28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

580<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

voro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione<br />

degli alimenti, sono, quando non vi si provveda altrimenti, a<br />

cura dell’autorità medesima inviati in un ricovero di mendicità od in altro<br />

istituto equivalente di altro Comune’’.<br />

Una disciplina – vale ricordarlo – senza dubbio accurata, attenta a gestire<br />

un fenomeno di palese disagio sociale. E non solo di disagio sociale,<br />

ma, chiaramente, di sospetto temuto disordine sociale.<br />

In ogni caso, sembra piuttosto evidente che ciarlatani, saltimbanchi,<br />

suonatori e cantanti di strada – citando sempre mestieri girovaghi riconosciuti<br />

nell’elencazione della legge di Polizia – non di rado votati all’insuccesso<br />

economico, appena ricercassero il solidale caritatevole compenso<br />

del prossimo per l’intrattenimento offerto, venissero ‘‘côlti a mendicare’’;<br />

e alla fine inclusi tra le ‘‘classi pericolose della società’’ cui il Titolo III della<br />

legge di Polizia dedicava appunto una serie di disposizioni ad hoc.<br />

In fondo si confermava sempre l’idea e il sospetto che l’appartenenza<br />

a quelle classi inducesse, inevitabilmente, disordine sociale. Si sarebbe insomma<br />

concretizzata la voce del malcontento, e un esercito di ribelli, terribili<br />

fannulloni, nemici della quiete e dell’ordine avrebbe minacciato la<br />

tranquillità e la sicurezza dei consociati( 88 ). In proposito è del resto<br />

molto significativa la previsione dell’ultimo comma dell’art. 453 c.p.;<br />

perché vi si afferma rigorosamente che la contravvenzione non sia esclusa<br />

dal fatto che ‘‘il colpevole’’ mendichi col pretesto o con la simulazione di<br />

rendere servizi alle persone, o di smerciare oggetti: la mendicità eracioè,<br />

per definizione, pratica pericolosa di oziosi, vagabondi, o sospetti di essere<br />

tali.<br />

Ciarlatani, saltimbanchi, artisti di strada, ma anche merciaioli, venditori<br />

ambulanti, costretti non solo a girovagare, spesso anzi a mendicare<br />

un qualche compenso per l’offerta di un servizio di intrattenimento, o<br />

per la vendita di oggetti facilmente svalutabili, di irrisorio valore, potevano<br />

così tramutarsi in mendicanti.<br />

In realtà, un sistema di tutela tanto insistente, l’intervento dunque di<br />

disposizioni penali a complemento delle corrispondenti previsioni contenute<br />

nella legge di Polizia, un orientamento giurisprudenziale, tra l’altro,<br />

ligio nel modulare, distinguere questua, raccolta non autorizzata di elemosine,<br />

ricerca molesta dell’obolo( 89 ), confermerebbe un timore. Che, cioè,<br />

nelle occupazioni girovaghe la faticosa – spesso davvero faticosa – acquisi-<br />

( 88 ) Quasi testualmente, G. Bortolotto, Mendicità, inIl digesto italiano, vol. XV,<br />

Parte 2a, Torino 1904-1911, p. 36 ss. Cfr. anche, G. Saredo, Accattonaggio (o mendicità),<br />

in Il digesto italiano, vol. I, Parte 1a, Torino, 1927, p. 258 ss.<br />

( 89 ) Si veda, ad esempio, Pretura di Cigliano 12-5-1891, in Repertorio generale de il<br />

Foro italiano, 1891, vol. XVI, col. 1067; Corte di Cassazione di Roma 26-2-1892, in Repertorio<br />

generale de il Foro italiano, 1892, vol. XVII, col 1051.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!