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576<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

9. Il ruolo privilegiato dell’ipotesi contravvenzionale nella repressione dell’illecito<br />

esercizio di professione girovaghe.<br />

Ma se istigazione, manifestazioni ingiuriose, ipotesi di oltraggio, o fatti,<br />

anche, lesivi della proprietà privata quali furto, truffa, imputazioni delittuose<br />

insomma, non sembrano necessariamente e fisiologicamente addebitabili<br />

all’esercizio di occupazioni girovaghe, è forse più realistico pensare<br />

appunto alla materia contravvenzionale: in questo settore parrebbe infine<br />

più agevole individuare una serie di comportamenti non più riconducibile<br />

ad un corretto lecito svolgimento di questa o quella attività ambulante. In<br />

sostanza, esclusa sempre una repressione sistematica delle occupazioni vagabonde<br />

attraverso ascrizioni tout court delittuose, il regolare andamento<br />

del vivere sociale, l’ordine pubblico, poteva in fondo avvalersi per la sua<br />

tutela di concrete fattispecie contravvenzionali.<br />

Vero: emergerebbe da una statistica giudiziaria relativa agli anni dal<br />

1891 al 1895 che su duecento condanne per gli esercenti mestieri girovaghi<br />

(uomini e donne) il maggior numero si riferisse a fatti delittuosi di furto,<br />

truffa e lesioni personali. Innegabile però che il periodo considerato illustrasse<br />

un lasso di tempo piuttosto contenuto; e innegabile ancora che l’ascrizione<br />

di addebiti gravissimi di criminalità ai mestieranti vagabondi restasse<br />

comunque bassissima.<br />

E potrebbe poi obiettarsi, del resto, che l’incidenza di quelle imputazioni<br />

delittuose non fosse necessariamente consequenziale, e connaturata<br />

appunto all’esercizio della professione.<br />

Certo, il mestiere girovago risultava estremamente diversificato; e diversificata<br />

allora la stessa occasione – temuta o sospettata – alla trasgressione.<br />

Lo si può facilmente costatare. Ovvio infatti, la professione di venditoreambulantedifiammiferi,dipasta,dolcioliquori,didisegniodi<br />

stampati, la professione cioè del distributore ambulante di merci era senz’altro<br />

differente da quella del ciarlatano, del saltimbanco, cantante, suonatoregirovago;edifferente,logicamente,lasospettaoccasioneadelinquere.<br />

Se i primi avevano un contatto diretto col denaro, e la contrattazione,<br />

sicché condotte truffatorie non dovevano risultare così improbali, i<br />

secondi, attori marginali, per certi aspetti estranei ad un rapporto prestazione<br />

– compenso e alla stessa vita dei traffici, apparivano votati, semmai,<br />

all’impostura, all’abuso della credulità popolare: al turbamento infine<br />

dell’ordine pubblico.<br />

Per certi aspetti semplificatrice in proposito, e tra l’altro ispirata ad<br />

una decisa avversione per il mestiere del ciarlatano che fa giochi di sortilegio,<br />

che fa capire di avere ricette miracolose, scapolari, amuleti,<br />

sembra allora l’opinione di quanti, colta in quest’occupazione una attitudine<br />

truffaldina – il ciarlatano è considerato anzi un truffatore permanente<br />

– riproponevano il consueto istintivo quesito sull’opportunità di

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