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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

581<br />

zione dei mezzi di sostentamento, la svalutazione della prestazione offerta,<br />

l’incertezza, o l’eccessiva modestia del compenso, abbiano talvolta indotto<br />

ad una imbarazzante confusione con fatti di mendicità: quasi non esistesse,<br />

appunto, uno scambio reale, ma solo simulato, pretestuoso, tra servizio,<br />

merce, compenso; sicché la sua richiesta dovesse ridursi al vizio della mendicità.<br />

Non è allora dubbio che questa situazione, anche, possa aver rappresentato<br />

un handicap, determinato in definitiva una fluttuante discrezionale<br />

variabilità di giudizio sugli stessi limiti di liceità per il concreto libero esercizio<br />

di mestieri girovaghi.<br />

11. Schiamazzi e clamori degli artisti di strada: una politica di tolleranza o<br />

una rigorosa tutela della quiete pubblica e privata?<br />

Limite altrettanto insidioso la fattispecie contravvenzionale prevista<br />

nell’art. 457 del codice penale dell’89. Schiamazzi e clamori, abuso di strumenti<br />

sonori tali da disturbare le occupazioni o il riposo dei cittadini venivano<br />

appunto puniti con l’ammenda sino a lire trenta, e lire cinquanta in<br />

caso di recidiva – stabilendosi anche la possibilità di ulteriori aumenti se<br />

il fatto fosse commesso di notte e dopo le ore undici –, e sanzione dell’arresto<br />

fino ad un mese ove il fatto ‘‘sia tale da produrre apprensione nel<br />

pubblico’’.<br />

Era naturalmente la ratio di tutela della quiete pubblica e privata a<br />

giustificare nel capo VIII del Titolo primo questa, ed altra ipotesi, ancora,<br />

di molestia o di turbamento della quiete. Rispondendo a quella ratio il<br />

successivo art. 458 stabiliva in effetti che: ‘‘Chiunque pubblicamente,<br />

per petulanza o altro biasimevole motivo, molesta taluno o ne turba la<br />

quiete è punito con l’ammenda sino a lire cento o con l’arresto sino a<br />

quindici giorni’’.<br />

Un’amplificazione dunque di comportamenti illeciti. Un’amplificazione<br />

di cui saltimbanchi, suonatori, cantanti e altri artisti girovaghi dovettero<br />

subire probabilmente il rigore, e talvolta gli eccessi, soggiacendo ad<br />

una rigorosa imputazione di quei fatti contravvenzionali. Le decisioni più<br />

datate infatti tendono concordemente a stabilire, per esempio, che la disposizione<br />

dell’art. 457 sia applicabile anche quando il disturbo al riposo<br />

dei cittadini sia prodotto da canti e suoni ‘‘pur melodiosi’’( 90 ). E ancora:<br />

( 90 ) Corte di Cassazione di Roma 9-12-1891, in Repertorio generale de Il Foro italiano,<br />

1892, vol. XVII, col. 1052; Corte di Cassazione di Roma 11-12-1893, in Repertorio generale<br />

de Il Foro italiano, 1893, vol. XVIII, col. 1180. Successivamente, tra altre decisioni, anche,<br />

Corte di Cassazione di Roma 1-3-1906, in Il Foro italiano, 1906, vol. XXXI, Parte 2º, col.<br />

288. Confermando sempre l’irrilevanza dell’armoniosità o meno del mezzo che reca disturbo

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