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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

583<br />

stificarsi per la particolare occasione in cui l’attività si fosse appunto esercitata.<br />

Indicativa in questo senso una decisione della Cassazione nella quale<br />

si asserisce, tra l’altro, che non costituiscano disturbo alla quiete pubblica i<br />

suoni ed i canti di una comitiva di persone in una notte in cui si suole con<br />

tali manifestazioni festeggiare una ricorrenza( 96 ).<br />

È verosimile allora supporre che artisti di strada aggregati o ingaggiati<br />

dalla comitiva stessa godessero in questa situazione di eguale particolare<br />

tolleranza.<br />

Verosimile, non certo: perché la versione giurisprudenziale dell’ipotesi<br />

contravvenzionale appariva, non di rado, piuttosto estensiva; tanto che poteva<br />

leggersi la ferma convinzione che consuetudine e tolleranza, invece,<br />

non ‘‘facciano venir meno la sussistenza del reato di disturbo alla quiete<br />

pubblica’’( 97 ).<br />

E in una linea di rigore applicativo, sottolineata l’assenza in ambito legislativo<br />

di ogni distinzione tra impiego di strumenti disarmonici o armonici,<br />

il Supremo Collegio ebbe anche occasione di precisare come lo stesso<br />

uso di strumenti armonici finisse per integrare la fattispecie dell’art. 457<br />

c.p.: quando per l’ora e le modalità del fatto ne potesse derivare un effettivo<br />

disturbo alle occupazioni e al riposo dei cittadini( 98 ). Ove l’espressione<br />

effettivo disturbo, tuttavia, andrebbe – e fu – precisata; ricondotta cioè alla<br />

potenzialità reale concreta di recare disturbo; alla particolarità quindi dei<br />

clamori di entità tale da poter produrre quella molestia.<br />

In questo senso significativa è l’affermazione – vale la pena annotarlo<br />

per un utile confronto – che l’esercizio di mestieri rumorosi, di per sé essenzialmente<br />

molesti, quando esplicato fuori delle ore prescritte dai Regolamenti<br />

di polizia urbana, realizzasse la contravvenzione: e però, se ne potesse<br />

derivare l’effetto di un disturbo alla quiete pubblica( 99 ). Dunque non<br />

la semplice contravvenzione alle norme sui limiti d’orario stabiliti da quei<br />

Regolamenti, ma concretamente una capacità di effettivo disturbo: a<br />

questo requisito dovendosi insomma confrontare il rigore applicativo della<br />

previsione penale; e in fondo – il rumore molesto eventualmente addebitabile<br />

agli stessi artisti di strada.<br />

Per quanto ovvia, utile però e opportuna sembra poi la puntualizzazione<br />

che a configurare l’ipotesi, viceversa, fosse insufficiente la stessa cir-<br />

( 96 ) Corte di Cassazione del Regno 9-12-1929, in Repertorio generale de Il Foro italiano,<br />

1930, vol. LV, col. 1139.<br />

( 97 ) In questo senso appunto, Corte di Cassazione di Roma 26-11-1912, in Repertorio<br />

generale de Il Foro italiano, 1913, vol. XXXVIII, col 909.<br />

( 98 ) Corte di Cassazione del Regno 11-2-1929, in Repertorio generale de Il Foro italiano,<br />

1930, vol. LV, col. 1139.<br />

( 99 ) Corte di Cassazione di Roma 10-11-1920, in Repertorio generale de Il Foro italiano,<br />

1921, vol. XLVI, col. 780.

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