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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

577<br />

non autorizzare, o limitare drasticamente il libero esercizio del mestiere<br />

stesso( 85 ).<br />

E decisamente più che all’intervento repressivo si pensò comunque ad<br />

una soluzione radicale: operare appunto in senso rigorosamente limitativo<br />

sulla libertà, anzitutto, di svolgere talune attività girovaghe: esigenze di ordine<br />

e sicurezza pubblica decisamente lo avrebbero imposto.<br />

Certo, che la tutela di quelle esigenze fosse sempre tutela privilegiata,<br />

lo si è insistentemente annotato, potrebbe tuttavia confermarsi che nella disciplina<br />

dei mestieri girovaghi non fu mai sottovalutata. Lo stesso fatto di<br />

abuso della credulità popolare, tipicizzato nell’ipotesi contravvenzionale<br />

dell’art. 459 c.p. Zanardelli quale impostura, qualsiasi impostura anzi, e<br />

dunque inganno, menzogna, mistificazione capace di sfruttare l’ingenuità<br />

e l’ignoranza altrui, è senz’altro ricondotto nell’indicazione dell’intitolato<br />

ad una ratio di tutela della quiete pubblica e privata. In sostanza, penalizzandosi,<br />

il turbamento della sicurezza e dell’ordinata convivenza sociale.<br />

Lo spazio pubblico, o aperto al pubblico, dove l’Autorità esercita più<br />

spiccatamente la sua tutela e in cui il maneggio o le mali arti si rivolgono al<br />

credulone non può insomma lasciare indifferenti – questo l’assunto – nei<br />

confronti del pericolo, e indipendentemente da ogni possibile pregiudizio<br />

ai singoli, che false informazioni inducano veri e propri ‘‘commovimenti<br />

popolari’’. In una società seria e civile – decisa la conferma – non deve cioè<br />

restare impunita quest’arte di ingannare gli uomini, né permettersi che falsi<br />

indovini, interpreti di sogni, scopritori di pretesi tesori nascosti, finti estatici<br />

o spacciatori di miracoli, venditori di specifici, talvolta persino nocivi<br />

alla salute, ed altri simili impostori ‘‘facciano in luogo pubblico o aperto<br />

al pubblico mestiere della menzogna, e così traggano denaro dalla credulità<br />

del volgo ignorante( 86 )’’. Alterando quindi le regole di una ordinata convivenza<br />

civile.<br />

Del resto, l’intervento anticipato rispetto ad ogni altra ipotesi di truffa,<br />

l’incriminazione cioè di un comportamento sfruttatore dell’ingenuità altrui,<br />

tale da potergli recare pregiudizio, o turbare l’ordine pubblico, nella dizione<br />

dell’art. 459 cp. rispondeva perfettamente, in definitiva, ad una articolata<br />

tutela appunto dell’ordine pubblico; sottolineando, ovviamente, una<br />

comprensibile scelta di politica penale.<br />

E cioè, intervenire, gestire una piccola criminalità, ostativa però a quel<br />

rafforzamento di precise regole nell’andamento del vivere civile, funzionale,<br />

necessario alla transizione verso una fase di convivenza, uno stile di<br />

vita, una struttura sociale, in breve, tendenzialmente innovativa, con uno<br />

( 85 ) Su questa tendenza radicale nello stesso iter legislativo della normativa di P.S. nel<br />

1865, vd. C. Astengo - G. Sandri, La nuova legge sulla pubblica sicurezza, cit., p. 475 ss.<br />

( 86 ) Così appunto, A. Negri, Le contravvenzioni nel codice penale italiano, inEnc. dir.<br />

pen. it., vol. X, Roma, 1908, p. 849 ss.

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