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572<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

lavorativa, mero vagabondaggio spesso, non furono indenni – occorre riconoscerlo<br />

– da ogni ipotesi di intervento penale. Mendicità appunto,schiamazzio<br />

rumori molesti dovettero talvolta segnare la vicenda della loro attività.<br />

E basterebbe del resto ricordare taluni comportamenti piuttosto abituali<br />

ai burattinai: la riscossione informale del compenso – Ghetanaccio<br />

per esempio girava tra gli spettatori con il berretto in mano aspettando l’offerta<br />

–, la richiesta in pratica di un obolo. Non doveva quindi esser difficile<br />

supporre la mendicità.<br />

Basterebbe ancora ricordare, tra l’altro, la sistemazione logistica della<br />

rappresentazione sulla pubblica piazza per lo più, in luoghi pubblici o<br />

aperti al pubblico, nei cortili delle case per supporre una diffusione di clamori<br />

molesti e schiamazzi causati, di frequente, proprio dalla stessa natura<br />

e modalità dell’attività scenica.<br />

Plausibile allora l’ipotesi di un’eventuale addebito contravvenzionale(<br />

79 ): non indifferente certo all’economia, e in definitiva alla concreta<br />

libertà di esercitare il mestiere del burattinaio; ma neppure così gravosa incisiva<br />

– o prevaricatrice – quanto una imputazione delittuosa per istigazione,<br />

appunto, apologia od oltraggio.<br />

In realtà, solo ai primi del novecento con il rafforzarsi di movimenti<br />

operai ed anarchici può supporsi un intervento penale più attento e rigoroso.<br />

Ma, evidentemente, si confermava ormai il sospetto che il teatro di<br />

burattini rappresentasse anche un’occasione, o un pretesto, per stabilire<br />

contatti, comunicare e diffondere idee di dissenso: questo specialmente<br />

quando lo spettacolo approdò alle case del popolo.<br />

Vero però: dovette comunque resistere a lungo la tentazione di assimilare<br />

i burattinai alle persone sostanzialmente dedite al vagabondaggio. Ed è<br />

indubbio che esordirono non di rado – il burattinaio bergamasco Nespoli<br />

ad esempio – accompagnandosi a carovane di girovaghi, zingari, saltimbanchi,<br />

ciarlatani, per i quali furono anche strumenti di pubblicità; indubbio<br />

che esercitarono talvolta mestieri ambulanti forse inusuali nella loro<br />

modalità: non sempre così dissimili allora da un sospetto vagabondaggio.<br />

Tipico il caso del bergamasco Minoia, attivo tra la fine dell’ottocento e i<br />

primi del novecento: campò aggiustando qua e là ombrelli, e insieme<br />

dando spettacoli di burattini nelle osterie in cambio di pasti( 80 ).<br />

( 79 ) Tra l’altro, quando anche equiparata ad una forma di pubblico trattenimento, l’attività<br />

dei burattinai avrebbe dovuto sottostare ad un particolare regime autorizzativo, ad una<br />

minuziosa disciplina di Polizia; la cui elusione e violazione per esplicita dichiarazione dell’art.<br />

47 L.p.s. veniva poi perseguita ‘‘a termini del Codice penale’’. Ricorrendo appunto all’applicazione<br />

di concrete fattispecie contravvenzionali, e in particolare alle disposizioni degli artt.<br />

447 e 448 in materia di spettacoli ed ‘‘esercizii pubblici’’.<br />

( 80 ) Per queste notizie, si veda un’accurata scheda dei burattinai, marionettisti e pupari<br />

italiani operanti alla fine dell’ottocento, nel volume Burattini Marionette Pupi, cit., p. 284 ss.

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