28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

582<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

con grida da scherzi – si affermerà – potrebbe essere disturbata la quiete<br />

privata e pubblica( 91 ). Le stesse espressioni schiamazzi o clamori adottate<br />

dalla formula penale nella loro genericità avrebbero poi compreso ‘‘qualsiasi<br />

mezzo e modo che arrechi disturbo alla quiete del cittadino’’( 92 ): sottolineando<br />

dunque come i mezzi e il modo del disturbo non dovessero valutarsi<br />

per ‘‘loro stessi, per la natura ed essenza loro’’, ma in relazione alla<br />

potenzialità dell’effetto disturbo.<br />

Un apprezzabile spazio applicativo quindi; e in questo senso varrà ancora<br />

sottolineare come a realizzare la contravvenzione non fosse poi necessario<br />

l’effettivo avvenuto disturbo, sufficiente apparendo la costatazione<br />

che gli schiamazzi risultassero di tale intensità da poter produrre l’inconveniente<br />

ipotizzato dalla legge( 93 ).<br />

In precedenza, del resto, l’opinione era già nota e chiara: alla sussistenza<br />

della fattispecie prevista nell’art. 457 – questa l’affermazione –<br />

non è essenziale che il disturbo sia arrecato: basta che i disordini siano atti<br />

a recare quel disturbo( 94 ).<br />

In definitiva, accertata la volontà del fatto, sufficiente sarebbe apparsa<br />

la potenzialità di recare disturbo alla quiete pubblica, senza che occorresse<br />

stabilire oltre la potenzialità l’avvenuto reale disturbo( 95 ).<br />

Vero peraltro: spazi di tolleranza per l’attività inevitabilmente rumorosa<br />

di cantanti, suonatori, saltimbanchi potevano talvolta rinvenirsi, e giu-<br />

ma non senza escludere l’applicazione dell’art. 457 cp. quando un uso moderato di voci, di<br />

strumenti sonori non degeneri in abuso o per l’eccessiva sonorità o per l’urtante disarmonia,<br />

cfr. Corte di Cassazione di Roma 25-11-1912, in Il Foro italiano, 1913, vol. XXXVIII, Parte<br />

2º, col. 1 ss. Per incidens nell’ipotesi considerata, suoni di canti e mandolini che accompagnavano<br />

fin in prossimità delle case il ritorno da una gita in onore di un reduce dalla guerra<br />

di Libia, il Supremo Collegio ritenne appunto moderato l’uso delle voci e degli strumenti:<br />

sicché inutile restrizione avrebbe indotto il ricorso alla fattispecie contravvenzionale.<br />

( 91 ) Corte di Cassazione di Roma 24-2-1893, in Repertorio generale de Il Foro italiano,<br />

1893, vol. XVIII, col. 1180.<br />

( 92 ) Corte di Cassazione di Roma 20-3-1906, in Repertorio generale de Il Foro italiano,<br />

1906, vol. XXXI, col. 988.<br />

( 93 ) In proposito, si veda Corte di Cassazione di Roma 1-5-1900, in Repertorio generale<br />

de Il Foro italiano, 1900, vol. XXV, col. 1174.<br />

( 94 ) Così, Corte di Cassazione di Roma 26-11-1892, in Repertorio generale de Il Foro<br />

italiano, 1893, vol. XVIII, col 1180. Cfr., inoltre, Corte di Cassazione di Roma 17-7-1894,<br />

in Repertorio generale de Il Foro italiano, 1894, vol. XVIII, col 1081. Sulla valenza effettiva,<br />

invece, del disturbo, Corte di Cassazione di Roma 20-12-1895, in Riv. pen. XLIII, p. 258.<br />

Insiste comunque il Supremo Collegio, ed è significativo orientamento giurisprudenziale nell’affermazione<br />

che a costituire la contravvenzione ipotizzata nell’art. 457 cp. sia sufficiente la<br />

potenzialità di recare disturbo alla quiete pubblica, senza che occorra appunto ‘‘l’avvenuto<br />

disturbo’’. Vd. Corte di Cassazione di Roma 1-5-1900 in Repertorio generale de Il Foro italiano,<br />

1900, vol. XXV, col. 1174; Corte di Cassazione di Roma 20-3-1906, in Repertorio generale<br />

de Il Foro italiano, 1906, vol. XXXI, col. 988.<br />

( 95 ) In proposito, cfr. anche, G. Crivellari – G. SUMAN, op. cit., p. 450 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!