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VECCHIE PAGINE, RICORDI E PROSPETTIVE STORICHEI<br />

571<br />

lusiva esaltazione di condotte sopraffattrici, aggressive, fomentatrici di disordine<br />

sociale.<br />

Del resto, come immaginare che potesse davvero indurre uno scadimento,<br />

un senso di spregio e di ribellione verso l’Autorità, alterarne il prestigio<br />

insomma, la rappresentazione del burattino Pinocchio condannato<br />

dal giudice perché innocente: il rituale comico, il non sense appariva perfetto.<br />

Ma la riflessione può anche farsi più attenta. Si valuti così la struttura,<br />

anzitutto della fattispecie di oltraggio. Nella disposizione dell’art. 194 del<br />

Codice penale Zanardelli venivano tipicizzati quali elementi essenziali:<br />

una comunicazione oggettivamente oltraggiosa, realizzata intenzionalmente<br />

alla presenza del pubblico ufficiale, e – nella versione più accreditata – a<br />

causa delle sue funzioni. Ipotizzavano dunque il fatto delittuoso, secondo<br />

schemi dommatici ben noti, parole o atti lesivi dell’onore, della reputazione<br />

del pubblico funzionario ‘‘che non deve essere disturbato nel libero esercizio,<br />

o a causa delle sue funzioni.’’ Ogni frase o pensiero espresso a voce,<br />

ogni gesto che attaccasse il buon nome del funzionario, in una accezione<br />

naturalmente di decoro, onore e reputazione riconducibili alla nozione di<br />

prestigio, avrebbe realizzato il ‘‘materiale’’ del reato( 78 ).<br />

Ora, davvero il burattino giudice, o il burattino gendarme riusciva ad<br />

incardinare virtù, coraggio, dignità, imperium, o la modestia espressiva, invece,<br />

la rigidità dei movimenti, la trasposizione, in breve, dell’Autorità destinataria<br />

dell’oltraggio sulla scena, per quanto maliziosa offensiva l’intenzione<br />

del burattinaio, non avrebbe oggettivamente smentito il risultato oltraggioso?<br />

Il burattino – sia concessa l’insistenza sulla tesi – assume in se una<br />

realtà diversa dalla effettiva realtà: figura dimezzata, la testa sproporzionata,<br />

gli occhi vitrei e inespressivi, non poteva che essere burattino, costruito<br />

per essere comico e rimanere tale: quando subisce o impone,<br />

quando è vittima o autorità ingiusta crudele. Vive insomma, e sempre,<br />

una vita sua: sicché dileggio e spregio, ribellione e violenza non varcheranno<br />

facilmente la grottesca rozza gestualità della sua mano piatta.<br />

Tuttavia i burattinai, imprenditori sui generis di un girovago teatro di<br />

strada, convenzionalmente considerato estraneo ad ogni valenza culturale e<br />

zirani, op. cit., p. 434. Cfr., anche, N. Ferrando, Le marionette ‘‘Gelmi’’, inAvanti col<br />

brun pal 1960, p. 175 ss.<br />

( 78 ) Onore, reputazione, decoro – si sottolineava appunto – come espressione rispettivamente<br />

della virtù, del coraggio e dell’ingegno dimostrati con le opere; stima presso il<br />

pubblico, quanto si conviene al buon nome, alla particolare posizione della Autorità offesa.<br />

Così, ad esempio, G. Crivellari - G. Suman, Il codice penale, cit., inEnc. dir. pen. it. vol.<br />

VI, Torino, 1895, p. 213; S. Lollini, Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione,in Enc.<br />

dir. pen. it., vol. VII, Milano, 1907, p. 277 ss.

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