di Torino 20-4-1901, in Repertorio generale de Il Foro<br />

italiano, 1901, vol. XXVI, col. 1133.

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